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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 959/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 959/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSANDRO ROMBOLA', giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSANDRO ROMBOLA'
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA BARSANTINI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, conviene Parte_1
in giudizio l' comparente, chiedendo che che venga ripristinato il grado di CP_2
inabilità del 56%, ridotto da a seguito di visita medica di revisione in CP_1 misura del 42% con provvedimento del 21.09.20 e che venga accertato che all'esito dell'infortunio del 6.06.20 il ricorrente ha riportato postumi valutabili in misura del 20% e che sia portatore di un grado di inabilità complessivamente valutabile in misura del 72%-75%. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il ricorrente, attualmente pensionato, già dirigente medico ospedaliero di ruolo di I° livello presso l' di Siena, deduce che in data 26.12.05 Parte_2
subiva un grave infortunio in itinere;
che accertava menomazioni CP_1 consistenti in “marcata limitazione articolare della spalla sinistra, esiti di trauma cranico con amnesie, sindrome vestibolare, deficit articolare, rachide cervicale con parestesie mani ed arti inferiori, incarce" e quantificava il grado di inabilità in misura del 40%, grado confermato anche in sede di prima visita di revisione;
che all'esito dell'opposizione presentata nel 2008, il grado di inabilità veniva ritenuto aggravato e quantificato in percentuale del 44%, in quanto veniva accertato come eziologicamente collegabile all'evento traumatico del 2005 anche l'infarto del miocardio che aveva colpito l'assicurato nel 2007; che il punteggio veniva confermato anche nella successiva revisione del 2010. che alla visita di revisione del 2012 il grado di inabilità era ritenuto aggravato in misura del 47%.
L'assicurato proponeva ricorso giudiziario iscritto al Rg. n. 1437/2013 presso il Tribunale di Arezzo – Sezione Lavoro e chiedeva che fosse accertata come eziologicamente ricollegabile all'evento del 2005 anche la sviluppata
“insufficienza renale cronica di II grado e la nefroliasi e anemia secondaria”; disposta CTU medico legale, il CTU Prof. accertava che il grado di Per_1
inabilità derivante dall'evento del 2005 fosse quantificabile in misura del 48% con sentenza n. 127/2015 fù condannata a quantificare il grado di inabilità CP_1
riportato nell'infortunio del 2005 in misura del 48%.
Il ricorrente deduce che nel 2014 è stato dichiarato invalido civile in misura del 75% e che nel 2016 il grado di inabilità fu ritenuto aggravato CP_1
prima in misura del 51% e poi in percentuale del 56%.
Il ricorrente sostiene inoltre che in data 6.06.20 subiva un altro infortunio in itinere che riconosceva senza postumi indennizzabili. Che in data CP_1
2 24.11.20 veniva sottoposto ad un'altra visita di revisione ed in tale occasione il grado di inabilità già attribuito per l'evento del 2005 in misura del 56% veniva ridotto in percentuale del 42%, perché talune menomazioni erano ritenute migliorate. Il ricorrente presentava ricorso amministrativo in data 2.04.21 deducendo che avrebbe dovuto anche in sede di revisione valutare i CP_1 postumi dell'evento del 6.06.20 e non ritener migliorato il grado di inabilità già riconosciuto, tuttavia rigettava l'opposizione con provvedimento del CP_1
24.09.21.
Il ricorrente afferma che il provvedimento adottato in sede di revisione è illegittimo, non avrebbe potuto ridurre il grado di inabilità relativo CP_1 all'evento del 2005 in quanto era stato accertato in misura del 48% con sentenza passata in giudicato e comunque la revisione è illegittima in quanto è stata effettuata decorso il termine decennale previsto dall'art. 83 D.p.r. n. 1124/1965.
Chiede inoltre che il grado di inabilità del 56% venga complessivamente valutato con i postumi residuati dall'infortunio del 6.06.20 che devono essere quantificati in percentuale del 20% e che gli venga riconosciuta una inabilità complessiva del
72-75%.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Assume, in particolare, , che in data 30.11.2009 il ricorrente aveva CP_1
denunciato un altro infortunio sul lavoro alla caviglia destra, che aveva CP_1 riconosciuto con postumi in misura del 4%; all'esito di tale evento, ha CP_1 proceduto a norma dell'art. 80 D.p.r. n. 1124/1965 a cessare la rendita con postumi in misura del 44% già in godimento per l'infortunio del 2005 e costituire una rendita unica con decorrenza 26.08.11 con postumi complessivamente valutati in misura del 47 %.
Intervenuta la sentenza n. 127/2015 che ha accertato che i postumi dell'infortunio sul lavoro del 2005 dovevano essere quantificati in misura del
48%, il grado complessivo di inabilità della rendita unica già in godimento è stato quantificato in misura del 51%.
Il ricorrente presentava nel 2016 una ulteriore richiesta di aggravamento
3 dei postumi dell'infortunio del 2005 che dava luogo ad un'altra revisione ed il grado di inabilità complessivo veniva valutato pari al 56% per aggravamento della lesione al miocardio.
In data 20.09.20 veniva effettuata la revisione della rendita unica e veniva accertato un miglioramento complessivo dei postumi accertati per l'evento del
2005 e del 2009 ed il grado di inabilità veniva ridotto dal 56% al 42% e tale giudizio veniva confermato con provvedimento del 24.09.21 anche all'esito dell'opposizione presentata dal ricorrente in data 2.04.21.
Nel corso degli anni il ricorrente ha denunciato vari infortuni (doc. 9), alcuni non sono indennizzati da perché ritenuti non regolari, altri sono CP_1
stati riconosciuti.
In data 6.06.20 il denunciava un altro infortunio in itinere, il Pt_1 primo certificato redatto dal P.S. riporta come diagnosi “trauma distrattivo colonna cervicale e dorsale da incidente stradale” con prognosi di 15 giorni.
L'evento è stato riconosciuto indennizzabile da , ma non si è CP_1
ritenuto che reliquassero postumi.
CP_ In data 11.12.20 il ricorrente tramite il Patronato presentava opposizione chiedendo il riconoscimento di postumi in misura del 10 %.
L' – con riferimento all'infortunio del 6.6.2020 eccepisce altresì la CP_1
prescrizione del diritto al riconoscimento di postumi, in quanto sarebbe decorso il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 D.p.r. n. 1124 cit. alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.09.24) anche tenuto conto del termine di sospensione di 150 giorni,
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda del è fondata e risulta meritevole d'accoglimento, Pt_1
nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di prescrizione avanzata dall' , sul rilievo che il ricorso amministrativo del 2.04.2021 (cfr. doc. n. CP_1
43 ricorso) aveva ad oggetto anche la pratica di infortunio occorso il 6.06.2020;
4 dunque il provvedimento dell di rigetto del ricorso amministrativo del CP_1
2.04.2021 è del 24.09.2021 ed il ricorso giudiziario, avente ad oggetto sia la revisione che l'aggravamento post infortunio, è stato depositato, nei termini, il
17.09.2024.
Passando allo scrutinio del merito, il CTU medico-legale nominato (Prof.
) ha accertato che il grado di menomazione dell'integrità Persona_2
psicofisica del ricorrente deve essere valutato complessivamente pari al 51
(cinquantuno) %.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che “accertato che il Sig Dott a seguito dell' del 06/06/2020 ha riportato Parte_1 Pt_3 un “ trauma distrattivo della colonna cervicale e dorsale da incidente stradale in cervico dorso artrosi marcata “ Non ritengo debbano essere quantificati postumi per l' in oggetto in presenza di preesistenze già valutate e quantificate da Pt_3
per pregressi IL ma si può ragionevolmente considerare che tale I.L. non CP_1
può aver influito nel miglioramento clinico funzionale a livello del rachide cervicale valutato da in sede di visita di revisione del 24.11.2020”. CP_1
Ne deriva che al – in relazione ai postumi Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 2/10/2008 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura del 30 e del 23%) CP_1
valutata nella misura del 51 (cinquantuno) % e di conseguenza condannare l alla corresponsione dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi CP_1
legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla
5 controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_1
infortunio sul lavoro del 2/10/2008 già valutati da in percentuale del 30 e CP_1 del 23%, risultino pari al 51 (cinquantuno) %, e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal
121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CONDANNA l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 959/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSANDRO ROMBOLA', giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSANDRO ROMBOLA'
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA BARSANTINI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, conviene Parte_1
in giudizio l' comparente, chiedendo che che venga ripristinato il grado di CP_2
inabilità del 56%, ridotto da a seguito di visita medica di revisione in CP_1 misura del 42% con provvedimento del 21.09.20 e che venga accertato che all'esito dell'infortunio del 6.06.20 il ricorrente ha riportato postumi valutabili in misura del 20% e che sia portatore di un grado di inabilità complessivamente valutabile in misura del 72%-75%. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Il ricorrente, attualmente pensionato, già dirigente medico ospedaliero di ruolo di I° livello presso l' di Siena, deduce che in data 26.12.05 Parte_2
subiva un grave infortunio in itinere;
che accertava menomazioni CP_1 consistenti in “marcata limitazione articolare della spalla sinistra, esiti di trauma cranico con amnesie, sindrome vestibolare, deficit articolare, rachide cervicale con parestesie mani ed arti inferiori, incarce" e quantificava il grado di inabilità in misura del 40%, grado confermato anche in sede di prima visita di revisione;
che all'esito dell'opposizione presentata nel 2008, il grado di inabilità veniva ritenuto aggravato e quantificato in percentuale del 44%, in quanto veniva accertato come eziologicamente collegabile all'evento traumatico del 2005 anche l'infarto del miocardio che aveva colpito l'assicurato nel 2007; che il punteggio veniva confermato anche nella successiva revisione del 2010. che alla visita di revisione del 2012 il grado di inabilità era ritenuto aggravato in misura del 47%.
L'assicurato proponeva ricorso giudiziario iscritto al Rg. n. 1437/2013 presso il Tribunale di Arezzo – Sezione Lavoro e chiedeva che fosse accertata come eziologicamente ricollegabile all'evento del 2005 anche la sviluppata
“insufficienza renale cronica di II grado e la nefroliasi e anemia secondaria”; disposta CTU medico legale, il CTU Prof. accertava che il grado di Per_1
inabilità derivante dall'evento del 2005 fosse quantificabile in misura del 48% con sentenza n. 127/2015 fù condannata a quantificare il grado di inabilità CP_1
riportato nell'infortunio del 2005 in misura del 48%.
Il ricorrente deduce che nel 2014 è stato dichiarato invalido civile in misura del 75% e che nel 2016 il grado di inabilità fu ritenuto aggravato CP_1
prima in misura del 51% e poi in percentuale del 56%.
Il ricorrente sostiene inoltre che in data 6.06.20 subiva un altro infortunio in itinere che riconosceva senza postumi indennizzabili. Che in data CP_1
2 24.11.20 veniva sottoposto ad un'altra visita di revisione ed in tale occasione il grado di inabilità già attribuito per l'evento del 2005 in misura del 56% veniva ridotto in percentuale del 42%, perché talune menomazioni erano ritenute migliorate. Il ricorrente presentava ricorso amministrativo in data 2.04.21 deducendo che avrebbe dovuto anche in sede di revisione valutare i CP_1 postumi dell'evento del 6.06.20 e non ritener migliorato il grado di inabilità già riconosciuto, tuttavia rigettava l'opposizione con provvedimento del CP_1
24.09.21.
Il ricorrente afferma che il provvedimento adottato in sede di revisione è illegittimo, non avrebbe potuto ridurre il grado di inabilità relativo CP_1 all'evento del 2005 in quanto era stato accertato in misura del 48% con sentenza passata in giudicato e comunque la revisione è illegittima in quanto è stata effettuata decorso il termine decennale previsto dall'art. 83 D.p.r. n. 1124/1965.
Chiede inoltre che il grado di inabilità del 56% venga complessivamente valutato con i postumi residuati dall'infortunio del 6.06.20 che devono essere quantificati in percentuale del 20% e che gli venga riconosciuta una inabilità complessiva del
72-75%.
Si costituisce ritualmente chiedendo il rigetto della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Assume, in particolare, , che in data 30.11.2009 il ricorrente aveva CP_1
denunciato un altro infortunio sul lavoro alla caviglia destra, che aveva CP_1 riconosciuto con postumi in misura del 4%; all'esito di tale evento, ha CP_1 proceduto a norma dell'art. 80 D.p.r. n. 1124/1965 a cessare la rendita con postumi in misura del 44% già in godimento per l'infortunio del 2005 e costituire una rendita unica con decorrenza 26.08.11 con postumi complessivamente valutati in misura del 47 %.
Intervenuta la sentenza n. 127/2015 che ha accertato che i postumi dell'infortunio sul lavoro del 2005 dovevano essere quantificati in misura del
48%, il grado complessivo di inabilità della rendita unica già in godimento è stato quantificato in misura del 51%.
Il ricorrente presentava nel 2016 una ulteriore richiesta di aggravamento
3 dei postumi dell'infortunio del 2005 che dava luogo ad un'altra revisione ed il grado di inabilità complessivo veniva valutato pari al 56% per aggravamento della lesione al miocardio.
In data 20.09.20 veniva effettuata la revisione della rendita unica e veniva accertato un miglioramento complessivo dei postumi accertati per l'evento del
2005 e del 2009 ed il grado di inabilità veniva ridotto dal 56% al 42% e tale giudizio veniva confermato con provvedimento del 24.09.21 anche all'esito dell'opposizione presentata dal ricorrente in data 2.04.21.
Nel corso degli anni il ricorrente ha denunciato vari infortuni (doc. 9), alcuni non sono indennizzati da perché ritenuti non regolari, altri sono CP_1
stati riconosciuti.
In data 6.06.20 il denunciava un altro infortunio in itinere, il Pt_1 primo certificato redatto dal P.S. riporta come diagnosi “trauma distrattivo colonna cervicale e dorsale da incidente stradale” con prognosi di 15 giorni.
L'evento è stato riconosciuto indennizzabile da , ma non si è CP_1
ritenuto che reliquassero postumi.
CP_ In data 11.12.20 il ricorrente tramite il Patronato presentava opposizione chiedendo il riconoscimento di postumi in misura del 10 %.
L' – con riferimento all'infortunio del 6.6.2020 eccepisce altresì la CP_1
prescrizione del diritto al riconoscimento di postumi, in quanto sarebbe decorso il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 112 D.p.r. n. 1124 cit. alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.09.24) anche tenuto conto del termine di sospensione di 150 giorni,
Espletata CTU medico legale, la causa viene trattata in modalità cartolare,
– e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
La domanda del è fondata e risulta meritevole d'accoglimento, Pt_1
nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di prescrizione avanzata dall' , sul rilievo che il ricorso amministrativo del 2.04.2021 (cfr. doc. n. CP_1
43 ricorso) aveva ad oggetto anche la pratica di infortunio occorso il 6.06.2020;
4 dunque il provvedimento dell di rigetto del ricorso amministrativo del CP_1
2.04.2021 è del 24.09.2021 ed il ricorso giudiziario, avente ad oggetto sia la revisione che l'aggravamento post infortunio, è stato depositato, nei termini, il
17.09.2024.
Passando allo scrutinio del merito, il CTU medico-legale nominato (Prof.
) ha accertato che il grado di menomazione dell'integrità Persona_2
psicofisica del ricorrente deve essere valutato complessivamente pari al 51
(cinquantuno) %.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso CTU ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che “accertato che il Sig Dott a seguito dell' del 06/06/2020 ha riportato Parte_1 Pt_3 un “ trauma distrattivo della colonna cervicale e dorsale da incidente stradale in cervico dorso artrosi marcata “ Non ritengo debbano essere quantificati postumi per l' in oggetto in presenza di preesistenze già valutate e quantificate da Pt_3
per pregressi IL ma si può ragionevolmente considerare che tale I.L. non CP_1
può aver influito nel miglioramento clinico funzionale a livello del rachide cervicale valutato da in sede di visita di revisione del 24.11.2020”. CP_1
Ne deriva che al – in relazione ai postumi Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 2/10/2008 – deve riconoscersi una menomazione dell'integrità psico-fisica (già delibata da nella misura del 30 e del 23%) CP_1
valutata nella misura del 51 (cinquantuno) % e di conseguenza condannare l alla corresponsione dei relativi benefici di legge, comprensivi d'interessi CP_1
legali, con decorso a partire dal momento della relativa domanda.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché eventualmente distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' . CP_1
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla
5 controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il diritto di a che i postumi dell' Parte_1
infortunio sul lavoro del 2/10/2008 già valutati da in percentuale del 30 e CP_1 del 23%, risultino pari al 51 (cinquantuno) %, e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore dei benefici di legge, da erogarsi con la indicata misura e con la decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal
121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. CONDANNA l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari CP_1 di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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