Art. 1. Articolo unico.
Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.
Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e' prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.