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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Procedimento n. 701/ 2017 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
La Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, premesso che l'udienza dell'11/02/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione e all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte
P.T.M.
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, il cui deposito a mezzo p.c.t., alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona della Giudice Dr.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.701 / 2017 R.G. pendente
TRA (c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Damiano Viteritti
- parte ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Coscarella
- parte resistente -
Avente a oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26 Parte_1
emessa dalla in Controparte_1 Controparte_2
data 30/01/2017 con la quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro
16.038,78 per violazione dell'art.2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n.898, per aver indebitamente percepito finanziamenti comunitari a carico del Fondo FEAGA, per gli anni 2010,2011, 2012,2013,2014 per un importo totale di Euro 16.038,78.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
- l'inammissibilità del procedimento sanzionatorio, avendo egli proposto ricorso all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, senza avere alcun riscontro, e non essendo stato sentito personalmente, pur avendone fatto espressa richiesta;
- l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione non essendovi stata la contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge;
- la prescrizione del credito non essendo il pagamento stato richiesto entro il termine di 4 anni dalla data della presunta infrazione;
- l'infondatezza della contestazione, avendo egli detenuto quale conduttore i terreni, oggetto di concessioni demaniali in favore della Cooperativa “La Proletaria”, ed avendo pertanto in tale veste presentato domanda unica di pagamento per i finanziamenti comunitari, utilizzando come titolo l'attestazione che la Cooperativa Agricola La
Proletaria gli aveva rilasciato come conduttore di una particella di terreno di proprietà del Demanio dello Stato.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto al Tribunale di “A. dichiarare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 26 emessa dalla , Controparte_1 Controparte_2 in data 30/01/2017 e notificata in data 6.2.2017 e delle sanzioni
[...]
accessorie;
B. che venga annullato il processo verbale di constatazione, per la violazione dell'art.2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n.898, emesso dalla Guardia di Finanza
Tenenza di Corigliano Calabro, e conseguentemente che vengano dichiarati legittimi sia la domanda unica di pagamento che i finanziamenti comunitari ottenuti.
C. con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante.”
La , costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Giudice adito e dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “respingere la domanda proposta perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza ingiunzione illegittimamente opposta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, sul presupposto, invero erroneo, che la controversia abbia ad oggetto la revoca di finanziamenti pubblici, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo, invece, il presente giudizio a oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario.
A tale esito si perviene in considerazione del rilievo che il giudice cui è demandato in via generale il controllo di legalità sull'ordinanza-ingiunzione è il giudice ordinario (artt.
22 e ss. della legge n. 689 del 1981) e che nel caso in esame, la sanzione amministrativa della quale si discute è quella prevista dall'art. 3 della legge n. 898 del
1986; tale normativa, dettata in tema di erogazione degli aiuti comunitari, non prevede alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e anzi l'art. 4 della legge n. 898 del 1986 (che convertì, con modificazioni, il D. L. 27 ottobre 1986, n. 701) stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti arti. 2 e 3 e alla irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo 1^ della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione in materia della competenza (anche giurisdizionale ex art. 122 e ss. della legge ora citata) al giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4804 del 07/03/2005). Nel merito il Tribunale ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente deduce “l'inammissibilità” del procedimento sanzionatorio, avendo egli proposto ricorso all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, senza avere alcun riscontro e non essendo stato sentito personalmente, pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti in quella sede.
Il motivo è infondato, essendo pacifico, in via di principio che “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 21146 del 07/08/2019).
Deve, peraltro, rilevarsi che dai documenti depositati in atti dall'Amministrazione resistente risulta che nel caso di specie l'audizione dell'interessato odierno opponete
è avvenuta in data 20/4/2016; ne deriva l'infondatezza della doglianza.
Con il secondo e il terzo motivo d'opposizione il ricorrente sostiene che la contestazione della sanzione non sia avvenuta “nel termine previsto dalla legge” e ne deduce “la prescrizione del credito” non essendo il pagamento stato richiesto entro il termine di 4 anni dalla data della presunta infrazione.
Sul punto deve rilevarsi che “In tema di illecito amministrativo per violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, la percezione indebita di aiuti comunitari per più campagne annuali integra una pluralità di illeciti amministrativi, con la conseguenza che la prescrizione per la riscossione delle sanzioni pecuniarie decorre autonomamente dalla data di consumazione di ciascun illecito, che si identifica con il momento della riscossione del relativo contributo. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
26847 del 14/12/2011).
È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 11958 del 12/05/2017, Rv. 644024
- 01).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato la data della percezione degli aiuti comunitari cui la sanzione si riferisce, né il dato è evincibile dai documenti prodotti in atti dalle parti, così che, essendo precluso al Giudice il vaglio della fondatezza dell'eccezione, la stessa deve essere rigettata.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della contestazione, avendo egli detenuto i terreni in relazione ai quali aveva presentato richiesta di aiuti comunitari quale conduttore dei predetti fondi, che erano stati oggetto di concessioni demaniali in favore della Cooperativa “La Proletaria”, di cui era socio ed avendo pertanto presentato domanda unica di pagamento per i finanziamenti comunitari utilizzando come titolo l' attestazione che la Cooperativa Agricola “La Proletaria” gli aveva rilasciato come conduttore di una particella di terreno di proprietà del Demanio dello
Stato.
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che l'Intendenza di Finanza aveva sempre rilasciato regolari concessioni e ricevuto dalla Cooperativa i relativi canoni come risultante da:
- certificazione dell'Ufficio del Registro di Corigliano Calabro del 19/04/1974, che attestava che la Cooperativa la Proletaria deteneva la concessione demaniale in argomento dal 1/9/1949 ed era in regola con il pagamento del canone di concessione
(DOC. N. 5);
- ingiunzione di pagamento del 16/6/1987 emessa dal Ministero delle Finanze - Ufficio del Registro di Corigliano Calabro – sulla base della concessione demaniale, per saldo canoni, relativi al periodo 1/10/1975 - 31/12/ 1986 (DOC. N. 6);
- quietanza di pagamento del 04/10/1989, rilasciata dall'Intendenza di Finanza -Ufficio del Registro di Corigliano Calabro - per il pagamento dei canoni, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1988 (DOC.
N. 7 );
- assegno di lire venti milioni del 11.05.1993 emesso dalla Cooperativa in favore dall'Intendenza di Finanza-Ufficio del Registro di Corigliano Calabro - per il pagamento dei canoni del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1993 (DOC. N. 8); - ricevuta di pagamento del 12.05.1993 rilasciata dall'Intendenza di Finanza -Ufficio del Registro di Corigliano Calabro, per il pagamento dei canoni del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1993 (DOC. N. 9);.
- atto di intimazione di pagamento del 20/12/1999 dell'Intendenza ai sensi Parte_2
degli art. 1219 e 2943 del Codice civile sulla base della concessione demaniale (DOC.
N. 10).
Deve, tuttavia, rilevarsi che dai predetti atti è dato evincere, a tutto voler concedere,
l'esistenza di un rapporto concessorio in favore della predetta Cooperativa fino al 1993, mentre la sanzione irrogata si riferisce agli aiuti comunitari chiesti nel periodo 2010-
2014, in assenza di valido titolo.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che la sussistenza del predetto rapporto concessorio anche nel periodo oggetto di contestazione (2010 - 2014) sarebbe desumibile dalla
Sentenza n. 717/2013 del 21.05.2013 della Corte d'Appello di Catanzaro (DOC. N. 11)
e dal decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2164/2011 (DOc. 12) iniziato contro la Cooperativa, su impulso dell' , gestore dei suddetti Parte_3
terreni, in cui era stato contestato il reato di occupazione abusiva nonché dalla sentenza del Tribunale del Tribunale del Riesame (doc. n. 13).
Deve, tuttavia, sul punto evidenziarsi che la sentenza n. 717/2013 del 21.05.2013 della
Corte d'Appello di Catanzaro ha a oggetto un giudizio inerente il pagamento di canoni di concessione dal 1/10/1975 al 31/12/1986, così che dalla stessa non è possibile evincere alcun dato utile a supporto della tesi dell'opponente; analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2164/2011 (doc. 12), nel quale nulla è riportato in ordine ai beni oggetto dell'imputazione e al periodo di contestazione dell'illecito di occupazione abusiva e al provvedimento del Tribunale del Tribunale del Riesame di Cosenza ( doc. 13) che ha disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo dei terreni occupati dalla
Cooperativa, individuati nel predetto atto, ritenendo insussistente in relazione ai predetti il reato ex art. 633 c.p. per essere la Cooperativa entrata in possesso dei beni in forza di Concessione del 31/10/1956.
A quanto premesso consegue che l'autorità opposta ha legittimamente irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, avendo l'opponente inserito in domanda un terreno sul quale, per il complesso delle considerazioni che precedono, non aveva alcun titolo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle, le spese di lite sono determinate in € 2.600,00 (fase di studio: €
500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n.701 / 2017 R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 12/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
La Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, premesso che l'udienza dell'11/02/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione e all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte
P.T.M.
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, il cui deposito a mezzo p.c.t., alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in persona della Giudice Dr.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.701 / 2017 R.G. pendente
TRA (c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Damiano Viteritti
- parte ricorrente -
E
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Coscarella
- parte resistente -
Avente a oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 26 Parte_1
emessa dalla in Controparte_1 Controparte_2
data 30/01/2017 con la quale gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro
16.038,78 per violazione dell'art.2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n.898, per aver indebitamente percepito finanziamenti comunitari a carico del Fondo FEAGA, per gli anni 2010,2011, 2012,2013,2014 per un importo totale di Euro 16.038,78.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto:
- l'inammissibilità del procedimento sanzionatorio, avendo egli proposto ricorso all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, senza avere alcun riscontro, e non essendo stato sentito personalmente, pur avendone fatto espressa richiesta;
- l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione non essendovi stata la contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge;
- la prescrizione del credito non essendo il pagamento stato richiesto entro il termine di 4 anni dalla data della presunta infrazione;
- l'infondatezza della contestazione, avendo egli detenuto quale conduttore i terreni, oggetto di concessioni demaniali in favore della Cooperativa “La Proletaria”, ed avendo pertanto in tale veste presentato domanda unica di pagamento per i finanziamenti comunitari, utilizzando come titolo l'attestazione che la Cooperativa Agricola La
Proletaria gli aveva rilasciato come conduttore di una particella di terreno di proprietà del Demanio dello Stato.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto al Tribunale di “A. dichiarare la nullità dell'ordinanza- ingiunzione n. 26 emessa dalla , Controparte_1 Controparte_2 in data 30/01/2017 e notificata in data 6.2.2017 e delle sanzioni
[...]
accessorie;
B. che venga annullato il processo verbale di constatazione, per la violazione dell'art.2, comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n.898, emesso dalla Guardia di Finanza
Tenenza di Corigliano Calabro, e conseguentemente che vengano dichiarati legittimi sia la domanda unica di pagamento che i finanziamenti comunitari ottenuti.
C. con vittoria di spese e competenze, in favore del procuratore anticipante.”
La , costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito il difetto Controparte_1
di giurisdizione del Giudice adito e dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “respingere la domanda proposta perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza ingiunzione illegittimamente opposta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, sul presupposto, invero erroneo, che la controversia abbia ad oggetto la revoca di finanziamenti pubblici, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo, invece, il presente giudizio a oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario.
A tale esito si perviene in considerazione del rilievo che il giudice cui è demandato in via generale il controllo di legalità sull'ordinanza-ingiunzione è il giudice ordinario (artt.
22 e ss. della legge n. 689 del 1981) e che nel caso in esame, la sanzione amministrativa della quale si discute è quella prevista dall'art. 3 della legge n. 898 del
1986; tale normativa, dettata in tema di erogazione degli aiuti comunitari, non prevede alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e anzi l'art. 4 della legge n. 898 del 1986 (che convertì, con modificazioni, il D. L. 27 ottobre 1986, n. 701) stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti arti. 2 e 3 e alla irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo 1^ della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione in materia della competenza (anche giurisdizionale ex art. 122 e ss. della legge ora citata) al giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4804 del 07/03/2005). Nel merito il Tribunale ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di opposizione il ricorrente deduce “l'inammissibilità” del procedimento sanzionatorio, avendo egli proposto ricorso all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, senza avere alcun riscontro e non essendo stato sentito personalmente, pur avendone fatto espressa richiesta negli scritti difensivi proposti in quella sede.
Il motivo è infondato, essendo pacifico, in via di principio che “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 21146 del 07/08/2019).
Deve, peraltro, rilevarsi che dai documenti depositati in atti dall'Amministrazione resistente risulta che nel caso di specie l'audizione dell'interessato odierno opponete
è avvenuta in data 20/4/2016; ne deriva l'infondatezza della doglianza.
Con il secondo e il terzo motivo d'opposizione il ricorrente sostiene che la contestazione della sanzione non sia avvenuta “nel termine previsto dalla legge” e ne deduce “la prescrizione del credito” non essendo il pagamento stato richiesto entro il termine di 4 anni dalla data della presunta infrazione.
Sul punto deve rilevarsi che “In tema di illecito amministrativo per violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, la percezione indebita di aiuti comunitari per più campagne annuali integra una pluralità di illeciti amministrativi, con la conseguenza che la prescrizione per la riscossione delle sanzioni pecuniarie decorre autonomamente dalla data di consumazione di ciascun illecito, che si identifica con il momento della riscossione del relativo contributo. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
26847 del 14/12/2011).
È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 11958 del 12/05/2017, Rv. 644024
- 01).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato la data della percezione degli aiuti comunitari cui la sanzione si riferisce, né il dato è evincibile dai documenti prodotti in atti dalle parti, così che, essendo precluso al Giudice il vaglio della fondatezza dell'eccezione, la stessa deve essere rigettata.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto l'infondatezza della contestazione, avendo egli detenuto i terreni in relazione ai quali aveva presentato richiesta di aiuti comunitari quale conduttore dei predetti fondi, che erano stati oggetto di concessioni demaniali in favore della Cooperativa “La Proletaria”, di cui era socio ed avendo pertanto presentato domanda unica di pagamento per i finanziamenti comunitari utilizzando come titolo l' attestazione che la Cooperativa Agricola “La Proletaria” gli aveva rilasciato come conduttore di una particella di terreno di proprietà del Demanio dello
Stato.
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che l'Intendenza di Finanza aveva sempre rilasciato regolari concessioni e ricevuto dalla Cooperativa i relativi canoni come risultante da:
- certificazione dell'Ufficio del Registro di Corigliano Calabro del 19/04/1974, che attestava che la Cooperativa la Proletaria deteneva la concessione demaniale in argomento dal 1/9/1949 ed era in regola con il pagamento del canone di concessione
(DOC. N. 5);
- ingiunzione di pagamento del 16/6/1987 emessa dal Ministero delle Finanze - Ufficio del Registro di Corigliano Calabro – sulla base della concessione demaniale, per saldo canoni, relativi al periodo 1/10/1975 - 31/12/ 1986 (DOC. N. 6);
- quietanza di pagamento del 04/10/1989, rilasciata dall'Intendenza di Finanza -Ufficio del Registro di Corigliano Calabro - per il pagamento dei canoni, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1988 (DOC.
N. 7 );
- assegno di lire venti milioni del 11.05.1993 emesso dalla Cooperativa in favore dall'Intendenza di Finanza-Ufficio del Registro di Corigliano Calabro - per il pagamento dei canoni del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1993 (DOC. N. 8); - ricevuta di pagamento del 12.05.1993 rilasciata dall'Intendenza di Finanza -Ufficio del Registro di Corigliano Calabro, per il pagamento dei canoni del terreno demaniale in concessione per gli anni fino al 1993 (DOC. N. 9);.
- atto di intimazione di pagamento del 20/12/1999 dell'Intendenza ai sensi Parte_2
degli art. 1219 e 2943 del Codice civile sulla base della concessione demaniale (DOC.
N. 10).
Deve, tuttavia, rilevarsi che dai predetti atti è dato evincere, a tutto voler concedere,
l'esistenza di un rapporto concessorio in favore della predetta Cooperativa fino al 1993, mentre la sanzione irrogata si riferisce agli aiuti comunitari chiesti nel periodo 2010-
2014, in assenza di valido titolo.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che la sussistenza del predetto rapporto concessorio anche nel periodo oggetto di contestazione (2010 - 2014) sarebbe desumibile dalla
Sentenza n. 717/2013 del 21.05.2013 della Corte d'Appello di Catanzaro (DOC. N. 11)
e dal decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2164/2011 (DOc. 12) iniziato contro la Cooperativa, su impulso dell' , gestore dei suddetti Parte_3
terreni, in cui era stato contestato il reato di occupazione abusiva nonché dalla sentenza del Tribunale del Tribunale del Riesame (doc. n. 13).
Deve, tuttavia, sul punto evidenziarsi che la sentenza n. 717/2013 del 21.05.2013 della
Corte d'Appello di Catanzaro ha a oggetto un giudizio inerente il pagamento di canoni di concessione dal 1/10/1975 al 31/12/1986, così che dalla stessa non è possibile evincere alcun dato utile a supporto della tesi dell'opponente; analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione al decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2164/2011 (doc. 12), nel quale nulla è riportato in ordine ai beni oggetto dell'imputazione e al periodo di contestazione dell'illecito di occupazione abusiva e al provvedimento del Tribunale del Tribunale del Riesame di Cosenza ( doc. 13) che ha disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo dei terreni occupati dalla
Cooperativa, individuati nel predetto atto, ritenendo insussistente in relazione ai predetti il reato ex art. 633 c.p. per essere la Cooperativa entrata in possesso dei beni in forza di Concessione del 31/10/1956.
A quanto premesso consegue che l'autorità opposta ha legittimamente irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, avendo l'opponente inserito in domanda un terreno sul quale, per il complesso delle considerazioni che precedono, non aveva alcun titolo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle, le spese di lite sono determinate in € 2.600,00 (fase di studio: €
500,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: 850,00; fase decisionale: € 850,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n.701 / 2017 R.G., ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA a rifondere alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 12/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso