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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4801/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Pellecchia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente ordinanza ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 12/12/2024, premesso: Parte_1
a) di essere stato ammesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla legge 3 del 2012, conclusasi positivamente con l'omologa proposto piano del consumatore, come da Decreto n. 1810/2021 del Tribunale di Foggia;
b) che tra i crediti di cui alla omologa rientra anche il finanziamento ceduto alla
[...]
, dalla cedente Agos Ducato SPA, la quale ultima continua ancora ad CP_1 evidenziare la posizione del ricorrente, in seno alle centrali rischi finanziarie, “a sofferenza” e non “a rientro” ha chiesto al Tribunale di “ disporre ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, l'immediata cessazione della segnalazione a sofferenza o altra similare disponendo per correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni sopra indicate dello emanando provvedimento. “ Con memoria di risposta del 15/1/2025 si è costituita e per Controparte_2 essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 eccependo l'insussistenza del fumus e del periculum in mora e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda con il favore delle spese. All'udienza del 29/1/2025 il Tribunale ha riservato la decisione. 2. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere rigettato per assenza del periculum in mora. Ed invero, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e di uno studio approfondito dell'intero sistema normativo, si ritiene opportuno superare l'orientamento – in passato seguito anche da questo tribunale - secondo cui sarebbe configurabile un periculum in re ipsa. L'art. 700 cod. proc. civ., infatti, intanto giustifica la trattazione prioritaria della causa in via cautelare, in quanto il ricorrente riesca a provare la sussistenza del pericolo di un pregiudizio “imminente e irreparabile” non evitabile con la tutela ordinaria. Nell'ambito delle segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi o presso le cd. SIC, i danni che possono conseguire sono di tipo patrimoniale o di tipo non patrimoniale, sotto il profilo del danno all'immagine o alla reputazione. La Corte di legittimità ha ripetutamente escluso che tali danni possano considerarsi danni in re ipsa, dovendo invece essere provati, sia pure tramite presunzioni (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. n. 29252 del 13/11/2024; Cass. civ. n. 6589 del 06/03/2023). Il Tribunale, specularmente, ritiene, quindi, che, nell'ambito della tutela cautelare, nemmeno il pericolo di danno possa configurarsi in re ipsa, dovendo essere provato, sia pure tramite presunzioni.
Pagina 1 L'art. 700 cod. proc. civ., infatti, discorre di “fondato timore”, sicché rimanda al giudice del merito la valutazione circa l'effettiva sussistenza del pericolo del pregiudizio. Nel caso in esame, non vi è prova, nemmeno presuntiva, di una concreta minaccia di un danno imminente e irreparabile, tale da giustificare la trattazione prioritaria della causa in sede cautelare. Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare la sussistenza in re ipsa del periculum. Ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia, quindi, adempiuto in corso di procedimento al proprio onere assertivo e probatorio in ordine a tale presupposto, non avendo allegato e provato quali specifici rifiuti di finanziamento abbia ricevuto da parte di istituti di credito né che i medesimi siano stati causalmente determinati proprio dalle predette segnalazioni effettuate dalle resistenti (così anche, Trib. Milano 35169/2024; Trib. Milano 35904/2024). Solo la prova del diniego di richieste di accesso al credito, causate dalle segnalazioni illegittime, potrebbero, infatti, far presumere il pregiudizio patrimoniale in cui il ricorrente potrebbe incorrere, a causa della carenza di liquidità causata dalla preclusione di ottenere finanziamenti. Del pari, occorrono elementi presuntivi anche in relazione alla prospettazione di un eventuale danno all'immagine o alla reputazione, che nel caso in esame non sussistono. L'assenza di uno dei requisiti essenziali per concedere la misura, fumus boni iuris ovvero periculum in mora, impone il rigetto della domanda cautelare proposta. Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi. FOGGIA, 14 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Pellecchia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato la seguente ordinanza ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 12/12/2024, premesso: Parte_1
a) di essere stato ammesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla legge 3 del 2012, conclusasi positivamente con l'omologa proposto piano del consumatore, come da Decreto n. 1810/2021 del Tribunale di Foggia;
b) che tra i crediti di cui alla omologa rientra anche il finanziamento ceduto alla
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, dalla cedente Agos Ducato SPA, la quale ultima continua ancora ad CP_1 evidenziare la posizione del ricorrente, in seno alle centrali rischi finanziarie, “a sofferenza” e non “a rientro” ha chiesto al Tribunale di “ disporre ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, l'immediata cessazione della segnalazione a sofferenza o altra similare disponendo per correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni sopra indicate dello emanando provvedimento. “ Con memoria di risposta del 15/1/2025 si è costituita e per Controparte_2 essa in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 eccependo l'insussistenza del fumus e del periculum in mora e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda con il favore delle spese. All'udienza del 29/1/2025 il Tribunale ha riservato la decisione. 2. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere rigettato per assenza del periculum in mora. Ed invero, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e di uno studio approfondito dell'intero sistema normativo, si ritiene opportuno superare l'orientamento – in passato seguito anche da questo tribunale - secondo cui sarebbe configurabile un periculum in re ipsa. L'art. 700 cod. proc. civ., infatti, intanto giustifica la trattazione prioritaria della causa in via cautelare, in quanto il ricorrente riesca a provare la sussistenza del pericolo di un pregiudizio “imminente e irreparabile” non evitabile con la tutela ordinaria. Nell'ambito delle segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi o presso le cd. SIC, i danni che possono conseguire sono di tipo patrimoniale o di tipo non patrimoniale, sotto il profilo del danno all'immagine o alla reputazione. La Corte di legittimità ha ripetutamente escluso che tali danni possano considerarsi danni in re ipsa, dovendo invece essere provati, sia pure tramite presunzioni (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. n. 29252 del 13/11/2024; Cass. civ. n. 6589 del 06/03/2023). Il Tribunale, specularmente, ritiene, quindi, che, nell'ambito della tutela cautelare, nemmeno il pericolo di danno possa configurarsi in re ipsa, dovendo essere provato, sia pure tramite presunzioni.
Pagina 1 L'art. 700 cod. proc. civ., infatti, discorre di “fondato timore”, sicché rimanda al giudice del merito la valutazione circa l'effettiva sussistenza del pericolo del pregiudizio. Nel caso in esame, non vi è prova, nemmeno presuntiva, di una concreta minaccia di un danno imminente e irreparabile, tale da giustificare la trattazione prioritaria della causa in sede cautelare. Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare la sussistenza in re ipsa del periculum. Ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia, quindi, adempiuto in corso di procedimento al proprio onere assertivo e probatorio in ordine a tale presupposto, non avendo allegato e provato quali specifici rifiuti di finanziamento abbia ricevuto da parte di istituti di credito né che i medesimi siano stati causalmente determinati proprio dalle predette segnalazioni effettuate dalle resistenti (così anche, Trib. Milano 35169/2024; Trib. Milano 35904/2024). Solo la prova del diniego di richieste di accesso al credito, causate dalle segnalazioni illegittime, potrebbero, infatti, far presumere il pregiudizio patrimoniale in cui il ricorrente potrebbe incorrere, a causa della carenza di liquidità causata dalla preclusione di ottenere finanziamenti. Del pari, occorrono elementi presuntivi anche in relazione alla prospettazione di un eventuale danno all'immagine o alla reputazione, che nel caso in esame non sussistono. L'assenza di uno dei requisiti essenziali per concedere la misura, fumus boni iuris ovvero periculum in mora, impone il rigetto della domanda cautelare proposta. Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi. FOGGIA, 14 marzo 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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