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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2024 promossa da:
con avv. Federica Turlon Parte_1
ATTORE/I contro e con avv. Luisa Solero e Nicoletta Capone Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
in persona del curatore speciale avv. Massimo OSLER CP_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 23/09/2024
Per parte convenuta: come da foglio di pc. depositato in data 23/09/2024
Per il curatore speciale: come da foglio di p.c. depositato il 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 09.02.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Padova, e , chiedendo nel merito di: Controparte_1 CP_2
“-accertare e dichiarare che difetta di veridicità il riconoscimento di figlia nata fuori del matrimonio effettuato in data 01/10/2020 dal convenuto nei confronti della CP_2
minore ; CP_3
-accertare e dichiarare che la minore non è figlia del convenuto CP_3 CP_2
ma è figlia biologica di
[...] Parte_1
-ordinare all'ufficiale di Stato civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore con modificazione CP_3
del patronimico della suddetta minore da a CP_2 Parte_1
Allegava a sostegno che:
- egli (all'epoca coniugato) da novembre del 2019 a febbraio 2020 aveva intrattenuto una relazione sentimentale e intima con (all'epoca convivente con il ); Controparte_1 CP_2
- a fronte dello stato di gravidanza della in periodo compatibile con detta CP_1
relazione, chiedeva più volte alla stessa di sottoporsi ad accertamenti genetici e si dichiarava disponibile ad assumersi le proprie responsabilità in ordine alla paternità del nascituro;
- in data 24.09.2020 nasceva sette giorni dopo, in data 01.10.2020, CP_3 CP_2
riconosceva la bambina come figlia propria e lo stesso giorno contraeva matrimonio con la sig.ra CP_1
- a seguito di contatti tramite legale, i convenuti acconsentivano a sottoporsi all'esame di comparazione dei profili genetici presso il laboratorio di genetica forense, che confermava che era figlia biologica del CP_3 Parte_1
- tuttavia, alcuna relazione era possibile per il padre con la figlia, stante il rifiuto opposto dalla coppia – . CP_1 CP_2
In data 07.06.2024 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Osler, nominato curatore speciale della minore . CP_3
In data 07.06.2024 si sono costituiti in giudizio e . I Controparte_1 CP_2
resistenti hanno svolto in via preliminare le seguenti eccezioni;
1.improponibilità/inammissibilità della domanda formulata ex art. 263 c.c. per essere la stessa coperta da giudicato in quanto il Tribunale di Padova con sent. n. 426/23 resa in data
3/2/2023 nel procedimento 6894/22 RG promosso da ex art. 263 c.c. aveva CP_2
pagina 2 di 7 già dichiarato la nullità del riconoscimento e disposto in capo alla minore il CP_3
mantenimento del cognome a tutela della sua identità familiare. CP_2
Tale accertamento era stato richiesto da non appena avuto l'esito della CP_2
perizia affidata alla dott.ssa come espressamente risulta dalla lettera inviata dal Per_1
legale in data 14/11/2023;
2.inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della paternità formulata dal ex art. 269 c.c. per difetto di ius postulandi e per carenza di legittimazione Parte_1
attiva.
Quanto al difetto di ius postulandi rilevavano che la procura alle liti rilasciata dal recava solo la dicitura “per proporre azione giudiziale ex articolo 263 c.c.”. Parte_1
Quanto alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, rilevavano che l'azione ex art. 269 c.c. era esperibile esclusivamente dal figlio o dai suoi eredi.
Con la prima memoria ex articolo 473 bis.17 co. 1 c.p.c., il ricorrente, quanto alle eccezioni svolte, rilevava che:
- l'eccezione di difetto di ius postulandi era sanata dalla nuova procura depositata sub 23;
- quanto alla domanda ex art. 263 c.c. rilevava che la stessa doveva ritenersi superata alla luce della sent. 426/23 del Tribunale di Padova e pertanto riformulava la stessa ai sensi dell'articolo 250 c.c. poiché il signor intendeva riconoscere come propria Parte_1
figlia . Precisava ancora che in ossequio al disposto dell'art. 250 co. 3 c.c. il CP_3
ricorrente aveva formalmente richiesto in data 17 giugno 2024 alla signora
[...]
di prestare il consenso ha detto riconoscimento, ricevendone risposta negativa CP_1
tramite PEC di data 19 giugno 2024.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 250 co. 4 c.c., che la minore è figlia CP_3
biologica di Parte_1
- per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore con CP_3
relativa modificazione del patronimico della predetta minore da a CP_2 Parte_1
adottando i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al regime di visita paterno alla figlia minore;
- disporre con provvedimento provvisorio urgente ex art. 250 co. 4 c.c. l'avvio di una effettiva frequentazione/relazione tra il ricorrente e la figlia minore CP_3
pagina 3 di 7 - valutare di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale degli odierni convenuti, alla luce del comportamento dedotto e documentato in atti, delle scelte unilaterali compiute e del pervicace rifiuto degli stessi di agire nel segno della verità e del dovere di lealtà rispetto all'interesse della minore, al quale devono essere uniformate le condotte genitoriali.
Con la seconda memoria ex articolo 473bis.17 c.p.c. i resistenti chiedevano di
- dichiararsi l'improponibilità/inammissibilità/improcedibilità della domanda formulata ex art. 263 c.c. a fronte del giudicato già in essere a seguito della sentenza del tribunale di
Padova numero 426/23 del 23.2.23;
-dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente quanto alla domanda di accertamento giudiziale della paternità;
-dichiararsi l'inammissibilità della domanda ex art. 250 c.c. in quanto nuova ovvero dichiararsi l'intervenuta rinuncia alle domande improponibili avanzate nel ricorso introduttivo con ogni conseguenza di legge.
Il curatore del minore, quanto alle questioni preliminari, evidenziava che
-la questione relativa alla carenza di legittimazione processuale appariva sanata alla luce del documento prodotto sub 23 da parte ricorrente;
-quanto alle rimanenti questioni preliminari, si rimetteva, evidenziando in ogni caso che corrisponde all'interesse della minore avere certezze circa gli sviluppi del processo, tutelando la sua posizione dalle conseguenze derivanti da problematiche procedurali che potrebbero causare vizi del procedimento.
All'udienza del 24.9.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1.
Sul difetto di ius postulandi del patrocinio di parte ricorrente
La suddetta eccezione deve essere respinta sulla base della documentazione integrativa depositata in data (doc. 23) atta a sanare il rilevato difetto.
2.
Sulla riqualificazione della domanda ex art. 263 c.c.
Parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ha riqualificato la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) formulata nell'atto introduttivo nella domanda di riconoscimento (art. 250 c.c.), rilevando che la prima domanda era da ritenersi superata alla luce della sentenza già emessa dal Tribunale di pagina 4 di 7 Padova nel procedimento ex art. 263 c.c. già azionato da e concluso con la CP_2
sentenza numero 322/2023.
Il resistente ha reagito eccependo la inammissibilità della domanda per violazione del divieto di mutatio libelli.
Il curatore speciale si è rimesso.
Il collegio, sul punto, rileva in linea generale che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa per come risulta dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto;
già alla luce di tali considerazioni può dirsi astrattamente sostenibile che – nella sostanza – il ricorrente intendesse ottenere all'esito il riconoscimento della figlia naturale.
In ogni caso, la pronuncia delle Sezioni Unite in materia n. 12310 del 15/06/2015 consente di affermare che il reale discrimine tra le domande nuove (inammissibili) e quelle modificate (consentite entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 e, nel caso di specie, art. 473bis.17 c.p.c. ) si rinviene nel fatto che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
In sostanza, con la modifica della domanda “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” ed ancora: “ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe (..) costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale (..) a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo (..) ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (..) dinanzi ad un altro giudice”, il tutto con evidente violazione dei canoni di economia processuale.
L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio è dunque che l'originario elemento pagina 5 di 7 identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (o meglio “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Posti tali principi, la modifica operata dal ricorrente, il quale, alla luce della già intervenuta sentenza del Tribunale di Padova n. 322/2023, ha chiarito di voler fare riferimento all'azione di cui agli art. 250 c.c. deve ritenersi ammissibile.
La vicenda sostanziale cui detta domanda fa rifermento, ovvero il fatto che CP_3
sia in realtà la figlia biologica del ricorrente, è la medesima così come sono le medesime le parti interessate.
Del resto, e a completamento, va osservato che l'art. 473bis.17 c.p.c. consente all'attore non solo di “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate” ma anche di “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto” e nel caso di specie, proprio in ragione delle difese svolte dai convenuti in ordine alla sussistenza e al passaggio in giudicato della sent. 322/2023, è sorta in capo all'attore a necessità di formulare la domanda ex art. 250 c.c.
La formulazione della domanda ex art. 250 c.c. infine fa ritenere superate le questioni relative alla ammissibilità della diversa azione di cui all'art. 269 c.c., che parte ricorrente infatti non menziona nel foglio di p.c.
Vanno pertanto rigettate le eccezioni svolte da parti convenute e va dichiarata la ammissibilità della riqualificazione svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, la causa deve rimessa in istruttoria per la sua prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le eccezioni preliminari svolte dai resistenti e Controparte_1 CP_2
[...]
2. Dichiara ammissibile la domanda svolta da parte ricorrente ex art. 250 c.c. così riqualificata come indicato in parte motiva;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2024 promossa da:
con avv. Federica Turlon Parte_1
ATTORE/I contro e con avv. Luisa Solero e Nicoletta Capone Controparte_1 CP_2
CONVENUTO/I
in persona del curatore speciale avv. Massimo OSLER CP_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 23/09/2024
Per parte convenuta: come da foglio di pc. depositato in data 23/09/2024
Per il curatore speciale: come da foglio di p.c. depositato il 23.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 09.02.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Padova, e , chiedendo nel merito di: Controparte_1 CP_2
“-accertare e dichiarare che difetta di veridicità il riconoscimento di figlia nata fuori del matrimonio effettuato in data 01/10/2020 dal convenuto nei confronti della CP_2
minore ; CP_3
-accertare e dichiarare che la minore non è figlia del convenuto CP_3 CP_2
ma è figlia biologica di
[...] Parte_1
-ordinare all'ufficiale di Stato civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore con modificazione CP_3
del patronimico della suddetta minore da a CP_2 Parte_1
Allegava a sostegno che:
- egli (all'epoca coniugato) da novembre del 2019 a febbraio 2020 aveva intrattenuto una relazione sentimentale e intima con (all'epoca convivente con il ); Controparte_1 CP_2
- a fronte dello stato di gravidanza della in periodo compatibile con detta CP_1
relazione, chiedeva più volte alla stessa di sottoporsi ad accertamenti genetici e si dichiarava disponibile ad assumersi le proprie responsabilità in ordine alla paternità del nascituro;
- in data 24.09.2020 nasceva sette giorni dopo, in data 01.10.2020, CP_3 CP_2
riconosceva la bambina come figlia propria e lo stesso giorno contraeva matrimonio con la sig.ra CP_1
- a seguito di contatti tramite legale, i convenuti acconsentivano a sottoporsi all'esame di comparazione dei profili genetici presso il laboratorio di genetica forense, che confermava che era figlia biologica del CP_3 Parte_1
- tuttavia, alcuna relazione era possibile per il padre con la figlia, stante il rifiuto opposto dalla coppia – . CP_1 CP_2
In data 07.06.2024 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Osler, nominato curatore speciale della minore . CP_3
In data 07.06.2024 si sono costituiti in giudizio e . I Controparte_1 CP_2
resistenti hanno svolto in via preliminare le seguenti eccezioni;
1.improponibilità/inammissibilità della domanda formulata ex art. 263 c.c. per essere la stessa coperta da giudicato in quanto il Tribunale di Padova con sent. n. 426/23 resa in data
3/2/2023 nel procedimento 6894/22 RG promosso da ex art. 263 c.c. aveva CP_2
pagina 2 di 7 già dichiarato la nullità del riconoscimento e disposto in capo alla minore il CP_3
mantenimento del cognome a tutela della sua identità familiare. CP_2
Tale accertamento era stato richiesto da non appena avuto l'esito della CP_2
perizia affidata alla dott.ssa come espressamente risulta dalla lettera inviata dal Per_1
legale in data 14/11/2023;
2.inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della paternità formulata dal ex art. 269 c.c. per difetto di ius postulandi e per carenza di legittimazione Parte_1
attiva.
Quanto al difetto di ius postulandi rilevavano che la procura alle liti rilasciata dal recava solo la dicitura “per proporre azione giudiziale ex articolo 263 c.c.”. Parte_1
Quanto alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, rilevavano che l'azione ex art. 269 c.c. era esperibile esclusivamente dal figlio o dai suoi eredi.
Con la prima memoria ex articolo 473 bis.17 co. 1 c.p.c., il ricorrente, quanto alle eccezioni svolte, rilevava che:
- l'eccezione di difetto di ius postulandi era sanata dalla nuova procura depositata sub 23;
- quanto alla domanda ex art. 263 c.c. rilevava che la stessa doveva ritenersi superata alla luce della sent. 426/23 del Tribunale di Padova e pertanto riformulava la stessa ai sensi dell'articolo 250 c.c. poiché il signor intendeva riconoscere come propria Parte_1
figlia . Precisava ancora che in ossequio al disposto dell'art. 250 co. 3 c.c. il CP_3
ricorrente aveva formalmente richiesto in data 17 giugno 2024 alla signora
[...]
di prestare il consenso ha detto riconoscimento, ricevendone risposta negativa CP_1
tramite PEC di data 19 giugno 2024.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 250 co. 4 c.c., che la minore è figlia CP_3
biologica di Parte_1
- per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore con CP_3
relativa modificazione del patronimico della predetta minore da a CP_2 Parte_1
adottando i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al regime di visita paterno alla figlia minore;
- disporre con provvedimento provvisorio urgente ex art. 250 co. 4 c.c. l'avvio di una effettiva frequentazione/relazione tra il ricorrente e la figlia minore CP_3
pagina 3 di 7 - valutare di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale degli odierni convenuti, alla luce del comportamento dedotto e documentato in atti, delle scelte unilaterali compiute e del pervicace rifiuto degli stessi di agire nel segno della verità e del dovere di lealtà rispetto all'interesse della minore, al quale devono essere uniformate le condotte genitoriali.
Con la seconda memoria ex articolo 473bis.17 c.p.c. i resistenti chiedevano di
- dichiararsi l'improponibilità/inammissibilità/improcedibilità della domanda formulata ex art. 263 c.c. a fronte del giudicato già in essere a seguito della sentenza del tribunale di
Padova numero 426/23 del 23.2.23;
-dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente quanto alla domanda di accertamento giudiziale della paternità;
-dichiararsi l'inammissibilità della domanda ex art. 250 c.c. in quanto nuova ovvero dichiararsi l'intervenuta rinuncia alle domande improponibili avanzate nel ricorso introduttivo con ogni conseguenza di legge.
Il curatore del minore, quanto alle questioni preliminari, evidenziava che
-la questione relativa alla carenza di legittimazione processuale appariva sanata alla luce del documento prodotto sub 23 da parte ricorrente;
-quanto alle rimanenti questioni preliminari, si rimetteva, evidenziando in ogni caso che corrisponde all'interesse della minore avere certezze circa gli sviluppi del processo, tutelando la sua posizione dalle conseguenze derivanti da problematiche procedurali che potrebbero causare vizi del procedimento.
All'udienza del 24.9.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1.
Sul difetto di ius postulandi del patrocinio di parte ricorrente
La suddetta eccezione deve essere respinta sulla base della documentazione integrativa depositata in data (doc. 23) atta a sanare il rilevato difetto.
2.
Sulla riqualificazione della domanda ex art. 263 c.c.
Parte ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ha riqualificato la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) formulata nell'atto introduttivo nella domanda di riconoscimento (art. 250 c.c.), rilevando che la prima domanda era da ritenersi superata alla luce della sentenza già emessa dal Tribunale di pagina 4 di 7 Padova nel procedimento ex art. 263 c.c. già azionato da e concluso con la CP_2
sentenza numero 322/2023.
Il resistente ha reagito eccependo la inammissibilità della domanda per violazione del divieto di mutatio libelli.
Il curatore speciale si è rimesso.
Il collegio, sul punto, rileva in linea generale che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa per come risulta dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto;
già alla luce di tali considerazioni può dirsi astrattamente sostenibile che – nella sostanza – il ricorrente intendesse ottenere all'esito il riconoscimento della figlia naturale.
In ogni caso, la pronuncia delle Sezioni Unite in materia n. 12310 del 15/06/2015 consente di affermare che il reale discrimine tra le domande nuove (inammissibili) e quelle modificate (consentite entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 e, nel caso di specie, art. 473bis.17 c.p.c. ) si rinviene nel fatto che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
In sostanza, con la modifica della domanda “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio” ed ancora: “ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe (..) costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale (..) a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo (..) ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (..) dinanzi ad un altro giudice”, il tutto con evidente violazione dei canoni di economia processuale.
L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio è dunque che l'originario elemento pagina 5 di 7 identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (o meglio “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Posti tali principi, la modifica operata dal ricorrente, il quale, alla luce della già intervenuta sentenza del Tribunale di Padova n. 322/2023, ha chiarito di voler fare riferimento all'azione di cui agli art. 250 c.c. deve ritenersi ammissibile.
La vicenda sostanziale cui detta domanda fa rifermento, ovvero il fatto che CP_3
sia in realtà la figlia biologica del ricorrente, è la medesima così come sono le medesime le parti interessate.
Del resto, e a completamento, va osservato che l'art. 473bis.17 c.p.c. consente all'attore non solo di “modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate” ma anche di “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto” e nel caso di specie, proprio in ragione delle difese svolte dai convenuti in ordine alla sussistenza e al passaggio in giudicato della sent. 322/2023, è sorta in capo all'attore a necessità di formulare la domanda ex art. 250 c.c.
La formulazione della domanda ex art. 250 c.c. infine fa ritenere superate le questioni relative alla ammissibilità della diversa azione di cui all'art. 269 c.c., che parte ricorrente infatti non menziona nel foglio di p.c.
Vanno pertanto rigettate le eccezioni svolte da parti convenute e va dichiarata la ammissibilità della riqualificazione svolta dal ricorrente.
Tanto premesso, la causa deve rimessa in istruttoria per la sua prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le eccezioni preliminari svolte dai resistenti e Controparte_1 CP_2
[...]
2. Dichiara ammissibile la domanda svolta da parte ricorrente ex art. 250 c.c. così riqualificata come indicato in parte motiva;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
pagina 6 di 7 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 7 di 7