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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13478/2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Salvatore Parte_1 C.F._1
Vacatello ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Lieti n. 51/B, è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Quaglieri ( ), presso lo studio del CodiceFiscale_3
quale in Pignataro Maggiore, via Regina Elena n. 32, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto querela di falso in via principale in relazione alla scrittura privata non Parte_1
autenticata in data 20.7.2021 (utilizzata sia nel procedimento per ingiunzione iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 22027/2021, sia nel procedimento iscritto sempre innanzi a questo pagina 1 di 4 Tribunale con R. G. n. 6855/2022) indirizzata a ed asseritamente sottoscritta Controparte_1
dalla medesima del seguente tenore: “Io sottoscritta , nata a [...] il Pt_1 Parte_1
23/091969 domiciliata in via Vesuvio, 12 – 80143 Napoli;
CF: ; PEC: C.F._1
, riconosco e pago alla aggiudicataria per Email_1 Controparte_2
detenzione dal 10.02.2019 sino al 20/05/2021 la somma di 28.000,00 a mezzo due assegni di 18.000
e 10.000,00 salvo differenza di 14.000,00 dopo attestazione proprietà della 23/7”; scrittura privata sottoscritta, in realtà, dal legale rappresentante dell'odierna convenuta (creditrice) e non dalla parte cui si vuole attribuire il riconoscimento del debito.
eccepito il difetto della procura speciale necessaria al fine della Controparte_1
proposizione di querela di falso in via principale e precisato di essere effettivamente titolare di un credito di euro 28.000,00 che l'odierna attrice ha riconosciuto come esistente, ha dedotto che il documento oggetto del presente giudizio “non è certamente una falsificazione della firma della IG.ra , ma un modello che doveva essere sottoscritto dalla IG.ra (poi firmato Pt_1 Parte_1 dal marito per delega), sul quale solo per IGla e per indicarne la provenienza e l'accordo sul suo contenuto, apponeva la firma il IG. ”, proprio legale rappresentante;
documento che Parte_2
erroneamente è stato consegnato (in luogo di quello sottoscritto da tale per delega Persona_1
della moglie al difensore della e da questi depositato nel Parte_1 Controparte_1
fascicolo del procedimento monitorio sopra richiamato. Tanto premesso, la convenuta ha ammesso che il documento oggetto del presente giudizio non è idoneo a sorreggere la pretesa azionata in sede monitoria e, pertanto, ha rinunziato ad avvalersene nel procedimento già instaurato con conseguente carenza di interesse ad agire della controparte nel presente giudizio.
Non introdotta la querela di falso e tenutesi molteplici udienze al fine di valutare la possibilità di definizione stragiudiziale del presente processo, mutato il Giudice istruttore è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è tenuta in data 24.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Avuto riguardo alla congiunta richiesta a riguardo formulata dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere dovendo rendersi invece pronunzia con riferimento alle spese processuali (unico profilo in relazione al quale persiste una differenza di posizioni tra le parti;
differenza che ha precluso la definizione stragiudiziale del presente processo).
Precisato che la procura rilasciata per la proposizione della querela di falso qui formulata in via principale risulta conforme al requisito previsto dall'art. 221, co. 2, c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 2 sent. 19 agosto 2015, n. 16919; Cass., sez. 2, sent. 25 settembre 2013, n. 21941), occorre dare atto che, avendo ab origine la parte convenuta pagina 2 di 4 ammesso di avere sottoscritto personalmente il documento (pur apparentemente riconducibile -avuto riguardo all'intestazione- all'attrice) oggetto del presente giudizio, non si è mai aperta la fase relativa all'accertamento del falso (tanto è vero che non sono mai state compiute le attività descritte all'art. 223 c.p.c.).
Tanto detto, pur se ai soli fini della c.d. “soccombenza virtuale”, occorre dare atto che la domanda proposta dalla sarebbe risultata inammissibile per altro profilo rispetto a quello (eccepito Pt_1
dalla convenuta) relativo alla procura speciale.
Dall'atto introduttivo del presente giudizio risulta che l'attrice ha inteso “disconosce(re) la firma apposta alla descritta scrittura privata e richiede(re), quindi, l'accertamento della radicale apocrifia della stessa” (p. 2 dell'atto di citazione) limitandosi a contestare la corrispondenza alla propria della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata (sottoscrizione in realtà attribuita dalla stessa al legale rappresentante della convenuta), senza in alcun modo svolgere difese in Pt_1
ordine al contenuto della dichiarazione apparentemente attribuitale.
Tanto premesso occorre rilevare che, come noto, “la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzare l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico” (Cass., sez. 1, sent. 5 giugno 2006, n. 13190).
Ancora, la Suprema Corte, anche di recente (Cass., sez. 1, ord. 13 marzo 2023, n. 7242), ha osservato che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata non autenticata “fa piena prova”, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se la sottoscrizione di colui contro il quale la scrittura è prodotta è considerata riconosciuta.
Ebbene, con riferimento al caso concreto, pacifico che il documento in relazione al quale è stata proposta la querela di falso in via principale non è un atto pubblico e neppure una scrittura privata autenticata, deve escludersi che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata possa considerarsi riconosciuta (non ricorre, per quanto detto, l'ipotesi contemplata all'art. 2703 c.c. e, in verità, neppure è dato ravvisare uno dei casi disciplinati a partire dall'art. 2714 c.c.). Non potendo la sottoscrizione considerarsi come riconosciuta, occorre allora (alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) escludere che la scrittura privata faccia “piena prova” fino a querela di falso quanto alla provenienza delle dichiarazioni e, in definitiva, deve quindi escludersi l'ammissibilità della querela, dovendo in realtà l'obiettivo agognato dalla (la privazione Pt_1
pagina 3 di 4 dell'efficacia probatoria della scrittura privata mediante -mera- esclusione della paternità della sottoscrizione) essere perseguito mediante lo strumento disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c.
3. Le considerazioni che precedono non consentono di ravvisare la soccombenza virtuale in capo alla convenuta. Tanto detto, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate avuto riguardo alla domanda proposta dalla stessa convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13478/2022 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Salvatore Parte_1 C.F._1
Vacatello ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Lieti n. 51/B, è C.F._2
elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Quaglieri ( ), presso lo studio del CodiceFiscale_3
quale in Pignataro Maggiore, via Regina Elena n. 32, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
La parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto querela di falso in via principale in relazione alla scrittura privata non Parte_1
autenticata in data 20.7.2021 (utilizzata sia nel procedimento per ingiunzione iscritto innanzi a questo Tribunale con R. G. n. 22027/2021, sia nel procedimento iscritto sempre innanzi a questo pagina 1 di 4 Tribunale con R. G. n. 6855/2022) indirizzata a ed asseritamente sottoscritta Controparte_1
dalla medesima del seguente tenore: “Io sottoscritta , nata a [...] il Pt_1 Parte_1
23/091969 domiciliata in via Vesuvio, 12 – 80143 Napoli;
CF: ; PEC: C.F._1
, riconosco e pago alla aggiudicataria per Email_1 Controparte_2
detenzione dal 10.02.2019 sino al 20/05/2021 la somma di 28.000,00 a mezzo due assegni di 18.000
e 10.000,00 salvo differenza di 14.000,00 dopo attestazione proprietà della 23/7”; scrittura privata sottoscritta, in realtà, dal legale rappresentante dell'odierna convenuta (creditrice) e non dalla parte cui si vuole attribuire il riconoscimento del debito.
eccepito il difetto della procura speciale necessaria al fine della Controparte_1
proposizione di querela di falso in via principale e precisato di essere effettivamente titolare di un credito di euro 28.000,00 che l'odierna attrice ha riconosciuto come esistente, ha dedotto che il documento oggetto del presente giudizio “non è certamente una falsificazione della firma della IG.ra , ma un modello che doveva essere sottoscritto dalla IG.ra (poi firmato Pt_1 Parte_1 dal marito per delega), sul quale solo per IGla e per indicarne la provenienza e l'accordo sul suo contenuto, apponeva la firma il IG. ”, proprio legale rappresentante;
documento che Parte_2
erroneamente è stato consegnato (in luogo di quello sottoscritto da tale per delega Persona_1
della moglie al difensore della e da questi depositato nel Parte_1 Controparte_1
fascicolo del procedimento monitorio sopra richiamato. Tanto premesso, la convenuta ha ammesso che il documento oggetto del presente giudizio non è idoneo a sorreggere la pretesa azionata in sede monitoria e, pertanto, ha rinunziato ad avvalersene nel procedimento già instaurato con conseguente carenza di interesse ad agire della controparte nel presente giudizio.
Non introdotta la querela di falso e tenutesi molteplici udienze al fine di valutare la possibilità di definizione stragiudiziale del presente processo, mutato il Giudice istruttore è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che si è tenuta in data 24.1.2025 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Avuto riguardo alla congiunta richiesta a riguardo formulata dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere dovendo rendersi invece pronunzia con riferimento alle spese processuali (unico profilo in relazione al quale persiste una differenza di posizioni tra le parti;
differenza che ha precluso la definizione stragiudiziale del presente processo).
Precisato che la procura rilasciata per la proposizione della querela di falso qui formulata in via principale risulta conforme al requisito previsto dall'art. 221, co. 2, c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 2 sent. 19 agosto 2015, n. 16919; Cass., sez. 2, sent. 25 settembre 2013, n. 21941), occorre dare atto che, avendo ab origine la parte convenuta pagina 2 di 4 ammesso di avere sottoscritto personalmente il documento (pur apparentemente riconducibile -avuto riguardo all'intestazione- all'attrice) oggetto del presente giudizio, non si è mai aperta la fase relativa all'accertamento del falso (tanto è vero che non sono mai state compiute le attività descritte all'art. 223 c.p.c.).
Tanto detto, pur se ai soli fini della c.d. “soccombenza virtuale”, occorre dare atto che la domanda proposta dalla sarebbe risultata inammissibile per altro profilo rispetto a quello (eccepito Pt_1
dalla convenuta) relativo alla procura speciale.
Dall'atto introduttivo del presente giudizio risulta che l'attrice ha inteso “disconosce(re) la firma apposta alla descritta scrittura privata e richiede(re), quindi, l'accertamento della radicale apocrifia della stessa” (p. 2 dell'atto di citazione) limitandosi a contestare la corrispondenza alla propria della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata (sottoscrizione in realtà attribuita dalla stessa al legale rappresentante della convenuta), senza in alcun modo svolgere difese in Pt_1
ordine al contenuto della dichiarazione apparentemente attribuitale.
Tanto premesso occorre rilevare che, come noto, “la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzare l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico” (Cass., sez. 1, sent. 5 giugno 2006, n. 13190).
Ancora, la Suprema Corte, anche di recente (Cass., sez. 1, ord. 13 marzo 2023, n. 7242), ha osservato che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata non autenticata “fa piena prova”, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se la sottoscrizione di colui contro il quale la scrittura è prodotta è considerata riconosciuta.
Ebbene, con riferimento al caso concreto, pacifico che il documento in relazione al quale è stata proposta la querela di falso in via principale non è un atto pubblico e neppure una scrittura privata autenticata, deve escludersi che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata possa considerarsi riconosciuta (non ricorre, per quanto detto, l'ipotesi contemplata all'art. 2703 c.c. e, in verità, neppure è dato ravvisare uno dei casi disciplinati a partire dall'art. 2714 c.c.). Non potendo la sottoscrizione considerarsi come riconosciuta, occorre allora (alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) escludere che la scrittura privata faccia “piena prova” fino a querela di falso quanto alla provenienza delle dichiarazioni e, in definitiva, deve quindi escludersi l'ammissibilità della querela, dovendo in realtà l'obiettivo agognato dalla (la privazione Pt_1
pagina 3 di 4 dell'efficacia probatoria della scrittura privata mediante -mera- esclusione della paternità della sottoscrizione) essere perseguito mediante lo strumento disciplinato a partire dall'art. 214 c.p.c.
3. Le considerazioni che precedono non consentono di ravvisare la soccombenza virtuale in capo alla convenuta. Tanto detto, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate avuto riguardo alla domanda proposta dalla stessa convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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