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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione agraria – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere
Dott. Cosimo D'Angelo Esperto
Dott. Edoardo Lauretti Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2024 R.G., introdotta da
(CF: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf: C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv. e C.F._3 Parte_1 Parte_2
[...]
APPELLANTI contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Leonardo Musa;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 273/2024 della Sezione Agraria del Tribunale di Brindisi pubblicata il 13.2.2024
All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa e la Corte ha reso la decisone come da dispositivo.
MOTIVAZIONE
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale di Brindisi -Sezione
Specializzata Agraria ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti diretto ad ottenere il rilascio del fondo rustico sito in Ostuni (al foglio 181, part.lla 94), unitamente all'abitazione rurale, al capannone ed alle grotte ivi esistenti per scadenza del contratto di affitto stipulato il 6.10.1997; ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna in futuro al rilascio del fondo medesimo, promossa dai ricorrenti con le note depositate il 30\01\2024; ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro Controparte_1
5.092.50 a titolo di onorario, oltre accessori;
ha posto definitivamente a carico dei predetti ricorrenti le spese di CTU.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Pt_2 [...]
, contestando, con unico motivo di gravame, la liquidazione delle spese di Pt_3 lite in favore dell'appellato. Deducono l'errore da parte del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la causa di valore indeterminabile e per tale motivo ha liquidato i compensi in base alla fascia da 26.000,01 a euro 52.000,00 applicando i parametri medi. Il valore della causa invece era da ritenersi pari ad euro 516,46 e quindi andavano applicati gli importi di cui al parametro fino ad euro 1.100,00. I ricorrenti allorché hanno provveduto a depositare il ricorso non hanno determinato il valore della causa, ma si sono limitati a dedurre quanto segue: ”ai fini del versamento del contributo unificato i sottoscritti procuratori dichiarano che il presente atto è esente”; non hanno indicato quindi il valore ritenendo che trattandosi di controversia agraria la stessa fosse esente dal versamento del contributo unificato;
la cancelleria li informava che, in riferimento alla circolare ministeriale del 18\11\2021, anche le iscrizioni a ruolo della sezione agraria sono soggette a pagamento di contributo ordinario e marca da bollo;
a seguito di questa comunicazione, i difensori dei ricorrenti inviavano nota integrativa con dichiarazione di valore della causa pari ad euro 516,46 e provvedevano al pagamento del contributo unificato di euro 43,00 corrispondente al valore dichiarato. Da ciò conseguirebbe l'errore del giudice di primo grado per aver ritenuto la causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese. Inoltre la qualificazione della causa di valore indeterminabile è priva di qualsiasi giustificazione e\o motivazione.
Concludono gli appellanti con la richiesta di riformare il capo della sentenza relativo alle spese, mediante applicazione dei parametri relativi alle cause di valore fino ad euro 1.100,00 (per cui sulla base di tali parametri, anche nei valori massimi, la somma non potrebbe superare euro 993,00). pag. 2/7 Inoltre, nella liquidazione si dovrebbe comunque tenere in considerazione la scarsa difficoltà dell'affare e la modesta complessità delle questioni trattate, così come affermato dallo stesso giudice di 1° grado.
Si è costituito , deducendo l'infondatezza delle doglianze Controparte_1 esposte nell'atto di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 12.6.2025, le parti hanno discusso la causa e la Sezione ha reso la propria decisione come da dispositivo.
** ** **
L'appello è infondato sotto entrambi i denunciati profili di violazione dello scaglione inerente al valore della causa e di quantificazione del compenso.
Per il primo aspetto gli appellanti sostengono che il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, che nel caso specifico era stato indicato dai ricorrenti nella somma di euro
516,46.
La tesi non può essere condivisa, in quanto a norma dell'art. 5, comma 1 D.M.
55/2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa di regola è determinato a norma del codice di procedura civile.
L'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti enunciato dall'art.5, comma 1 D.M. 55/2014 (Cass. n. 35557/2022). Risulta pertanto errato l'assunto degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto determinare il valore della lite sulla base della dichiarazione dagli stessi resa ai fini della quantificazione e del versamento del contributo unificato. Tale dichiarazione non è sufficiente ai fini della determinazione del valore della causa e quindi della liquidazione dei compensi spettanti alla parte vittoriosa, né può accettarsi che la dichiarazione medesima vincoli il giudice nella determinazione dei parametri da applicare nella liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente. Ne discende che ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato il valore della causa si determina in base alle norme del cpc, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda (Cass. n. 27789/2019).
pag. 3/7 Nel caso in esame, detto valore deve tenere conto che si è in presenza della domanda di rilascio di un podere agricolo (formato da un fondo di oltre due ettari, da fabbricato rurale, capannone ed altre pertinenze) sulla base della dedotta scadenza del contratto di affitto e della qualificazione del rapporto in termini di affitto particellare ex art.3 legge 203/1982 e della conseguente durata legale del contratto di 6 anni e non di 15 anni. Il resistente ha sostenuto la natura ordinaria del contratto di affitto e non particellare, con conseguente durata di 15 anni (all'uopo ha dedotto la propria qualifica di coltivatore diretto con disponibilità di circa 29 ettari, condotti a titolo di affitto, comodato o di proprietà). Ha quindi invocato la valutazione unitaria, e non frazionata, dei terreni condotti, così da escludere nella specie la configurabilità della ipotesi eccezionale della durata del rapporto limitata a 6 anni.
La controversia ha pertanto avuto ad oggetto la corretta qualificazione del contratto, se di affitto particellare o non particellare. Il Tribunale ha inoltre affrontato, sul piano processuale, l'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti in corso di causa, nel senso di accertare in via subordinata e incidentale la futura scadenza del contratto in caso di ritenuta durata quindicennale, ordinando il rilascio del compendio immobiliare per la data del 9 ottobre 2027.
Avuto riguardo alla questione pregiudiziale decisa dal Tribunale, in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in essere (se di affitto particellare o di ordinario contratto agrario, con i corollari in ordine alla durata dello stesso), nonché alla ulteriore questione relativa all'ammissibilità della domanda subordinata, non può trovare applicazione il criterio di determinazione del valore dettato dall'art.12 cpc, il quale stabilisce che “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione tra le parti”.
Tale criterio subisce infatti una deroga qualora il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (in questo senso Cass. n. 2850/2018,
Rv. 647977 – 01; Cass. n. 2737/2012, Rv. 621591 - 01). Nel caso di specie,
l'oggetto della lite non risulta riconducibile ad una parte o ad un determinato profilo pag. 4/7 del rapporto, avente un preciso valore monetario, ma abbraccia la qualificazione del contratto nella sua interezza, con la conseguenza che il valore della causa va inteso secondo il criterio residuale di cui all'art.9 cpc e quindi considerato indeterminabile.
Risulta altresì infondata e, prima ancora, inammissibile, l'ulteriore censura concernente la somma in concreto liquidata dal Tribunale.
Secondo la giurisprudenza, la parte, la quale intenda impugnare la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore o che risultino esorbitanti (v. ex multis
Cass. n. 30716/2017, Rv. 647175 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello che contenga la semplice contestazione di un importo che sarebbe stato liquidato in eccesso. Nella specie non risulta dimostrato che la somma liquidata ecceda il parametro medio, che il primo giudice ha dichiarato di applicare nella determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa. Tale parametro appare congruo e giustificato dalla natura delle questioni trattate e dall'importanza complessiva dell'affare.
In definitiva, deve ritenersi pertanto corretta la regolamentazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, sulla base della soccombenza e dell'oggetto della domanda dedotta in giudizio.
Le spese del presente grado vanno anch'esse regolate sulla base della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.505/2021 della
Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brindisi in data 14.2.2024, proposto da e (appellanti) nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(appellato), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pag. 5/7 2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro
1.500,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Lecce, 12/6/2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione agraria – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere
Dott. Cosimo D'Angelo Esperto
Dott. Edoardo Lauretti Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2024 R.G., introdotta da
(CF: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf: C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv. e C.F._3 Parte_1 Parte_2
[...]
APPELLANTI contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Leonardo Musa;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 273/2024 della Sezione Agraria del Tribunale di Brindisi pubblicata il 13.2.2024
All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa e la Corte ha reso la decisone come da dispositivo.
MOTIVAZIONE
Con la sentenza oggetto del presente gravame il Tribunale di Brindisi -Sezione
Specializzata Agraria ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti diretto ad ottenere il rilascio del fondo rustico sito in Ostuni (al foglio 181, part.lla 94), unitamente all'abitazione rurale, al capannone ed alle grotte ivi esistenti per scadenza del contratto di affitto stipulato il 6.10.1997; ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna in futuro al rilascio del fondo medesimo, promossa dai ricorrenti con le note depositate il 30\01\2024; ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro Controparte_1
5.092.50 a titolo di onorario, oltre accessori;
ha posto definitivamente a carico dei predetti ricorrenti le spese di CTU.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Pt_2 [...]
, contestando, con unico motivo di gravame, la liquidazione delle spese di Pt_3 lite in favore dell'appellato. Deducono l'errore da parte del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto la causa di valore indeterminabile e per tale motivo ha liquidato i compensi in base alla fascia da 26.000,01 a euro 52.000,00 applicando i parametri medi. Il valore della causa invece era da ritenersi pari ad euro 516,46 e quindi andavano applicati gli importi di cui al parametro fino ad euro 1.100,00. I ricorrenti allorché hanno provveduto a depositare il ricorso non hanno determinato il valore della causa, ma si sono limitati a dedurre quanto segue: ”ai fini del versamento del contributo unificato i sottoscritti procuratori dichiarano che il presente atto è esente”; non hanno indicato quindi il valore ritenendo che trattandosi di controversia agraria la stessa fosse esente dal versamento del contributo unificato;
la cancelleria li informava che, in riferimento alla circolare ministeriale del 18\11\2021, anche le iscrizioni a ruolo della sezione agraria sono soggette a pagamento di contributo ordinario e marca da bollo;
a seguito di questa comunicazione, i difensori dei ricorrenti inviavano nota integrativa con dichiarazione di valore della causa pari ad euro 516,46 e provvedevano al pagamento del contributo unificato di euro 43,00 corrispondente al valore dichiarato. Da ciò conseguirebbe l'errore del giudice di primo grado per aver ritenuto la causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese. Inoltre la qualificazione della causa di valore indeterminabile è priva di qualsiasi giustificazione e\o motivazione.
Concludono gli appellanti con la richiesta di riformare il capo della sentenza relativo alle spese, mediante applicazione dei parametri relativi alle cause di valore fino ad euro 1.100,00 (per cui sulla base di tali parametri, anche nei valori massimi, la somma non potrebbe superare euro 993,00). pag. 2/7 Inoltre, nella liquidazione si dovrebbe comunque tenere in considerazione la scarsa difficoltà dell'affare e la modesta complessità delle questioni trattate, così come affermato dallo stesso giudice di 1° grado.
Si è costituito , deducendo l'infondatezza delle doglianze Controparte_1 esposte nell'atto di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 12.6.2025, le parti hanno discusso la causa e la Sezione ha reso la propria decisione come da dispositivo.
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L'appello è infondato sotto entrambi i denunciati profili di violazione dello scaglione inerente al valore della causa e di quantificazione del compenso.
Per il primo aspetto gli appellanti sostengono che il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, che nel caso specifico era stato indicato dai ricorrenti nella somma di euro
516,46.
La tesi non può essere condivisa, in quanto a norma dell'art. 5, comma 1 D.M.
55/2014, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa di regola è determinato a norma del codice di procedura civile.
L'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettività correlato agli interessi perseguiti dalle parti enunciato dall'art.5, comma 1 D.M. 55/2014 (Cass. n. 35557/2022). Risulta pertanto errato l'assunto degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto determinare il valore della lite sulla base della dichiarazione dagli stessi resa ai fini della quantificazione e del versamento del contributo unificato. Tale dichiarazione non è sufficiente ai fini della determinazione del valore della causa e quindi della liquidazione dei compensi spettanti alla parte vittoriosa, né può accettarsi che la dichiarazione medesima vincoli il giudice nella determinazione dei parametri da applicare nella liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente. Ne discende che ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato il valore della causa si determina in base alle norme del cpc, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda (Cass. n. 27789/2019).
pag. 3/7 Nel caso in esame, detto valore deve tenere conto che si è in presenza della domanda di rilascio di un podere agricolo (formato da un fondo di oltre due ettari, da fabbricato rurale, capannone ed altre pertinenze) sulla base della dedotta scadenza del contratto di affitto e della qualificazione del rapporto in termini di affitto particellare ex art.3 legge 203/1982 e della conseguente durata legale del contratto di 6 anni e non di 15 anni. Il resistente ha sostenuto la natura ordinaria del contratto di affitto e non particellare, con conseguente durata di 15 anni (all'uopo ha dedotto la propria qualifica di coltivatore diretto con disponibilità di circa 29 ettari, condotti a titolo di affitto, comodato o di proprietà). Ha quindi invocato la valutazione unitaria, e non frazionata, dei terreni condotti, così da escludere nella specie la configurabilità della ipotesi eccezionale della durata del rapporto limitata a 6 anni.
La controversia ha pertanto avuto ad oggetto la corretta qualificazione del contratto, se di affitto particellare o non particellare. Il Tribunale ha inoltre affrontato, sul piano processuale, l'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti in corso di causa, nel senso di accertare in via subordinata e incidentale la futura scadenza del contratto in caso di ritenuta durata quindicennale, ordinando il rilascio del compendio immobiliare per la data del 9 ottobre 2027.
Avuto riguardo alla questione pregiudiziale decisa dal Tribunale, in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in essere (se di affitto particellare o di ordinario contratto agrario, con i corollari in ordine alla durata dello stesso), nonché alla ulteriore questione relativa all'ammissibilità della domanda subordinata, non può trovare applicazione il criterio di determinazione del valore dettato dall'art.12 cpc, il quale stabilisce che “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione tra le parti”.
Tale criterio subisce infatti una deroga qualora il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (in questo senso Cass. n. 2850/2018,
Rv. 647977 – 01; Cass. n. 2737/2012, Rv. 621591 - 01). Nel caso di specie,
l'oggetto della lite non risulta riconducibile ad una parte o ad un determinato profilo pag. 4/7 del rapporto, avente un preciso valore monetario, ma abbraccia la qualificazione del contratto nella sua interezza, con la conseguenza che il valore della causa va inteso secondo il criterio residuale di cui all'art.9 cpc e quindi considerato indeterminabile.
Risulta altresì infondata e, prima ancora, inammissibile, l'ulteriore censura concernente la somma in concreto liquidata dal Tribunale.
Secondo la giurisprudenza, la parte, la quale intenda impugnare la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore o che risultino esorbitanti (v. ex multis
Cass. n. 30716/2017, Rv. 647175 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello che contenga la semplice contestazione di un importo che sarebbe stato liquidato in eccesso. Nella specie non risulta dimostrato che la somma liquidata ecceda il parametro medio, che il primo giudice ha dichiarato di applicare nella determinazione dei compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa. Tale parametro appare congruo e giustificato dalla natura delle questioni trattate e dall'importanza complessiva dell'affare.
In definitiva, deve ritenersi pertanto corretta la regolamentazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, sulla base della soccombenza e dell'oggetto della domanda dedotta in giudizio.
Le spese del presente grado vanno anch'esse regolate sulla base della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.505/2021 della
Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brindisi in data 14.2.2024, proposto da e (appellanti) nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(appellato), così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
pag. 5/7 2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro
1.500,00, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Lecce, 12/6/2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 6/7 pag. 7/7