Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
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Versione
24 dicembre 1987
24 dicembre 1987
Art. 10.
Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte. ((25)) Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
----------------- AGGIORNAMENTO (25) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."
Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte. ((25)) Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
----------------- AGGIORNAMENTO (25) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."
Giurisprudenza • 16
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 18/01/2024, n. 20Provvedimento: […] In punto di dir itto, evidenziava l ' inconferenza di talune norme richiamate dal r icorrente a sostegno della domanda trattandosi del r iconoscimento di un trattamento pensionistico a favore di soggetti civi l i disciplinato dagli artt. 10 legge n. 648/1950, 9 legge n. 313/1968 e 8 del DPR n. 915/78, laddove l 'accertamento del fatto di guerra deve r isultare da documentazione uff iciale inconfutabile non potendo derivare da mere presunzioni, per cui escludeva i l r ichiamo a “fatt i notori” e alle norme r iguardanti i mil itari e i civi l i “scomparsi”,in difetto dei relativi presupposti nel caso che occupa.Leggi di più...
- prova della morte·
- art. 8 DPR 915/1978·
- art. 45 DPR 915/1978·
- inabil ità a proficuo lavoro·
- protezione dati personali·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- pensione di guerra·
- presunzione di morte·
- art. 31 c.g.c.·
- fatto di guerra·
- compensazione spese legali