TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2191/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2191/2023 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 128 c.p.c., vertente:
TRA
cod. fisc. , , cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentato dal figlio, , nato a C.F._2 Parte_3
Winterthur il 15 settembre 1988, giusta procura rilasciata in data 21.02.20 e autenticata in Lugano a firma del Notaio Avv. Claudio Codoni, Brevetto n. 7341, elettivamente domiciliati in Briga Novarese (NO), via Amedeo Modigliani 20, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Lipari, dalla quale sono rappresentati e difesi in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso ex art 281 decies c.p.c.;
-Ricorrenti- nei confronti di
● cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore De Luca, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Miraglia, n. 14.
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1.- Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato sul canale telematico in data 22.08.2023, e rappresentato dal figlio Alessandro Parte_1 Parte_2
Antonio Martin, evocavano dinanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1
rappresentando che: in data 03.03.18 in Reggio Calabria decedeva la loro madre,
[...]
, ed i chiamati all'eredità erano tutti i figli, in numero di otto, essendo Persona_1 il marito già deceduto;
a causa di incomprensioni familiari e difficoltà pratiche di comunicazione, essendo tutti i fratelli residenti in svariate parti d'Italia e della Svizzera, non era stato possibile addivenire ad un accordo per avviare la procedura di svincolo delle somme cadute in successione giacenti presso l'Ufficio postale di EL - fraz. di Melito di Porto Salvo;
in particolare, presso il predetto ufficio postale, la de cuius era titolare, al 50% con il marito, del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 9442505 (somma giacente euro 96.988,50), del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 15660983 (somma giacente euro 56.187,74), al 50% con il figlio Per_2 del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 38471455 (somma
[...] giacente euro 3.919,86), nonché titolare al 25% di un buono fruttifero postale cartaceo n. 4804251 serie emissione TF103A170529 di importo pari ad euro 10.000,00; con ordinanza del 30.10.20, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proced. n. 1198/2020 promosso dai fratelli e nel quale tutti i figli Pt_4 Parte_5 chiamati, costituendosi, dichiaravano di accettare l'eredità della , si ratificava Per_1
l'accettazione dell'eredità in parola;
nelle more, uno dei fratelli, Parte_6 proponeva davanti al Tribunale reggino ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la liquidazione giudiziale della quota spettante all'erede e relativa ai libretti/buoni postali di cui sopra, ottenendo l'accoglimento della domanda proposta;
contattati gli uffici legali centrali di questi riscontravano adducendo di Controparte_1 necessitare di provvedimento giudiziario onde provvedere al rimborso pro quota delle somme anzidette;
il singolo coerede era legittimato a far valere il credito della de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza il necessario coinvolgimento degli altri coeredi e senza opposizione del debitore della de cuius fondata sul necessario consenso di tutti i coeredi, giusta i principi di legittimità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24657/2007 ed ordinanza n. 27417/2017; il calcolo della quota spettante al singolo coerede era di semplice definizione, dovendo effettuarsi sulle giacenze risultanti dalla dichiarazione di successione e relative ai libretti postali ed al buono fruttifero in lite, tenuto conto del numero di coeredi;
in particolare i coeredi erano otto ed il saldo complessivo delle somme di titolarità della de cuius era pari ad euro 157.636,17, di talchè, dividendo detto importo tra gli 8 coeredi, ne derivava che a ciascuno doveva essere liquidata la somma di euro 19.704,52. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “1) Accertare e dichiarare che i sigg. e sono eredi a tutti gli effetti della de Parte_1 Parte_2 cuius , avendo accettato formalmente l'eredità; 2) Accertare e dichiarare che, in Persona_1
pagina 2 di 9 virtù dell'accettazione dell'eredità, sono divenuti titolari pro quota delle somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL –fraz. Melito di Porto Salvo e relative ai libretti postali/buono fruttifero ivi presenti e caduti in successione;
3) Conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., a liquidare in Controparte_1 favore dei sigg. e la quota loro spettante, determinata in Parte_1 Parte_2 euro 19.704,52 ciascuno, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti in data 7.3.2024, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, preliminarmente, il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102
[...]
c.p.c., in quanto le somme depositate sui libretti postali cointestati alla de cuius,
erano da considerarsi beni in comunione indivisa, attribuibili ai Persona_1 singoli solo su accordo o in via giudiziale, con la partecipazione in giudizio di tutti gli eredi, Chiedeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio in favore degli eredi a carico delle parti ricorrenti. Nel merito deduceva che: i libretti in capo alla de cuius (libretto DR 9442505 e libretto DR 15660983) risultavano emessi antecedentemente all'introduzione del DMEF del 06/06/02 (Nuova disciplina dei libretti di Risparmio Postale) e del DMEF 06/10/04 (Gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti), dacchè agli stessi erano applicabili le norme contenute nel DPR 256/1989; relativamente al libretto DR 38471455 intestato Persona_3 aperto presso l'up EL in data 14/02/2012, con saldo ad oggi pari ad € CP_2
6.286,65, si applicavano i medesimi decreti e quanto previsto nel contratto di collocamento;
il ricorrente non poteva pretendere che la convenuta fosse tenuta allo spontaneo adempimento di quanto richiesto, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge sull'imposta di bollo di successione, sicchè, non essendovi prova della presentazione da parte degli eredi, come loro preciso onere, dell'avvenuta dichiarazione di successione presso , con l'indicazione dei crediti e dei beni caduti Controparte_1 in eredità, ovvero della dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della suddetta dichiarazione e non essendovi, altresì, prova della comunicazione alla convenuta dell'effettuazione di detto incombente, era evidente l'esposizione della società convenuta a sanzioni amministrative per violazione di disposizioni di legge. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la mancanza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti gli eredi della de cuius Sig.ra
per i motivi indicati in premessa e conseguentemente ordinarne l'integrazione; Persona_1
Nel merito, rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, previa declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria, autorizzare con esonero di responsabilità di il pagamento della quota spettante del saldo Controparte_1 dei rapporti a favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze”.
pagina 3 di 9 Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione del 7 marzo 2024 questa Giudice: “ritenuto necessario che parte convenuta, che non ha contestato la circostanza dedotta nel ricorso introduttivo, depositi l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dal signor nei Parte_6 confronti di al fine di ottenere la liquidazione giudiziale della quota Controparte_1 spettante all'erede e relativa ai libretti-buoni postali oggetto della presente controversia;
ritenuto che
la conoscenza del provvedimento de quo sia preliminare alla stessa valutazione dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata dalla parte convenuta”, disponeva il deposito del provvedimento in parola a cura di parte convenuta, fissando l'udienza dell'undici aprile 2024.
All'udienza dell'undici aprile 2024, la scrivente “ritenuto che non sia ostativa al prosieguo del giudizio l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata dalla parte convenuta, atteso che la causa, e la materia del contendere, non presuppone che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli altri coeredi, potendo il singolo agire per ottenere il rimborso della propria quota”, rimetteva le parti per la decisione della lite all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2024, assegnando termine per note difensive conclusionali sino al 5 settembre 2024 e per note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fisica.
All'udienza di trattazione scritta del 24 ottobre 2024, questa Giudice riservava in decisione il contenzioso.
Con ordinanza del 14 febbraio 2025, questa decidente “rilevato che la causa indicata in epigrafe è stata azionata ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ovverosia secondo il rito semplificato di cognizione;
che, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. il giudice, quando rimette la causa in decisione, deve procedere a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. che l'art. 281 sexies, comma 1, c.p.c., stabilisce che “se non dispone a norma dell'art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”; considerato, quindi, che occorre invitare le parti a precisare le conclusioni e disporre la decisione della causa a seguito di trattazione orale;
considerato, ancora, che l'art. 128 c.p.c., come corretto con il Decreto Lgs. n. 164 del 2024, dispone che l'udienza in cui si discute una causa è pubblica, ma che il giudice che la dirige può disporre “la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”;
pagina 4 di 9 fissava l'udienza del 27 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, riservando di pronunciare sentenza al termine della discussione ovvero di depositarla nei successivi trenta giorni, giusta il novellato art. 281 sexies c.p.c.. Considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e visti gli artt. 127 ter e 128 c.p.c., fissava poi l'udienza di trattazione scritta in data 27 marzo 2025 e assegnava alle parti termine per il deposito di note di trattazione scritta.
Depositate le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti, con ordinanza pronunciata dopo la lettura delle note in data 27 marzo 2025, la scrivente assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. – Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata da Controparte_1 circa il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi della
[...] defunta . L'eccezione non ha ragione d'essere e va respinta. Persona_1
2.1 – Invero, premesso che l'eccezione de qua era già stata sollevata nel precedente giudizio n. 426/2021 R.G.A.C. - proposto dal coerede avverso Parte_6 [...]
avente ad oggetto la stessa odierna materia del contendere sugli identici Controparte_1 libretti di risparmio postale e buono fruttifero postale -, definito dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, con l'ordinanza del 5 dicembre 2022, acquisita al presente incarto processuale, giusta il deposito telematico in data 8 marzo 2024 ad opera della convenuta, sicchè quest'ultima, al momento della costituzione in lite, era a conoscenza dell'infondatezza dell'eccezione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (così Cass. Civ. ord. n. 27417 del 2017; nello stesso senso, Cass. Civ. ord. n. 8508 del 2020).
2.1.1 - Nella parte motiva dell'ordinanza di legittimità (n. 27417 citata) si enuncia “la lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti,
pagina 5 di 9 l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota. La connotazione dell'azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell'interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorchè al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione. Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione”.
2.2 – Deve, pertanto, ritenersi che i ricorrenti-coeredi sono legittimati ad agire singolarmente per ottenere la liquidazione pro quota delle somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL – frazione di Melito Porto Salvo e relative ai libretti postali/buono fruttifero caduti in successione, senza la necessità di integrare il contraddittorio.
3. - Sulla scorta della medesima richiamata giurisprudenza, segnatamente del principio enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24657 del 2017 (“I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte
pagina 6 di 9 proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”), risulta infondata anche l'opposizione della convenuta.
3.1 - Va, in prima battuta, rilevato che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 sono eredi a tutti gli effetti della de cuius , avendone accettato l'eredità. Persona_1
Invero, con ordinanza del 30 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento di volontaria giurisdizione n. 1198/2020, ha dichiarato che tutti i fratelli e, segnatamente, per quanto interessa in Pt_2 questa sede, e “accettano l'eredità di (cod. fisc.: Pt_1 Parte_2 Persona_1
) deceduta il 03.03.2018” (si veda doc. 8 allegato fascicolo CodiceFiscale_3 ricorrenti).
3.2 – Secondariamente, la convenuta, per un verso, ha confermato l'esistenza dei libretti di risparmio postale nominativi indicati dai ricorrenti e non negato l'esistenza del buono fruttifero postale parimenti riportato nel ricorso - comunque tutti debitamente documentati dagli istanti -, per altro verso, non ha contestato la parte, determinata in euro 19.704,52, individuata quale quota sull'accredito delle somme portate dai titoli in parola. Risulta, altresì, pacifico, e documentato dalla dichiarazione di successione allegata al documento 3 di parte ricorrente, che la massa ereditaria di , Persona_1 vedova morta il 3 marzo 2018 (si veda certificato di morte allegato Persona_4 al doc. 2 fascicolo ricorrenti), sia costituita da beni immobili e dalle somme portate dai titoli in causa, che, caduti in successione legittima, in assenza di testamento, spettano agli otto figli della de cuius per la quota di 1/8 ciascuno.
3.3 – In terzo luogo, la documentata dichiarazione di successione di , Persona_1 aperta il 3 marzo 2018, presentata il 29 novembre 2018, registrata al volume 9990 numero 1558 (si veda allegato 3 fascicolo telematico ricorrenti), resiste alla prima ragione di opposizione di cioè alla dedotta mancanza della Controparte_1 dichiarazione di successione in questione ovvero, in sua sostituzione, della dichiarazione di esonero da tale obbligo. Difetto dell'una o dell'altra considerato da Controparte_1 quale “vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma”.
[...]
3.4 – La documentazione prodotta da parte attrice, segnatamente il certificato di morte della defunta l'anzidetta dichiarazione di successione e la Persona_1 dichiarazione di accettazione dell'eredità della stessa (si veda documento allegato 8 fascicolo ricorrenti), in uno alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, rendono privo di pregio il successivo motivo di opposizione al pagamento della quota spettante a pagina 7 di 9 ciascun coerede, addotto dalla convenuta secondo cui “nell'ambito della comunione ereditaria il singolo non può richiedere la propria quota se non attivando il procedimento di divisione dell'eredità” dacchè sarebbe “pienamente legittimo il comportamento delle
[...]
che non ha potuto liquidare all'istante quanto richiesto , per come disposto per legge in CP_1 quanto la pratica di successione presso l'Ufficio Postale non è stata avviata”.
3.5 – Ancora, in maniera più precisa, la fondatezza della tesi per cui “il ricorrente, pur richiedendo il rimborso della propria quota, non ha mai presentato la documentazione successoria, come diversamente riporta nel ricorso introduttivo, che poteva consentire il pagamento dei libretti con quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto” ovvero dell'allegazione di per cui “la richiesta di ottenere il pagamento della quota spettante, si CP_1 pone in contrasto con la disciplina legale, laddove è necessario che tutti gli aventi diritto esercitino congiuntamente i diritti nascenti dall'obbligazione a suo tempo stipulata”, è manifestamente smentita dal “principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che, a differenza dei debiti ( art. 752, 754 c.c. ), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ( arg. artt. 752, 757 c.c. ) ( v. Cass., 24/8/2012, n. 14629. E già Cass., 13/10/1992, n. 11128 ), sicché anche senza il consenso espresso ( che può presumersi ) degli altri coeredi ( cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune ( o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria ), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ( v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158 ) ]” (così parte motiva Cass. Civ. ord. n. 8508 del 2020).
4. - Per i motivi sopra esposti, dunque, va accolta la domanda dei ricorrenti con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 liquidare in favore di ciascuno di essi la quota spettante, determinata pacificamente in euro 19.704,52 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del D.M. 55/2014, e successive modifiche, sulla base del valore che parte ricorrente ha dichiarato pagando il relativo contributo unificato, come segue: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisoria, per un totale di
€ 3.397,00, precisando che non vi è stata istruttoria (e la relativa fase non è stata richiesta dal procuratore nella nota spese depositata in data 24 marzo 2025) e che l'attività processuale è stata minima, essendosi per altro celebrate due sole udienze pagina 8 di 9 fisiche. All'importo in questione va aggiunto l'aumento del 30% per la difesa del secondo soggetto oltre il primo ex art. 4 della disciplina richiamata, per un totale quindi di euro 4.416,10. Ai ricorrenti sono dovuti euro 265,00 per spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2191/2023 promossa da e Parte_1
rappresentato dal figlio , nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_3 di in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata da
[...]
Controparte_1
- dichiara che e sono eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 giusta l'avvenuta dichiarazione di accettazione della relativa eredità;
- accerta e dichiara che i predetti ricorrenti, in forza dell'accettazione de qua, hanno diritto ad avere pro quota le somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL – frazione di Melito Porto Salvo, relative ai libretti di risparmio postale e buono fruttifero postale oggetto di causa e facenti parte della successione legittima di
[...]
; Per_1
- e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a liquidare in favore di e di la somma di Parte_1 Parte_2 euro 19.704,52 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di euro 4.681,10, di cui euro 265,00 per spese documentate ed euro 4.416,10 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 17 agosto 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2191/2023 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 128 c.p.c., vertente:
TRA
cod. fisc. , , cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentato dal figlio, , nato a C.F._2 Parte_3
Winterthur il 15 settembre 1988, giusta procura rilasciata in data 21.02.20 e autenticata in Lugano a firma del Notaio Avv. Claudio Codoni, Brevetto n. 7341, elettivamente domiciliati in Briga Novarese (NO), via Amedeo Modigliani 20, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Lipari, dalla quale sono rappresentati e difesi in forza di procura stesa su foglio separato allegato al ricorso ex art 281 decies c.p.c.;
-Ricorrenti- nei confronti di
● cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore De Luca, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Miraglia, n. 14.
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1.- Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato sul canale telematico in data 22.08.2023, e rappresentato dal figlio Alessandro Parte_1 Parte_2
Antonio Martin, evocavano dinanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1
rappresentando che: in data 03.03.18 in Reggio Calabria decedeva la loro madre,
[...]
, ed i chiamati all'eredità erano tutti i figli, in numero di otto, essendo Persona_1 il marito già deceduto;
a causa di incomprensioni familiari e difficoltà pratiche di comunicazione, essendo tutti i fratelli residenti in svariate parti d'Italia e della Svizzera, non era stato possibile addivenire ad un accordo per avviare la procedura di svincolo delle somme cadute in successione giacenti presso l'Ufficio postale di EL - fraz. di Melito di Porto Salvo;
in particolare, presso il predetto ufficio postale, la de cuius era titolare, al 50% con il marito, del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 9442505 (somma giacente euro 96.988,50), del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 15660983 (somma giacente euro 56.187,74), al 50% con il figlio Per_2 del libretto di risparmio postale nominativo ordinario n. 38471455 (somma
[...] giacente euro 3.919,86), nonché titolare al 25% di un buono fruttifero postale cartaceo n. 4804251 serie emissione TF103A170529 di importo pari ad euro 10.000,00; con ordinanza del 30.10.20, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel proced. n. 1198/2020 promosso dai fratelli e nel quale tutti i figli Pt_4 Parte_5 chiamati, costituendosi, dichiaravano di accettare l'eredità della , si ratificava Per_1
l'accettazione dell'eredità in parola;
nelle more, uno dei fratelli, Parte_6 proponeva davanti al Tribunale reggino ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di ottenere la liquidazione giudiziale della quota spettante all'erede e relativa ai libretti/buoni postali di cui sopra, ottenendo l'accoglimento della domanda proposta;
contattati gli uffici legali centrali di questi riscontravano adducendo di Controparte_1 necessitare di provvedimento giudiziario onde provvedere al rimborso pro quota delle somme anzidette;
il singolo coerede era legittimato a far valere il credito della de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza il necessario coinvolgimento degli altri coeredi e senza opposizione del debitore della de cuius fondata sul necessario consenso di tutti i coeredi, giusta i principi di legittimità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24657/2007 ed ordinanza n. 27417/2017; il calcolo della quota spettante al singolo coerede era di semplice definizione, dovendo effettuarsi sulle giacenze risultanti dalla dichiarazione di successione e relative ai libretti postali ed al buono fruttifero in lite, tenuto conto del numero di coeredi;
in particolare i coeredi erano otto ed il saldo complessivo delle somme di titolarità della de cuius era pari ad euro 157.636,17, di talchè, dividendo detto importo tra gli 8 coeredi, ne derivava che a ciascuno doveva essere liquidata la somma di euro 19.704,52. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni.: “1) Accertare e dichiarare che i sigg. e sono eredi a tutti gli effetti della de Parte_1 Parte_2 cuius , avendo accettato formalmente l'eredità; 2) Accertare e dichiarare che, in Persona_1
pagina 2 di 9 virtù dell'accettazione dell'eredità, sono divenuti titolari pro quota delle somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL –fraz. Melito di Porto Salvo e relative ai libretti postali/buono fruttifero ivi presenti e caduti in successione;
3) Conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., a liquidare in Controparte_1 favore dei sigg. e la quota loro spettante, determinata in Parte_1 Parte_2 euro 19.704,52 ciascuno, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di prima comparizione delle parti in data 7.3.2024, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.2.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, preliminarmente, il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102
[...]
c.p.c., in quanto le somme depositate sui libretti postali cointestati alla de cuius,
erano da considerarsi beni in comunione indivisa, attribuibili ai Persona_1 singoli solo su accordo o in via giudiziale, con la partecipazione in giudizio di tutti gli eredi, Chiedeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio in favore degli eredi a carico delle parti ricorrenti. Nel merito deduceva che: i libretti in capo alla de cuius (libretto DR 9442505 e libretto DR 15660983) risultavano emessi antecedentemente all'introduzione del DMEF del 06/06/02 (Nuova disciplina dei libretti di Risparmio Postale) e del DMEF 06/10/04 (Gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti), dacchè agli stessi erano applicabili le norme contenute nel DPR 256/1989; relativamente al libretto DR 38471455 intestato Persona_3 aperto presso l'up EL in data 14/02/2012, con saldo ad oggi pari ad € CP_2
6.286,65, si applicavano i medesimi decreti e quanto previsto nel contratto di collocamento;
il ricorrente non poteva pretendere che la convenuta fosse tenuta allo spontaneo adempimento di quanto richiesto, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge sull'imposta di bollo di successione, sicchè, non essendovi prova della presentazione da parte degli eredi, come loro preciso onere, dell'avvenuta dichiarazione di successione presso , con l'indicazione dei crediti e dei beni caduti Controparte_1 in eredità, ovvero della dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della suddetta dichiarazione e non essendovi, altresì, prova della comunicazione alla convenuta dell'effettuazione di detto incombente, era evidente l'esposizione della società convenuta a sanzioni amministrative per violazione di disposizioni di legge. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare e dichiarare la mancanza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti gli eredi della de cuius Sig.ra
per i motivi indicati in premessa e conseguentemente ordinarne l'integrazione; Persona_1
Nel merito, rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, previa declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria, autorizzare con esonero di responsabilità di il pagamento della quota spettante del saldo Controparte_1 dei rapporti a favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze”.
pagina 3 di 9 Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione del 7 marzo 2024 questa Giudice: “ritenuto necessario che parte convenuta, che non ha contestato la circostanza dedotta nel ricorso introduttivo, depositi l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, dal signor nei Parte_6 confronti di al fine di ottenere la liquidazione giudiziale della quota Controparte_1 spettante all'erede e relativa ai libretti-buoni postali oggetto della presente controversia;
ritenuto che
la conoscenza del provvedimento de quo sia preliminare alla stessa valutazione dell'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata dalla parte convenuta”, disponeva il deposito del provvedimento in parola a cura di parte convenuta, fissando l'udienza dell'undici aprile 2024.
All'udienza dell'undici aprile 2024, la scrivente “ritenuto che non sia ostativa al prosieguo del giudizio l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata dalla parte convenuta, atteso che la causa, e la materia del contendere, non presuppone che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli altri coeredi, potendo il singolo agire per ottenere il rimborso della propria quota”, rimetteva le parti per la decisione della lite all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2024, assegnando termine per note difensive conclusionali sino al 5 settembre 2024 e per note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fisica.
All'udienza di trattazione scritta del 24 ottobre 2024, questa Giudice riservava in decisione il contenzioso.
Con ordinanza del 14 febbraio 2025, questa decidente “rilevato che la causa indicata in epigrafe è stata azionata ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., ovverosia secondo il rito semplificato di cognizione;
che, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. il giudice, quando rimette la causa in decisione, deve procedere a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. che l'art. 281 sexies, comma 1, c.p.c., stabilisce che “se non dispone a norma dell'art. 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”; considerato, quindi, che occorre invitare le parti a precisare le conclusioni e disporre la decisione della causa a seguito di trattazione orale;
considerato, ancora, che l'art. 128 c.p.c., come corretto con il Decreto Lgs. n. 164 del 2024, dispone che l'udienza in cui si discute una causa è pubblica, ma che il giudice che la dirige può disporre “la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”;
pagina 4 di 9 fissava l'udienza del 27 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, riservando di pronunciare sentenza al termine della discussione ovvero di depositarla nei successivi trenta giorni, giusta il novellato art. 281 sexies c.p.c.. Considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e visti gli artt. 127 ter e 128 c.p.c., fissava poi l'udienza di trattazione scritta in data 27 marzo 2025 e assegnava alle parti termine per il deposito di note di trattazione scritta.
Depositate le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti, con ordinanza pronunciata dopo la lettura delle note in data 27 marzo 2025, la scrivente assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. – Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione sollevata da Controparte_1 circa il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi della
[...] defunta . L'eccezione non ha ragione d'essere e va respinta. Persona_1
2.1 – Invero, premesso che l'eccezione de qua era già stata sollevata nel precedente giudizio n. 426/2021 R.G.A.C. - proposto dal coerede avverso Parte_6 [...]
avente ad oggetto la stessa odierna materia del contendere sugli identici Controparte_1 libretti di risparmio postale e buono fruttifero postale -, definito dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, con l'ordinanza del 5 dicembre 2022, acquisita al presente incarto processuale, giusta il deposito telematico in data 8 marzo 2024 ad opera della convenuta, sicchè quest'ultima, al momento della costituzione in lite, era a conoscenza dell'infondatezza dell'eccezione, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (così Cass. Civ. ord. n. 27417 del 2017; nello stesso senso, Cass. Civ. ord. n. 8508 del 2020).
2.1.1 - Nella parte motiva dell'ordinanza di legittimità (n. 27417 citata) si enuncia “la lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti,
pagina 5 di 9 l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota. La connotazione dell'azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell'interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorchè al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione. Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione”.
2.2 – Deve, pertanto, ritenersi che i ricorrenti-coeredi sono legittimati ad agire singolarmente per ottenere la liquidazione pro quota delle somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL – frazione di Melito Porto Salvo e relative ai libretti postali/buono fruttifero caduti in successione, senza la necessità di integrare il contraddittorio.
3. - Sulla scorta della medesima richiamata giurisprudenza, segnatamente del principio enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24657 del 2017 (“I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte
pagina 6 di 9 proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”), risulta infondata anche l'opposizione della convenuta.
3.1 - Va, in prima battuta, rilevato che i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 sono eredi a tutti gli effetti della de cuius , avendone accettato l'eredità. Persona_1
Invero, con ordinanza del 30 ottobre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento di volontaria giurisdizione n. 1198/2020, ha dichiarato che tutti i fratelli e, segnatamente, per quanto interessa in Pt_2 questa sede, e “accettano l'eredità di (cod. fisc.: Pt_1 Parte_2 Persona_1
) deceduta il 03.03.2018” (si veda doc. 8 allegato fascicolo CodiceFiscale_3 ricorrenti).
3.2 – Secondariamente, la convenuta, per un verso, ha confermato l'esistenza dei libretti di risparmio postale nominativi indicati dai ricorrenti e non negato l'esistenza del buono fruttifero postale parimenti riportato nel ricorso - comunque tutti debitamente documentati dagli istanti -, per altro verso, non ha contestato la parte, determinata in euro 19.704,52, individuata quale quota sull'accredito delle somme portate dai titoli in parola. Risulta, altresì, pacifico, e documentato dalla dichiarazione di successione allegata al documento 3 di parte ricorrente, che la massa ereditaria di , Persona_1 vedova morta il 3 marzo 2018 (si veda certificato di morte allegato Persona_4 al doc. 2 fascicolo ricorrenti), sia costituita da beni immobili e dalle somme portate dai titoli in causa, che, caduti in successione legittima, in assenza di testamento, spettano agli otto figli della de cuius per la quota di 1/8 ciascuno.
3.3 – In terzo luogo, la documentata dichiarazione di successione di , Persona_1 aperta il 3 marzo 2018, presentata il 29 novembre 2018, registrata al volume 9990 numero 1558 (si veda allegato 3 fascicolo telematico ricorrenti), resiste alla prima ragione di opposizione di cioè alla dedotta mancanza della Controparte_1 dichiarazione di successione in questione ovvero, in sua sostituzione, della dichiarazione di esonero da tale obbligo. Difetto dell'una o dell'altra considerato da Controparte_1 quale “vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma”.
[...]
3.4 – La documentazione prodotta da parte attrice, segnatamente il certificato di morte della defunta l'anzidetta dichiarazione di successione e la Persona_1 dichiarazione di accettazione dell'eredità della stessa (si veda documento allegato 8 fascicolo ricorrenti), in uno alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, rendono privo di pregio il successivo motivo di opposizione al pagamento della quota spettante a pagina 7 di 9 ciascun coerede, addotto dalla convenuta secondo cui “nell'ambito della comunione ereditaria il singolo non può richiedere la propria quota se non attivando il procedimento di divisione dell'eredità” dacchè sarebbe “pienamente legittimo il comportamento delle
[...]
che non ha potuto liquidare all'istante quanto richiesto , per come disposto per legge in CP_1 quanto la pratica di successione presso l'Ufficio Postale non è stata avviata”.
3.5 – Ancora, in maniera più precisa, la fondatezza della tesi per cui “il ricorrente, pur richiedendo il rimborso della propria quota, non ha mai presentato la documentazione successoria, come diversamente riporta nel ricorso introduttivo, che poteva consentire il pagamento dei libretti con quietanza sottoscritta da tutti gli aventi diritto” ovvero dell'allegazione di per cui “la richiesta di ottenere il pagamento della quota spettante, si CP_1 pone in contrasto con la disciplina legale, laddove è necessario che tutti gli aventi diritto esercitino congiuntamente i diritti nascenti dall'obbligazione a suo tempo stipulata”, è manifestamente smentita dal “principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che, a differenza dei debiti ( art. 752, 754 c.c. ), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ( arg. artt. 752, 757 c.c. ) ( v. Cass., 24/8/2012, n. 14629. E già Cass., 13/10/1992, n. 11128 ), sicché anche senza il consenso espresso ( che può presumersi ) degli altri coeredi ( cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune ( o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria ), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ( v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158 ) ]” (così parte motiva Cass. Civ. ord. n. 8508 del 2020).
4. - Per i motivi sopra esposti, dunque, va accolta la domanda dei ricorrenti con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 liquidare in favore di ciascuno di essi la quota spettante, determinata pacificamente in euro 19.704,52 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ai sensi del D.M. 55/2014, e successive modifiche, sulla base del valore che parte ricorrente ha dichiarato pagando il relativo contributo unificato, come segue: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisoria, per un totale di
€ 3.397,00, precisando che non vi è stata istruttoria (e la relativa fase non è stata richiesta dal procuratore nella nota spese depositata in data 24 marzo 2025) e che l'attività processuale è stata minima, essendosi per altro celebrate due sole udienze pagina 8 di 9 fisiche. All'importo in questione va aggiunto l'aumento del 30% per la difesa del secondo soggetto oltre il primo ex art. 4 della disciplina richiamata, per un totale quindi di euro 4.416,10. Ai ricorrenti sono dovuti euro 265,00 per spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2191/2023 promossa da e Parte_1
rappresentato dal figlio , nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_3 di in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio sollevata da
[...]
Controparte_1
- dichiara che e sono eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 giusta l'avvenuta dichiarazione di accettazione della relativa eredità;
- accerta e dichiara che i predetti ricorrenti, in forza dell'accettazione de qua, hanno diritto ad avere pro quota le somme giacenti presso l'Ufficio postale di EL – frazione di Melito Porto Salvo, relative ai libretti di risparmio postale e buono fruttifero postale oggetto di causa e facenti parte della successione legittima di
[...]
; Per_1
- e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a liquidare in favore di e di la somma di Parte_1 Parte_2 euro 19.704,52 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di euro 4.681,10, di cui euro 265,00 per spese documentate ed euro 4.416,10 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 17 agosto 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 9 di 9