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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 2.4.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Venera Eleonora
La Rosa, per l'appellante – la quale ha concluso riportandosi “integralmente al proprio
atto introduttivo e ai successivi scritti difensivi che, devono ritenersi qui integralmente
trascritti e riproposti, conclude come in atti” – visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 113/2020 R.G.
avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n.
537/2019 R.S., pubblicata in data 18.11.2019, notificata in data 18.12.2019.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ), ammessa al Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Barcellona P.G. del 17.1.2020, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico,
rappresentata e difesa dall'Avv. Venera Eleonora La Rosa, giusta procura in atti. APPELLANTE
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede in Milano P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Minzoni n.7, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Principe.
APPELLATA NT
, residente in [...]P.G. (ME), Vico I° San Giovanni n. 9. CP_2
APPELLATA NT
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Barcellona P.G., – quale compagnia Controparte_3
assicurativa RCA – e – quale proprietaria del veicolo EO 1007, CP_2
tg CZ089XL – al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 17.12.2015, in Barcellona P.G.
(ME), alle ore 16.40 circa.
Esponevano, in particolare, che il conducente dell'autovettura EO 1007 (tg.
CZ089XL) di proprietà di ed assicurata con Parte_3 CP_2
pag. 2/13 polizza n. 62950945 con la – mentre Controparte_3
percorreva alla guida la Via Operai di Barcellona P.G. (direzione di marcia PA/ME)
investiva “nella ruota anteriore sinistra e parafango anteriore sx” la MI ER (tg.
DS181HG) – di proprietà di – “che era ferma, a motore Parte_2
spento, regolarmente poggiata sul lato destro, con al posto guida la IG.ra
[...]
, con le mani appoggiate sul volante”. Parte_1
Deducevano che a seguito del sinistro veniva trasportata Parte_1
presso il Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. a causa delle lesioni personali riportate – sub species di “trauma distorsivo-contusivo mano destra” – da cui erano derivati – come accertati dal CTP dott. – postumi invalidanti nella Persona_1
misura del 7%.
Rilevavano, altresì, che a causa dell'urto de quo l'autovettura MI ER riportava danni alla “ruota anteriore sinistra (braccetto triangolo, tirante scatola guida ed
ammortizzatore), e parafango anteriore sinistra per € 195,00”, come risultava dalla nota riparazioni della Ditta “TI AN” versata in atti.
Chiedevano, pertanto, previo riconoscimento della responsabilità in capo al conducente del veicolo EO 1007 (tg. CZ089XL) e, conseguentemente, della compagnia assicuratrice convenuta – quale compagnia assicurativa RCA – e di – CP_2
quale proprietaria del veicolo de quo – previa costituzione in mora (lettera raccomandata A/R del 28 febbraio 2017) e invito a stipulare, all'uopo, una convenzione di negoziazione assistita ex Lege 162/2014 – il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo quantificati nella somma complessiva di € 11.109,89, “oltre interessi
pag. 3/13 legali dal fatto al soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio “anche ai sensi degli
artt. 96 e 642 c.p.c.”.
Si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione dell'“importo dell'eventuale
risarcimento reputato dovuto…anche in ragione dell'art. 1227 c.c., con esclusione di
ogni voce di danno non pertinente e/o non dovuta” e vittoria di spese di giudizio.
In particolare, la convenuta, contestava la dinamica narrata in citazione rilevando come
“la non era affatto ferma al momento dell'urto tra i due veicoli, ma dalla Pt_1
posizione di sosta sul margine destro della Via Operai, stava intraprendendo una
manovra di immissione sulla Via Operai senza avvedersi del sopraggiungere della
EO 1007 tg. CZ089XL, alla quale tagliava la strada, venendone in collisione con
le ruote sterzate sulla sinistra”, nonché gli esiti che ne sarebbero derivati (rectius
carenti di nesso eziologico) anche in punto di quantificazione.
La causa – istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi – veniva decisa,
nella contumacia di , con sentenza n. 537/2019 R.S., pubblicata in data CP_2
18.11.2019 e notificata in data 18.12.2019, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione propone appello Parte_1
Disposto il passaggio alla fase di precisazione delle conclusioni, la causa viene decisa,
nella contumacia della compagnia assicuratrice convenuta e di , ex art. CP_2
pag. 4/13 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure – avendo erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite agli atti (id est prova orale e documentale) – non ha ritenuto “provato e certo
sia il nesso eziologico tra le lesioni lamentate dall'attrice ed il sinistro per cui è causa,
sia la dinamica dell'incidente stradale in parola negli esatti termini in cui era stata
rappresentata nell'originario atto di citazione”.
Rileva, in particolare, come il Giudice adito – avendo basato “il suo iter logico
giuridico esclusivamente sulla testimonianza resa dall'unico teste di parte convenuta,
ritenendo, invece, non convincenti le testimonianze rese dai testi di parte attrice” – ha errato nel ritenere le dichiarazioni rese dal teste , a tal fine, “dirimenti” Testimone_1
atteso che “egli non ha saputo indicare con esattezza quale fosse stato il punto d'urto
tra le due vetture, circostanza questa che lascia desumere con ragionevole certezza
come il medesimo non potesse godere di una visuale completa dell'area stradale
divenuta teatro dell'incidente”.
Evidenzia, al riguardo, come la “credibilità” della dichiarazione resa dalla teste
[...]
sarebbe - a suo avviso - confermata dalla dichiarazione testimoniale (non Tes_2
contestata e non disconosciuta da parte convenuta) del 4 febbraio 2017 a firma della sig.ra che, al momento del sinistro, “si trovava a bordo della MI Testimone_3
ER sul sedile anteriore accanto al posto guida” e, in via indiretta, dal sig. TI
AN.
pag. 5/13 Rileva, al riguardo, come l'esatta dinamica del sinistro e, quindi, “l'ubicazione
dell'urto” sul veicolo è stata “identificata e chiarita sia dal consulente della , il CP_3
perito , che individua il danno sulla ruota sinistra e lo quantifica in € 36,78, Per_2
che dal teste, di parte attrice, IG. TI AN, “…Riparazione di una ruota anteriore
sinistra” ed ancora dalla teste : “Specifico che l'autovettura scura ha Testimone_2
investito la MI ER sul lato anteriore sinistro ed in particolare sulla ruota lato
conducente” e dall'appellante durante l'interrogatorio formale “all'improvviso sentivo
lo sterzo ruotare”.
Tali dichiarazioni – osserva – “corroborano la tesi attorea secondo cui l'auto MI
ER era ferma regolarmente posteggiata perché, in caso inverso, ove la conducente
avesse effettuato, avviato il motore, la manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, l'auto inevitabilmente avrebbe dovuto riportare danni, almeno, al
parafango anteriore sinistro, mentre il veicolo di controparte un danno da
strisciamento nella fiancata destra provocato dall'angolo anteriore del parafango
sinistro, della mini ER”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure – non dando atto delle motivazioni sottese al rigetto della richiesta CTU – è incorso - a suo avviso - nel vizio di “insufficiente motivazione”.
L'appello è inidoneo ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la valutazione delle risultanze delle
prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché “la scelta, tra le varie risultanze
pag. 6/13 probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al
prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili…” (ex plurimis, Cass. 7
gennaio 2009, n. 42). Inoltre – salvi i casi di prova legale (nella fattispecie al vaglio inconfigurabile) – “tutte le prove anche se a carattere indiziario, sono liberamente
valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento”
(ex multis, Cass. 28 giugno 2006, n. 14972; Cass. 12 gennaio 2006, n. 413).
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno.
Nelle specie, dal complessivo compendio probatorio in atti – comprensivo, dunque, del fascicolo di primo grado oggetto di acquisizione (cfr. ordinanza del 2.3.2022) – non emerge evidenza di malgoverno nella esternazione dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice di prime cure.
Dalla lettura della sentenza, infatti, si evince la riconducibilità della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria al principio del prudente apprezzamento ex art. 116
c.p.c., in forza delle incongruenze delle dichiarazioni testimoniali - rese dai testi
[...]
e - di cui la motivazione dà preciso riscontro, trovando Tes_2 Testimone_1
ulteriore conforto anche attraverso il riferimento ad altri elementi processual-probatori raccolti.
pag. 7/13 Dagli atti della causa in primo grado e, altresì, dalla sentenza appellata risulta che i testi escussi hanno riferito di avere assistito alla verificazione dell'incidente per essersi –
entrambi casualmente – trovati a procedere a piedi sulla Via Operai di Barcellona P.G.
teatro del sinistro de quo.
Tuttavia – come rilevato dal Giudice di primo grado con motivazione corretta perché
coerente e concordante – le risultanze probatorie versate in atti risultano incerte e ambigue in ordine all'accertamento delle modalità di verificazione del sinistro.
Come rilevato dal Giudice di prime cure la dichiarazione resa all'udienza del 14.1.2019
dalla teste (“ho visto una macchina scura investire una MI ER Testimone_2
che si trovava parcheggiata sulla Via Operai...specifico di aver visto che l'autovettura
scura ha investito la MI ER sul lato anteriore sinistro ed in particolare sulla
ruota lato conducente”) – risulta contraddetta da quella resa dal teste Testimone_1
– il quale ha, invece, riferito di aver visto una “MI ER che era parcheggiata sul
lato destro della stessa Via Operai con direzione di marcia PA/ME” immettersi “sulla
corsia di marcia della Via Operai sempre con direzione di marcia PA/ME, ed
investendo così una EO 07 che percorreva la stessa Via Operai direzione
PA/ME” – e con quanto riferito dalla stessa appellante in sede di interrogatorio formale all'udienza del 12.11.2018 (“non posso né confermare, né escludere che la ruota
anteriore sinistra fosse non in linea con la banchina).
Già sotto tale aspetto, peraltro, dalla sentenza di primo grado emerge la corretta applicazione del principio generale che governa il processo civile ad impulso di parte,
ovvero l'onere della prova (cfr. artt. 99, 100 c.p.c. e 2697 c.c.)
pag. 8/13 Il riscontro, infatti, della divergenza delle dichiarazioni rese dalla teste rispetto a Tes_2
quelle rese dal teste sulla dinamica del sinistro – avendo, la prima teste, Tes_1
riferito “la circostanza che la MI ER fosse parcheggiata sul lato destro della Via
Operai, secondo la direzione di marcia verso Messina quando è stata attinta da una
macchina scura che la teste non identifica sulla ruota anteriore, lato conducente ” e, il secondo, “rappresentato che la MI ER si sia immessa sulla Via Operai, da
parcheggio su lato destro, quando c'è stato l'impatto con la EO transitante” – di cui la sentenza dà atto – unitamente alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, sempre contemplate in quanto parti di complesso probatorio che “non fornisce
elementi sufficienti, non solo per l'emissione della pronuncia richiesta ma anche per la
nomina di un consulente tecnico d'ufficio” – costituisce premessa logica rispetto alla conseguenza tratta, ovvero della statuizione di rigetto ancorata alla “valutazione
negativa inerente all'accertamento della dinamica” (“non è risultata, però certa la
dinamica del sinistro in esame”).
A ciò si aggiunge – quale ulteriore evidenza della congruità e logicità della motivazione della sentenza appellata - la indicazione degli ulteriori mezzi di riscontro utilizzati dal primo giudice a fondamento della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Segnatamente, la impossibilità di ritenere provata la dinamica del sinistro tramite la dichiarazione resa in via stragiudiziale da (“presumibilmente l'amica Testimone_4
che sarebbe stata in auto con la ; cfr. pag. 3 sentenza primo grado) – teste poi Pt_1
non escussa attesa la rinuncia di parte attrice all'udienza del 11.3.2019 – data la pag. 9/13 impossibilità – come, pure, eccepito dalla compagnia assicuratrice convenuta (cfr.
verbale udienza del 15.10.2018) – di riconoscerne la “riferibilità” in difetto dei presupposti di legge (rectius assenza di firma autenticata e copia analogica depositata,
seppur ritualmente in atti, all'udienza del 15.10.2018).
Peraltro la dichiarazione resa dal teste TI AN all'udienza del 14.1.2019
(“confermo che trattasi della riparazione di una ruota anteriore sinistra della vettura
MI ER di proprietà della sig.ra ) in punto di danno patrimoniale subito Pt_1
dal veicolo e quantificato in € 36,78 dal perito della compagnia convenuta (cfr. all. n. 1
fasc. parte convenuta), nonché l'assenza di un rapporto redatto dalle Autorità stradali
(non intervenute in loco) non consentono di ritenere provata, anche sul piano documentale, la dinamica del sinistro de quo.
Sicché, prive di pregio appaiono le ulteriori doglianze mosse dall'appellante alla sentenza gravata (id est rigetto della CTU medico legale) atteso che – oltre ad avere, la sentenza di primo grado, esplicitato, sia pure con motivazione succinta, che la divergenza tra le deposizioni dei testi escussi ( per parte attrice e per Tes_2 Tes_1
parte convenuta) “non fornisce elementi sufficienti, non solo per l'emissione della
pronuncia richiesta ma anche per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio” - le risultanze probatorie versate in atti si manifestano – anche in questa sede – inidonee a fornire la piena prova dei fatti costitutivi (id est “an debeatur”) posti a fondamento della domanda risarcitoria (ex art. 2697 c.c.).
In particolare, la circostanza riferita dalla teste (“ho notato che la Testimone_2
conducente della MI ER subito dopo l'urto è scesa dalla propria autovettura
pag. 10/13 gridando e lamentando dolori alla mano”) non consente – a fronte del difetto di prova della parte attrice-danneggiata già, come detto, in punto di dinamica del sinistro (rectius
assenza, peraltro, di prova in ordine all'esatto punto d'urto tra i due veicoli coinvolti tramite le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado) – di riformare la statuizione del giudice di prime cure – che, quindi, appare corretta e coerente anche in punto di rigetto della CTU medico legale – atteso che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, la Consulenza d'ufficio – costituendo un mezzo di controllo necessario per la valutazione di circostanze che richiedano l'ausilio di un soggetto dotato di specifiche conoscenze tecniche – non può esimere la parte dall' onus probandi
sulla stessa incombente a norma dell'art. 2697 c.c.
Le spese – stante la contumacia nel presente grado di giudizio di
[...]
e di (quest'ultima già contumace nel Controparte_3 CP_2
giudizio di primo grado) – vanno dichiarate irripetibili atteso che “la condanna alle
spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività
processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa
non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non
avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto” (ex multis Cass. civ., Sez. II, sentenza del 18/03/2024, n. 7179).
Benché l'appellante sia ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato,
il rigetto dell'appello conduce ad attestare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del pag. 11/13 2002 (cd. TUSG) rilevando, a tal fine, soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto – essendo, le condizioni soggettive della parte, oggetto di verifica nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo –
(cfr. Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 537/2019 R.S. Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. nella causa n. 673/2018 R.G., così
provvede:
RIGETTA, nella contumacia di e di Controparte_3 [...]
, l'appello proposto da nei confronti di CP_2 Parte_1
e di per le causali di cui in Controparte_3 CP_2
parte motiva;
SPESE irripetibili;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater T.U.S.G. per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Barcellona P.G. 17.4.2025
La Giudice
pag. 12/13 Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
281 sexies c.p.c.