Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 679 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a TERMINI IMERESE (PA), in [...] Parte_1
18/10/1988, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, VIA FALCONE E
BORSELLINO N. 39 90018 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'Avv. FI-
CARRA ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, VIA FALCONE E BORSELLINO
39 90018 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'Avv. FICARRA ANTONIO
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal giudice, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data 17.4.2025.
Ritenuto che le condizioni della separazione, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata in ricorso, non sono contrarie alla mora-
le e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicchè possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla sepa-
razione tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spe-
se.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a TERMINI IMERESE (PA), in data 18/10/1988, e , nata a Controparte_1
TERMINI IMERESE (PA), in data 05/09/1989, i quali hanno contratto ma-
trimonio in TERMINI IMERESE, in data 09/09/2016, trascritto nei registri
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 62, parte II serie A, Vol. Uff.
dell'anno 2016;
Omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso depositato in data
17.4.2025;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 03/06/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di-
gitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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