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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/07/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 8052 /2018 R.G. avente ad oggetto: avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1674/2018 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, assegnata in decisione all'udienza dell'01.04.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Luigi C.F._2
Vitale (c.f. ) e dall' Avv. p. Dario Mezzacapo (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di Posta C.F._4
Elettronica Certificata dei predetti- PEC: - Email_1
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APPELLANTI
NONCHE'
(p.iva ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Maria Carmela Fratta (c.f.
) ed elettivamente domiciliata all' indirizzo di Posta Elettronica C.F._5
Certificata della predetta- PEC: Email_3
APPELLATA
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 1674/2018., depositata in data 04.04.2018, con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto la domanda da loro proposta, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 18.01.2016 alle ore 17:00 circa, in Cancello e Arnone
(CE).
Nel giudizio di primo grado gli attori avevano dedotto che, in dette circostanze di tempo e di luogo, la vettura Audi A 3 tg. EX778MV, di proprietà di mentre Parte_1 percorreva Via Santa Maria A Cubito, in Cancello e Arnone (CE), veniva urtata dall'autovettura Renault tg. CE600747, di proprietà di e, Controparte_2 nell'occasione, condotta da che, giunta all'altezza dell'incrocio con Via Persona_1
Bonito non si fermava all'incrocio malgrado il segnale di Stop ivi presente.
A seguito dell'urto subito, il veicolo Audi A 3, sbandava e finiva con la propria parte anteriore contro la parte anteriore del veicolo Mercedes E Tg EJ088CS , condotta da
, che proveniva dalla opposta corsia di marcia, con direzione Villa Parte_2
Literno.
Gli attori, pertanto, convenivano in giudizio (quale proprietario Controparte_2 dell'autovettura nonché la compagnia assicurativa CP_3 Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, quale compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Renault.
Istruita la causa mediante l'escussione testi e CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente e quantificativa dei danni, il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato la contumacia di ed il concorso di colpa dei conducenti dei Controparte_2 veicoli Audi A3 e Renault, rispettivamente di proprietà di e di Parte_1 [...]
. CP_2
-2. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno dedotto l'erroneità della decisione impugnata, ritenuta viziata sotto il profilo motivazionale, in particolare nell'errata valutazione del materiale probatorio e nella conseguente pronuncia di riconoscimento del concorso di colpa del 50% in capo a Pt_1
[...]
Gli appellanti hanno pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_2 con condanna degli appellati al rimborso delle spese di giudizio sostenute in primo grado dagli odierni appellanti, nonché alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, comprensive di accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita la la quale ha eccepito, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha ribadito la correttezza della motivazione resa dal giudice di prime cure, rilevando l'assenza di vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata, sostenendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi di appello. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
Non si è costituito . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 01.04.2025 riservava la causa in decisione previa concessione, alle parti, dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 proprietario del veicolo Renault tg. CE600747, in quanto non costituitosi nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, neanche in sede di gravame.
-4. Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellata relativa alla dedotta inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, in modo che nell'atto di appello si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice, dimostrando di aver compreso quanto esposto da quest'ultimo ed offrendo spunti per una decisione diversa, individuando un percorso logico alternativo a quello del precedente Giudice, senza che esso si traduca in un progetto alternativo di sentenza e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel caso di specie le censure formulate dagli appellanti sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute, specificando le censure alla ricostruzione della dinamica del sinistro quale operata dal giudice di prime cure
-5. Passando al vaglio dei motivi di gravame si rileva che l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Dall'esame del compendio istruttorio raccolto in primo grado, comprensivo della testimonianza oculare puntuale e coerente di , nonché della consulenza Testimone_1 tecnica d'ufficio, deve ritenersi raggiunta piena prova della responsabilità esclusiva, nella causazione del sinistro de quo, del conducente del veicolo Renault tg. CE600747.
La dichiarazione testimoniale resa in atti, si reputa dettagliata e circostanziata, nonchè priva di contraddizioni.
La teste, difatti, ha riferito di trovarsi sul luogo del sinistro nel momento in cui esso si è verificato, dichiarando testualmente: "Ero a piedi a circa 6 - 7 metri dal luogo dell'incidente fuori la mia auto in quanto attendevo un'amica in zona".
La descrizione della dinamica dell'incidente appare precisa e puntuale: "ho visto che una
Renault usciva da via Bonito per immettersi sulla via Santa Maria a Cubito, non si fermava allo stop presente sulla via Bonito e andava ad urtare un'Audi A3 di colore nero che percorreva la via Santa Maria a Cubito direzione Cancello ed Arnone".
La dinamica successiva è stata altresì chiaramente esposta: "In seguito all'urto ricevuto nella fiancata laterale destra, l'Audi A3 sbandava ed invadeva la corsia di marcia opposta e andava ad urtare con la sua parte anteriore sinistra la parte anteriore sinistra di una Mercedes di colore grigio chiaro che proveniva dalla corsia opposta e procedeva in direzione Villa Literno".
Tale narrazione è stata supportata da ulteriori elementi di rilievo, tra cui l'ammissione di responsabilità della conducente del veicolo Renault: "Il conducente della Renault, che era una donna, dopo l'accaduto è scesa dall'auto e si è scusata per ciò che aveva causato vicino ai conducenti degli altri due veicoli, assumendosi tutta la sua responsabilità."
La teste ha inoltre indicato con precisione i punti d'urto e i danni riportati dai veicoli, coerenti con la dinamica riferita: "i punti d'urto tra la e l'Audi sono stati: parte CP_3 anteriore della Renault con fiancata laterale destra dell'Audi A3; invece i punti d'urto tra l'Audi A3 e la Mercedes classe E sono stati: parte anteriore sinistra dell'Audi A3 con parte anteriore sinistra della Mercedes Classe E."
La teste ha fornito, inoltre, puntuale descrizione dei danni riportati dai veicoli coinvolti:
"Preciso che l'Audi A3 riportava danni nella fiancata laterale destra ossia nelle due portiere e nella parte anteriore sinistra ossia il cofano, al faro anteriore sinistro, alla mascherina, al paraurti, inoltre si aprì l'airbag lato guida dell'Audi A3.Preciso che la
Mercedes classe E riportava danni nella parte anteriore sinistra ossia al cofano, al faro anteriore sinistro e al paraurti."
Tali dichiarazioni risultano inoltre coerenti con quanto dichiarato dalle parti nel modello
CAI, redatto s nell'immediatezza del sinistro.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU nominato, , risulta Persona_2 coerente con le risultanze testimoniali acquisite in atti e con la documentazione fotografica versata nel fascicolo di parte.
Il tecnico, nel rispondere ai quesiti assegnati, ha affermato che “dalla presa visione della documentazione fotografica versata in atti, relativa ai danni riportati dalle vetture attoree e dalla dinamica assunta dalle parti attrici in atti, lo scrivente dopo una attenta valutazione di tutta la documentazione presente in atti, ritiene che i danni lamentati dalle due parti attrici trovano coerenza con la cinematica dedotta in giudizio sia per la tipologia delle deformazioni riportate dalla vettura Audi A3 (urto diretto avvertito tra la parte laterale destra della vettura Audi A3 e la parte anteriore della vettura convenuta
Renault tg. CE600747; l'urto indiretto avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura Audi A3 e la parte anteriore del veicolo attore Mercedes tg. EJ088CS. Tutti i danni riscontrati dai fotogrammi trovano coerenza per le altezze, per l'impronta e per il loro andamento.”
Nella parte in cui il CTU ha descritto l'“urto diretto avvertito tra la parte laterale destra della vettura Audi A3 e la parte anteriore della vettura convenuta Renault” ha avvalorato la ricostruzione della dinamica rese dalla teste escussa confermando, pertanto, che la
Renault si è effettivamente immessa sulla sede stradale ove transitava l'Audi che aveva già impegnato l'incrocio senza rispettare il segnale di precedenza. Il perito inoltre ha confermato la dinamica del successivo impatto tra l'Audi e la Mercedes, descritto come
“urto indiretto avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura Audi A3 e la parte anteriore del veicolo attore Mercedes”.
Successivamente, il CTU ha aggiunto che l'urto con la Mercedes è “indiretto, avvenuto con la parte anteriore sinistra della vettura Audi A3 e la parte anteriore del veicolo attore
Mercedes”, confermando la dinamica consequenziale causata dalla condotta iniziale del conducente della Renault.
Inoltre, lo stesso consulente tecnico chiarisce che “tutti i danni riscontrati dai fotogrammi trovano coerenza per le altezze, per l'impronta e per il loro andamento”, confermando, dunque, la compatibilità dei danni riportati dai veicoli, con l'urto così come allegato dagli attori descrivendo compiutamente le traiettorie di marcia dei veicoli coinvolti.
-6. Appare evidente alla luce delle considerazioni che precedono, che nessun margine ricorre per l'applicazione della norma sulla responsabilità presuntivamente concorrente
(art.2054, comma II°, C.C.), atteso il carattere sussidiario della stessa e la impossibilità pratica che essa postula di ripartire in concreto le colpe dei protagonisti dell'incidente.
Perciò, individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti ed esaurita in esso l'attribuzione causale esclusiva e determinante del sinistro, la verifica dell'altrui condotta di guida, che si accerti non irreprensibile, non può generare comunque responsabilità concorsuale in assenza di un legame eziologico con l'evento; in altri termini l'accertamento in concreto della sola colpa di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità stabilita dall'art.2054 cit. (c.f.r. Cass. 88/2834,
87/6792).
Alla luce di quanto precede, non possono esservi dubbi sull'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault tg. CE600747 nella produzione dell'evento dannoso ponendosi come antecedente causale anche del successivo impatto tra l'Audi e la
Mercedes.
La colpa del predetto conducente della Renault consiste, difatti, nell'aver posto in essere una manovra pericolosa, repentina e imprudente, immettendosi da via Bonito sulla via
Santa Maria a Cubito senza rispettare il segnale di Stop e senza accertarsi della sopravvenienza di altri veicoli, così da non evitare l'impatto con l'Audi A3 - condotta da e da determinare il successivo urto tra quest'ultima e la Mercedes -di Parte_1 proprietà di che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto. Parte_2
-7. Passando ora all'analisi del danno materiale subito dai veicoli coinvolti, si ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio,
P.A. , il quale ha proceduto a una puntuale quantificazione del danno sulla Persona_2 base della documentazione fotografica versata in atti, dei rilievi fotografici eseguiti sul luogo del sinistro e dei parametri dei prezzi di mercato correnti.
Le valutazioni peritali risultano coerenti, logicamente argomentate e pienamente compatibili con la dinamica dei fatti accertata in giudizio, sicché il danno può essere liquidato secondo quanto indicato nella relazione peritale, ritenendosi tale valore congruo.
Con riferimento alla vettura Audi A3, il CTU ha specificato che essa “si presenta con un danno al complesso laterale di tipo entroflessione da destra definito urto diretto e un danno al complesso anteriore definito urto indiretto con andamento antero > postero”, mentre la Mercedes “si presenta con un danno al complesso anteriore sinistro di tipo urto diretto con andamento antero > postero”.
Quanto alla quantificazione del danno, il consulente ha stimato il danno complessivo per l'Audi A3 in €. 10.462,22 e per la Mercedes in € 5.818,81 importi determinati tenendo conto di ricambi, manodopera, materiali di consumo e altri costi accessori.
Tuttavia, in assenza della documentazione fiscale idonea, ed in particolare della fattura comprovante l'avvenuto esborso dell'importo richiesto a titolo di danno, può essere riconosciuto esclusivamente l'importo al netto dell'IVA, non essendo provata l'effettiva corresponsione dell'imposta da parte dell'istante.
Pertanto, il risarcimento del danno viene liquidato nei termini che seguono: € 8.575,59 in favore di per i danni subiti dalla vettura Audi A3 nonché €. 4.769,52 in Parte_1 favore di , per i danni subito dalla vettura Mercedes Classe E, oltre Parte_2 interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dell'evento e fino al soddisfo .
-8. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass.
n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri medi attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate con distrazione ai procuratori antistatari che ne hanno formulato espressa richiesta.
-9. Pone in via definitiva le spese di CTU sostenute dagli appellanti nel precedente grado di giudizio a carico della appellata Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nell'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e della in Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1674/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2 - accoglie l'appello proposto da e e, in riforma della sentenza n. Parte_1 Pt_2
1674/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara l'esclusiva responsabilità del veicolo Renault tg. CE600747 di proprietà di Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa;
- in accoglimento per quanto di ragione della domanda di risarcimento danni, condanna la al pagamento, in favore dell'attore a della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.575,59 nonché in favore dell'attore , della somma di € 4.769,52 Parte_2 oltre interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data dell'evento e fino al soddisfo;
- condanna la appellata alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1 doppio grado di giudizio che si liquidano in € 2.090 ,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed € 264,00 per esborsi, per il primo grado di giudizio nonché in € 3.397,00) oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, ed €355,50 per esborsi, con attribuzione diretta ai procuratori anticipatari, per entrambi i gradi di giudizio;
- condanna la appellata al pagamento per le spese di CTU Controparte_1 sostenute dagli appellanti nel precedente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 25/07/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio