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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 04/06/2025 al n.
1046/2025 R.G., promossa con atto di reclamo
DA
( ), quale titolare di Parte_1 CodiceFiscale_1
TRANS 3G di Gentilin Marines, con sede in Lusia (RC), viale Martiri della
Libertà n. 47, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Tiengo Rita Sofia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Trieste n. 23, Rovigo,
come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO pagina 1 di 6 (C.F. ), corrente in Bolzano, via Controparte_1 P.IVA_1
ON da CI n. 12, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Padellini Iaber
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cefalonia 55, Brescia,
come da procura in calce alla memoria di costituzione
E
codice fiscale: Controparte_2
, quale titolare dell'impresa TRANS 3G di C.F._2 Parte_1
con sede legale in Lusia (RO), Via Martiri della Libertà n. 47, partita
[...]
iva: , in persona del Curatore dr.ssa nata a [...] P.IVA_2 Parte_2
il 20/03/1979, codice fiscale: , con studio in Rovigo C.F._3
(RO), Viale Piva Domenico Generale n. 12/A, rappresentata e difesa in causa,
giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
SO SA con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Verdi
n. 18
-reclamate-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
accogliere il ricorso e revocare la sentenza dichiarativa della liquidazione
giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
pagina 2 di 6
voglia l'Ill.ma Corte D'appello di Venezia dichiarare inammissibili e/o
improcedibili e/o inaccoglibili le domande le eccezioni formulate dalla
reclamante perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della Trans 3G di Gentilin
Marines; condannare la Trans 3G di Gentilin Marines alla rifusione delle spese
legali del presente procedimento
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DI Parte_1
nel merito:
rigetto del reclamo ex adverso proposto poiché del tutto infondato in fatto ed in
diritto;
- in ogni caso: spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Rovigo - su istanza di con sentenza n. Controparte_1
28/25 del 12.5.2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di quale titolare della ditta individuale Trans 3G di Parte_1
Gentilin Marines, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, con particolare riferimento allo stato di insolvenza quale desumibile dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dall'esito infruttuoso dei pignoramenti tentati della sulla base del decreto ingiuntivo n. 226/2024 Controparte_1
dichiarato definitivamente esecutivo a fronte dell'avvenuto rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale di Bolzano con sentenza n. 904/24.
pagina 3 di 6 2.1 Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo, Parte_1
contestando la sussistenza dell'insolvenza in ragione della richiesta di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, secondo il reclamante, la morosità nei confronti di non è CP_1
espressione di incapacità economico-finanziaria bensì conseguenza diretta di un errore materiale in quanto la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia,
che lo indicava erroneamente in sofferenza, ne ha compromesso l'accesso al credito bancario, impedendo alla ditta debitrice di acquisire la liquidità
necessaria per formulare una proposta transattiva.
2.2 Si sono costituiti il creditore procedente e la Liquidazione Giudiziale,
sollecitando il rigetto del gravame.
2.3 All'udienza odierna il reclamante ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 Come correttamente osservato dai primi giudici, conformemente a Cass. n.
4201/25, la concessione di una rateizzazione da parte dell' Controparte_3
non esclude la qualificazione del debito come scaduto e non pagato
[...]
a fini dell'accertamento del presupposto di cui all'art. 15, comma 9, l. fall.,
fermo restando che l'infondatezza delle argomentazioni di è Pt_1
apprezzabile anche sotto altri punti di vista posto che, come documentato dalla curatela, l'istanza di rateizzazione del carico di Euro 185.065,76 formulata dalla ditta reclamante è stata respinta dall'Agenzia delle Entrate e nessuna istanza di rateizzazione è stata presentata in relazione all'IVA dovuta per l'anno di imposta
2024.
pagina 4 di 6 3.2 La sussistenza di debiti fiscali, per il complessivo importo di Euro
410.273,04, costituisce indice evidente dell'insolvenza del reclamante che non aveva neppure le risorse per pagare quanto dovuto a (Euro Controparte_1
89.485,01) come si desume dall'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi tentati da quest'ultima società.
3.3 La vicenda inerente l'erronea segnalazione in Centrale Rischi agitata nuovamente con l'atto di reclamo è già stata correttamente inquadrata dal
Tribunale: la segnalazione è stata cancellata nel mese di novembre 2024 e nonostante ciò nulla ha versato, sicché è confermato che le difficoltà di Pt_1
accesso al credito bancario e più in generale le condizioni di difficoltà
economica di Trans 3 G non erano correlate a tale circostanza.
3.4 Non si vede in ogni caso in che modo il reclamante avrebbe potuto ottenere la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti: invero, a fronte della mancanza effettiva di patrimonio e dell'assenza di garanzie, nessuna banca avrebbe concesso credito per il rilevante importo di oltre mezzo milione di euro.
La manifestata disponibilità a pagare il credito di , oltre a non essere CP_1
credibile per quanto sin qui argomentato, risulta attualmente irrilevante in quanto l'accertamento della condizione di insolvenza va fatto al momento della pronuncia del Tribunale sull'istanza di liquidazione giudiziale.
*****
4. Il reclamante va condannato alla rifusione delle spese dei reclamati, liquidate,
secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte reclamata.
pagina 5 di 6 Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 26/25 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 12.5.2025, lo rigetta e:
- condanna alla rifusione delle spese di Liquidazione Parte_1
Giudiziale e di che liquida per Parte_1 Controparte_1
ciascuna parte reclamata in Euro 3.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 04/06/2025 al n.
1046/2025 R.G., promossa con atto di reclamo
DA
( ), quale titolare di Parte_1 CodiceFiscale_1
TRANS 3G di Gentilin Marines, con sede in Lusia (RC), viale Martiri della
Libertà n. 47, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Tiengo Rita Sofia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Trieste n. 23, Rovigo,
come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO pagina 1 di 6 (C.F. ), corrente in Bolzano, via Controparte_1 P.IVA_1
ON da CI n. 12, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Padellini Iaber
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cefalonia 55, Brescia,
come da procura in calce alla memoria di costituzione
E
codice fiscale: Controparte_2
, quale titolare dell'impresa TRANS 3G di C.F._2 Parte_1
con sede legale in Lusia (RO), Via Martiri della Libertà n. 47, partita
[...]
iva: , in persona del Curatore dr.ssa nata a [...] P.IVA_2 Parte_2
il 20/03/1979, codice fiscale: , con studio in Rovigo C.F._3
(RO), Viale Piva Domenico Generale n. 12/A, rappresentata e difesa in causa,
giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
SO SA con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Verdi
n. 18
-reclamate-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'11/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
accogliere il ricorso e revocare la sentenza dichiarativa della liquidazione
giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
pagina 2 di 6
voglia l'Ill.ma Corte D'appello di Venezia dichiarare inammissibili e/o
improcedibili e/o inaccoglibili le domande le eccezioni formulate dalla
reclamante perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la
sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della Trans 3G di Gentilin
Marines; condannare la Trans 3G di Gentilin Marines alla rifusione delle spese
legali del presente procedimento
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DI Parte_1
nel merito:
rigetto del reclamo ex adverso proposto poiché del tutto infondato in fatto ed in
diritto;
- in ogni caso: spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Rovigo - su istanza di con sentenza n. Controparte_1
28/25 del 12.5.2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di quale titolare della ditta individuale Trans 3G di Parte_1
Gentilin Marines, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, con particolare riferimento allo stato di insolvenza quale desumibile dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dall'esito infruttuoso dei pignoramenti tentati della sulla base del decreto ingiuntivo n. 226/2024 Controparte_1
dichiarato definitivamente esecutivo a fronte dell'avvenuto rigetto dell'opposizione da parte del Tribunale di Bolzano con sentenza n. 904/24.
pagina 3 di 6 2.1 Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo, Parte_1
contestando la sussistenza dell'insolvenza in ragione della richiesta di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, secondo il reclamante, la morosità nei confronti di non è CP_1
espressione di incapacità economico-finanziaria bensì conseguenza diretta di un errore materiale in quanto la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia,
che lo indicava erroneamente in sofferenza, ne ha compromesso l'accesso al credito bancario, impedendo alla ditta debitrice di acquisire la liquidità
necessaria per formulare una proposta transattiva.
2.2 Si sono costituiti il creditore procedente e la Liquidazione Giudiziale,
sollecitando il rigetto del gravame.
2.3 All'udienza odierna il reclamante ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 Come correttamente osservato dai primi giudici, conformemente a Cass. n.
4201/25, la concessione di una rateizzazione da parte dell' Controparte_3
non esclude la qualificazione del debito come scaduto e non pagato
[...]
a fini dell'accertamento del presupposto di cui all'art. 15, comma 9, l. fall.,
fermo restando che l'infondatezza delle argomentazioni di è Pt_1
apprezzabile anche sotto altri punti di vista posto che, come documentato dalla curatela, l'istanza di rateizzazione del carico di Euro 185.065,76 formulata dalla ditta reclamante è stata respinta dall'Agenzia delle Entrate e nessuna istanza di rateizzazione è stata presentata in relazione all'IVA dovuta per l'anno di imposta
2024.
pagina 4 di 6 3.2 La sussistenza di debiti fiscali, per il complessivo importo di Euro
410.273,04, costituisce indice evidente dell'insolvenza del reclamante che non aveva neppure le risorse per pagare quanto dovuto a (Euro Controparte_1
89.485,01) come si desume dall'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi tentati da quest'ultima società.
3.3 La vicenda inerente l'erronea segnalazione in Centrale Rischi agitata nuovamente con l'atto di reclamo è già stata correttamente inquadrata dal
Tribunale: la segnalazione è stata cancellata nel mese di novembre 2024 e nonostante ciò nulla ha versato, sicché è confermato che le difficoltà di Pt_1
accesso al credito bancario e più in generale le condizioni di difficoltà
economica di Trans 3 G non erano correlate a tale circostanza.
3.4 Non si vede in ogni caso in che modo il reclamante avrebbe potuto ottenere la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti: invero, a fronte della mancanza effettiva di patrimonio e dell'assenza di garanzie, nessuna banca avrebbe concesso credito per il rilevante importo di oltre mezzo milione di euro.
La manifestata disponibilità a pagare il credito di , oltre a non essere CP_1
credibile per quanto sin qui argomentato, risulta attualmente irrilevante in quanto l'accertamento della condizione di insolvenza va fatto al momento della pronuncia del Tribunale sull'istanza di liquidazione giudiziale.
*****
4. Il reclamante va condannato alla rifusione delle spese dei reclamati, liquidate,
secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in Euro 3.000,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna parte reclamata.
pagina 5 di 6 Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 26/25 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 12.5.2025, lo rigetta e:
- condanna alla rifusione delle spese di Liquidazione Parte_1
Giudiziale e di che liquida per Parte_1 Controparte_1
ciascuna parte reclamata in Euro 3.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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