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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158/2021 r.g. e vertente
tra
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresento e difeso
[...] dall'Avvocatura dello Stato presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 luglio 2021 adiva questo giudice del lavoro Controparte_1
e, premesso di aver lavoro alle dipendenze dell' Parte_1 [...]
dal 1 settembre al 22 dicembre 2020, con mansioni di Parte_1
bracciante agricolo qualificato, presso il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
S. 13 UST Messina, chiedeva ingiungersi nei confronti dello stesso il pagamento della somma di
1.361,72 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione dovuta per il mese di dicembre 2020, già calcolata al netto delle ritenute previdenziali,
regolarmente versate. La domanda veniva accolta con decreto n. 509/2021 del 24 agosto 2021, notificato il successivo 3 settembre, avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso del 28
settembre 2021.
Nella resistenza dell'opposta, sostituita l'udienza del 3 dicembre 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'Assessorato ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per un importo pari a 1.046,51 euro, risultanti dalla busta paga di dicembre 2020.
Ha, in ogni caso, eccepito di aver già provveduto all'integrale pagamento di tale somma in data 17 agosto 2021 e, dunque, dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021) sicché alcun importo sarebbe dovuto in favore dell'opposta a titolo di rimborso delle spese processuali, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto
all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento
monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico
dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la
liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma
a quello della notificazione del decreto” (cfr. Cass. n. 27234/2017).
Le doglianze non meritano accoglimento.
Innanzitutto, va evidenziato che per ius receptum, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore - in ipotesi di inadempimento del datore di lavoro - devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
Quanto a queste ultime, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19 l. n.
218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza,
considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo, anche per la quota a carico del lavoratore;
rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis Cass. n.
13164/2018).
Le ritenute fiscali, invece, non possono essere detratte dal debito per differenze retributive,
giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
esse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli (v.
Cass. nn. 6639/2020, 18897/2019, 18044/2015, 19790/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che l'Assessorato abbia effettuato il versamento dei contributi
CP_ previdenziali relativi alla già prima del deposito del ricorso monitorio;
il loro importo (pari a
124,22 euro, come risultante dalla busta paga in atti) è stato, infatti, opportunamente detratto dalla lavoratrice dall'ammontare della somma richiesta e, per l'effetto, escluso dal giudice nell'opposta ingiunzione.
Dal totale lordo non possono, invece, detrarsi gli importi relativi alle ritenute fiscali, sicché
correttamente è stata ingiunta all'Assessorato la somma di 1.361,72 euro (1.485,95 euro lordi indicati in busta paga, meno 124,22 euro quali ritenute previdenziali già regolarmente versate).
Ne consegue che il pagamento di 1.046,51 euro - pacificamente ricevuto dall'opposta, la quale ne ha dato atto al momento della notifica del decreto ingiuntivo, richiedendo il pagamento della sola somma residua, oltre spese di lite - deve considerarsi mero adempimento parziale del debito,
CP_ risultando ancora dovuto alla l'importo di 315,21 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Esso, pertanto, pur se effettuato dall'Amministrazione il 24 agosto 2021 e, quindi, in pari data rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma prima della sua notifica (3 settembre 2021),
non vale ad escludere la dovutezza delle spese della fase monitoria;
la S.C., con la richiamata pronuncia n. 27234/2017, ha infatti precisato che affinché tali spese possano porsi a carico dell'ingiungente è necessario che il debitore abbia provveduto, anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, all'integrale pagamento della sorte capitale.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'Assessorato alla corresponsione in favore di della residua somma sopra indicata, oltre la maggior Controparte_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal
codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla
verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei
fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il
decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU.
7448/1993)” (Cass. n. 21432/2011)
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., si liquidano per questa fase processuale, tenuto conto della natura e del valore, applicando i minimi in ragione della durata infratriennale del giudizio e della semplicità, in 1.313 euro, con distrazione ex
art. 93 c.p.c. Restano a carico dell'Assessorato le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' Parte_1
a pagare in favore di la somma di 315,21 euro, oltre la maggior somma
[...] Controparte_1
tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, l'opponente a pagare le spese della fase monitoria nella misura già
liquidata e a rimborsare all'opposta quelle dell'opposizione, liquidate in 1.313 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 4.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Miriana Rizzo, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro