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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5786 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di mandato a tergo dell'atto di citazione, dall'Avv. C.F._2
Tommaso Troise (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, C.F._3 sito in Pompei (NA) alla Piazza XXVIII Marzo, n. 8; opponenti
CONTRO
(P. Iva. ), con sede in Napoli alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 134, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), quale cessionario del credito della in persona del
[...] C.F._5 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Emilia Santagata
(C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Barbato (C.F. C.F._6 [...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Carinaro (CE) alla Via Larga C.F._7
n. 2 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.02.2021, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto del 05.02.2021, con il quale la (di seguito CP_1 solo ) e avevano intimato loro, come agli altri condomini, il pagamento della CP_1 Controparte_3 somma complessiva di euro 167.906,76, oltre interessi maturandi fino al soddisfo, ulteriori spese e competenze legali, in forza del lodo arbitrale del 13.01.2017, munito di formula esecutiva in data
13.02.2018 e afferente a lavori eseguiti dalla predetta società in favore del Controparte_4
(cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione degli opponenti).
[...]
A sostegno della proposta opposizione gli istanti, deducendo vizi attinenti alla regolarità formale e sostanziale del precetto in parola, lamentavano il difetto della procura alle liti a corredo dello stesso, nonché
l'omissione, dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma II, c.p.c., con il quale “il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Ancora, invocando il difetto di legittimazione attiva e l'incertezza nell'identificazione del soggetto intimante, deducevano l'omessa notifica al Condominio e ai singoli condomini dell'atto di cessione del credito dall'originaria creditrice al cessionario Nel merito, contestavano CP_1 CP_3 la debenza delle somme precettate stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto, assunto confortato dalla produzione dell'atto di transazione del 28.03.2008 e di una serie di ricevute di pagamento, emesse fino al 2013, dell'importo complessivo di euro 33.006,57. (cfr. all. nn 2 e 4 dell'atto di citazione degli opponenti). Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che avrebbero potuto subire dall'esecuzione dello stesso, che l'adito Tribunale accertasse che parte opposta non avesse alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti per avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e che la condannasse al pagamento delle spese di giudizio, nonché la risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 06.09.2021, si costituivano in giudizio la e il i quali, CP_1 CP_3 contestando singolarmente gli assunti avversi, ne chiedevano l'integrale rigetto, con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Evidenziava parte convenuta, quanto alla debenza delle somme precettate, che la transazione e le ricevute di pagamento prodotte dagli opponenti afferissero a lavori regolarmente pagati dal CP_4 alla società creditrice e non a quelli oggetto del lodo arbitrale, il quale faceva riferimento ai lavori contestati e non pagati dall'ente di gestione. Dunque, la documentazione allegata da parte attrice era relativa ad altre poste debitorie, da imputare a rapporti diversi da quelli azionati con il precetto de quo.
Espletati gli incombenti di rito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. con provvedimento fuori udienza dell'8.07.2022; con provvedimento del 26.01.2023 veniva, poi, disposta la riunione del presente giudizio con il procedimento recante RG 15681/2021, incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione V Bis relativo alle stesse parti, e accolta l'istanza di istruttoria orale. Disattesa
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con provvedimento del 19.04.2023; come da verbale di udienza del 10.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 30.12.2024.
In apertura di motivazione si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, parte convenuta tempestivamente replicava con il secondo termine dell'art. 183, co. VI c.p.c., alle deduzioni depositate da parte attrice con la propria memoria, primo termine, di cui alla citata disposizione normativa.
Ne consegue che gli opposti non incorrevano in alcuna violazione della preclusione processuale segnata dal predetto articolo e, dunque, l'intera memoria, secondo termine, depositata dalla e dal CP_1 CP_3 risulta utilizzabile ai fini del decidere.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l' “an” dell'esecuzione, mentre la seconda il
“quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto (in particolare l'assenza di procura l'omesso avvertimento di cui all'art. 480, comma II c.p.c.) va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato il 05.02.2021 e l'atto di citazione il successivo 24.02.2021).
Quanto al difetto di legittimazione attiva in capo ai precettanti, attesa l'asserita omessa notifica della cessione del credito dalla al e alla non debenza delle somme precettate, atteso CP_1 CP_3
l'asserito avvenuto pagamento delle stesse, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo si rivela del tutto infondato. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di Napoli sent. n.
12051/2014). Il principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui :“l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione, sent. n. 10497/2006). Ebbene, nei fatti di causa, come anticipato con provvedimento del 19.04.2023, si rileva, agli atti, la presenza e regolarità della procura alle liti dei procuratori di parte opposta.
Del pari è destituito di fondamento il secondo motivo di doglianza, costituito dall'asserita omissione, nel precetto opposto, dell'avvertimento previsto dal comma II dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale: “il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Il predetto assunto è sconfessato per tabulas dalla stessa intimazione di pagamento, la quale fa espresso riferimento alla possibilità di avvalersi della procedura di sovraindebitamento (cfr. pag. 7 dell'atto di precetto).
Quanto al primo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., all'asserita omessa notifica della cessione del credito dalla originaria creditrice in favore del si osserva che l'art. 1264 CP_1 CP_3
c.c. ne subordina l'opponibilità al debitore alla comunicazione a questi eseguita senza prevedere forme o legittimazioni particolari;
la comunicazione de qua, dunque, può essere perfezionata anche dal cessionario
(“L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo
l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario” – Cass. n.
5869 del 13.03.2014); inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13.05.2021, n.12734); è, infine, pacifica nell'elaborazione giurisprudenziale che la comunicazione al debitore può essere fatta in ogni momento ed anche, in ipotesi, in occasione di un'intimazione giudiziale di pagamento (“La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” - Cass. n. 20143 del
18.10.2005).
Nella vicenda in esame la cessione del credito azionato con l'odierno precetto, agli odierni esecutati, risultava già nota atteso che il collegio arbitrale disponeva, nel lodo arbitrale, che la notifica della memoria di costituzione dell'Avv. Manzo, soddisfaceva l'obbligo di informativa della cessione a favore del terzo debitore, “almeno dalla sua data di notifica che corrisponde al 4/2/2016, data di trasmissione della documentazione a mezzo pec.”, (cfr. all. n. 1 della memoria ex art. 183 VI comma, II termine, c.p.c., depositata in data
05.10.2022: pagg. n. 4 e 11 del lodo arbitrale). Pertanto, anche alla luce della suddetta documentazione deve ritenersi infondata la censura degli opponenti sulla mancata legittimazione ad agire degli odierni precettanti.
Quanto al secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con il quale si eccepisce l'insussistenza del credito, stante l'avvenuto pagamento, si rileva che, da un attento esame della documentazione versata in atti, le somme intimate sono relative agli importi riconosciuti nel lodo arbitrale e rideterminati con gli interessi moratori. Invero, il titolo esecutivo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto opposto, è giustappunto il lodo arbitrale e non già i due decreti ingiuntivi, a seguito della cui notifica parte opponente provvedeva alla corresponsione dei pagamenti richiesti, mediante rate mensili fino al 2013 attestate da ricevute di pagamento, che riportano, in causale, proprio la dicitura “RATE ACC.
28/03/2008”. Risultano, altresì, depositati anche n. 3 assegni bancari non trasferibili e n. 1 ricevuta di pagamento del 14.12.2006, relativa ad “ACCONTO QUOTE STRAORDINARIE IMPRESA CO.PA.G” dell'importo di euro 2.000,00, assolutamente non imputabili alle poste debitorie di cui si chiede la soddisfazione coattiva. (cfr. all. nn 2 e 4 dell'atto di citazione degli opponenti).
A fronte delle considerazioni che precedono, parte attrice non ha provveduto a dimostrare di aver estinto le debenze creditorie, riconosciute dal lodo arbitrale depositato il 13.01.2017, onere che era a suo carico secondo il criterio generale di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. ord.
4.10.2012 n. 16917;
Cass. n.22862/2012; 12108/2010; 19354/2010).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
Dunque, secondo i principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, se è
a carico del creditore l'onere di fornire prova della fonte della obbligazione e della relativa scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento del debitore, è a quest'ultimo che spetta di dare prova dell'estinzione del credito (cfr. Cass. SS UU Sent. n. 13533/2001). Pertanto, imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell'onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo l'invalidità/inefficacia del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell'obbligo di pagamento così come allegato dal creditore (cfr. Cass. n. 11290/2011).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che gli opposti hanno richiamato, a sostegno della propria pretesa, il lodo arbitrale depositato il 13.01.2027, fonte del credito qui azionato. Hanno dedotto, poi, che la Pt_1
e il siano rimasti inadempienti al proprio obbligo di pagamento, esaurendo così il carico Parte_2 probatorio di cui in tale fase risultano onerati.
Di converso, la circostanza che gli intimati abbiano ottemperato ai pagamenti richiesti è smentita dagli elementi processualmente acquisiti. Non a caso, ben si comprende come le affermazioni di parte attrice si attestino a mere allegazioni di fatti inidonei a minare la validità del titolo esecutivo, sulla base del quale è stato azionato il precetto opposto.
In definitiva, si rileva la mancanza di prova dell'effettivo esborso economico in favore di parte convenuta, assumendosi inutili, in tal senso, le ricevute di pagamento versate in atti.
Infine, non supera il vaglio di questo Tribunale neppure la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli esecutati, in quanto, come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n. 594/2016). Nel caso in esame gli opponenti non hanno fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[... e Controparte_3
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opponenti e nei Parte_1 Parte_2 confronti degli opposti e CP_1 Controparte_3
c) condanna e al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, Controparte_3 spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5786 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di mandato a tergo dell'atto di citazione, dall'Avv. C.F._2
Tommaso Troise (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, C.F._3 sito in Pompei (NA) alla Piazza XXVIII Marzo, n. 8; opponenti
CONTRO
(P. Iva. ), con sede in Napoli alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 134, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), quale cessionario del credito della in persona del
[...] C.F._5 CP_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Emilia Santagata
(C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Barbato (C.F. C.F._6 [...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, sito in Carinaro (CE) alla Via Larga C.F._7
n. 2 opposti
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.02.2021, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto del 05.02.2021, con il quale la (di seguito CP_1 solo ) e avevano intimato loro, come agli altri condomini, il pagamento della CP_1 Controparte_3 somma complessiva di euro 167.906,76, oltre interessi maturandi fino al soddisfo, ulteriori spese e competenze legali, in forza del lodo arbitrale del 13.01.2017, munito di formula esecutiva in data
13.02.2018 e afferente a lavori eseguiti dalla predetta società in favore del Controparte_4
(cfr. all. n. 5 dell'atto di citazione degli opponenti).
[...]
A sostegno della proposta opposizione gli istanti, deducendo vizi attinenti alla regolarità formale e sostanziale del precetto in parola, lamentavano il difetto della procura alle liti a corredo dello stesso, nonché
l'omissione, dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma II, c.p.c., con il quale “il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Ancora, invocando il difetto di legittimazione attiva e l'incertezza nell'identificazione del soggetto intimante, deducevano l'omessa notifica al Condominio e ai singoli condomini dell'atto di cessione del credito dall'originaria creditrice al cessionario Nel merito, contestavano CP_1 CP_3 la debenza delle somme precettate stante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto, assunto confortato dalla produzione dell'atto di transazione del 28.03.2008 e di una serie di ricevute di pagamento, emesse fino al 2013, dell'importo complessivo di euro 33.006,57. (cfr. all. nn 2 e 4 dell'atto di citazione degli opponenti). Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che avrebbero potuto subire dall'esecuzione dello stesso, che l'adito Tribunale accertasse che parte opposta non avesse alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti per avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e che la condannasse al pagamento delle spese di giudizio, nonché la risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 06.09.2021, si costituivano in giudizio la e il i quali, CP_1 CP_3 contestando singolarmente gli assunti avversi, ne chiedevano l'integrale rigetto, con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Evidenziava parte convenuta, quanto alla debenza delle somme precettate, che la transazione e le ricevute di pagamento prodotte dagli opponenti afferissero a lavori regolarmente pagati dal CP_4 alla società creditrice e non a quelli oggetto del lodo arbitrale, il quale faceva riferimento ai lavori contestati e non pagati dall'ente di gestione. Dunque, la documentazione allegata da parte attrice era relativa ad altre poste debitorie, da imputare a rapporti diversi da quelli azionati con il precetto de quo.
Espletati gli incombenti di rito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. con provvedimento fuori udienza dell'8.07.2022; con provvedimento del 26.01.2023 veniva, poi, disposta la riunione del presente giudizio con il procedimento recante RG 15681/2021, incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione V Bis relativo alle stesse parti, e accolta l'istanza di istruttoria orale. Disattesa
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo con provvedimento del 19.04.2023; come da verbale di udienza del 10.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decorrenza del primo termine dal 30.12.2024.
In apertura di motivazione si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, parte convenuta tempestivamente replicava con il secondo termine dell'art. 183, co. VI c.p.c., alle deduzioni depositate da parte attrice con la propria memoria, primo termine, di cui alla citata disposizione normativa.
Ne consegue che gli opposti non incorrevano in alcuna violazione della preclusione processuale segnata dal predetto articolo e, dunque, l'intera memoria, secondo termine, depositata dalla e dal CP_1 CP_3 risulta utilizzabile ai fini del decidere.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l' “an” dell'esecuzione, mentre la seconda il
“quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto (in particolare l'assenza di procura l'omesso avvertimento di cui all'art. 480, comma II c.p.c.) va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato il 05.02.2021 e l'atto di citazione il successivo 24.02.2021).
Quanto al difetto di legittimazione attiva in capo ai precettanti, attesa l'asserita omessa notifica della cessione del credito dalla al e alla non debenza delle somme precettate, atteso CP_1 CP_3
l'asserito avvenuto pagamento delle stesse, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo si rivela del tutto infondato. Sul punto, giova sottolineare che per giurisprudenza costante e prevalente all'atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell'atto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge (cfr. Tribunale di Napoli sent. n.
12051/2014). Il principio consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui :“l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura alle liti, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene”. (cfr. Cassazione, sent. n. 10497/2006). Ebbene, nei fatti di causa, come anticipato con provvedimento del 19.04.2023, si rileva, agli atti, la presenza e regolarità della procura alle liti dei procuratori di parte opposta.
Del pari è destituito di fondamento il secondo motivo di doglianza, costituito dall'asserita omissione, nel precetto opposto, dell'avvertimento previsto dal comma II dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale: “il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Il predetto assunto è sconfessato per tabulas dalla stessa intimazione di pagamento, la quale fa espresso riferimento alla possibilità di avvalersi della procedura di sovraindebitamento (cfr. pag. 7 dell'atto di precetto).
Quanto al primo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., all'asserita omessa notifica della cessione del credito dalla originaria creditrice in favore del si osserva che l'art. 1264 CP_1 CP_3
c.c. ne subordina l'opponibilità al debitore alla comunicazione a questi eseguita senza prevedere forme o legittimazioni particolari;
la comunicazione de qua, dunque, può essere perfezionata anche dal cessionario
(“L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo
l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario” – Cass. n.
5869 del 13.03.2014); inoltre, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13.05.2021, n.12734); è, infine, pacifica nell'elaborazione giurisprudenziale che la comunicazione al debitore può essere fatta in ogni momento ed anche, in ipotesi, in occasione di un'intimazione giudiziale di pagamento (“La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” - Cass. n. 20143 del
18.10.2005).
Nella vicenda in esame la cessione del credito azionato con l'odierno precetto, agli odierni esecutati, risultava già nota atteso che il collegio arbitrale disponeva, nel lodo arbitrale, che la notifica della memoria di costituzione dell'Avv. Manzo, soddisfaceva l'obbligo di informativa della cessione a favore del terzo debitore, “almeno dalla sua data di notifica che corrisponde al 4/2/2016, data di trasmissione della documentazione a mezzo pec.”, (cfr. all. n. 1 della memoria ex art. 183 VI comma, II termine, c.p.c., depositata in data
05.10.2022: pagg. n. 4 e 11 del lodo arbitrale). Pertanto, anche alla luce della suddetta documentazione deve ritenersi infondata la censura degli opponenti sulla mancata legittimazione ad agire degli odierni precettanti.
Quanto al secondo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con il quale si eccepisce l'insussistenza del credito, stante l'avvenuto pagamento, si rileva che, da un attento esame della documentazione versata in atti, le somme intimate sono relative agli importi riconosciuti nel lodo arbitrale e rideterminati con gli interessi moratori. Invero, il titolo esecutivo, sulla scorta del quale è stato notificato il precetto opposto, è giustappunto il lodo arbitrale e non già i due decreti ingiuntivi, a seguito della cui notifica parte opponente provvedeva alla corresponsione dei pagamenti richiesti, mediante rate mensili fino al 2013 attestate da ricevute di pagamento, che riportano, in causale, proprio la dicitura “RATE ACC.
28/03/2008”. Risultano, altresì, depositati anche n. 3 assegni bancari non trasferibili e n. 1 ricevuta di pagamento del 14.12.2006, relativa ad “ACCONTO QUOTE STRAORDINARIE IMPRESA CO.PA.G” dell'importo di euro 2.000,00, assolutamente non imputabili alle poste debitorie di cui si chiede la soddisfazione coattiva. (cfr. all. nn 2 e 4 dell'atto di citazione degli opponenti).
A fronte delle considerazioni che precedono, parte attrice non ha provveduto a dimostrare di aver estinto le debenze creditorie, riconosciute dal lodo arbitrale depositato il 13.01.2017, onere che era a suo carico secondo il criterio generale di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. ord.
4.10.2012 n. 16917;
Cass. n.22862/2012; 12108/2010; 19354/2010).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
Dunque, secondo i principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, se è
a carico del creditore l'onere di fornire prova della fonte della obbligazione e della relativa scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento del debitore, è a quest'ultimo che spetta di dare prova dell'estinzione del credito (cfr. Cass. SS UU Sent. n. 13533/2001). Pertanto, imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell'onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo l'invalidità/inefficacia del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell'obbligo di pagamento così come allegato dal creditore (cfr. Cass. n. 11290/2011).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che gli opposti hanno richiamato, a sostegno della propria pretesa, il lodo arbitrale depositato il 13.01.2027, fonte del credito qui azionato. Hanno dedotto, poi, che la Pt_1
e il siano rimasti inadempienti al proprio obbligo di pagamento, esaurendo così il carico Parte_2 probatorio di cui in tale fase risultano onerati.
Di converso, la circostanza che gli intimati abbiano ottemperato ai pagamenti richiesti è smentita dagli elementi processualmente acquisiti. Non a caso, ben si comprende come le affermazioni di parte attrice si attestino a mere allegazioni di fatti inidonei a minare la validità del titolo esecutivo, sulla base del quale è stato azionato il precetto opposto.
In definitiva, si rileva la mancanza di prova dell'effettivo esborso economico in favore di parte convenuta, assumendosi inutili, in tal senso, le ricevute di pagamento versate in atti.
Infine, non supera il vaglio di questo Tribunale neppure la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dagli esecutati, in quanto, come aliunde condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n. 594/2016). Nel caso in esame gli opponenti non hanno fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[... e Controparte_3
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opponenti e nei Parte_1 Parte_2 confronti degli opposti e CP_1 Controparte_3
c) condanna e al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, Controparte_3 spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale