Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Federica Amoroso, in seguito all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1329/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mansueto del Parte_1
Foro di Foggia, come da procura in atti.
-Ricorrente- contro
, in persona del Suo Ministro Controparte_1
pro tempore.
-Convenuto contumace-
Avente ad oggetto: riconoscimento retribuzione professionale docenti e accertamento del diritto alla carta docenti, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente nella scuola primaria, con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di Catania e di avere prestato pregresso servizio, breve e saltuario, alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di non avere percepito la retribuzione
In particolare, con riferimento alla RPD, ha richiamato l'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, il quale, statuendo che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, ha introdotto la retribuzione professionale docenti, prevedendo tuttavia che questa venga corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti che hanno stipulato Controparte_1
contratti a tempo determinato di durata annuale, ossia con scadenza al 31 agosto, ovvero fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno).Ha evidenziato che l'esclusione dei lavoratori assunti a tempo determinato, con incarichi di supplenza brevi e saltuari, dal novero dei beneficiari della detta retribuzione professionale docenti viola il principio di non discriminazione, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro attuato con la
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, siccome interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Ha richiamato, altresì, la Corte di cassazione, che, con ordinanza del 27.07.2018 n.
20015 e le successive conformi (v. Cass. sez. lav., ord. n. 6293 del 2020 e Cass. sez. lav. ord. n. 6435 del 2020), ha affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Pag. 2 di 21 Con riguardo alla c.d. Carta docente, invece, parte ricorrente ha richiamato l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 (c.d. Buona Scuola”), il quale prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell' importo nominale di Euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ha evidenziato che l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, nel dare attuazione alla suddetta previsione normativa, ha previsto che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Ha evidenziato, altresì, che l'art. 35 della Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Ha richiamato, altresì, il C.C.N.L. Scuola, il quale attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio", che
Pag. 3 di 21 "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d' innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)"; nonché il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", il quale prevede che "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Ha precisato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1) prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4) disponendo che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Pag. 4 di 21 Dal quadro normativo così ricostruito essa ricorrente deduce il corollario che la cd.
Carta docenti rappresenta uno strumento destinato a favorire la formazione di tutti i docenti e che la medesima costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa degli stessi, senza che rilevi la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Invece, il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, nel dare attuazione alla legge n. 107 del 2015, ha inteso riconoscere tale strumento ai soli docenti a tempo indeterminato, dando così “ … vita a una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza alcuna giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione”.
La normativa sopra richiamata, a suo dire, si pone in contrasto con gli artt. 63 e 64 del
CCNL di riferimento, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato.
Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, che, a sua volta, con sentenza n. 7799/2016 del 7.07.2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15.10.2015, CP_3
nella parte in cui specificava che la Carta dei Docenti erano assegnati solo ai docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato.
Invoca l'applicazione dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI sezione della Corte di
Giustizia Europea, resa nella causa C-450-21, con la quale è stato riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrasti con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4) dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente, l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento eurocomunitario.
Essa ricorrente, poi, ha indicato il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi formulati in seno al ricorso introduttivo.
Pag. 5 di 21 Ha chiesto, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente in relazione al lavoro svolto durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico di €
500,00, annui, erogato mediante la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024 e per l'effetto condannare il a versare in favore della ricorrente Controparte_1 la somma di € 842,85 a titolo di retribuzione professionale per tutti i motivi descritti in narrativa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
condannare, per tutti i motivi espressi in narrativa, il ad a versare Controparte_1 nella relativa carta elettronica da costituire la somma di € 500,00, per l'anno scolastico
23-24, condannare il al pagamento di spese ed Controparte_1
onorari della presente procedura, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Fissata la prima udienza di comparizione al 17 settembre 2024, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione.
La causa è stata istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 25 febbraio 2025 è dal deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
Oggetto della controversia è l'accertamento contestale del diritto al bonus docenti tramite attribuzione della c.d. “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, legge n. 107/2015, nonché l'erogazione della retribuzione professionale docenti (RPD), di cui all'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001.
Preliminarmente, va dato atto della competenza territoriale del Tribunale adito, stante il fatto che dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, presta servizio in qualità di docente di scuola primaria presso un istituto scolastico sito nel circondario del Tribunale di Catania (I.C.
Pag. 6 di 21 S. G. Bosco di Catania), in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2023 al 30.6.2024 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso - contratto).
Sempre preliminarmente, altresì, va dichiarata la contumacia del
[...]
, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio. Controparte_1
Nel merito, poi, nel suo complesso, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione professionale docenti - RPD, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale in esame, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole, anche nella loro chiarezza espositiva, come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., da ultimo, la sentenza n. 3777/2022, emessa in data
8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
cfr. altresì sentenza n.
922/2021 emessa in data 23.2.2021 nel proc. n. 8108/2019 R.G).
Nella specie, la ricorrente, quale docente a tempo determinato della scuola primaria, lamenta il mancato riconoscimento da parte del convenuto della retribuzione CP_1
professionale docenti, istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, articolo
7, in relazione al servizio dalla stessa svolto negli aa. ss. 2020/21 e 2021/22, in virtù dei plurimi contratti di insegnamento a tempo determinato, relativi a supplenze a carattere breve e saltuario, fondando la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali (31.08) ovvero fino al termine dell'attività didattica (30.06), ai quali l'Amministrazione scolastica, invece, riconosce la predetta retribuzione.
Tanto premesso, l'Ufficio ribadisce le argomentazioni e le motivazioni già espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022: “... La Retribuzione
Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione
Pag. 7 di 21 Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il
Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a
Pag. 8 di 21 quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è
Pag. 9 di 21 stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano
Pag. 10 di 21 il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurocomunitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con
Pag. 11 di 21 il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo
2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del
Pag. 12 di 21 miglioramento del servizio” […]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022, cit.).
Da quanto sopra riportato, non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, ne discende, quale logico corollario, che la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta la retribuzione professionale docenti, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI citato.
Ciò posto, parte ricorrente ha determinato la retribuzione rivendicata con riferimento agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, facendo corretta applicazione dei criteri e degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore e tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 31.12.2021, di € 6,15 pro die, rispetto al pregresso di € 5,82 pro die, in relazione ai giorni di servizio effettivamente espletati e all'orario settimanale osservato, ma incorrendo in errore solo con riferimento all'a. s. 2020/21, laddove la stessa calcola 55 gg. di servizio, anziché 54.
Dall'esame dei contratti si rileva, infatti, che la docente ha lavorato, con riferimento all'a. s. 2020/21, dal 14.04.2021 al 21.04.2021 e dal 22.04.2021 al 23.04.2021 presso l'I. C. “Tempesta” di Catania;
dal 27.04.2021 al 09.06.2021 presso l'I. C. “Sauro –
Giovanni XXIII” di Catania, per complessivi 54 giorni;
per ciò che attiene all'anno scolastico 2021/2022, dal 21.01.2022 al 25.01.2022 presso l'I. C. “C. B. Cavour” di
Catania; dal 04.02/.022 al 15.02.2022, dal 16.02.2022 al 07.03.2022, dall'08.03.2022 al
27.03.2022, dal 28.03.2022 al 13.04.2022 e dal 29.04.2022 al 29.04.2022 presso l'I. C.
“Fontanarossa” di Catania;
dal 03.05.2022 al 06.05.2022 e dal 17.05.2022 al 18.05.2022 nuovamente presso l'I. C. “C. B. Cavour” di Catania;
dal 24.05.2022 al 27.05.2022 presso l'I. C. “San Giovanni Bosco” di Catania, per complessivi ulteriori 85 giorni (v. doc. 1 allegato fascicolo ricorrente - contratti).
Dall'esame dei cedolini in atti, poi, si evince che la ricorrente non ha percepito la retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto, siccome sopra specificato (v. docc. 2 e 3 fascicolo ricorrente).
Ne discende, pertanto, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero dovuto - tenuto conto che esso è pari a € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal
Pag. 13 di 21 01.03.2018 e sino al 31.12.2021 e a € 6,15 (€ 184,50: 30) per i periodi successivi - e del numero di giorni di servizio in concreto svolti, ossia 54 nell'a. s. 2020/21 e 85 nell'a. s.
2021/22, che la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta, rispetto a quanto richiesto in ricorso (€ 842,85) la minor somma di importo pari ad € 837,03.
Il convenuto, dunque, in ragione di quanto precede, deve essere condannato a CP_1 pagare la somma di € 837,03, a titolo di retribuzione personale docenti - RPD, oltre agli accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Anche in relazione alla domanda volta all'accertamento del diritto al bonus docente, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto nei termini che di seguito si evidenziano.
Al riguardo può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale in esame, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependole, anche nella loro chiarezza espositiva, come in seguito riportato in modo quasi testuale, tanto più alla luce della recente sentenza n. 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del
Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (v., ex multis, Trib. Catania del 15 novembre 2022 n.
3929, est. dott.ssa Laura Renda, e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott.
Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 - n.r.g. 10413/2023, est. Mirenda).
“Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della GU
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C - 450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato,
Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a
Pag. 14 di 21 tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, 16 marzo 2022,
n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”.
Ciò premesso, in particolare, si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022, citata.
IO … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
Pag. 15 di 21 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dalperseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il
Pag. 16 di 21 mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…». (…) 38-La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini GU. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, Persona_2
in senso conforme, GU 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno Per_3
2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016,
Pag. 17 di 21 C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_4 Persona_5 punto 45.)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino
“ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015.
Pag. 18 di 21 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt.
169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n.
1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La comparabilità del servizio svolto dalla parte ricorrente rispetto a quello espletato da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti, afferente all'a. s. 2023/24 (doc 4 fascicolo ricorrente).
Pag. 19 di 21 Dal contratto allegato al ricorso, infatti, emerge che nell'a. s. 2023/24 la ricorrente ha espletato servizio di docenza del tutto assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, avendo lavorato dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche, segnatamente dall'1.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I. C. S. G. Bosco di Catania.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti, pertanto, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va dichiarato, dunque, il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio dalla stessa prestato per l'a. s. 2023/24
e, dunque per complessivi € 500,00, con la condanna del convenuto agli CP_1
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, siccome modificato dal D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori minimi, vengono poste a carico del convenuto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Federica Amoroso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24;
conseguentemente e per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte ricorrente della carta CP_4
elettronica, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo
Pag. 20 di 21 di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994; in accoglimento del ricorso, altresì, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2020/21 e 2021/22, nei termini di cui in parte motiva;
conseguentemente e per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a pagare, in relazione al servizio svolto negli anni CP_4 scolatici 2020/21 e 2021/22, in favore della stessa, la somma di € 837,03, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
infine, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente
[...]
liquidate in € 1.029,50, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA, CU, come per legge, ove dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni Mansueto, dichiaratosi antistatario.
Catania, 26/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Pag. 21 di 21