Ordinanza cautelare 18 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/12/2023, n. 18190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18190 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 18190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10217 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell’Interno del 11 gennaio 2021 di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il Decreto del Ministero dell’Interno del 11 gennaio 2021 di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-, presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), L. 91/92, in data 21.7.2016.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, accompagnato da un rapporto difensivo.
Con ordinanza collegiale n. 6436 del 18.10.2022 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame ritenuto che sussistente il fumus boni iuris relativamente alla censurata violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, considerato “che l’Amministrazione, come risulta dal provvedimento, non ha tenuto conto delle osservazioni difensive trasmesse dalla richiedente (“l’interessata non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente decorso il termine assegnato”), precisando peraltro che: - nella comunicazione avente ad oggetto il preavviso di diniego non era indicato il termine entro cui far pervenire le deduzioni a difesa da parte dell’interessata; - in ogni caso il termine previsto dall'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990 per presentare osservazioni, non può considerarsi perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso nella legge, per cui, a garanzia della partecipazione procedimentale, le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati, quindi, anche dopo il suddetto termine, devono essere valutati dall'Amministrazione procedente”.
Con ordinanza collegiale n. 6509 del 17/04/2023 è stato chiesto alla PA, anche al fine della pronuncia sulle spese di lite, di fornire “informazioni sul provvedimento adottato dall’amministrazione resistente all’esito della doverosa ottemperanza al giudicato formatosi sulla suddetta ordinanza cautelare ”.
Con memoria dell’8.9.23 la ricorrente ha rappresentato l’intervenuto rilascio del provvedimento richiesto ed ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In data 13.9.2023 l’Amministrazione ha depositato il DPR di concessione della cittadinanza italiana emanato in data 2.5.23.
All’udienza pubblica del 24.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno addossate alla PA, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, dovendosi confermare quanto già anticipato in sede cautelare in merito all’inviolabilità delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Quanto alla definizione dell’ammontare delle spese, il Collegio ritiene di dover considerare, da un lato, della natura formale delle censure accolte, dall’altro lato, della pronta esecuzione del remand da parte della PA , nonché di quanto già liquidato in sede cautelare (€. 800,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge ed alla restituzione del contributo unificato ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.