CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. TARI: superfici produttive di rifiuti speciali pagano la quota fissaMarco Terzi · https://www.publika.it/ · 4 marzo 2024
Con la sentenza n. 2937 del 31/01/2024 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali, è comunque dovuta la quota fissa della TARI. Sul punto la Cassazione evidenzia, che con riferimento alla TIA di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – e, dunque, ad una disciplina che è omogenea a quella in trattazione, ha già avuto modo di statuire che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, escludendo dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali. Inoltre, la quota fissa del prelievo («determinata in relazione alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3905/2020 R.G. proposto da Comune di Marcianise, in persona del suo Commissario prefettizio p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avvocato Maurizia Venezia, rappresentato e difeso dall’avvocato AN de DI;
– ricorrente – contro Sabel Log. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato VI Bizzarro (vincenzo.bizzarro@avvocatismcv.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8962 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 - intimata- avverso la sentenza n. 5590/2019, depositata il 25 giugno 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5590/2019, depositata il 25 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello del Comune di Marcianise avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente in relazione al periodo di imposta 2017. A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - la contribuente, - così come emergeva dalla documentazione prodotta nonché da una relazione tecnica, - aveva prodotto rifiuti speciali non assimilabili e, nello specifico, imballaggi terziari ed aveva sostenuto i costi del relativo smaltimento;
- i locali di produzione di detti rifiuti non erano, quindi, tassabili;
- la stessa amministrazione nemmeno aveva contestato la mancata istituzione del servizio di raccolta, e di avvio al recupero, dei rifiuti in questione. 2. – Il Comune di Marcianise ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un complesso motivo. La Sabel Log. S.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. 3 Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il motivo di ricorso espone la denuncia di violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 198, c. 2, lett. g), del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, e dell’art. 2697 cod. civ., nonché di difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si assume, in sintesi, che: - i codici dei rifiuti, esposti dalla gravata sentenza, identificavano rifiuti non pericolosi assimilabili e, nella fattispecie, l’assimilazione era stata disposta col regolamento n. 189 del 29 aprile 2016; - per quanto i rifiuti di imballaggio, secondo detti codici, non potessero considerarsi assimilabili, controparte non aveva offerto prova in ordine alla «esatta tipologia dei rifiuti», dovendosi considerare non assimilabili (solo) gli imballaggi terziari, oltrechè quelli secondari ove non sia stata attivata una raccolta differenziata;
- ad ogni modo, la produzione di detti rifiuti da imballaggio non comportava l’esclusione dalla TARI, dovendosi considerare escluse solo le superfici di esclusiva produzione di detti imballaggi;
e, a detti fini, gravava sulla contribuente un corrispondente onere di informazione circa la tipologia dei rifiuti prodotti e le relative superfici interessate;
- per di più, lo stesso riscontro relativo allo smaltimento in proprio degli imballaggi non giustificava l’esenzione (integrale) dal tributo in quanto residuava la «sussistenza di una quota residuale di servizi 4 generali erogati alla collettività dall’amministrazione comunale nella gestione dei rifiuti urbani, tale da giustificare il pagamento della tariffa, sebbene in misura ridotta.». 2. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato. 3. – Il ricorso, per quanto rechi l’articolazione di motivi cd. misti, ciò non di meno consente alla Corte una partita disamina delle censure, e della rispettiva afferenza alla ratio decidendi della gravata sentenza. Come, difatti, statuito dalle stesse Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione se non quando «nell'ambito della parte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure»; così che se tale scindibilità sia possibile, - ovvero la formulazione del ricorso consenta «di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato», - «deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte...» (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100; con riferimento ai cd. motivi misti formulati in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, v., poi, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., 24 agosto 2017, n. 20335; Cass., 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. Sez. U., 31 marzo 2009, n. 7770). 5 4. – Tanto premesso debbono ritenersi inammissibili, innanzitutto, le censure articolate ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., atteso che le stesse, - a fronte dello specifico accertamento in fatto svolto dalla gravata sentenza, in punto di tipologia dei rifiuti prodotti (imballaggio terziari), e dietro valutazione dei dati probatori al processo offerti, - si risolvono in argomenti e deduzioni- per di più tra di loro antinomici, quanto alla assimibilità dei rifiuti in contestazione, - che non identificano affatto il fatto decisivo (in tesi) omesso, e dalla cui considerazione avrebbe potuto trarsi la legittimità di una difforme conclusione in fatto. Come, difatti, precisato dalla Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 4.1 - Per di più la ricaduta in iure dell’accertamento in fatto operato dal giudice del gravame è conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte in tema di smaltimento dei rifiuti da imballaggio essendosi affermato, - con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997, ma con conclusioni che trovano conferma nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216 bis e ss., - che i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di 6 un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale (v., ex plurimis, Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). 4.2 – Posto, poi, che nemmeno sussiste la denunciata violazione di legge con riferimento all’art. 2697 cod. civ., - in quanto le conclusioni probatorie del giudice del merito conseguono (proprio) dall’esame delle prove offerte al giudizio dalla contribuente che, dunque, aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, così che il giudice del merito non ha affatto attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), - deve rimarcarsi che difettano (del tutto) di autosufficienza le questioni poste con riferimento al cd. onere di informazione gravante sul contribuente;
questione, questa, la cui trattazione non emerge dalla gravata sentenza, - e della cui proposizione in giudizio la parte non dà affatto conto, - così che il motivo di ricorso prospetta, nella sostanza, una questione nuova che, implicando accertamenti in fatto, è inammissibile in questa sede (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905). 7 5. – Deve, per converso, ritenersi fondata la censura svolta con riferimento alla dedotta «sussistenza di una quota residuale di servizi generali erogati alla collettività dall’amministrazione comunale nella gestione dei rifiuti urbani, tale da giustificare il pagamento della tariffa, sebbene in misura ridotta.». 5.1 - La l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 651, dispone che «Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»; e il d.p.r. n. 158/1999, cit., nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissa ed in una quota variabile, disponendo che: - la tariffa «è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.» (art. 3, c. 2); - ai fini della «attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.» (art. 6, c. 2); - «Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.» (art. 7, c. 2). 8 5.2 – La Corte ha già avuto modo di statuire, - con riferimento alla TIA di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e, dunque, ad una disciplina che è omogenea a quella in trattazione, - che: - lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v. Cass., 13 dicembre 2022, n. 36426; Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); - il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", 9 cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038). Ne consegue, in conclusione, che, - esclusa l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile, - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali. Né, per quanto appena rilevato, riveste una qualche concludenza l’omessa contestazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame in ordine alla insussistenza di un servizio di raccolta, e di avvio al recupero, dei prodotti rifiuti speciali (non assimilabili) in quanto, ai fini in trattazione, viene diversamente in considerazione l’istituzione del servizio comunale generale. 6. – Per quest’ultimo profilo, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (sub. 5).
P.Q.M.
La Corte - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- cassa l’impugnata sentenza in relazione al profilo di ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, 10 alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.
– ricorrente – contro Sabel Log. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato VI Bizzarro (vincenzo.bizzarro@avvocatismcv.it), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8962 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 - intimata- avverso la sentenza n. 5590/2019, depositata il 25 giugno 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettare, il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5590/2019, depositata il 25 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello del Comune di Marcianise avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente in relazione al periodo di imposta 2017. A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - la contribuente, - così come emergeva dalla documentazione prodotta nonché da una relazione tecnica, - aveva prodotto rifiuti speciali non assimilabili e, nello specifico, imballaggi terziari ed aveva sostenuto i costi del relativo smaltimento;
- i locali di produzione di detti rifiuti non erano, quindi, tassabili;
- la stessa amministrazione nemmeno aveva contestato la mancata istituzione del servizio di raccolta, e di avvio al recupero, dei rifiuti in questione. 2. – Il Comune di Marcianise ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un complesso motivo. La Sabel Log. S.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. 3 Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il motivo di ricorso espone la denuncia di violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 198, c. 2, lett. g), del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, e dell’art. 2697 cod. civ., nonché di difetto di motivazione e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si assume, in sintesi, che: - i codici dei rifiuti, esposti dalla gravata sentenza, identificavano rifiuti non pericolosi assimilabili e, nella fattispecie, l’assimilazione era stata disposta col regolamento n. 189 del 29 aprile 2016; - per quanto i rifiuti di imballaggio, secondo detti codici, non potessero considerarsi assimilabili, controparte non aveva offerto prova in ordine alla «esatta tipologia dei rifiuti», dovendosi considerare non assimilabili (solo) gli imballaggi terziari, oltrechè quelli secondari ove non sia stata attivata una raccolta differenziata;
- ad ogni modo, la produzione di detti rifiuti da imballaggio non comportava l’esclusione dalla TARI, dovendosi considerare escluse solo le superfici di esclusiva produzione di detti imballaggi;
e, a detti fini, gravava sulla contribuente un corrispondente onere di informazione circa la tipologia dei rifiuti prodotti e le relative superfici interessate;
- per di più, lo stesso riscontro relativo allo smaltimento in proprio degli imballaggi non giustificava l’esenzione (integrale) dal tributo in quanto residuava la «sussistenza di una quota residuale di servizi 4 generali erogati alla collettività dall’amministrazione comunale nella gestione dei rifiuti urbani, tale da giustificare il pagamento della tariffa, sebbene in misura ridotta.». 2. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato. 3. – Il ricorso, per quanto rechi l’articolazione di motivi cd. misti, ciò non di meno consente alla Corte una partita disamina delle censure, e della rispettiva afferenza alla ratio decidendi della gravata sentenza. Come, difatti, statuito dalle stesse Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione se non quando «nell'ambito della parte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure»; così che se tale scindibilità sia possibile, - ovvero la formulazione del ricorso consenta «di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato», - «deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte...» (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100; con riferimento ai cd. motivi misti formulati in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, v., poi, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., 24 agosto 2017, n. 20335; Cass., 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. Sez. U., 31 marzo 2009, n. 7770). 5 4. – Tanto premesso debbono ritenersi inammissibili, innanzitutto, le censure articolate ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., atteso che le stesse, - a fronte dello specifico accertamento in fatto svolto dalla gravata sentenza, in punto di tipologia dei rifiuti prodotti (imballaggio terziari), e dietro valutazione dei dati probatori al processo offerti, - si risolvono in argomenti e deduzioni- per di più tra di loro antinomici, quanto alla assimibilità dei rifiuti in contestazione, - che non identificano affatto il fatto decisivo (in tesi) omesso, e dalla cui considerazione avrebbe potuto trarsi la legittimità di una difforme conclusione in fatto. Come, difatti, precisato dalla Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori, - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori, - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 4.1 - Per di più la ricaduta in iure dell’accertamento in fatto operato dal giudice del gravame è conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte in tema di smaltimento dei rifiuti da imballaggio essendosi affermato, - con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997, ma con conclusioni che trovano conferma nella disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 216 bis e ss., - che i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di 6 un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale (v., ex plurimis, Cass., 23 aprile 2020, n. 8088; Cass., 10 aprile 2019, n. 10010). 4.2 – Posto, poi, che nemmeno sussiste la denunciata violazione di legge con riferimento all’art. 2697 cod. civ., - in quanto le conclusioni probatorie del giudice del merito conseguono (proprio) dall’esame delle prove offerte al giudizio dalla contribuente che, dunque, aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, così che il giudice del merito non ha affatto attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), - deve rimarcarsi che difettano (del tutto) di autosufficienza le questioni poste con riferimento al cd. onere di informazione gravante sul contribuente;
questione, questa, la cui trattazione non emerge dalla gravata sentenza, - e della cui proposizione in giudizio la parte non dà affatto conto, - così che il motivo di ricorso prospetta, nella sostanza, una questione nuova che, implicando accertamenti in fatto, è inammissibile in questa sede (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905). 7 5. – Deve, per converso, ritenersi fondata la censura svolta con riferimento alla dedotta «sussistenza di una quota residuale di servizi generali erogati alla collettività dall’amministrazione comunale nella gestione dei rifiuti urbani, tale da giustificare il pagamento della tariffa, sebbene in misura ridotta.». 5.1 - La l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 651, dispone che «Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»; e il d.p.r. n. 158/1999, cit., nel disciplinare i relativi criteri, articola la tariffa in una quota fissa ed in una quota variabile, disponendo che: - la tariffa «è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.» (art. 3, c. 2); - ai fini della «attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.» (art. 6, c. 2); - «Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.» (art. 7, c. 2). 8 5.2 – La Corte ha già avuto modo di statuire, - con riferimento alla TIA di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e, dunque, ad una disciplina che è omogenea a quella in trattazione, - che: - lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v. Cass., 13 dicembre 2022, n. 36426; Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127); - il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", 9 cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038). Ne consegue, in conclusione, che, - esclusa l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile, - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali. Né, per quanto appena rilevato, riveste una qualche concludenza l’omessa contestazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame in ordine alla insussistenza di un servizio di raccolta, e di avvio al recupero, dei prodotti rifiuti speciali (non assimilabili) in quanto, ai fini in trattazione, viene diversamente in considerazione l’istituzione del servizio comunale generale. 6. – Per quest’ultimo profilo, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (sub. 5).
P.Q.M.
La Corte - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- cassa l’impugnata sentenza in relazione al profilo di ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, 10 alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.