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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2515/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2515/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE PASCALE ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, e Controparte_1
esponevano di essersi separati con sentenza n. 523/2024 pubbl. Controparte_2
il 28/11/2024.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della separazione, relative al collocamento del figlio minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
14.01.2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Controparte_1 Controparte_2
segue:
O M O L O G A le modifiche delle condizioni di separazione delle predette parti, in ordine al collocamento del figlio minore , collocandolo presso la Persona_2
pagina 2 di 5 madre in Pescara alla Strada della Bonifica n. 30, con diritto di visita per il padre alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre in Pescara alla Strada della Bonifica n. 30.
2) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e potrà tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative del bambino.
3) In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio ogni weekend dalle ore 16:00 del venerdì quando lo preleverà dalla scuola, alle ore 09:00 del lunedì quando lo accompagnerà a scuola.
4) I genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le vacanze natalizie, in modo che il bambino passi la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come la notte dell'ultimo dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; allo stesso modo i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le festività pasquali in modo tale che passi con un genitore il venerdì Santo e il sabato e con l'altro la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
5) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà contattarlo, anche tramite video-chiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
6) Il padre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con il padre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
pagina 3 di 5 7) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà contattarlo, anche tramite video-chiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
8) Il padre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con il padre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
9) Il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento Controparte_1
della residenza o dimora abituale del figlio . Per_1
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, per cui nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
11) Il sig. verserà ogni giorno cinque del mese la somma Controparte_1
di euro 150,00 (con bonifico sul conto corrente) quale contributo al mantenimento del figlio;
somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat sull'andamento dei prezzi dei beni al consumo ed a decorrere da gennaio di ogni anno.
12) I coniugi provvederanno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previo accordo non necessario per le spese mediche (è sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti e università statali (si richiamano all'uopo, in merito alla individuazione e disciplina delle spese straordinarie future, le Linee Guida del CNF del dicembre
2017).
Tutte le spese straordinarie possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Gli assegni familiari e/o comunque denominati saranno destinati ad esclusivo favore della sig.ra quale genitore collocatario del piccolo . Controparte_2 Per_1
pagina 4 di 5 13) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
14) Tenuto conto che il sig. potrebbe essere indisponibile, Controparte_1
a causa della malattia, nei giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre.
15) Entrambi i genitori dovranno poter essere sempre in comunicazione tra loro e con il minore.
16) Entrambi i genitori hanno la facoltà di organizzare nel periodo estivo, o comunque, extrascolastico, viaggi anche all'estero con il minore, previa comunicazione all'altro del luogo di destinazione e di un recapito telefonico.
17) Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi. Nello specifico le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
18) Le spese del procedimento di separazione personale dei coniugi nonché quelle successive di omologazione vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/01/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2515/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE PASCALE ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni della separazione
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, e Controparte_1
esponevano di essersi separati con sentenza n. 523/2024 pubbl. Controparte_2
il 28/11/2024.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni della separazione, relative al collocamento del figlio minore . Per_1
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del
14.01.2025, che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Controparte_1 Controparte_2
segue:
O M O L O G A le modifiche delle condizioni di separazione delle predette parti, in ordine al collocamento del figlio minore , collocandolo presso la Persona_2
pagina 2 di 5 madre in Pescara alla Strada della Bonifica n. 30, con diritto di visita per il padre alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso la madre in Pescara alla Strada della Bonifica n. 30.
2) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e potrà tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative del bambino.
3) In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio ogni weekend dalle ore 16:00 del venerdì quando lo preleverà dalla scuola, alle ore 09:00 del lunedì quando lo accompagnerà a scuola.
4) I genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le vacanze natalizie, in modo che il bambino passi la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come la notte dell'ultimo dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; allo stesso modo i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le festività pasquali in modo tale che passi con un genitore il venerdì Santo e il sabato e con l'altro la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
5) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà contattarlo, anche tramite video-chiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
6) Il padre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con il padre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
pagina 3 di 5 7) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà contattarlo, anche tramite video-chiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
8) Il padre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con il padre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
9) Il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento Controparte_1
della residenza o dimora abituale del figlio . Per_1
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, per cui nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
11) Il sig. verserà ogni giorno cinque del mese la somma Controparte_1
di euro 150,00 (con bonifico sul conto corrente) quale contributo al mantenimento del figlio;
somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat sull'andamento dei prezzi dei beni al consumo ed a decorrere da gennaio di ogni anno.
12) I coniugi provvederanno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previo accordo non necessario per le spese mediche (è sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti e università statali (si richiamano all'uopo, in merito alla individuazione e disciplina delle spese straordinarie future, le Linee Guida del CNF del dicembre
2017).
Tutte le spese straordinarie possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Gli assegni familiari e/o comunque denominati saranno destinati ad esclusivo favore della sig.ra quale genitore collocatario del piccolo . Controparte_2 Per_1
pagina 4 di 5 13) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
14) Tenuto conto che il sig. potrebbe essere indisponibile, Controparte_1
a causa della malattia, nei giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni della madre.
15) Entrambi i genitori dovranno poter essere sempre in comunicazione tra loro e con il minore.
16) Entrambi i genitori hanno la facoltà di organizzare nel periodo estivo, o comunque, extrascolastico, viaggi anche all'estero con il minore, previa comunicazione all'altro del luogo di destinazione e di un recapito telefonico.
17) Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi. Nello specifico le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
18) Le spese del procedimento di separazione personale dei coniugi nonché quelle successive di omologazione vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/01/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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