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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere Rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.RG 445/2022
promosso da
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore nonché socio (C.F.: Controparte_1
) che agisce anche in proprio e C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , in qualità di socia e garante della predetta C.F._2 società, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, presso lo studio del difensore
APPELLANTI
nei confronti di
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, e per essa quale sua procuratrice mandataria
[...] (C.F.: ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n. 8 , presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1008/2021 emessa dal Tribunale di
Macerata pubblicata in data 22.10.2021 – opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1008/2021 - REPERT. N.1827/2021, emessa dal Tribunale di Macerata, definizione del procedimento civile - iscritto al numero n. 3935/2019, nel merito, in via principale accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto, così come precisate all'udienza del 15.04.2021, da intendersi di seguito ritrascritte. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle del grado precedente di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc”.
Dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in ogni caso accogliere le seguenti conclusioni già spiegate in primo grado: Nel merito: in via principale - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia del precetto opposto;
in via subordinata - nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le eccezioni degli opponenti, accertare e dichiarare in ogni caso dovuta dalla P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in MUCCIA, Vicolo del Castello 26, in persona del legale rapp.te p.t., quale mutuataria debitrice principale, e dai Sig.ri i sig.ri , C.F. Controparte_1
, residente a [...]del Castello 4, e C.F._1 CP_2
, C.F. , residente a [...], Fraz. Vallicchio, quali
[...] C.F._3 garanti, la restituzione dell'importo erogato in linea capitale e precettato, pari a complessivi euro 1.035.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle singole erogazioni al saldo al tasso contrattuale e comunque entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96, o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con compensazione delle somme che si dovessero in ipotesi accertare
a qualsiasi titolo dovute agli opponenti, e per l'effetto condannare la mutuataria ed i garanti in solido tra loro al pagamento della somma che risulterà dovuta a all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e CP_3 compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I)Con sentenza n.1008/2021 emessa il 22.10.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Macerata ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
nonché da e , in qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 fideiussori, avverso il precetto notificato il 28.11.2019 da Parte_2 quale mandataria di con cui veniva loro intimato il
[...] Controparte_3 pagamento di “€ 1.035.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle singole erogazioni al saldo” .
II)Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello Parte_1
e chiedendo riformare
[...] Controparte_1 Controparte_2 integralmente i punti e le parti della decisione espressamente impugnati “e comunque con riferimento a tutto il contenuto del dispositivo” e accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto. III)L'appellata e per essa quale mandataria Controparte_3 Parte_3
costituendosi, contesta i motivi di appello e la domanda avversaria
[...] deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame;
nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione e dichiarare la validità e l'efficacia del precetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo, parziale dell'impugnazione proposta, accertare e dichiarare dovuta da
[...]
e la restituzione della somma Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 erogata in linea capitale e intimata con precetto oltre interessi o nella misura di giustizia con compensazione delle somme che dovessero risultare dovute, a qualsiasi titolo, agli opponenti e con condanna in solido tra loro della somma che dovesse risultare dovuta a CP_3
IV)Preso atto dello scambio di note difensive di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.)Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il tribunale ha disatteso l'eccezione relativa alla “ inidoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo per usura pattizia per sforamento del Tasso soglia in riguardo sia al tasso di mora, concordato al
4,994% (tasso soglia all'epoca della sottoscrizione incontestatamente pari al
4,875%), sia al TAEG praticato in caso di estinzione anticipata oppure di risoluzione anticipata del mutuo”.
L'appellante contesta la parte argomentativa della decisione lamentando la violazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 2, comma 4.
L.108/96.
In particolare, si duole dell'omessa considerazione dei costi della commissione di estinzione anticipata nella verifica antiusura e sostiene che sul punto il giudice di primo grado si è espresso con motivazione apparente oltre che seguire un ragionamento che, secondo l'appellante, è errato sia sotto il profilo logico che giuridico. Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità ( Cass.
n.350/2013; Cass. n. 5598/2017; Cass. n. 23192/2017) e la pronuncia della
Corte Costituzionale n.29 del 25.2.2002, deduce che in tema di usura la locuzione adoperata dal legislatore non esclude dal computo del TAEG nessun costo collegato all'erogazione del credito, che nell'indagine antiusura occorre verificare se l'entità del TAEG applicato nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo superi o meno il tasso soglia e che, ai fini della configurazione del delitto di usura ex art. 644 c.p., risulta sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla base delle condizioni contrattuali indipendentemente dal fatto che detto costo, al momento della contestazione, non possa più verificarsi.
L'appellante osserva che il costo per l'estinzione anticipata del contratto, pur essendo futuro ed eventuale , è un costo collegato all'erogazione del credito e che, a suo avviso, va computato nel calcolo del TAEG oltre che sottoposto alla normativa antiusura in quanto incide nella determinazione del tasso effettivamente applicato dalla Banca portando a superare il tasso soglia con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co.2, c.c.
Evidenzia che secondo la normativa antiusura è punibile anche solo la promessa di ottenere interessi o vantaggi usurari indipendentemente dall'effettivo pagamento, di conseguenza, se la pattuizione contrattuale relativa alla commissione di estinzione anticipata rimane inapplicata, va comunque considerata rilevante ai fini della verifica antiusura.
Sotto tale profilo, l'appellante censura l'approccio ermeneutico del primo giudice in quanto, a suo avviso, ha operato un' illegittima discriminazione tra le posizioni dei soggetti destinatari della tutela in materia di usura, nel senso che
“ a parità di promessa/pattuizione usuraria riceverebbe tutela solo chi non abbia potuto corrispondere alla scadenze pattuite una o più rate di rimborso, oppure chi si sia avvalso della clausola risolutiva espressa, rispetto invece a chi sia stato sempre puntuale nei pagamenti e non si sia avvalso della facoltà di risolvere anticipatamente il finanziamento”.
L'appellante, infine, richiama la consulenza di parte del Dott. Per_1 deducendo che le operazioni di calcolo ( v. calcolo del TIR - tasso interno di rendimento ) e le verifiche dei tassi applicati - effettuate dal predetto sulla base della formula indicata nei Decreti Ministeriali del Tesoro dell'8.7.'92 e del
6.5.2000 e riportata nelle Istruzioni della Banca D'Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della L. 108/1996 - hanno evidenziato la sussistenza di una pattuizione usuraria relativa al costo di finanziamento in caso di estinzione e/o risoluzione anticipata del mutuo ipotecario stipulato in data 9.12.2009 (cfr. pag. 20 atto di citazione in appello “in caso di estinzione anticipata del mutuo per cui è causa alla data del 9.5.2010, in base all'effettiva onerosità dei costi contrattualizzati, il tasso complessivo risulterebbe 7,071%.Ipotizzando , invece il verificarsi di tale circostanza alla data del 20.3.2010, il tasso complessivo sarebbe 11.667%. In entrambe le ipotesi, dunque, i tassi effettivi pattuiti all'epoca della stipula del mutuo risultano essere superiori alla soglia di usura del 4,875% ex L. 108/96 (…)”).
L'appellante, in virtù della dedotta pattuizione usuraria, chiede la restituzione della somma corrisposta a titolo di interessi, oltre rivalutazione, nella misura di € 328.082,97 e lamenta la mancanza in capo all'appellata, di un valido titolo per agire evidenziando che alla data della notifica del precetto l'ammontare delle rate scadute e non pagate era pari a € 189.662,01, ovvero ad una somma inferiore rispetto a quanto la mutuataria aveva diritto di ripetere a quella data.
1.1) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondate le doglianze di cui ai punti ( cfr. pag. 11 della sentenza dal rigo 13 al rigo 28) relativi alla” – Mancata e/o errata indicazione del TAE rispetto al Tasso nominale indicato nel contratto, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art.
117 TUB;
- Errata indicazione dell' , determinato dal ctp di parte Pt_4 opponente al 3,296%, rispetto a quello indicato in contratto - al 3,216% -, per asserita mancata considerazione di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, anche qui con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art. 117 TUB”. Deduce l'erroneità della valutazione del primo giudice laddove ha ritenuto che l'errata indicazione del TAE e/o del TAEG comporti solo una responsabilità della Banca ex art. 1337 c.c. e non una nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB.
L'appellante sostiene che, nel caso di specie, l'omessa/errata indicazione del TAEG integra nei confronti della mutuataria la mancata rappresentazione del reale costo del finanziamento determinando, quale conseguenza, la nullità della clausola degli interessi e la rideterminazione dei rapporti sulla base dei tassi BOT ai sensi dell'art. 117 , commi 6 e 4, TUB.
A sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di validità delle convezioni sugli interessi sotto il profilo della univocità e specificità del tasso di interesse ( cfr. Cass. n.12276/2010) e il principio secondo cui l'indeterminatezza del tasso genera una sanzione sostitutiva del tasso BOT annuale minimo vigente ai sensi dell' art. 117 TUB ( cfr. Cass. n.
12889/2021).
1.2)Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione di cui al punto
5 ( cfr. sentenza da pag. 9 ultimi due righi a pag. 10 fino al sesto rigo) relativa alla: “ Mancata indicazione del regime finanziario applicato e del Piano di ammortamento all'atto della stipula del contratto di mutuo, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 116 e 117 TUB e nullità del medesimo contratto ex artt. 1418 e 1346 c.c.”.
L'appellante lamenta violazione dell'art. 117 del TUB laddove il primo giudice ha ritenuto che la mancanza del piano di ammortamento e/o dell'indicazione del regime finanziario non configurano violazioni in quanto la
Banca avrebbe risolto il contratto di mutuo già in fase di preammortamento.
Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, l'appellante sostiene che dette mancanze, impedendo l'individuazione univoca dei criteri di calcolo per stabilire l'esatta somma da restituire, costituiscono mancanze sostanziali che da un lato incidono sulla validità del contratto rendendo il suo oggetto indeterminato e indeterminabile ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418, co.2, c.c. e dall'altro implicano , ai sensi dell'art. 117 del TUB, un ricalcolo relativo agli interessi “ultralegali”. In altri termini l'appellante deduce l'incertezza dell'effettiva onerosità del contratto evidenziando che costituisce obbligo della Banca indicare il piano di ammortamento nel foglio informativo del mutuo, pena la nullità delle clausole relative agli interessi e al piano medesimo in quanto indeterminate.
Infine, ribadendo la violazione del principio di univocità e determinabilità del tasso di interesse e la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117, co. 4 e 6, del TUB , l'appellante ritiene che alla mutuataria vada riconosciuto “il diritto di ripetere la somma pari alla differenza tra gli interessi pagati sino ad oggi e gli interessi ricalcolati ai sensi dell'art. 117 TUB, pari a €
291.056,14 ( cfr. prospetto allegato 9 della CTP)” (v. pag. 34 atto di citazione in appello).
1.3) Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato infondata la doglianza relativa al punto 7 ( v. sentenza pag. 10 dal rigo n. 12 al rigo n. 20) relativa alla: “ Malafede della banca erogante per asserita immotivata interruzione nell'elargizione delle ulteriori rate del finanziamento accordato sugli SS.AA.LL., nonché per arbitraria protrazione del periodo di preammortamento in relazione alle rate erogate.”
Lamenta violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.115 c.p.c. quanto alla valutazione del primo giudice circa la legittimità dell'interruzione delle erogazioni delle successive rate da parte della Banca contestando, in particolare, l'assunto secondo cui l'interruzione sarebbe giustificata dalla mancata prova del pagamento dei ratei di restituzione.
L'appellante, al contrario, sostiene che la Banca ha agito in maniera arbitraria e illegittima e evidenzia che, in realtà, dagli estratti conto depositati con l'atto di opposizione ( cfr. doc. n. 7) e con la seconda memoria 183 , co. 6,
c.p.c., si evincono gli addebiti delle rate in preammortamento e che rispetto alla valenza di tale prova documentale, controparte nulla ha eccepito o contestato se non in maniera generica nella comparsa di costituzione.
Conclude ribadendo tutte le contestazioni avanzate in sede di opposizione a precetto circa la malafede della Banca nell'esecuzione del contratto di mutuo. 2.) Nella comparsa di costituzione l'appellata contesta la fondatezza di tutti i motivi dedotti dall'appellante nei termini di seguito illustrati.
2.1)Quanto al punto relativo alla presunta usura nel caso di estinzione anticipata, l'appellata ritiene che ai fini della verifica della usurarietà, la commissione di estinzione anticipata non può cumularsi con gli interessi moratori essendo – la commissione - un costo non collegato all'erogazione del credito e a sostegno della tesi richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di componenti del costo del credito ( cfr. Cass. n.7352/2022; Cass. n.
19597/2020; Cass. n. 31615/2021).
Inoltre, contesta l'assunto avversario laddove ipotizza un'estinzione anticipata alla data del 9.5.2010 e una presunta risoluzione del contratto in data 20.3.2010 evidenziando che la risoluzione del contratto per cui è causa si
è verificata nel 2018 e che non può ritenersi attendibile il criterio di calcolo dedotto dall'appellante in quanto comporterebbe la sussistenza di tassi differenti a seconda del momento in cui si decide di effettuare il conteggio.
Infine, sostiene che l'eventuale nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c. riguarda la sola clausola relativa al riscatto anticipato e non si estende all'intero contratto.
2.2)Quanto ai punti relativi alla presunta mancata/errata indicazione del
TAE e del TAEG e alla conseguente applicazione della sanzione ex art. 117
TUB, l'appellata, osserva che:
- la controparte non ha prodotto, con riferimento al TAE, una propria consulenza;
inoltre nel contratto risulta correttamente indicato il TAN
( Tasso Annuo Nominale) ovvero il tasso che dev'essere pattuito tra le parti e indicato nel contratto evidenziando, al riguardo, che detto tasso si differenzia dal TAE ( Tasso Annuo Effettivo) in quanto quest'ultimo va stabilito dopo avere concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso.
-con riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello indicato nel contratto, l'appellata osserva , in primo luogo, che la differenza scaturita dal conteggio del perito di controparte è una differenza “millesimale” imputabile ad arrotondamenti o errori di calcolo e, in secondo luogo, che l'errata indicazione del TAEG rispetto a quello effettivo non rientra tra i casi di nullità previsti nell'art. 117 TUB.
Al riguardo evidenzia che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell'erronea indicazione del TAEG integra la violazione delle norme in materia di pubblicità con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nei confronti della parte mutuataria che dimostri che, se fosse stata correttamente informata, non avrebbe sottoscritto il contratto.
L'appellata, inoltre, contesta la tesi della controparte laddove richiama la sentenza della Suprema Corte n. 12889/2021 evidenziando che detta pronuncia riguarda, anzitutto, un tasso, quello di Leasing , non equiparabile al
TAEG e che la questione affrontata si riferisce all'applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB in caso di mancata pattuizione del tasso di Leasing - o indeterminatezza del tasso medesimo nel contratto di Leasing - ovvero una questione non sovrapponibile alla questione in esame in cui l'appellante lamenta l'errata indicazione del TAEG invocando la necessità di sostituire il tasso pattuito con il tasso sostitutivo.
Infine, con riguardo all'ipotesi di divergenza dell' , l'appellata Pt_4 sostiene che si tratta di un'ipotesi inidonea ad integrare la nullità prevista dall'art. 117, co.8, del TUB o la violazione del comma 4 del medesimo articolo, in quanto l' è un indicatore del costo complessivo del finanziamento Pt_4
e non un tasso propriamente inteso e la sua erronea indicazione non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento, né può incidere sulla prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale.
A sostegno di tale assunto, l'appellata richiama la disciplina indicata nelle circolari del 2003 e del 2009 della Banca d'Italia e evidenzia che nel quadro normativo in materia di erogazione del credito, il legislatore ha previsto la sanzione della nullità in caso di erronea indicazione del TAEG solo nell'ambito del credito al consumo - art. 125 bis, comma 6, del TUB - mentre nell'art. 117 del TUB non si rinviene analoga previsione. L'appellata conclude ribadendo la validità della clausola relativa agli interessi e osserva che: ”posto che il TAEG rappresenta il costo complessivo del finanziamento, e che la sua determinazione deriva dal conteggio delle voci di costo che lo vanno a comporre - che sono analiticamente indicate – non si può sostenere che il tasso di interesse del contratto non sia indicato o che vi sia indeterminatezza (…) “ per cui non può applicarsi il tasso sostitutivo.
2.3) Quanto alla doglianza di cui al punto relativo alla presunta mancanza del piano di ammortamento, l'appellata contesta l'assunto di controparte evidenziando che: il mutuo è stato parzialmente erogato in regime di preammortamento ed è rimasto tale per tutta la durata del rapporto;
ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo, la somma pattuita poteva essere erogata anche tramite versamenti rateali in preammortamento e su tali erogazioni la mutuataria doveva corrispondere gli interessi determinati secondo la previsione dell'art. 3 del contratto;
il piano di ammortamento non è stato elaborato in quanto la somma pattuita non è stata interamente erogata.
L'appellata, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ritiene che non sussiste incertezza sugli obblighi in capo al mutuatario e al riguardo evidenzia che: nel contratto sono contenuti tutti gli elementi idonei a definire l'obbligazione restitutoria in relazione alla somma erogata in regime di preammortamento;
il tasso di interesse sulle erogazioni in preammortamento è stato pattuito dalle parti ed è stato calcolato “con decorrenza dalle singole valute di erogazione e al tasso pari alla media mensile dell'Euribor (…)” ; le parti hanno pattuito, altresì, gli interessi da corrispondere sull'intera somma erogata mediante il versamento di rate mensili posticipate e gli interessi di mora “in misura pari a due punti in più del tasso d'interesse corrispettivo”. (cfr. pag. 19 comparsa di costituzione).
2.4)Con riguardo alla censura relativa al punto avente ad oggetto la malafede della Banca per l'illegittima interruzione dell'erogazione delle ulteriori rate del finanziamento, l'appellata contesta l'assunto sostenendo che a luglio
2013, all'atto di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, la mutuataria era già inadempiente nel pagamento delle rate di interessi in preammortamento, circostanza che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, sostiene di avere eccepito nel giudizio evidenziando la mancata prova dei pagamenti - non risultando depositate le relative quietanze - e ritenendo che gli estratti conto prodotti non possono costituire prova dei versamenti.
L'appellata, infine, osserva che gli estratti conto relativi agli anni 2012-
2013 evidenziano un saldo a debito del correntista, che tale circostanza vale a dimostrare che dal conto non potevano provenire pagamenti e che risulta , quindi, corretta la rilevazione del giudice di primo grado circa il mancato riscontro del pagamento dei ratei per il periodo dall'11.1.2013 al 3.2.2016.
3.) Il primo motivo, riguardante il punto 2 - risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
La Suprema Corte è recentemente intervenuta sulla questione, chiarendo che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022,
n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022).
Le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono quindi rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti. Tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata del rapporto non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale facoltà.
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, dunque, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti, svolgendo una funzione analoga a quella della penale, soggetta dunque alla relativa disciplina, ivi compresa la facoltà del giudice di riduzione della penale eccessivamente onerosa.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
Va, quindi, disatteso quanto dedotto dall'appellante che nell'illustrare il motivo in esame si basa su una consulenza di parte che ipotizza e procede al calcolo del costo di finanziamento in caso di estinzione e/o risoluzione anticipata del contratto in relazione a due date diverse, quella del 09.05.2010 e quella del 20.03.2010 che, peraltro, non individuano nemmeno la risoluzione anticipata avendo la Banca comunicato in data
08.11.2018 la risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 40, comma
2, del D.Lgs. 385/1993.
4.) Il secondo motivo, riguardante i punti 3 e 4, risulta infondato e va respinto.
Sul punto questa Corte territoriale non può che integralmente richiamare la recente sentenza di legittimità n. 39169 del 9.12.2021, in cui si afferma che
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento, come ad esempio il prestito o l'acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema
Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come pretende la difesa di parte appellante.
Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dall'appellante non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Vanno poi ribadite le argomentazioni svolte dal primo giudice rispetto alla doglianza di mancata e/o errata indicazione del TAE rispetto al tasso nominale indicato nel contratto, in quanto anche a tal riguardo deve escludersi che quanto lamentato possa dar luogo alla nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art. 117 TUB potendo, eventualmente, dar luogo soltanto ad una responsabilità della Banca ex art. 1337 c.c. per inadempimento agli obblighi di pubblicità ed informazione sulla stessa gravanti.
5.) Le doglianze sollevate in relazione al punto 5 attengono all'affermazione del primo giudice secondo cui non era sorto alcun obbligo di predisporre il piano di ammortamento poiché al momento in cui si era manifestato l'inadempimento si versava ancora in fase di preammortamento.
Secondo l'assunto dell'appellante , a prescindere dalle ragioni o dalla fase in cui è stato risolto il mutuo, incombe sempre sulla banca l'onere di indicare condizioni di credito univoche e precise.
La mancanza di un piano di ammortamento costituisce, a giudizio dell'appellate, una carenza del tutto “sostanziale” che incide sulla stessa validità del contratto rendendo il suo oggetto indeterminato o indeterminabile.
Anche a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla fase di preammortamento, occorre rilevare che la legge non richiede espressamente che il piano di ammortamento sia parte integrante del contratto di mutuo sicché, in mancanza di una norma che commini la relativa nullità, va per ciò stesso disattesa la richiesta di dichiarazione di nullità contratto di mutuo per mancanza di piano di ammortamento non è nullo.
La mancanza del piano di ammortamento, pur non comportando di per sé la nullità del contratto, potrebbe integrare ipotesi di inadempimento contrattuale fonte di risarcimento ove non risultino individuabili gli elementi essenziali del contratto medesimo, come il tasso di interesse, le spese e gli oneri a carico del debitore , che esulano dal presente giudizio.
6.) Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta la mala fede della Banca per asserita immotivata interruzione della erogazione delle ulteriori rate del mutuo accordato sugli stati di avanzamento nonché per arbitraria protrazione del periodo di preammortamento in relazione alle rate erogate.
Il tribunale ha rigettato anche tal richiesta sul rilievo che
“L'interruzione della elargizione delle successive rate di finanziamento è stata giustificata dal mancato pagamento dei ratei di restituzione: come già osservato, parte opponente onerata della relativa prova, non ne fornisce alcuna non risultando la registrazione di alcun addebito per pagamento ratei di mutuo per il periodo dal 11.2.13 al 3.2.16 negli estratti conto prodotti dalla parte, tenuto conto anche della tempestiva contestazione dell'opposta”.
Secondo l'assunto dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Banca non avrebbe mai contestato, in maniera puntuale e specifica, gli estratti conto quale prova documentale dei pagamenti dei ratei in preammortamento.
L'assunto non può ritenersi condivisibile atteso che oltre che alla contestazione di tutte le allegazioni di parte appellante, la Banca nel costituirsi in primo grado, ha espressamente affermato: “Si contesta poi che la mutuataria abbia versato la somma di euro 330.150,07, circostanza questa di cui non vi è prova alcuna”.
7.) L'appello va in definitiva rigettato con condanna dell'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
8.) Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quale sua procuratrice mandataria avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Macerata n. 1008/2021 pubblicata in data
22.10.2021, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate in Euro 3.709,00 per la fase di studio, Euro
2.157,00 per la fase introduttiva, Euro 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso in data 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere Rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.RG 445/2022
promosso da
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore nonché socio (C.F.: Controparte_1
) che agisce anche in proprio e C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , in qualità di socia e garante della predetta C.F._2 società, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, presso lo studio del difensore
APPELLANTI
nei confronti di
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, e per essa quale sua procuratrice mandataria
[...] (C.F.: ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n. 8 , presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1008/2021 emessa dal Tribunale di
Macerata pubblicata in data 22.10.2021 – opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
1008/2021 - REPERT. N.1827/2021, emessa dal Tribunale di Macerata, definizione del procedimento civile - iscritto al numero n. 3935/2019, nel merito, in via principale accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto, così come precisate all'udienza del 15.04.2021, da intendersi di seguito ritrascritte. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quelle del grado precedente di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. Salvezze illimitate. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc”.
Dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione
e domanda disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado nonché a fronte dei documenti prodotti, rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in ogni caso accogliere le seguenti conclusioni già spiegate in primo grado: Nel merito: in via principale - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità e l'efficacia del precetto opposto;
in via subordinata - nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le eccezioni degli opponenti, accertare e dichiarare in ogni caso dovuta dalla P.I. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in MUCCIA, Vicolo del Castello 26, in persona del legale rapp.te p.t., quale mutuataria debitrice principale, e dai Sig.ri i sig.ri , C.F. Controparte_1
, residente a [...]del Castello 4, e C.F._1 CP_2
, C.F. , residente a [...], Fraz. Vallicchio, quali
[...] C.F._3 garanti, la restituzione dell'importo erogato in linea capitale e precettato, pari a complessivi euro 1.035.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle singole erogazioni al saldo al tasso contrattuale e comunque entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96, o nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con compensazione delle somme che si dovessero in ipotesi accertare
a qualsiasi titolo dovute agli opponenti, e per l'effetto condannare la mutuataria ed i garanti in solido tra loro al pagamento della somma che risulterà dovuta a all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e CP_3 compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I)Con sentenza n.1008/2021 emessa il 22.10.2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Macerata ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
nonché da e , in qualità di
[...] Controparte_1 Controparte_2 fideiussori, avverso il precetto notificato il 28.11.2019 da Parte_2 quale mandataria di con cui veniva loro intimato il
[...] Controparte_3 pagamento di “€ 1.035.000,00 oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle singole erogazioni al saldo” .
II)Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello Parte_1
e chiedendo riformare
[...] Controparte_1 Controparte_2 integralmente i punti e le parti della decisione espressamente impugnati “e comunque con riferimento a tutto il contenuto del dispositivo” e accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di opposizione a precetto. III)L'appellata e per essa quale mandataria Controparte_3 Parte_3
costituendosi, contesta i motivi di appello e la domanda avversaria
[...] deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame;
nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione e dichiarare la validità e l'efficacia del precetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo, parziale dell'impugnazione proposta, accertare e dichiarare dovuta da
[...]
e la restituzione della somma Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 erogata in linea capitale e intimata con precetto oltre interessi o nella misura di giustizia con compensazione delle somme che dovessero risultare dovute, a qualsiasi titolo, agli opponenti e con condanna in solido tra loro della somma che dovesse risultare dovuta a CP_3
IV)Preso atto dello scambio di note difensive di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.)Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il tribunale ha disatteso l'eccezione relativa alla “ inidoneità del mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo per usura pattizia per sforamento del Tasso soglia in riguardo sia al tasso di mora, concordato al
4,994% (tasso soglia all'epoca della sottoscrizione incontestatamente pari al
4,875%), sia al TAEG praticato in caso di estinzione anticipata oppure di risoluzione anticipata del mutuo”.
L'appellante contesta la parte argomentativa della decisione lamentando la violazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p. e 2, comma 4.
L.108/96.
In particolare, si duole dell'omessa considerazione dei costi della commissione di estinzione anticipata nella verifica antiusura e sostiene che sul punto il giudice di primo grado si è espresso con motivazione apparente oltre che seguire un ragionamento che, secondo l'appellante, è errato sia sotto il profilo logico che giuridico. Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità ( Cass.
n.350/2013; Cass. n. 5598/2017; Cass. n. 23192/2017) e la pronuncia della
Corte Costituzionale n.29 del 25.2.2002, deduce che in tema di usura la locuzione adoperata dal legislatore non esclude dal computo del TAEG nessun costo collegato all'erogazione del credito, che nell'indagine antiusura occorre verificare se l'entità del TAEG applicato nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo superi o meno il tasso soglia e che, ai fini della configurazione del delitto di usura ex art. 644 c.p., risulta sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla base delle condizioni contrattuali indipendentemente dal fatto che detto costo, al momento della contestazione, non possa più verificarsi.
L'appellante osserva che il costo per l'estinzione anticipata del contratto, pur essendo futuro ed eventuale , è un costo collegato all'erogazione del credito e che, a suo avviso, va computato nel calcolo del TAEG oltre che sottoposto alla normativa antiusura in quanto incide nella determinazione del tasso effettivamente applicato dalla Banca portando a superare il tasso soglia con conseguente applicabilità dell'art. 1815, co.2, c.c.
Evidenzia che secondo la normativa antiusura è punibile anche solo la promessa di ottenere interessi o vantaggi usurari indipendentemente dall'effettivo pagamento, di conseguenza, se la pattuizione contrattuale relativa alla commissione di estinzione anticipata rimane inapplicata, va comunque considerata rilevante ai fini della verifica antiusura.
Sotto tale profilo, l'appellante censura l'approccio ermeneutico del primo giudice in quanto, a suo avviso, ha operato un' illegittima discriminazione tra le posizioni dei soggetti destinatari della tutela in materia di usura, nel senso che
“ a parità di promessa/pattuizione usuraria riceverebbe tutela solo chi non abbia potuto corrispondere alla scadenze pattuite una o più rate di rimborso, oppure chi si sia avvalso della clausola risolutiva espressa, rispetto invece a chi sia stato sempre puntuale nei pagamenti e non si sia avvalso della facoltà di risolvere anticipatamente il finanziamento”.
L'appellante, infine, richiama la consulenza di parte del Dott. Per_1 deducendo che le operazioni di calcolo ( v. calcolo del TIR - tasso interno di rendimento ) e le verifiche dei tassi applicati - effettuate dal predetto sulla base della formula indicata nei Decreti Ministeriali del Tesoro dell'8.7.'92 e del
6.5.2000 e riportata nelle Istruzioni della Banca D'Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della L. 108/1996 - hanno evidenziato la sussistenza di una pattuizione usuraria relativa al costo di finanziamento in caso di estinzione e/o risoluzione anticipata del mutuo ipotecario stipulato in data 9.12.2009 (cfr. pag. 20 atto di citazione in appello “in caso di estinzione anticipata del mutuo per cui è causa alla data del 9.5.2010, in base all'effettiva onerosità dei costi contrattualizzati, il tasso complessivo risulterebbe 7,071%.Ipotizzando , invece il verificarsi di tale circostanza alla data del 20.3.2010, il tasso complessivo sarebbe 11.667%. In entrambe le ipotesi, dunque, i tassi effettivi pattuiti all'epoca della stipula del mutuo risultano essere superiori alla soglia di usura del 4,875% ex L. 108/96 (…)”).
L'appellante, in virtù della dedotta pattuizione usuraria, chiede la restituzione della somma corrisposta a titolo di interessi, oltre rivalutazione, nella misura di € 328.082,97 e lamenta la mancanza in capo all'appellata, di un valido titolo per agire evidenziando che alla data della notifica del precetto l'ammontare delle rate scadute e non pagate era pari a € 189.662,01, ovvero ad una somma inferiore rispetto a quanto la mutuataria aveva diritto di ripetere a quella data.
1.1) Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondate le doglianze di cui ai punti ( cfr. pag. 11 della sentenza dal rigo 13 al rigo 28) relativi alla” – Mancata e/o errata indicazione del TAE rispetto al Tasso nominale indicato nel contratto, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art.
117 TUB;
- Errata indicazione dell' , determinato dal ctp di parte Pt_4 opponente al 3,296%, rispetto a quello indicato in contratto - al 3,216% -, per asserita mancata considerazione di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, anche qui con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art. 117 TUB”. Deduce l'erroneità della valutazione del primo giudice laddove ha ritenuto che l'errata indicazione del TAE e/o del TAEG comporti solo una responsabilità della Banca ex art. 1337 c.c. e non una nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB.
L'appellante sostiene che, nel caso di specie, l'omessa/errata indicazione del TAEG integra nei confronti della mutuataria la mancata rappresentazione del reale costo del finanziamento determinando, quale conseguenza, la nullità della clausola degli interessi e la rideterminazione dei rapporti sulla base dei tassi BOT ai sensi dell'art. 117 , commi 6 e 4, TUB.
A sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di validità delle convezioni sugli interessi sotto il profilo della univocità e specificità del tasso di interesse ( cfr. Cass. n.12276/2010) e il principio secondo cui l'indeterminatezza del tasso genera una sanzione sostitutiva del tasso BOT annuale minimo vigente ai sensi dell' art. 117 TUB ( cfr. Cass. n.
12889/2021).
1.2)Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione di cui al punto
5 ( cfr. sentenza da pag. 9 ultimi due righi a pag. 10 fino al sesto rigo) relativa alla: “ Mancata indicazione del regime finanziario applicato e del Piano di ammortamento all'atto della stipula del contratto di mutuo, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 116 e 117 TUB e nullità del medesimo contratto ex artt. 1418 e 1346 c.c.”.
L'appellante lamenta violazione dell'art. 117 del TUB laddove il primo giudice ha ritenuto che la mancanza del piano di ammortamento e/o dell'indicazione del regime finanziario non configurano violazioni in quanto la
Banca avrebbe risolto il contratto di mutuo già in fase di preammortamento.
Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, l'appellante sostiene che dette mancanze, impedendo l'individuazione univoca dei criteri di calcolo per stabilire l'esatta somma da restituire, costituiscono mancanze sostanziali che da un lato incidono sulla validità del contratto rendendo il suo oggetto indeterminato e indeterminabile ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418, co.2, c.c. e dall'altro implicano , ai sensi dell'art. 117 del TUB, un ricalcolo relativo agli interessi “ultralegali”. In altri termini l'appellante deduce l'incertezza dell'effettiva onerosità del contratto evidenziando che costituisce obbligo della Banca indicare il piano di ammortamento nel foglio informativo del mutuo, pena la nullità delle clausole relative agli interessi e al piano medesimo in quanto indeterminate.
Infine, ribadendo la violazione del principio di univocità e determinabilità del tasso di interesse e la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 117, co. 4 e 6, del TUB , l'appellante ritiene che alla mutuataria vada riconosciuto “il diritto di ripetere la somma pari alla differenza tra gli interessi pagati sino ad oggi e gli interessi ricalcolati ai sensi dell'art. 117 TUB, pari a €
291.056,14 ( cfr. prospetto allegato 9 della CTP)” (v. pag. 34 atto di citazione in appello).
1.3) Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato infondata la doglianza relativa al punto 7 ( v. sentenza pag. 10 dal rigo n. 12 al rigo n. 20) relativa alla: “ Malafede della banca erogante per asserita immotivata interruzione nell'elargizione delle ulteriori rate del finanziamento accordato sugli SS.AA.LL., nonché per arbitraria protrazione del periodo di preammortamento in relazione alle rate erogate.”
Lamenta violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.115 c.p.c. quanto alla valutazione del primo giudice circa la legittimità dell'interruzione delle erogazioni delle successive rate da parte della Banca contestando, in particolare, l'assunto secondo cui l'interruzione sarebbe giustificata dalla mancata prova del pagamento dei ratei di restituzione.
L'appellante, al contrario, sostiene che la Banca ha agito in maniera arbitraria e illegittima e evidenzia che, in realtà, dagli estratti conto depositati con l'atto di opposizione ( cfr. doc. n. 7) e con la seconda memoria 183 , co. 6,
c.p.c., si evincono gli addebiti delle rate in preammortamento e che rispetto alla valenza di tale prova documentale, controparte nulla ha eccepito o contestato se non in maniera generica nella comparsa di costituzione.
Conclude ribadendo tutte le contestazioni avanzate in sede di opposizione a precetto circa la malafede della Banca nell'esecuzione del contratto di mutuo. 2.) Nella comparsa di costituzione l'appellata contesta la fondatezza di tutti i motivi dedotti dall'appellante nei termini di seguito illustrati.
2.1)Quanto al punto relativo alla presunta usura nel caso di estinzione anticipata, l'appellata ritiene che ai fini della verifica della usurarietà, la commissione di estinzione anticipata non può cumularsi con gli interessi moratori essendo – la commissione - un costo non collegato all'erogazione del credito e a sostegno della tesi richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di componenti del costo del credito ( cfr. Cass. n.7352/2022; Cass. n.
19597/2020; Cass. n. 31615/2021).
Inoltre, contesta l'assunto avversario laddove ipotizza un'estinzione anticipata alla data del 9.5.2010 e una presunta risoluzione del contratto in data 20.3.2010 evidenziando che la risoluzione del contratto per cui è causa si
è verificata nel 2018 e che non può ritenersi attendibile il criterio di calcolo dedotto dall'appellante in quanto comporterebbe la sussistenza di tassi differenti a seconda del momento in cui si decide di effettuare il conteggio.
Infine, sostiene che l'eventuale nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c. riguarda la sola clausola relativa al riscatto anticipato e non si estende all'intero contratto.
2.2)Quanto ai punti relativi alla presunta mancata/errata indicazione del
TAE e del TAEG e alla conseguente applicazione della sanzione ex art. 117
TUB, l'appellata, osserva che:
- la controparte non ha prodotto, con riferimento al TAE, una propria consulenza;
inoltre nel contratto risulta correttamente indicato il TAN
( Tasso Annuo Nominale) ovvero il tasso che dev'essere pattuito tra le parti e indicato nel contratto evidenziando, al riguardo, che detto tasso si differenzia dal TAE ( Tasso Annuo Effettivo) in quanto quest'ultimo va stabilito dopo avere concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso.
-con riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello indicato nel contratto, l'appellata osserva , in primo luogo, che la differenza scaturita dal conteggio del perito di controparte è una differenza “millesimale” imputabile ad arrotondamenti o errori di calcolo e, in secondo luogo, che l'errata indicazione del TAEG rispetto a quello effettivo non rientra tra i casi di nullità previsti nell'art. 117 TUB.
Al riguardo evidenzia che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell'erronea indicazione del TAEG integra la violazione delle norme in materia di pubblicità con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno nei confronti della parte mutuataria che dimostri che, se fosse stata correttamente informata, non avrebbe sottoscritto il contratto.
L'appellata, inoltre, contesta la tesi della controparte laddove richiama la sentenza della Suprema Corte n. 12889/2021 evidenziando che detta pronuncia riguarda, anzitutto, un tasso, quello di Leasing , non equiparabile al
TAEG e che la questione affrontata si riferisce all'applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB in caso di mancata pattuizione del tasso di Leasing - o indeterminatezza del tasso medesimo nel contratto di Leasing - ovvero una questione non sovrapponibile alla questione in esame in cui l'appellante lamenta l'errata indicazione del TAEG invocando la necessità di sostituire il tasso pattuito con il tasso sostitutivo.
Infine, con riguardo all'ipotesi di divergenza dell' , l'appellata Pt_4 sostiene che si tratta di un'ipotesi inidonea ad integrare la nullità prevista dall'art. 117, co.8, del TUB o la violazione del comma 4 del medesimo articolo, in quanto l' è un indicatore del costo complessivo del finanziamento Pt_4
e non un tasso propriamente inteso e la sua erronea indicazione non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento, né può incidere sulla prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale.
A sostegno di tale assunto, l'appellata richiama la disciplina indicata nelle circolari del 2003 e del 2009 della Banca d'Italia e evidenzia che nel quadro normativo in materia di erogazione del credito, il legislatore ha previsto la sanzione della nullità in caso di erronea indicazione del TAEG solo nell'ambito del credito al consumo - art. 125 bis, comma 6, del TUB - mentre nell'art. 117 del TUB non si rinviene analoga previsione. L'appellata conclude ribadendo la validità della clausola relativa agli interessi e osserva che: ”posto che il TAEG rappresenta il costo complessivo del finanziamento, e che la sua determinazione deriva dal conteggio delle voci di costo che lo vanno a comporre - che sono analiticamente indicate – non si può sostenere che il tasso di interesse del contratto non sia indicato o che vi sia indeterminatezza (…) “ per cui non può applicarsi il tasso sostitutivo.
2.3) Quanto alla doglianza di cui al punto relativo alla presunta mancanza del piano di ammortamento, l'appellata contesta l'assunto di controparte evidenziando che: il mutuo è stato parzialmente erogato in regime di preammortamento ed è rimasto tale per tutta la durata del rapporto;
ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo, la somma pattuita poteva essere erogata anche tramite versamenti rateali in preammortamento e su tali erogazioni la mutuataria doveva corrispondere gli interessi determinati secondo la previsione dell'art. 3 del contratto;
il piano di ammortamento non è stato elaborato in quanto la somma pattuita non è stata interamente erogata.
L'appellata, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ritiene che non sussiste incertezza sugli obblighi in capo al mutuatario e al riguardo evidenzia che: nel contratto sono contenuti tutti gli elementi idonei a definire l'obbligazione restitutoria in relazione alla somma erogata in regime di preammortamento;
il tasso di interesse sulle erogazioni in preammortamento è stato pattuito dalle parti ed è stato calcolato “con decorrenza dalle singole valute di erogazione e al tasso pari alla media mensile dell'Euribor (…)” ; le parti hanno pattuito, altresì, gli interessi da corrispondere sull'intera somma erogata mediante il versamento di rate mensili posticipate e gli interessi di mora “in misura pari a due punti in più del tasso d'interesse corrispettivo”. (cfr. pag. 19 comparsa di costituzione).
2.4)Con riguardo alla censura relativa al punto avente ad oggetto la malafede della Banca per l'illegittima interruzione dell'erogazione delle ulteriori rate del finanziamento, l'appellata contesta l'assunto sostenendo che a luglio
2013, all'atto di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, la mutuataria era già inadempiente nel pagamento delle rate di interessi in preammortamento, circostanza che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, sostiene di avere eccepito nel giudizio evidenziando la mancata prova dei pagamenti - non risultando depositate le relative quietanze - e ritenendo che gli estratti conto prodotti non possono costituire prova dei versamenti.
L'appellata, infine, osserva che gli estratti conto relativi agli anni 2012-
2013 evidenziano un saldo a debito del correntista, che tale circostanza vale a dimostrare che dal conto non potevano provenire pagamenti e che risulta , quindi, corretta la rilevazione del giudice di primo grado circa il mancato riscontro del pagamento dei ratei per il periodo dall'11.1.2013 al 3.2.2016.
3.) Il primo motivo, riguardante il punto 2 - risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
La Suprema Corte è recentemente intervenuta sulla questione, chiarendo che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022,
n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022).
Le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono quindi rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti. Tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la funzione della commissione di estinzione anticipata del rapporto non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale facoltà.
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, dunque, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti, svolgendo una funzione analoga a quella della penale, soggetta dunque alla relativa disciplina, ivi compresa la facoltà del giudice di riduzione della penale eccessivamente onerosa.
Ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
Va, quindi, disatteso quanto dedotto dall'appellante che nell'illustrare il motivo in esame si basa su una consulenza di parte che ipotizza e procede al calcolo del costo di finanziamento in caso di estinzione e/o risoluzione anticipata del contratto in relazione a due date diverse, quella del 09.05.2010 e quella del 20.03.2010 che, peraltro, non individuano nemmeno la risoluzione anticipata avendo la Banca comunicato in data
08.11.2018 la risoluzione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 40, comma
2, del D.Lgs. 385/1993.
4.) Il secondo motivo, riguardante i punti 3 e 4, risulta infondato e va respinto.
Sul punto questa Corte territoriale non può che integralmente richiamare la recente sentenza di legittimità n. 39169 del 9.12.2021, in cui si afferma che
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento, come ad esempio il prestito o l'acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema
Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come pretende la difesa di parte appellante.
Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dall'appellante non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Vanno poi ribadite le argomentazioni svolte dal primo giudice rispetto alla doglianza di mancata e/o errata indicazione del TAE rispetto al tasso nominale indicato nel contratto, in quanto anche a tal riguardo deve escludersi che quanto lamentato possa dar luogo alla nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi ed applicazione del calcolo alternativo di cui all'art. 117 TUB potendo, eventualmente, dar luogo soltanto ad una responsabilità della Banca ex art. 1337 c.c. per inadempimento agli obblighi di pubblicità ed informazione sulla stessa gravanti.
5.) Le doglianze sollevate in relazione al punto 5 attengono all'affermazione del primo giudice secondo cui non era sorto alcun obbligo di predisporre il piano di ammortamento poiché al momento in cui si era manifestato l'inadempimento si versava ancora in fase di preammortamento.
Secondo l'assunto dell'appellante , a prescindere dalle ragioni o dalla fase in cui è stato risolto il mutuo, incombe sempre sulla banca l'onere di indicare condizioni di credito univoche e precise.
La mancanza di un piano di ammortamento costituisce, a giudizio dell'appellate, una carenza del tutto “sostanziale” che incide sulla stessa validità del contratto rendendo il suo oggetto indeterminato o indeterminabile.
Anche a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla fase di preammortamento, occorre rilevare che la legge non richiede espressamente che il piano di ammortamento sia parte integrante del contratto di mutuo sicché, in mancanza di una norma che commini la relativa nullità, va per ciò stesso disattesa la richiesta di dichiarazione di nullità contratto di mutuo per mancanza di piano di ammortamento non è nullo.
La mancanza del piano di ammortamento, pur non comportando di per sé la nullità del contratto, potrebbe integrare ipotesi di inadempimento contrattuale fonte di risarcimento ove non risultino individuabili gli elementi essenziali del contratto medesimo, come il tasso di interesse, le spese e gli oneri a carico del debitore , che esulano dal presente giudizio.
6.) Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta la mala fede della Banca per asserita immotivata interruzione della erogazione delle ulteriori rate del mutuo accordato sugli stati di avanzamento nonché per arbitraria protrazione del periodo di preammortamento in relazione alle rate erogate.
Il tribunale ha rigettato anche tal richiesta sul rilievo che
“L'interruzione della elargizione delle successive rate di finanziamento è stata giustificata dal mancato pagamento dei ratei di restituzione: come già osservato, parte opponente onerata della relativa prova, non ne fornisce alcuna non risultando la registrazione di alcun addebito per pagamento ratei di mutuo per il periodo dal 11.2.13 al 3.2.16 negli estratti conto prodotti dalla parte, tenuto conto anche della tempestiva contestazione dell'opposta”.
Secondo l'assunto dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Banca non avrebbe mai contestato, in maniera puntuale e specifica, gli estratti conto quale prova documentale dei pagamenti dei ratei in preammortamento.
L'assunto non può ritenersi condivisibile atteso che oltre che alla contestazione di tutte le allegazioni di parte appellante, la Banca nel costituirsi in primo grado, ha espressamente affermato: “Si contesta poi che la mutuataria abbia versato la somma di euro 330.150,07, circostanza questa di cui non vi è prova alcuna”.
7.) L'appello va in definitiva rigettato con condanna dell'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
8.) Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 quale sua procuratrice mandataria avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Macerata n. 1008/2021 pubblicata in data
22.10.2021, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate in Euro 3.709,00 per la fase di studio, Euro
2.157,00 per la fase introduttiva, Euro 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso in data 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico