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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 227-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi ivi residenti in
[...] C.F._2
Via Roccazzo n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del Foro di Forlì-Cesena
) Email_1
RICORRENTI
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII, depositata in data 30 luglio 2025, da (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del
Foro di Forlì-Cesena ( ) ed assistiti dal Email_1 professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento “I diritti del debitore – Segretariato
Sociale Comune di Palermo”), avv. Dalila Ruffino.
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente della sezione feriale il 1°agosto
2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
Palermo. 1 LETTA la relazione del Gestore della crisi - avv. Dalila Ruffino - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
VISTO il provvedimento del 5 agosto 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto (eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni (successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti.
LETTA la relazione ex art 70, comma 6, CCII depositata in data 4 settembre 2025, con la quale l'avv. Dalila Ruffino ha dato atto delle osservazioni alla proposta pervenute da
Agenzia Entrate - Riscossione, Comune di Palermo, Regione Sicilia, Controparte_1 [...]
e . CP_2 CP_1 CP_3
RILEVATO, tuttavia, che i succitati creditori non hanno formulato vere osservazioni al piano, ma precisazioni del credito o comunicato gli indirizzi pec per eventuali ulteriori comunicazioni.
RILEVATO che , dopo avere invitato il Gestore a Controparte_4 comunicare la proposta di piano agli Enti impostori, ha precisato che “il pagamento dell'aggio Cont a favore dell' , così come certificato e calcolato ex lege, spetta in misura percentuale identica a quanto proposto per le corrispettive somme iscritte a ruolo (imposta, sanzioni e interessi), cui esso eccede per espressa previsione normativa ex art.17 c.4 D.lgs. n. 112/99, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spetta per l'intero” e che il Comune di Palermo ha contestato
«la falcidia operata al credito il quale non viene inserito tra i crediti privilegiati, ma tra i chirografi.
Si chiede, pertanto, il riconoscimento in misura non inferiore al 100% dei crediti del Comune di
Palermo».
RUTENUTE non condivisibili le doglianze del creditore Controparte_4
sulla diversa collocazione del credito dovuto a titolo di aggio.
[...]
RITENUTO, infatti, che il Gestore abbia, correttamente, inserito il credito dovuto al grado chirografario, non spettando per esso alcun privilegio.
2 Sul punto, da ultimo, Cass. 7868/2014 secondo cui "l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio".
RITENUTE, del pari, non condivisibili le doglianze mosse dal Comune di Palermo.
RITENUTO, in particolare, che la falcidia del credito sia legittima e in linea con le disposizioni del Codice della crisi, assicurando che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evitando discriminazioni tra quelli dello stesso rango e riconoscendo agli stessi di ricevere non meno di quanto avrebbero ottenuto in un'alternativa liquidatoria.
LETTA la relazione integrativa dell'avv. Ruffino, depositata in data 26 settembre 2025, nella quale viene dato atto delle osservazioni tardive formulate dal creditore CP_6
[...]
che, anche in questo caso, non si tratti di osservazioni in senso tecnico, ma di
[...]
una precisazione del credito supportata dalla prova della titolarità del credito stesso per avvenuta cessione.
RILEVATO che il Gestore ha, per tale ragione, rimodulato il piano provvedendo ad inserire il creditore e il credito dallo stesso precisato. Controparte_6
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra sussistano tutte le condizioni per l'omologa della proposta da ultimo formulata.
RILEVATO che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria di euro 190.317,53 di cui euro 3.500,00 per compenso OCC ed euro 2.990,00 per compenso legale.
RILEVATO che, a fronte del superiore debito, i ricorrenti propongono una soddisfazione del ceto creditorio pari ad euro 73.979,31 come analiticamente illustrato nella seguente tabella:
3 RILEVATO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma
4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
P.Q.M.
4 visti gli artt. 66-71 CCII.
OMOLOGA il piano proposto da C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 25.06.1977 e (C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del Foro di Forlì-Cesena ). Email_1
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Dalila Ruffino, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi ivi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di
5 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Dalila Ruffino.
Palermo, 29 settembre 2025
Il Giudice
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 227-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi ivi residenti in
[...] C.F._2
Via Roccazzo n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del Foro di Forlì-Cesena
) Email_1
RICORRENTI
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII, depositata in data 30 luglio 2025, da (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del
Foro di Forlì-Cesena ( ) ed assistiti dal Email_1 professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento “I diritti del debitore – Segretariato
Sociale Comune di Palermo”), avv. Dalila Ruffino.
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente della sezione feriale il 1°agosto
2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
Palermo. 1 LETTA la relazione del Gestore della crisi - avv. Dalila Ruffino - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
VISTO il provvedimento del 5 agosto 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto (eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni (successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti.
LETTA la relazione ex art 70, comma 6, CCII depositata in data 4 settembre 2025, con la quale l'avv. Dalila Ruffino ha dato atto delle osservazioni alla proposta pervenute da
Agenzia Entrate - Riscossione, Comune di Palermo, Regione Sicilia, Controparte_1 [...]
e . CP_2 CP_1 CP_3
RILEVATO, tuttavia, che i succitati creditori non hanno formulato vere osservazioni al piano, ma precisazioni del credito o comunicato gli indirizzi pec per eventuali ulteriori comunicazioni.
RILEVATO che , dopo avere invitato il Gestore a Controparte_4 comunicare la proposta di piano agli Enti impostori, ha precisato che “il pagamento dell'aggio Cont a favore dell' , così come certificato e calcolato ex lege, spetta in misura percentuale identica a quanto proposto per le corrispettive somme iscritte a ruolo (imposta, sanzioni e interessi), cui esso eccede per espressa previsione normativa ex art.17 c.4 D.lgs. n. 112/99, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spetta per l'intero” e che il Comune di Palermo ha contestato
«la falcidia operata al credito il quale non viene inserito tra i crediti privilegiati, ma tra i chirografi.
Si chiede, pertanto, il riconoscimento in misura non inferiore al 100% dei crediti del Comune di
Palermo».
RUTENUTE non condivisibili le doglianze del creditore Controparte_4
sulla diversa collocazione del credito dovuto a titolo di aggio.
[...]
RITENUTO, infatti, che il Gestore abbia, correttamente, inserito il credito dovuto al grado chirografario, non spettando per esso alcun privilegio.
2 Sul punto, da ultimo, Cass. 7868/2014 secondo cui "l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio".
RITENUTE, del pari, non condivisibili le doglianze mosse dal Comune di Palermo.
RITENUTO, in particolare, che la falcidia del credito sia legittima e in linea con le disposizioni del Codice della crisi, assicurando che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evitando discriminazioni tra quelli dello stesso rango e riconoscendo agli stessi di ricevere non meno di quanto avrebbero ottenuto in un'alternativa liquidatoria.
LETTA la relazione integrativa dell'avv. Ruffino, depositata in data 26 settembre 2025, nella quale viene dato atto delle osservazioni tardive formulate dal creditore CP_6
[...]
che, anche in questo caso, non si tratti di osservazioni in senso tecnico, ma di
[...]
una precisazione del credito supportata dalla prova della titolarità del credito stesso per avvenuta cessione.
RILEVATO che il Gestore ha, per tale ragione, rimodulato il piano provvedendo ad inserire il creditore e il credito dallo stesso precisato. Controparte_6
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra sussistano tutte le condizioni per l'omologa della proposta da ultimo formulata.
RILEVATO che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria di euro 190.317,53 di cui euro 3.500,00 per compenso OCC ed euro 2.990,00 per compenso legale.
RILEVATO che, a fronte del superiore debito, i ricorrenti propongono una soddisfazione del ceto creditorio pari ad euro 73.979,31 come analiticamente illustrato nella seguente tabella:
3 RILEVATO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma
4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
P.Q.M.
4 visti gli artt. 66-71 CCII.
OMOLOGA il piano proposto da C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 25.06.1977 e (C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi ivi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Mercatali del Foro di Forlì-Cesena ). Email_1
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Dalila Ruffino, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il [...], entrambi ivi Parte_2 C.F._2
residenti in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di
5 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Dalila Ruffino.
Palermo, 29 settembre 2025
Il Giudice
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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