Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26/03/1977, residente in [...]55 16167 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIURLO IDA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
18/07/1972, residente in [...]G. BONTÀ 7/1 CHIAVARI
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CIURLO IDA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
13.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
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Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in TRIBOGNA il 24/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati nel rispetto reciproco;
2) secondo le intese concordemente raggiunte, la casa coniugale sita in Tribogna Via
Pantalei Garbarini 12 di proprietà di entrambi è stata concordemente venduta ed, il corrispettivo della vendita, detratte le spese (ovvero spese del geometra per sanare le eventuali irregolarità urbaniste e certificazione APE – spese per la separazione consensuale) verrà ripartito:
2 - quanto all'80 % alla signora Parte_2
- quanto 20% al signor , così come concordato in scrittura privata del Parte_1
29/09/2024 sottoscritta dai coniugi versata in atti;
Tutto il mobilio e/o gli arredi e/o gli oggetti della predetta casa coniugale resterà a disposizione al 50 % dei coniugi, che ne faranno uso in base alle loro esigenze;
3) il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, ad oggi sita in Chiavari (GE), Traversa di Via G. Bontà 7/1, condotta in locazione;
4) il signor attualmente risiede presso l'abitazione dei di lui genitori Parte_1 in Genova Via al colle degli Ulivi;
5) i genitori s'impegnano fin d'ora ad assumere congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio ed, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione e nel pieno rispetto delle figure genitoriali e dei rispettivi ruoli;
entrambi i genitori s'impegnano quindi anche ad assumere le principali scelte educative, scolastiche e sportive e quant'altro di comune accordo.
6) quanto alla frequentazione del figlio minore i coniugi danno atto che la Per_1 calendarizzazione è già in essere con le seguenti modalità:
a) alternanza dei fine settimana fra i genitori dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio/sera prima di cena con pernottamento presso l'abitazione paterna nei fine settimana di spettanza del padre;
b) una cena infrasettimanale con il padre, da concordare di volta in volta compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e gli impegni sportivi scolastici e ludici di Per_1
c) il 25 dicembre lo trascorrerà con entrambi i genitori;
durante le vacanze Per_1 scolastiche invernali sarà libero di trascorrere giorni presso uno o l'altro Per_1 genitore compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo accordo con il genitore collocatario;
d) salvo diverso accordo, trascorrerà con il papà o la mamma tutte le festività Per_1 annuali sulla base del criterio dell'alternanza annuale;
e) ciascun genitore trascorrerà con 15 gg anche, anche non consecutivi, di Per_1 vacanze estive. I genitori, a tal fine, s'impegnano a concordare ed a pianificare i relativi periodi di vacanza con il figlio entro il 30/05 di ogni anno.
3 7) i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio afferenti le loro persone ed il figlio e s'impegnano a comunicare di volta in volta ciascun espatrio con il figlio;
8) a titolo di concorso nel mantenimento di e fintanto che lo stesso non sarà Per_1 economicamente autosufficiente, il Signor corrisponderà alla Parte_1 signora entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario, la Parte_2 somma di Euro 450,00 concordata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal decreto di omologa della presente separazione, così come concordato fra i genitori. I coniugi danno atto che il predetto assegno di mantenimento è stato regolarmente corrisposto dal Signor a far data dal mese di settembre 2022 Pt_1 ovvero dalla cessazione della coabitazione/convivenza;
9) le spese straordinarie del figlio restano a carico di entrambi genitori nella misura del
80% a carico del signor ed il restante 20% a carico della signora Parte_1 ciascuno. Sull'individuazione delle medesime, i coniugi dichiarano Parte_2 di volersi attenere a quanto stabilito nel verbale del Tribunale di Genova in data
15/09/2016. I coniugi danno atto che frequenta il liceo Linguistico Davigo di Per_1
Chiavari ed esercita a livello sportivo agonistico la pallanuoto “Lavagna 90”, ove si allena quotidianamente;
9) Il rimborso delle spese straordinarie del figlio a favore del coniuge che le ha sostenute, dovrà avvenire, da parte dell'altro genitore, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
10) Le detrazioni relative alle spese di seguiranno la suddivisione di cui sopra;
Per_1
11) i coniugi sono d'accordo che l'Assegno Unico venga percepito esclusivamente dalla signora Parte_2
12) I coniugi inoltre concordano che l'autovettura targata ES846 WW. Modello RD
CM , cointesta ad entrambi, resterà in proprietà esclusiva al Sig. , Parte_1 mentre l'autovettura targata EM856 HY modello RD KA di proprietà del signor verrà assegnata alla signora impegnandosi entrambi al Pt_1 Parte_2 compimento della procedura necessaria per il trasferimento della proprietà e la trascrizione del passaggio presso gli uffici competenti. Conseguentemente il signor autorizza espressamente la signora al passaggio Parte_1 Parte_2 di proprietà a suo favore del mezzo RD KA tg EM856HY e la signora Pt_2 autorizza espressamente il signor al passaggio di
[...] Parte_1 proprietà a suo favore dell'autovettura RD CMAX Tg. ES 846WW
Entrambi richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 74 del 06/03/1987
4 13) i coniugi sono d'accordo e dichiarano che per tutto quanto non concordato con l'atto introduttivo ha da valere quanto dagli stessi pattuito con la scrittura privata del 29/09/2024”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 1, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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