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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 13/10/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.2111 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. BORGESE CARMEN Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LO ET CP_1
Sono presenti il dott. per delega dell'avv. BORGESE CARMEN CP_2
nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. attesa la grave situazione clinica della ricorrente.
E' altresì presente per l' l'avv. ADALGISA DI BENDETTO per delega dell'avv. CP_1
LO ET che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Seconda Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOT dr.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato in data
13.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°2111 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Borgese Carmen, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO – Pensione di inabilità ex art. 12 Legge n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente proponeva ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità, affermando di avere presentato relativa domanda amministrativa in data 9.4.2024, che in via amministrativa era stata rigettata. Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP dal dott. , il quale aveva escluso un quadro Persona_1
patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata, riconoscendo un grado di invalidità del 90%.
Con l'odierno ricorso, l'istante, chiedeva l'accoglimento dell'istanza originaria, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento della pensione sin dalla data della presentazione della domanda.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese CP_1
del giudizio.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto il CTU nominato nella fase di ATP dott , nella sua relazione che qui deve intendersi Persona_1
integralmente richiamata ed alla quale ci si riporta, ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di inabilità, ritenendo che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente la rendono invalida nella misura del 90%.
Le contestazioni di parte opponente appaiono del tutto generiche in quanto si risolvono in un mera indicazione di dissenso dal ragionamento del ctu senza indicazione dei concreti motivi per i quali il perito avrebbe dovuto riconoscere una percentuale diversa.
L'istante ha mosso contestazioni all'elaborato peritale, alle quali il CTU ha comunque risposto in maniera dettagliata e puntuale, allegando all'elaborato peritale la risposta alle osservazioni, rilevando che l'applicazione dei coefficienti tabellari previsti e più aderenti al caso di specie, nel rispetto della metodologia medico legale (calcolo riduzionistico) non consentono oggi allo scrivente di riconoscerLe una condizione di totale inabilità, soprattutto in ragione della sostanziale stabilità del quadro emodinamico (vedasi certificato cardiologico del giorno 8/5/2023 che recita “… FE 50% … assente versamento pleurico … Discreto compenso emodinamico … Si conferma la terapia in corso …”).
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, ha proceduto alla valutazione medico legale, attribuendo i codici e le percentuali, applicando infine la formula del calcolo riduzionistico.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui la ricorrente
è affetta, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione e non risultando, inoltre, ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta nella fase di ATPO, che consenta di ritenere che nelle more vi sia stato un aggravamento tale da rendere la ricorrente totalmente inabile, pertanto le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per le motivazioni espresse, le contestazioni sono infondate e la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n°3567/2024, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato come da CP_1
separato decreto.
Cos' deciso in Reggio Calabria, 13.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 13/10/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.2111 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. BORGESE CARMEN Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LO ET CP_1
Sono presenti il dott. per delega dell'avv. BORGESE CARMEN CP_2
nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u. attesa la grave situazione clinica della ricorrente.
E' altresì presente per l' l'avv. ADALGISA DI BENDETTO per delega dell'avv. CP_1
LO ET che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Seconda Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOT dr.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato in data
13.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°2111 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Borgese Carmen, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_3
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO – Pensione di inabilità ex art. 12 Legge n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente proponeva ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità, affermando di avere presentato relativa domanda amministrativa in data 9.4.2024, che in via amministrativa era stata rigettata. Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP dal dott. , il quale aveva escluso un quadro Persona_1
patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata, riconoscendo un grado di invalidità del 90%.
Con l'odierno ricorso, l'istante, chiedeva l'accoglimento dell'istanza originaria, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento della pensione sin dalla data della presentazione della domanda.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese CP_1
del giudizio.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto il CTU nominato nella fase di ATP dott , nella sua relazione che qui deve intendersi Persona_1
integralmente richiamata ed alla quale ci si riporta, ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di inabilità, ritenendo che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente la rendono invalida nella misura del 90%.
Le contestazioni di parte opponente appaiono del tutto generiche in quanto si risolvono in un mera indicazione di dissenso dal ragionamento del ctu senza indicazione dei concreti motivi per i quali il perito avrebbe dovuto riconoscere una percentuale diversa.
L'istante ha mosso contestazioni all'elaborato peritale, alle quali il CTU ha comunque risposto in maniera dettagliata e puntuale, allegando all'elaborato peritale la risposta alle osservazioni, rilevando che l'applicazione dei coefficienti tabellari previsti e più aderenti al caso di specie, nel rispetto della metodologia medico legale (calcolo riduzionistico) non consentono oggi allo scrivente di riconoscerLe una condizione di totale inabilità, soprattutto in ragione della sostanziale stabilità del quadro emodinamico (vedasi certificato cardiologico del giorno 8/5/2023 che recita “… FE 50% … assente versamento pleurico … Discreto compenso emodinamico … Si conferma la terapia in corso …”).
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, ha proceduto alla valutazione medico legale, attribuendo i codici e le percentuali, applicando infine la formula del calcolo riduzionistico.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410). L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui la ricorrente
è affetta, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione e non risultando, inoltre, ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta nella fase di ATPO, che consenta di ritenere che nelle more vi sia stato un aggravamento tale da rendere la ricorrente totalmente inabile, pertanto le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per le motivazioni espresse, le contestazioni sono infondate e la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n°3567/2024, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato come da CP_1
separato decreto.
Cos' deciso in Reggio Calabria, 13.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia