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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15695/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta;
- parte ricorrente -
e
[...]
(c.f. Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 23 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023 ha chiesto che Parte_1
l' e l' Controparte_1 CP_1
vengano condannati a Controparte_2 riammetterlo in servizio per un periodo complessivo di 1.805 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. 350/2003 ovvero, in subordine, al risarcimento del danno corrispondente
1 alla differenza tra il trattamento pensionistico percepito e la retribuzione che gli sarebbe spettata per il medesimo periodo di tempo. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha argomentato circa la tempestività della domanda con cui in data 7 settembre 2021 chiedeva, visto che il termine di decadenza previsto dall'art. 2 del d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L. 126/2004, dovrebbe intendersi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza con cui la Corte di Cassazione determinava il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento della Corte d'Appello e non già dalla data in cui il relativo dispositivo veniva letto in udienza;
in subordine, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L. 126/2004, per violazione degli artt. 2, 3, comma 1, 4, 24 e 97, comma
2, Cost. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 gennaio 2025 l'
[...]
e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Controparte_1
Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della secondo Amministrazione evocata in giudizio;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, illustrando le ragioni per cui il termine decadenziale dovrebbe intendersi decorrente dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, quale momento determinante il passaggio in giudicato della pronuncia di proscioglimento (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti di causa (pacifici).
La controversia ha carattere squisitamente giuridico, visto che i fatti di causa non sono controversi tra le parti.
Il ricorrente, attinto da una misura cautelare penale, veniva sospeso dal servizio per
1.805 giorni.
La Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, proscioglieva il dai reati ascrittigli, “perché i fatti non sussistono” (cfr. allegato n. 4 del Parte_1
ricorso).
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Palermo avverso detta sentenza di assoluzione, determinandone il
2 passaggio in giudicato, con la decisione resa il 4 giugno 2021 (data in cui il dispositivo veniva letto in udienza), ma pubblicata il 9 settembre 2021 (cfr. allegati nn. 7 e 8 del ricorso).
In data 7 settembre 2021 il ricorrente presentava domanda di prolungamento/ripristino del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. 350/2003.
Detta istanza veniva respinta perché presentata oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla lettura in udienza del dispositivo con cui il ricorso per cassazione veniva rigettato.
Decorrenza del termine ex art. 2, d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L.
126/2004.
La disposizione in esame stabilisce che l'istanza di prolungamento/riammissione in servizio debba essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento.
Ora, secondo il ricorrente tale data corrisponderebbe a quella di pubblicazione della sentenza di rigetto del gravame, mentre secondo i convenuti tale data andrebbe individuata nel momento in cui la decisione di rigetto del gravame viene pronunciata mediante lettura del dispositivo in udienza (rimanendo irrilevante, dunque, la successiva pubblicazione della sentenza).
Posti i termini della questione controversa, va subito chiarito come il precedente richiamato dai resistenti si occupi di questioni diverse, non affrontando il merito dell'odierna lite (cfr. allegato n. 10 della memoria di costituzione): in quel caso, infatti, si controverteva del passaggio in giudicato di una sentenza non impugnata (“Premesso che la sentenza di assoluzione è stata pronunciata il 18/10/2018, è stata depositata in cancelleria, completa di motivazione, il 14/11/2018 ed è divenuta irrevocabile e quindi definitiva il 4/03/2019, soltanto da tale ultima data decorreva il termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza al fine di beneficiare della restitutio in integrum prevista dall'art. 3, comma 57, L. n° 350/2003 che sarebbe scaduto il 3/06/2019. (…) E' la stessa norma a prevedere il dies a quo, da cui decorre il termine e lo individua nel momento in cui la sentenza è divenuta definitiva (non avrebbe alcun senso ricollegare, infatti, la decorrenza del termine alla pronuncia di una sentenza, ancora non passata in giudicato, che potrebbe essere travolta all'esito di una impugnazione). Tale previsione intende ancorare il decorso del termine ad una situazione di irrevocabilità della pronuncia, che abbia determinato un assetto stabile e definitivo”).
3 Ciò detto, questo giudice ritiene che la tesi attorea non meriti di essere condivisa in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una sentenza penale diviene definitiva “nel momento della lettura in udienza del dispositivo, deliberato ed in quel momento pubblicato, della sentenza della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso avverso la sentenza impugnata” (Cass., sez. III, sentenza n. 5684 del 19 dicembre 1989, secondo cui “nell'ipotesi di sospensione del processo civile disposta sino al passaggio in giudicato di un'emananda sentenza penale, la sospensione cessa nel momento della lettura in udienza del dispositivo, deliberato e in quel momento pubblicato, della sentenza della
Corte di Cassazione che rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata e ne determina immediatamente l'irrevocabilità, con la conseguenza che da quella data inizia a decorrere, per le parti del processo civile che hanno partecipato al processo penale, il termine perentorio per la riassunzione del processo civile sospeso”; cfr., nello stesso senso, Cass., sez. III, ordinanza n.
3875 del 12 febbraio 2024, secondo cui “le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione”).
Le ragioni che precedono conducono a ritenere infondata la pretesa del ricorrente in conseguenza della presentazione della domanda amministrativa oltre il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione mediante lettura del dispositivo in udienza.
La questione di legittimità costituzionale della normativa applicata al caso di specie, poi, è manifestamente infondata perché perfettamente rispettosa dei valori costituzionali richiamati in ricorso: d'altra parte, non è vero che, in base al dato letterale dell'articolo in questione, “il dipendente potrebbe non essere posto in condizione di valutare l'opportunità o meno di presentare l'istanza”, circostanza pienamente smentita nel caso di specie, laddove, non a caso, il presentava la domanda amministrativa prima della pubblicazione Parte_1
della motivazione della sentenza di rigetto (palesemente irrilevante ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento perché i fatti non sussistevano).
Regolamentazione delle spese giudiziali.
4 Respinto il ricorso, il va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento Parte_1
delle spese giudiziali avversarie, che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi Controparte_1 di Pubblica Utilità della Regione Siciliana delle spese giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15695/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta;
- parte ricorrente -
e
[...]
(c.f. Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 23 maggio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2023 ha chiesto che Parte_1
l' e l' Controparte_1 CP_1
vengano condannati a Controparte_2 riammetterlo in servizio per un periodo complessivo di 1.805 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. 350/2003 ovvero, in subordine, al risarcimento del danno corrispondente
1 alla differenza tra il trattamento pensionistico percepito e la retribuzione che gli sarebbe spettata per il medesimo periodo di tempo. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente ha argomentato circa la tempestività della domanda con cui in data 7 settembre 2021 chiedeva, visto che il termine di decadenza previsto dall'art. 2 del d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L. 126/2004, dovrebbe intendersi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza con cui la Corte di Cassazione determinava il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento della Corte d'Appello e non già dalla data in cui il relativo dispositivo veniva letto in udienza;
in subordine, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L. 126/2004, per violazione degli artt. 2, 3, comma 1, 4, 24 e 97, comma
2, Cost. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 gennaio 2025 l'
[...]
e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Controparte_1
Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della secondo Amministrazione evocata in giudizio;
nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, illustrando le ragioni per cui il termine decadenziale dovrebbe intendersi decorrente dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, quale momento determinante il passaggio in giudicato della pronuncia di proscioglimento (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti di causa (pacifici).
La controversia ha carattere squisitamente giuridico, visto che i fatti di causa non sono controversi tra le parti.
Il ricorrente, attinto da una misura cautelare penale, veniva sospeso dal servizio per
1.805 giorni.
La Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, proscioglieva il dai reati ascrittigli, “perché i fatti non sussistono” (cfr. allegato n. 4 del Parte_1
ricorso).
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la
Corte d'Appello di Palermo avverso detta sentenza di assoluzione, determinandone il
2 passaggio in giudicato, con la decisione resa il 4 giugno 2021 (data in cui il dispositivo veniva letto in udienza), ma pubblicata il 9 settembre 2021 (cfr. allegati nn. 7 e 8 del ricorso).
In data 7 settembre 2021 il ricorrente presentava domanda di prolungamento/ripristino del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. 350/2003.
Detta istanza veniva respinta perché presentata oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla lettura in udienza del dispositivo con cui il ricorso per cassazione veniva rigettato.
Decorrenza del termine ex art. 2, d.l. 66/2004, convertito con modificazioni dalla L.
126/2004.
La disposizione in esame stabilisce che l'istanza di prolungamento/riammissione in servizio debba essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento.
Ora, secondo il ricorrente tale data corrisponderebbe a quella di pubblicazione della sentenza di rigetto del gravame, mentre secondo i convenuti tale data andrebbe individuata nel momento in cui la decisione di rigetto del gravame viene pronunciata mediante lettura del dispositivo in udienza (rimanendo irrilevante, dunque, la successiva pubblicazione della sentenza).
Posti i termini della questione controversa, va subito chiarito come il precedente richiamato dai resistenti si occupi di questioni diverse, non affrontando il merito dell'odierna lite (cfr. allegato n. 10 della memoria di costituzione): in quel caso, infatti, si controverteva del passaggio in giudicato di una sentenza non impugnata (“Premesso che la sentenza di assoluzione è stata pronunciata il 18/10/2018, è stata depositata in cancelleria, completa di motivazione, il 14/11/2018 ed è divenuta irrevocabile e quindi definitiva il 4/03/2019, soltanto da tale ultima data decorreva il termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza al fine di beneficiare della restitutio in integrum prevista dall'art. 3, comma 57, L. n° 350/2003 che sarebbe scaduto il 3/06/2019. (…) E' la stessa norma a prevedere il dies a quo, da cui decorre il termine e lo individua nel momento in cui la sentenza è divenuta definitiva (non avrebbe alcun senso ricollegare, infatti, la decorrenza del termine alla pronuncia di una sentenza, ancora non passata in giudicato, che potrebbe essere travolta all'esito di una impugnazione). Tale previsione intende ancorare il decorso del termine ad una situazione di irrevocabilità della pronuncia, che abbia determinato un assetto stabile e definitivo”).
3 Ciò detto, questo giudice ritiene che la tesi attorea non meriti di essere condivisa in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una sentenza penale diviene definitiva “nel momento della lettura in udienza del dispositivo, deliberato ed in quel momento pubblicato, della sentenza della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso avverso la sentenza impugnata” (Cass., sez. III, sentenza n. 5684 del 19 dicembre 1989, secondo cui “nell'ipotesi di sospensione del processo civile disposta sino al passaggio in giudicato di un'emananda sentenza penale, la sospensione cessa nel momento della lettura in udienza del dispositivo, deliberato e in quel momento pubblicato, della sentenza della
Corte di Cassazione che rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata e ne determina immediatamente l'irrevocabilità, con la conseguenza che da quella data inizia a decorrere, per le parti del processo civile che hanno partecipato al processo penale, il termine perentorio per la riassunzione del processo civile sospeso”; cfr., nello stesso senso, Cass., sez. III, ordinanza n.
3875 del 12 febbraio 2024, secondo cui “le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione”).
Le ragioni che precedono conducono a ritenere infondata la pretesa del ricorrente in conseguenza della presentazione della domanda amministrativa oltre il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione mediante lettura del dispositivo in udienza.
La questione di legittimità costituzionale della normativa applicata al caso di specie, poi, è manifestamente infondata perché perfettamente rispettosa dei valori costituzionali richiamati in ricorso: d'altra parte, non è vero che, in base al dato letterale dell'articolo in questione, “il dipendente potrebbe non essere posto in condizione di valutare l'opportunità o meno di presentare l'istanza”, circostanza pienamente smentita nel caso di specie, laddove, non a caso, il presentava la domanda amministrativa prima della pubblicazione Parte_1
della motivazione della sentenza di rigetto (palesemente irrilevante ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento perché i fatti non sussistevano).
Regolamentazione delle spese giudiziali.
4 Respinto il ricorso, il va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento Parte_1
delle spese giudiziali avversarie, che liquida come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
e dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi Controparte_1 di Pubblica Utilità della Regione Siciliana delle spese giudiziali, che liquida in € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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