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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1893 2022 + 1775 23 + 472 24
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLE CAUSE RIUNITE R.G. N. 1893
2022 NR. 1775 2023 E NR 472 2024
FRA
Parte_1
E
FRA
- MONZA CP_1
E fra
Parte_2
Oggi 03/04/2025
Innanzi al Giudice, Dott , sono comparsi nei procedimenti riuniti R.G. n Parte_3
1893 22 1775 23 e 472 24:
per parte ricorrente l'Avv. Cambiaghi,
CP_ per l'Avv. Colnaghi,
per l'Avv. Capizzi CP_2 CP_ I legali di parte ricorrente e dell' insistono nella riunione anche della causa RG n.
1775 2023 a quella R.G. n. 1893 22, previamente instaurata, alla quale già era stata riunita la causa nr. 472 24; l'avv Capizzi si rimette.
Il giudice, sussistendo motivi di connessione oggettiva e soggettiva e per assorbenti motivi di economia processuale, a modifica del proprio provvedimento del 18.9.24, riunisce la causa R.G. 1775 2023 a quella pendente innanzi al medesimo giudice, previamente instaurata, nr. 1893 2022 .
Il giudice invita le parti alla discussione delle cause riunite 1893 22, 1775 23 e 472 24.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio e rimette le parti avanti a sé per le ore 14,30 per la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza .
CP_ Successivamente, ad ore 14,30, è presente collegato da remoto l'Avv Colnaghi per
Il Giudice
Procede alla lettura del dispositivo e alla illustrazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione allegata.
Monza, 03/04/2025.
Il Giudice
G.O.P. Dott. Parte_3 SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. in funzione di Giudice del Parte_3 lavoro, ha pronunciato all'udienza del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA Nelle cause riunite iscritte ai R.G. n. 1893/2022, n. 1775/23, e n. 472 24 promosse da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. CAMBIAGHI CRISTINA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. CAMBIAGHI CRISTINA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CP_3 P.IVA_1
TOMMASELLI CLARA e , con elezione di domicilio in C/O VIA CP_1
MORANDI,1 20052 , presso e nello studio dell'avv. CP_3
TOMMASELLI CLARA;
e contro
Parte_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Le cause sono state discusse e decise all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.22 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Avviso di Addebito n. 368 2022 00115287 80 000, notificato in data 2.9.2022 CP_1
recante intimazione di pagamento della somma di € 9.005,38 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge (calcolate col regime dell'evasione contributiva)
dovuti alla gestione commercianti per il periodo 7.2015/12.2020 .
Si costituiva con memoria difensiva del 18.4.2024 contestando la pretesa e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice, all'udienza del 22.5.2024 ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti e alla successiva udienza del 22.10.2024 venivano escussi i testimoni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione del 28.3.2025.
Nel corso del giudizio, l'opponente depositava ulteriore ricorso in data 5.10.2023
instaurando il procedimento nr. 1775 23 avverso la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di n. Parte_2
06876202300001455000 del 13/07/2023. L'atto impugnato era tuttavia fondato non sull'originario Avviso di addebito – già oggetto di impugnazione - bensì su altro Avviso
di addebito, non opposto dall'attore, n. 06820220021881203000, emesso per contributi dovuti alla Gestione commercianti, somme aggiuntive e oneri di riscossione, afferenti il periodo da luglio 2015 a dicembre 2021 e notificato il 23/01/2023 di cui pure veniva chiesto l'annullamento. Si costituiva ritualmente l' nonché l' contestando la CP_1 Parte_2
domanda e chiedendo il rigetto del ricorso;
in questo giudizio, il giudice con ordinanza del 24.9.2024 ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria fissava udienza di discussione del 3.4.2025.
Infine, con ulteriore ricorso depositato il 19.2.2024 l'opponente proponeva opposizione avverso un'ulteriore intimazione di pagamento nr. 06820239047708703000 afferente il medesimo Avviso di Addebito non opposto - oggetto del secondo giudizio - n.
36820220021881203000, chiedendo l'annullamento della stessa intimazione nonché –
ancora - dello stesso Avviso di Addebito.
Anche in questo giudizio si costituivano e CP_1 Parte_2
contestando la pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. In quest'ultimo giudizio, tuttavia,
le parti tutte chiedevano la riunione del giudizio a quello n. 1893 2022 e, trasmesso il fascicolo al Presidente di Sezione per la previa assegnazione al medesimo giudice, i giudizi venivano riuniti in data 28.3.2025, con fissazione dell'udienza di discussione al
3.4.2025 .
A detta udienza, per evidenti ragioni di economia processuale – stante la pendenza di ben tre giudizi afferenti la medesima pretesa dell' per periodi parzialmente coincidenti e CP_1
posto che già era stato riunito il giudizio RG n. 472 24 al RG n 1893 22 - veniva disposta la riunione anche del giudizio R.G. n 1775 23 al n. 1893 22 così da aversi una trattazione unitaria di tutti i procedimenti ed evitare una ingiustificata frammentazione. I
tre giudizi venivano quindi discussi a detta udienza unitariamente.
Occorre premettere, come già evidenziato, che solo il primo dei giudizi intentati dall'attore ha ad oggetto l'impugnazione di un Avviso di addebito nei termini di cui all'art. 24 d. lgs. 1999 n. 46, ossia nei 40 giorni dalla notificazione e precisamente per omissioni contributive inerenti la gestione commercianti per il periodo 7/2015 – 12/ 2020.
Gli altri giudizi promossi dall'attore ( RG nr. 1775 23 e 472 24) riguardano, invece, atti successivi – pertanto emanati dall' e non dall' - Parte_2 CP_1
rispettivamente un preavviso di iscrizione ipotecaria e una intimazione di pagamento,
afferenti entrambi ad altro Avviso di addebito, nr 36820220021881203000, notificato ritualmente il 23.1.2023, ma che non è stato tempestivamente impugnato dall'attore che si
è limitato, invece, ad impugnare i soli atti successivi. Stante la parziale identità dei soggetti nonché la parziale identità dell'oggetto, oltre che per motivi di economia processuale s'è ritenuta opportuna la trattazione unitaria dei tre giudizi.
In linea generale, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dal ricorrente - la natura della spiegata opposizione, si osserva che, nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito come, ad esempio, la prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità del credito o che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), trattasi di opposizione all'iscrizione a ruoloex art. 29 del d. lgs. n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale,
pacificamente perentorio, di 40 giorni dalla notifica;
diversamente, ove si lamentino vizi originari o sopravvenuti del titolo esecutivo (come l'inesistenza giuridica della cartella, la sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali, ad esempio, la prescrizione o il pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), trattasi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non soggetta a limiti temporali;
infine, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente,
omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del
D.P.R. 602/1973, etc.), soggetta al termine decadenziale perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.
Come anticipato, parte ricorrente ha impugnato nei termini dell'art. 24 d. lgs 46/99 solo il primo Avviso di addebito;
l'opposizione agli atti inerenti il secondo Avviso di
Addebito - non impugnato - risulta invece tardiva, essendo stato depositato il ricorso ben oltre i 40 giorni dalla indicata notifica, avvenuta il 23.1.2023. Invero, ai sensi dell'art. 24
comma 5 del d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo (o l'emissione dell'avviso di
addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dalla data di ricezione
dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Peraltro, in uno a sedimentati orientamenti pretori, “il termine di 40 gg. deve ritenersi perentorio pur in
assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere
incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente previdenziale in caso di omessa
tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a
ruolo” (cfr. Cass. 4506/2007). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ammette in
funzione recuperatoria la impugnazione degli atti successivi di cui il contribuente sia
venuto a conoscenza in assenza di previa notifica o nel caso di vizio della notifica della
cartella o Avviso di Addebito, ma non allorchè non sia stato fatto valere il vizio
dell'iscrizione a ruolo mediante impugnazione della cartella o Avviso di Addebito,
ritualmente notificata, nel termine dettato dall'art.24 d. lgs. 46/99 cit. (v.anche Cass. Tuttavia, pur se è esclusa l'impugnazione ex art. 24 d. lgs 46/ 1999, si ritiene ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc per fatti successivi all'emanazione dell'Avviso di addebito:
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso ”. (Cass.
Sentenza n. 8198 del 22/03/2023). Il principio deve trovare applicazione anche laddove il fatto estintivo della pretesa contributiva sia costituito da un accertamento giudiziale,
come nella presente fattispecie, che consente di ammettere il rimedio ex art. 615 c.p.c.
nella parte e nei limiti in cui risulti accertata la non debenza delle somme ingiunte.
Occorre verificare, pertanto, se l'esame dell'opposizione tempestivamente proposta avverso il primo Avviso di addebito può consentire un riesame della pretesa contributiva fondata sull'art. 615 c.p.c. anche per il secondo Avviso di addebito, posto che si ritiene così qualificabile l'opposizione proposta dal ricorrente nei giudizi 1775 23 e 472 24.
Infatti, ove si ritenesse illegittima la pretesa di cui all'Avviso di addebito impugnato n. .
368 2022 00115287 80 000 non potrà che accertarsi altresì l'illegittimità della iscrizione al registro commercianti per il medesimo periodo quale presupposto dell'altro Avviso di addebito non impugnato, sul fondamento dell'art. 615 c.p.c., costituendo quell'accertamento un fatto estintivo successivo all'Avviso di addebito stesso.
Ciò premesso, l'opposizione avverso l'Avviso di addebito impugnato col ricorso introduttivo del procedimento R.G. 1893 22 è fondata.
Il sig. è socio al 55% società FAPIR con sede legale in Carate Brianza (MB), in Pt_1
Via Borsieri n. 2 avente tre unità locali, una sita sempre a Carate Brianza (MB), in Via E.
Toti n. 3, un'altra sita a Cantù (CO) e un'altra ancora sita a Milano, avente attività di commercio e posa in opera di prodotti per il rivestimento in ceramica, cotto, gres, marmo e ogni altro materiale, di mobili, arredi ed accessori per bagno. Egli ricopre la carica di amministratore delegato della FAPIR dal 20.11.2000. L' , con comunicazione del 26.10.2020, disponeva l'iscrizione d'ufficio del sig. CP_1 Pt_1
alla Gestione Commercianti come “titolare dell'azienda indicata in oggetto (ndr.
, con inizio dell'attività dal 2.05.2012 e decorrenza dell'obbligo Controparte_4
contributivo dal 01.07.2015” . Avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Commercianti, il sig. proponeva formale ricorso al Comitato Pt_1
amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali , ma senza riscontro.
Si premette che l'iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità
limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L.
662/1996 (che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160)
che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96 cit. , quindi, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. L'onere della prova della sussistenza dei cennati requisiti spetta all'Istituto
previdenziale, come affermato dalla costante giurisprudenza (Cass. Ord. 3637/ 20 ; Cass
Ord. 3829 /20). Secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti: “occorre perciò distinguere tra la prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che,
appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico,
l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore
(neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass. civ.,
Sez. Lav., 23.10.2018, n. 26811).V. anche Cass. Ordinanza n. del 02/05/2018).
Quanto al requisito della “abitualità e prevalenza“: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività
eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali),
valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio"
della disposizione normativa.” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). (Cass. Ordinanza n. del 19/07/2018).
Nel caso di specie, è stato dimostrato da parte attrice che la società ha alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti di cui 9 con la qualifica di “impiegato”. Inoltre, in costanza dello svolgimento dell'attività di amministratore delegato egli ricopriva altresì
le seguenti cariche: Amministratore Unico e legale rappresentante di F.G. Invest S.r.l. dal
30.01.2015; Amministratore Unico e legale rappresentante di dal Controparte_5
10.12.2009; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tree Real Estate S.r.l.
dal 20.05.2020; Consigliere di Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. dal 29.05.2020;
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A.
dal 20.05.2020; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Professionecasa
S.p.A. dal 24.06.2020 al settembre 2020. I testi hanno riferito con sufficiente precisione circa l'attività del ricorrente: Il teste escusso all'udienza del 22.10.2024, dipendente Fapir dal febbraio 1996, Testimone_1
ha potuto riferire che “il è titolare dell'azienda…segue l'azienda e per il resto ci Pt_1
gestiamo autonomamente, per ogni sede c'è un referente di sede, ci sono 4 sedi”,
“mensilmente abbiamo dei riferimenti”, e “riferiamo a e a Parte_1 [...]
”. Quanto ai rapporti con clienti e fornitori il teste conferma che questi non Per_1
erano tenuti tanto dal quanto dai referenti di sede (“coi fornitori noi avevamo Pt_1
rapporti”, mentre “le banche le seguiva l' amministrazione gestita da una collega
[...]
fino al 2021 e poi e loro riferivano a ), sempre loro davano “i Parte_4 Per_2 Pt_1
riferimenti in merito a entrate e uscite , costi“. “L'acquisizione dei clienti è seguita dai singoli punti vendita e il resoconto mensile viene riportato a e al Parte_1
fratello”. Anche l'assunzione dei dipendenti veniva disposta dal legale rappresentante,
o il fratello ma erano quelli “a capo delle singole strutture” che Parte_1
provvedevano. In ogni punto vendita vi erano “piu dipendenti e in ogni punto vendita c'è
un referente”. Il teste ha confermato che “nel punto vendita di Carate , che dirigo io , il c'era poco , una volta alla settimana, non so negli altri “. E' stato Parte_1
inoltre confermato che “nel periodo dal '15 al '20 (il n.d.r.) aveva interessi in altre Pt_1
società non so se le gestiva o meno “. Il teste dipendente della Fapir dal Tes_2
2008 ha confermato che “Lui ( n.d.r.) veniva ogni tanto dal '15 al '20 non Pt_1
partecipava alle attività di Fapir”: “io ho sempre fatto riferimento a il mio Tes_1
collega, negli anni sono diventato autonomo ma ho sempre fatto riferimento a ”. Tes_1
“Non c'era una cadenza regolare, lo vedevo non spesso una volta alla settimana in Via E
Toti a Carate B.za“. Anch'egli ha confermato, quanto ai rapporti con clienti e fornitori,
che “ I rapporti coi clienti miei li tenevo io e per ordini di materiali e il resto facevo riferimento a , non so per i rapporti bancari. I contratti coi clienti li firmavano i Tes_1
clienti stessi poi finivano in amministrazione “. Quanto sopra non è stato affatto smentito dalla testimonianza richiesta da : al CP_1
contrario la funzionaria Laura Valdesi, ha confermato che l'iscrizione nel registro commercianti è avvenuta a seguito del semplice esame dei dati documentali, peraltro frammentari: a domanda del giudice ha risposto che “sono stati compiuti altri accertamenti oltre alla visura camerale , si parte dalla visura camerale, si esamina la compagine societaria la struttura il numero di dipendenti le loro mansioni all'interno della società si esamina la provenienza delle fonti di reddito , anche se in questo caso specifico non lo so, si valuta la circostanza che possa svolgere altra attività di lavoro dipendente e a tempo pieno perché ciò escluderebbe la iscrizione alla gestione commercianti, il fatto che neanche l'altro socio è iscritto alla gestione commercianti. Anche dalle Persona_1
liste aziendali che estrapoliamo dagli archivi sulle comunicazioni obbligatorie del
Ministero del lavoro ritroviamo il numero effettivo di dipendenti e nessuno di questi ha funzioni dirigenziali.”
In realtà – come detto onerata di dimostrare il proprio assunto - non fornisce prova CP_1
in merito alla sussistenza di alcuna attività in cui si sostanzia il presupposto contributivo,
limitandosi a “dedurre” detta attività dai semplici dati in suo possesso, numero di dipendenti , iscrizione del soggetto a gestione separata, assenza di soggetti con posizione apicale;
non un accertamento tuttavia viene svolto sui dati di maggiore rilevanza, ossia quelli reddituali, che ben avrebbero messo in luce causale e composizione degli introiti
– proporzionati alla sola carica di amministratore oppure a quella di prestatore d'opera -
né viene data alcuna rilevanza alle altre cariche ricoperte all'interno di svariate società di cui era socio nel periodo di interesse, rilevando solo, secondo l' , l'assenza di attività CP_1
subordinata, ciò che sarebbe “compatibile” con la iscrizione alla gestione commercianti;
né infine viene analizzata la funzione e la natura dell'attività dei numerosi dipendenti –
quindici – di cui ben nove aventi ruoli impiegatizi, dato quest'ultimo che spicca in una società avente ad oggetto attività di commercio e posa in opera di materiale per costruzione nonché mobili e accessori per bagno.
CP_ Né la circostanza di essere socio di maggioranza della può condurre a diverse conclusioni. In realtà non si deve confondere il piano della “proprietà” della società,
ossia l'appartenenza delle quote, da quello della conduzione dell'impresa, giungendo a dare per presupposto – e quindi invertendo l'onere probatorio – della gestione personale da parte del ricorrente. Così non è: la normativa di riferimento e la giurisprudenza che si è
pronunziata in merito mai ha rilevato distinzione ai fini che ci occupano a seconda dell'appartenenza del capitale sociale, affermando in ogni caso che “nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un facere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. 18281 del 08/07/2019). Ovviamente, come detto più volte, detto onere probatorio spetta a il quale non ha fornito alcuna dimostrazione del proprio CP_1
assunto, ritenendo che le semplici circostanze emergenti dai dati in suo possesso fossero sufficienti a integrare il presupposto normativo per l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente.
Per quanto precede, la domanda nel giudizio 1893 22, avente ad oggetto l'opposizione all' Avviso di Addebito 368 2022 00115287 80 000, notificato in data 2.9.2022 recante intimazione di pagamento della somma di € 9.005,38 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge dovuti alla gestione commercianti per il periodo
7.2015/12.2020 merita accoglimento dovendo accertarsi l'inesistenza dell'obbligo contributivo inerente quel periodo. Ciò posto, come detto “ab initio”, l' insussistenza dei presupposti per l'iscrizione al registro commercianti come sopra individuata, consente di ritenere ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche del secondo Avviso di addebito inerente lo stesso periodo. Infatti, una volta accertata l'insussistenza dei presupposti per la iscrizione al registro commercianti per il periodo 2015/2020, ove si ritenesse valido ed efficace il secondo Avviso di addebito per omissione contributiva per il medesimo periodo si avrebbe un intollerabile contrasto di giudicati. Né si potrebbe superare l'eccezione in considerazione della circostanza per cui i due Avvisi di addebito si riferiscono a trimestri diversi all'interno delle stesse annualità, come sembra ritenere posto che il periodo considerato ai fini della Parte_2
esclusione dell'obbligo contributivo è quello dal 7/2015 al 12/2020 complessivamente considerato.
Tuttavia, se ciò che precede è esatto, si deve concludere altresì che non può accordarsi la medesima tutela al ricorrente per il periodo successivo al 31.12.2020, posto che per detto periodo manca un accertamento che consenta di ammettere una opposizione ex art. 615 c.p.c. e quindi un esame del merito della pretesa per l'Avviso di addebito non impugnato per quel periodo. In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è
ammessa laddove manchi un fatto estintivo della pretesa contributiva dopo la notifica dell'Avviso, posto che questo giudice non ha potuto esaminare nel merito la pretesa contributiva inerente l'anno 2021, ma solo dal 2015 al 2020. Ciò in quanto non è stato tempestivamente impugnato il secondo Avviso di addebito.
Pertanto, è inammissibile l'opposizione sia all'avviso di iscrizione ipotecaria sia all'intimazione di pagamento sia infine al secondo Avviso di addebito ex art. 615 c.p.c.
per la sola parte riguardante l'obbligo contributivo successivo al 31.12.2020.
Le spese nei tre giudizi riuniti sono interamente compensate fra ricorrente , e CP_1
, attesa la reciproca soccombenza nei tre giudizi. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide nei giudizi riuniti R.G. n. 1893 22, 1775 23, 472 24:
in accoglimento del ricorso di parte ricorrente nel giudizio RG n. 1893 22, annulla l'Avviso di Addebito n. 36820220011528780000, accerta l'insussistenza dei CP_1
presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.7.2015 CP_1
al 31.12.2020 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della iscrizione a detta Gestione
Commercianti disposta d'ufficio dall' , per il predetto periodo, nonché CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di versamento della relativa contribuzione;
in parziale accoglimento dell'opposizione nei giudizi R.G. nr. 1775 23 e 472 24 dichiara l'illegittimità degli Atti n. 06876202300001455000 e n. 06820239047708703000 di nonché dell'Avviso di addebito n. Parte_2 CP_1
06820220021881203000 relativamente alla pretesa di contributi e somme aggiuntive di legge inerenti il periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2020.
Respinge ogni altra domanda di parte ricorrente nei giudizi riuniti.
Compensa le spese fra parte ricorrente, e in tutti i CP_1 Parte_2
giudizi riuniti.
Così deciso in Monza il 3.4.2025
Il G.O.P. Parte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29294 19).
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLE CAUSE RIUNITE R.G. N. 1893
2022 NR. 1775 2023 E NR 472 2024
FRA
Parte_1
E
FRA
- MONZA CP_1
E fra
Parte_2
Oggi 03/04/2025
Innanzi al Giudice, Dott , sono comparsi nei procedimenti riuniti R.G. n Parte_3
1893 22 1775 23 e 472 24:
per parte ricorrente l'Avv. Cambiaghi,
CP_ per l'Avv. Colnaghi,
per l'Avv. Capizzi CP_2 CP_ I legali di parte ricorrente e dell' insistono nella riunione anche della causa RG n.
1775 2023 a quella R.G. n. 1893 22, previamente instaurata, alla quale già era stata riunita la causa nr. 472 24; l'avv Capizzi si rimette.
Il giudice, sussistendo motivi di connessione oggettiva e soggettiva e per assorbenti motivi di economia processuale, a modifica del proprio provvedimento del 18.9.24, riunisce la causa R.G. 1775 2023 a quella pendente innanzi al medesimo giudice, previamente instaurata, nr. 1893 2022 .
Il giudice invita le parti alla discussione delle cause riunite 1893 22, 1775 23 e 472 24.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio e rimette le parti avanti a sé per le ore 14,30 per la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza .
CP_ Successivamente, ad ore 14,30, è presente collegato da remoto l'Avv Colnaghi per
Il Giudice
Procede alla lettura del dispositivo e alla illustrazione dei motivi di fatto e di diritto della decisione allegata.
Monza, 03/04/2025.
Il Giudice
G.O.P. Dott. Parte_3 SENTENZA
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. in funzione di Giudice del Parte_3 lavoro, ha pronunciato all'udienza del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA Nelle cause riunite iscritte ai R.G. n. 1893/2022, n. 1775/23, e n. 472 24 promosse da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. CAMBIAGHI CRISTINA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. CAMBIAGHI CRISTINA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CP_3 P.IVA_1
TOMMASELLI CLARA e , con elezione di domicilio in C/O VIA CP_1
MORANDI,1 20052 , presso e nello studio dell'avv. CP_3
TOMMASELLI CLARA;
e contro
Parte_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Le cause sono state discusse e decise all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.22 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Avviso di Addebito n. 368 2022 00115287 80 000, notificato in data 2.9.2022 CP_1
recante intimazione di pagamento della somma di € 9.005,38 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge (calcolate col regime dell'evasione contributiva)
dovuti alla gestione commercianti per il periodo 7.2015/12.2020 .
Si costituiva con memoria difensiva del 18.4.2024 contestando la pretesa e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice, all'udienza del 22.5.2024 ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti e alla successiva udienza del 22.10.2024 venivano escussi i testimoni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione del 28.3.2025.
Nel corso del giudizio, l'opponente depositava ulteriore ricorso in data 5.10.2023
instaurando il procedimento nr. 1775 23 avverso la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di n. Parte_2
06876202300001455000 del 13/07/2023. L'atto impugnato era tuttavia fondato non sull'originario Avviso di addebito – già oggetto di impugnazione - bensì su altro Avviso
di addebito, non opposto dall'attore, n. 06820220021881203000, emesso per contributi dovuti alla Gestione commercianti, somme aggiuntive e oneri di riscossione, afferenti il periodo da luglio 2015 a dicembre 2021 e notificato il 23/01/2023 di cui pure veniva chiesto l'annullamento. Si costituiva ritualmente l' nonché l' contestando la CP_1 Parte_2
domanda e chiedendo il rigetto del ricorso;
in questo giudizio, il giudice con ordinanza del 24.9.2024 ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria fissava udienza di discussione del 3.4.2025.
Infine, con ulteriore ricorso depositato il 19.2.2024 l'opponente proponeva opposizione avverso un'ulteriore intimazione di pagamento nr. 06820239047708703000 afferente il medesimo Avviso di Addebito non opposto - oggetto del secondo giudizio - n.
36820220021881203000, chiedendo l'annullamento della stessa intimazione nonché –
ancora - dello stesso Avviso di Addebito.
Anche in questo giudizio si costituivano e CP_1 Parte_2
contestando la pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. In quest'ultimo giudizio, tuttavia,
le parti tutte chiedevano la riunione del giudizio a quello n. 1893 2022 e, trasmesso il fascicolo al Presidente di Sezione per la previa assegnazione al medesimo giudice, i giudizi venivano riuniti in data 28.3.2025, con fissazione dell'udienza di discussione al
3.4.2025 .
A detta udienza, per evidenti ragioni di economia processuale – stante la pendenza di ben tre giudizi afferenti la medesima pretesa dell' per periodi parzialmente coincidenti e CP_1
posto che già era stato riunito il giudizio RG n. 472 24 al RG n 1893 22 - veniva disposta la riunione anche del giudizio R.G. n 1775 23 al n. 1893 22 così da aversi una trattazione unitaria di tutti i procedimenti ed evitare una ingiustificata frammentazione. I
tre giudizi venivano quindi discussi a detta udienza unitariamente.
Occorre premettere, come già evidenziato, che solo il primo dei giudizi intentati dall'attore ha ad oggetto l'impugnazione di un Avviso di addebito nei termini di cui all'art. 24 d. lgs. 1999 n. 46, ossia nei 40 giorni dalla notificazione e precisamente per omissioni contributive inerenti la gestione commercianti per il periodo 7/2015 – 12/ 2020.
Gli altri giudizi promossi dall'attore ( RG nr. 1775 23 e 472 24) riguardano, invece, atti successivi – pertanto emanati dall' e non dall' - Parte_2 CP_1
rispettivamente un preavviso di iscrizione ipotecaria e una intimazione di pagamento,
afferenti entrambi ad altro Avviso di addebito, nr 36820220021881203000, notificato ritualmente il 23.1.2023, ma che non è stato tempestivamente impugnato dall'attore che si
è limitato, invece, ad impugnare i soli atti successivi. Stante la parziale identità dei soggetti nonché la parziale identità dell'oggetto, oltre che per motivi di economia processuale s'è ritenuta opportuna la trattazione unitaria dei tre giudizi.
In linea generale, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dal ricorrente - la natura della spiegata opposizione, si osserva che, nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito come, ad esempio, la prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità del credito o che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), trattasi di opposizione all'iscrizione a ruoloex art. 29 del d. lgs. n. 46/1999, soggetta al termine decadenziale,
pacificamente perentorio, di 40 giorni dalla notifica;
diversamente, ove si lamentino vizi originari o sopravvenuti del titolo esecutivo (come l'inesistenza giuridica della cartella, la sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali, ad esempio, la prescrizione o il pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), trattasi di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non soggetta a limiti temporali;
infine, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente,
omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del
D.P.R. 602/1973, etc.), soggetta al termine decadenziale perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo o del precetto.
Come anticipato, parte ricorrente ha impugnato nei termini dell'art. 24 d. lgs 46/99 solo il primo Avviso di addebito;
l'opposizione agli atti inerenti il secondo Avviso di
Addebito - non impugnato - risulta invece tardiva, essendo stato depositato il ricorso ben oltre i 40 giorni dalla indicata notifica, avvenuta il 23.1.2023. Invero, ai sensi dell'art. 24
comma 5 del d.lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo (o l'emissione dell'avviso di
addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dalla data di ricezione
dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Peraltro, in uno a sedimentati orientamenti pretori, “il termine di 40 gg. deve ritenersi perentorio pur in
assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere
incontrovertibile il credito contributivo dell'Ente previdenziale in caso di omessa
tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a
ruolo” (cfr. Cass. 4506/2007). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ammette in
funzione recuperatoria la impugnazione degli atti successivi di cui il contribuente sia
venuto a conoscenza in assenza di previa notifica o nel caso di vizio della notifica della
cartella o Avviso di Addebito, ma non allorchè non sia stato fatto valere il vizio
dell'iscrizione a ruolo mediante impugnazione della cartella o Avviso di Addebito,
ritualmente notificata, nel termine dettato dall'art.24 d. lgs. 46/99 cit. (v.anche Cass. Tuttavia, pur se è esclusa l'impugnazione ex art. 24 d. lgs 46/ 1999, si ritiene ammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc per fatti successivi all'emanazione dell'Avviso di addebito:
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso ”. (Cass.
Sentenza n. 8198 del 22/03/2023). Il principio deve trovare applicazione anche laddove il fatto estintivo della pretesa contributiva sia costituito da un accertamento giudiziale,
come nella presente fattispecie, che consente di ammettere il rimedio ex art. 615 c.p.c.
nella parte e nei limiti in cui risulti accertata la non debenza delle somme ingiunte.
Occorre verificare, pertanto, se l'esame dell'opposizione tempestivamente proposta avverso il primo Avviso di addebito può consentire un riesame della pretesa contributiva fondata sull'art. 615 c.p.c. anche per il secondo Avviso di addebito, posto che si ritiene così qualificabile l'opposizione proposta dal ricorrente nei giudizi 1775 23 e 472 24.
Infatti, ove si ritenesse illegittima la pretesa di cui all'Avviso di addebito impugnato n. .
368 2022 00115287 80 000 non potrà che accertarsi altresì l'illegittimità della iscrizione al registro commercianti per il medesimo periodo quale presupposto dell'altro Avviso di addebito non impugnato, sul fondamento dell'art. 615 c.p.c., costituendo quell'accertamento un fatto estintivo successivo all'Avviso di addebito stesso.
Ciò premesso, l'opposizione avverso l'Avviso di addebito impugnato col ricorso introduttivo del procedimento R.G. 1893 22 è fondata.
Il sig. è socio al 55% società FAPIR con sede legale in Carate Brianza (MB), in Pt_1
Via Borsieri n. 2 avente tre unità locali, una sita sempre a Carate Brianza (MB), in Via E.
Toti n. 3, un'altra sita a Cantù (CO) e un'altra ancora sita a Milano, avente attività di commercio e posa in opera di prodotti per il rivestimento in ceramica, cotto, gres, marmo e ogni altro materiale, di mobili, arredi ed accessori per bagno. Egli ricopre la carica di amministratore delegato della FAPIR dal 20.11.2000. L' , con comunicazione del 26.10.2020, disponeva l'iscrizione d'ufficio del sig. CP_1 Pt_1
alla Gestione Commercianti come “titolare dell'azienda indicata in oggetto (ndr.
, con inizio dell'attività dal 2.05.2012 e decorrenza dell'obbligo Controparte_4
contributivo dal 01.07.2015” . Avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Commercianti, il sig. proponeva formale ricorso al Comitato Pt_1
amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali , ma senza riscontro.
Si premette che l'iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità
limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma 203 L.
662/1996 (che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160)
che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96 cit. , quindi, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. L'onere della prova della sussistenza dei cennati requisiti spetta all'Istituto
previdenziale, come affermato dalla costante giurisprudenza (Cass. Ord. 3637/ 20 ; Cass
Ord. 3829 /20). Secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti: “occorre perciò distinguere tra la prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che,
appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico,
l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore
(neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (Cass. civ.,
Sez. Lav., 23.10.2018, n. 26811).V. anche Cass. Ordinanza n. del 02/05/2018).
Quanto al requisito della “abitualità e prevalenza“: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività
eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali),
valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio"
della disposizione normativa.” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). (Cass. Ordinanza n. del 19/07/2018).
Nel caso di specie, è stato dimostrato da parte attrice che la società ha alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti di cui 9 con la qualifica di “impiegato”. Inoltre, in costanza dello svolgimento dell'attività di amministratore delegato egli ricopriva altresì
le seguenti cariche: Amministratore Unico e legale rappresentante di F.G. Invest S.r.l. dal
30.01.2015; Amministratore Unico e legale rappresentante di dal Controparte_5
10.12.2009; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tree Real Estate S.r.l.
dal 20.05.2020; Consigliere di Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. dal 29.05.2020;
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A.
dal 20.05.2020; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Professionecasa
S.p.A. dal 24.06.2020 al settembre 2020. I testi hanno riferito con sufficiente precisione circa l'attività del ricorrente: Il teste escusso all'udienza del 22.10.2024, dipendente Fapir dal febbraio 1996, Testimone_1
ha potuto riferire che “il è titolare dell'azienda…segue l'azienda e per il resto ci Pt_1
gestiamo autonomamente, per ogni sede c'è un referente di sede, ci sono 4 sedi”,
“mensilmente abbiamo dei riferimenti”, e “riferiamo a e a Parte_1 [...]
”. Quanto ai rapporti con clienti e fornitori il teste conferma che questi non Per_1
erano tenuti tanto dal quanto dai referenti di sede (“coi fornitori noi avevamo Pt_1
rapporti”, mentre “le banche le seguiva l' amministrazione gestita da una collega
[...]
fino al 2021 e poi e loro riferivano a ), sempre loro davano “i Parte_4 Per_2 Pt_1
riferimenti in merito a entrate e uscite , costi“. “L'acquisizione dei clienti è seguita dai singoli punti vendita e il resoconto mensile viene riportato a e al Parte_1
fratello”. Anche l'assunzione dei dipendenti veniva disposta dal legale rappresentante,
o il fratello ma erano quelli “a capo delle singole strutture” che Parte_1
provvedevano. In ogni punto vendita vi erano “piu dipendenti e in ogni punto vendita c'è
un referente”. Il teste ha confermato che “nel punto vendita di Carate , che dirigo io , il c'era poco , una volta alla settimana, non so negli altri “. E' stato Parte_1
inoltre confermato che “nel periodo dal '15 al '20 (il n.d.r.) aveva interessi in altre Pt_1
società non so se le gestiva o meno “. Il teste dipendente della Fapir dal Tes_2
2008 ha confermato che “Lui ( n.d.r.) veniva ogni tanto dal '15 al '20 non Pt_1
partecipava alle attività di Fapir”: “io ho sempre fatto riferimento a il mio Tes_1
collega, negli anni sono diventato autonomo ma ho sempre fatto riferimento a ”. Tes_1
“Non c'era una cadenza regolare, lo vedevo non spesso una volta alla settimana in Via E
Toti a Carate B.za“. Anch'egli ha confermato, quanto ai rapporti con clienti e fornitori,
che “ I rapporti coi clienti miei li tenevo io e per ordini di materiali e il resto facevo riferimento a , non so per i rapporti bancari. I contratti coi clienti li firmavano i Tes_1
clienti stessi poi finivano in amministrazione “. Quanto sopra non è stato affatto smentito dalla testimonianza richiesta da : al CP_1
contrario la funzionaria Laura Valdesi, ha confermato che l'iscrizione nel registro commercianti è avvenuta a seguito del semplice esame dei dati documentali, peraltro frammentari: a domanda del giudice ha risposto che “sono stati compiuti altri accertamenti oltre alla visura camerale , si parte dalla visura camerale, si esamina la compagine societaria la struttura il numero di dipendenti le loro mansioni all'interno della società si esamina la provenienza delle fonti di reddito , anche se in questo caso specifico non lo so, si valuta la circostanza che possa svolgere altra attività di lavoro dipendente e a tempo pieno perché ciò escluderebbe la iscrizione alla gestione commercianti, il fatto che neanche l'altro socio è iscritto alla gestione commercianti. Anche dalle Persona_1
liste aziendali che estrapoliamo dagli archivi sulle comunicazioni obbligatorie del
Ministero del lavoro ritroviamo il numero effettivo di dipendenti e nessuno di questi ha funzioni dirigenziali.”
In realtà – come detto onerata di dimostrare il proprio assunto - non fornisce prova CP_1
in merito alla sussistenza di alcuna attività in cui si sostanzia il presupposto contributivo,
limitandosi a “dedurre” detta attività dai semplici dati in suo possesso, numero di dipendenti , iscrizione del soggetto a gestione separata, assenza di soggetti con posizione apicale;
non un accertamento tuttavia viene svolto sui dati di maggiore rilevanza, ossia quelli reddituali, che ben avrebbero messo in luce causale e composizione degli introiti
– proporzionati alla sola carica di amministratore oppure a quella di prestatore d'opera -
né viene data alcuna rilevanza alle altre cariche ricoperte all'interno di svariate società di cui era socio nel periodo di interesse, rilevando solo, secondo l' , l'assenza di attività CP_1
subordinata, ciò che sarebbe “compatibile” con la iscrizione alla gestione commercianti;
né infine viene analizzata la funzione e la natura dell'attività dei numerosi dipendenti –
quindici – di cui ben nove aventi ruoli impiegatizi, dato quest'ultimo che spicca in una società avente ad oggetto attività di commercio e posa in opera di materiale per costruzione nonché mobili e accessori per bagno.
CP_ Né la circostanza di essere socio di maggioranza della può condurre a diverse conclusioni. In realtà non si deve confondere il piano della “proprietà” della società,
ossia l'appartenenza delle quote, da quello della conduzione dell'impresa, giungendo a dare per presupposto – e quindi invertendo l'onere probatorio – della gestione personale da parte del ricorrente. Così non è: la normativa di riferimento e la giurisprudenza che si è
pronunziata in merito mai ha rilevato distinzione ai fini che ci occupano a seconda dell'appartenenza del capitale sociale, affermando in ogni caso che “nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un facere sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società, si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. 18281 del 08/07/2019). Ovviamente, come detto più volte, detto onere probatorio spetta a il quale non ha fornito alcuna dimostrazione del proprio CP_1
assunto, ritenendo che le semplici circostanze emergenti dai dati in suo possesso fossero sufficienti a integrare il presupposto normativo per l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente.
Per quanto precede, la domanda nel giudizio 1893 22, avente ad oggetto l'opposizione all' Avviso di Addebito 368 2022 00115287 80 000, notificato in data 2.9.2022 recante intimazione di pagamento della somma di € 9.005,38 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge dovuti alla gestione commercianti per il periodo
7.2015/12.2020 merita accoglimento dovendo accertarsi l'inesistenza dell'obbligo contributivo inerente quel periodo. Ciò posto, come detto “ab initio”, l' insussistenza dei presupposti per l'iscrizione al registro commercianti come sopra individuata, consente di ritenere ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche del secondo Avviso di addebito inerente lo stesso periodo. Infatti, una volta accertata l'insussistenza dei presupposti per la iscrizione al registro commercianti per il periodo 2015/2020, ove si ritenesse valido ed efficace il secondo Avviso di addebito per omissione contributiva per il medesimo periodo si avrebbe un intollerabile contrasto di giudicati. Né si potrebbe superare l'eccezione in considerazione della circostanza per cui i due Avvisi di addebito si riferiscono a trimestri diversi all'interno delle stesse annualità, come sembra ritenere posto che il periodo considerato ai fini della Parte_2
esclusione dell'obbligo contributivo è quello dal 7/2015 al 12/2020 complessivamente considerato.
Tuttavia, se ciò che precede è esatto, si deve concludere altresì che non può accordarsi la medesima tutela al ricorrente per il periodo successivo al 31.12.2020, posto che per detto periodo manca un accertamento che consenta di ammettere una opposizione ex art. 615 c.p.c. e quindi un esame del merito della pretesa per l'Avviso di addebito non impugnato per quel periodo. In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è
ammessa laddove manchi un fatto estintivo della pretesa contributiva dopo la notifica dell'Avviso, posto che questo giudice non ha potuto esaminare nel merito la pretesa contributiva inerente l'anno 2021, ma solo dal 2015 al 2020. Ciò in quanto non è stato tempestivamente impugnato il secondo Avviso di addebito.
Pertanto, è inammissibile l'opposizione sia all'avviso di iscrizione ipotecaria sia all'intimazione di pagamento sia infine al secondo Avviso di addebito ex art. 615 c.p.c.
per la sola parte riguardante l'obbligo contributivo successivo al 31.12.2020.
Le spese nei tre giudizi riuniti sono interamente compensate fra ricorrente , e CP_1
, attesa la reciproca soccombenza nei tre giudizi. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide nei giudizi riuniti R.G. n. 1893 22, 1775 23, 472 24:
in accoglimento del ricorso di parte ricorrente nel giudizio RG n. 1893 22, annulla l'Avviso di Addebito n. 36820220011528780000, accerta l'insussistenza dei CP_1
presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.7.2015 CP_1
al 31.12.2020 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della iscrizione a detta Gestione
Commercianti disposta d'ufficio dall' , per il predetto periodo, nonché CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di versamento della relativa contribuzione;
in parziale accoglimento dell'opposizione nei giudizi R.G. nr. 1775 23 e 472 24 dichiara l'illegittimità degli Atti n. 06876202300001455000 e n. 06820239047708703000 di nonché dell'Avviso di addebito n. Parte_2 CP_1
06820220021881203000 relativamente alla pretesa di contributi e somme aggiuntive di legge inerenti il periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2020.
Respinge ogni altra domanda di parte ricorrente nei giudizi riuniti.
Compensa le spese fra parte ricorrente, e in tutti i CP_1 Parte_2
giudizi riuniti.
Così deciso in Monza il 3.4.2025
Il G.O.P. Parte_3
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