Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/01/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. 25092 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Valeria Rosetti - Giudice.-
3) Dott. Angela Arena - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25092 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv. SAVARESE VITTORIA e FEDERICA
LEO presso le quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ROCCO LUIGI e ROCCO GIUSEPPE presso i quali elett.te domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi confermando i provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 27.11.20 la parte in epigrafe premesso il matrimonio del
3.4.93 con il resistente e che dall'unione erano nati i figli nato a Persona_1
Napoli il 15.08.1999 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni di cui che lavorava solo saltuariamente, non economicamente Per_1
autosufficiente, mentre ancora studiava, sulle premesse di cui in atti R_
chiedeva previa adozione dei provvedimenti urgenti : - dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e - assegnare alla Parte_1 CP_1
ricorrente la casa familiare sita in Napoli alla via Giulio Palermo n. 103; - porre
a carico di parte resistente il pagamento del canone di locazione mensile relativo alla casa coniugale pari ad euro 750,00; - porre a carico del sig. CP_1
il contributo per il mantenimento mensile della ricorrente pari ad euro 100,00 e quello per i figli, che seppur maggiorenni non sono ancora autosufficienti, pari all'importo di euro 250,00 per ciascuno o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli;
- Con vittoria di spese, anche generali e competenze professionali del presente giudizio”
Si costituiva il resistente, deduceva quanto in atti e concludeva: 1)
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla ricorrente per quanto dedotto;
2) Stabilire l'assegno di mantenimento per il figlio R_
, maggiorenne non autosufficiente, nella misura di € 250,00 oltre un
[...]
contributo per il canone di locazione nella misura di € 200,00. 3) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarato fattone anticipo.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 17.5.21 il Presidente, sciogliendo la riserva, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione così provvedeva:
“I provvedimenti urgenti da adottare sono, innanzitutto, quelli relativi al figlio della coppia, di nome (nato il [...]), maggiorenne ma R_
pacificamente non autosufficiente ed ai rapporti economici tra i coniugi. Per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio, secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del
06/08/2020) “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” . In altre decisioni si afferma che :”…. al fine di quantificare
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto ( cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del 16.09.2020).
Orbene, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato, fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti ( la moglie ha ammesso di percepire una pensione di invalidità ed un reddito annuo di euro 2.500,00 per la locazione di un immobile di sua proprietà sito a Castel Volturno mentre il marito, di professione brigadiere della Guardia di Finanza, ha dichiarato di percepire un reddito netto mensile di circa euro 2.000,00) nonché della documentazione agli atti ( dai modelli Cud prodotti dal resistente e relativi agli anni 2017-2019
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risulta un reddito medio mensile, al netto delle ritenute Irpef e calcolato su dodici mensilità, di circa euro 2.300,00) appare equo stabilire, a carico di un assegno mensile di euro 1.000,00 ( comprensivo del canone di CP_1
locazione relativo alla casa familiare pacificamente già interamente corrisposto dal marito) quale contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione R_
annuale secondo Indici Istat dal mese di maggio 2022, oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Essendo pacifica tra le parti la convivenza della madre con il figlio , maggiorenne ma R_
economicamente non autosufficiente, va assegnato alla i il godimento della ex casa familiare.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento per se stessa, va ricordato che, per giurisprudenza più recente della Suprema
Corte, condivisa dalla scrivente, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del 16/05/2017; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019) .In altre decisioni si afferma che: “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali
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dei coniugi (Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021). Ebbene, alla stregua dei predetti principi e fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta, ritiene questo giudice che, tenuto conto, per un verso, della percezione da parte dell'istante della pensione di invalidità e del canone di locazione di un immobile ( per un importo complessivo mensile pari all'incirca ad euro 500,00, per un altro, dell'effettiva capacità economica del coniuge, valutata anche in ragione delle spese mensili a suo carico per garantire l'abitazione familiare, non sia stata dimostrata un'effettiva disparità economica tra le parti. Pertanto non ricorrono ragioni di urgenza per la previsione del richiesto assegno di mantenimento.
P.Q.M.
- autorizza i coniugi e a vivere separati;
- Parte_1 CP_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con CP_1
decorrenza dal corrente mese, a quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma economicamente non R_
autosufficiente, l'importo mensile di euro 1.000,00 (comprensiva dell'importo del canone di locazione della ex casa familiare) con rivalutazione annuale secondo
Indici Istat dal mese di maggio 2022 oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- assegna a la ex casa familiare sita in Napoli Parte_1
alla via Giulio Palermo n. 103; - rigetta nel resto”.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie. Non ammessa la prova orale, per l'udienza fissata, sulle conclusioni di cui alle note per l'udienza cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
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Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda la domanda di addebito proposta da resistente, va premesso che conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre
C. , C. , C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3
97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
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Quanto alla domanda di addebito della separazione alla ricorrente, nell'interesse del è stato dedotto:” la causa della cessazione dell'affectio maritalis è stato CP_1
il carattere aggressivo della stessa ricorrente Infatti, il rapporto matrimoniale è divenuto insostenibile, facendo venir meno l'armonia familiare, in quanto il resistente è stato, sin dall'anno 2015, di continuo aggredito verbalmente con minacce ed offese di ogni genere., anche per la depressione di cui soffre la moglie.
A causa di tali aggressioni, scaturivano litigi ed il , al fine di non turbare la CP_1
serenità della famiglia ed al fine di evitare il ripetersi di tali scene in presenza dei figli, in data 12/12/2016 è stato costretto ad abbandonare la casa familiare come dichiarato al Comandante del 2° Gruppo della Guardia di Finanza”.
A fronte delle avverse contestazioni l'istante non ha provato la CP_1
fondatezza delle deduzioni a sostegno della domanda di addebito. L'inammissibilità delle richieste di prova orale e l'impossibilità di fondare la domanda sulla relazione di servizio redatta dallo stesso resistente non possono che condurre al rigetto della stessa.
Così la domanda di addebito proposta dal resistente non po' trovare accoglimento.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, già in sede presidenziale è stato ammesso che il figlio non era più convivente con la madre e nulla è Per_1
stato richiesto né riconosciuto quale contributo al suo mantenimento.
Quanto al figlio (n. il 28.2.21996) , ormai ventottenne alla R_
decisione, risulta essere stato assunto quale tecnico di marketing come da documentazione in atti. La circostanza non è contestata dalla ricorrente che deduce: ” a tempo determinato (stage formativo) ancora studente universitario economicamente non autosufficiente, si insiste, invece, per l'assegnazione - già disposta dal Presidente - di euro 250,00 in favore del figlio , Persona_2
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nonché per il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie ad oggi, come da Protocollo di Codesto Tribunale.” (cfr scritti conclusionali).
Osserva il collegio che tenuto conto delle caratteristiche attuali del mercato del lavoro, in cui la temporaneità dei contratti è divenuta sempre più la regola, del fatto che il figlio è ormai ventottenne alla decisione e che le R_
scarne deduzioni sul percorso formativo che la ricorrente assume in atto, non consentono di conoscerne la durata e lo stato di avanzamento, va senz'altro revocato il contributo al mantenimento del figlio nella misura riconosciuta in sede di separazione con decorrenza dalla decisione (limitatamente alla somma di €
250,00), prendendo atto della disponibilità del resistente al versamento della somma di € 450,00 per il canone di locazione del nuovo immobile condotto in locazione a seguito del rilascio dell'originario immobile adibito a casa coniugale a seguito di incontestata morosità di cui in sostanza continua a beneficiare anche la ricorrente.
Il resistente in sede di scritti conclusionali: “revochi la quota dell'assegno di € 250,00, disposto per il mantenimento di quest'ultimo e riduca il detto assegno da € 750,00 a € 450,00 per il costo del nuovo canone di locazione dell'appartamento in cui risiede , che il deducente è disposto a Persona_2
pagare.” Concludendo in ordine agli aspetti economici :” Rigettare definitivamente la richiesta di mantenimento della ricorrente e revocare la quota dell'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne Persona_2
autosufficiente, di € 250,00 e ridurre l'assegno per il pagamento del canone di locazione ad € 450,00, per un totale di € 450,00 a favore di ”. Persona_2
Il rilascio della casa coniugale assorbe le questioni sull'originaria domanda di assegnazione che alla luce del dispiegarsi degli eventi non può essere confermata con decorrenza dal rilascio.
Sulla domanda proposta dalla ricorrente per il suo di mantenimento .
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Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770;
Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass.
Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di
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assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa
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riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità
o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a
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darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del
2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che alla luce dello scarno tenore delle deduzioni sul tenore di vita matrimoniale ed in difetto di documentazione da cui si evinca uno squilibrio legato alla separazione- tenuto conto delle condivisibili osservazioni di cui all'ordinanza presidenziale in ordine alla contribuzione al canone dell'immobile abitato dalla ricorrente) non possa trovare accoglimento la domanda di contributo al mantenimento della ricorrente per sè stessa, neppure riconosciuto in via provvisoria.
La ricorrente ha riferito non lavorare, senza nulla rappresentare sulla pregressa attività e sul suo apporto. Pur nel rispetto delle documentate problematiche di salute, dalla documentazione non risulta impossibilità di lavorare. La ricorrente è poi percettrice di provvidenze assistenziali ed in sede presidenziale ha riferito di percepire canone di locazione annuo di € 2500,00 salvo poi riferire solo in sede di scritti conclusionali :” non percepisce piu' il fitto della casa Castel Voltuno in quanto sfitta e nemmeno il reddito di cittadinanza in quanto eliminato per legge” pur senza avere in precedenza riferito di percepire tale provvidenza e di essere gravata quale comproprietaria di una debitoria per inadempimenti fiscali del resistente.
Alla luce di tali deduzioni e della assenza di documentazione che consenta di valutare lo squilibrio non ricorrono i presupposti del contributo al mantenimento ella ricorrente, quantomeno fintanto che il resistente corrisponderà
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– come offerto- il canone di € 450,00 per il nuovo immobile locato dalla ricorrente.
Va infine dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario (in sede di scritti conclusionali la ricorrente ha chiesto:” Porre a carico del sig le imposte richieste alla sig ra CP_1
ma che in quegli anni la casa era in loro comproprietà donata ad uno Pt_1
dei figli nell'anno 2020”), poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre
Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass.
Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010). Ne possono trovare ingresso le domande tardivamente formulate in corso di causa.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. revoca con la decorrenza e le precisazioni di cui in motivazione l'assegnazione della casa coniugale ed il contributo al mantenimento del figlio
; R_
3. rigetta per il resto le domande e dichiara l'inammissibilità delle domande soprariportate;
4. Compensa le spese di lite;
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5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/02/2024
IL PRESIDENTE EST dott. Carla Hubler
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