Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02846/2026REG.PROV.COLL.
N. 06511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6511 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati EL Perrone, Paola Cruciano, con domicilio eletto presso lo studio EL Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Dipartimento personale e Organizzazione, Regione Puglia, Dipartimento personale e Organizzazione, Servizio personale, Regione Puglia, Dipartimento personale e Organizzazione, Servizio personale, Servizio Reclutamento e Contrattazione, non costituiti in giudizio;
EZ Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SI QU, IN OS TO SU, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 733/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del EZ Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. OB EL IE e uditi per le parti gli avvocati Perrone e Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 18 unità di categoria “C” posizione economica “C1”, area professionale “ Competitività e sviluppo del sistema (policy regionali) ” - profilo professionale “ Assistente-Istruttore Tecnico di Policy ”, Ambito “ Protezione Civile e Tutela del Territorio ”, con l’ausilio di EZ PA per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali.
Entro il termine di scadenza (12 febbraio 2022), il signor -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione il 24 gennaio 2022 e ha sostenuto l’unica prova scritta, superandola con il punteggio di 23,5.
In data 19 luglio 2023, il ricorrente ha inviato documentazione, in particolare l’attestato di congedo senza demerito dal servizio militare volontario, al termine della ferma/rafferma.
Con determinazione n. 111 del 5 febbraio 2024, la Regione Puglia ha approvato definitivamente i verbali e la graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice, nella quale il signor -OMISSIS- si era collocato alla posizione n. -OMISSIS-.
In data 11 febbraio 2024, il ricorrente ha inviato al EZ PA una comunicazione con cui ha chiesto all’Amministrazione di annullare in autotutela la succitata determinazione dirigenziale, nella parte in cui non aveva riconosciuto al medesimo il diritto alla riserva di legge per i volontari di ferma, giacché in possesso – da periodo antecedente il Bando stesso - dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del d. lgs. n. 66/2010 e ss.mm., per l’effetto, di riformulare la graduatoria concorsuale, nominandolo tra i vincitori della procedura selettiva, evidenziando di aver inviato all’Amministrazione, in data 19 luglio 2023, la documentazione attestante la titolarità del diritto vantato, pur non dichiarato in domanda.
Con nota prot. -OMISSIS- del 13 febbraio 2024, EZ Pa ha comunicato all’interessato il negativo riscontro della Commissione esaminatrice, richiamando l’art. 8, comma 5 del bando e rappresentando che: “ il candidato non ha dichiarato nella domanda di partecipazione di avere la titolarità alla riserva militare, non ha riconosciuto il beneficio richiesto. Si conferma, pertanto, la valutazione effettuata ”.
Tale determinazione, nonché i successivi atti relativi alla procedura in esame, ivi inclusa la graduatoria finale, sono stati impugnati dal sig. -OMISSIS- innanzi al TAR Puglia.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente accertamento del proprio diritto al riconoscimento del posto riservato ai volontari di ferma breve e ferma prefissata dalle Forze Armate, così come previsto dall’art. 1, commi 5 e 6, del bando di concorso, nonché la condanna dell’Amministrazione di provvedere al riesame della posizione del ricorrente ai fini della nomina come vincitore. Il tutto con risarcimento dei danni da lui subito nella vicenda in esame, e con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, EZ p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 733/25 il TAR Puglia ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Error in iudicando . Erronea rappresentazione dei fatti. Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione degli art. 678 e 1014 del d. lgs. n. 66/2010. Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione del principio dell’autovincolo e del clare loqui . Errata valutazione dei titoli dell’appellante. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Eccesso di potere; 2) Error in iudicando . Violazione dell’art. 6 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere; 3) riproposizione della domanda risarcitoria.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.3.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante premette di beneficiare della riserva di legge derivantegli dall’essere “ Arruolato vincitore di concorso quale volontario in ferma prefissata (1 anno) della m.m. presso Maricentro Taranto in qualità di comune di 2^ classe nella categ./specialità np decorrente dal 03/06/2008.-posto in congedo dal 03/06/2009 ”.
Per tali ragioni, egli – classificatosi in graduatoria al posto n. -OMISSIS- – fruendo del riconoscimento del diritto alla riserva di legge si sarebbe collocato nei 5 posti (il 30% dei 18 disponibili) riservati ex lege ai volontari in ferma breve e ferma prefissata dalle forze dell’ordine, e sarebbe pertanto divenuto vincitore del concorso in esame.
Di contro, la condotta dell’Amministrazione – la quale avrebbe ricusato di prendere in considerazione la documentazione attestante la sussistenza del diritto alla riserva – sarebbe illegittima, in quanto lesiva della lex specialis , attributiva in parte qua del relativo diritto.
Le censure sono infondate.
4. Questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “ l'istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una … mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda. Alla base di tale conclusione milita la necessità di rispettare il principio di autoresponsabilità, correlato al necessario rispetto della par condicio tra i candidati, nonché ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa ” (C.d.S, I, 10.3.2025, n. 169).
In particolare, per quel che attiene al mercato delle commesse pubbliche (caratterizzato dalla sussistenza di una procedura comparativa, al pari di quella in esame), questo Consiglio ha chiarito che: “ In sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità; ciò in quanto, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti ” (C.d.S, III, 5.8.2025, n. 6905).
Pertanto, nel caso in cui l'offerente non si sia limitato a fornire dei semplici chiarimenti, a comprova di un requisito dichiarato e già documentato in sede di domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica integrazione di un requisito non presente in domanda. Operazione, quest’ultima, vietata dal principio di autoresponsabilità, il quale comporta che il concorrente sopporta le conseguenze negative del proprio comportamento, ossia dell’errore nella compilazione della domanda di partecipazione, nonché nell’allegazione dei relativi documenti.
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del bando: “ I concorrenti che hanno superato la prova d’esame e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire all’indirizzo protocollo@pec.formez.it, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo protocollo@pec.formez.it ”.
In conformità alla succitata disposizione del bando, l’avviso contenente le modalità di presentazione della documentazione prescriveva in particolare che: “ I concorrenti che hanno superato la prova scritta e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge e specificati dal bando, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del bando stesso (12 febbraio 2022), dovranno far pervenire, a mezzo PEC, intestata al candidato, la predetta documentazione all’indirizzo protocollo@pec.formez.it (mailto:protocollo@pec.formez.it) entro e non oltre il giorno 12 agosto 2023, indicando nel testo dell’oggetto “cognome e nome, documentazione, nome del concorso” … I documenti dovranno indicare il possesso dei titoli alla data di scadenza dei bandi delle procedure concorsuali. La mancata presentazione nel termine e nelle modalità come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. A tal proposito farà fede la data di arrivo all’indirizzo protocollo@pec.formez.it ”.
6. All’evidenza, le succitate previsioni della lex specialis sono chiare nel prescrivere l’esibizione dei titoli “ già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ”.
Ne consegue che la mancata dichiarazione di un titolo, pur posseduto, non può essere sanata mediante applicazione del soccorso istruttorio, atteso che quest’ultimo – pur nella sua massima latitudine interpretativa – consente unicamente la regolarizzazione di inesattezze e/o carenze documentali relative a requisiti dichiarati in domanda, e non anche la produzione di documenti attestanti la sussistenza di titoli di preferenza giammai dichiarati in precedenza, atteso che in tal caso di verificherebbe non già una legittima integrazione documentale, ma una non consentita integrazione di una domanda carente di un requisito previsto a pena di decadenza e/o ai fini premiali, in violazione del succitato principio di autoresponsabilità, nonché della par condicio competitorum .
7. Orbene, nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica la mancata indicazione dei requisiti per il diritto alla riserva, non avendo l’appellante barrato la casella attinente al possesso del suddetto titolo.
Orbene, per le ragioni sopra esposte, tale omissione non integra una mera imprecisione, come tale sanabile con soccorso istruttorio, ma si sostanzia nell’omissione di un requisito previsto ai fini premiali.
8. Alla stessa stregua, va esclusa la sussistenza del dedotto errore materiale.
Sul punto, questo Consiglio di Stato ha in più occasioni chiarito che l'errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una “ discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto ” (C.d.S, VI, 2.3.2017, n. 978. In termini confermativi: C.d.S, 24.8.2021, n. 6025).
Senonché, nella specie l’appellante non ha barrato la casella relativa alla leva volontaria, ma quella relativa all’indicazione di avvenuto adempimento degli obblighi di leva militare.
Orbene, tali circostanze non evidenziano alcun errore materiale, nel senso indicato dall’appellante.
Invero, l’avere l’appellante barrato la casella relativa all’adempimento degli obblighi di leva militare per i nati antecedentemente all’anno 1985 può costituire, in astratto, errore materiale riferibile esclusivamente a tale dichiarazione, essendo l’appellante nato nel 1988.
Nondimeno, tale circostanza non è in alcun modo in correlazione con il non avere egli barrato la casella relativa alla leva volontaria; elemento, quest’ultimo, che solo rileva ai fini in esame.
Invero, non si comprende la ragione per la quale l’Amministrazione, in presenza di una dichiarazione positiva in punto di indicazione di obblighi di leva militare, e di assenza di dichiarazione quanto alla leva volontaria, dovesse automaticamente ritenere che la suddetta dichiarazione fosse riferita a quest’ultima, trattandosi di elementi del tutto indipendenti tra di loro, rispondendo a previsioni normative ed elementi fattuali del tutto diversi nell’uno e nell’altro caso.
9. Per tali ragioni, stante l’assenza di dichiarazione, da parte dell’appellante, in ordine allo svolgimento di servizio di leva volontaria, del tutto correttamente ( rectius : doverosamente) l’Amministrazione non ne ha tenuto conto ai fini della formazione della graduatoria, a ciò ostandovi le contrarie previsioni del Bando.
10. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
11. Va parimenti rigettato l’ulteriore motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta la sussistenza di pregiudizi economici conseguenti all’illegittima condotta dell’Amministrazione appellata. Sul punto, è sufficiente osservare che l’accertata legittimità dell’atto impugnato, conseguente al riscontro dell’infondatezza delle censure dedotte dall’appellante, esclude la sussistenza dell’elemento costitutivo di cui all’art. 2043 c.c, rilevante ai fini risarcitori (l’illegittimità dell’atto o della condotta da parte della p.a.), la qual cosa esclude la fondatezza della relativa doglianza di parte appellante.
12. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GO BA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
OB EL IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB EL IE | GO BA |
IL SEGRETARIO