Articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1494Articolo 1476
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
21 giugno 2018
>
Versione
27 maggio 2022
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
1 gennaio 2024
Art. 1475. Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento ((militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400)) . 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente