Art. 1475. Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento ((militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400)) . 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.
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- 1. Archivio ultime notizie Adnkronoshttps://www.studiocataldi.it/
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Giurisprudenza • 139
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 28/11/2016, n. 5004Provvedimento: […] Rilevato, altresì, che l'opponente associazione sindacale (U.N.A.C.) non è mai stata riconosciuta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 1475, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010);Leggi di più...
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