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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/08/2025, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 19327/2020, avente ad oggetto: proprietà, riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Aniello Musto (C.F. ), in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli, alla Traversa Antonino Pio n. 64, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore contro
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di
Russo (C.F. ) dell'Avvocatura Comunale, giusta C.F._3 procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del 22.01.2024, rogato dal Notaio con lui elettivamente domiciliato Persona_1
presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio
n. 1, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al
1 seguente indirizzo pec: Email_2
Convenuto
Nonché
(p.iva , con sede in Napoli al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Garibaldi 387 - Napoli, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Allocca (C.F.
) e con il medesimo elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
Convenuto
Nonché
(C.F. in persona del l.r.p.t., dom.ta in Napoli alla Via CP_4 P.IVA_3
Domenico Morelli n. 75.
Convenuto contumace
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 01.09.2020,
conveniva in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., la in persona del l.r.p.t., nonché la CP_5 CP_4
ex in persona del l.r.p.t e deduceva: CP_6 CP_7
2 - di essere proprietario dei seguenti terreni siti nel Comune di Napoli e precisamente: terreni F839, foglio 125, particella 305, particella n. 301, 302,
303, 118, 232, 493, 131, 246, 247, 222, 199, 255, 2, 4, 328, 216, 329, 315,
213, 251, 308, 316, 193, 195, 248, 206, 133, 98, 312, 103, 192, 191, 296, 297,
298, foglio 126, particella n. 516, 517, 473, 475, 1067, 463, 864, 472, 476,
1068, 639, 503, 505, 381, 372, 729, 465, foglio n. 185, foglio n. 49, 28, 30,
51, 1, 31, 32, 25 e 42 , foglio n. 125, particella 98, 191, 192, 194, 195, 218,
219, 220, 223, 224, 225, 271, 286, 318, 330, 161, 371, 373, 450, 1173 e 1174
, come da ispezione ipotecaria del 06.03.2020 in atti;
- che l'istante ha chiesto il rilascio dei terreni da parte del Controparte_1
CP_ della e dell' , in quanto non titolare avente diritto, senza sortire CP_8
nessun esito;
-con atto del Notaio del 20.09.2002, repertorio n. 32637 e raccolta Per_2
CP_ n. 16929, la ex ha espletato espropriazione contro , ma, nel 2002, CP_7 la non era proprietaria delle aree poi trasferite alla ex ora CP_8 CP_7 CP_6
in quanto già del come da atti notarili e qui allegati, in
[...] CP_9 precedenza indicati, del 1962;
- le particelle suindicate facevano parte di beni pubblici disponibili e quindi, usucapibili decorsi 20 anni dal possesso continuativo e pacifico.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la proprietà dei terreni suindicati favore del Sig. , come da visure Parte_1 ipocatastali del 06.03.2020; emettere sentenza di condanna a carico del CP_ e/o e/o ex ora al rilascio immediato dei Controparte_1 CP_7 CP_6
CP_ terreni occupati abusivamente dal e/o e/o ex Controparte_1 CP_6
in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_7
1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dei terreni suindicati, essendo beni pubblici disponibili, a favore dell'attore, per
3 aver quest'ultimo mantenuto il possesso pacifico e continuato per oltre 30 anni dei suindicati terreni in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre
30 anni e conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 1, di provvedere alla consequenziale trascrizione, con vittoria delle spese di lite.
2) Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 19327/2020, in data 31.12.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1 dapprima a mezzo dell'Avv. Stefano Canzio Moriconi, e poi successivamente, con comparsa di costituzione in sostituzione del
14.10.2024, a mezzo dell'Avv. Domenico Di Russo, il quale contestava integralmente l'atto di citazione, deducendone l'infondatezza, ed eccependo la nullità della citazione ex. art. 164 c.p.c. per genericità dello stesso, in quanto l'attore, da un lato, sembra dichiararsi già proprietario di vari terreni;
successivamente, nelle conclusioni e “in subordine”, l'odierno attore formula anche una domanda di dichiarazione di avvenuto acquisto dei terreni per usucapione, domanda formulata senza, però, alcuna esposizione nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio de quo. Nel merito, il Controparte_1
eccepiva il difetto di titolarità attiva in capo all'attore, la natura demaniale e non usucapibile di gran parte dei beni rivendicati dall'attore nonché la totale carenza probatoria sia in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sia in relazione ai presupposti dell'invocata usucapione, concludendo per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) In data 30.12.2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t., che impugnava le domande attoree,
[...] eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per palese
4 violazione dell'art. 163 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa nonché per assoluta incertezza del petitum;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' per essere la struttura Controparte_2
ferroviaria di proprietà della Regione Campania ed, infine,
l'inusucapibilità dei beni data la loro incontrovertibile natura pubblica.
Nel merito, la difesa dell' ha chiesto di Controparte_2 rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, atteso che non risultano particelle intestate ad CP_2 Controparte_2
o a ed evidenziando, inoltre, che alcune particelle
[...] CP_10
sono occupate da strade, fabbricati di edilizia popolare ed aree a questi pertinenziali ovvero proprietà private. Tutte le suddette aree non sono, quindi, assolutamente usucapibili, mancando del tutto il possesso da parte dell'odierno attore.
4) Nel corso del giudizio, il Giudice, rilevato che in atti non vi era prova della condizione di procedibilità della mediazione, concedeva termine di giorni 15 per l'adempimento predetto, dichiarando, altresì, la contumacia di non costituitosi, nonostante la rituale notifica. CP_4
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183, VI comma c.p.c., acquisiti alcuni documenti, all'udienza del 02.12.2022, ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal non essendo la domanda attorea sufficientemente Controparte_1
determinata in rapporto ai fatti esposti nello stesso atto introduttivo, veniva fissata nuova udienza di prima comparizione per il 16 giugno
2023, assegnando a parte attrice termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie contenenti l'integrazione della domanda ed assegnando all'altra parte successivo termine perentorio di ulteriori
5 trenta giorni per il deposito di memorie di risposta.
5) Parte attrice provvedeva ad integrare l'atto introduttivo del giudizio de quo e in data 30.12.2022, mentre parte convenuta Controparte_1
provvedeva a depositare telematicamente, in data 27.01.2023, nuova comparsa di costituzione ex art. 164, 6° comma, c.p.c., impugnando e contestando le domande attoree ed eccependo la nullità anche dell'atto integrativo. Successivamente, all'udienza del 16.06.2023, il G.I., ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base degli atti senza necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2024, ed infine, subentrato un nuovo Giudice istruttore, all'udienza del 06.05.2025, la causa veniva riservata in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Passando alla disamina della domanda va osservato quanto segue.
In punto di diritto, va ricordato che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali a titolo originario.
Esso trova fondamento in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato da parte di altri nonché dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti ed, in
6 particolare, al titolare.
Ai principi innanzi enunciati va aggiunto che, secondo quanto disposto dagli art. 823 c.c. e ss., non sono usucapibili i diritti su beni del demanio pubblico né su quelli del patrimonio pubblico indisponibile (art. 828 c.c.).
L'attore ha elencato nell'atto introduttivo decine di particelle catastali, cumulando domande ontologicamente diverse, ossia l'azione di rivendica e quella di accertamento dell'usucapione, senza specificare a quali beni si riferisca ciascuna pretesa e sulla base di quali distinti presupposti fattuali e giuridici .Nè a tali lacune è stato posto rimedio con le istanze istruttorie, atteso che i capi di prova sono stati articolati in modo assolutamente generico senza specificare in quali condotte sarebbe consistito il rapporto uti dominus tra parte attrice ed i singoli beni e come lo stesso sarebbe stato esplicitato nel corso degli anni.
La produzione di mere visure ipocatastali è del tutto irrilevante, poiché
l'intestazione catastale non costituisce titolo idoneo a dimostrare la proprietà di un bene, avendo una funzione meramente fiscale.
7) Al contrario, i documenti prodotti dalle parti convenute hanno evidenziato che le particelle indicate in citazione sono intestate a soggetti terzi, privati e pubblici, tra cui lo stesso e il Controparte_1
, o risultano soppresse o classificate come "Ente Controparte_11
Urbano".
A tale riguardo, vale la pena osservare che il termine ente urbano indica che il terreno è stato soggetto a un aggiornamento catastale di tipo mappale, in vista del successivo inserimento nel Catasto Fabbricati. In particolare, il mappale, quando classificato come Ente Urbano, appare nel Catasto Terreni senza indicazioni di dati di classamento e intestazione e vale ad evidenziare che il terreno è inutilizzabile per scopi agricoli, atteso che il suolo assume
7 una nuova identità, adatta esclusivamente a scopi urbani. Ciò a maggior ragione rende inconfigurabile sul piano fattuale un rapporto diretto col fondo prescindendo dal possesso del fabbricato cui lo stesso è funzionalmente collegato. Cont 8) Inoltre, l' ha provato che, a fronte della verifica effettuata per via telematica presso l'Agenzia delle Entrate, risulta una situazione catastale diversa da quella descritta nell'atto di citazione e, precisamente:
a) Foglio 125 N.C.T. Comune di Napoli:
a1) P.lla 305, soppressa;
a2) P.lle 301, 302 e 303, proprietà con sede in Napoli (CF/P.IVA Parte_2
); P.IVA_4
a3) P.lla 118, proprietà nato a [...] il [...] (CF CP_12
); C.F._6
a4) P.lla 232, soppressa;
a5) P.lla 493, proprietà con sede in VO (NA) Controparte_13
(CF/P.IVA: ); P.IVA_5
a6) P.lla 131, Ente Urbano;
a7) P.lle, 246, 247, 222, 199, 255, 2, 4, 328, 216, 329, 315, 213, 251, 308,
316, 193, 195, 248, 206, 133, 98, 312, 192, 191, 296, 297, 298, soppresse;
a8) P.lla 103, proprietà . Persona_3
B) Foglio 126 N.C.T. Controparte_1
b1) P.lla 516, soppressa;
b2) P.lla 517, proprietà (CF/P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_1
b3) P.lla 473, proprietà della provincia Controparte_14
di Napoli ( CF/P.IVA: ); P.IVA_3
b4) P.lle 475, 1067, 463 e 86 4, soppresse;
8 b5) P.lla 472, Ente Urbano;
b6) P.lle 476 e 1068, proprietà per ½ e per CP_15 Controparte_16
½;
b7) P.lle 639, 503, 505, 381, 372 e 465, soppresse;
b8) P.lla 729, proprietà nato a [...] il [...] e Controparte_17
nata a [...] il [...]. Controparte_18
C) Foglio 185 N.C.T. Controparte_1
c1) P.lle 49, 1, 31, 32, 25 e 42, soppresse;
c2) P.lle 28 e 30, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_1
c3) P.lla 51, proprietà con sede in Napoli (CF Controparte_19
/P.IVA ); P.IVA_6
D) Foglio 125 N.C.T. Controparte_1
d1) P.lle 98, 191, 192, 194, 195, 218, 219, 220, 224, 225 e 286, soppresse;
d2) P.lla 271, proprietà ; Controparte_20
d3) P.lla 318, Ente Urbano;
d4) P.lla 330, proprietà Controparte_21
d5) P.lla 161, proprietà nato a [...] il [...]; Controparte_22
d6) P.lla 371, proprietà nata a [...] il [...]; Persona_4
d7) P.lla 373, proprietà ; Persona_5
d8) P.lle 450, 1173 e 1174, Ente Urbano ESPR 3 / 5
9) Da quanto sopra riportato è agevole notare che risultano solo due particelle intestate in capo all'attore ( part. lle 28 e 30), le quali sono Cont attualmente occupate, come dedotto da da un distributore di carburante (Red Fuel).
Va, altresì, rilevato che non risultano particelle intestate ad
[...]
o a per cui va dichiarata l'estromissione dal Controparte_2 CP_10 giudizio dell' per carenza di legittimazione passiva. CP_6
9 Contr L' ha, poi, prodotto l'Accordo di Programma del 10 febbraio 2000 (cfr. doc. 1), con il quale il Ministero dei Trasporti e la Regione Campania hanno convenuto il trasferimento alla Regione Campania delle risorse relative all'effettuazione dell'esercizio ferroviario sulla linea, gestita dell'allora
, ora All'art. 3 di detto Accordo, rubricato (beni trasferiti) CP_7 CP_6 si stabilisce che “sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione i beni, gli Contr impianti, le infrastrutture “ e sulla base di tali atti l' ha eccepito che i beni gestiti da fanno parte del Demanio Ferroviario Controparte_2
Contr Regionale, mentre per le restanti particelle indicate, l' ha eccepito, sin dalla comparsa di costituzione che le stesse sono occupate da strade, fabbricati di edilizia popolare ed aree a questi pertinenziali.
A fronte di tali eccezioni, e quali rendono evidente che le particelle medesime non sono quindi assolutamente usucapibili mancando del tutto il possesso da parte dell'attore, parte attrice, nei successivi scritti difensivi (memorie ex art
183 co 6 c.p.c.), non solo non ha formulato alcuna specifica contestazione, ma nemmeno ha prodotto documenti o articolato prove in grado di confutare Contr i fatti rappresentati dall' .
Tra l'altro, la natura demaniale di una porzione significativa dei terreni oggetto di causa è stata eccepita anche dalla difesa del ed Controparte_1 anche relativamente a tale difesa alcuna valida contestazione è stata formulata.
10) Ed invero, i beni destinati ad un servizio o a una finalità di pubblica utilità, nel caso di specie, all'esercizio ferroviario, non sono suscettibili di acquisto per usucapione né di alcun'altra forma di godimento rapportabile ad un diritto reale di natura privata.
Infatti, secondo gli artt. 823,824,826,828 ed 830 c.c. i beni demaniali sono soggetti ad un vincolo di destinazione e, come tali, non possono essere
10 oggetto di usucapione poiché sono destinati ad un pubblico servizio e, quindi, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Detto principio incontra un limite nell'istituto della sdemanializzazione secondo cui un determinato bene può sempre perdere la sua natura demaniale e passare alla categoria di bene patrimoniale, a cui si applica il regime ordinario dei beni privati.
Tale trasferimento può essere operato mediante un atto ad hoc oppure per facta concludentia ossia condotte attestanti il venir meno dell'interesse pubblico da parte della Amministrazione (cosiddetta sdemanializzazione tacita).
Nella vicenda in oggetto, non è possibile ritenere che si sia verificata una tacita sdemanializzazione: l'assunto , oltre che non provato dall'attore, è smentito dalla documentazione prodotta dalle parti convenute.
Anche per i beni astrattamente usucapibili, l'attore non ha fornito la benché minima prova dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c.
Non è stato dedotto né provato alcun atto materiale specifico che potesse manifestare in modo inequivocabile l'animus possidendi, ovvero l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Le domande attoree sono, pertanto, rimaste del tutto sfornite di prova e devono essere rigettate.
Va dichiarata, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_6
quanto soggetto estraneo alla vicenda giudiziaria.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 147/2022, nei parametri previsti per lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 nei valori medi per le prime due fasi con valori medi e per
11 le restanti fasi con i valori minimi, tenuto conto dell'attività svolta.
Nulla per le spese nei confronto dello rimasto contumace. CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 19327/2020 promossa da contro + altri, ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estromissione dal giudizio dell' Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti del che liquida in € 9.142,00 per onorario, Controparte_1 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;
4) Condanna al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' che liquida in € 9.142,00 Controparte_2
per onorario, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, così deciso il 14/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 19327/2020, avente ad oggetto: proprietà, riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Aniello Musto (C.F. ), in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli, alla Traversa Antonino Pio n. 64, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore contro
(C.F. , in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di
Russo (C.F. ) dell'Avvocatura Comunale, giusta C.F._3 procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione, rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 20692, Racc. n. 9761 del 22.01.2024, rogato dal Notaio con lui elettivamente domiciliato Persona_1
presso la Casa Comunale, in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio
n. 1, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al
1 seguente indirizzo pec: Email_2
Convenuto
Nonché
(p.iva , con sede in Napoli al Controparte_2 P.IVA_2
Corso Garibaldi 387 - Napoli, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Allocca (C.F.
) e con il medesimo elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli al Corso Garibaldi n. 387, giusta procura in atti, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_3
Convenuto
Nonché
(C.F. in persona del l.r.p.t., dom.ta in Napoli alla Via CP_4 P.IVA_3
Domenico Morelli n. 75.
Convenuto contumace
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 01.09.2020,
conveniva in giudizio il in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., la in persona del l.r.p.t., nonché la CP_5 CP_4
ex in persona del l.r.p.t e deduceva: CP_6 CP_7
2 - di essere proprietario dei seguenti terreni siti nel Comune di Napoli e precisamente: terreni F839, foglio 125, particella 305, particella n. 301, 302,
303, 118, 232, 493, 131, 246, 247, 222, 199, 255, 2, 4, 328, 216, 329, 315,
213, 251, 308, 316, 193, 195, 248, 206, 133, 98, 312, 103, 192, 191, 296, 297,
298, foglio 126, particella n. 516, 517, 473, 475, 1067, 463, 864, 472, 476,
1068, 639, 503, 505, 381, 372, 729, 465, foglio n. 185, foglio n. 49, 28, 30,
51, 1, 31, 32, 25 e 42 , foglio n. 125, particella 98, 191, 192, 194, 195, 218,
219, 220, 223, 224, 225, 271, 286, 318, 330, 161, 371, 373, 450, 1173 e 1174
, come da ispezione ipotecaria del 06.03.2020 in atti;
- che l'istante ha chiesto il rilascio dei terreni da parte del Controparte_1
CP_ della e dell' , in quanto non titolare avente diritto, senza sortire CP_8
nessun esito;
-con atto del Notaio del 20.09.2002, repertorio n. 32637 e raccolta Per_2
CP_ n. 16929, la ex ha espletato espropriazione contro , ma, nel 2002, CP_7 la non era proprietaria delle aree poi trasferite alla ex ora CP_8 CP_7 CP_6
in quanto già del come da atti notarili e qui allegati, in
[...] CP_9 precedenza indicati, del 1962;
- le particelle suindicate facevano parte di beni pubblici disponibili e quindi, usucapibili decorsi 20 anni dal possesso continuativo e pacifico.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la proprietà dei terreni suindicati favore del Sig. , come da visure Parte_1 ipocatastali del 06.03.2020; emettere sentenza di condanna a carico del CP_ e/o e/o ex ora al rilascio immediato dei Controparte_1 CP_7 CP_6
CP_ terreni occupati abusivamente dal e/o e/o ex Controparte_1 CP_6
in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_7
1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuto usucapione, della proprietà dei terreni suindicati, essendo beni pubblici disponibili, a favore dell'attore, per
3 aver quest'ultimo mantenuto il possesso pacifico e continuato per oltre 30 anni dei suindicati terreni in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre
30 anni e conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Napoli 1, di provvedere alla consequenziale trascrizione, con vittoria delle spese di lite.
2) Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 19327/2020, in data 31.12.2020, si costituiva in giudizio il Controparte_1 dapprima a mezzo dell'Avv. Stefano Canzio Moriconi, e poi successivamente, con comparsa di costituzione in sostituzione del
14.10.2024, a mezzo dell'Avv. Domenico Di Russo, il quale contestava integralmente l'atto di citazione, deducendone l'infondatezza, ed eccependo la nullità della citazione ex. art. 164 c.p.c. per genericità dello stesso, in quanto l'attore, da un lato, sembra dichiararsi già proprietario di vari terreni;
successivamente, nelle conclusioni e “in subordine”, l'odierno attore formula anche una domanda di dichiarazione di avvenuto acquisto dei terreni per usucapione, domanda formulata senza, però, alcuna esposizione nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio de quo. Nel merito, il Controparte_1
eccepiva il difetto di titolarità attiva in capo all'attore, la natura demaniale e non usucapibile di gran parte dei beni rivendicati dall'attore nonché la totale carenza probatoria sia in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sia in relazione ai presupposti dell'invocata usucapione, concludendo per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) In data 30.12.2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
in persona del l.r.p.t., che impugnava le domande attoree,
[...] eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda per palese
4 violazione dell'art. 163 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa nonché per assoluta incertezza del petitum;
eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell' per essere la struttura Controparte_2
ferroviaria di proprietà della Regione Campania ed, infine,
l'inusucapibilità dei beni data la loro incontrovertibile natura pubblica.
Nel merito, la difesa dell' ha chiesto di Controparte_2 rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, atteso che non risultano particelle intestate ad CP_2 Controparte_2
o a ed evidenziando, inoltre, che alcune particelle
[...] CP_10
sono occupate da strade, fabbricati di edilizia popolare ed aree a questi pertinenziali ovvero proprietà private. Tutte le suddette aree non sono, quindi, assolutamente usucapibili, mancando del tutto il possesso da parte dell'odierno attore.
4) Nel corso del giudizio, il Giudice, rilevato che in atti non vi era prova della condizione di procedibilità della mediazione, concedeva termine di giorni 15 per l'adempimento predetto, dichiarando, altresì, la contumacia di non costituitosi, nonostante la rituale notifica. CP_4
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex. art. 183, VI comma c.p.c., acquisiti alcuni documenti, all'udienza del 02.12.2022, ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal non essendo la domanda attorea sufficientemente Controparte_1
determinata in rapporto ai fatti esposti nello stesso atto introduttivo, veniva fissata nuova udienza di prima comparizione per il 16 giugno
2023, assegnando a parte attrice termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie contenenti l'integrazione della domanda ed assegnando all'altra parte successivo termine perentorio di ulteriori
5 trenta giorni per il deposito di memorie di risposta.
5) Parte attrice provvedeva ad integrare l'atto introduttivo del giudizio de quo e in data 30.12.2022, mentre parte convenuta Controparte_1
provvedeva a depositare telematicamente, in data 27.01.2023, nuova comparsa di costituzione ex art. 164, 6° comma, c.p.c., impugnando e contestando le domande attoree ed eccependo la nullità anche dell'atto integrativo. Successivamente, all'udienza del 16.06.2023, il G.I., ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base degli atti senza necessità di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2024, ed infine, subentrato un nuovo Giudice istruttore, all'udienza del 06.05.2025, la causa veniva riservata in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Passando alla disamina della domanda va osservato quanto segue.
In punto di diritto, va ricordato che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali a titolo originario.
Esso trova fondamento in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato da parte di altri nonché dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione, occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti ed, in
6 particolare, al titolare.
Ai principi innanzi enunciati va aggiunto che, secondo quanto disposto dagli art. 823 c.c. e ss., non sono usucapibili i diritti su beni del demanio pubblico né su quelli del patrimonio pubblico indisponibile (art. 828 c.c.).
L'attore ha elencato nell'atto introduttivo decine di particelle catastali, cumulando domande ontologicamente diverse, ossia l'azione di rivendica e quella di accertamento dell'usucapione, senza specificare a quali beni si riferisca ciascuna pretesa e sulla base di quali distinti presupposti fattuali e giuridici .Nè a tali lacune è stato posto rimedio con le istanze istruttorie, atteso che i capi di prova sono stati articolati in modo assolutamente generico senza specificare in quali condotte sarebbe consistito il rapporto uti dominus tra parte attrice ed i singoli beni e come lo stesso sarebbe stato esplicitato nel corso degli anni.
La produzione di mere visure ipocatastali è del tutto irrilevante, poiché
l'intestazione catastale non costituisce titolo idoneo a dimostrare la proprietà di un bene, avendo una funzione meramente fiscale.
7) Al contrario, i documenti prodotti dalle parti convenute hanno evidenziato che le particelle indicate in citazione sono intestate a soggetti terzi, privati e pubblici, tra cui lo stesso e il Controparte_1
, o risultano soppresse o classificate come "Ente Controparte_11
Urbano".
A tale riguardo, vale la pena osservare che il termine ente urbano indica che il terreno è stato soggetto a un aggiornamento catastale di tipo mappale, in vista del successivo inserimento nel Catasto Fabbricati. In particolare, il mappale, quando classificato come Ente Urbano, appare nel Catasto Terreni senza indicazioni di dati di classamento e intestazione e vale ad evidenziare che il terreno è inutilizzabile per scopi agricoli, atteso che il suolo assume
7 una nuova identità, adatta esclusivamente a scopi urbani. Ciò a maggior ragione rende inconfigurabile sul piano fattuale un rapporto diretto col fondo prescindendo dal possesso del fabbricato cui lo stesso è funzionalmente collegato. Cont 8) Inoltre, l' ha provato che, a fronte della verifica effettuata per via telematica presso l'Agenzia delle Entrate, risulta una situazione catastale diversa da quella descritta nell'atto di citazione e, precisamente:
a) Foglio 125 N.C.T. Comune di Napoli:
a1) P.lla 305, soppressa;
a2) P.lle 301, 302 e 303, proprietà con sede in Napoli (CF/P.IVA Parte_2
); P.IVA_4
a3) P.lla 118, proprietà nato a [...] il [...] (CF CP_12
); C.F._6
a4) P.lla 232, soppressa;
a5) P.lla 493, proprietà con sede in VO (NA) Controparte_13
(CF/P.IVA: ); P.IVA_5
a6) P.lla 131, Ente Urbano;
a7) P.lle, 246, 247, 222, 199, 255, 2, 4, 328, 216, 329, 315, 213, 251, 308,
316, 193, 195, 248, 206, 133, 98, 312, 192, 191, 296, 297, 298, soppresse;
a8) P.lla 103, proprietà . Persona_3
B) Foglio 126 N.C.T. Controparte_1
b1) P.lla 516, soppressa;
b2) P.lla 517, proprietà (CF/P.IVA: ); Controparte_1 P.IVA_1
b3) P.lla 473, proprietà della provincia Controparte_14
di Napoli ( CF/P.IVA: ); P.IVA_3
b4) P.lle 475, 1067, 463 e 86 4, soppresse;
8 b5) P.lla 472, Ente Urbano;
b6) P.lle 476 e 1068, proprietà per ½ e per CP_15 Controparte_16
½;
b7) P.lle 639, 503, 505, 381, 372 e 465, soppresse;
b8) P.lla 729, proprietà nato a [...] il [...] e Controparte_17
nata a [...] il [...]. Controparte_18
C) Foglio 185 N.C.T. Controparte_1
c1) P.lle 49, 1, 31, 32, 25 e 42, soppresse;
c2) P.lle 28 e 30, proprietà nato a [...] il [...]; Parte_1
c3) P.lla 51, proprietà con sede in Napoli (CF Controparte_19
/P.IVA ); P.IVA_6
D) Foglio 125 N.C.T. Controparte_1
d1) P.lle 98, 191, 192, 194, 195, 218, 219, 220, 224, 225 e 286, soppresse;
d2) P.lla 271, proprietà ; Controparte_20
d3) P.lla 318, Ente Urbano;
d4) P.lla 330, proprietà Controparte_21
d5) P.lla 161, proprietà nato a [...] il [...]; Controparte_22
d6) P.lla 371, proprietà nata a [...] il [...]; Persona_4
d7) P.lla 373, proprietà ; Persona_5
d8) P.lle 450, 1173 e 1174, Ente Urbano ESPR 3 / 5
9) Da quanto sopra riportato è agevole notare che risultano solo due particelle intestate in capo all'attore ( part. lle 28 e 30), le quali sono Cont attualmente occupate, come dedotto da da un distributore di carburante (Red Fuel).
Va, altresì, rilevato che non risultano particelle intestate ad
[...]
o a per cui va dichiarata l'estromissione dal Controparte_2 CP_10 giudizio dell' per carenza di legittimazione passiva. CP_6
9 Contr L' ha, poi, prodotto l'Accordo di Programma del 10 febbraio 2000 (cfr. doc. 1), con il quale il Ministero dei Trasporti e la Regione Campania hanno convenuto il trasferimento alla Regione Campania delle risorse relative all'effettuazione dell'esercizio ferroviario sulla linea, gestita dell'allora
, ora All'art. 3 di detto Accordo, rubricato (beni trasferiti) CP_7 CP_6 si stabilisce che “sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione i beni, gli Contr impianti, le infrastrutture “ e sulla base di tali atti l' ha eccepito che i beni gestiti da fanno parte del Demanio Ferroviario Controparte_2
Contr Regionale, mentre per le restanti particelle indicate, l' ha eccepito, sin dalla comparsa di costituzione che le stesse sono occupate da strade, fabbricati di edilizia popolare ed aree a questi pertinenziali.
A fronte di tali eccezioni, e quali rendono evidente che le particelle medesime non sono quindi assolutamente usucapibili mancando del tutto il possesso da parte dell'attore, parte attrice, nei successivi scritti difensivi (memorie ex art
183 co 6 c.p.c.), non solo non ha formulato alcuna specifica contestazione, ma nemmeno ha prodotto documenti o articolato prove in grado di confutare Contr i fatti rappresentati dall' .
Tra l'altro, la natura demaniale di una porzione significativa dei terreni oggetto di causa è stata eccepita anche dalla difesa del ed Controparte_1 anche relativamente a tale difesa alcuna valida contestazione è stata formulata.
10) Ed invero, i beni destinati ad un servizio o a una finalità di pubblica utilità, nel caso di specie, all'esercizio ferroviario, non sono suscettibili di acquisto per usucapione né di alcun'altra forma di godimento rapportabile ad un diritto reale di natura privata.
Infatti, secondo gli artt. 823,824,826,828 ed 830 c.c. i beni demaniali sono soggetti ad un vincolo di destinazione e, come tali, non possono essere
10 oggetto di usucapione poiché sono destinati ad un pubblico servizio e, quindi, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Detto principio incontra un limite nell'istituto della sdemanializzazione secondo cui un determinato bene può sempre perdere la sua natura demaniale e passare alla categoria di bene patrimoniale, a cui si applica il regime ordinario dei beni privati.
Tale trasferimento può essere operato mediante un atto ad hoc oppure per facta concludentia ossia condotte attestanti il venir meno dell'interesse pubblico da parte della Amministrazione (cosiddetta sdemanializzazione tacita).
Nella vicenda in oggetto, non è possibile ritenere che si sia verificata una tacita sdemanializzazione: l'assunto , oltre che non provato dall'attore, è smentito dalla documentazione prodotta dalle parti convenute.
Anche per i beni astrattamente usucapibili, l'attore non ha fornito la benché minima prova dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c.
Non è stato dedotto né provato alcun atto materiale specifico che potesse manifestare in modo inequivocabile l'animus possidendi, ovvero l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.
Le domande attoree sono, pertanto, rimaste del tutto sfornite di prova e devono essere rigettate.
Va dichiarata, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' in CP_6
quanto soggetto estraneo alla vicenda giudiziaria.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 147/2022, nei parametri previsti per lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00 nei valori medi per le prime due fasi con valori medi e per
11 le restanti fasi con i valori minimi, tenuto conto dell'attività svolta.
Nulla per le spese nei confronto dello rimasto contumace. CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna
Maria Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 19327/2020 promossa da contro + altri, ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estromissione dal giudizio dell' Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva;
[...]
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti del che liquida in € 9.142,00 per onorario, Controparte_1 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;
4) Condanna al pagamento delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' che liquida in € 9.142,00 Controparte_2
per onorario, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, così deciso il 14/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
12