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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 564/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosario Carucci del Foro di Salerno, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Valentina Loner, giusta procura in atti convenuti in punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 11/12/2024, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 16/12/2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 19/11/2024, altresì richiamando le istanze istruttorie formulate in atti
“I) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, quale unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso il 30.01.2020 in Merano (BZ) al Corso Libertà il sig.
[...]
in qualità di proprietario e conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato CP_1
AN 674 SW;
II) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., nonché il sig. in qualità di proprietario e Controparte_1
Pag. 1 di 8 conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, in solido tra loro, al ristoro dei danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra quantificati, in via prudenziale Parte_1
con riferimento alle tabelle di Milano, in complessivi € 51.851,81, di cui € 4.945,15 per spese mediche documentate, già detratte le somme versate da e e CP_4 Controparte_3 trattenute a titolo di acconto senza rinuncia all'integrale risarcimento, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, oltre agli accessori, interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del verificarsi del fatto lesivo e sino all'effettivo soddisfo;
III) condannare, altresì, la Compagnia in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., nonché il sig. in qualità di proprietario e Controparte_1 conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, in solido tra loro, al ristoro dei danni patrimoniali arrecati alla bicicletta della Sig.ra per un importo Parte_1 pari ad € 130,00; IV) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata, sempre richiamata la verbalizzazione per l'udienza del 27.06.2024, in applicazione delle cd. Tabelle di Milano, sulla base della relazione di CTU agli atti, alla sig.ra spetterebbe un risarcimento pari ad € 24.227,50, comprensiva di Parte_1
personalizzazione del danno, stante l'influenza del sinistro sulla vita di relazione dell'attrice.
All'indicato importo andranno sommate le spese mediche sostenute, quantificate dal CTU in €
4.120,85 e così in complessivi € 28.348,35, per cui detratti € 17.177,91 (versati da e CP_4
voglia il Giudice disporre la condanna dei convenuti in solido al pagamento Controparte_3 in favore dell'attrice di € 11.170,44, oltre € 130,00 per danni a cose documentati, oltre interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.
1712” per parte convenuta : come da note scritte depositate in data CP_2
27/11/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, nel merito: previo accertamento e quantificazione dell'effettivo danno subito dalla sig.ra in seguito al Parte_1
sinistro del 30.01.2020, dichiarare gli importi già corrisposti da pari ad € Controparte_3
7.000,00, e da , pari ad euro 14.268,19, satisfattivi di tutti i danni fatti valere e rigettare CP_4
le ulteriori richieste attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine: accertare
e dichiarare il danno effettivamente subito dalla sig.ra in seguito al Parte_1 sinistro del 30.01.2020, detratto l'acconto già corrisposto da pari ad € ad € 7.000,00, CP_3
e da , pari ad Euro 14.268,19 (o quel diverso importo ritenuto di giustizia) e rigettare le CP_4
Pag. 2 di 8 ulteriori pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite. In via istruttoria [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13/02/2023, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 51.851,81 sulla base di un'invalidità permanente del 15% (già detratti gli importi corrisposti da e dalla convenuta CP_4
, quali conseguenti al sinistro stradale avvenuto a Merano (BZ) in data Controparte_3
30/01/2020 verso le ore 13.10 del mattino quando, in sella alla sua bicicletta, “tenendosi sul lato destro della carreggiata, trattandosi di strada sfornita di pista ciclabile, all'intersezione tra Via Otto Huber e Corso Libertà, improvvisamente e violentemente, veniva urtata da tergo dall'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, condotto dal sig. e di proprietà di quest'ultimo, assicurato per la Controparte_1 CP_5 presso la agenzia di Naturno (Bolzano), polizza n. 8371300508141”. Controparte_3
A causa dell'urto l'attrice rovinava al suolo riportando lesioni personali e danni materiali alla bicicletta, venendo di seguito trasportata presso l'Ospedale di Merano ove le veniva diagnosticata una “frattura compressiva subacuta L2, con estensione dell'edema anche nel peduncolo vertebrale destro e, di conseguenza, le veniva prescritta una terapia di antidolorifici e riposo”.
Si costituiva unicamente la convenuta compagnia di assicurazione del Controparte_3
veicolo, depositando in data 07/06/2023 comparsa di costituzione e risposta ove riconosceva l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_1
causazione del sinistro, ma contestava la quantificazione dei danni da doversi ancora risarcire, come operata da parte attrice in atti.
Alla prima udienza di trattazione, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, concessi i termini Controparte_1
di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva svolta istruttoria mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.ssa ). Persona_1
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate nei limiti di seguito precisati. Pag. 3 di 8 La dinamica del sinistro è chiara, come accertata dal personale della Polizia Municipale di Merano, intervenuto nell'immediatezza, il quale ha redatto relativa relazione di incidente stradale (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Altrettanto accertati sono da ritenersi i danni materiali subiti dal velocipede condotto da parte attrice, come risultano dalla fotografia scattata in occasione dei rilievi e dalla ricevuta inerente alle necessarie riparazioni (cfr. pag. 8 del verbale già sopra richiamato e doc. 47 di parte attrice).
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali patiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, si deve fare riferimento alla documentazione medica allegata all'atto di citazione nonché alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, da intendersi qui integralmente richiamata, che risulta completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione.
Infatti, l'attrice, in seguito al sinistro occorsole nel tragitto di rientro a casa dal lavoro
(cfr. doc. n. 2 di parte attrice), veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Merano e, di seguito, sottoposta a risonanza magnetica alla colonna vertebrale, la quale evidenziava varie patologie pregresse al sinistro in argomento (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
In data 05/03/2020 veniva rilasciato dall' certificato medico di infortunio recante CP_4
la diagnosi di “trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare con frattura di L2”.
Il CTU, in risposta al quesito di cui all'ordinanza di data 23/01/2024, ha determinato, in base alla diagnosi di “trauma contusivo al rachide lombare con frattura somatica di L2”, considerate altresì le patologie già sofferte, un'invalidità permanente pari al 7% e una durata della malattia post-traumatica in complessivi 104 giorni (dal 30/01/2020 al
12/05/2020), di cui:
- 4 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
Per quanto riguarda la percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU, di gran lunga inferiore rispetto al grado di invalidità del 20% indicata nel certificato medico- legale di data 01/03/2021 a firma del dott. (cfr. doc. n. 35 di parte Persona_2
Pag. 4 di 8 attrice), si deve rilevare che detto certificato fa espresso riferimento a diversa diagnosi, ossia a “esiti frattura di L4 con deformazione;
esiti di frattura D11 e D7”, quindi a stato patologico pregresso alle lesioni riportate quale diretta conseguenza del sinistro in argomento.
Il CTU ha altresì accertato la riferibilità e la congruità delle spese di cura e di certificazione di cui agli atti, determinandone il complessivo ammontare in € 4.120,85.
Si deve tuttavia precisare che quanto pagato in data 15/06/2020 è riferito a spesa dell'importo complessivo di € 39,40 (ossia € 34,60 per esami radiografici ed € 5,00 per copia CD), mentre il CTU ha calcolato l'importo di € 5,00 della seconda quietanza quale ulteriore spesa;
ne consegue che l'importo di € 5,00 è da detrarsi dal totale indicato nella relazione del CTU (cfr. doc. nn. 17 e 18 di parte attrice).
Il CTU ha correttamente operato l'esclusione delle spese, poiché non attinenti all'evento di causa, relative a esami allergologici per l'importo di € 72,30 nonché quelle relative sedute di fisioterapia per l'importo di € 752,00 in quanto riferite alla sola articolazione sacro-iliaca (cfr. doc. nn. 20 e 32.1 di parte attrice, quest'ultimo erroneamente indicato nella relazione del CTU sub n. 23).
Il danno biologico permanente subito dall'attrice va liquidato ai sensi dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, potendosi altresì riconoscere, in ragione della tipologia di lesione, della presenza di pregresse patologie in sede prossimale nonché della durata dell'invalidità temporanea, la sussistenza di sofferenza psico-fisica di particolare intensità, da collocarsi alla data dell'evento, nella misura del 20% calcolato sulla sommatoria di quanto liquidato per invalidità temporanea, totale e parziale, e per invalidità permanente secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 (seppure emessa con riferimento al risarcimento dei danni per invalidità permanente superiore al 9%), che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pag. 5 di 8
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Ne consegue che deve ritenersi provata, in ragione delle circostanze già sopra indicate, riferite alla documentazione medica in atti, la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice diversa rispetto alla Parte_1
condizione invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nel sinistro.
Invece, per quanto riguarda la personalizzazione del danno, sebbene la stessa attrice, nell'esporre in atti il conteggio dei danni patiti, non abbia inteso indicare alcun importo per tale voce, si deve comunque escluderne la sussistenza posto che la menomazione accertata quale diretta conseguenza del sinistro in argomento non ha inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ulteriori rispetto all'impossibilità, comunque già contemplata tra i postumi invalidanti, di compiere determinati atti fisici. In particolare, la lamentata coccigodinia (e le conseguenti limitazioni) che, a detta dell'attrice, sarebbe insorta successivamente al sinistro, attiene a parte anatomica diversa rispetto a quella interessata dalle lesioni riportate in conseguenza del medesimo, per quanto collocate in sede ad essa prossimale.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stato pubblicato l'ultimo decreto di aggiornamento degli importi di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(luglio 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico a decorrere da tale momento, al fine di avere valori omogenei, rispetto
Pag. 6 di 8 alle altre voci di danno, sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea
(13/05/2020); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale (03/02/2020); per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Per quanto riguarda le spese mediche sostenute, ritenute riferibili al sinistro, risultano documentate spese per il complessivo importo di € 4.115,85 (€ 4.120,85 - € 5,00) con rivalutazione e interessi dalla data media del 17/09/2020 (cfr. doc. nn.
5-32 di parte attrice); a tali spese si aggiunge l'esborso sostenuto per la riparazione della bicicletta per il complessivo importo di € 130,00 con rivalutazione e interessi dalla data del
25/02/2020 (cfr. doc. n. 47 di parte attrice).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di €
10.190,34 corrisposto dall' (pagamento che, in difetto di documentazione utile, CP_4
viene collocato alla data di stabilizzazione dei postumi, ossia al 13/05/2020) nonché quello di € 7.000,00 corrisposto dalla convenuta (pagamento che viene Controparte_3
collocato alla data di ricevimento dell'assegno di cui al doc. n. 43 di parte attrice, ossia al 20/05/2022).
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice all'epoca dell'evento di 58 anni di età, applicati gli Parte_1
importi aggiornati di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, operate le necessarie devalutazioni (da luglio 2024) e le successive rivalutazioni, detratti gli importi già ricevuti alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di €
449,59 alla data odierna (di cui € 168,00 per spese di riparazione della bicicletta).
Pag. 7 di 8 Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
***
Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate – applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale fino a € 1.100,00 – nel compenso medio per tutte le quattro fasi di giudizio;
per spese, nell'importo di € 43,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_3
l'importo di € 449,59 oltre interessi legali su tale importo dalla Parte_1
data odierna al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_3
a le spese di lite che liquida in € 662,00 per compenso, oltre il Parte_1
rimborso delle spese pari a € 43,00 e delle spese generali in misura forfettaria del
15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Rosario Carucci dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
[...]
e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
Così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 564/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosario Carucci del Foro di Salerno, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Valentina Loner, giusta procura in atti convenuti in punto: risarcimento dei danni da sinistro stradale trattenuta in decisione a seguito di ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. di data 11/12/2024, con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal 16/12/2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 19/11/2024, altresì richiamando le istanze istruttorie formulate in atti
“I) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, quale unico ed esclusivo responsabile del sinistro occorso il 30.01.2020 in Merano (BZ) al Corso Libertà il sig.
[...]
in qualità di proprietario e conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato CP_1
AN 674 SW;
II) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., nonché il sig. in qualità di proprietario e Controparte_1
Pag. 1 di 8 conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, in solido tra loro, al ristoro dei danni non patrimoniali patiti dalla sig.ra quantificati, in via prudenziale Parte_1
con riferimento alle tabelle di Milano, in complessivi € 51.851,81, di cui € 4.945,15 per spese mediche documentate, già detratte le somme versate da e e CP_4 Controparte_3 trattenute a titolo di acconto senza rinuncia all'integrale risarcimento, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata e quantificata in corso di causa, oltre agli accessori, interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del verificarsi del fatto lesivo e sino all'effettivo soddisfo;
III) condannare, altresì, la Compagnia in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., nonché il sig. in qualità di proprietario e Controparte_1 conducente dell'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, in solido tra loro, al ristoro dei danni patrimoniali arrecati alla bicicletta della Sig.ra per un importo Parte_1 pari ad € 130,00; IV) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata, sempre richiamata la verbalizzazione per l'udienza del 27.06.2024, in applicazione delle cd. Tabelle di Milano, sulla base della relazione di CTU agli atti, alla sig.ra spetterebbe un risarcimento pari ad € 24.227,50, comprensiva di Parte_1
personalizzazione del danno, stante l'influenza del sinistro sulla vita di relazione dell'attrice.
All'indicato importo andranno sommate le spese mediche sostenute, quantificate dal CTU in €
4.120,85 e così in complessivi € 28.348,35, per cui detratti € 17.177,91 (versati da e CP_4
voglia il Giudice disporre la condanna dei convenuti in solido al pagamento Controparte_3 in favore dell'attrice di € 11.170,44, oltre € 130,00 per danni a cose documentati, oltre interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.
1712” per parte convenuta : come da note scritte depositate in data CP_2
27/11/2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, nel merito: previo accertamento e quantificazione dell'effettivo danno subito dalla sig.ra in seguito al Parte_1
sinistro del 30.01.2020, dichiarare gli importi già corrisposti da pari ad € Controparte_3
7.000,00, e da , pari ad euro 14.268,19, satisfattivi di tutti i danni fatti valere e rigettare CP_4
le ulteriori richieste attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine: accertare
e dichiarare il danno effettivamente subito dalla sig.ra in seguito al Parte_1 sinistro del 30.01.2020, detratto l'acconto già corrisposto da pari ad € ad € 7.000,00, CP_3
e da , pari ad Euro 14.268,19 (o quel diverso importo ritenuto di giustizia) e rigettare le CP_4
Pag. 2 di 8 ulteriori pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria o quanto meno compensazione delle spese di lite. In via istruttoria [omissis]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13/02/2023, parte attrice evocava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell'importo di € 51.851,81 sulla base di un'invalidità permanente del 15% (già detratti gli importi corrisposti da e dalla convenuta CP_4
, quali conseguenti al sinistro stradale avvenuto a Merano (BZ) in data Controparte_3
30/01/2020 verso le ore 13.10 del mattino quando, in sella alla sua bicicletta, “tenendosi sul lato destro della carreggiata, trattandosi di strada sfornita di pista ciclabile, all'intersezione tra Via Otto Huber e Corso Libertà, improvvisamente e violentemente, veniva urtata da tergo dall'autoveicolo Volkswagen, targato AN 674 SW, condotto dal sig. e di proprietà di quest'ultimo, assicurato per la Controparte_1 CP_5 presso la agenzia di Naturno (Bolzano), polizza n. 8371300508141”. Controparte_3
A causa dell'urto l'attrice rovinava al suolo riportando lesioni personali e danni materiali alla bicicletta, venendo di seguito trasportata presso l'Ospedale di Merano ove le veniva diagnosticata una “frattura compressiva subacuta L2, con estensione dell'edema anche nel peduncolo vertebrale destro e, di conseguenza, le veniva prescritta una terapia di antidolorifici e riposo”.
Si costituiva unicamente la convenuta compagnia di assicurazione del Controparte_3
veicolo, depositando in data 07/06/2023 comparsa di costituzione e risposta ove riconosceva l'esclusiva responsabilità del convenuto nella Controparte_1
causazione del sinistro, ma contestava la quantificazione dei danni da doversi ancora risarcire, come operata da parte attrice in atti.
Alla prima udienza di trattazione, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, concessi i termini Controparte_1
di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva svolta istruttoria mediante assunzione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (CTU dott.ssa ). Persona_1
***
Ciò premesso, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione versata in atti e dalle prove assunte in sede istruttoria, le domande spiegate da parte attrice risultano fondate nei limiti di seguito precisati. Pag. 3 di 8 La dinamica del sinistro è chiara, come accertata dal personale della Polizia Municipale di Merano, intervenuto nell'immediatezza, il quale ha redatto relativa relazione di incidente stradale (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
Altrettanto accertati sono da ritenersi i danni materiali subiti dal velocipede condotto da parte attrice, come risultano dalla fotografia scattata in occasione dei rilievi e dalla ricevuta inerente alle necessarie riparazioni (cfr. pag. 8 del verbale già sopra richiamato e doc. 47 di parte attrice).
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali patiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, si deve fare riferimento alla documentazione medica allegata all'atto di citazione nonché alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, da intendersi qui integralmente richiamata, che risulta completa e approfondita oltre che del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione.
Infatti, l'attrice, in seguito al sinistro occorsole nel tragitto di rientro a casa dal lavoro
(cfr. doc. n. 2 di parte attrice), veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Merano e, di seguito, sottoposta a risonanza magnetica alla colonna vertebrale, la quale evidenziava varie patologie pregresse al sinistro in argomento (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
In data 05/03/2020 veniva rilasciato dall' certificato medico di infortunio recante CP_4
la diagnosi di “trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare con frattura di L2”.
Il CTU, in risposta al quesito di cui all'ordinanza di data 23/01/2024, ha determinato, in base alla diagnosi di “trauma contusivo al rachide lombare con frattura somatica di L2”, considerate altresì le patologie già sofferte, un'invalidità permanente pari al 7% e una durata della malattia post-traumatica in complessivi 104 giorni (dal 30/01/2020 al
12/05/2020), di cui:
- 4 giorni per invalidità temporanea assoluta al 100%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 40 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
Per quanto riguarda la percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU, di gran lunga inferiore rispetto al grado di invalidità del 20% indicata nel certificato medico- legale di data 01/03/2021 a firma del dott. (cfr. doc. n. 35 di parte Persona_2
Pag. 4 di 8 attrice), si deve rilevare che detto certificato fa espresso riferimento a diversa diagnosi, ossia a “esiti frattura di L4 con deformazione;
esiti di frattura D11 e D7”, quindi a stato patologico pregresso alle lesioni riportate quale diretta conseguenza del sinistro in argomento.
Il CTU ha altresì accertato la riferibilità e la congruità delle spese di cura e di certificazione di cui agli atti, determinandone il complessivo ammontare in € 4.120,85.
Si deve tuttavia precisare che quanto pagato in data 15/06/2020 è riferito a spesa dell'importo complessivo di € 39,40 (ossia € 34,60 per esami radiografici ed € 5,00 per copia CD), mentre il CTU ha calcolato l'importo di € 5,00 della seconda quietanza quale ulteriore spesa;
ne consegue che l'importo di € 5,00 è da detrarsi dal totale indicato nella relazione del CTU (cfr. doc. nn. 17 e 18 di parte attrice).
Il CTU ha correttamente operato l'esclusione delle spese, poiché non attinenti all'evento di causa, relative a esami allergologici per l'importo di € 72,30 nonché quelle relative sedute di fisioterapia per l'importo di € 752,00 in quanto riferite alla sola articolazione sacro-iliaca (cfr. doc. nn. 20 e 32.1 di parte attrice, quest'ultimo erroneamente indicato nella relazione del CTU sub n. 23).
Il danno biologico permanente subito dall'attrice va liquidato ai sensi dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, potendosi altresì riconoscere, in ragione della tipologia di lesione, della presenza di pregresse patologie in sede prossimale nonché della durata dell'invalidità temporanea, la sussistenza di sofferenza psico-fisica di particolare intensità, da collocarsi alla data dell'evento, nella misura del 20% calcolato sulla sommatoria di quanto liquidato per invalidità temporanea, totale e parziale, e per invalidità permanente secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 (seppure emessa con riferimento al risarcimento dei danni per invalidità permanente superiore al 9%), che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
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2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Ne consegue che deve ritenersi provata, in ragione delle circostanze già sopra indicate, riferite alla documentazione medica in atti, la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva interiore patita dall'attrice diversa rispetto alla Parte_1
condizione invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nel sinistro.
Invece, per quanto riguarda la personalizzazione del danno, sebbene la stessa attrice, nell'esporre in atti il conteggio dei danni patiti, non abbia inteso indicare alcun importo per tale voce, si deve comunque escluderne la sussistenza posto che la menomazione accertata quale diretta conseguenza del sinistro in argomento non ha inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ulteriori rispetto all'impossibilità, comunque già contemplata tra i postumi invalidanti, di compiere determinati atti fisici. In particolare, la lamentata coccigodinia (e le conseguenti limitazioni) che, a detta dell'attrice, sarebbe insorta successivamente al sinistro, attiene a parte anatomica diversa rispetto a quella interessata dalle lesioni riportate in conseguenza del medesimo, per quanto collocate in sede ad essa prossimale.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stato pubblicato l'ultimo decreto di aggiornamento degli importi di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(luglio 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico a decorrere da tale momento, al fine di avere valori omogenei, rispetto
Pag. 6 di 8 alle altre voci di danno, sui quali poi calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea
(13/05/2020); la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale (03/02/2020); per l'invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Per quanto riguarda le spese mediche sostenute, ritenute riferibili al sinistro, risultano documentate spese per il complessivo importo di € 4.115,85 (€ 4.120,85 - € 5,00) con rivalutazione e interessi dalla data media del 17/09/2020 (cfr. doc. nn.
5-32 di parte attrice); a tali spese si aggiunge l'esborso sostenuto per la riparazione della bicicletta per il complessivo importo di € 130,00 con rivalutazione e interessi dalla data del
25/02/2020 (cfr. doc. n. 47 di parte attrice).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza, detratto l'importo di €
10.190,34 corrisposto dall' (pagamento che, in difetto di documentazione utile, CP_4
viene collocato alla data di stabilizzazione dei postumi, ossia al 13/05/2020) nonché quello di € 7.000,00 corrisposto dalla convenuta (pagamento che viene Controparte_3
collocato alla data di ricevimento dell'assegno di cui al doc. n. 43 di parte attrice, ossia al 20/05/2022).
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice all'epoca dell'evento di 58 anni di età, applicati gli Parte_1
importi aggiornati di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, operate le necessarie devalutazioni (da luglio 2024) e le successive rivalutazioni, detratti gli importi già ricevuti alla data di pagamento, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono quantificare nell'importo complessivo di €
449,59 alla data odierna (di cui € 168,00 per spese di riparazione della bicicletta).
Pag. 7 di 8 Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
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Alla soccombenza delle parti convenute consegue la loro condanna, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate – applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale fino a € 1.100,00 – nel compenso medio per tutte le quattro fasi di giudizio;
per spese, nell'importo di € 43,00 per contributo unificato relativo allo scaglione sopra indicato, oltre alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale e agli accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio assunta in corso di causa vengono poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Controparte_3
l'importo di € 449,59 oltre interessi legali su tale importo dalla Parte_1
data odierna al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_3
a le spese di lite che liquida in € 662,00 per compenso, oltre il Parte_1
rimborso delle spese pari a € 43,00 e delle spese generali in misura forfettaria del
15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Rosario Carucci dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di CTU medico-legale assunta, in via definitiva, a carico di
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e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
Così deciso il 07/05/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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