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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Nel procedimento n.1783/2024 R.G., promosso da:
AVV. , (c.f. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt.84 e 170, d.p.r. n.115/2002, depositato il 30.09.2024, l'Avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso decreto di pagamento dei compensi al Parte_1
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, decreto emesso dal
Tribunale di Lodi - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carla
Venditti - in data 19.08.2024. Con tale decreto è stata liquidata, in favore della ricorrente, la somma di € 1.114,00, a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. , nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G. CP_2
Trib. n.284/2022.
L'opponente ha dedotto, quale motivo di doglianza, l'erroneità del decreto impugnato che non ha tenuto in considerazione i parametri del Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Tribunale di Lodi e l'Ordine degli Avvocati e, comunque, ha liquidato un importo inferiore al minimo tabellare ,senza neppure considerare l'aumento percentuale previsto per la costituzione di parte civile.
L'Avv. ha quindi concluso: “revocare il decreto impugnato e, Parte_1
conseguentemente, liquidare alla ricorrente la somma di euro 2.420,00 (già ridotta di
1/3) oltre accessori ed oneri di legge per la fase penale, o quell'altra somma che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento, così come previsto”.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.06.2025; alla medesima udienza la causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte, è stata discussa.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato.
I riferimenti normativi da richiamare nel caso specifico, quanto alla misura della liquidazione degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, sono i seguenti:
- l'art. 82, comma 1, d.p.r. n.115/2002, norma secondo la quale: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- art. 106 bis, d.p.r. n.115/2002 (riguardante i procedimenti penali): “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
- art.12 D.M. n.55/2014, disciplinanti i parametri generali per la determinazione dei compensi in ambito penale.
È documentalmente provato che nel procedimento penale presupposto, la parte assistita dalla ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del
Tribunale di Lodi del 23.07.2021. Il procedimento , a seguito del decreto di rinvio a giudizio datato 10 dicembre 2022, si è concluso con sentenza resa il 31.10.2023.
Ratione temporis, ai fini della corretta liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
Il giudicante ritiene-conformente alla giurisprudenza di legittimità, che il Protocollo
d'Intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati di pag. 2/4 Lodi ed il Tribunale di Lodi, non abbia efficacia vincolante per il Giudice, ma costituisce, in quanto strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni, un autorevole parametro di riferimento, dal quale tuttavia il Giudice può discostarsi (quanto all'efficacia non vincolante dei protocolli d'intesa cfr. Cass. 29184/2023).
L'attività svolta dalla ricorrente attiene alla difesa dell'imputato nel dibattimento penale,innanzi al giudice monocratico, per rispondere dei reati di minacce e danneggiamento dell'autovettura ai danni del coniuge separato;
la moglie si è costituita parte civile .
I fatti contestati, secondo quanto emerge dal decreto di rinvio a giudizio e dalla sentenza, non presentano aspetti di difficoltà né in diritto nè in fatto:si tratta di fattispecie delittuose per così dire da manuale, verificatisi nella degenerazione del rapporto coniugale.
La fase istruttoria si è risolta in un'unica udienza in cui sono stati sentiti tre testimoni(la persona offesa,una teste parente di quest'ultima e un ufficiale di polizia giudiziaria);
l'udienza aperta alle ore 10,13 si è chiusa alle 11,31:anche la breve durata prova la semplicità dell'istruttoria.
L'imputato assente nelle precedenti udienze si è presentato a quella del 22 maggio 2023
-,fissata per l'assunzione dell'interrogatorio- si è avvalso della facoltà di non rispondere:anche tale udienza che ha chiuso la fase istruttoria è stata breve (è durata 20 minuti dalle 13,30 alle 13,50,come attestato dal verbale).
La fase decisoria,da quanto emerge dai verbali e dalla sentenza, non presenta alcun profilo di complessità.
Il dibattimento si è concluso con la condanna dell'imputato anche al pagamento della provvisionale in favore della parte civile
I motivi finora sposti giustificano l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal
DM.55/2014.
La censura spiegata dalla ricorrente, secondo cui nella specie la liquidazione del giudice ha applicato parametri inferiori ai limiti tariffari, risulta infondata.
Al contrario, il decreto di liquidazione impugnato ha previsto - al netto della riduzione ex art. 106 bis, D.P.R. n.115/2002 - compensi superiori ai minimi tabellari.
pag. 3/4 In particolare, il Giudice ha riconosciuto: € 300,00 per la fase di studio;
€ 570,00 per la fase istruttoria;
€ 800,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di € 1.670,00
(a fronte di un minimo tabellare di € 1.513,00).Bisogna qui precisare che nella nota presentata al giudice penale parte ricorrente ha richiesto la liquidazione delle fasi di studio, istruttoria e decisionale:non ha richiesto la liquidazione della fase introduttiva.Il giudice ha proceduto in conformità alla nota a liquidare le tre fasi richieste.
Per quanto concerne l'invocato aumento per la costituzione di parte civile, lo stesso, deve essere contenuto e può ritenersi assorbito, nel fatto che il giudice ha liquidato somme superiori al minimo.
Non emergono ulteriori elementi di fatto e/o di diritto che possano giustificare una liquidazione superiore rispetto a quanto già riconosciuto,liquidazione congrua in relazione all'attività difensiva prestata e all'esito ottenuto dal cliente.
Per le superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese atteso il rigetto del ricorso e la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione così dispone:
Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. contro il . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese
Lodi, 23.06.2025.
Il Presidente di Sezione
dott.ssa Elena Giuppi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Nel procedimento n.1783/2024 R.G., promosso da:
AVV. , (c.f. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt.84 e 170, d.p.r. n.115/2002, depositato il 30.09.2024, l'Avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso decreto di pagamento dei compensi al Parte_1
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, decreto emesso dal
Tribunale di Lodi - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carla
Venditti - in data 19.08.2024. Con tale decreto è stata liquidata, in favore della ricorrente, la somma di € 1.114,00, a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta nell'interesse del sig. , nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G. CP_2
Trib. n.284/2022.
L'opponente ha dedotto, quale motivo di doglianza, l'erroneità del decreto impugnato che non ha tenuto in considerazione i parametri del Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Tribunale di Lodi e l'Ordine degli Avvocati e, comunque, ha liquidato un importo inferiore al minimo tabellare ,senza neppure considerare l'aumento percentuale previsto per la costituzione di parte civile.
L'Avv. ha quindi concluso: “revocare il decreto impugnato e, Parte_1
conseguentemente, liquidare alla ricorrente la somma di euro 2.420,00 (già ridotta di
1/3) oltre accessori ed oneri di legge per la fase penale, o quell'altra somma che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento, così come previsto”.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.06.2025; alla medesima udienza la causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte, è stata discussa.
Nel merito il ricorso deve essere rigettato.
I riferimenti normativi da richiamare nel caso specifico, quanto alla misura della liquidazione degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, sono i seguenti:
- l'art. 82, comma 1, d.p.r. n.115/2002, norma secondo la quale: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
- art. 106 bis, d.p.r. n.115/2002 (riguardante i procedimenti penali): “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
- art.12 D.M. n.55/2014, disciplinanti i parametri generali per la determinazione dei compensi in ambito penale.
È documentalmente provato che nel procedimento penale presupposto, la parte assistita dalla ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del
Tribunale di Lodi del 23.07.2021. Il procedimento , a seguito del decreto di rinvio a giudizio datato 10 dicembre 2022, si è concluso con sentenza resa il 31.10.2023.
Ratione temporis, ai fini della corretta liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione i parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
Il giudicante ritiene-conformente alla giurisprudenza di legittimità, che il Protocollo
d'Intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli Avvocati di pag. 2/4 Lodi ed il Tribunale di Lodi, non abbia efficacia vincolante per il Giudice, ma costituisce, in quanto strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni, un autorevole parametro di riferimento, dal quale tuttavia il Giudice può discostarsi (quanto all'efficacia non vincolante dei protocolli d'intesa cfr. Cass. 29184/2023).
L'attività svolta dalla ricorrente attiene alla difesa dell'imputato nel dibattimento penale,innanzi al giudice monocratico, per rispondere dei reati di minacce e danneggiamento dell'autovettura ai danni del coniuge separato;
la moglie si è costituita parte civile .
I fatti contestati, secondo quanto emerge dal decreto di rinvio a giudizio e dalla sentenza, non presentano aspetti di difficoltà né in diritto nè in fatto:si tratta di fattispecie delittuose per così dire da manuale, verificatisi nella degenerazione del rapporto coniugale.
La fase istruttoria si è risolta in un'unica udienza in cui sono stati sentiti tre testimoni(la persona offesa,una teste parente di quest'ultima e un ufficiale di polizia giudiziaria);
l'udienza aperta alle ore 10,13 si è chiusa alle 11,31:anche la breve durata prova la semplicità dell'istruttoria.
L'imputato assente nelle precedenti udienze si è presentato a quella del 22 maggio 2023
-,fissata per l'assunzione dell'interrogatorio- si è avvalso della facoltà di non rispondere:anche tale udienza che ha chiuso la fase istruttoria è stata breve (è durata 20 minuti dalle 13,30 alle 13,50,come attestato dal verbale).
La fase decisoria,da quanto emerge dai verbali e dalla sentenza, non presenta alcun profilo di complessità.
Il dibattimento si è concluso con la condanna dell'imputato anche al pagamento della provvisionale in favore della parte civile
I motivi finora sposti giustificano l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal
DM.55/2014.
La censura spiegata dalla ricorrente, secondo cui nella specie la liquidazione del giudice ha applicato parametri inferiori ai limiti tariffari, risulta infondata.
Al contrario, il decreto di liquidazione impugnato ha previsto - al netto della riduzione ex art. 106 bis, D.P.R. n.115/2002 - compensi superiori ai minimi tabellari.
pag. 3/4 In particolare, il Giudice ha riconosciuto: € 300,00 per la fase di studio;
€ 570,00 per la fase istruttoria;
€ 800,00 per la fase decisionale, per un totale complessivo di € 1.670,00
(a fronte di un minimo tabellare di € 1.513,00).Bisogna qui precisare che nella nota presentata al giudice penale parte ricorrente ha richiesto la liquidazione delle fasi di studio, istruttoria e decisionale:non ha richiesto la liquidazione della fase introduttiva.Il giudice ha proceduto in conformità alla nota a liquidare le tre fasi richieste.
Per quanto concerne l'invocato aumento per la costituzione di parte civile, lo stesso, deve essere contenuto e può ritenersi assorbito, nel fatto che il giudice ha liquidato somme superiori al minimo.
Non emergono ulteriori elementi di fatto e/o di diritto che possano giustificare una liquidazione superiore rispetto a quanto già riconosciuto,liquidazione congrua in relazione all'attività difensiva prestata e all'esito ottenuto dal cliente.
Per le superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese atteso il rigetto del ricorso e la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione così dispone:
Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. contro il . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese
Lodi, 23.06.2025.
Il Presidente di Sezione
dott.ssa Elena Giuppi
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