TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3797/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3797/2021 R.G. promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Bologna, via Barberia 22, presso lo studio dell'avv.
Julianna Postek ( ) dalla quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_1 procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione
- attrice opponente-
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
), in persona del curatore dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2 dall'avv. Francesca Pucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, viale S. Concordio n. 1270, come da mandato in atti ed autorizzazione del GD del
Tribunale di Lucca. convenuto opposto-
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per l'attrice opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, provvedere così: in via preliminare di rito: revocare il decreto ingiuntivo n. 827/2021, in quanto emesso in assenza di presupposti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c; in via principale: per i motivi esposti in narrativa accertare che nulla è dovuto da
[...]
e per l'effetto revocare Controparte_3 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 827/2021; in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria dovessero risultare delle somme dovute da Parte_1
a compensare con i crediti
[...] Controparte_1 spettanti alla società opponente come indicati nella narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta: - In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 827/2021 del 26.05.2021 emesso dal Tribunale di Lucca;
sempre nel merito: respingere l'eccezione di compensazione spiegata dalla in quanto infondata Parte_1 in fatto e diritto;
condannare, altresì, in persona del legale rappresentante, Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali anche del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.7.2021 (d'ora in poi, Parte_2 solo “ ” o ”), dichiarata fallita, nelle more del presente giudizio, con _1 Parte_3
sentenza del Tribunale di Lucca n. 17/2022 del 14.3.2022 - notificava a Parte_1 Pt_1
(per brevità, “DF”) il decreto ingiuntivo n. 827/2021 del 26.5.2021 (RG
[...]
2089/2021), per l'importo complessivo di € 233.998,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria pretesa creditoria deduceva, in particolare: _1
-che la società per la omonima RSA ubicata a Viareggio alla via Parte_1
Fratti 720, aveva richiesto, in modo continuativo, alla medesima cooperativa la fornitura dei servizi di assistenza sociosanitaria ed infermieristica;
pagina 2 di 7 -che, per l'espletamento delle suddette prestazioni, aveva emesso le fatture “n. _1
2/2020 del 10.11.2020 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica 1° semestre 2020” di € 156.872,00; n. 1/2021 del 31.01.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica 2° semestre 2020” di €
168.100,00; n. 2/2021 del 20.04.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica mese di gennaio 2021” di € 25.875,19; n. 3/2021 del
20.04.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica mese di febbraio ” di € 24.147,60”, per un totale di € 374.994,79 (fatture elettroniche, docc.
3-6 fascicolo monitorio);
-che DF aveva corrisposto acconti per € 140.996,40 - tutti imputati dalla creditrice alla fattura n. 2/2020 del 10.11.2020 (doc. 7 fascicolo monitorio) - rimanendo debitrice della somma residua di € 233.998,39
Con atto di citazione DF proponeva opposizione al D.I., assumendo:
-che tra DF e non era mai stato stipulato un contratto d'appalto per i servizi _1
resi né, tantomeno, pattuito un compenso;
-che nel 2014, aveva stabilito la propria sede sociale presso la RSA Villa dei _1
Fiori (doc. 2 fascicolo parte opponente), senza corrispondere alcunché all'opponente;
-che, negli anni, la cooperativa aveva aumentato progressivamente i costi dei servizi, nonostante la RSA, nel 2014, avesse ridotto la ricettività da 25 a 22 posti letto (doc. 39 fascicolo parte opponente), con conseguente diminuzione del fabbisogno del personale necessario per l'erogazione dei servizi assistenziali ed infermieristici;
-che la struttura assistenziale si avvaleva anche di personale diretto e di personale in regime di libera professione (docc. 40-48 fascicolo parte opponente);
-che il credito asseritamente vantato da “è stato artificialmente generato negli _1
anni 2013-2018 per coprire altri costi della cooperativa in alcun modo collegabili ai servizi forniti a ; Parte_1
-che nel corso degli anni 2020 e 2021 DF aveva corrisposto ad somme in _1
eccedenza rispetto al totale delle fatture emesse (docc. 60, 61 e 63 fascicolo parte opponente);
pagina 3 di 7 -che a marzo 2021 erano cessati i rapporti tra le due società (v. pec del 3.2.2021 doc.
16) e VD aveva provveduto ad assumere direttamente alcuni lavoratori della cooperativa.
Si costituiva in giudizio allegando i medesimi fatti posti a fondamento della _1
domanda monitoria, ovvero che DF non aveva saldato i compensi maturati e dovuti per i servizi forniti nel 2020 e 2021. Chiedeva, quindi, in via preliminare, la provvisoria esecutività decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e dell'eccezione di compensazione sollevata da DF.
In particolare, l'opposta sosteneva la congruità e la “linearità” di tutti gli importi fatturati, peraltro mai contestati dall'opponente in costanza di rapporto, nonché la non debenza delle somme richieste in compensazione da DF a titolo di indennità di occupazione/spese.
In data 24.3.2022 il processo veniva interrotto per l'intervenuto fallimento di _1
(sentenza Tribunale di Lucca n. 17/2022 del 14.3.2022).
Con separati ricorsi DF e il riassumevano la causa. Controparte_1
ST (ed integrata) CT (affidata alla dott.ssa , rigettata la Persona_1
richiesta di provvisoria esecuzione (ordinanza del 6.12.2022), concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che è una cooperativa sociale che esercita, tra le altre, attività _1
di gestione di servizi di tipo assistenziale, medico ed infermieristico (doc. 1 fascicolo monitorio) e è una RSA accreditata (doc. 2 fascicolo monitorio), nonchè Parte_1 che tra DF e la “sin dall'inizio, vi era un rapporto di collaborazione, Controparte_1
nello specifico forniva il personale destinato a svolgere compiti di assistenza alla _1 persona (OSS, OSA, addetti di base) e talvolta anche il personale infermieristico” (test. atto citazione in opposizione)
Si precisa che la documentazione in atti fa riferimento ai rapporti anni 2013-2021; il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto da sulle fatture n. 2/2020 e _1
pagina 4 di 7 nn. 1-2-3/2021, relative al periodo gennaio 2020 - febbraio 2021; le fatture precedenti
(in particolare, quelle degli anni 2013-2019) non sono state oggetto di domanda monitoria e, quindi, di opposizione.
***
Si osserva preliminarmente che la ricostruzione in fatto, offerta dall'opponente, in ordine ad una asserita mala gestio della cooperativa negli anni 2013-2018, risulta del tutto inconferente ai fini del presente giudizio.
DF non contesta l'an della pretesa creditoria, ma esclusivamente il quantum; infatti, pur riconoscendo che la odierna opposta abbia reso, per anni, prestazioni di servizi assistenziali e infermieristici in favore di DF, questa contesta il credito sotto il profilo della corretta determinazione, tanto più che tra le parti non è mai stato mai stipulato un contratto d'appalto che definisse l'aspetto del corrispettivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Giova ribadire, innanzitutto, che, in ordine alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Per costante giurisprudenza, (ex multis, Cass. ordinanza n. 14473/2019) “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (v. Cass., 28/5/1979, n. 3090; Cass., 21/3/1970, n. 771)”.
pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso in esame, l'opponente ha contestato in maniera specifica e approfondita la congruità degli importi fatturati rispetto alle prestazioni effettivamente fornite a DF.
A fronte di tale contestazione, si ritiene che non abbia assolto al proprio onere _1 probatorio. Invero, al fine che ci occupa, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare quanti operatori della cooperativa avessero lavorato, nel periodo in questione, nella RSA Villa dei Fiori, per quante e quali ore (diurne o notturne) ogni singolo dipendente vi avesse prestato servizio e con quali mansioni (infermieristiche o assistenziali), il costo orario delle singole prestazioni.
La documentazione in atti non appare idonea a comprovare le predette circostanze (e, quindi, il credito azionato): le fatture de quibus riportano tutte la medesima, generica, dicitura “… Prestazioni di assistenza sociosanitaria ed infermieristica effettuata dal nostro personale per vostro ordine e conto nel mese di …”; le buste paga (doc. 1) provano solo che nel 2020 i lavoratori indicati avevano lavorato alle dipendenze di _1
(e a non anche che gli stessi avessero prestato servizio presso la RSA Villa dei Fiori); le stesse buste paga consentono di ritenere che alcune lavoratrici non avrebbero mai potuto svolgere i lavori assistenziali ed infermieristici di cui si controverte, essendo state assunte con mansioni diverse (operaia, impiegata, animatrice); quanto alle domande di ammissione al passivo fallimentare della cooperativa (doc. 8 fascicolo parte opposta) le stesse sono indicative del fatto che non abbia corrisposto le retribuzioni ai propri _1
dipendenti ma non possono valere quale prova del credito verso DF.
Né le medesime circostanze si sarebbero potute provare a mezzo testi, in quanto i capitoli di prova articolati da parte opposta sono generici e non contengono idonee specificazioni di tempo, modo e di luogo.
Per quanto sopra, le conclusioni “probabilistiche” della CT (ammessa ed espletata prima della concessione dei termini istruttori), disposta per accertare la congruità delle fatture sulla base delle tariffe di mercato, devono ritenersi irrilevanti ai fini della decisione, considerato che l'elaborato si fonda sul presupposto “che tutto il personale della sia stato utilizzato dalla (test. pag. 4 CT). _1 Parte_1
Circostanza, questa, si ribadisce, non provata da parte opposta. pagina 6 di 7 L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita la prova del credito ingiunto.
Il rigetto integrale dell'opposizione rende superfluo l'esame dell'eccezione di compensazione formulata in subordine da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CT restano definitivamente a carico della parte soccombente e per essa dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente liquidate in € 7.052,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazioni spese generali come per legge;
pone le spese di CT definitivamente a carico di parte opposta e per essa dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Fallimento opposto.
Si comunichi.
Lucca, 30.4.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3797/2021 R.G. promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Bologna, via Barberia 22, presso lo studio dell'avv.
Julianna Postek ( ) dalla quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_1 procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione
- attrice opponente-
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
), in persona del curatore dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2 dall'avv. Francesca Pucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, viale S. Concordio n. 1270, come da mandato in atti ed autorizzazione del GD del
Tribunale di Lucca. convenuto opposto-
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per l'attrice opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, provvedere così: in via preliminare di rito: revocare il decreto ingiuntivo n. 827/2021, in quanto emesso in assenza di presupposti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c; in via principale: per i motivi esposti in narrativa accertare che nulla è dovuto da
[...]
e per l'effetto revocare Controparte_3 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 827/2021; in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria dovessero risultare delle somme dovute da Parte_1
a compensare con i crediti
[...] Controparte_1 spettanti alla società opponente come indicati nella narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza ex adverso dedotta: - In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 827/2021 del 26.05.2021 emesso dal Tribunale di Lucca;
sempre nel merito: respingere l'eccezione di compensazione spiegata dalla in quanto infondata Parte_1 in fatto e diritto;
condannare, altresì, in persona del legale rappresentante, Parte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali anche del giudizio di opposizione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.7.2021 (d'ora in poi, Parte_2 solo “ ” o ”), dichiarata fallita, nelle more del presente giudizio, con _1 Parte_3
sentenza del Tribunale di Lucca n. 17/2022 del 14.3.2022 - notificava a Parte_1 Pt_1
(per brevità, “DF”) il decreto ingiuntivo n. 827/2021 del 26.5.2021 (RG
[...]
2089/2021), per l'importo complessivo di € 233.998,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria pretesa creditoria deduceva, in particolare: _1
-che la società per la omonima RSA ubicata a Viareggio alla via Parte_1
Fratti 720, aveva richiesto, in modo continuativo, alla medesima cooperativa la fornitura dei servizi di assistenza sociosanitaria ed infermieristica;
pagina 2 di 7 -che, per l'espletamento delle suddette prestazioni, aveva emesso le fatture “n. _1
2/2020 del 10.11.2020 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica 1° semestre 2020” di € 156.872,00; n. 1/2021 del 31.01.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica 2° semestre 2020” di €
168.100,00; n. 2/2021 del 20.04.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica mese di gennaio 2021” di € 25.875,19; n. 3/2021 del
20.04.2021 relativa alle “prestazioni di assistenza socio sanitaria ed infermieristica mese di febbraio ” di € 24.147,60”, per un totale di € 374.994,79 (fatture elettroniche, docc.
3-6 fascicolo monitorio);
-che DF aveva corrisposto acconti per € 140.996,40 - tutti imputati dalla creditrice alla fattura n. 2/2020 del 10.11.2020 (doc. 7 fascicolo monitorio) - rimanendo debitrice della somma residua di € 233.998,39
Con atto di citazione DF proponeva opposizione al D.I., assumendo:
-che tra DF e non era mai stato stipulato un contratto d'appalto per i servizi _1
resi né, tantomeno, pattuito un compenso;
-che nel 2014, aveva stabilito la propria sede sociale presso la RSA Villa dei _1
Fiori (doc. 2 fascicolo parte opponente), senza corrispondere alcunché all'opponente;
-che, negli anni, la cooperativa aveva aumentato progressivamente i costi dei servizi, nonostante la RSA, nel 2014, avesse ridotto la ricettività da 25 a 22 posti letto (doc. 39 fascicolo parte opponente), con conseguente diminuzione del fabbisogno del personale necessario per l'erogazione dei servizi assistenziali ed infermieristici;
-che la struttura assistenziale si avvaleva anche di personale diretto e di personale in regime di libera professione (docc. 40-48 fascicolo parte opponente);
-che il credito asseritamente vantato da “è stato artificialmente generato negli _1
anni 2013-2018 per coprire altri costi della cooperativa in alcun modo collegabili ai servizi forniti a ; Parte_1
-che nel corso degli anni 2020 e 2021 DF aveva corrisposto ad somme in _1
eccedenza rispetto al totale delle fatture emesse (docc. 60, 61 e 63 fascicolo parte opponente);
pagina 3 di 7 -che a marzo 2021 erano cessati i rapporti tra le due società (v. pec del 3.2.2021 doc.
16) e VD aveva provveduto ad assumere direttamente alcuni lavoratori della cooperativa.
Si costituiva in giudizio allegando i medesimi fatti posti a fondamento della _1
domanda monitoria, ovvero che DF non aveva saldato i compensi maturati e dovuti per i servizi forniti nel 2020 e 2021. Chiedeva, quindi, in via preliminare, la provvisoria esecutività decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e dell'eccezione di compensazione sollevata da DF.
In particolare, l'opposta sosteneva la congruità e la “linearità” di tutti gli importi fatturati, peraltro mai contestati dall'opponente in costanza di rapporto, nonché la non debenza delle somme richieste in compensazione da DF a titolo di indennità di occupazione/spese.
In data 24.3.2022 il processo veniva interrotto per l'intervenuto fallimento di _1
(sentenza Tribunale di Lucca n. 17/2022 del 14.3.2022).
Con separati ricorsi DF e il riassumevano la causa. Controparte_1
ST (ed integrata) CT (affidata alla dott.ssa , rigettata la Persona_1
richiesta di provvisoria esecuzione (ordinanza del 6.12.2022), concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dagli atti che è una cooperativa sociale che esercita, tra le altre, attività _1
di gestione di servizi di tipo assistenziale, medico ed infermieristico (doc. 1 fascicolo monitorio) e è una RSA accreditata (doc. 2 fascicolo monitorio), nonchè Parte_1 che tra DF e la “sin dall'inizio, vi era un rapporto di collaborazione, Controparte_1
nello specifico forniva il personale destinato a svolgere compiti di assistenza alla _1 persona (OSS, OSA, addetti di base) e talvolta anche il personale infermieristico” (test. atto citazione in opposizione)
Si precisa che la documentazione in atti fa riferimento ai rapporti anni 2013-2021; il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto da sulle fatture n. 2/2020 e _1
pagina 4 di 7 nn. 1-2-3/2021, relative al periodo gennaio 2020 - febbraio 2021; le fatture precedenti
(in particolare, quelle degli anni 2013-2019) non sono state oggetto di domanda monitoria e, quindi, di opposizione.
***
Si osserva preliminarmente che la ricostruzione in fatto, offerta dall'opponente, in ordine ad una asserita mala gestio della cooperativa negli anni 2013-2018, risulta del tutto inconferente ai fini del presente giudizio.
DF non contesta l'an della pretesa creditoria, ma esclusivamente il quantum; infatti, pur riconoscendo che la odierna opposta abbia reso, per anni, prestazioni di servizi assistenziali e infermieristici in favore di DF, questa contesta il credito sotto il profilo della corretta determinazione, tanto più che tra le parti non è mai stato mai stipulato un contratto d'appalto che definisse l'aspetto del corrispettivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Giova ribadire, innanzitutto, che, in ordine alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Per costante giurisprudenza, (ex multis, Cass. ordinanza n. 14473/2019) “Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (v. Cass., 28/5/1979, n. 3090; Cass., 21/3/1970, n. 771)”.
pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso in esame, l'opponente ha contestato in maniera specifica e approfondita la congruità degli importi fatturati rispetto alle prestazioni effettivamente fornite a DF.
A fronte di tale contestazione, si ritiene che non abbia assolto al proprio onere _1 probatorio. Invero, al fine che ci occupa, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare quanti operatori della cooperativa avessero lavorato, nel periodo in questione, nella RSA Villa dei Fiori, per quante e quali ore (diurne o notturne) ogni singolo dipendente vi avesse prestato servizio e con quali mansioni (infermieristiche o assistenziali), il costo orario delle singole prestazioni.
La documentazione in atti non appare idonea a comprovare le predette circostanze (e, quindi, il credito azionato): le fatture de quibus riportano tutte la medesima, generica, dicitura “… Prestazioni di assistenza sociosanitaria ed infermieristica effettuata dal nostro personale per vostro ordine e conto nel mese di …”; le buste paga (doc. 1) provano solo che nel 2020 i lavoratori indicati avevano lavorato alle dipendenze di _1
(e a non anche che gli stessi avessero prestato servizio presso la RSA Villa dei Fiori); le stesse buste paga consentono di ritenere che alcune lavoratrici non avrebbero mai potuto svolgere i lavori assistenziali ed infermieristici di cui si controverte, essendo state assunte con mansioni diverse (operaia, impiegata, animatrice); quanto alle domande di ammissione al passivo fallimentare della cooperativa (doc. 8 fascicolo parte opposta) le stesse sono indicative del fatto che non abbia corrisposto le retribuzioni ai propri _1
dipendenti ma non possono valere quale prova del credito verso DF.
Né le medesime circostanze si sarebbero potute provare a mezzo testi, in quanto i capitoli di prova articolati da parte opposta sono generici e non contengono idonee specificazioni di tempo, modo e di luogo.
Per quanto sopra, le conclusioni “probabilistiche” della CT (ammessa ed espletata prima della concessione dei termini istruttori), disposta per accertare la congruità delle fatture sulla base delle tariffe di mercato, devono ritenersi irrilevanti ai fini della decisione, considerato che l'elaborato si fonda sul presupposto “che tutto il personale della sia stato utilizzato dalla (test. pag. 4 CT). _1 Parte_1
Circostanza, questa, si ribadisce, non provata da parte opposta. pagina 6 di 7 L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita la prova del credito ingiunto.
Il rigetto integrale dell'opposizione rende superfluo l'esame dell'eccezione di compensazione formulata in subordine da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CT restano definitivamente a carico della parte soccombente e per essa dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente liquidate in € 7.052,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazioni spese generali come per legge;
pone le spese di CT definitivamente a carico di parte opposta e per essa dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Fallimento opposto.
Si comunichi.
Lucca, 30.4.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7