TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
20821/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Parte_1
Nomentana n°414, presso lo studio dell'Avv. Simone De Ciantis che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di settembre 2023;
- che l'odierna parte ricorrente aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' restava contumace. Nel corso del CP_2
giudizio, parte ricorrente deduceva che nel mese di agosto 2024 la prestazione di cui al presente giudizio era stata liquidata.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante al ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio le spese di lite vanno poste a carico dell CP_2
secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
20821/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Parte_1
Nomentana n°414, presso lo studio dell'Avv. Simone De Ciantis che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di settembre 2023;
- che l'odierna parte ricorrente aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, l' restava contumace. Nel corso del CP_2
giudizio, parte ricorrente deduceva che nel mese di agosto 2024 la prestazione di cui al presente giudizio era stata liquidata.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha liquidato quanto spettante al ricorrente solo dopo l'instaurazione del presente giudizio le spese di lite vanno poste a carico dell CP_2
secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti