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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 671/2025 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fiori;
e
( ), nato in data [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fiori;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE,
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati presso l'abitazione della madre dove avranno la residenza.
Il padre compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta sia possibile, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
I coniugi concordano che: il padre potrà vedere i figli tutti i giorni compatibilmente con le esigenze scolastiche;
- 1 - i fine settimana saranno alternati e il padre prenderà i figli dal venerdì (17,30 circa) alla domenica (17,30 circa); le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
secondo il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale;
per le vacanze estive (da giugno a metà settembre) il padre potrà vederli e tenerli con sé anche per 7 giorni consecutivi da concordare con la madre e tenuto conto delle esigenze della stessa e dei figli.
3) Viene riconosciuta a la possibilità di abitare nella casa di Via Carlo Urbani CP_1
(di proprietà di , alla quale rimarrà assegnata unitamente al mobilio presente) con Parte_1 tutte le relative spese (utenze, condominio, etc.) a suo esclusivo carico.
4) rinuncia all'assegno familiare in favore di la quale sarà CP_1 Parte_1
l'unica beneficiaria di ogni altra eventuale forma di sostegno al reddito. verserà € 750,00 al mese come contributo per il mantenimento dei figli. CP_1
Il mantenimento dovrà essere versato entro il 15 del mese di riferimento sul c/c intestato a
IBAN [...]. Parte_1
5) Le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, vacanze etc,) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno e comunque verranno ripartite secondo quanto stabilito nei Protocolli vigenti presso il Tribunale di Ancona.
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1 premesso: - di essersi sposati a RI (AN) il 28/07/2007: - che dal matrimonio sono nati PE i figli (RI, 21/12/2009), (RI, 13/04/2012) e ( Per_1 Per_2 Per_4
14/12/2020); - che da tempo tra i coniugi si è manifestata una crisi che ha logorato l'unione matrimoniale e li ha condotti a vivere già separatamente in due abitazioni, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che, in data 12/05/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, da tempo di fatto concordemente interrotta.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, per i quali si è stabilito un contributo al mantenimento, a carico del padre, quale genitore non collocatario, di complessivi € 750,00 mensili che può ritenersi congruo per far fronte alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato, tenuto anche conto del fatto che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., PE all'ascolto dei minori (di fatto, precluso per la piccola in ragione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (essendo previsto che il padre potrà vedere i figli tutti i giorni e tenerli con sé a week-end alternati), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a RI (AN) il 28/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 671/2025 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fiori;
e
( ), nato in data [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fiori;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE,
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo del reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati presso l'abitazione della madre dove avranno la residenza.
Il padre compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta sia possibile, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
I coniugi concordano che: il padre potrà vedere i figli tutti i giorni compatibilmente con le esigenze scolastiche;
- 1 - i fine settimana saranno alternati e il padre prenderà i figli dal venerdì (17,30 circa) alla domenica (17,30 circa); le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza; per le vacanze pasquali i figli trascorreranno tre giorni con la madre e tre giorni con il padre;
secondo il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e così per le festività natalizie alternando la Vigilia con il giorno di Natale;
per le vacanze estive (da giugno a metà settembre) il padre potrà vederli e tenerli con sé anche per 7 giorni consecutivi da concordare con la madre e tenuto conto delle esigenze della stessa e dei figli.
3) Viene riconosciuta a la possibilità di abitare nella casa di Via Carlo Urbani CP_1
(di proprietà di , alla quale rimarrà assegnata unitamente al mobilio presente) con Parte_1 tutte le relative spese (utenze, condominio, etc.) a suo esclusivo carico.
4) rinuncia all'assegno familiare in favore di la quale sarà CP_1 Parte_1
l'unica beneficiaria di ogni altra eventuale forma di sostegno al reddito. verserà € 750,00 al mese come contributo per il mantenimento dei figli. CP_1
Il mantenimento dovrà essere versato entro il 15 del mese di riferimento sul c/c intestato a
IBAN [...]. Parte_1
5) Le spese straordinarie, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, vacanze etc,) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno e comunque verranno ripartite secondo quanto stabilito nei Protocolli vigenti presso il Tribunale di Ancona.
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1 premesso: - di essersi sposati a RI (AN) il 28/07/2007: - che dal matrimonio sono nati PE i figli (RI, 21/12/2009), (RI, 13/04/2012) e ( Per_1 Per_2 Per_4
14/12/2020); - che da tempo tra i coniugi si è manifestata una crisi che ha logorato l'unione matrimoniale e li ha condotti a vivere già separatamente in due abitazioni, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che, in data 12/05/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una
- 2 - riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, da tempo di fatto concordemente interrotta.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, per i quali si è stabilito un contributo al mantenimento, a carico del padre, quale genitore non collocatario, di complessivi € 750,00 mensili che può ritenersi congruo per far fronte alle esigenze dei minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato, tenuto anche conto del fatto che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., PE all'ascolto dei minori (di fatto, precluso per la piccola in ragione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (essendo previsto che il padre potrà vedere i figli tutti i giorni e tenerli con sé a week-end alternati), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a RI (AN) il 28/07/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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