Versione
31 maggio 1995
31 maggio 1995
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , recante interventi urgenti in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 giugno 1995.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1995.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 giugno 1995.
Commentario • 1
- 1. Agenti di commercio e contributi Enasarco: esclusione del reatoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 29 settembre 2017 · 0.87322587
E' noto che l'omesso versamento dei contributi previdenziali (oltre una certa soglia di legge, che ad oggi è pari ad € 10.000) integra il reato previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463. Il reato in questione, tuttavia, si configura solo laddove i contributi omessi si riferiscono a lavoratori subordinati e non anche ad agenti di commercio, come di recente affermato dalla Cassazione con sentenza del 3 luglio 2017, n. 31900. Infatti, l'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 463/83, espressamente prevede: "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti … 2. L'omesso versamento delle …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 11/07/2024, n. 9309Provvedimento: […] Va premesso che recentemente la Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 36478 del 2023, è tornata a pronunciarsi sul tema dei presupposti per la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento all'IRAP. In particolare, per tale imposta l'esercizio di attività di agente di commercio di cui all'art. 1, della legge n. 204 del 1995 è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere, però, a carico del contribuente della prova dell'assenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.Leggi di più...
- autonoma organizzazione·
- art. 1 comma 8 legge n. 234/2021·
- principio tempus regit actum·
- esenzione IRAP·
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