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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3760 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione con provvedimento del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Parte_1
Via Salvator Rosa n° 13\A presso lo studio dell'avv. Andrea
Palmiero, che lo difende e rappresenta giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del suo amm.tore p.t.., corrente in Avellino CP_1
alla Via Corso Vittorio Emanuele n.21, el.te dom.ta in Solofra, alla Via S.Andrea n. 52, presso lo studio degli avv. Antonio
Rapolla e Ester De Vita, che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
Resistente
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 30.4.25, svolta a trattazione scritta, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la per Parte_1 CP_1
ottenere il pagamento delle somme spettantegli a titolo di competenze professionali per l'attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria svolta per la società “ , fin dalla sua CP_1
costituzione.
A sostegno della domanda evidenziava di avere curato, per la società resistente, la contabilità ordinaria, il deposito del bilancio di ogni esercizio, le relative dichiarazioni fiscali, il progetto di scissione con costituzione di una nuova società denominata “M5 srl”, e di avere svolto una serie di prestazioni ulteriori.
Deduceva che, in data 27.01.2022, le parti stipulavano contratto di incarico professionale, pattuendo il compenso spettante al professionista e convenendo che, a far data dall'01.01.2022, i compensi per le prestazioni diverse da quelle previste negli artt. 1 e 2 sarebbero stati oggetto di “accordo di volta in volta” vista la natura straordinaria delle stesse, precisando di avere, in tali casi, informato l'amministratore p.t. della “ , che nulla obiettava circa le prestazioni di volta in CP_1
volta da effettuarsi (indicate in ricorso).
Chiedeva quindi il pagamento delle menzionate competenze professionali, per un totale di € 24.053,37, oltre CNPDC e IVA.
Si costituiva la resistente, contestando la domanda e deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria, il mancato adempimento pagina 2 di 7 delle prestazioni concordate nella scrittura del 27.01.2022, il mancato espletamento delle ulteriori attività richieste in pagamento, l'indeterminatezza del quantum debeatur, la genericità dell'importo richiesto in pagamento, la mancata contrattazione dei compensi, l'inadempimento del Parte_1
agli obblighi derivanti dalla scrittura del 27.01.2022.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e all'esito la causa veniva riservata per la decisione
Motivi della decisione
Parte ricorrente ha chiesto il pagamento del compendo spettantegli per le attività espletate dal 1.01.2022 in virtù di un accordo concluso il 27.01.2022, in cui le parti pattuivano il compenso per: Tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA per l'anno 2022 per le società e M5 CP_1
S.r.l.; deposito bilanci anno 2022; prestazioni inerenti al contenzioso tributario e giudiziale fino al 31.12.2021.
Risulta dagli atti che, con scrittura transattiva del 27.01.2022, le odierne parti in causa confermavano, al professionista,
l'incarico di tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA per l'anno 2022, per la e gli affidavano anche CP_1
l'incarico della tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA, per la società per lo stesso anno 2022, CP_2
anche in relazione dell'avvenuta operazione di scissione;
all'art art.5 stabilivano che, per tutte le prestazioni professionali che sarebbero state svolte dal 01/01/2022, diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 prima indicati, i compensi sarebbero stati concordati di volta in volta fra le parti costituite.
pagina 3 di 7 Dalla lettura degli atti di causa emerge che le parti divergono sostanzialmente proprio sui compensi richiesti in base all'art. 5 della scrittura transattiva, che prevede la possibilità di effettuare ulteriori prestazioni, per le quali i compensi andavano concordati di volta in volta fra le parti costituite.
In proposito, deve evidenziarsi che (Cass. n. 1792/17) la prova della esistenza di un rapporto contrattuale può essere fornita in qualunque modo, purchè sia idoneo a dimostrare inequivocabilmente il conferimento dell'incarico; la prova può essere fornita, anche a prescindere dalla esistenza di un preventivo scritto, poiché l'incarico può essere conferito oralmente o via mail;
in ogni caso va tenuta presente la presunzione di onerosità dell'attività professionale.
Secondo la S.C., “il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta “ ad substantiam” ovvero “ ad probationem” , poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il contenuto”.
Nella specie, per la determinazione del compenso dovuto, sono stati disposti accertamenti tecnici: il nominato ctu ha preso come riferimento per l'attività professionale inerente la contabilità quanto descritto dall' Controparte_3
nell'aggiornamento del proprio
[...]
"prontuario" dei compensi consigliati per l'anno 2024, pagina 4 di 7 accertando che il compenso dovuto al Dr. , Parte_1
è pari ad € 20.409,50, oltre CNPDC e IVA.
Il ctu ha specificamente analizzato tutte le attività espletate e le ha correttamente inquadrate negli accordi intercorsi tra le parti.
Ha infatti chiaramente evidenziato, nelle sue relazioni, che tutte le attività espletate dal professionista sono ascrivibili alla cliente, esponendo in maniera chiara, corretta metodologicamente e sorretta dai principi del settore, i condivisibili criteri per la determinazione del quantum debeatur.
In proposito, deve evidenziarsi che le censure sollevate addotte dal ricorrente all'operato del ctu appaiono prive di pregio.
Invero, nella sua relazione integrativa, il ctu ha risposto alle stesse in maniera esaustiva, evidenziando, in particolare, in ordine alla quantificazione dell'attività al p.29 (Redazione del bilancio d'esercizio), di avere applicato il disposto dell'art. 24 del
D.M n. 140/2012.
Quanto al compenso dovuto per l'attività ai p.30,31,32,33 ha chiarito di avere ripreso i valori dalle dichiarazioni depositate in atti e, dopo averli confrontati con gli onorari consigliati da
[...]
ha ritenuto che la Controparte_3
richiesta di parte attrice fosse tutto legittima e posta ai limiti minimi degli onorari da richiedere per tali prestazioni.
Per la determinazione del compenso inerente la dichiarazione dei redditi ed Irap Società di capitali ha chiarito che gli onorari previsti per le dichiarazioni dei redditi sono determinati dall'applicazione delle tabelle indicate.
pagina 5 di 7 Ha poi chiaramente indicato la metodologia utilizzata per la quantificazione degli importi spettanti al professionista per ogni singola attività documentata.
In conclusione, il tecnico incaricato nelle analitiche relazioni depositate (alle quali si rimanda per i dettagli), ha specificato, per ciascuna prestazione per la quale viene richiesto il pagamento, il metodo di determinazione dello stesso e la sua compatibilità con gli accordi intercorsi.
La somma determinata a titolo di quantum debeatur, che, per le argomentazioni sopra esposte, appare condivisibile, è pari ad €
20.409,50, oltre CNPDC e IVA, al cui pagamento la resistente va condannata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La lamentata inadempienza del professionista non risulta provata, emergendo, dagli accertamenti disposti, che il ha effettivamente espletato l'attività per la quale gli Parte_1
era stato conferito l'incarico.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
così provvede:
1) Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 20.409,50 oltre CNPDC e IVA., oltre
[...]
interessi dalla domanda al soddisfo
2) 2)Condanna al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la pagina 6 di 7 fase decisionale, oltre alle spese di C.U. e di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge.
Benevento 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3760 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione con provvedimento del 14 maggio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Parte_1
Via Salvator Rosa n° 13\A presso lo studio dell'avv. Andrea
Palmiero, che lo difende e rappresenta giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del suo amm.tore p.t.., corrente in Avellino CP_1
alla Via Corso Vittorio Emanuele n.21, el.te dom.ta in Solofra, alla Via S.Andrea n. 52, presso lo studio degli avv. Antonio
Rapolla e Ester De Vita, che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
Resistente
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 30.4.25, svolta a trattazione scritta, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la per Parte_1 CP_1
ottenere il pagamento delle somme spettantegli a titolo di competenze professionali per l'attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria svolta per la società “ , fin dalla sua CP_1
costituzione.
A sostegno della domanda evidenziava di avere curato, per la società resistente, la contabilità ordinaria, il deposito del bilancio di ogni esercizio, le relative dichiarazioni fiscali, il progetto di scissione con costituzione di una nuova società denominata “M5 srl”, e di avere svolto una serie di prestazioni ulteriori.
Deduceva che, in data 27.01.2022, le parti stipulavano contratto di incarico professionale, pattuendo il compenso spettante al professionista e convenendo che, a far data dall'01.01.2022, i compensi per le prestazioni diverse da quelle previste negli artt. 1 e 2 sarebbero stati oggetto di “accordo di volta in volta” vista la natura straordinaria delle stesse, precisando di avere, in tali casi, informato l'amministratore p.t. della “ , che nulla obiettava circa le prestazioni di volta in CP_1
volta da effettuarsi (indicate in ricorso).
Chiedeva quindi il pagamento delle menzionate competenze professionali, per un totale di € 24.053,37, oltre CNPDC e IVA.
Si costituiva la resistente, contestando la domanda e deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria, il mancato adempimento pagina 2 di 7 delle prestazioni concordate nella scrittura del 27.01.2022, il mancato espletamento delle ulteriori attività richieste in pagamento, l'indeterminatezza del quantum debeatur, la genericità dell'importo richiesto in pagamento, la mancata contrattazione dei compensi, l'inadempimento del Parte_1
agli obblighi derivanti dalla scrittura del 27.01.2022.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici e all'esito la causa veniva riservata per la decisione
Motivi della decisione
Parte ricorrente ha chiesto il pagamento del compendo spettantegli per le attività espletate dal 1.01.2022 in virtù di un accordo concluso il 27.01.2022, in cui le parti pattuivano il compenso per: Tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA per l'anno 2022 per le società e M5 CP_1
S.r.l.; deposito bilanci anno 2022; prestazioni inerenti al contenzioso tributario e giudiziale fino al 31.12.2021.
Risulta dagli atti che, con scrittura transattiva del 27.01.2022, le odierne parti in causa confermavano, al professionista,
l'incarico di tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA per l'anno 2022, per la e gli affidavano anche CP_1
l'incarico della tenuta della contabilità fiscale in regime ordinario ed IVA, per la società per lo stesso anno 2022, CP_2
anche in relazione dell'avvenuta operazione di scissione;
all'art art.5 stabilivano che, per tutte le prestazioni professionali che sarebbero state svolte dal 01/01/2022, diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 prima indicati, i compensi sarebbero stati concordati di volta in volta fra le parti costituite.
pagina 3 di 7 Dalla lettura degli atti di causa emerge che le parti divergono sostanzialmente proprio sui compensi richiesti in base all'art. 5 della scrittura transattiva, che prevede la possibilità di effettuare ulteriori prestazioni, per le quali i compensi andavano concordati di volta in volta fra le parti costituite.
In proposito, deve evidenziarsi che (Cass. n. 1792/17) la prova della esistenza di un rapporto contrattuale può essere fornita in qualunque modo, purchè sia idoneo a dimostrare inequivocabilmente il conferimento dell'incarico; la prova può essere fornita, anche a prescindere dalla esistenza di un preventivo scritto, poiché l'incarico può essere conferito oralmente o via mail;
in ogni caso va tenuta presente la presunzione di onerosità dell'attività professionale.
Secondo la S.C., “il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta “ ad substantiam” ovvero “ ad probationem” , poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il contenuto”.
Nella specie, per la determinazione del compenso dovuto, sono stati disposti accertamenti tecnici: il nominato ctu ha preso come riferimento per l'attività professionale inerente la contabilità quanto descritto dall' Controparte_3
nell'aggiornamento del proprio
[...]
"prontuario" dei compensi consigliati per l'anno 2024, pagina 4 di 7 accertando che il compenso dovuto al Dr. , Parte_1
è pari ad € 20.409,50, oltre CNPDC e IVA.
Il ctu ha specificamente analizzato tutte le attività espletate e le ha correttamente inquadrate negli accordi intercorsi tra le parti.
Ha infatti chiaramente evidenziato, nelle sue relazioni, che tutte le attività espletate dal professionista sono ascrivibili alla cliente, esponendo in maniera chiara, corretta metodologicamente e sorretta dai principi del settore, i condivisibili criteri per la determinazione del quantum debeatur.
In proposito, deve evidenziarsi che le censure sollevate addotte dal ricorrente all'operato del ctu appaiono prive di pregio.
Invero, nella sua relazione integrativa, il ctu ha risposto alle stesse in maniera esaustiva, evidenziando, in particolare, in ordine alla quantificazione dell'attività al p.29 (Redazione del bilancio d'esercizio), di avere applicato il disposto dell'art. 24 del
D.M n. 140/2012.
Quanto al compenso dovuto per l'attività ai p.30,31,32,33 ha chiarito di avere ripreso i valori dalle dichiarazioni depositate in atti e, dopo averli confrontati con gli onorari consigliati da
[...]
ha ritenuto che la Controparte_3
richiesta di parte attrice fosse tutto legittima e posta ai limiti minimi degli onorari da richiedere per tali prestazioni.
Per la determinazione del compenso inerente la dichiarazione dei redditi ed Irap Società di capitali ha chiarito che gli onorari previsti per le dichiarazioni dei redditi sono determinati dall'applicazione delle tabelle indicate.
pagina 5 di 7 Ha poi chiaramente indicato la metodologia utilizzata per la quantificazione degli importi spettanti al professionista per ogni singola attività documentata.
In conclusione, il tecnico incaricato nelle analitiche relazioni depositate (alle quali si rimanda per i dettagli), ha specificato, per ciascuna prestazione per la quale viene richiesto il pagamento, il metodo di determinazione dello stesso e la sua compatibilità con gli accordi intercorsi.
La somma determinata a titolo di quantum debeatur, che, per le argomentazioni sopra esposte, appare condivisibile, è pari ad €
20.409,50, oltre CNPDC e IVA, al cui pagamento la resistente va condannata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La lamentata inadempienza del professionista non risulta provata, emergendo, dagli accertamenti disposti, che il ha effettivamente espletato l'attività per la quale gli Parte_1
era stato conferito l'incarico.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
così provvede:
1) Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 20.409,50 oltre CNPDC e IVA., oltre
[...]
interessi dalla domanda al soddisfo
2) 2)Condanna al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la pagina 6 di 7 fase decisionale, oltre alle spese di C.U. e di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge.
Benevento 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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