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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/04/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 29597/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29597/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIANO FERGOLA, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
E
CP_2
CONTUMACE
E
CP_3
Rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIA CHIORAZZO, come in atti
APPELLATA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
25452/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 impugnava dinanzi questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
25452/2021, emessa il 31/08/2021, depositata in Cancelleria il 21/09/2021 e notificata in data 02.11.2021 con cui era stato dichiarato che il sinistro per cui
è causa si verificava per responsabilità concorrente tra le parti nella misura del
50% e per l'effetto, parti convenute venivano condannate in solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore.
L'appellante lamentava che il giudice di pace aveva errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa ed, in particolare, si duole della erronea applicazione dell'art 2054 cc, co 2, in quanto vi era la prova della piena responsabilità dell'incidente da parte dell'autista dell'autocarro Citroen tg. DD584PK, di proprietà della . Controparte_1
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto esposti,
l'esclusiva responsabilità della quale proprietaria dell'autocarro Controparte_1
Citroen tg. DD584PK, nel sinistro per cui è causa;
2) accertare e dichiarare, la non congruità della liquidazione del danno patito da esso attore per effetto del sinistro per cui è stata causa;
3) accertare e dichiarare illegittima la compensazione delle spese e competenze del giudizio operata dal Giudice di prime cure;
4) condannare, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, nella ulteriore misura di € 1817.17, come sopra specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero in quella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà congrua e di giustizia;
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2 5) condannare, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avvocato costituito.”
Si costituiva la la quale impugnava l'atto di appello e ne chiedeva CP_3 il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice, come in atti:
“Perché piaccia all'adito Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1) In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i suesposti motivi;
2) Nel merito, rigettare la domanda attrice perché, infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
3) Dichiarare cessata la materia del contendere per aver , aderito alla proposta ex CP_3 art. 185 bis cpc e provveduto ad inviare assegno n. 3001947166 dell'importo di € 2.000,00 e valutare la condotta di parte attrice ai sensi degli art. 91 e 96 comma 3 cpc in merito alle spese processuali.
4) Nella denegata ipotesi venga accolta la domanda attrice, determinarsi l'importo come già determinato ex art. 185 bis cpc e disattendere l'avversa richiesta di liquidazione degli interessi legali e svalutazione monetaria, in quanto contraria al principio sancito dalla Suprema Corte
(Cass. n° 5263 del 07/05/1993 e Cass. SS. UU. n°1712 del 17/02/1995);
5) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Non si costituivano in giudizio e , pertanto, Controparte_1 CP_4 il processo procedeva nella loro contumacia.
Con ordinanza del 20.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Depositate le memorie conclusionali ad opera delle parti e lette queste ultime, il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
Preliminarmente non si costituivano in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e , pertanto, deve dichiararsi Controparte_1 Controparte_5 la contumacia.
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3 In primo luogo occorre, nella doverosa perimetrazione della materia del contendere ed anche nell'ottica di chiarezza cara al Giudicante, evidenziare come tutte le deduzioni delle parti relative alla mancata conciliazione nel giudizio di primo grado od alla “spontanea attuazione” di ipotesi conciliative nel detto giudizio non attengono l'odierna Cognizione.
Il giudice di primo grado, infatti, preso atto della mancata volontà conciliativa della parte attrice, procedeva con la statuizione giurisdizionale - oggetto, appunto, dell'odierna impugnazione - che costituisce il perimetro entro il quale si muove la materia del contendere odierna.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non ha proposto alcun appello incidentale ed eventuali corresponsioni di somme tra le parti o terzi presuntamente indebite o frutto di presunte attività conciliative, poi, non culminate nella conciliazione giudiziale, potranno essere fatte valere con l'adeguato strumentario offerto dal Legislatore, ma non integrano ( se anche fossero provate, in omaggio al principio della ragione più liquida ) – come, pur sostenuto dalla parte appellata – una ipotesi di cessazione della materia del contendere odierna che ha ad oggetto la citata statuizione giurisdizionale di primo grado ed i profili relativi alla cognizione relativa.
Alla luce di tale premessa doverosa stante i plurimi richiami delle parti può passarsi al vaglio di merito dell'appello.
In primo luogo occorre notare che parte appellante si duole, in estrema sostanza, che il Giudice di Pace abbia riconosciuto una responsabilità concorrente dei veicoli di cui è causa nell'incidente stradale oggetto di Vaglio, decurtando la complessiva pretesa risarcitoria dell'attore, per effetto di tale ritenuta responsabilità concorrente, nella misura del 50% e, dunque, in Questa
Sede Giurisdizionale, in riforma dell'appellata pronuncia, chiede il riconoscimento del risarcimento integrale del danno.
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4 Si tratta di prospettazione – come eccepito dalla difesa della appellata – del tutto infondata.
Il Giudice di primo grado non ha escluso l'an del sinistro obliterando integralmente la pretesa risarcitoria dell'attore; né – giova rilevarlo – contrariamente a quanto sostenuto, in verità, dall'appellata ha espresso un giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi.
Al contrario il giudice di pace, sebbene con motivazione estremamente sintetica, aspetto che non sfugge affatto al Tribunale, ha ritenuto, nell'attendibilità delle testimonianze rese, che queste ultime abbiano avvalorato la tesi per la quale i conducenti di entrambi gli autoveicoli coinvolti nel sinistro commettevano violazioni in ordine alle norme di comportamento come disciplinate dal codice della strada e, in particolare, in relazione alla specifica condotta tenuta da ciascuno dei conducenti coinvolti in modo tale da, pur descrivendo lo stesso fattualmente, ricondurre la responsabilità esclusiva ad uno dei conducenti.
Si tratta di affermazione che manifesta, ad avviso del Tribunale, corretto governo dei principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione al riguardo.
In proposito occorre sottolineare, infatti, che la Giurisprudenza di Legittimità è ormai consolidata nel senso di ritenere che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Tale presunzione di responsabilità, tuttavia, risulta avere carattere residuale e sussidiario in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo
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5 allorquando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In sostanza l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, del quale deve dare conto nella motivazione, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Con la doverosa precisazione che tale indagine costituisce una tipica “esplicazione” del merito
(riflessioni diffuse tra le numerose in Cassazione civile sez. III, 15/02/2018 n.
3696).
Orbene Questo Tribunale, nel fornire, nella diffusività del vaglio cara al
Giudicante, una specifica risposta di merito, ritiene che, pur nella citata sinteticità estrema, la motivazione espressa dal giudice di prime cure sia sostanzialmente corretta.
Nel vaglio di merito va detto, infatti, che i testi escussi dinanzi al giudice di pace ricostruivano l'incidente e, riportando i fatti verificatesi e l'urto, l'uno
(teste di parte attrice) dichiarava: “di aver visto una Fiat UN di colore chiaro che dopo aver impegnato la rotonda con direzione Don Guannella improvvisamente veniva investita da un furgone che proveniva da via Galiberti
e che l'urto si verificò tra la parte laterale posteriore destra della UN e la parte anteriore del furgone.”; l'altro (teste di parte convenuta) riferiva: “che si era trovato a bordo dell'autocarro Citroen, di proprietà della e Controparte_1 di aver visto una UN proveniente dalla sinistra ad alta velocità tagliava la strada al furgone che aveva già imboccato la rotonda, causando l'incidente e che i punti di urto hanno riguardato il lato anteriore sinistro del furgone e la parte posteriore destra dell'autovettura.”
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6 Orbene, nelle testimonianze rese, i testi nulla di specifico indicano circa la condotta tenuta da ambo le parti sulla circostanza che gli stessi abbiano avuto una condotta potenzialmente idonea ad evitare l'impatto, così come della circostanza che i conducenti si siano uniformati alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In ogni caso, nel fornire in Questa Sede espressa motivazione di merito, va detto che i testi escussi dinanzi al Giudice di pace effettivamente, pur descrivendo l'impatto tra i veicoli, non forniscono elementi che possano consentire di ricostruire, puntualmente, la condotta tenuta dalle parti nell'evitare l'impatto; né alcunché riferiscono in relazione alla circostanza che l'appellato non si sia effettivamente fermato al segnale di “stop”, fornendo la precedenza agli altri veicoli.
Non si tratta di profili di inattendibilità della testimonianza resa dai testimoni, bensì di aspetti che attengono al merito della ricostruzione della complessiva condotta tenuta dai rispettivi conducenti: affermazione che, in verità, giova rilevarlo, lo stesso giudice di pace ha sottolineato nella parte in cui afferma
“Entrambi i conducenti hanno avuto una condotta di guida distratta e negligente, in violazione delle norme di comportamento di cui all'art.140 cds: infatti, entrambi, avendo visuale libera e diretta sulla rotatoria, se avessero prestato la dovuta attenzione, certamente si sarebbero accorti in tempo della condotta di guida tenuta dal veicolo antagonista, e quindi ben avrebbero potuto porre in essere in tempo utile idonea manovra al fine di evitare
l'impatto.”
A fronte di tale quadro probatorio appare corretta l'applicazione che il giudice di pace ha fatto della cd. “responsabilità concorrente” che ha funzione sussidiaria, operando, appunto, nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive
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7 responsabilità del sinistro (in tal senso, tra le molte, Cassazione civile sez. III,
20/03/2020, n.7479).
Le dette riflessioni non sono in alcun modo inficiate dalla circostanza - pur dedotta dalla difesa dell'appellante - secondo cui vi sarebbe una incapacità del teste essendo lo stesso “dipendente della società”. Tes_1
In proposito occorre ricordare che secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così, da ultimo,
Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
Come, peraltro, correttamente anche se in maniera sintetica vagliato dal giudice di pace, è proprio la ritenuta attendibilità di entrambi i testimoni ad inverare nel vaglio di merito l'operatività del dettato dell'art. 2054 nell'ermeneutica supra citata.
Inoltre non coglie affatto nel segno la deduzione di parte appellante secondo cui l'accertamento della responsabilità esclusiva sia da rinvenirsi nella ctu disposta.
In proposito il consulente ha certamente individuato la compatibilità del fatto con il danno ma allo stesso consulente certo non compete il ruolo di
"accertamento" dei profili di responsabilità o di operatività della previsione dell'art. 2054 che costituisce l'in sè della vicenda processuale e non si tratta di attività che né devono né possono essere demandate al consulente tecnico riguardando la vicenda processuale ed l'accertamento dei rispettivi fatti principali dello stesso.
In proposito occorre ricordare che secondo la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione proprio in tema di poteri del CTU, "In materia di
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8 consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio" (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del
01/02/2022 con sottolineato n.d.r.).
Per tali ragioni appare del tutto corretta la statuizione del giudice di primo grado nell'affermazione del concorso di colpa dei conducenti ed in parte qua l'appello deve essere integralmente rigettato.
Non appare, al contrario, ed in ciò solo si coglie la mera fondatezza del tutto parziale dell'appello la quantificazione del danno operata dal Giudice di pace una volta ritenuta, correttamente per le ragioni espresse, operante la responsabilità concorrente in pari misura.
Il CTU, infatti, nel giudizio di primo grado si tratta dedotta da parte appellante e non espressamente contestata dall'appellata, ha quantificato il danno nella misura di euro 2827,17.
La detta quantificazione appare - come sostenuto dall'appellante in sede di gravame e ritenuto da Questo Tribunale - corretta.
Orbene quantificato il danno nella detta misura ed applicata la riduzione del
50% pur correttamente disposta dal giudice di pace il detto percorso logico ermeneutico avrebbe dovuto condurre al riconoscimento in favore dell' odierno appellante della somma di euro 1413,58 ( 50% della danno di euro 2827,17)
e non della somma genericamente determinata di euro 1000,00.
La riduzione operata dal giudice di prime cure non solo non appare correttamente motivata ma “tradisce” la funzione satisfattiva della responsabilità civile che è quella appunto di garantire al danneggiato l'effettivo
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9 ristoro del danno in ragione del principio di integralità dello stesso. Si tratta di somma già correttamente attualizzata.
Per tale ragione deve riconoscersi alla parte appellante in accoglimento meramente parziale dell'appello e in senso additivo a quanto già riconosciuto dal Giudice di pace l'ulteriore somma di euro 413,58.
Resta da vagliare il regime di governo delle spese di lite.
Resta, ad avviso del Tribunale, corretta, ed anche in parte qua l'appello risulta infondato, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio attesa la mancata accettazione della proposta del Giudice di pace in misura finanche superiore a quanto odiernamente riconosciuto, nonché tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
In proposito occorre ricordare che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale e non in maniera per così dire atomistica.
Applicato tale criterio e per le ragioni di merito già evidenziate le spese del presente grado tenuto conto dell'esito complessivo della lite e l'accoglimento del tutto parziale dell'appello le spese del presente grado di giudizio devono compensarsi nella misura del 50%.
Per la restante quota sono liquidate coma da dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 come aggiornati considerando tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
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10
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del tutto parziale dell'appello condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della ulteriore somma di euro
413,58 rispetto a quanto già statuito nella pronuncia di primo grado;
- rigetta ogni altra domanda confermando, nel resto, l'appellata sentenza;
- compensa la quota del 50% delle spese del presente giudizio;
-condanna l'appellata- compiutamente identificata in atti - al pagamento, in favore di parte appellante - compiutamente identificata in atti – della restante quota di spese di lite liquidate euro 639,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 19/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29597/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIANO FERGOLA, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
E
CP_2
CONTUMACE
E
CP_3
Rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIA CHIORAZZO, come in atti
APPELLATA
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1 OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
25452/2021
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 impugnava dinanzi questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
25452/2021, emessa il 31/08/2021, depositata in Cancelleria il 21/09/2021 e notificata in data 02.11.2021 con cui era stato dichiarato che il sinistro per cui
è causa si verificava per responsabilità concorrente tra le parti nella misura del
50% e per l'effetto, parti convenute venivano condannate in solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore.
L'appellante lamentava che il giudice di pace aveva errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa ed, in particolare, si duole della erronea applicazione dell'art 2054 cc, co 2, in quanto vi era la prova della piena responsabilità dell'incidente da parte dell'autista dell'autocarro Citroen tg. DD584PK, di proprietà della . Controparte_1
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto esposti,
l'esclusiva responsabilità della quale proprietaria dell'autocarro Controparte_1
Citroen tg. DD584PK, nel sinistro per cui è causa;
2) accertare e dichiarare, la non congruità della liquidazione del danno patito da esso attore per effetto del sinistro per cui è stata causa;
3) accertare e dichiarare illegittima la compensazione delle spese e competenze del giudizio operata dal Giudice di prime cure;
4) condannare, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, nella ulteriore misura di € 1817.17, come sopra specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ovvero in quella diversa misura che l'adito Tribunale riterrà congrua e di giustizia;
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2 5) condannare, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avvocato costituito.”
Si costituiva la la quale impugnava l'atto di appello e ne chiedeva CP_3 il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice, come in atti:
“Perché piaccia all'adito Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1) In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i suesposti motivi;
2) Nel merito, rigettare la domanda attrice perché, infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
3) Dichiarare cessata la materia del contendere per aver , aderito alla proposta ex CP_3 art. 185 bis cpc e provveduto ad inviare assegno n. 3001947166 dell'importo di € 2.000,00 e valutare la condotta di parte attrice ai sensi degli art. 91 e 96 comma 3 cpc in merito alle spese processuali.
4) Nella denegata ipotesi venga accolta la domanda attrice, determinarsi l'importo come già determinato ex art. 185 bis cpc e disattendere l'avversa richiesta di liquidazione degli interessi legali e svalutazione monetaria, in quanto contraria al principio sancito dalla Suprema Corte
(Cass. n° 5263 del 07/05/1993 e Cass. SS. UU. n°1712 del 17/02/1995);
5) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Non si costituivano in giudizio e , pertanto, Controparte_1 CP_4 il processo procedeva nella loro contumacia.
Con ordinanza del 20.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Depositate le memorie conclusionali ad opera delle parti e lette queste ultime, il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
Preliminarmente non si costituivano in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e , pertanto, deve dichiararsi Controparte_1 Controparte_5 la contumacia.
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3 In primo luogo occorre, nella doverosa perimetrazione della materia del contendere ed anche nell'ottica di chiarezza cara al Giudicante, evidenziare come tutte le deduzioni delle parti relative alla mancata conciliazione nel giudizio di primo grado od alla “spontanea attuazione” di ipotesi conciliative nel detto giudizio non attengono l'odierna Cognizione.
Il giudice di primo grado, infatti, preso atto della mancata volontà conciliativa della parte attrice, procedeva con la statuizione giurisdizionale - oggetto, appunto, dell'odierna impugnazione - che costituisce il perimetro entro il quale si muove la materia del contendere odierna.
A ciò si aggiunga che la parte convenuta non ha proposto alcun appello incidentale ed eventuali corresponsioni di somme tra le parti o terzi presuntamente indebite o frutto di presunte attività conciliative, poi, non culminate nella conciliazione giudiziale, potranno essere fatte valere con l'adeguato strumentario offerto dal Legislatore, ma non integrano ( se anche fossero provate, in omaggio al principio della ragione più liquida ) – come, pur sostenuto dalla parte appellata – una ipotesi di cessazione della materia del contendere odierna che ha ad oggetto la citata statuizione giurisdizionale di primo grado ed i profili relativi alla cognizione relativa.
Alla luce di tale premessa doverosa stante i plurimi richiami delle parti può passarsi al vaglio di merito dell'appello.
In primo luogo occorre notare che parte appellante si duole, in estrema sostanza, che il Giudice di Pace abbia riconosciuto una responsabilità concorrente dei veicoli di cui è causa nell'incidente stradale oggetto di Vaglio, decurtando la complessiva pretesa risarcitoria dell'attore, per effetto di tale ritenuta responsabilità concorrente, nella misura del 50% e, dunque, in Questa
Sede Giurisdizionale, in riforma dell'appellata pronuncia, chiede il riconoscimento del risarcimento integrale del danno.
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4 Si tratta di prospettazione – come eccepito dalla difesa della appellata – del tutto infondata.
Il Giudice di primo grado non ha escluso l'an del sinistro obliterando integralmente la pretesa risarcitoria dell'attore; né – giova rilevarlo – contrariamente a quanto sostenuto, in verità, dall'appellata ha espresso un giudizio di inattendibilità dei testimoni escussi.
Al contrario il giudice di pace, sebbene con motivazione estremamente sintetica, aspetto che non sfugge affatto al Tribunale, ha ritenuto, nell'attendibilità delle testimonianze rese, che queste ultime abbiano avvalorato la tesi per la quale i conducenti di entrambi gli autoveicoli coinvolti nel sinistro commettevano violazioni in ordine alle norme di comportamento come disciplinate dal codice della strada e, in particolare, in relazione alla specifica condotta tenuta da ciascuno dei conducenti coinvolti in modo tale da, pur descrivendo lo stesso fattualmente, ricondurre la responsabilità esclusiva ad uno dei conducenti.
Si tratta di affermazione che manifesta, ad avviso del Tribunale, corretto governo dei principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione al riguardo.
In proposito occorre sottolineare, infatti, che la Giurisprudenza di Legittimità è ormai consolidata nel senso di ritenere che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Tale presunzione di responsabilità, tuttavia, risulta avere carattere residuale e sussidiario in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo
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5 allorquando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In sostanza l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, del quale deve dare conto nella motivazione, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Con la doverosa precisazione che tale indagine costituisce una tipica “esplicazione” del merito
(riflessioni diffuse tra le numerose in Cassazione civile sez. III, 15/02/2018 n.
3696).
Orbene Questo Tribunale, nel fornire, nella diffusività del vaglio cara al
Giudicante, una specifica risposta di merito, ritiene che, pur nella citata sinteticità estrema, la motivazione espressa dal giudice di prime cure sia sostanzialmente corretta.
Nel vaglio di merito va detto, infatti, che i testi escussi dinanzi al giudice di pace ricostruivano l'incidente e, riportando i fatti verificatesi e l'urto, l'uno
(teste di parte attrice) dichiarava: “di aver visto una Fiat UN di colore chiaro che dopo aver impegnato la rotonda con direzione Don Guannella improvvisamente veniva investita da un furgone che proveniva da via Galiberti
e che l'urto si verificò tra la parte laterale posteriore destra della UN e la parte anteriore del furgone.”; l'altro (teste di parte convenuta) riferiva: “che si era trovato a bordo dell'autocarro Citroen, di proprietà della e Controparte_1 di aver visto una UN proveniente dalla sinistra ad alta velocità tagliava la strada al furgone che aveva già imboccato la rotonda, causando l'incidente e che i punti di urto hanno riguardato il lato anteriore sinistro del furgone e la parte posteriore destra dell'autovettura.”
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6 Orbene, nelle testimonianze rese, i testi nulla di specifico indicano circa la condotta tenuta da ambo le parti sulla circostanza che gli stessi abbiano avuto una condotta potenzialmente idonea ad evitare l'impatto, così come della circostanza che i conducenti si siano uniformati alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In ogni caso, nel fornire in Questa Sede espressa motivazione di merito, va detto che i testi escussi dinanzi al Giudice di pace effettivamente, pur descrivendo l'impatto tra i veicoli, non forniscono elementi che possano consentire di ricostruire, puntualmente, la condotta tenuta dalle parti nell'evitare l'impatto; né alcunché riferiscono in relazione alla circostanza che l'appellato non si sia effettivamente fermato al segnale di “stop”, fornendo la precedenza agli altri veicoli.
Non si tratta di profili di inattendibilità della testimonianza resa dai testimoni, bensì di aspetti che attengono al merito della ricostruzione della complessiva condotta tenuta dai rispettivi conducenti: affermazione che, in verità, giova rilevarlo, lo stesso giudice di pace ha sottolineato nella parte in cui afferma
“Entrambi i conducenti hanno avuto una condotta di guida distratta e negligente, in violazione delle norme di comportamento di cui all'art.140 cds: infatti, entrambi, avendo visuale libera e diretta sulla rotatoria, se avessero prestato la dovuta attenzione, certamente si sarebbero accorti in tempo della condotta di guida tenuta dal veicolo antagonista, e quindi ben avrebbero potuto porre in essere in tempo utile idonea manovra al fine di evitare
l'impatto.”
A fronte di tale quadro probatorio appare corretta l'applicazione che il giudice di pace ha fatto della cd. “responsabilità concorrente” che ha funzione sussidiaria, operando, appunto, nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive
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7 responsabilità del sinistro (in tal senso, tra le molte, Cassazione civile sez. III,
20/03/2020, n.7479).
Le dette riflessioni non sono in alcun modo inficiate dalla circostanza - pur dedotta dalla difesa dell'appellante - secondo cui vi sarebbe una incapacità del teste essendo lo stesso “dipendente della società”. Tes_1
In proposito occorre ricordare che secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così, da ultimo,
Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013).
Come, peraltro, correttamente anche se in maniera sintetica vagliato dal giudice di pace, è proprio la ritenuta attendibilità di entrambi i testimoni ad inverare nel vaglio di merito l'operatività del dettato dell'art. 2054 nell'ermeneutica supra citata.
Inoltre non coglie affatto nel segno la deduzione di parte appellante secondo cui l'accertamento della responsabilità esclusiva sia da rinvenirsi nella ctu disposta.
In proposito il consulente ha certamente individuato la compatibilità del fatto con il danno ma allo stesso consulente certo non compete il ruolo di
"accertamento" dei profili di responsabilità o di operatività della previsione dell'art. 2054 che costituisce l'in sè della vicenda processuale e non si tratta di attività che né devono né possono essere demandate al consulente tecnico riguardando la vicenda processuale ed l'accertamento dei rispettivi fatti principali dello stesso.
In proposito occorre ricordare che secondo la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione proprio in tema di poteri del CTU, "In materia di
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8 consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio" (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del
01/02/2022 con sottolineato n.d.r.).
Per tali ragioni appare del tutto corretta la statuizione del giudice di primo grado nell'affermazione del concorso di colpa dei conducenti ed in parte qua l'appello deve essere integralmente rigettato.
Non appare, al contrario, ed in ciò solo si coglie la mera fondatezza del tutto parziale dell'appello la quantificazione del danno operata dal Giudice di pace una volta ritenuta, correttamente per le ragioni espresse, operante la responsabilità concorrente in pari misura.
Il CTU, infatti, nel giudizio di primo grado si tratta dedotta da parte appellante e non espressamente contestata dall'appellata, ha quantificato il danno nella misura di euro 2827,17.
La detta quantificazione appare - come sostenuto dall'appellante in sede di gravame e ritenuto da Questo Tribunale - corretta.
Orbene quantificato il danno nella detta misura ed applicata la riduzione del
50% pur correttamente disposta dal giudice di pace il detto percorso logico ermeneutico avrebbe dovuto condurre al riconoscimento in favore dell' odierno appellante della somma di euro 1413,58 ( 50% della danno di euro 2827,17)
e non della somma genericamente determinata di euro 1000,00.
La riduzione operata dal giudice di prime cure non solo non appare correttamente motivata ma “tradisce” la funzione satisfattiva della responsabilità civile che è quella appunto di garantire al danneggiato l'effettivo
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9 ristoro del danno in ragione del principio di integralità dello stesso. Si tratta di somma già correttamente attualizzata.
Per tale ragione deve riconoscersi alla parte appellante in accoglimento meramente parziale dell'appello e in senso additivo a quanto già riconosciuto dal Giudice di pace l'ulteriore somma di euro 413,58.
Resta da vagliare il regime di governo delle spese di lite.
Resta, ad avviso del Tribunale, corretta, ed anche in parte qua l'appello risulta infondato, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio attesa la mancata accettazione della proposta del Giudice di pace in misura finanche superiore a quanto odiernamente riconosciuto, nonché tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
In proposito occorre ricordare che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale e non in maniera per così dire atomistica.
Applicato tale criterio e per le ragioni di merito già evidenziate le spese del presente grado tenuto conto dell'esito complessivo della lite e l'accoglimento del tutto parziale dell'appello le spese del presente grado di giudizio devono compensarsi nella misura del 50%.
Per la restante quota sono liquidate coma da dispositivo in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/0214 come aggiornati considerando tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del tutto parziale dell'appello condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della ulteriore somma di euro
413,58 rispetto a quanto già statuito nella pronuncia di primo grado;
- rigetta ogni altra domanda confermando, nel resto, l'appellata sentenza;
- compensa la quota del 50% delle spese del presente giudizio;
-condanna l'appellata- compiutamente identificata in atti - al pagamento, in favore di parte appellante - compiutamente identificata in atti – della restante quota di spese di lite liquidate euro 639,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 19/04/2025
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