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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1684/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DE CONO MARIA
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GIORGI CHIARA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il
14/06/2024;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 14.11.2024, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) Il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], studente di classe 1 di Persona_1 scuola secondaria di secondo grado, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre , nella residenza della medesima, quale Parte_1
1 risulterà nella immediatezza, a seguito del presente accordo, nonché quale risulterà, in futuro, anche a seguito della variazione della residenza anagrafica pure qui convenuta al successivo punto 10.
2) Il figlio primogenito, , nato a [...], l'[...], maggiorenne alla data della Persona_2 comparizione dei genitori dinanzi al Tribunale, studente di classe 5 di scuola secondaria di secondo grado, non indipendente economicamente, vivrà con la madre, , nella residenza Parte_1 della medesima, quale risulterà nella immediatezza, a seguito del presente accordo, nonché quale risulterà, in futuro, anche a seguito della variazione della residenza anagrafica pure qui convenuta al successivo punto 10.
3) La casa familiare, ubicata in San Giovanni in Marignano (RN), Via De Gasperi n. 48, viene assegnata alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai due figli, per il periodo Parte_1 indicato infra al punto 10. La casa rimarrà corredata di arredi, vettovaglie, corredi e quanto altro, come si trova alla data odierna.
4) Il SI. si impegna a lasciare la casa familiare, asportandovi i soli suoi effetti Controparte_1 personali, ed a fissare altrove la propria residenza, entro e non oltre il giorno 14/11/2024, all'esito dell'udienza di comparizione.
5) Il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei suoi due figli, Controparte_1 la somma mensile anticipata di euro 700,00 (settecento). Tale somma sarà versata fino alla completa indipendenza economica di entrambi i figli. La somma di euro 700,00 (settecento) verrà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza 5 novembre 2024 (riferimento al mantenimento dei due figli per il mese di novembre 2024), a mezzo bonifico bancario. Sulla somma come sopra quantificata maturerà annualmente l'incremento dovuto alla variazione ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Il primo aumento verrà riconosciuto con la mensilità di novembre 2025 e verrà calcolato sulla somma di euro 700,00 per il periodo novembre 2024/ottobre 2025. Ogni anno successivo, verrà effettuato analogo conteggio (periodo novembre/ottobre; somma base quella già in precedenza rivalutata).
6) Il SI. contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie relative ai due Controparte_1 figli, nella misura del 50% dell'intero. Le spese straordinarie saranno individuate come da protocollo approvato dal Tribunale di Pesaro. Con decorrenza dall'1/11/2024. Per spese universitarie si intendono le tasse universitarie, i libri, il computer, il mezzo di trasporto da e per da università,
l'alloggio fuori sede. Il genitore che avrà anticipato per intero la spesa straordinaria trasmetterà all'altro la relativa ricevuta;
il secondo genitore effettuerà il rimborso, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento del documento di spesa.
7) L'assegno unico familiare e/o simili verrà attribuito al 100% alla SI.ra . Parte_1
8) Il SI. frequenterà liberamente e spontaneamente i due figli, compatibilmente con Controparte_1 le loro eSIenze di scuola, di vita, di salute, di lavoro.
9) Al fine di favorire la frequentazione del padre con i figli, il SI. manterrà le chiavi Controparte_1 di accesso alla casa familiare. Con l'impegno di recarvisi solo in orario diurno, solo occasionalmente, per visitare ed intrattenersi con i figli, preavvisando della visita la SI.ra _1
, e con permanenza per un tempo limitato. Con l'impegno altresì a mantenere un Parte_1 contegno educato e rispettoso verso tutti gli abitanti della casa familiare.
10) La SI.ra lascerà la casa familiare entro il mese di gennaio 2026. Entro tale Parte_1 data cioè essa si trasferirà in altro alloggio abitativo, decoroso ed adeguato ad ospitare sé ed i suoi
2 due figli, e riconsegnerà la casa familiare al SI. . La SI.ra è Controparte_1 Parte_1 sin da ora autorizzata ad asportare in tale occasione, dalla casa familiare, asportandovi i soli effetti personali e di proprietà esclusiva propri e dei due figli.
Tutte le altre condizioni qui convenute rimarranno inalterate.
11) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento del compenso ex art. 13 Ordinamento Deontologico
Forense“.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di conSIlio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1684/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DE CONO MARIA
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GIORGI CHIARA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il
14/06/2024;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto ed al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 14.11.2024, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) Il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], studente di classe 1 di Persona_1 scuola secondaria di secondo grado, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre , nella residenza della medesima, quale Parte_1
1 risulterà nella immediatezza, a seguito del presente accordo, nonché quale risulterà, in futuro, anche a seguito della variazione della residenza anagrafica pure qui convenuta al successivo punto 10.
2) Il figlio primogenito, , nato a [...], l'[...], maggiorenne alla data della Persona_2 comparizione dei genitori dinanzi al Tribunale, studente di classe 5 di scuola secondaria di secondo grado, non indipendente economicamente, vivrà con la madre, , nella residenza Parte_1 della medesima, quale risulterà nella immediatezza, a seguito del presente accordo, nonché quale risulterà, in futuro, anche a seguito della variazione della residenza anagrafica pure qui convenuta al successivo punto 10.
3) La casa familiare, ubicata in San Giovanni in Marignano (RN), Via De Gasperi n. 48, viene assegnata alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai due figli, per il periodo Parte_1 indicato infra al punto 10. La casa rimarrà corredata di arredi, vettovaglie, corredi e quanto altro, come si trova alla data odierna.
4) Il SI. si impegna a lasciare la casa familiare, asportandovi i soli suoi effetti Controparte_1 personali, ed a fissare altrove la propria residenza, entro e non oltre il giorno 14/11/2024, all'esito dell'udienza di comparizione.
5) Il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei suoi due figli, Controparte_1 la somma mensile anticipata di euro 700,00 (settecento). Tale somma sarà versata fino alla completa indipendenza economica di entrambi i figli. La somma di euro 700,00 (settecento) verrà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza 5 novembre 2024 (riferimento al mantenimento dei due figli per il mese di novembre 2024), a mezzo bonifico bancario. Sulla somma come sopra quantificata maturerà annualmente l'incremento dovuto alla variazione ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Il primo aumento verrà riconosciuto con la mensilità di novembre 2025 e verrà calcolato sulla somma di euro 700,00 per il periodo novembre 2024/ottobre 2025. Ogni anno successivo, verrà effettuato analogo conteggio (periodo novembre/ottobre; somma base quella già in precedenza rivalutata).
6) Il SI. contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie relative ai due Controparte_1 figli, nella misura del 50% dell'intero. Le spese straordinarie saranno individuate come da protocollo approvato dal Tribunale di Pesaro. Con decorrenza dall'1/11/2024. Per spese universitarie si intendono le tasse universitarie, i libri, il computer, il mezzo di trasporto da e per da università,
l'alloggio fuori sede. Il genitore che avrà anticipato per intero la spesa straordinaria trasmetterà all'altro la relativa ricevuta;
il secondo genitore effettuerà il rimborso, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento del documento di spesa.
7) L'assegno unico familiare e/o simili verrà attribuito al 100% alla SI.ra . Parte_1
8) Il SI. frequenterà liberamente e spontaneamente i due figli, compatibilmente con Controparte_1 le loro eSIenze di scuola, di vita, di salute, di lavoro.
9) Al fine di favorire la frequentazione del padre con i figli, il SI. manterrà le chiavi Controparte_1 di accesso alla casa familiare. Con l'impegno di recarvisi solo in orario diurno, solo occasionalmente, per visitare ed intrattenersi con i figli, preavvisando della visita la SI.ra _1
, e con permanenza per un tempo limitato. Con l'impegno altresì a mantenere un Parte_1 contegno educato e rispettoso verso tutti gli abitanti della casa familiare.
10) La SI.ra lascerà la casa familiare entro il mese di gennaio 2026. Entro tale Parte_1 data cioè essa si trasferirà in altro alloggio abitativo, decoroso ed adeguato ad ospitare sé ed i suoi
2 due figli, e riconsegnerà la casa familiare al SI. . La SI.ra è Controparte_1 Parte_1 sin da ora autorizzata ad asportare in tale occasione, dalla casa familiare, asportandovi i soli effetti personali e di proprietà esclusiva propri e dei due figli.
Tutte le altre condizioni qui convenute rimarranno inalterate.
11) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. I difensori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento del compenso ex art. 13 Ordinamento Deontologico
Forense“.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di conSIlio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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