Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4152/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENTURELLI GAIA
, C.F. con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VENTURELLI GAIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 6
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La sig.ra abiterà unitamente al fìglio Parte_1 Per_1 nell'abitazione in San Prospero, Via Volta n. 2;
3. Pertanto il sig. trasferirà la propria residenza Controparte_1 in altro luogo entro 30 giorni dall'omologa del presente accordo.
4. Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Pertanto tutte le decisioni di carattere straordinario relative al minore (ad esempio: di carattere sanitario, scolastico e di trasferimento all'estero dovranno essere previamente concordate);
5. Il padre terrà con sé il figlio a week end alterni tenuto conto dell'attuale assetto già operativo dal venerdì all'uscita di scuola (ore
16:30) fino alla domenica dopo cena. Nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi la settimana (dall'uscita di scuola 16:30 fino a dopo cena).
Il padre potrà in ogni caso trascorrere del tempo con ogni Per_1 volta che lo riterrà, compatibilmente con i loro impegni scolastici e previo accordo con la Sig.ra Tutti gli altri giorni della Parte_1 settimana i minori li trascorreranno con la madre
6. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio Per_1 una settima anche non consecutiva da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno
7. Il figlio trascorrerà, ad anni alterni e salvo diverso Per_1 accordo tra i coniugi, la Vigilia di Natale con un genitore ed i giorni di
Natale e Santo Stefano con l'altro genitore.
8. Il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
pagina 2 di 6 9. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Parte_1 figlio l'importo mensile di € 250,00. Per_1
L'ammontare di detti importi dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
10. Restano espressamente escluse dal contributo ordinario e dovranno perciò essere a tutti gli effetti divise a metà tra i genitori le spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Modena, e precisamente:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: a.1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a.2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a.3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; a.4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: b.1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b.2) cure termali e fìsioterapiche; b.3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b.4) cure non convenzionali;
b.5) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: c.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c.2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c.3) gite scolastiche senza pernottamento;
c.4) trasporto pubblico;
c.5) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: d.1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d.2) corsi di specializzazione;
d.3) gite scolastiche con pernottamento;
d.4) corsi di recupero e lezioni private;
d.5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi:
e.1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e.2) centro pagina 3 di 6 ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: f.1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludi che e pertinenti attrezzature;
f.2) spese di custodia (baby sitter); f.3) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, eec.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione sarà effettuato entro 15 giorni dalla richiesta.
11. Le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli a carico verrà accreditato al 100% alla Sigra Parte_1
12. I coniugi danno atto che non vi sarà la corresponsione di alcun assegno di mantenimento tra loro, essendo entrambi economicamente indipendenti;
13. I coniugi si obbligano ad adempiere e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante dal momento dell'omologa del verbale di separazione.
14. Le spese di assistenza legale restano compensate tra le parti”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
pagina 4 di 6 DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 ato il 08/02/1986 in AM (MADAGAS
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Prospero (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n. 14, Parte II serie C).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello pagina 5 di 6 Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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