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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 351 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gennaro Rizzo
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t dott. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Gennaro Guglielmini
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 3 Motivi della Decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, co 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con Atto di citazione in opposizione del 09.02.2022, citava in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere la nullità dell'atto di Controparte_1 precetto notificato in data 20.01.2022.
Adduceva l'attore:
- di aver ricevuto in data 20.01.2022, a mezzo servizio postale notifica di atto di precetto avanzato dal relativo ad un D.I. n. Controparte_1
169\2021 del 29.06.2021 emesso dal Giudice di pace di Castrovillari, nella persona della dott.ssa Maria Costanza De Vico, con il quale si ingiungeva al il Parte_1 pagamento di € 1.022,67, oltre interessi fino al soddisfo, per mancato pagamento di canoni condominiali;
- di non aver mai ricevuto la notifica del detto D.I. n. 169 \2021 del 29.06.2021;
- di non essere stata indicata nell'atto di precetto la data ed il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva;
- di essere, pertanto, tale atto di precetto nullo ex art. 480 c.p.c..
Tutto ciò addotto conveniva in giudizio il al fine di Controparte_1 veder soddisfatti i propri diritti. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e Controparte_1 contestava ogni dedotto avverso, destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza del 15 novembre 2024, esaurita l'istruzione solo documentale, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scambio di comparse e repliche.
^^^
In via preliminare ed assorbente, è fondata e va accolta l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.
Ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto con citazione avanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 dello stesso codice.
L'opposizione a precetto è diversa dall'opposizione all'esecuzione.
Pagina 2 di 3 Quest'ultima si propone inderogabilmente avanti al giudice dell'esecuzione presso il tribunale.
La prima avanti al giudice competente per valore ex art. 17 nel luogo dove si trova il giudice dell'esecuzione ovvero nel luogo che si desume ex art. 480, terzo comma,
c.p.c., dalla notifica dell'atto di precetto.
Nel caso presente, stante il valore del credito per cui è precetto, la competenza a conoscere della opposizione è del Giudice di Castrovillari.
Pertanto, alla luce delle considerazioni e dei principi di diritto suindicati, l'intera controversia va rimessa dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, con riassunzione della lite entro il termine perentorio indicato in dispositivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, non essendo stata svolta la relativa attività e previa decurtazione dei valori medi nella misura del 50%, in ragione della risoluzione in rito della presente controversia.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 351/2022 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Castrovillari;
2. assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Castrovillari 24 maggio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 351 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gennaro Rizzo
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t dott. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Gennaro Guglielmini
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 15 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 3 Motivi della Decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, co 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con Atto di citazione in opposizione del 09.02.2022, citava in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere la nullità dell'atto di Controparte_1 precetto notificato in data 20.01.2022.
Adduceva l'attore:
- di aver ricevuto in data 20.01.2022, a mezzo servizio postale notifica di atto di precetto avanzato dal relativo ad un D.I. n. Controparte_1
169\2021 del 29.06.2021 emesso dal Giudice di pace di Castrovillari, nella persona della dott.ssa Maria Costanza De Vico, con il quale si ingiungeva al il Parte_1 pagamento di € 1.022,67, oltre interessi fino al soddisfo, per mancato pagamento di canoni condominiali;
- di non aver mai ricevuto la notifica del detto D.I. n. 169 \2021 del 29.06.2021;
- di non essere stata indicata nell'atto di precetto la data ed il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva;
- di essere, pertanto, tale atto di precetto nullo ex art. 480 c.p.c..
Tutto ciò addotto conveniva in giudizio il al fine di Controparte_1 veder soddisfatti i propri diritti. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e Controparte_1 contestava ogni dedotto avverso, destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese.
All'udienza del 15 novembre 2024, esaurita l'istruzione solo documentale, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scambio di comparse e repliche.
^^^
In via preliminare ed assorbente, è fondata e va accolta l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.
Ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto con citazione avanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 dello stesso codice.
L'opposizione a precetto è diversa dall'opposizione all'esecuzione.
Pagina 2 di 3 Quest'ultima si propone inderogabilmente avanti al giudice dell'esecuzione presso il tribunale.
La prima avanti al giudice competente per valore ex art. 17 nel luogo dove si trova il giudice dell'esecuzione ovvero nel luogo che si desume ex art. 480, terzo comma,
c.p.c., dalla notifica dell'atto di precetto.
Nel caso presente, stante il valore del credito per cui è precetto, la competenza a conoscere della opposizione è del Giudice di Castrovillari.
Pertanto, alla luce delle considerazioni e dei principi di diritto suindicati, l'intera controversia va rimessa dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, con riassunzione della lite entro il termine perentorio indicato in dispositivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, non essendo stata svolta la relativa attività e previa decurtazione dei valori medi nella misura del 50%, in ragione della risoluzione in rito della presente controversia.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 351/2022 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Castrovillari;
2. assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Castrovillari 24 maggio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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