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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 16.09.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 7271/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 747/2023
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferraro Daniela ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Barone Carmine ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott.ssa nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 747/2023 R.g., al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto invalido al 62%, non avente dunque diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza dei requisiti
Pag. 1 di 5 CP_ sanitari con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16.05.2022, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 27.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 25.10.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 21.11.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Essendo specifici i motivi di opposizione, la domanda non può essere considerata inammissibile come eccepito CP_ dall'
In via preliminare deve darsi atto che l'avv. Ferraro Daniela si è costituita in corso di causa in sostituzione del precedente difensore della parte ricorrente, avv.to (vd. revoca Controparte_2 regolarmente comunicata in atti).
Pag. 2 di 5 Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto che l'artrite reumatoide andrebbe correttamente inquadrata nel codice 9303, con una percentuale fissa del 50%; la sindrome ansiosa depressiva, nel codice 2210, con una percentuale dell'80, in quanto trattasi di depressione endogena grave. Infine, ha dedotto che la Dott.ssa Per
avrebbe sottostimato tutte le patologie connesse all'apparato osseo-articolare, il rene a ferro di cavallo e la cardiopatia ipertensiva, nonostante il riscontro obiettivo e tutta la documentazione medica depositata in a.t.p.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa all'artrite reumatoide, la censura di parte ricorrente
è del tutto generica e priva di fondamento, poiché il CTU ha correttamente attribuito alla patologia il cod.9303, con una percentuale di invalidità del 50%, ossia lo stesso richiesto dalla medesima parte.
Quanto, invece, alla seconda doglianza, avente ad oggetto la sindrome depressiva, si rileva, invero, che il
CTU ha riconosciuto la patologia depressiva di grado medio ma al contempo ha evidenziato che le funzioni cognitivo-mnesiche non risultano alterate. Nella perizia si legge quanto segue: “ROT normoelicitabili, assenza di riflessi patologici. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg. Persona curata nell'aspetto e disponibile al colloquio. Il linguaggio è fluente e risulta efficace dal punto di vista informativo. Normali la capacità mnesica e l'orientamento nel tempo e nello spazio. Umore lieve-mente depressa” (cfr. perizia in atti). Per tale ragione, non si può riconoscere la gravità della patologia, così, come dedotta dalla parte ricorrente.
Si ricorda, inoltre, che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte ha documentato la sindrome depressiva depositando il certificato del 21.05.2020 e il certificato del 10.05.2023.
Passando, poi, all'apparato osseo-articolare, la parte ha lamentato l'omessa valutazione da parte del ctu delle patologie connesse. Invero, si osserva che il ctu dall'esame obiettivo ha riscontrato che, per quanto attiene l'apparato osteo-articolare, la sig.ra non presenta significative limitazioni. Al riguardo ha Pt_1 rilevato quanto segue: “Rachide: presenza di contratture della muscolatura paravertebrale. Riferita do-lente la flessione del tronco sul bacino. Lasegue negativa bilateralmente. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Escursioni articolari delle spalle lievemente dolente alla massima estensione delle braccia. Presa e pinza lievemente dolente ad entrambe le mani. Arti inferiori: assenza di evidenti dismetrie tra i due lati. Normale tono e trofismo muscolare. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di cosce e gambe.
Escursioni articolari delle coxo-femorali, delle ginocchia e delle tibio-tarsiche nella norma” (cfr. perizia in atti). Anche
Pag. 3 di 5 in questo caso, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente, infatti, il ctu nell'esame obiettivo ha specificato: “Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione
e sposta-menti da una collocazione ad un'altra senza particolari deviazioni dalla norma” (cfr. perizia in atti).
Ancora, con riferimento alla patologia rene a ferro di cavallo, la parte si è limitata a richiamarla in ricorso senza altresì provvedere al deposito di certificazione medica, attestante tale patologia al fine di rivedere Per l'operato del nominato ctu;
a riguardo, la dott.ssa. ha analizzato l'apparato uropoietico e, nella perizia si legge quanto segue: “punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione” (Cfr. Perizia in atti).
Infine, quanto la mancata valutazione dell'ipertensione arteriosa, si osserva quanto segue. Il Ctu ha svolto, previa analisi della certificazione medica, un ampio esame obiettivo della parte ricorrente avendo cura di descrivere in maniera approfondita le condizioni dell'apparato cardiocircolatorio: “Apparato cardiocircolatorio: toni di normale intensità e tonalità, pause libere-Pressione arteriosa: 120/75 mmHg;
polso ritmico, frequenza 75 battiti/mi-nuto. Polsi periferici normopulsanti nelle sedi di repere fisiologiche (Cfr. Perizia in atti). Tale esame obiettivo, quindi, non evidenzia alcuna cardiopatia ipertensiva, poiché la pressione arteriosa è normale e non vi sono segni di sofferenza cardiaca.
Va altresì rilevato che parte ricorrente a distanza di due anni dall'accesso peritale avvenuto il
05.09.2023, non ha depositato nuova e successiva certificazione medica, attestante un aggravamento dello stato patologico lamentato, tale da rendere opportuna e necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali. Per Essendo queste le risultanze complessa, lo Scrivente Magistrato ritiene la Perizia della Dott.ssa scevra da errori, omissioni e/o contraddizioni.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata Parte_1 soggetto non avente diritto alla pensione d'inabilità e all'assegno d'invalidità civile.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1 il requisito sanitario per la pensione d'inabilità civile e l'assegno di invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
Pag. 4 di 5 SI COMUNICHI.
Nola, 16.09.2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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