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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6503/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6503/2024 R.G.A.C.
TRA
, C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo C.F._2
Schettino ed elett.te dom.ti presso il di lui studio in Latina, Corso della Repubblica n. 224
OPPONENTI
E avv. Vincenzo Liguori, C.F. domiciliato al C.F._3
Centro Direzionale Is. F4, difensore di se stesso e avv. Michele
Liguori C.F. , quest'ultimo rappresentato e C.F._4
difeso, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Liguori e dall'avv.
Giovanni Romano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Liguori sito in Napoli, al Centro Direzionale Is.
F4
OPPOSTI
pagina 1 di 45 CONCLUSIONI
L'udienza del 26.5.2025, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte:
Per gli opponenti, l'avv.Vincenzo Schettino: “Il sottoscritto procuratore n.q., si riporta a tutti gli scritti difensivi che in questa sede si intendono integralmente riportati e trascritti ivi comprese le note di discussione;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in diritto.
Intendiamo, tuttavia, contestare, se pure brevemente, quanto asserito dall'Avv. Liguori nei propri scritti difensivi, poiché non veritiero e fondato su atti e comportamenti perpetrati in danno degli odierni opponenti, carpendo la loro buona fede e la loro debolezza contrattuale.
La SI.ra è risultata la parte debole nei contratti – Pt_1
mandati predisposti unilateralmente dall'Avv. Liguori, non discussi
e fatti sottoscrivere con contenuti a suo esclusivo favore.
La si è sempre trovata in una posizione di svantaggio Pt_1
rispetto alla controparte, Avv. Liguori, per diversi fattori quali la non conoscenza giuridica dei termini contrattuali, la incapacità di influenzare il contenuto del contratto – mandato e anche la dipendenza economica oltre alla mancanza di informazioni.
L'Avv. Liguori ha fatto sottoscrivere alla varie scritture – Pt_1
mandato, l'una diversa dall'altra nelle richieste di palmario e con
l'intento di obbligare la a corrispondergli sempre somme Pt_1
più esose in aggiunta a quanto sarebbe stato liquidato dal Tribunale
pagina 2 di 45 di Roma per spese e compensi professionali.
La difesa della ha ribadito più volte che, sotto la dicitura Pt_1
“palmario”, l'Avv. Liguori abbia inteso proporre un patto di quota lite assolutamente vietato dalla Legge.
Tuttavia volendo aderire al concetto di palmario in senso stretto in favore dell'Avv. Liguori riteniamo però più attinente quanto contenuto nella scrittura – mandato del 19.06.2019 fatta sottoscrivere alla , dopo la pubblicazione della sentenza n. Pt_1
9134 del 02.05.2019 del Tribunale di Roma per il riconoscimento della somma di € 65.000,00 con i limite massimo del 10% dell'importo liquidato in sentenza alla . Pt_1
Nessun'altra attività è stata svolta successivamente dall'Avv.
Liguori in favore della tale da giustificare la abnorme Pt_1
somma richiesta con la scrittura – promessa di pagamento del
02.02.2024 per € 245.000,00, carpita, ribadiamo con un sotterfugio,
e coartando la volontà della;
la somma richiesta non aveva Pt_1
e non ha ragione di essere e la stessa si appalesa iniqua, mai concordata, sproporzionata, ingannevole oltre che illecita.
Diversa è la posizione processuale del che sinteticamente Pt_2
riassumiamo.
Il ha sempre disconosciuto la dicitura scritta a penna “per Pt_2
accollo ed espromissione” per non averla mai apposta sulla scrittura del 02.02.2024, atteso che non ha mai espresso la volontà di porsi come nuovo debitore al posto della . Pt_1
Si ribadisce ulteriormente che il era stato invitato dall'Avv. Pt_2
Liguori esclusivamente per sottoscrivere dei fogli fotocopiati degli assegni posti sulla scrivania dell'Avv. Liguori e a titolo di ricevuta
pagina 3 di 45 dell'originale degli stessi.
Ragion per cui la querela di falso presentata al risulta Pt_2
ammissibile atteso che la stessa può proporsi in via incidentale “in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” ( Cass. Ordinanza 7218/2023; Cass. 18323/2007;
Cass. Ordinanza 1317/2024).
Si contesta infine quanto asserito dalla controparte circa
l'inammissibilità della querela perché non rispondente al vero.
Si intende precisare che in data 16.10.2024 veniva inviata telematicamente, insieme alla querela di falso, una copia della procura speciale non firmata anziché quella firmata, per cui si è trattato di un mero errore o disguido nell'invio della copia della procura speciale poiché la stessa è risultata regolarmente inviata nel precedente invio.
In virtù del D. Lgs 10 Ottobre 2022 n. 149, circa
l'interpretazione dell'art. 182 II comma c.p.c. si statuisce che:
“quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazioni, che ne determina la nullità il Giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona, alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si producono fin dal momento della prima notificazione.
pagina 4 di 45 Il contenuto di quanto sopra veniva confermato anche dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 21.12.2022 n. 37434.
Chiediamo pertanto il rigetto delle note conclusionali depositate da parte avversa per quanto specificato in tutti gli atti difensivi e nel presente atto e concludiamo riportandoci alle conclusioni e alle richieste istruttorie rassegnate nelle note di discussione e in tutti gli atti e scritti difensivi precedenti da intendersi qui riportati e trascritti”; per gli opposti: “l'avv. Vincenzo Liguori e l'avv. Michele
Liguori...
DEDUCONO CHE
• per quel che concerne le note conclusionali ex adverso depositate:
- con riferimento a quanto in esse contenuto da pag. 1 a pag. 9, tali Note Conclusionali ex adverso depositate riproducono pedissequamente tutto quanto rappresentato nei precedenti scritti dai Debitori-Opponenti, e su tali punti i Creditori- Opposti, si riportano integralmente ai paragrafi 3, 4, 5 (5.1 e 5.2) delle proprie note conclusive depositate il 9/5/2025;
- con riferimento a quanto in esse contenuto da pag. 9 a pag.
12, sulla proposta querela di falso, i Creditori- Opponenti si riportano integralmente al paragrafo 2 delle proprie note conclusive depositate il 9/5/2025;
• per quel che concerne invece la Nota di Deposito depositata il 12/5/2025 con allegata PROCURA SPECIALE:
- la nota di deposito contiene una dichiarazione non veritiera -
“Si intende precisare che in data 16.10.2024 veniva inviata
pagina 5 di 45 telematicamente insieme alla querela di falso erroneamente copia della procura speciale non firmata anziché quella firmata.
Pertanto, si è trattato di un mero errore o disguido nell'invio della copia della procura speciale poiché nel precedente invio risulta inviata.” - in quanto, come allegato e documentato dai
Creditori-Opposti al paragrafo 2 delle proprie note conclusionali del 9/5/2025, i Debitori Opponenti non hanno mai depositato alcuna procura speciale (né priva di firma né tantomeno firmata);
- la procura speciale è tardiva ed inammissibile, dunque la querela di falso a cui accede è viziata dal difetto di procura speciale ab origine e, come allegato e dedotto al paragrafo 2 delle note conclusionali dei Creditori–Opposti, tale vizio non è più sanabile.
CONCLUSIONI E RICHIESTE
I Creditori-Opposti, per il resto, si riportano integralmente:
• alla comparsa di costituzione e risposta del 15/5/2024 ed a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (anche istruttorie: autorizzazione alla produzione degli atti in originale, istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, interrogatorio formale degli opponenti, prova per testi, tutto come articolato in comparsa);
• alla comparsa di costituzione e risposta del 28-29/5/2024 e a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (anche istruttorie: autorizzazione alla produzione degli atti in originale, istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, interrogatorio formale degli opponenti, prova per testi, tutto come articolato in comparsa);
• al verbale di udienza del 30/5/2024;
pagina 6 di 45 • alle note autorizzate depositata il 7/6/2024;
• alle note di trattazione per l'udienza del 21/10/2024;
• alle note conclusionali del 9/5/2025;
• alle presenti note;
CHIEDONO
• il rigetto delle conclusioni avverse richiamate nelle note conclusionali, per tutto quanto rappresentato dai Creditori -Opposti in tutti i propri scritti sopra riportati;
• l'accoglimento di tutte le conclusioni e richieste, anche istruttorie (previa revoca del provvedimento con cui la S.V. Ill.ma rigettava le prove orali), come sopra riportate;
• l'immediata decisione del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio gli avvocati Vincenzo e Parte_2
Michele Liguori esponendo che: con Decreto Ingiuntivo n.1178/2024, notificato in data
12.03.2024, provvisoriamente esecutivo, era stato loro ingiunto il pagamento in favore degli opposti della somma di €.245.000,00;
l'avversa pretesa era fondata su di un atto - sottoscritto dalla
, nonché da a titolo di accollo ed Pt_1 Parte_2
espromissione - di riconoscimento di debito, con contestuale promessa di pagamento riferita a precedenti accordi del 14.12.2012
e del 19.06.2019;
l'anzidetto atto era stato da essa sottoscritto Parte_1
nella convinzione che si trattasse di una mera ricevuta;
in realtà l'avv. Vincenzo Liguori le aveva comunicato che il pagina 7 di 45 Tribunale di Roma, nel giudizio in cui il medesimo l'aveva patrocinata, con sentenza n. 9134/2019 del 02.05.2019 aveva liquidato in suo favore la somma di €.673.194,00, oltre interessi, per complessivi €.721.944,47, onde egli, in forza degli accordi presi, aveva ritirato n. 3 assegni circolari presso l' Controparte_1
per l'importo complessivo di €.721.944,47, invitandola a
[...]
recarsi presso il suo studio;
in data 02.02.2024 ella si era quindi recata, accompagnata dal coniuge e dal rag. , presso lo studio Parte_2 Controparte_2
dell'Avv. Vincenzo Liguori, il quale “avendo già predisposto una scrittura, informava con tono perentorio la SI.ra che, per Pt_1
ricevere gli assegni, avrebbe dovuto rilasciare un assegno per la somma di € 245.000,00 e che la scrittura da sottoscrivere rappresentava la ricevuta da firmare per gli assegni che venivano consegnati”; in detta circostanza “la SI.ra rappresentava all'Avv. Pt_1
Vincenzo Liguori di non avere il blocchetto di assegni e che avrebbe dovuto prima versare in banca i predetti assegni per poi vedersi rilasciare dalla Banca il blocchetto degli assegni. L'Avv. Vincenzo
Liguori non rilasciava copia della predetta ricevuta che faceva sottoscrivere anche al marito della , SI. ”; Pt_1 Parte_2
solo alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo essi opponenti apprendevano che quanto da loro firmato non era una mera ricevuta, ma un riconoscimento di debito, con contestuale accollo da parte del
Pt_2
nel predetto atto veniva dichiarato altresì che le parti avevano liberamente scelto, in deroga al foro di cui all'art. 33 lett. U D. Lgs
pagina 8 di 45 206/2005, il foro di Napoli;
essi attori disconoscevano, quindi, il contenuto della predetta scrittura “riservandosi di agire anche in sede penale per tutti quei reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ritenere di ravvisare nei fatti esposti”; con PEC a ministero del costituito avv. Schettino essi avevano contestato la richiesta di pagamento di €.245.000,00 da parte dell'Avv. Vincenzo Liguori a titolo di “palmario”, sia in quanto eccessiva nell'ammontare nonché sproporzionata in relazione a quanto liquidato dal Tribunale di Roma in favore della , sia Pt_1
perché costituente un patto di quota lite, vietato dalla normativa vigente;
nel mandato alle liti del 14.12.2012, si riconosceva infatti all'Avv. Liguori, a titolo di liberalità in ipotesi di esito positivo della vertenza, la somma del 20% dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di sorte in favore della , e nel mandato del Pt_1
19.06.2019, a modifica del precedente accordo, la predetta liberalità,
a titolo di cd. “palmario”, era quantificata nella somma di
€.65.000,00, con il limite massimo del 10% dell'importo liquidato a titolo di sorte in favore della;
Pt_1
gli opposti, dichiaratisi antistatari, avevano già incassato quanto liquidato dal Tribunale di Roma a titolo di spese di lite nei procedimenti dai medesimi patrocinati.
Tanto premesso in fatto, l'opponente disconosceva la scrittura ex adverso esibita, nonché la parcella pro – forma di €.245.000,00 emessa dagli opposti, eccependo in diritto l'incompetenza di questo
Tribunale, non essendo intervenuto alcun valido accordo pagina 9 di 45 derogatorio al disposto dell'art.33 D.Lgs 206/2005, la nullità della scrittura del febbraio 2024, impugnata con particolare riferimento anche alla parte relativa agli obblighi assunti da , la Parte_2
nullità dell'accordo per violazione del divieto del cd. “patto di quota lite”, e l'eccessività della somma richiesta a titolo di “palmario”.
Concludevano quindi chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Napoli e la competenza del Tribunale di Latina, Foro del Consumatore
NEL MERITO, per i motivi su esposti, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e revocare l'opposto decreto;
CONDANNARE l'opposta, che risulta avere agito con mala fede
o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia” (così, testualmente, leggesi nell'atto di opposizione); con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituivano gli opposti, che contestavano con argomentazioni varie la domanda, chiedendone il rigetto.
Precisavano, in particolare, di aver assistito in Parte_1
un giudizio contro l' e l' CP_3 Controparte_4
avente ad oggetto danni da emotrasfusione, definito con
[...]
sentenza del Tribunale di Roma del 2.5.2019 n. 9134, e nel successivo procedimento di pignoramento presso terzi teso a conseguire le somme liquidate in favore della con la Pt_1
predetta sentenza.
Sottolineavano di non aver mai percepito acconti, compensi o pagina 10 di 45 rimborsi spese per tutta la durata del predetto giudizio – protrattosi per oltre 12 anni – essendo stati i rapporti tra le parti regolati con un primo contratto del 14.12.2012, cui erano seguiti gli accordi del
8.5.2019, del 19.6.2019, ed infine l'atto del 2.2.2024, posto a fondamento del ricorso monitorio.
In tutti gli anzidetti contratti era stata pattuita la corresponsione di un palmario aleatorio, condizionato all'esito positivo della vertenza,
e la deroga convenzionale al foro di cui all'art. 33, lett. u, D.Lgs.
206/2005, individuando quale foro competente questo Tribunale, e ciò all'esito di “approfondite, ripetute e reiterate trattative”.
Gli opposti ribadivano poi il contenuto e la piena validità dell'atto del 2.2.2024, ed aggiungevano che l'iniziativa giudiziaria intrapresa in questa sede era stata preceduta da uno scambio di email e da colloqui telefonici, nonché dall'invio di lettere raccomandate di costituzione in mora.
Reiteravano, altresì, l'istanza di sequestro conservativo ex art.671
c.p.c. già contenuta nel ricorso monitorio, ritenuta dal G.D. inammissibile in quella sede, sottolineando l'esistenza dei presupposti del fumus boni juris, essendo il credito azionato fondato su documentazione sottoscritta dai debitori, e del periculum in mora, giacché la risultava impossidente. Pt_1
Concludevano quindi chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE
• confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione alla presente controversia;
• convertire/mutare il rito da ordinario a semplificato speciale, ex artt. 4 e 14 D.lgs. 1/9/2011 n. 150 e 281 decies c.p.c.;
pagina 11 di 45 • pronunciare, per l'effetto, l'ordinanza di mutamento del rito da ordinario a semplificato speciale entro il termine di cui all'art.
171-bis c.p.c.;
• confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 642, commi 2 e 3, c.p.c., sia in quanto il credito professionale dei ricorrenti è fondato su documentazione sottoscritta dai debitori comprovante il diritto fatto valere in questa sede, sia in quanto vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la debitrice SI.ra risulta priva di Parte_1
garanzie patrimoniali, come dall'interrogazione catastale di
prodotta, e l'unica garanzia patrimoniale è Parte_1
rappresentata, ad oggi, solo dall'eventuale giacenza, sul conto corrente della SI.ra , delle somme da ella incassate (€ Pt_1
721.944,47);
• confermare l'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo, ex art. 642, comma 3, c.p.c., senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c.;
• autorizzare, inaudita altera parte, ex art. 669 sexies c.p.c., il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dei SIg.ri
e ex art. 671 c.p.c., nei limiti in cui la legge ne Pt_1 Pt_2
permette il pignoramento e quantomeno sino alla concorrenza dell'importo di € 245.000,00 fatto valere in questa sede, sia in quanto il credito professionale dei ricorrenti è fondato su documentazione sottoscritta dai debitori comprovante il diritto fatto valere in questa sede, sia in quanto vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la debitrice SI.ra
[...]
risulta priva di garanzie patrimoniali, come Parte_1
pagina 12 di 45 dall'interrogazione catastale di prodotta, e Parte_1
l'unica garanzia patrimoniale è rappresentata, ad oggi, solo dall'eventuale giacenza, sul conto corrente della SI.ra , Pt_1
delle somme da ella incassate (€ 721.944,47);
• rimettere, ex art. 281 terdecies c.p.c., la causa in decisione nelle forme ex art. 281 sexies
c.p.c..
NEL MERITO
• rigettare la proposta opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto;
• confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
• condannare, per l'effetto, gli opponenti Sigg.ri
[...]
e , al pagamento in favore degli opposti Parte_1 Parte_2
avv. Vincenzo Liguori e avv. Michele Liguori:
- in via principale dell'importo di € 245.000,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/2002 n. 231 da computarsi sull'intera somma di € 245.000,00, decorrenti dal 2/2/2024 (data di sottoscrizione della promessa di pagamento);
- in via gradata delle somme maggiori o minori che verranno ritenute secondo giustizia”; con vittoria di spese, da liquidarsi con le maggiorazioni di cui all'art.4 commi 1 bis ed 8 D.M. 10/3/2014 n.
55, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori, che si dichiarava antistatario.
Con separata istanza, depositata il 14.5.24, gli opponenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sospensione che questo G.U., disposta la pagina 13 di 45 comparizione delle parti, accordava, contestualmente concedendo, tuttavia, il sequestro conservativo reiteratamente richiesto dagli opposti.
Il reso provvedimento di sequestro veniva impugnato dagli opponenti con reclamo al Collegio, che lo confermava, con esclusivo riferimento, tuttavia, alla . Pt_1
Nelle more, considerato che il è soggetto al rito di cui agli artt.14
D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c., il G.U. disponeva la conversione del rito.
Disattese le richieste delle parti finalizzate a sollecitare incombenti istruttori ulteriori rispetto alla già acquisita documentazione, dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, formulata da parte opponente con riferimento al disposto dell'art. 33, lett. u, D.Lgs. 206/2005.
Sebbene, infatti, la prevalente – e condivisibile - giurisprudenza di legittimità e di merito ritenga l'anzidetta previsione normativa applicabile anche al rapporto di patrocinio legale, essa, tuttavia, è derogabile dall'accordo tra le parti.
Risulta invero dagli atti, come anche in appresso si vedrà allorchè ne sarà analizzato il contenuto, che nelle plurime pattuizioni intervenute tra la ed i professionisti opposti è costantemente Pt_1
inserita la clausola derogatoria del cd. foro del consumatore,
pagina 14 di 45 indicandosi questo ufficio quale Tribunale avente competenza esclusiva nell'ipotesi di controversia.
Le scritture del 14.12.2012, del 8.5.2019, del 19.6.2019 e del
2.2.2024, inducono quindi ad affermare che la competenza territoriale di questo Tribunale derivi da quanto espressamente pattuito dalle parti, contenendo esse sul punto una espressa e chiara deroga alle norme in tema di tutela del consumatore.
La reiterazione della clausola derogatoria, e la circostanza che nelle predette scritture essa sia indicata quale oggetto di trattativa tra le parti, induce ad affermarne la piena validità, onde la sollevata eccezione di incompetenza territoriale deve essere disattesa.
Stante la competenza territoriale di questo Ufficio, deve a questo punto procedersi alla verifica della sussistenza del credito azionato in sede monitoria.
In proposito, va sottolineato che l'attività svolta in favore della dagli opposti non è contestata, ed è oggetto di convincente Pt_1
prova documentale, sia sub specie di provvedimenti giurisdizionali resi all'esito delle prestazioni professionali degli ingiungenti, sia sotto forma di riconoscimento contenuto in documenti scritti, sottoscritti dalla (cfr. le plurime scritture cui si è fatto Pt_1
riferimento in precedenza).
Non vi è quindi dubbio in ordine al diritto degli opposti a conseguire il compenso ad essi spettante quale corrispettivo dell'opera svolta.
Pacifico è anche che dette prestazioni professionali siano state oggetto di preventivi accordi negoziali, aventi ad oggetto, tra l'altro, anche la determinazione del compenso stesso. La stessa opponente,
pagina 15 di 45 pur contestandone, in parte, la validità, ne ha dato atto, rinvenendosi peraltro, nell'atto di opposizione, una manifestazione di disponibilità ad “una definizione transattiva, bonaria ed equa della vertenza”, accompagnata dal riferimento ad una proposta (non accettata) di corresponsione “a titolo di “palmario”, in favore degli
Avv.ti Liguori” della somma di € 97.314,00 oltre IVA e C.A..
Vertendosi, peraltro, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto del giudizio non può che essere – in primis - la verifica della validità e della portata del titolo azionato in sede monitoria, rappresentato, nel caso di specie, dall'accordo del 2.2.2024.
Giacchè tuttavia, come è noto, secondo l'opinione giurisprudenziale assolutamente prevalente e consolidata,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in questa sede non ci si può limitare a tale verifica, essendo comunque necessario accertare il fondamento della pretesa creditoria, cioè l'esistenza del diritto tutelato con la domanda monitoria.
D'altro canto, l'atto del febbraio 2024 costituisce solo l'elemento terminale di un iter che ha avuto origine al momento del conferimento dell'incarico professionale, avvenuto più di 11 anni prima, iter del quale, come di qui a poco emergerà, vi è ampia traccia anche nel predetto accordo del 2.2.2024.
Un'analisi incentrata esclusivamente su quest'ultimo atto negoziale non potrebbe quindi che condurre a risultati parziali e fuorvianti, essendo peraltro contraria agli ordinari canoni ermeneutici.
Occorre perciò ricostruire il contesto dei rapporti negoziali in cui pagina 16 di 45 esso veniva ad inserirsi, articolatosi in plurime intese di cui appare necessario richiamare brevemente il contenuto, attraverso una disamina effettuata – per comodità espositiva e per eSIenze sistematiche – seguendo l'ordine temporale in cui esse si sono susseguite.
Con un primo “mandato”, in data 14.12.2012, Parte_1
conferiva agli avv.ti Michele Liguori e Antonio Rocco incarico professionale inteso al patrocinio nella causa dalla stessa intentata
“contro il NONCHE' L' Controparte_5 [...]
(così leggesi nella appendice vergata Controparte_4
a penna in calce al documento dattiloscritto, nel quale era stata lasciata in bianco la parte dedicata all'indicazione dell'oggetto del giudizio).
Tra le altre pattuizioni intervenute il 14.12.12, rilevano in questa sede quelle intese alla determinazione del compenso, che di seguito si trascrivono: “Per quanto concerne l'ammontare della parcella dell'avv. Michele Liguori relativa all'attività professionale svolta e da svolgersi in favore del sottoscritto e la regolazione tra il sottoscritto e l'avv. Michele Liguori della stessa parcella
(anticipazioni ed entità), dopo un'attenta analisi dei rischi connessi alla vertenza, dei vantaggi e degli svantaggi che dovessero derivare al sottoscritto, sia da un esito negativo che da un esito positivo della vertenza, si concorda:
• Spese: poste tutte a carico del sottoscritto in via di anticipazione;
Compensi: nessun acconto sul compenso posto a carico del sottoscritto in via di anticipazione;
• Esito negativo della vertenza (fallimento procedura mediazione
pagina 17 di 45 e sentenza di rigetto della domanda): Spese: obbligo, a carico del sottoscritto, di rimborsare al professionista, tutte le spese eventualmente in concreto erogate per il compimento dell'opera;
Compensi: nessun obbligo, a carico del sottoscritto, di corrispondere al professionista, i compensi, per le attività professionali in concreto espletate, ma ciò esclusivamente in caso di immediato pagamento al professionista di tutte le spese in concreto erogate per il compimento dell'opera e, comunque, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta;
in caso di mancato tempestivo pagamento al professionista di tutte le spese in concreto erogate per il compimento dell'opera nel termine innanzi indicato il sottoscritto dovrà corrispondere al professionista i compensi per le attività professionali in concreto espletate, sulla scorta dei parametri di legge;
• Esito positivo della vertenza (sentenza di accoglimento, anche parziale, della domanda e di condanna delle parti avverse al risarcimento del danno o transazione o accettazione di offerte sia in mediazione che al di fuori di essa, anche in acconto con riscossione di somme a titolo di risarcimento del danno): Spese: obbligo, a carico del sottoscritto, di rimborsare al professionista, tutte le eventuali spese in concreto erogate per il compimento dell'opera;
Compensi: obbligo, a carico del sottoscritto, di corrispondere al professionista, i compensi per le attività professionali in concreto espletate, come quantificate dal mediatore o dal giudice (o dalle parti debitrici in caso di transazione o offerte) e, in mancanza, sulla scorta dei parametri di legge;
: obbligo, a carico del CP_6
sottoscritto, di corrispondere al professionista, un palmario a titolo
pagina 18 di 45 di liberalità d'uso, che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi già concordati, nella misura del 20%, oltre I.V.A. e C.A., dell'importo che verrà liquidato al sottoscritto per sorte, rivalutazione monetaria e danno da ritardo ovvero interessi;
• In caso di revoca del mandato al professionista, anche prima di conoscere l'esito della vertenza, restano fermi gli obblighi assunti da tutte le parti con la presente scrittura;
• II difensore chiede al sottoscritto garanzie patrimoniali per il soddisfacimento futuro del suo credito per spese, compensi e palmario e propone, a titolo indicativo, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o garanzie similari;
• II sottoscritto, visto il costo di dette garanzie patrimoniali che vorrebbe evitare di sostenere, propone al difensore, a garanzia del debito contratto e per economicità, di trattenere presso il suo studio
l'eventuale pagamento che dovesse pervenire al sottoscritto in qualsiasi forma (assegno circolare, assegno bancario, assegno di traenza o altro) per la su indicata vertenza e fino al pagamento da parte del sottoscritto della parcella del difensore (spese, compensi e palmario) come su concordata;
• II difensore accetta la proposta purché la stessa sia dichiarata espressamente irrevocabile;
• II sottoscritto dichiara che la sua proposta alternativa di garanzie patrimoniale è irrevocabile;
• II difensore accetta la proposta irrevocabile come su espressa”.
Come anticipato in precedenza, in calce al documento contenente la predetta pattuizione, si legge, vergato a penna, quanto segue: “In riferimento al mandato conferitomi dalla SI.ra Parte_1
pagina 19 di 45 nella causa contro il NONCHE' Controparte_5
L'AZIENDA Controparte_7
[...]
a maggior chiarimento
a) che in caso di esito negativo la SI.ra deve solamente Pt_1
pagare le somme necessarie per: 1) la visita medica 2) per
l'iscrizione a ruolo della causa 3) per le spese di C.T.U.
b) che, in caso di esito positivo nel 20% che dovrà essere corrisposto dalla SI.ra ai propri difensori avv.ti Parte_1
Michele Liguori e Antonio Rocco, sono comprese le spese, i compensi ed il palmario”.
Successivamente, in data 8.5.2019, la sottoscriveva un Pt_1
documento nel quale, con riferimento alla “Sentenza Tribunale di
Roma n. 9134/2019”, ella prendeva atto della “Liquidazione €
675.450,81 per quota , somma, quest'ultima, Parte_1
riferita a sorta capitale, spese ed interessi, da cui andava detratto l'importo di € 40.569,37 per la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di una della PP.AA. convenute.
In detto documento si legge altresì della “Differenza compensi e palmario a titolo di liberalità d'uso - in favore dell'avv. Michele
Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori ed a carico di
[...]
- concordati tra le parti nella misura di € 126.976,29 (già Parte_1
comprensiva di aumento del 15% per spese generali) oltre 4% C.A.
e 22% IVA;
il presente accordo sostituisce con effetto novativo tutti gli accordi economici precedenti € 161.107,52”; così pervenendosi ad un “Totale generale quota € 473.773,92”. Parte_1
Il documento era quindi sottoscritto dalla “Per presa Pt_1
pagina 20 di 45 visione della sentenza, ritiro di copia della stessa ed accettazione dei su riportati conteggi e della parcella su concordata dell'avv.
Michele Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori di € 161.107,52 che pagherò contestualmente alla sottoscrizione del presente atto”.
In seguito, il 19.6.2019, la e gli opposti stipulavano il Pt_1
seguente contratto di “Mandato”:
“La sottoscritta (nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi residente a[...], C.F.
), in relazione: C.F._1
• al contratto già sottoscritto dalla sottoscritta il di 8/5/2019;
• alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma depositata il di
2/5/2019 e recante il n. 9134;
• all'atto di appello proposto dall' ; Parte_3
• all'informazione ricevuta dall'avv. Michele Liguori e dall'avv.p. Vincenzo Liguori sui costi del giudizio di appello, sui rischi relativi all'eventuale accoglimento dell'appello proposto dall' e di modifica in peius della sentenza di Parte_3
primo grado anche con il rigetto totale della domanda della sottoscritta, sulla possibilità di proporre appello incidentale da parte della sottoscritta nei confronti sia dell' , Parte_3
sia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di
Roma, sui rischi di rigetto dell'appello incidentale della sottoscritta sia per il carico delle spese di lite che normalmente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del soccombente nella misura di cui ai parametri di legge vigenti all'epoca della decisione
(quelle attuali sono quelle di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55), sia per la sanzione prevista dall'art. 13, comma I quater, d.P.R. n. 115 del
pagina 21 di 45 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame;
conferisce all'avv. Michele Liguori e all'avv.p. Vincenzo Liguori ampio mandato sia per resistere all'appello principale, sia per proporre appello incidentale nei confronti della sola
[...]
. Controparte_8
La sottoscritta ratifica il contratto già sottoscritto nonché
l'operato e l'attività fin qui svolta e le spese erogate dai predetti legali in sede stragiudiziale e nel giudizio di primo grado ed autorizza fin da ora gli stessi:
• a scegliere e nominare, in base al loro giudizio, consulenti di parte, difensori e codifensori;
• a svolgere tutte le attività professionali che, in base alla loro discrezionalità, dovessero ritenere necessarie o anche solo utili per il buon esito della vertenza;
• a tranSIere la lite;
• a ritirare le eventuali offerte e gli eventuali pagamenti e/o assegni destinati alla sottoscritta a qualsiasi titolo.
Per quanto concerne l'ammontare della parcella dell'avv.
Michele Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori relativa all'attività professionale svolta e da svolgersi in favore della sottoscritta e la regolazione tra la sottoscritta e l'avv. Michele Liguori e l'avv.p.
Vincenzo Liguori della stessa parcella (anticipazioni ed entità), dopo un'attenta analisi dell'importanza e difficoltà della vertenza, dell'incertezza del suo esito sia da un punto di vista medico che legale, dei rischi, dei vantaggi e degli svantaggi che dovessero derivare alla sottoscritta sia da un esito negativo che da un esito
pagina 22 di 45 positivo della vertenza, si concorda:
• Spese: poste tutte a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
Compensi: nessun acconto sui compensi posto a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
• Compensi: i difensori tenuto conto del valore della causa determinato dalle somme liquidate nel giudizio di primo grado
(scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000.00), dell'urgenza dell'attività richiesta, dell'importanza e difficoltà della vertenza, dell'incertezza del suo esito, prospettano due ipotesi qui di seguito illustrate entrambe relative all'attività da svolgersi.
Ipotesi 1
Compensi posti a carico della sottoscritta in via di anticipazione nella seguente misura: per l'eventuale mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia, ex D.lgs. 4/3/2010 n. 28. € 10.566,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A. (pari a complessive € 15.417,06) da erogarsi prima della redazione e del deposito dell'istanza;
• per l'attivita giudiziale in Corte di Appello € 46.290,40 oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A. (pari a complessive €
67.543.25) da erogarsi prima della redazione e del deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Ipotesi 2
• Compensi: nessun acconto sul compenso posto a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
• Esito negativo della vertenza (mancata liquidazione e/o mancato pagamento del danno): Compensi: nessun obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali i compensi per le attività
pagina 23 di 45 professionali in concreto espletate nel giudizio di Corte di Appello;
• Esito positivo della vertenza (liquidazione e pagamento anche parziale del danno): Spese: obbligo a carico della sottoscritta di rimborsare ai legali tutte le eventuali spese in concreto erogate per il compimento dell'opera non liquidate e non pagate dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti); Compensi: nessun obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali i compensi per le attività professionali in concreto espletate nel giudizio di Corte di Appello oltre quelli come quantificati dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della
R.C. professionale e/o da altri garanti) in caso di transazione o
Offerte e/o come liquidati dal Consulente e/o dal Mediatore e/o dal
Giudice e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti); Palmario: obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali, tenuto conto dell'importanza e difficoltà della prestazione professionale, dell'incertezza del suo esito e degli indubbi vantaggi patrimoniali e non che dovessero derivare alla sottoscritta in caso di esito negativo della vertenza anche in seguito al presente accordo, un palmario a titolo di liberalità d'uso e premio (per il risultato positivo conseguito) - che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi indicati e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti) - nella misura di €
65.000,00 oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti (30% in più per ogni controparte costituita oltre la prima), 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con
pagina 24 di 45 il limite massimo (del palmario) del 10% oltre I.V.A. e C.A. dell'importo liquidato e da liquidarsi alla sottoscritta, per sorte, rivalutazione monetaria e danno da ritardo ovvero interessi, misura
e percentuale così ridotte rispetto a quelle precedentemente richieste dai legali a seguito di trattativa individuale tra le parti;
• I difensori prospettano l'accettazione da parte della sottoscritta dell'ipotesi 1;
• La sottoscritta, invece, esaminati attentamente i rischi, i vantaggi e gli svantaggi che dovessero derivare sia da un esito negativo che da un esito positivo della vertenza, accetta l'ipotesi 2;
Parte_1
• Le parti concordano, vista l'accettazione da parte della sottoscritta dell'ipotesi su indicata, che in caso di revoca del mandato ai difensori:
- prima di conoscere vuoi l'esito della lite in Corte di Appello, vuoi l'eventuale liquidazione giudiziale o stragiudiziale del danno la sottoscritta è tenuta a pagare ai difensori il compenso come su quantificato immediatamente e senza alcun limite massimo;
- dopo aver conosciuto vuoi l'esito della lite in Corte di Appello, vuoi l'eventuale liquidazione giudiziale o stragiudiziale del danno la sottoscritta è tenuto a pagare ai difensori il compenso come su quantificato immediatamente e con il limite massimo pattuito;
• I difensori chiedono alla sottoscritta garanzie patrimoniali, per il soddisfacimento futuro del credito e propongono, a titolo indicativo, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o garanzie similari;
• La sottoscritta, visto il costo di dette garanzie patrimoniali che
pagina 25 di 45 vorrebbe evitare di sostenere, propone ai difensori, a garanzia del debito assunto e per economicità:
- di trattenere presso il loro studio l'eventuale pagamento che dovesse pervenire alla sottoscritta in qualsiasi forma (assegno circolare, assegno bancario, assegno di traenza o altro) per la su indicata vertenza e fino al pagamento da parte della sottoscritta della parcella dei difensori (eventuale differenza spese e palmario) come su concordata;
- il rilascio, a richiesta dei legali, di procura speciale notarile all'incasso;
• I difensori accettano la proposta purché la stessa sia dichiarata espressamente irrevocabile;
• La sottoscritta dichiara che la sua proposta alternativa di garanzie patrimoniale è irrevocabile;
• I difensori accettano la proposta irrevocabile come su espressa;
• Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente, in deroga all'art. 33 lett. u, D.lgs. 206/2005, esclusivamente il foro di Napoli”.
Infine, con atto datato “02-02-2024”, avente ad oggetto
“Promessa di pagamento ai professionisti ex art. 1988 c.c. - Sig. ra
(nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_5
), Ordinanza emessa dal Tribunale di Latina R.G.
[...]
1573/2022”, premesso che “Il presente atto costituisce espresso riconoscimento di debito con contestuale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e sostituisce con effetto novativo tutti gli accordi economici precedenti per l'attività sino ad oggi espletata”, e dato atto della avvenuta “Liquidazione € 722.580,11 per quota Pt_1
pagina 26 di 45 ”di cui per “Sorte liquidata … € 721.944,47” detratti “€ Parte_1
40.569.37” per “Condanna alle spese di lite”, per un totale di “€
681.375,10”, veniva determinata una “Differenza compensi e palmario a titolo di liberalità d'uso - in favore dell'avv. Vincenzo
Liguori e dell'avv. Michele Liguori ed a carico di Parte_1
- concordati tra le parti nella misura di € 204.412,53 (30% di
681.375,10 comprensiva di aumento del 15% per spese generali) oltre 4% C.A. e 22% IVA”, pari ad “€ 259.358,62”, oltre “€
2.565,50” per “Spese Corte d'Appello R.G. 4014/201 (Contributo
Unificato+ marche)” così pervenendosi ad un “Totale generale quota ” di “€ 419.450,98”. Parte_1
La sottoscriveva quindi “Per presa visione della Pt_1
sentenza, ritiro di copia della stessa e per espresso riconoscimento del suddetto debito relativo alla parcella (precedentemente concordata come da mandati del 14/12/2012 e del 19/6/2019) dell'avv. Vincenzo Liguori e dell'avv. Michele Liguori di €
245.000,00 che pagherò contestualmente alla sottoscrizione del presente atto” (nel documento in atti risultando la predetta cifra di
€.245.000,00 aggiunta a penna, a correzione di quella di
€.261.924,12 preventivamente dattiloscritta).
Come ricordato in narrativa, infine, l'atto reca anche la sottoscrizione “per accollo ed espromissione” di . Parte_2
Sulla scorta di tali prove documentali, gli accordi intercorsi tra le parti possono quindi ricostruirsi come segue.
Il rapporto professionale tra la e gli opposti ebbe inizio Pt_1
con l'atto del 14.12.2012, nel quale, per quanto di interesse in questa sede, il corrispettivo dovuto per l'attività professionale che i pagina 27 di 45 medesimi opposti avrebbero svolto in relazione alla controversia che ne formava oggetto era concordato nella misura del “20%, oltre
I.V.A. e C.A.” di quanto la avrebbe conseguito nell'ipotesi Pt_1
di esito positivo della vertenza.
Il successivo atto del 8.5.2019 intervenne quando il giudizio di primo grado si era concluso, e risulta chiaramente finalizzato a dare seguito, mediante applicazione delle previsioni negoziali alla luce dell'importo liquidato in sentenza, al precedente accordo del dicembre 2012: esso costituisce quindi, ad onta dello “effetto novativo” di cui vi si legge in clausola di mero stile, non già atto autonomo, bensì atto regolativo ed attuativo di quanto in precedenza concordato.
Il negozio del giugno 2019, ebbe invece ad oggetto il conferimento di mandato per la resistenza nel giudizio di appello instaurato dalla controparte soccombente, con la previsione di un
“palmario a titolo di liberalità d'uso e premio (per il risultato positivo conseguito) - che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi indicati e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti) - nella misura di € 65.000,00 oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti (30% in più per ogni controparte costituita oltre la prima), 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con il limite massimo (del palmario) del 10% oltre I.V.A. e C.A. dell'importo”.
Pare opportuno peraltro sottolineare, in relazione a tale ultimo atto, che il profilo causale di esso è intimamente connesso alla pagina 28 di 45 resistenza nel giudizio di gravame, come emerge dal tenore letterale del negozio, nonché dalla collocazione temporale, a distanza di poco più di un mese dall'atto del maggio del 2019.
Non coglie nel segno, pertanto, la difesa degli opponenti, quando afferma che con il predetto negozio le parti intesero ridurre della metà il “palmario” già in precedenza concordato, dovendosi piuttosto ritenere che la somma “ di € 65.000,00… con il limite massimo (del palmario) del 10%” fosse da intendersi in aggiunta, e non in sostituzione, rispetto a quanto in precedenza concordato.
Tuttavia, risulta altrettanto evidente che, sul piano funzionale,
l'accordo fosse, come già osservato, destinato a quantificare il compenso dovuto per la resistenza nel giudizio di appello, come testimoniato dal fatto che la ivi conferiva “all'avv. Michele Pt_1
Liguori e all'avv.p. Vincenzo Liguori ampio mandato sia per resistere all'appello principale, sia per proporre appello incidentale nei confronti della sola Controparte_8
”, ad un tempo precisandosi che le
[...]
due formulande “Ipotesi” inerenti le condizioni economiche del mandato erano “entrambe relative all'attività da svolgersi”.
Infine, è intervenuta la contestata scrittura del febbraio 2024 che, sul piano funzionale, è sovrapponibile all'atto del 8.5.2019, anch'essa costituendo mera attuazione dei pregressi accordi, che vi risultano espressamente richiamati, sì da non lasciare adito a incertezze in ordine alla reale intenzione delle parti, ad onta dello
“effetto novativo” parimenti attribuitole con clausola di mero stile priva di effettivo contenuto negoziale.
In relazione a tale ultima scrittura, è d'uopo immediatamente pagina 29 di 45 ribadire che non coglie nel segno il generico disconoscimento operato dagli opponenti, che hanno sostenuto di aver sottoscritto il documento nella convinzione che si trattasse di una mera ricevuta degli assegni che venivano loro – pacificamente – in quella sede consegnati.
Non spiegano, infatti, gli opponenti, per quale ragione essi non ne avrebbero letto il contenuto, che si presenta chiaro ed inequivoco, né precisano a quale titolo il – estraneo al rapporto tra la Pt_2 Pt_1
ed i professionisti opposti, e terzo anche rispetto ai titoli di cui veniva effettuata la consegna – avrebbe accettato di sottoscrivere un documento palesemente non a lui indirizzato.
Ad onta della proposta querela, il non risulta infatti aver Pt_2
mai contestato di aver apposto la sua sottoscrizione sul documento del febbraio 2024: ed invero, in sede di introduzione della lite il predetto affermava che “la dicitura “per accollo ed espromissione” riferibile probabilmente” ad esso opponente non era “riferibile alla propria volontà”; solo in successivi scritti difensivi, la proposta querela assumeva una connotazione più specifica, finendo per colpire, nella sua ultima e definitiva formulazione, la sola precisazione che la sottoscrizione del aveva il valore di Pt_2
“accollo ed espromissione” del debito della . Pt_1
Nè, infine, gli opponenti chiariscono il motivo per il quale la avrebbe acceduto alla richiesta dell'avv. Liguori di Pt_1
“rilasciare un assegno per la somma di € 245.000,00”, salvo chiedere una breve dilazione in ragione della temporanea indisponibilità del “blocchetto degli assegni”.
D'altro canto i pregressi accordi, cui la scrittura del 2.2.24 fa pagina 30 di 45 espresso riferimento, appaiono frutto di articolata ed approfondita trattativa, il primo di essi recando – come sopra brevemente ricordato - in calce aggiunte vergate a mano “a maggior chiarimento” di quanto pattuito.
Anche la scrittura del febbraio 2024 rientra, quindi, a pieno titolo tra gli atti che documentano il rapporto professionale tra le parti.
Tale essendo, in sintesi, il contenuto degli accordi stipulati, occorre a questo punto verificarne la liceità, non solo alla luce del divieto del cd. “patto di quota lite”, di cui gli opponenti lamentno la violazione, ma anche sulla scorta del D.lgs. 206/2005
(pacificamente applicabile al rapporto che ne occupa), normativa quest'ultima che, alla stregua di unanime e consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, va applicata anche ex officio.
Come ricordato in premessa, secondo quanto dedotto dalla difesa opponente, nella specie gli accordi stipulati si porrebbero in contrasto con il divieto di pattuire, quale compenso per l'attività defensionale, una quota della res controversa.
Deduzione, quest'ultima, cui gli opposti hanno replicato affermando che nella specie si sarebbe al cospetto della pattuizione di un cd. “palmario aleatorio”, fattispecie, come è noto, pienamente legittima.
Le vicende che hanno riguardato il patto di quota lite sono note: vietato dall'art. 2233, comma 3, c.c., in ossequio a risalente tradizione, divieto che la Corte di Cassazione ha interpretato in senso estensivo (v. ad es. Cass., 19 novembre 1997, n. 11485 e
Cass., 17 maggio 1076, n. 1701); liberalizzato dal cd. decreto pagina 31 di 45 (d.l. n. 223/2006, convertito con l. n. 248/2006), che abrogò CP_9
l'art. 2233, comma 3 c.c.; reintrodotto, infine, dall'art.13 comma 4 della l. n. 247 del 2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” (che testualmente recita
“Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”), preceduto però, al comma 3, dalla previsione secondo la quale “è ammessa la pattuizione … a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Nota è anche la ratio sottostante all'imposizione del divieto: il decoro della professione, che può essere messo a repentaglio da pattuizioni che escludano la spettanza del compenso in caso di soccombenza;
la visione dell'avvocato come soggetto che collabora all'attuazione della legge ed all'amministrazione della giustizia, la quale postula un necessario “distacco” tra il legale ed il suo cliente, suscettibile di essere pregiudicato dalla commistione di interessi tra l'uno e l'altro; la tutela del cliente, ritenuto parte debole del rapporto, rispetto a comportamenti abusivi dell'avvocato che portino al pagamento di compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta.
Sia prima che dopo il decreto Bersani, non si è peraltro mai dubitato della legittimità del cd. palmario, e cioè, secondo la definizione che ne è data dalla Corte di Cassazione, della
“convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro
(anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla pagina 32 di 45 parte), ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale” (così, inter alios, Cass., 26 aprile 2012, n. 6519).
Anche nella vigenza della disciplina (decreto Bersani) oggi non più in vigore, che consentiva la pattuizione di tariffe speculative, il principio di proporzionalità e ragionevolezza del compenso è rimasto fermo, quale fondamentale direttrice deontologica della condotta professionale dell'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
Così il Codice deontologico forense (approvato dal ConSIlio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) mentre da un lato vieta “i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (art. 25 comma 2), dall'altro proibisce all'avvocato di "richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta" (art.29 comma 2).
L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.
Sotto questo profilo, quindi, è necessario preliminarmente sottoporre a verifica, con giudizio prognostico da effettuarsi ex ante,
pagina 33 di 45 ovvero con riferimento all'epoca in cui gli accordi tra le parti furono conclusi, l'effettiva probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli opposti per conto della . Pt_1
Mette quindi conto immediatamente evidenziare che le schede negoziali contengono, in proposito, riferimenti assolutamente generici, limitati alla prospettazione di “rischi”, ovvero di “vantaggi
e svantaggi”, connessi al possibile esito (favorevole o sfavorevole) della lite.
Il negozio del dicembre 2012 risulta altresì non conforme al disposto dell'art.13 comma 5 della l. n. 247 del 2012, poiché non contiene indicazioni utili con riferimento al “costo della prestazione” (ancorchè, nel testo ratione temporis vigente, tali indicazioni fossero dovute esclusivamente ove richieste dal cliente), pervenendosi con esso ad una determinazione del corrispettivo complessivamente dovuto esclusivamente con riguardo ad una percentuale di quanto ricavabile nell'ipotesi di esito positivo della vertenza.
Venendo, quindi, alla verifica delle effettive probabilità di accoglimento della domanda della , emerge dagli atti che Pt_1
quest'ultima convenne in giudizio il Controparte_4
e la onde ottenere il risarcimento del danno derivante Parte_3
dall'aver contratto l'epatite C in ragione delle trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta in occasione dei ricoveri avvenuti prima, in data 15.5.2008, presso il P.O. S. Maria Goretti di Latina, ed in seguito, il 24.5.2008, ed il 15.7.2008, presso il Policlinico di CP_4
Poichè, in data 1.12.2008, esami ematochimici effettuati presso tale ultima struttura ospedaliera avevano accertato la sua positività
pagina 34 di 45 ai virus HCV 1B ed RNA, ella propose quindi preliminare procedimento di ATP ex art.696 bis c.p.c. presso il Tribunale di
Roma, che confermava il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e la patologia contratta, ed in seguito evocava in giudizio le predette strutture sanitarie, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno.
La documentazione agli atti consente peraltro di affermare che, sia sul piano giuridico che fattuale, fin dall'originario conferimento del mandato ai professionisti opposti, vi fosse una assai elevata probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria della . Pt_1
In primo luogo, infatti, l'attività assertiva trovava il conforto di documentazione di sicura attendibilità, in quanto proveniente da
Pubbliche Amministrazioni (le medesime che erano state convenute in giudizio).
Detta documentazione deponeva poi in senso decisamente favorevole, ove si consideri che nella citata sentenza del Tribunale di Roma si legge che la “prima della somministrazione delle Pt_1
citate emotrasfusioni” era risultata “negativa all'epatite C sia in sede di anamnesi che di screening…”.
Anche il criterio temporale, stante il lasso di tempo decorso tra le emotrasfusioni e l'insorgere della malattia, risultava pienamente compatibile con l'esistenza del nesso causale tra i trattamenti sanitari e l'esordio della patologia.
Inoltre, sul piano giuridico, nessun dubbio sussisteva in relazione alla risarcibilità del pregiudizio alla salute, di particolare intensità e gravità, trattandosi di patologia a carattere cronico, ad effetti invalidanti ed irreversibili, tale da incidere in misura assai pagina 35 di 45 SInificativa sull'aspettativa e sulla qualità di vita del danneggiato.
Pregiudizio la cui quantificazione era parimenti agevole, sulla scorta dei criteri tabellari normalmente seguiti nella quasi totalità degli uffici giudiziari.
Anche il quadro giurisprudenziale si presentava più che favorevole giacchè, fin da epoca antecedente il conferimento del primo mandato, la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito era orientata ad affermare la responsabilità risarcitoria derivante da trasfusioni di sangue infetto (e ciò già a partire da Cass.
SS.UU. 576/2008), ancorchè a carico del Controparte_5
(che, tuttavia, i professionisti opposti non evocavano in giudizio).
Si trattava, quindi, di pretesa che si inseriva nel contesto di un contenzioso di natura seriale, in relazione al quale si era formato e si andava sempre più consolidando un orientamento giurisprudenziale di tenore certamente favorevole alle ragioni della . Pt_1
Sulla scorta di tali elementi di fatto, e facendo applicazione dei principi di diritto in precedenza enunciati, può quindi valutarsi la validità degli accordi negoziali intervenuti tra le parti.
Lasciando, quindi, per il momento, in disparte il primo atto del
14.12.2012, si osserva allora, quanto all'accordo del 19.6.2019, che i professionisti ricorrenti hanno espressamente precisato fin dal ricorso monitorio di voler conseguire i compensi dovuti per l'attività svolta in favore della nel giudizio di primo grado, e nella Pt_1
successiva fase esecutiva.
Si è già avuto modo di sottolineare che l'atto del giugno 2019 aveva ad oggetto la regolamentazione del futuro rapporto professionale derivante dalla resistenza (con contestuale pagina 36 di 45 proposizione di gravame incidentale) nel giudizio di appello, regolamentazione nel contesto della quale le parti concordavano un ulteriore importo, a titolo di palmario, in caso di esito positivo del celebrando giudizio.
Tanto basterebbe per ritenere che tale ultima pattuizione – quella, cioè, inerente il palmario - sia del tutto improduttiva di effetti.
Deve infatti decisamente escludersi che tale compenso aggiuntivo possa essere preteso, senza che sia stato neppure meramente allegato l'espletamento di attività difensiva in sede di gravame.
E' appena il caso di rilevare, infatti, che il “palmario” ivi previsto, era destinato ad “aggiungersi” (così testualmente si legge nell'atto del giugno 2019) ai compensi eventualmente dovuti per il giudizio di Appello, ovvero in sede di eventuale transazione della vertenza, così restando indissolubilmente legato all'attività espletata in sede di impugnativa.
D'altro canto, anche a voler diversamente opinare, una siffatta pattuizione, svincolata dal legame con l'instaurazione di un futuro giudizio dagli esiti incerti, avrebbe finito per perdere ogni carattere di aleatorietà, così svuotandosi di apprezzabile contenuto.
In ogni caso, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, definito con sentenza che si poneva nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena reso conto, del tutto ingiustificata si palesava – anche se riferita al solo grado di appello - la previsione di un premio ulteriore, in aggiunta a quanto già riconosciuto ai costituiti difensori, dichiaratamente commisurato
– per quanto dedotto dalla difesa degli opponenti – all'alea del giudizio.
pagina 37 di 45 Nè va dimenticato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. SS. UU., sent. n. 21585 del 19/10/2011) la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, integra persino gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, a nulla rilevando che si sia tentato di dissimulare quel compenso come palmario per l'esito favorevole della lite.
Circostanza, quest'ultima, affatto irrilevante, contrariamente a quanto erroneamente opina la difesa degli opposti, a tacer d'altro, in ragione della circostanza che entrambi gli illeciti – disciplinare e ordinario – sono posti a presidio dei medesimi valori di tutela del decoro della professione e della posizione del cliente, quale contraente più debole.
Rientra, benvero, all'evidenza nella fattispecie vietata sia dalla l.
n. 247 del 2012 che dal codice deontologico forense anche la previsione – di cui all'accordo del dicembre 2012 - di un compenso determinato nella misura percentuale del “20%, oltre I.V.A. e C.A.” dell'importo che sarebbe stato percepito dalla cliente nell'ipotesi di esito positivo dell'affare.
Essa costituisce senz'altro una ipotesi di cessione pro quota della res litigiosa, tenuto conto dell'entità del compenso pattuito, valutata in rapporto alla natura del giudizio, alla complessità della lite, al probabile esito dell'iniziativa, nonché considerate le modalità di determinazione del corrispettivo in termini percentuali rispetto al pagina 38 di 45 risultato utile conseguito.
Senonchè, in punto di validità di una simile pattuizione, occorre ricordare che essa è intervenuta quando la predetta L.247/2012 non era ancora entrata in vigore (l'accordo è del 14.12.2012, e la
L.247/2012 sarebbe entrata in vigore solo il successivo 31.12.2012).
In difetto, quindi, dell'espresso divieto sancito dall'art.13
L.247/2012 cit., l'accordo appare pienamente valido ed efficace, e ciò anche in ragione della successiva ratifica, intervenuta con l'atto del 8.5.2019.
A proposito di tale ultimo atto, se ne è già sottolineato lo stretto collegamento con il mandato professionale del dicembre 2012, costituendo esso negozio meramente attuativo delle pregresse intese, che vi sono espressamente richiamate.
Ciò ad onta dello “effetto novativo” di cui vi si legge, in clausola priva di concreta valenza negoziale, che rappresenta espressione di mero stile, ove si consideri che l'atto si articola in un sintetico conteggio delle poste attive e passive (per “Sorte liquidata”, “Spese
CTU”, “Interessi”, “Condanna alle spese di lite”), cui si accompagna l'attestazione, da parte della , della “...presa Pt_1
visione della sentenza, ritiro di copia della stessa ed accettazione dei su riportati conteggi e della parcella”.
La mancanza di ogni forma di dialettica contrattuale, qualifica quindi l'atto in termini meramente confermativi delle intese pregresse, che i conteggi in esso contenuti all'evidenza richiamano, ancorchè in forma implicita.
Siffatto approdo ermeneutico va ribadito anche in relazione all'atto del febbraio 2024, anch'esso privo di quel carattere di pagina 39 di 45 autonomia che gli opposti, facendo leva sul riferimento ad un preteso “effetto novativo” di cui pure vi si legge, pretenderebbero di attribuirgli, ancorchè in proposito si rendano opportune ulteriori precisazioni.
La natura meramente ricognitiva di tale atto deriva infatti, in primo luogo, da quanto già segnalato in precedenza circa l'espressa menzione dei “mandati del 14/12/2012 e del 19/6/2019”, in esso contenuta.
Ma ancor più decisivo, in tal senso, risulta il reiterato riferimento, rinvenibile sin dall'intestazione, all'art.1988 c.c.
Ed invero, tale norma recita “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”.
La scelta sistematica compiuta dal legislatore è eloquente: entrambe sono dichiarazioni unilaterali recettizie che la norma vuole rendere produttive di effetti obbligatori, in netta contrapposizione con le altre promesse unilaterali atipiche, improduttive di effetti.
E' noto che dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla natura dell'istituto, se cioè esso rappresentasse un vero e proprio atto negoziale, o dovesse invece essere qualificato quale mero comportamento che l'ordinamento assume come presupposto per farne derivare determinati effetti. Ci si è chiesti, inoltre, se la promessa di pagamento debba essere considerata una fonte autonoma di obbligazione o se piuttosto debba intendersi che dalla dichiarazione scaturisca solamente la conferma di un preesistente rapporto fondamentale.
L'opinione giurisprudenziale ormai nettamente prevalente pagina 40 di 45 afferma che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale rivolti ad un soggetto determinato ed hanno, quindi, effetto negoziale quando sono indirizzate alla persona del creditore.
Invero, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la natura di negozio giuridico dell'istituto, partendo proprio dall'effetto attribuito dal testo della norma alle dichiarazioni di cui all'art. 1988 c.c., ovvero quello di sollevare il destinatario della dichiarazione o dell'atto ricognitivo dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve quindi essere, oltre che esistente, valido (Cass. civ. sez. III, 03 novembre 2020, n.24451).
Tuttavia, i dubbi manifestati da dottrina e giurisprudenza più risalenti non derivano da mere preoccupazioni di ordine sistematico, bensì dalla considerazione dei peculiari effetti che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono destinate a produrre, che si differenziano nettamente rispetto ad altri atti a carattere negoziale.
E' altrettanto consolidata, infatti, l'opinione secondo cui esse non costituiscono una autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
Come autorevolmente sostenuto, infatti, l'effetto della mera dichiarazione unilaterale non può spingersi sino a costituire un pagina 41 di 45 nuovo rapporto sostanziale, ma solo quello di dispensare dall'onere di cui all'art.2697 c.c., restando fonte di obbligazioni solo il rapporto fondamentale.
Tale – presunto – rapporto fondamentale, osserva il S.C., potrebbe idealmente nascere contemporaneamente alla dichiarazione o trovarsi in itinere al momento di questa, ma l'esistenza e la validità dello stesso non potrebbe mai, sotto il profilo sostanziale, reggersi sulla sola dichiarazione di promessa “con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto” (Cass.
Civ. sez. I, 25 gennaio 2022, n.2091).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi definitivamente precisato – a riprova sia della natura negoziale che dell'effetto meramente confermativo dell'istituto in epigrafe – che ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio, e quindi la promessa di pagamento venga considerata priva di giustificazione causale espressa, la dichiarazione sarà considerata improduttiva di effetti giuridici (Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2013, n.21098).
Tradizionalmente, inoltre, le figure giuridiche della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito, sotto il profilo sistematico, possono essere distinte in “pure” allorché il soggetto legittimato riconosca un debito o prometta un pagamento senza nulla aggiungere, e “titolate” se, al contrario, il soggetto che si riconosce debitore fa riferimento al rapporto fondamentale da cui il debito sarebbe sorto.
pagina 42 di 45 Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la distinzione non è priva di effetti: ed infatti, nel caso di promessa titolata, ove si menziona la causa debendi della prestazione promessa, l'oggetto della prova contraria sarà circoscritto alla inesistenza, inefficacia o estinzione proprio del solo rapporto indicato (Cass. civ. Sez. III, 08 maggio 1984, n.2800).
Applicando dunque tali principi al caso di specie, ne discende che giammai l'atto del febbraio 2024 sia suscettivo di produrre l'insorgere di obbligazioni autonome, del tutto svincolate dai pregressi accordi.
Una diversa interpretazione del negozio del febbraio 2024, che ne riconoscesse il carattere di autonomia, si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con la ricostruzione della natura e degli effetti della fattispecie disciplinata dall'art.1988 c.c.
Senza contare che, accedendo alla tesi sostenuta dagli opposti,
l'atto in questione – che consta di meri conteggi degli importi già liquidati nella sentenza del Tribunale di Roma, e di poi conseguiti a mezzo di procedura esecutiva celebratasi innanzi al Tribunale di
Latina - finirebbe per legittimare la corresponsione di un compenso aggiuntivo pari a più del 400% di quanto già percepito dai professionisti opposti in sede esecutiva.
D'altro canto, non è dato comprendere (nulla essendo stato in proposito anche solo meramente allegato da parte degli opposti) quali ragioni avrebbero indotto la a rinegoziare, in senso a Pt_1
lei ampiamente sfavorevole, l'entità del corrispettivo già in precedenza concordato.
L'atto del febbraio 2024 è quindi viziato, giacché, in parte, risulta pagina 43 di 45 privo di causa, risolvendosi nella mera riproposizione delle intese già in precedenza raggiunte, mentre per altra parte è finalizzato all'attuazione di un pregresso accordo – quello del giugno 2019 - nullo, perché stipulato in violazione del divieto di cui all'art.13
L.247/2012 cit., oltre che estraneo alla fattispecie che ne occupa, riguardando esso la determinazione dei compensi dovuti per il patrocinio nel giudizio di appello, e non nel primo grado, di cui si controverte in questa sede.
L'accertata invalidità dell'atto del febbraio 2024, consente quindi di ritenere superata la questione, che pure ha formato oggetto di aspro confronto tra le parti, relativa all'obbligazione in esso assunta dal nei cui confronti la domanda degli opposti va senz'altro Pt_2
rigettata, giacché la nullità del negozio travolge anche l'impegno in esso assunto dal terzo estraneo all'originario rapporto obbligatorio.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la deve Pt_1
quindi essere condannata al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 161.107,52, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 8.5.2019 (data in cui la predetta si riconosceva debitrice di tale somma) e fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della condotta processuale delle parti e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore degli avv.ti Parte_1
pagina 44 di 45 Liguori Vincenzo e Michele, per la causale di cui in motivazione, della somma di €.161.107,52, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 8.5.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda proposta in danno di;
Parte_2
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 23/06/2025
Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 45 di 45
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6503/2024 R.G.A.C.
TRA
, C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo C.F._2
Schettino ed elett.te dom.ti presso il di lui studio in Latina, Corso della Repubblica n. 224
OPPONENTI
E avv. Vincenzo Liguori, C.F. domiciliato al C.F._3
Centro Direzionale Is. F4, difensore di se stesso e avv. Michele
Liguori C.F. , quest'ultimo rappresentato e C.F._4
difeso, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Liguori e dall'avv.
Giovanni Romano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Liguori sito in Napoli, al Centro Direzionale Is.
F4
OPPOSTI
pagina 1 di 45 CONCLUSIONI
L'udienza del 26.5.2025, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte:
Per gli opponenti, l'avv.Vincenzo Schettino: “Il sottoscritto procuratore n.q., si riporta a tutti gli scritti difensivi che in questa sede si intendono integralmente riportati e trascritti ivi comprese le note di discussione;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in diritto.
Intendiamo, tuttavia, contestare, se pure brevemente, quanto asserito dall'Avv. Liguori nei propri scritti difensivi, poiché non veritiero e fondato su atti e comportamenti perpetrati in danno degli odierni opponenti, carpendo la loro buona fede e la loro debolezza contrattuale.
La SI.ra è risultata la parte debole nei contratti – Pt_1
mandati predisposti unilateralmente dall'Avv. Liguori, non discussi
e fatti sottoscrivere con contenuti a suo esclusivo favore.
La si è sempre trovata in una posizione di svantaggio Pt_1
rispetto alla controparte, Avv. Liguori, per diversi fattori quali la non conoscenza giuridica dei termini contrattuali, la incapacità di influenzare il contenuto del contratto – mandato e anche la dipendenza economica oltre alla mancanza di informazioni.
L'Avv. Liguori ha fatto sottoscrivere alla varie scritture – Pt_1
mandato, l'una diversa dall'altra nelle richieste di palmario e con
l'intento di obbligare la a corrispondergli sempre somme Pt_1
più esose in aggiunta a quanto sarebbe stato liquidato dal Tribunale
pagina 2 di 45 di Roma per spese e compensi professionali.
La difesa della ha ribadito più volte che, sotto la dicitura Pt_1
“palmario”, l'Avv. Liguori abbia inteso proporre un patto di quota lite assolutamente vietato dalla Legge.
Tuttavia volendo aderire al concetto di palmario in senso stretto in favore dell'Avv. Liguori riteniamo però più attinente quanto contenuto nella scrittura – mandato del 19.06.2019 fatta sottoscrivere alla , dopo la pubblicazione della sentenza n. Pt_1
9134 del 02.05.2019 del Tribunale di Roma per il riconoscimento della somma di € 65.000,00 con i limite massimo del 10% dell'importo liquidato in sentenza alla . Pt_1
Nessun'altra attività è stata svolta successivamente dall'Avv.
Liguori in favore della tale da giustificare la abnorme Pt_1
somma richiesta con la scrittura – promessa di pagamento del
02.02.2024 per € 245.000,00, carpita, ribadiamo con un sotterfugio,
e coartando la volontà della;
la somma richiesta non aveva Pt_1
e non ha ragione di essere e la stessa si appalesa iniqua, mai concordata, sproporzionata, ingannevole oltre che illecita.
Diversa è la posizione processuale del che sinteticamente Pt_2
riassumiamo.
Il ha sempre disconosciuto la dicitura scritta a penna “per Pt_2
accollo ed espromissione” per non averla mai apposta sulla scrittura del 02.02.2024, atteso che non ha mai espresso la volontà di porsi come nuovo debitore al posto della . Pt_1
Si ribadisce ulteriormente che il era stato invitato dall'Avv. Pt_2
Liguori esclusivamente per sottoscrivere dei fogli fotocopiati degli assegni posti sulla scrivania dell'Avv. Liguori e a titolo di ricevuta
pagina 3 di 45 dell'originale degli stessi.
Ragion per cui la querela di falso presentata al risulta Pt_2
ammissibile atteso che la stessa può proporsi in via incidentale “in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato” ( Cass. Ordinanza 7218/2023; Cass. 18323/2007;
Cass. Ordinanza 1317/2024).
Si contesta infine quanto asserito dalla controparte circa
l'inammissibilità della querela perché non rispondente al vero.
Si intende precisare che in data 16.10.2024 veniva inviata telematicamente, insieme alla querela di falso, una copia della procura speciale non firmata anziché quella firmata, per cui si è trattato di un mero errore o disguido nell'invio della copia della procura speciale poiché la stessa è risultata regolarmente inviata nel precedente invio.
In virtù del D. Lgs 10 Ottobre 2022 n. 149, circa
l'interpretazione dell'art. 182 II comma c.p.c. si statuisce che:
“quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazioni, che ne determina la nullità il Giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona, alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda e si producono fin dal momento della prima notificazione.
pagina 4 di 45 Il contenuto di quanto sopra veniva confermato anche dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 21.12.2022 n. 37434.
Chiediamo pertanto il rigetto delle note conclusionali depositate da parte avversa per quanto specificato in tutti gli atti difensivi e nel presente atto e concludiamo riportandoci alle conclusioni e alle richieste istruttorie rassegnate nelle note di discussione e in tutti gli atti e scritti difensivi precedenti da intendersi qui riportati e trascritti”; per gli opposti: “l'avv. Vincenzo Liguori e l'avv. Michele
Liguori...
DEDUCONO CHE
• per quel che concerne le note conclusionali ex adverso depositate:
- con riferimento a quanto in esse contenuto da pag. 1 a pag. 9, tali Note Conclusionali ex adverso depositate riproducono pedissequamente tutto quanto rappresentato nei precedenti scritti dai Debitori-Opponenti, e su tali punti i Creditori- Opposti, si riportano integralmente ai paragrafi 3, 4, 5 (5.1 e 5.2) delle proprie note conclusive depositate il 9/5/2025;
- con riferimento a quanto in esse contenuto da pag. 9 a pag.
12, sulla proposta querela di falso, i Creditori- Opponenti si riportano integralmente al paragrafo 2 delle proprie note conclusive depositate il 9/5/2025;
• per quel che concerne invece la Nota di Deposito depositata il 12/5/2025 con allegata PROCURA SPECIALE:
- la nota di deposito contiene una dichiarazione non veritiera -
“Si intende precisare che in data 16.10.2024 veniva inviata
pagina 5 di 45 telematicamente insieme alla querela di falso erroneamente copia della procura speciale non firmata anziché quella firmata.
Pertanto, si è trattato di un mero errore o disguido nell'invio della copia della procura speciale poiché nel precedente invio risulta inviata.” - in quanto, come allegato e documentato dai
Creditori-Opposti al paragrafo 2 delle proprie note conclusionali del 9/5/2025, i Debitori Opponenti non hanno mai depositato alcuna procura speciale (né priva di firma né tantomeno firmata);
- la procura speciale è tardiva ed inammissibile, dunque la querela di falso a cui accede è viziata dal difetto di procura speciale ab origine e, come allegato e dedotto al paragrafo 2 delle note conclusionali dei Creditori–Opposti, tale vizio non è più sanabile.
CONCLUSIONI E RICHIESTE
I Creditori-Opposti, per il resto, si riportano integralmente:
• alla comparsa di costituzione e risposta del 15/5/2024 ed a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (anche istruttorie: autorizzazione alla produzione degli atti in originale, istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, interrogatorio formale degli opponenti, prova per testi, tutto come articolato in comparsa);
• alla comparsa di costituzione e risposta del 28-29/5/2024 e a tutte le allegazioni, eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate (anche istruttorie: autorizzazione alla produzione degli atti in originale, istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti, interrogatorio formale degli opponenti, prova per testi, tutto come articolato in comparsa);
• al verbale di udienza del 30/5/2024;
pagina 6 di 45 • alle note autorizzate depositata il 7/6/2024;
• alle note di trattazione per l'udienza del 21/10/2024;
• alle note conclusionali del 9/5/2025;
• alle presenti note;
CHIEDONO
• il rigetto delle conclusioni avverse richiamate nelle note conclusionali, per tutto quanto rappresentato dai Creditori -Opposti in tutti i propri scritti sopra riportati;
• l'accoglimento di tutte le conclusioni e richieste, anche istruttorie (previa revoca del provvedimento con cui la S.V. Ill.ma rigettava le prove orali), come sopra riportate;
• l'immediata decisione del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio gli avvocati Vincenzo e Parte_2
Michele Liguori esponendo che: con Decreto Ingiuntivo n.1178/2024, notificato in data
12.03.2024, provvisoriamente esecutivo, era stato loro ingiunto il pagamento in favore degli opposti della somma di €.245.000,00;
l'avversa pretesa era fondata su di un atto - sottoscritto dalla
, nonché da a titolo di accollo ed Pt_1 Parte_2
espromissione - di riconoscimento di debito, con contestuale promessa di pagamento riferita a precedenti accordi del 14.12.2012
e del 19.06.2019;
l'anzidetto atto era stato da essa sottoscritto Parte_1
nella convinzione che si trattasse di una mera ricevuta;
in realtà l'avv. Vincenzo Liguori le aveva comunicato che il pagina 7 di 45 Tribunale di Roma, nel giudizio in cui il medesimo l'aveva patrocinata, con sentenza n. 9134/2019 del 02.05.2019 aveva liquidato in suo favore la somma di €.673.194,00, oltre interessi, per complessivi €.721.944,47, onde egli, in forza degli accordi presi, aveva ritirato n. 3 assegni circolari presso l' Controparte_1
per l'importo complessivo di €.721.944,47, invitandola a
[...]
recarsi presso il suo studio;
in data 02.02.2024 ella si era quindi recata, accompagnata dal coniuge e dal rag. , presso lo studio Parte_2 Controparte_2
dell'Avv. Vincenzo Liguori, il quale “avendo già predisposto una scrittura, informava con tono perentorio la SI.ra che, per Pt_1
ricevere gli assegni, avrebbe dovuto rilasciare un assegno per la somma di € 245.000,00 e che la scrittura da sottoscrivere rappresentava la ricevuta da firmare per gli assegni che venivano consegnati”; in detta circostanza “la SI.ra rappresentava all'Avv. Pt_1
Vincenzo Liguori di non avere il blocchetto di assegni e che avrebbe dovuto prima versare in banca i predetti assegni per poi vedersi rilasciare dalla Banca il blocchetto degli assegni. L'Avv. Vincenzo
Liguori non rilasciava copia della predetta ricevuta che faceva sottoscrivere anche al marito della , SI. ”; Pt_1 Parte_2
solo alla notifica dell'opposto decreto ingiuntivo essi opponenti apprendevano che quanto da loro firmato non era una mera ricevuta, ma un riconoscimento di debito, con contestuale accollo da parte del
Pt_2
nel predetto atto veniva dichiarato altresì che le parti avevano liberamente scelto, in deroga al foro di cui all'art. 33 lett. U D. Lgs
pagina 8 di 45 206/2005, il foro di Napoli;
essi attori disconoscevano, quindi, il contenuto della predetta scrittura “riservandosi di agire anche in sede penale per tutti quei reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ritenere di ravvisare nei fatti esposti”; con PEC a ministero del costituito avv. Schettino essi avevano contestato la richiesta di pagamento di €.245.000,00 da parte dell'Avv. Vincenzo Liguori a titolo di “palmario”, sia in quanto eccessiva nell'ammontare nonché sproporzionata in relazione a quanto liquidato dal Tribunale di Roma in favore della , sia Pt_1
perché costituente un patto di quota lite, vietato dalla normativa vigente;
nel mandato alle liti del 14.12.2012, si riconosceva infatti all'Avv. Liguori, a titolo di liberalità in ipotesi di esito positivo della vertenza, la somma del 20% dell'importo che sarebbe stato liquidato a titolo di sorte in favore della , e nel mandato del Pt_1
19.06.2019, a modifica del precedente accordo, la predetta liberalità,
a titolo di cd. “palmario”, era quantificata nella somma di
€.65.000,00, con il limite massimo del 10% dell'importo liquidato a titolo di sorte in favore della;
Pt_1
gli opposti, dichiaratisi antistatari, avevano già incassato quanto liquidato dal Tribunale di Roma a titolo di spese di lite nei procedimenti dai medesimi patrocinati.
Tanto premesso in fatto, l'opponente disconosceva la scrittura ex adverso esibita, nonché la parcella pro – forma di €.245.000,00 emessa dagli opposti, eccependo in diritto l'incompetenza di questo
Tribunale, non essendo intervenuto alcun valido accordo pagina 9 di 45 derogatorio al disposto dell'art.33 D.Lgs 206/2005, la nullità della scrittura del febbraio 2024, impugnata con particolare riferimento anche alla parte relativa agli obblighi assunti da , la Parte_2
nullità dell'accordo per violazione del divieto del cd. “patto di quota lite”, e l'eccessività della somma richiesta a titolo di “palmario”.
Concludevano quindi chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Napoli e la competenza del Tribunale di Latina, Foro del Consumatore
NEL MERITO, per i motivi su esposti, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e revocare l'opposto decreto;
CONDANNARE l'opposta, che risulta avere agito con mala fede
o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in euro 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia” (così, testualmente, leggesi nell'atto di opposizione); con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituivano gli opposti, che contestavano con argomentazioni varie la domanda, chiedendone il rigetto.
Precisavano, in particolare, di aver assistito in Parte_1
un giudizio contro l' e l' CP_3 Controparte_4
avente ad oggetto danni da emotrasfusione, definito con
[...]
sentenza del Tribunale di Roma del 2.5.2019 n. 9134, e nel successivo procedimento di pignoramento presso terzi teso a conseguire le somme liquidate in favore della con la Pt_1
predetta sentenza.
Sottolineavano di non aver mai percepito acconti, compensi o pagina 10 di 45 rimborsi spese per tutta la durata del predetto giudizio – protrattosi per oltre 12 anni – essendo stati i rapporti tra le parti regolati con un primo contratto del 14.12.2012, cui erano seguiti gli accordi del
8.5.2019, del 19.6.2019, ed infine l'atto del 2.2.2024, posto a fondamento del ricorso monitorio.
In tutti gli anzidetti contratti era stata pattuita la corresponsione di un palmario aleatorio, condizionato all'esito positivo della vertenza,
e la deroga convenzionale al foro di cui all'art. 33, lett. u, D.Lgs.
206/2005, individuando quale foro competente questo Tribunale, e ciò all'esito di “approfondite, ripetute e reiterate trattative”.
Gli opposti ribadivano poi il contenuto e la piena validità dell'atto del 2.2.2024, ed aggiungevano che l'iniziativa giudiziaria intrapresa in questa sede era stata preceduta da uno scambio di email e da colloqui telefonici, nonché dall'invio di lettere raccomandate di costituzione in mora.
Reiteravano, altresì, l'istanza di sequestro conservativo ex art.671
c.p.c. già contenuta nel ricorso monitorio, ritenuta dal G.D. inammissibile in quella sede, sottolineando l'esistenza dei presupposti del fumus boni juris, essendo il credito azionato fondato su documentazione sottoscritta dai debitori, e del periculum in mora, giacché la risultava impossidente. Pt_1
Concludevano quindi chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE
• confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione alla presente controversia;
• convertire/mutare il rito da ordinario a semplificato speciale, ex artt. 4 e 14 D.lgs. 1/9/2011 n. 150 e 281 decies c.p.c.;
pagina 11 di 45 • pronunciare, per l'effetto, l'ordinanza di mutamento del rito da ordinario a semplificato speciale entro il termine di cui all'art.
171-bis c.p.c.;
• confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 642, commi 2 e 3, c.p.c., sia in quanto il credito professionale dei ricorrenti è fondato su documentazione sottoscritta dai debitori comprovante il diritto fatto valere in questa sede, sia in quanto vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la debitrice SI.ra risulta priva di Parte_1
garanzie patrimoniali, come dall'interrogazione catastale di
prodotta, e l'unica garanzia patrimoniale è Parte_1
rappresentata, ad oggi, solo dall'eventuale giacenza, sul conto corrente della SI.ra , delle somme da ella incassate (€ Pt_1
721.944,47);
• confermare l'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo, ex art. 642, comma 3, c.p.c., senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c.;
• autorizzare, inaudita altera parte, ex art. 669 sexies c.p.c., il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dei SIg.ri
e ex art. 671 c.p.c., nei limiti in cui la legge ne Pt_1 Pt_2
permette il pignoramento e quantomeno sino alla concorrenza dell'importo di € 245.000,00 fatto valere in questa sede, sia in quanto il credito professionale dei ricorrenti è fondato su documentazione sottoscritta dai debitori comprovante il diritto fatto valere in questa sede, sia in quanto vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto la debitrice SI.ra
[...]
risulta priva di garanzie patrimoniali, come Parte_1
pagina 12 di 45 dall'interrogazione catastale di prodotta, e Parte_1
l'unica garanzia patrimoniale è rappresentata, ad oggi, solo dall'eventuale giacenza, sul conto corrente della SI.ra , Pt_1
delle somme da ella incassate (€ 721.944,47);
• rimettere, ex art. 281 terdecies c.p.c., la causa in decisione nelle forme ex art. 281 sexies
c.p.c..
NEL MERITO
• rigettare la proposta opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e in diritto;
• confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
• condannare, per l'effetto, gli opponenti Sigg.ri
[...]
e , al pagamento in favore degli opposti Parte_1 Parte_2
avv. Vincenzo Liguori e avv. Michele Liguori:
- in via principale dell'importo di € 245.000,00 per la causale di cui in premessa, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284,
4° comma, c.c. e D.lgs. 9/10/2002 n. 231 da computarsi sull'intera somma di € 245.000,00, decorrenti dal 2/2/2024 (data di sottoscrizione della promessa di pagamento);
- in via gradata delle somme maggiori o minori che verranno ritenute secondo giustizia”; con vittoria di spese, da liquidarsi con le maggiorazioni di cui all'art.4 commi 1 bis ed 8 D.M. 10/3/2014 n.
55, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori, che si dichiarava antistatario.
Con separata istanza, depositata il 14.5.24, gli opponenti chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, sospensione che questo G.U., disposta la pagina 13 di 45 comparizione delle parti, accordava, contestualmente concedendo, tuttavia, il sequestro conservativo reiteratamente richiesto dagli opposti.
Il reso provvedimento di sequestro veniva impugnato dagli opponenti con reclamo al Collegio, che lo confermava, con esclusivo riferimento, tuttavia, alla . Pt_1
Nelle more, considerato che il è soggetto al rito di cui agli artt.14
D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c., il G.U. disponeva la conversione del rito.
Disattese le richieste delle parti finalizzate a sollecitare incombenti istruttori ulteriori rispetto alla già acquisita documentazione, dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, formulata da parte opponente con riferimento al disposto dell'art. 33, lett. u, D.Lgs. 206/2005.
Sebbene, infatti, la prevalente – e condivisibile - giurisprudenza di legittimità e di merito ritenga l'anzidetta previsione normativa applicabile anche al rapporto di patrocinio legale, essa, tuttavia, è derogabile dall'accordo tra le parti.
Risulta invero dagli atti, come anche in appresso si vedrà allorchè ne sarà analizzato il contenuto, che nelle plurime pattuizioni intervenute tra la ed i professionisti opposti è costantemente Pt_1
inserita la clausola derogatoria del cd. foro del consumatore,
pagina 14 di 45 indicandosi questo ufficio quale Tribunale avente competenza esclusiva nell'ipotesi di controversia.
Le scritture del 14.12.2012, del 8.5.2019, del 19.6.2019 e del
2.2.2024, inducono quindi ad affermare che la competenza territoriale di questo Tribunale derivi da quanto espressamente pattuito dalle parti, contenendo esse sul punto una espressa e chiara deroga alle norme in tema di tutela del consumatore.
La reiterazione della clausola derogatoria, e la circostanza che nelle predette scritture essa sia indicata quale oggetto di trattativa tra le parti, induce ad affermarne la piena validità, onde la sollevata eccezione di incompetenza territoriale deve essere disattesa.
Stante la competenza territoriale di questo Ufficio, deve a questo punto procedersi alla verifica della sussistenza del credito azionato in sede monitoria.
In proposito, va sottolineato che l'attività svolta in favore della dagli opposti non è contestata, ed è oggetto di convincente Pt_1
prova documentale, sia sub specie di provvedimenti giurisdizionali resi all'esito delle prestazioni professionali degli ingiungenti, sia sotto forma di riconoscimento contenuto in documenti scritti, sottoscritti dalla (cfr. le plurime scritture cui si è fatto Pt_1
riferimento in precedenza).
Non vi è quindi dubbio in ordine al diritto degli opposti a conseguire il compenso ad essi spettante quale corrispettivo dell'opera svolta.
Pacifico è anche che dette prestazioni professionali siano state oggetto di preventivi accordi negoziali, aventi ad oggetto, tra l'altro, anche la determinazione del compenso stesso. La stessa opponente,
pagina 15 di 45 pur contestandone, in parte, la validità, ne ha dato atto, rinvenendosi peraltro, nell'atto di opposizione, una manifestazione di disponibilità ad “una definizione transattiva, bonaria ed equa della vertenza”, accompagnata dal riferimento ad una proposta (non accettata) di corresponsione “a titolo di “palmario”, in favore degli
Avv.ti Liguori” della somma di € 97.314,00 oltre IVA e C.A..
Vertendosi, peraltro, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto del giudizio non può che essere – in primis - la verifica della validità e della portata del titolo azionato in sede monitoria, rappresentato, nel caso di specie, dall'accordo del 2.2.2024.
Giacchè tuttavia, come è noto, secondo l'opinione giurisprudenziale assolutamente prevalente e consolidata,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in questa sede non ci si può limitare a tale verifica, essendo comunque necessario accertare il fondamento della pretesa creditoria, cioè l'esistenza del diritto tutelato con la domanda monitoria.
D'altro canto, l'atto del febbraio 2024 costituisce solo l'elemento terminale di un iter che ha avuto origine al momento del conferimento dell'incarico professionale, avvenuto più di 11 anni prima, iter del quale, come di qui a poco emergerà, vi è ampia traccia anche nel predetto accordo del 2.2.2024.
Un'analisi incentrata esclusivamente su quest'ultimo atto negoziale non potrebbe quindi che condurre a risultati parziali e fuorvianti, essendo peraltro contraria agli ordinari canoni ermeneutici.
Occorre perciò ricostruire il contesto dei rapporti negoziali in cui pagina 16 di 45 esso veniva ad inserirsi, articolatosi in plurime intese di cui appare necessario richiamare brevemente il contenuto, attraverso una disamina effettuata – per comodità espositiva e per eSIenze sistematiche – seguendo l'ordine temporale in cui esse si sono susseguite.
Con un primo “mandato”, in data 14.12.2012, Parte_1
conferiva agli avv.ti Michele Liguori e Antonio Rocco incarico professionale inteso al patrocinio nella causa dalla stessa intentata
“contro il NONCHE' L' Controparte_5 [...]
(così leggesi nella appendice vergata Controparte_4
a penna in calce al documento dattiloscritto, nel quale era stata lasciata in bianco la parte dedicata all'indicazione dell'oggetto del giudizio).
Tra le altre pattuizioni intervenute il 14.12.12, rilevano in questa sede quelle intese alla determinazione del compenso, che di seguito si trascrivono: “Per quanto concerne l'ammontare della parcella dell'avv. Michele Liguori relativa all'attività professionale svolta e da svolgersi in favore del sottoscritto e la regolazione tra il sottoscritto e l'avv. Michele Liguori della stessa parcella
(anticipazioni ed entità), dopo un'attenta analisi dei rischi connessi alla vertenza, dei vantaggi e degli svantaggi che dovessero derivare al sottoscritto, sia da un esito negativo che da un esito positivo della vertenza, si concorda:
• Spese: poste tutte a carico del sottoscritto in via di anticipazione;
Compensi: nessun acconto sul compenso posto a carico del sottoscritto in via di anticipazione;
• Esito negativo della vertenza (fallimento procedura mediazione
pagina 17 di 45 e sentenza di rigetto della domanda): Spese: obbligo, a carico del sottoscritto, di rimborsare al professionista, tutte le spese eventualmente in concreto erogate per il compimento dell'opera;
Compensi: nessun obbligo, a carico del sottoscritto, di corrispondere al professionista, i compensi, per le attività professionali in concreto espletate, ma ciò esclusivamente in caso di immediato pagamento al professionista di tutte le spese in concreto erogate per il compimento dell'opera e, comunque, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta;
in caso di mancato tempestivo pagamento al professionista di tutte le spese in concreto erogate per il compimento dell'opera nel termine innanzi indicato il sottoscritto dovrà corrispondere al professionista i compensi per le attività professionali in concreto espletate, sulla scorta dei parametri di legge;
• Esito positivo della vertenza (sentenza di accoglimento, anche parziale, della domanda e di condanna delle parti avverse al risarcimento del danno o transazione o accettazione di offerte sia in mediazione che al di fuori di essa, anche in acconto con riscossione di somme a titolo di risarcimento del danno): Spese: obbligo, a carico del sottoscritto, di rimborsare al professionista, tutte le eventuali spese in concreto erogate per il compimento dell'opera;
Compensi: obbligo, a carico del sottoscritto, di corrispondere al professionista, i compensi per le attività professionali in concreto espletate, come quantificate dal mediatore o dal giudice (o dalle parti debitrici in caso di transazione o offerte) e, in mancanza, sulla scorta dei parametri di legge;
: obbligo, a carico del CP_6
sottoscritto, di corrispondere al professionista, un palmario a titolo
pagina 18 di 45 di liberalità d'uso, che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi già concordati, nella misura del 20%, oltre I.V.A. e C.A., dell'importo che verrà liquidato al sottoscritto per sorte, rivalutazione monetaria e danno da ritardo ovvero interessi;
• In caso di revoca del mandato al professionista, anche prima di conoscere l'esito della vertenza, restano fermi gli obblighi assunti da tutte le parti con la presente scrittura;
• II difensore chiede al sottoscritto garanzie patrimoniali per il soddisfacimento futuro del suo credito per spese, compensi e palmario e propone, a titolo indicativo, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o garanzie similari;
• II sottoscritto, visto il costo di dette garanzie patrimoniali che vorrebbe evitare di sostenere, propone al difensore, a garanzia del debito contratto e per economicità, di trattenere presso il suo studio
l'eventuale pagamento che dovesse pervenire al sottoscritto in qualsiasi forma (assegno circolare, assegno bancario, assegno di traenza o altro) per la su indicata vertenza e fino al pagamento da parte del sottoscritto della parcella del difensore (spese, compensi e palmario) come su concordata;
• II difensore accetta la proposta purché la stessa sia dichiarata espressamente irrevocabile;
• II sottoscritto dichiara che la sua proposta alternativa di garanzie patrimoniale è irrevocabile;
• II difensore accetta la proposta irrevocabile come su espressa”.
Come anticipato in precedenza, in calce al documento contenente la predetta pattuizione, si legge, vergato a penna, quanto segue: “In riferimento al mandato conferitomi dalla SI.ra Parte_1
pagina 19 di 45 nella causa contro il NONCHE' Controparte_5
L'AZIENDA Controparte_7
[...]
a maggior chiarimento
a) che in caso di esito negativo la SI.ra deve solamente Pt_1
pagare le somme necessarie per: 1) la visita medica 2) per
l'iscrizione a ruolo della causa 3) per le spese di C.T.U.
b) che, in caso di esito positivo nel 20% che dovrà essere corrisposto dalla SI.ra ai propri difensori avv.ti Parte_1
Michele Liguori e Antonio Rocco, sono comprese le spese, i compensi ed il palmario”.
Successivamente, in data 8.5.2019, la sottoscriveva un Pt_1
documento nel quale, con riferimento alla “Sentenza Tribunale di
Roma n. 9134/2019”, ella prendeva atto della “Liquidazione €
675.450,81 per quota , somma, quest'ultima, Parte_1
riferita a sorta capitale, spese ed interessi, da cui andava detratto l'importo di € 40.569,37 per la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di una della PP.AA. convenute.
In detto documento si legge altresì della “Differenza compensi e palmario a titolo di liberalità d'uso - in favore dell'avv. Michele
Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori ed a carico di
[...]
- concordati tra le parti nella misura di € 126.976,29 (già Parte_1
comprensiva di aumento del 15% per spese generali) oltre 4% C.A.
e 22% IVA;
il presente accordo sostituisce con effetto novativo tutti gli accordi economici precedenti € 161.107,52”; così pervenendosi ad un “Totale generale quota € 473.773,92”. Parte_1
Il documento era quindi sottoscritto dalla “Per presa Pt_1
pagina 20 di 45 visione della sentenza, ritiro di copia della stessa ed accettazione dei su riportati conteggi e della parcella su concordata dell'avv.
Michele Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori di € 161.107,52 che pagherò contestualmente alla sottoscrizione del presente atto”.
In seguito, il 19.6.2019, la e gli opposti stipulavano il Pt_1
seguente contratto di “Mandato”:
“La sottoscritta (nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi residente a[...], C.F.
), in relazione: C.F._1
• al contratto già sottoscritto dalla sottoscritta il di 8/5/2019;
• alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma depositata il di
2/5/2019 e recante il n. 9134;
• all'atto di appello proposto dall' ; Parte_3
• all'informazione ricevuta dall'avv. Michele Liguori e dall'avv.p. Vincenzo Liguori sui costi del giudizio di appello, sui rischi relativi all'eventuale accoglimento dell'appello proposto dall' e di modifica in peius della sentenza di Parte_3
primo grado anche con il rigetto totale della domanda della sottoscritta, sulla possibilità di proporre appello incidentale da parte della sottoscritta nei confronti sia dell' , Parte_3
sia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di
Roma, sui rischi di rigetto dell'appello incidentale della sottoscritta sia per il carico delle spese di lite che normalmente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del soccombente nella misura di cui ai parametri di legge vigenti all'epoca della decisione
(quelle attuali sono quelle di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55), sia per la sanzione prevista dall'art. 13, comma I quater, d.P.R. n. 115 del
pagina 21 di 45 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame;
conferisce all'avv. Michele Liguori e all'avv.p. Vincenzo Liguori ampio mandato sia per resistere all'appello principale, sia per proporre appello incidentale nei confronti della sola
[...]
. Controparte_8
La sottoscritta ratifica il contratto già sottoscritto nonché
l'operato e l'attività fin qui svolta e le spese erogate dai predetti legali in sede stragiudiziale e nel giudizio di primo grado ed autorizza fin da ora gli stessi:
• a scegliere e nominare, in base al loro giudizio, consulenti di parte, difensori e codifensori;
• a svolgere tutte le attività professionali che, in base alla loro discrezionalità, dovessero ritenere necessarie o anche solo utili per il buon esito della vertenza;
• a tranSIere la lite;
• a ritirare le eventuali offerte e gli eventuali pagamenti e/o assegni destinati alla sottoscritta a qualsiasi titolo.
Per quanto concerne l'ammontare della parcella dell'avv.
Michele Liguori e dell'avv.p. Vincenzo Liguori relativa all'attività professionale svolta e da svolgersi in favore della sottoscritta e la regolazione tra la sottoscritta e l'avv. Michele Liguori e l'avv.p.
Vincenzo Liguori della stessa parcella (anticipazioni ed entità), dopo un'attenta analisi dell'importanza e difficoltà della vertenza, dell'incertezza del suo esito sia da un punto di vista medico che legale, dei rischi, dei vantaggi e degli svantaggi che dovessero derivare alla sottoscritta sia da un esito negativo che da un esito
pagina 22 di 45 positivo della vertenza, si concorda:
• Spese: poste tutte a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
Compensi: nessun acconto sui compensi posto a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
• Compensi: i difensori tenuto conto del valore della causa determinato dalle somme liquidate nel giudizio di primo grado
(scaglione da € 520.000,00 ad € 1.000.000.00), dell'urgenza dell'attività richiesta, dell'importanza e difficoltà della vertenza, dell'incertezza del suo esito, prospettano due ipotesi qui di seguito illustrate entrambe relative all'attività da svolgersi.
Ipotesi 1
Compensi posti a carico della sottoscritta in via di anticipazione nella seguente misura: per l'eventuale mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia, ex D.lgs. 4/3/2010 n. 28. € 10.566,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A. (pari a complessive € 15.417,06) da erogarsi prima della redazione e del deposito dell'istanza;
• per l'attivita giudiziale in Corte di Appello € 46.290,40 oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A. (pari a complessive €
67.543.25) da erogarsi prima della redazione e del deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Ipotesi 2
• Compensi: nessun acconto sul compenso posto a carico della sottoscritta in via di anticipazione;
• Esito negativo della vertenza (mancata liquidazione e/o mancato pagamento del danno): Compensi: nessun obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali i compensi per le attività
pagina 23 di 45 professionali in concreto espletate nel giudizio di Corte di Appello;
• Esito positivo della vertenza (liquidazione e pagamento anche parziale del danno): Spese: obbligo a carico della sottoscritta di rimborsare ai legali tutte le eventuali spese in concreto erogate per il compimento dell'opera non liquidate e non pagate dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti); Compensi: nessun obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali i compensi per le attività professionali in concreto espletate nel giudizio di Corte di Appello oltre quelli come quantificati dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della
R.C. professionale e/o da altri garanti) in caso di transazione o
Offerte e/o come liquidati dal Consulente e/o dal Mediatore e/o dal
Giudice e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti); Palmario: obbligo a carico della sottoscritta di corrispondere ai legali, tenuto conto dell'importanza e difficoltà della prestazione professionale, dell'incertezza del suo esito e degli indubbi vantaggi patrimoniali e non che dovessero derivare alla sottoscritta in caso di esito negativo della vertenza anche in seguito al presente accordo, un palmario a titolo di liberalità d'uso e premio (per il risultato positivo conseguito) - che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi indicati e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti) - nella misura di €
65.000,00 oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti (30% in più per ogni controparte costituita oltre la prima), 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con
pagina 24 di 45 il limite massimo (del palmario) del 10% oltre I.V.A. e C.A. dell'importo liquidato e da liquidarsi alla sottoscritta, per sorte, rivalutazione monetaria e danno da ritardo ovvero interessi, misura
e percentuale così ridotte rispetto a quelle precedentemente richieste dai legali a seguito di trattativa individuale tra le parti;
• I difensori prospettano l'accettazione da parte della sottoscritta dell'ipotesi 1;
• La sottoscritta, invece, esaminati attentamente i rischi, i vantaggi e gli svantaggi che dovessero derivare sia da un esito negativo che da un esito positivo della vertenza, accetta l'ipotesi 2;
Parte_1
• Le parti concordano, vista l'accettazione da parte della sottoscritta dell'ipotesi su indicata, che in caso di revoca del mandato ai difensori:
- prima di conoscere vuoi l'esito della lite in Corte di Appello, vuoi l'eventuale liquidazione giudiziale o stragiudiziale del danno la sottoscritta è tenuta a pagare ai difensori il compenso come su quantificato immediatamente e senza alcun limite massimo;
- dopo aver conosciuto vuoi l'esito della lite in Corte di Appello, vuoi l'eventuale liquidazione giudiziale o stragiudiziale del danno la sottoscritta è tenuto a pagare ai difensori il compenso come su quantificato immediatamente e con il limite massimo pattuito;
• I difensori chiedono alla sottoscritta garanzie patrimoniali, per il soddisfacimento futuro del credito e propongono, a titolo indicativo, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa o garanzie similari;
• La sottoscritta, visto il costo di dette garanzie patrimoniali che
pagina 25 di 45 vorrebbe evitare di sostenere, propone ai difensori, a garanzia del debito assunto e per economicità:
- di trattenere presso il loro studio l'eventuale pagamento che dovesse pervenire alla sottoscritta in qualsiasi forma (assegno circolare, assegno bancario, assegno di traenza o altro) per la su indicata vertenza e fino al pagamento da parte della sottoscritta della parcella dei difensori (eventuale differenza spese e palmario) come su concordata;
- il rilascio, a richiesta dei legali, di procura speciale notarile all'incasso;
• I difensori accettano la proposta purché la stessa sia dichiarata espressamente irrevocabile;
• La sottoscritta dichiara che la sua proposta alternativa di garanzie patrimoniale è irrevocabile;
• I difensori accettano la proposta irrevocabile come su espressa;
• Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente, in deroga all'art. 33 lett. u, D.lgs. 206/2005, esclusivamente il foro di Napoli”.
Infine, con atto datato “02-02-2024”, avente ad oggetto
“Promessa di pagamento ai professionisti ex art. 1988 c.c. - Sig. ra
(nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_5
), Ordinanza emessa dal Tribunale di Latina R.G.
[...]
1573/2022”, premesso che “Il presente atto costituisce espresso riconoscimento di debito con contestuale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e sostituisce con effetto novativo tutti gli accordi economici precedenti per l'attività sino ad oggi espletata”, e dato atto della avvenuta “Liquidazione € 722.580,11 per quota Pt_1
pagina 26 di 45 ”di cui per “Sorte liquidata … € 721.944,47” detratti “€ Parte_1
40.569.37” per “Condanna alle spese di lite”, per un totale di “€
681.375,10”, veniva determinata una “Differenza compensi e palmario a titolo di liberalità d'uso - in favore dell'avv. Vincenzo
Liguori e dell'avv. Michele Liguori ed a carico di Parte_1
- concordati tra le parti nella misura di € 204.412,53 (30% di
681.375,10 comprensiva di aumento del 15% per spese generali) oltre 4% C.A. e 22% IVA”, pari ad “€ 259.358,62”, oltre “€
2.565,50” per “Spese Corte d'Appello R.G. 4014/201 (Contributo
Unificato+ marche)” così pervenendosi ad un “Totale generale quota ” di “€ 419.450,98”. Parte_1
La sottoscriveva quindi “Per presa visione della Pt_1
sentenza, ritiro di copia della stessa e per espresso riconoscimento del suddetto debito relativo alla parcella (precedentemente concordata come da mandati del 14/12/2012 e del 19/6/2019) dell'avv. Vincenzo Liguori e dell'avv. Michele Liguori di €
245.000,00 che pagherò contestualmente alla sottoscrizione del presente atto” (nel documento in atti risultando la predetta cifra di
€.245.000,00 aggiunta a penna, a correzione di quella di
€.261.924,12 preventivamente dattiloscritta).
Come ricordato in narrativa, infine, l'atto reca anche la sottoscrizione “per accollo ed espromissione” di . Parte_2
Sulla scorta di tali prove documentali, gli accordi intercorsi tra le parti possono quindi ricostruirsi come segue.
Il rapporto professionale tra la e gli opposti ebbe inizio Pt_1
con l'atto del 14.12.2012, nel quale, per quanto di interesse in questa sede, il corrispettivo dovuto per l'attività professionale che i pagina 27 di 45 medesimi opposti avrebbero svolto in relazione alla controversia che ne formava oggetto era concordato nella misura del “20%, oltre
I.V.A. e C.A.” di quanto la avrebbe conseguito nell'ipotesi Pt_1
di esito positivo della vertenza.
Il successivo atto del 8.5.2019 intervenne quando il giudizio di primo grado si era concluso, e risulta chiaramente finalizzato a dare seguito, mediante applicazione delle previsioni negoziali alla luce dell'importo liquidato in sentenza, al precedente accordo del dicembre 2012: esso costituisce quindi, ad onta dello “effetto novativo” di cui vi si legge in clausola di mero stile, non già atto autonomo, bensì atto regolativo ed attuativo di quanto in precedenza concordato.
Il negozio del giugno 2019, ebbe invece ad oggetto il conferimento di mandato per la resistenza nel giudizio di appello instaurato dalla controparte soccombente, con la previsione di un
“palmario a titolo di liberalità d'uso e premio (per il risultato positivo conseguito) - che va ad aggiungersi ai compensi come innanzi indicati e come effettivamente pagati direttamente dai debitori (o dalle loro imprese di assicurazione della R.C. professionale e/o da altri garanti) - nella misura di € 65.000,00 oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza contro più parti (30% in più per ogni controparte costituita oltre la prima), 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con il limite massimo (del palmario) del 10% oltre I.V.A. e C.A. dell'importo”.
Pare opportuno peraltro sottolineare, in relazione a tale ultimo atto, che il profilo causale di esso è intimamente connesso alla pagina 28 di 45 resistenza nel giudizio di gravame, come emerge dal tenore letterale del negozio, nonché dalla collocazione temporale, a distanza di poco più di un mese dall'atto del maggio del 2019.
Non coglie nel segno, pertanto, la difesa degli opponenti, quando afferma che con il predetto negozio le parti intesero ridurre della metà il “palmario” già in precedenza concordato, dovendosi piuttosto ritenere che la somma “ di € 65.000,00… con il limite massimo (del palmario) del 10%” fosse da intendersi in aggiunta, e non in sostituzione, rispetto a quanto in precedenza concordato.
Tuttavia, risulta altrettanto evidente che, sul piano funzionale,
l'accordo fosse, come già osservato, destinato a quantificare il compenso dovuto per la resistenza nel giudizio di appello, come testimoniato dal fatto che la ivi conferiva “all'avv. Michele Pt_1
Liguori e all'avv.p. Vincenzo Liguori ampio mandato sia per resistere all'appello principale, sia per proporre appello incidentale nei confronti della sola Controparte_8
”, ad un tempo precisandosi che le
[...]
due formulande “Ipotesi” inerenti le condizioni economiche del mandato erano “entrambe relative all'attività da svolgersi”.
Infine, è intervenuta la contestata scrittura del febbraio 2024 che, sul piano funzionale, è sovrapponibile all'atto del 8.5.2019, anch'essa costituendo mera attuazione dei pregressi accordi, che vi risultano espressamente richiamati, sì da non lasciare adito a incertezze in ordine alla reale intenzione delle parti, ad onta dello
“effetto novativo” parimenti attribuitole con clausola di mero stile priva di effettivo contenuto negoziale.
In relazione a tale ultima scrittura, è d'uopo immediatamente pagina 29 di 45 ribadire che non coglie nel segno il generico disconoscimento operato dagli opponenti, che hanno sostenuto di aver sottoscritto il documento nella convinzione che si trattasse di una mera ricevuta degli assegni che venivano loro – pacificamente – in quella sede consegnati.
Non spiegano, infatti, gli opponenti, per quale ragione essi non ne avrebbero letto il contenuto, che si presenta chiaro ed inequivoco, né precisano a quale titolo il – estraneo al rapporto tra la Pt_2 Pt_1
ed i professionisti opposti, e terzo anche rispetto ai titoli di cui veniva effettuata la consegna – avrebbe accettato di sottoscrivere un documento palesemente non a lui indirizzato.
Ad onta della proposta querela, il non risulta infatti aver Pt_2
mai contestato di aver apposto la sua sottoscrizione sul documento del febbraio 2024: ed invero, in sede di introduzione della lite il predetto affermava che “la dicitura “per accollo ed espromissione” riferibile probabilmente” ad esso opponente non era “riferibile alla propria volontà”; solo in successivi scritti difensivi, la proposta querela assumeva una connotazione più specifica, finendo per colpire, nella sua ultima e definitiva formulazione, la sola precisazione che la sottoscrizione del aveva il valore di Pt_2
“accollo ed espromissione” del debito della . Pt_1
Nè, infine, gli opponenti chiariscono il motivo per il quale la avrebbe acceduto alla richiesta dell'avv. Liguori di Pt_1
“rilasciare un assegno per la somma di € 245.000,00”, salvo chiedere una breve dilazione in ragione della temporanea indisponibilità del “blocchetto degli assegni”.
D'altro canto i pregressi accordi, cui la scrittura del 2.2.24 fa pagina 30 di 45 espresso riferimento, appaiono frutto di articolata ed approfondita trattativa, il primo di essi recando – come sopra brevemente ricordato - in calce aggiunte vergate a mano “a maggior chiarimento” di quanto pattuito.
Anche la scrittura del febbraio 2024 rientra, quindi, a pieno titolo tra gli atti che documentano il rapporto professionale tra le parti.
Tale essendo, in sintesi, il contenuto degli accordi stipulati, occorre a questo punto verificarne la liceità, non solo alla luce del divieto del cd. “patto di quota lite”, di cui gli opponenti lamentno la violazione, ma anche sulla scorta del D.lgs. 206/2005
(pacificamente applicabile al rapporto che ne occupa), normativa quest'ultima che, alla stregua di unanime e consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, va applicata anche ex officio.
Come ricordato in premessa, secondo quanto dedotto dalla difesa opponente, nella specie gli accordi stipulati si porrebbero in contrasto con il divieto di pattuire, quale compenso per l'attività defensionale, una quota della res controversa.
Deduzione, quest'ultima, cui gli opposti hanno replicato affermando che nella specie si sarebbe al cospetto della pattuizione di un cd. “palmario aleatorio”, fattispecie, come è noto, pienamente legittima.
Le vicende che hanno riguardato il patto di quota lite sono note: vietato dall'art. 2233, comma 3, c.c., in ossequio a risalente tradizione, divieto che la Corte di Cassazione ha interpretato in senso estensivo (v. ad es. Cass., 19 novembre 1997, n. 11485 e
Cass., 17 maggio 1076, n. 1701); liberalizzato dal cd. decreto pagina 31 di 45 (d.l. n. 223/2006, convertito con l. n. 248/2006), che abrogò CP_9
l'art. 2233, comma 3 c.c.; reintrodotto, infine, dall'art.13 comma 4 della l. n. 247 del 2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” (che testualmente recita
“Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”), preceduto però, al comma 3, dalla previsione secondo la quale “è ammessa la pattuizione … a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non solo a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Nota è anche la ratio sottostante all'imposizione del divieto: il decoro della professione, che può essere messo a repentaglio da pattuizioni che escludano la spettanza del compenso in caso di soccombenza;
la visione dell'avvocato come soggetto che collabora all'attuazione della legge ed all'amministrazione della giustizia, la quale postula un necessario “distacco” tra il legale ed il suo cliente, suscettibile di essere pregiudicato dalla commistione di interessi tra l'uno e l'altro; la tutela del cliente, ritenuto parte debole del rapporto, rispetto a comportamenti abusivi dell'avvocato che portino al pagamento di compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta.
Sia prima che dopo il decreto Bersani, non si è peraltro mai dubitato della legittimità del cd. palmario, e cioè, secondo la definizione che ne è data dalla Corte di Cassazione, della
“convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro
(anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla pagina 32 di 45 parte), ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale” (così, inter alios, Cass., 26 aprile 2012, n. 6519).
Anche nella vigenza della disciplina (decreto Bersani) oggi non più in vigore, che consentiva la pattuizione di tariffe speculative, il principio di proporzionalità e ragionevolezza del compenso è rimasto fermo, quale fondamentale direttrice deontologica della condotta professionale dell'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
Così il Codice deontologico forense (approvato dal ConSIlio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) mentre da un lato vieta “i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (art. 25 comma 2), dall'altro proibisce all'avvocato di "richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta" (art.29 comma 2).
L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.
Sotto questo profilo, quindi, è necessario preliminarmente sottoporre a verifica, con giudizio prognostico da effettuarsi ex ante,
pagina 33 di 45 ovvero con riferimento all'epoca in cui gli accordi tra le parti furono conclusi, l'effettiva probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli opposti per conto della . Pt_1
Mette quindi conto immediatamente evidenziare che le schede negoziali contengono, in proposito, riferimenti assolutamente generici, limitati alla prospettazione di “rischi”, ovvero di “vantaggi
e svantaggi”, connessi al possibile esito (favorevole o sfavorevole) della lite.
Il negozio del dicembre 2012 risulta altresì non conforme al disposto dell'art.13 comma 5 della l. n. 247 del 2012, poiché non contiene indicazioni utili con riferimento al “costo della prestazione” (ancorchè, nel testo ratione temporis vigente, tali indicazioni fossero dovute esclusivamente ove richieste dal cliente), pervenendosi con esso ad una determinazione del corrispettivo complessivamente dovuto esclusivamente con riguardo ad una percentuale di quanto ricavabile nell'ipotesi di esito positivo della vertenza.
Venendo, quindi, alla verifica delle effettive probabilità di accoglimento della domanda della , emerge dagli atti che Pt_1
quest'ultima convenne in giudizio il Controparte_4
e la onde ottenere il risarcimento del danno derivante Parte_3
dall'aver contratto l'epatite C in ragione delle trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta in occasione dei ricoveri avvenuti prima, in data 15.5.2008, presso il P.O. S. Maria Goretti di Latina, ed in seguito, il 24.5.2008, ed il 15.7.2008, presso il Policlinico di CP_4
Poichè, in data 1.12.2008, esami ematochimici effettuati presso tale ultima struttura ospedaliera avevano accertato la sua positività
pagina 34 di 45 ai virus HCV 1B ed RNA, ella propose quindi preliminare procedimento di ATP ex art.696 bis c.p.c. presso il Tribunale di
Roma, che confermava il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e la patologia contratta, ed in seguito evocava in giudizio le predette strutture sanitarie, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno.
La documentazione agli atti consente peraltro di affermare che, sia sul piano giuridico che fattuale, fin dall'originario conferimento del mandato ai professionisti opposti, vi fosse una assai elevata probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria della . Pt_1
In primo luogo, infatti, l'attività assertiva trovava il conforto di documentazione di sicura attendibilità, in quanto proveniente da
Pubbliche Amministrazioni (le medesime che erano state convenute in giudizio).
Detta documentazione deponeva poi in senso decisamente favorevole, ove si consideri che nella citata sentenza del Tribunale di Roma si legge che la “prima della somministrazione delle Pt_1
citate emotrasfusioni” era risultata “negativa all'epatite C sia in sede di anamnesi che di screening…”.
Anche il criterio temporale, stante il lasso di tempo decorso tra le emotrasfusioni e l'insorgere della malattia, risultava pienamente compatibile con l'esistenza del nesso causale tra i trattamenti sanitari e l'esordio della patologia.
Inoltre, sul piano giuridico, nessun dubbio sussisteva in relazione alla risarcibilità del pregiudizio alla salute, di particolare intensità e gravità, trattandosi di patologia a carattere cronico, ad effetti invalidanti ed irreversibili, tale da incidere in misura assai pagina 35 di 45 SInificativa sull'aspettativa e sulla qualità di vita del danneggiato.
Pregiudizio la cui quantificazione era parimenti agevole, sulla scorta dei criteri tabellari normalmente seguiti nella quasi totalità degli uffici giudiziari.
Anche il quadro giurisprudenziale si presentava più che favorevole giacchè, fin da epoca antecedente il conferimento del primo mandato, la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito era orientata ad affermare la responsabilità risarcitoria derivante da trasfusioni di sangue infetto (e ciò già a partire da Cass.
SS.UU. 576/2008), ancorchè a carico del Controparte_5
(che, tuttavia, i professionisti opposti non evocavano in giudizio).
Si trattava, quindi, di pretesa che si inseriva nel contesto di un contenzioso di natura seriale, in relazione al quale si era formato e si andava sempre più consolidando un orientamento giurisprudenziale di tenore certamente favorevole alle ragioni della . Pt_1
Sulla scorta di tali elementi di fatto, e facendo applicazione dei principi di diritto in precedenza enunciati, può quindi valutarsi la validità degli accordi negoziali intervenuti tra le parti.
Lasciando, quindi, per il momento, in disparte il primo atto del
14.12.2012, si osserva allora, quanto all'accordo del 19.6.2019, che i professionisti ricorrenti hanno espressamente precisato fin dal ricorso monitorio di voler conseguire i compensi dovuti per l'attività svolta in favore della nel giudizio di primo grado, e nella Pt_1
successiva fase esecutiva.
Si è già avuto modo di sottolineare che l'atto del giugno 2019 aveva ad oggetto la regolamentazione del futuro rapporto professionale derivante dalla resistenza (con contestuale pagina 36 di 45 proposizione di gravame incidentale) nel giudizio di appello, regolamentazione nel contesto della quale le parti concordavano un ulteriore importo, a titolo di palmario, in caso di esito positivo del celebrando giudizio.
Tanto basterebbe per ritenere che tale ultima pattuizione – quella, cioè, inerente il palmario - sia del tutto improduttiva di effetti.
Deve infatti decisamente escludersi che tale compenso aggiuntivo possa essere preteso, senza che sia stato neppure meramente allegato l'espletamento di attività difensiva in sede di gravame.
E' appena il caso di rilevare, infatti, che il “palmario” ivi previsto, era destinato ad “aggiungersi” (così testualmente si legge nell'atto del giugno 2019) ai compensi eventualmente dovuti per il giudizio di Appello, ovvero in sede di eventuale transazione della vertenza, così restando indissolubilmente legato all'attività espletata in sede di impugnativa.
D'altro canto, anche a voler diversamente opinare, una siffatta pattuizione, svincolata dal legame con l'instaurazione di un futuro giudizio dagli esiti incerti, avrebbe finito per perdere ogni carattere di aleatorietà, così svuotandosi di apprezzabile contenuto.
In ogni caso, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, definito con sentenza che si poneva nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena reso conto, del tutto ingiustificata si palesava – anche se riferita al solo grado di appello - la previsione di un premio ulteriore, in aggiunta a quanto già riconosciuto ai costituiti difensori, dichiaratamente commisurato
– per quanto dedotto dalla difesa degli opponenti – all'alea del giudizio.
pagina 37 di 45 Nè va dimenticato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. SS. UU., sent. n. 21585 del 19/10/2011) la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, integra persino gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, a nulla rilevando che si sia tentato di dissimulare quel compenso come palmario per l'esito favorevole della lite.
Circostanza, quest'ultima, affatto irrilevante, contrariamente a quanto erroneamente opina la difesa degli opposti, a tacer d'altro, in ragione della circostanza che entrambi gli illeciti – disciplinare e ordinario – sono posti a presidio dei medesimi valori di tutela del decoro della professione e della posizione del cliente, quale contraente più debole.
Rientra, benvero, all'evidenza nella fattispecie vietata sia dalla l.
n. 247 del 2012 che dal codice deontologico forense anche la previsione – di cui all'accordo del dicembre 2012 - di un compenso determinato nella misura percentuale del “20%, oltre I.V.A. e C.A.” dell'importo che sarebbe stato percepito dalla cliente nell'ipotesi di esito positivo dell'affare.
Essa costituisce senz'altro una ipotesi di cessione pro quota della res litigiosa, tenuto conto dell'entità del compenso pattuito, valutata in rapporto alla natura del giudizio, alla complessità della lite, al probabile esito dell'iniziativa, nonché considerate le modalità di determinazione del corrispettivo in termini percentuali rispetto al pagina 38 di 45 risultato utile conseguito.
Senonchè, in punto di validità di una simile pattuizione, occorre ricordare che essa è intervenuta quando la predetta L.247/2012 non era ancora entrata in vigore (l'accordo è del 14.12.2012, e la
L.247/2012 sarebbe entrata in vigore solo il successivo 31.12.2012).
In difetto, quindi, dell'espresso divieto sancito dall'art.13
L.247/2012 cit., l'accordo appare pienamente valido ed efficace, e ciò anche in ragione della successiva ratifica, intervenuta con l'atto del 8.5.2019.
A proposito di tale ultimo atto, se ne è già sottolineato lo stretto collegamento con il mandato professionale del dicembre 2012, costituendo esso negozio meramente attuativo delle pregresse intese, che vi sono espressamente richiamate.
Ciò ad onta dello “effetto novativo” di cui vi si legge, in clausola priva di concreta valenza negoziale, che rappresenta espressione di mero stile, ove si consideri che l'atto si articola in un sintetico conteggio delle poste attive e passive (per “Sorte liquidata”, “Spese
CTU”, “Interessi”, “Condanna alle spese di lite”), cui si accompagna l'attestazione, da parte della , della “...presa Pt_1
visione della sentenza, ritiro di copia della stessa ed accettazione dei su riportati conteggi e della parcella”.
La mancanza di ogni forma di dialettica contrattuale, qualifica quindi l'atto in termini meramente confermativi delle intese pregresse, che i conteggi in esso contenuti all'evidenza richiamano, ancorchè in forma implicita.
Siffatto approdo ermeneutico va ribadito anche in relazione all'atto del febbraio 2024, anch'esso privo di quel carattere di pagina 39 di 45 autonomia che gli opposti, facendo leva sul riferimento ad un preteso “effetto novativo” di cui pure vi si legge, pretenderebbero di attribuirgli, ancorchè in proposito si rendano opportune ulteriori precisazioni.
La natura meramente ricognitiva di tale atto deriva infatti, in primo luogo, da quanto già segnalato in precedenza circa l'espressa menzione dei “mandati del 14/12/2012 e del 19/6/2019”, in esso contenuta.
Ma ancor più decisivo, in tal senso, risulta il reiterato riferimento, rinvenibile sin dall'intestazione, all'art.1988 c.c.
Ed invero, tale norma recita “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”.
La scelta sistematica compiuta dal legislatore è eloquente: entrambe sono dichiarazioni unilaterali recettizie che la norma vuole rendere produttive di effetti obbligatori, in netta contrapposizione con le altre promesse unilaterali atipiche, improduttive di effetti.
E' noto che dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla natura dell'istituto, se cioè esso rappresentasse un vero e proprio atto negoziale, o dovesse invece essere qualificato quale mero comportamento che l'ordinamento assume come presupposto per farne derivare determinati effetti. Ci si è chiesti, inoltre, se la promessa di pagamento debba essere considerata una fonte autonoma di obbligazione o se piuttosto debba intendersi che dalla dichiarazione scaturisca solamente la conferma di un preesistente rapporto fondamentale.
L'opinione giurisprudenziale ormai nettamente prevalente pagina 40 di 45 afferma che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale rivolti ad un soggetto determinato ed hanno, quindi, effetto negoziale quando sono indirizzate alla persona del creditore.
Invero, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato la natura di negozio giuridico dell'istituto, partendo proprio dall'effetto attribuito dal testo della norma alle dichiarazioni di cui all'art. 1988 c.c., ovvero quello di sollevare il destinatario della dichiarazione o dell'atto ricognitivo dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve quindi essere, oltre che esistente, valido (Cass. civ. sez. III, 03 novembre 2020, n.24451).
Tuttavia, i dubbi manifestati da dottrina e giurisprudenza più risalenti non derivano da mere preoccupazioni di ordine sistematico, bensì dalla considerazione dei peculiari effetti che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono destinate a produrre, che si differenziano nettamente rispetto ad altri atti a carattere negoziale.
E' altrettanto consolidata, infatti, l'opinione secondo cui esse non costituiscono una autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
Come autorevolmente sostenuto, infatti, l'effetto della mera dichiarazione unilaterale non può spingersi sino a costituire un pagina 41 di 45 nuovo rapporto sostanziale, ma solo quello di dispensare dall'onere di cui all'art.2697 c.c., restando fonte di obbligazioni solo il rapporto fondamentale.
Tale – presunto – rapporto fondamentale, osserva il S.C., potrebbe idealmente nascere contemporaneamente alla dichiarazione o trovarsi in itinere al momento di questa, ma l'esistenza e la validità dello stesso non potrebbe mai, sotto il profilo sostanziale, reggersi sulla sola dichiarazione di promessa “con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto” (Cass.
Civ. sez. I, 25 gennaio 2022, n.2091).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi definitivamente precisato – a riprova sia della natura negoziale che dell'effetto meramente confermativo dell'istituto in epigrafe – che ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio, e quindi la promessa di pagamento venga considerata priva di giustificazione causale espressa, la dichiarazione sarà considerata improduttiva di effetti giuridici (Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2013, n.21098).
Tradizionalmente, inoltre, le figure giuridiche della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito, sotto il profilo sistematico, possono essere distinte in “pure” allorché il soggetto legittimato riconosca un debito o prometta un pagamento senza nulla aggiungere, e “titolate” se, al contrario, il soggetto che si riconosce debitore fa riferimento al rapporto fondamentale da cui il debito sarebbe sorto.
pagina 42 di 45 Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la distinzione non è priva di effetti: ed infatti, nel caso di promessa titolata, ove si menziona la causa debendi della prestazione promessa, l'oggetto della prova contraria sarà circoscritto alla inesistenza, inefficacia o estinzione proprio del solo rapporto indicato (Cass. civ. Sez. III, 08 maggio 1984, n.2800).
Applicando dunque tali principi al caso di specie, ne discende che giammai l'atto del febbraio 2024 sia suscettivo di produrre l'insorgere di obbligazioni autonome, del tutto svincolate dai pregressi accordi.
Una diversa interpretazione del negozio del febbraio 2024, che ne riconoscesse il carattere di autonomia, si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con la ricostruzione della natura e degli effetti della fattispecie disciplinata dall'art.1988 c.c.
Senza contare che, accedendo alla tesi sostenuta dagli opposti,
l'atto in questione – che consta di meri conteggi degli importi già liquidati nella sentenza del Tribunale di Roma, e di poi conseguiti a mezzo di procedura esecutiva celebratasi innanzi al Tribunale di
Latina - finirebbe per legittimare la corresponsione di un compenso aggiuntivo pari a più del 400% di quanto già percepito dai professionisti opposti in sede esecutiva.
D'altro canto, non è dato comprendere (nulla essendo stato in proposito anche solo meramente allegato da parte degli opposti) quali ragioni avrebbero indotto la a rinegoziare, in senso a Pt_1
lei ampiamente sfavorevole, l'entità del corrispettivo già in precedenza concordato.
L'atto del febbraio 2024 è quindi viziato, giacché, in parte, risulta pagina 43 di 45 privo di causa, risolvendosi nella mera riproposizione delle intese già in precedenza raggiunte, mentre per altra parte è finalizzato all'attuazione di un pregresso accordo – quello del giugno 2019 - nullo, perché stipulato in violazione del divieto di cui all'art.13
L.247/2012 cit., oltre che estraneo alla fattispecie che ne occupa, riguardando esso la determinazione dei compensi dovuti per il patrocinio nel giudizio di appello, e non nel primo grado, di cui si controverte in questa sede.
L'accertata invalidità dell'atto del febbraio 2024, consente quindi di ritenere superata la questione, che pure ha formato oggetto di aspro confronto tra le parti, relativa all'obbligazione in esso assunta dal nei cui confronti la domanda degli opposti va senz'altro Pt_2
rigettata, giacché la nullità del negozio travolge anche l'impegno in esso assunto dal terzo estraneo all'originario rapporto obbligatorio.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la deve Pt_1
quindi essere condannata al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 161.107,52, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 8.5.2019 (data in cui la predetta si riconosceva debitrice di tale somma) e fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della condotta processuale delle parti e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore degli avv.ti Parte_1
pagina 44 di 45 Liguori Vincenzo e Michele, per la causale di cui in motivazione, della somma di €.161.107,52, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 8.5.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda proposta in danno di;
Parte_2
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 23/06/2025
Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 45 di 45