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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP NO Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 581/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
e 16 entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avvocati GIACOMO TRIOLO e CARLA SGARITO PARTE APPELLANTE
c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 RE , con il patrocinio dell'avv DAVIDE ANDREA ARNALDI CP_2
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LAURA BOTTI, Controparte_3
APPELLATA
pagina 1 di 39 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2025, avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
13/04/2022 con il n. 863/2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante ( e 16 Parte_1
Parte_2
in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e
dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria già Controparte_1 [...]
in relazione ai crediti portati nei decreti ingiuntivi meglio specificati in premessa;
CP_4
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per le CP_5
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande
ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
nel merito:
ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che
nessun debito risulta esistente in capo all'odierna appellante per le argomentazioni esposte
in atto di appello;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti a fondamento dell'azione revocatoria
avanzata dall'appellata e, per effetto, dichiarare valido ed efficace l'atto di conferimento a
rogito del Notaio Dott. relativo agli immobili meglio identificati in atti;
Per_1
In via istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu affinchè sia chiamata a rispondere ai quesiti
sottoposti nel giudizio di primo grado.
In subordine, nella denegata concessione della chiesta CTU, si chiede di porre la causa in
pagina 2 di 39 decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Dell'appellata, ed appellante incidentale, Controparte_1
QUALE MANDATARIA DI
[...] Controparte_6
Si chiede che la corte..:
emesse tute le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
nel merito:
rigetti integralmente l'appello principale proposto da in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale, ed in
qualità di legale rappresentante della società 16 confermando la sentenza del Parte_2
tribunale di Bergamo n.1845/2021 pubbl.il 20/10/2021, ad eccezione del solo capo sulla
legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza del Tribunale di Bergamo
n.1845/2021 pubbl.il 20/10/2021 esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto insussistente la
legittimazione ad agire di mandataria di con Controparte_7 Controparte_3
riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.1751/2019 del 26/04/2019 di €
330.603,66, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia l'ill.ma corte d'appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 3 di 39 deduzione:
in via principale e di merito: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei
confronti di dell'atto di conferimento di cui all'atto del 26/06/2019 a Controparte_3
rogito notaio dott. di Bergamo, ai nn.160500/71258 di Rep./Racc., Persona_2
trascritto in data 05/07/2019, a Bergamo, ai nn.22847/34536 R.P./RG, e a Milano ai
nn.57495/88151 R.P./RG;
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di
fatto sub paragrafo 5 preceduta dalla locuzione “vero che” con riserva di indicare testi e di
migliore e diversa capitolazione;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato Controparte_3
In via principale:
- rigetti integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta
[...]
individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16 Parte_2
confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 863/2022 pubbl. il 13.04.2022, ad
eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale da parte
dell'appellata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: CP_8
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da ad Controparte_3 Controparte_6
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. rappresentata dalla mandataria
ed accertato il difetto di titolarità dei crediti controversi in Controparte_1
capo a disponga che il giudizio sia proseguito nei confronti di Controparte_3 [...]
e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di a sua volta CP_6 Controparte_3
pagina 4 di 39 in primo grado già rappresentato da poi Controparte_7 Controparte_1
ovvero in difetto delle condizioni per l'estromissione, dichiari la carenza di
[...]
titolarità in capo a Controparte_3
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di procuratrice di Controparte_7 Controparte_3
ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Bergamo Parte_1
e la società in persona del relativo legale
[...] Controparte_9
rappresentante pro tempore, nella medesima persona della signora
[...]
esperendo nei loro confronti azione revocatoria ordinaria Parte_1
ex art.2901 c.c. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di “costituzione di con capitale di € Controparte_10
10.000,00” a rogito in data 26/06/2019 rep. n. 160500 racc. Persona_3
n. 71258, trascritto in data 05/07/2019, a Bergamo ai nn. 22847/34536
R.P./R.G. (doc. n. 20 fascicolo attore), e a Milano ai nn. 57495/88151
R.P./R.G. (doc. n. 21 fascicolo attore), atto col quale la convenuta
[...]
aveva costituito la società a responsabilità limitata Parte_1
unipersonale denominata “ , conferendo, a totale liberazione del Controparte_9
capitale sottoscritto di € 10.000,00, l'azienda corrente in Capriate San GE
(BG), via San Luca n. 26, avente ad oggetto l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con valutazione del relativo netto patrimoniale pagina 5 di 39 in € 157.722,00 (doc. n. 18 fascicolo attore), nonché gli immobili intestati alla conferente costituiti da: Parte_1
a) appartamento ed autorimessa in Capriate San GE (BG), catastalmente identificati come segue: in comune di Capriate San GE (BG), via San
Luca, al N.C.E.U.:
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 703, Cat. A/2, 3 vani - abit. civile;
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 705, Cat. C/6, 27 mq. – autorimessa;
b) appezzamento di terreno ricadente in “ambito di trasformazione”, della superficie catastale complessiva di metri quadri 9.994, catastalmente identificato come segue: in comune di Pozzo d'DD (MI), - al N.C.T.: - foglio
4, mapp. 375 di 5 are 11 centiare – bosco ceduo;
- foglio 4, mapp. 400 di 94
are 83 centiare - seminativo.
L'attrice ha infatti sostenuto che con tale atto di conferimento, la convenuta si era spogliata di tutti gli immobili di cui era Parte_1
proprietaria, e ciò in favore della società di nuova costituzione Controparte_9
di cui la stessa era socia unica (doc. n. 22, 23, 24, 25 e 26 fascicolo attore),
mentre i predetti immobili, in ragione delle fideiussioni sottoscritte dalla conferente, avrebbero dovuto garantire dalle obbligazioni Controparte_3
assunte da e Comip S.a.s., in ragione del CP_11 Controparte_12
fatto che il , del quale l'attrice Controparte_3 Controparte_7
pagina 6 di 39 era procuratrice, vantava rilevanti crediti nei confronti della convenuta in forza dei seguenti decreti ingiuntivi: Parte_1
1) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di
€ 330.603,66 a favore di (doc. n. 8 fascicolo attore), quale Controparte_3
fideiussore del debitore principale Comip s.a.s;
2) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 2911/2020 del 12/10/2020 di
€ 400.000,00 a favore di quale fideiussore del Controparte_7
debitore principale (doc. n. 12 fascicolo attore); Controparte_12
3) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 302/2020 del 25/01/2020 di
€ 194.839,54 a favore di quale fideiussore del Controparte_7
debitore principale (doc. n. 16 fascicolo attore), CP_11
emessi in forza delle seguenti garanzie rilasciate da Parte_1
[...]
1) fideiussione omnibus del 29/01/2008 a favore del debitore principale Comip
s.a.s., (doc. n. 6 fascicolo attore) e accordo di rinegoziazione del 19/10/2015
(doc. n. 7 fascicolo attore);
2) fideiussione omnibus del 19/05/2009 a favore del debitore principale
(doc. n. 10 fascicolo attore) e accordo di Controparte_12
rinegoziazione del 19/10/2015 (doc. n. 11 fascicolo attore);
3) fideiussione omnibus del 31/12/2010 a favore del debitore principale CP_11
pagina 7 di 39 s.r.l. (doc. n. 14 fascicolo attore) e accordo di rinegoziazione del 19/10/2015
(doc. n. 15 fascicolo attore).
Ritualmente costituendosi in giudizio, in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della società ha chiesto Controparte_9
respingersi le domande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire e/o processuale di in Controparte_7
assenza di prova del rilascio in suo favore da parte del soggetto titolare del credito ( di specifica procura per il recupero dei crediti Controparte_3
oggetto di ingiunzione.
Con atto di intervento volontario in data 11/10/2021 si è costituita CP_6
quale cessionaria dei crediti vantati da dichiarando
[...] Controparte_3
di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già
di titolarità di e di aderire alle domande di quest'ultimo. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti ed è stata quindi decisa con sentenza n.863/2022 del
Tribunale di Bergamo, il quale – accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riguardo alla richiesta di revoca correlata all'esercizio del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 a favore di e Controparte_3
viceversa respinta la medesima eccezione con riferimento alle altre due voci di credito, e ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della pagina 8 di 39 domanda ex art.2901 c.c. -; così ha disposto:
<
deduzione disattesa;
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di Controparte_3
e della sua cessionaria l'atto di “costituzione di Controparte_6 Pt_2
unipersonale con capitale di € 10.000,00” a rogito in data Persona_3
26/06/2019 rep. n. 160500 racc. n. 71258, con cui è stata costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “ , con Controparte_9
contestuale conferimento degli immobili intestati a Parte_1
e, precisamente, un appartamento ed un'autorimessa siti in Capriate
[...]
San GE (BG), nonché dei terreni siti in Pozzo D'DD (MI). Di seguito l'identificazione catastale dei suddetti immobili:
A) in comune di Capriate San GE (BG), via San Luca, al N.C.E.U.:
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 703, Cat. A/2, 3 vani - abit. civile;
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 705, Cat. C/6, 27 mq. - autorimessa;
B) in comune di Pozzo d'DD (MI), l'appezzamento di terreno ricadente in
“ambito di trasformazione”, della superficie catastale complessiva di metri quadri 9.994, al N.C.T.
- foglio 4, mapp. 375 di 5 are 11 centiare – bosco ceduo;
pagina 9 di 39 - foglio 4, mapp. 400 di 94 are 83 centiare - seminativo.
2 – ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Bergamo e di Milano – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto revocato, effettuate in data 05/07/2019 a Bergamo ai n. 22847 R.P. e n. 34536
R.G., e a Milano ai n. 57495 R.P. e n. 88151 R.G.
3 – condanna parti convenute e la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra Controparte_9
loro, al pagamento a favore di parte attrice in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in € 12.472,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre € 1.713,00 per rimborso spese documentate.>>
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] CP_9
convenendo in giudizio già
[...] Controparte_1 Controparte_7
in persona del proprio legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria
[...]
di , nonché in persona del proprio legale CP_6 CP_6
rappresentante p.t., anche in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni:
<<- in via preliminare: ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
sospendere
pagina 10 di 39 l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di Bergamo n. 863/2022, resa nel
procedimento R.G. 779/2021 per i motivi esposti in premessa;
in via preliminare: in
accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e
dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria già Controparte_1 [...]
in relazione ai crediti portati nei decreti ingiuntivi meglio specificati in premessa;
CP_4
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per le CP_5
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande
ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
nel merito: ritenere quindi
fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che nessun debito
risulta esistente in capo agli odierna appellante per le argomentazioni di cui sopra;
-
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti a fondamento dell'azione revocatoria
avanzata dall'appellata e, per effetto, dichiarare valido ed efficace l'atto di conferimento a
rogito del Notaio Dott. relativo agli immobili meglio identificati in atti;
In via Per_1
istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu affinchè sia chiamata a rispondere ai quesiti
sottoposti nel giudizio di primo grado. Con riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori, nei
modi e termini di legge.>>
La parte appellata si è costituita resistendo al gravame avversario e proponendo appello incidentale, come da conclusioni che seguono:
< Si chiede che la Corte Eccellentissima: - emesse tutte le più opportune pronunce,
condanne e declaratorie del caso, - respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
-
rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
Nel
merito: - rigetti integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta
[...]
individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16 Parte_2
pagina 11 di 39 confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1845/2021 pubbl. il 20/10/2021, ad
eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale;
- in
accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1845/2021 pubbl. il 20/10/2021 esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto insussistente la
legittimazione ad agire di mandataria di Controparte_7 Controparte_3
con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019
di € 330.603,66 emesso a carico dell'odierna appellante a favore di per i Controparte_3
motivi esposti in narrativa;
in ogni caso: - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne
e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia
l'lll.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via principale e di merito: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei
confronti di dell'atto di conferimento di cui all'atto del 26.06.2019 a Controparte_3
rogito notaio dott. di Bergamo, ai nn. 160500/71258 di Rep./Racc., Persona_2
trascritto in data 05.07.2019, a Bergamo ai nn. 22847/34536 R.P./ RG., e a Milano ai nn.
57495/88151 R.P./R.G.; in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e
testi sulle circostanze di fatto sub paragrafo 5 preceduta dalla locuzione "vero che" con
riserva di indicare testi e di migliore e diversa capitolazione;
in ogni caso: spese di causa e
di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.>>
All'esito dell'udienza del 26/10/2022, tenutasi con modalità cartolare, la corte,
respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rilevato che l'azione era stata intentata in primo grado da
[...]
, in qualità di procuratrice di nei Controparte_7 CP_3
confronti di in proprio (come titolare di Parte_1
omonima impresa individuale) e quale legale rappresentante della società 16 pagina 12 di 39 con intervento volontario ex art.111 cpc da parte Parte_2 CP_6
mandante di (già
[...] Controparte_1 [...]
, quale cessionaria del credito, senza che risulti Controparte_7
essersi ivi disposta l'estromissione dell'originaria attrice Controparte_7
quale procuratrice di e che tuttavia l'atto di citazione
[...] CP_3
d'appello, proposto da , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società 16 risultava esser stato Parte_2
proposto nei confronti della cessionaria intervenuta Controparte_6
mandante di (già CF Controparte_1 [...]
ed inoltre nei confronti della medesima CP_7 Controparte_6
in proprio, ma non anche nei confronti della stessa Controparte_1
(già , nella diversa qualità di
[...] Controparte_7
procuratrice di ciò premesso, considerato che la parte attrice, CP_3
vittoriosa in primo grado, è certamente parte necessaria nel procedimento di impugnazione e che la stessa non può ritenersi ritualmente convenuta in questo giudizio sulla base della citazione d'appello così come formulata e notificata;
visto l'art.331 cpc, ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei confronti della parte attrice mandando alla parte diligente per la tempestiva esecuzione di tale incombente, con termine perentorio sino al 18 novembre 2022 compreso per l'avvio del procedimento di notificazione, rinviando la causa per prosecuzione dell'udienza ex art.350 cpc all'udienza del 22 marzo 2023 ore di pagina 13 di 39 rito.
La parte appellante ha ottemperato tempestivamente all'ordinanza e ne è
conseguita la costituzione in giudizio del il quale ha CP_3
concluso come segue:
< In via principale: - rigetti integralmente l'appello principale proposto da
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
dell'omonima ditta individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16
confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 863/2022 pubbl. il Parte_2
13.04.2022, ad eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello
incidentale da parte dell'appellata e respinta ogni contraria domanda, CP_8
eccezione e deduzione: - accertata l'intervenuta cessione dei crediti da ad Controparte_3
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. rappresentata Controparte_6
dalla mandataria ed accertato il difetto di titolarità dei Controparte_1
crediti controversi in capo a disponga che il giudizio sia proseguito nei Controparte_3
confronti di e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_6 [...]
a sua volta in primo grado già rappresentato da poi CP_3 Controparte_7
ovvero in difetto delle condizioni per l'estromissione, Controparte_1
dichiari la carenza di titolarità in capo a in ogni caso: spese di causa e Controparte_3
di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.>>
La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025 ed a tale udienza assegnata a sentenza con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 14 di 39 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, principale ed incidentale
Col primo motivo di gravame, primo profilo, l'appellante principale deduce
<manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata. Carenza
di motivazione e violazione di legge. Nullità della procura conferita per la
gestione/recupero dei crediti>> Lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Bergamo per non aver accolto l'eccezione, da essa sollevata, di
<carenza di legittimazione attiva dell'istituto opposto ad agire nel presente
giudizio nei confronti della sig.ra e della Parte_1
società per mancanza della prova della ricevuta procura per il Controparte_9
recupero e gestione dei crediti oggetto di causa>>; ribadisce non esservi prova del fatto <che la procura ad agire fosse stata rilasciata ai fini della gestione
e recupero dello specifico credito vantato nei confronti del convenuto>>. A
detta dell'appellante <dall'esame>> della procura <era dato solamente
evincere … la sussistenza in capo alla mandataria>> <dei poteri di
rappresentanza sostanziale di amministrazione, gestione e incasso dei crediti,
in difetto, però, di specifici riferimenti ai crediti in relazione ai quali tali poteri
fossero stati conferiti>>. Di qui l'eccezione di nullità della procura conferita dal e la conseguente censura alla valutazione fatta dal giudice di CP_3
prime cure, secondo cui doveva ritenersi legittimata Controparte_7
all'esercizio dell'azione revocatoria in quanto mandataria alla gestione e pagina 15 di 39 riscossione di tutti i crediti vantati dal CP_3
L'appellante, rilevato che il Tribunale dapprima aveva affermato: “I poteri di cui
gode la mandataria sono elencati e descritti in maniera Controparte_7
specifica ed analitica nelle lettere dalla A alla E della procura, che declinano il contenuto
concreto dei poteri stessi. Invece in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria la
procura nulla dice, nel senso che non sono affatto indicati i singoli crediti o le tipologie di
credito affidate alla gestione della mandataria. Peraltro dal significato grammaticale e
logico dell'oggetto della procura si deduce, che sono affidati in gestione alla mandataria non
tutti i crediti della mandante, ma solo taluni: i crediti oggetto della procura sono indicati
come i “crediti affidati in gestione. Tali crediti non sono identificabili né in relazione
all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito
stesso.”, con ciò mostrando di condividere la tesi di parte convenuta circa la generalità e genericità della procura conferita alla mandataria, si lamenta del fatto che il giudice di prime cure, contraddicendosi, fosse poi pervenuto alla contrapposizione tra la pretesa afferente il credito di cui “al decreto ingiuntivo
del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66
emesso a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
(doc. n. 8 fascicolo attore)” per il quale a suo giudizio “non vi” era CP_3
“prova che avesse “affidato a Controparte_3 Controparte_7
la gestione sostanziale e processuale del recupero di quello specifico
[...]
credito, stante la indeterminatezza a riguardo della procura del 21/06/2019
(doc. n. 3 fascicolo attore)” e quella afferente il credito portato dagli “altri due
pagina 16 di 39 decreti ingiuntivi emessi contro e a favore Parte_1
della stessa , ritenendo questi ultimi “idonei Controparte_7
a provare la legittimazione ad agire di ” Ciò Controparte_7
perché, con riferimento al “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
2911/2020 del 12/10/2020 di € 400.000,00 a favore di Controparte_7
ed al “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 302/2020 del
[...]
25/01/2020 di € 194.839,54 a favore di “nei Controparte_7
rispettivi ricorsi” si poteva leggere “che i due decreti ingiuntivi” erano “stati
emessi contro e a favore di Parte_1 [...]
nella sua qualità di mandataria e rappresentante di Controparte_7 [...]
”. Con conseguente “sufficiente certezza in ordine al fatto che, CP_3
nell'ambito dei crediti e rapporti giuridici affidati in gestione dal titolare del
credito a con la procura Controparte_3 Controparte_7
del 21/06/2019,” rientrassero “i due crediti verso Parte_1 Parte_1
, per i quali la mandataria aveva
[...] Controparte_7
“ottenuto il titolo esecutivo”. Con la conseguenza del riconoscimento in favore della mandataria di un credito nei confronti dell'appellante CP_4
dell'importo di €. 594.839,54.
L'appellante, evidenziando che il titolo portato da tali decreti era stato contestato e non risultava cristallizzato in un provvedimento con efficacia di giudicato, afferma che < il fatto che i suindicati decreti ingiuntivi>> fossero pagina 17 di 39 <stati emessi in favore della C.f. quale mandataria, in alcun modo>>
assumerebbe <effetto sanante del vizio di nullità dedotto e che” inficerebbe <in
modo radicale la validità del negozio di procura …, peraltro … rilevabile anche
d'ufficio>>.
Di qui l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure
<avrebbe dovuto comunque verificare l'effettiva legittimazione ad agire della
mandataria e non limitarsi a constatare la sussistenza di un decreto ingiuntivo
non ancora passato in giudicato>>
Ad ulteriore conforto della tesi, ricordato che il codice civile, all'art.1393 c.c.
prevede che il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e laddove la rappresentanza risulti da atto scritto può sempre esigerne una copia da lui firmata, l'appellante afferma altresì che
< la procura notarile che attribuisca un potere di rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale relativo ad una pluralità non meglio specificata di crediti
affidati in gestione alla mandataria>> sarebbe < lesiva del principio di
determinatezza/determinabilità previsto a pena di nullità dei negozi giuridici
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.>>. A fronte dell'eccezione di nullità della procura il giudice di prime cure avrebbe dovuto pertanto procedere ad < un'accurata analisi della disciplina in materia di
elementi essenziali dei negozi giuridici con particolare riferimento alle cause
di nullità del contratto di mandato con rappresentanza>>, non potendosi pagina 18 di 39 perciò ritenere corretta la valutazione a tal fine della < mera indicazione del
rapporto nel decreto ingiuntivo opposto>>. A detta dell'appellante <tale
motivazione>> sarebbe < del tutto inefficace a superare l'eccezione relativa
al mancato rispetto di determinatezza/ determinabilità>>, dovendosi specificare, << in tema di mandato con rappresentanza>>, < se la procura>>
fosse <generale, con la conseguenza che il procuratore rappresenta il
mandante in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali ad esso facenti
capo o se si>> trattasse <di procura specificamente conferita in relazione a
determinati affari>>. Osserva, inoltre, che nella procura agli atti < non vi
sono formule o diciture da cui si possa evincere che sia stata conferita per la
generalità degli affari facenti capo al mandante, né come speciale atteso che
non è evincibile che sia stata conferita per specifici affari>>.
Col primo motivo di gravame, secondo profilo, l'appellante, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di < condividere l'assunto del Giudice di prime cure
a mente del quale un decreto ingiuntivo, peraltro, opposto e divenuto oggetto
di ampia cognizione, costituisca prova e/o garanzia della
determinatezza/determinabilità dell'oggetto di un negozio giuridico, solamente
poiché emesso in favore di uno specifico soggetto (nel caso di specie la
[...]
)>>, sostiene che allora il Tribunale, < ritenendo provato il titolo ad CP_4
agire nei confronti della , non avrebbe dovuto ritenere provata la CP_4
titolarità ad agire, in ordine ai due su richiamati decreti, in capo alla CP_1
pagina 19 di 39 , la quale si>> era <sostituita alla ; <<… anche CP_7 CP_4
qualora si trattasse dello stesso soggetto, il Giudice, alla luce delle eccezioni
avanzate su tale punto dall'appellante, avrebbe dovuto verificare la validità
della procura in favore della agire per il recupero/gestione di quei CP_1
crediti>>. Di qui la contestazione di illogicità per aver il giudice di prime cure dapprima < ritenuto provata la legittimazione della solamente in CP_4
forza dei decreti emessi in suo favore>> per poi riconoscere < in sentenza la
legittimazione ad agire della la quale non>> aveva <ottenuto CP_1
l'emissione di alcun decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra . Parte_1
Così che < la mera intervenuta costituzione della in luogo della C.f. CP_1
Liberty>> sarebbe risultata <valida a>> far <ritenere superato ogni onere di
prova circa la validità della procura>>. Al riguardo l'appellante lamenta poi il fatto che il Tribunale, < attesa la sostituzione della alla , CP_1 CP_7
non>> avrebbe <fornito alcuna argomentazione sui motivi per cui>> aveva
<ritenuto in capo alla la titolarità ad agire per il recupero e/o la CP_1
gestione dei crediti nei confronti dell'appellante>>.
L'appellante chiede pertanto < che venga dichiarato il difetto di
legittimazione della stante la mancata prova della procura Controparte_1
conferita in suo favore per il recupero e gestione dei crediti di cui era titolare
il nei confronti della sig.ra . CP_3 Parte_1
Ricorda, inoltre, <he la parte asseritamente cessionaria ha l'onere di pagina 20 39 dimostrare l'inclusione del credito attenzionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo idonea prova documentale della propria legittimazione sostanziale. (Cfr. Cass. n. 24798/2020)>>.
Conclude sostenendo che detta rappresentanza non risulterebbe provata in causa e che pertanto sussisterebbe carenza di legittimazione sostanziale e processuale dell'odierna appellata;
infatti, < nonostante la produzione di un
rogito notarile, avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione
attiva della società cessionaria, stante l'incompletezza del suddetto rogito e la
genericità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale>>
Col primo motivo di gravame, terzo profilo, l'appellante lamenta <vizio di
motivazione, errata valutazione delle prove. Mancata prova della cessione del
credito contestato da parte della alla cessionaria CP_3 CP_6
. Afferma che erroneamente < il Giudice di prime cure>> aveva
[...]
<ritenuto … che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione dei
crediti da parte del alla cessionaria società CP_3 CP_5
costituisse prova della titolarità dei crediti in capo alla cessionaria e che la
costituzione in giudizio della predetta fosse valida a ratificare la procura ad
agire per la gestione e recupero dei crediti in blocco in capo alla
mandataria>>. Evidenzia < che la società si>> era costituita CP_5
<nel giudizio del primo grado, in proprio ed in veste di rappresentata dalla
solamente a ridosso dell'emissione della sentenza e quindi una volta CP_1
pagina 21 di 39 esaurita anche la fase di precisazione delle conclusioni e spirato il termine per
il deposito della comparsa conclusionale. In tal sede la >> aveva CP_6
chiesto <al Tribunale di far proprie tutte le istanze anche istruttorie già
avanzate dalla , poi ed afferenti il recupero e gestione dei CP_4 CP_1
crediti di cui aveva acquisito la titolarità dal .>>. CP_3
Premesso che < il Giudice del primo grado avrebbe dovuto prendere atto
della circostanza che la costituzione della società, presunta cessionaria, non
può valere come pretesto per eludere le preclusioni maturate nel corso del
giudizio, nonché della circostanza che anche le procure allegate al suddetto
atto andavano dichiarate inammissibili>> e che, < anche laddove dette
allegazioni fossero da ritenersi ammissibili, la società che si assumeva
cessionaria, avrebbe dovuto produrre documentazione idonea a dar prova del
fatto che, tra i crediti cedutili, rientrassero specificamente quelli indicati nella
procura rilasciata alla mandataria>>, l'appellante lamenta che il Tribunale,
<al contrario>>, aveva < ritenuto che la costituzione della società CP_6
sarebbe stata di per sé sufficiente a fare in modo che la sentenza emessa fra le
parti originarie spiegasse i suoi effetti anche contro o a favore del successore
a titolo particolare>>. A tale << errata e censurabile conclusione>> il giudice di prime cure sarebbe pervenuto prendendo << le mosse da un altrettanto
errato presupposto>>, che l'appellante individua <nell'aver>> il Tribunale
<ritenuto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a dar
pagina 22 di 39 prova della cessione dei crediti in blocco>>, affermando, a pag.13 della sentenza, che “La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente al fine di
provare la cessione dei crediti, in quanto, ai sensi dell'art. 58, comma 4 TUB,
tale adempimento pubblicitario produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c”.
Al contrario – osserva l'appellante - < la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale assolve allo scopo di pubblicità notizia e non costituisce prova del
valido ed efficace trasferimento di un diritto di credito in capo al
cessionario>> A detta dell'appellante tale <prova, avuto riguardo in special
modo alla cessione di crediti in blocco, doveva essere fornita dalla società
innanzitutto nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito ed, in CP_6
ogni caso,>> dimostrando <che tra i crediti indicati nella procura conferita
alla mandataria vi rientrassero quelli vantati dal cedente nei CP_3
confronti dell'appellante>>.
Osserva l'appellante che <l'iscrizione della cessione del credito nel registro
delle imprese e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, è volta al fine di garantire con una procedura più snella, gli effetti
dell'art.1264 c.c. della pubblicità – notizia nei confronti dei debitori ceduti
dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti>>, mentre < il doppio
adempimento non ha alcuna efficacia probatoria del credito in caso di
contestazione della legittimazione attiva del cessionario… Infatti qualora il
cessionario si trovi di fronte a contestazioni in ordine alla titolarità dei diritti pagina 23 di 39 azionati in quanto sorti in capo ad altro soggetto, viene in supporto il
contenuto della sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 16 febbraio 2016
n. 2951 secondo la quale, innanzitutto la carenza di legittimazione può essere
eccepita dal debitore e dal cedente nonché rilevata dal giudice d'ufficio>>,
contestandosi, in questo caso, diversamente dalla titolarità del diritto di agire,
già contestata alla la titolarità della posizione soggettiva vantata in CP_1
giudizio, non risultando acquisita al giudizio di primo grado alcuna prova della validità ed efficacia della cessione dei crediti tra e . CP_3 CP_6
L'appellante rileva che nel giudizio di primo grado l'appellata aveva semplicemente dichiarato di avere ricevuto i crediti in blocco, allegando l'estratto della cessione pubblicato in Gazzetta, documento quest'ultimo il quale indicava genericamente il contratto di cessione e la classificazione a sofferenza quale presupposto, senza alcuna analitica precisazione ed elenco dei crediti' non prodotto.
Sulla base della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non si sarebbe pertanto potuto concludere ritenendo che la società fosse <successore CP_6
a titolo particolare del diritto di cui era titolare il . CP_3
Si sarebbe pertanto resa necessaria la prova del trasferimento della titolarità del credito, mediante produzione del contratto di cessione in blocco recante l'indicazione che lo specifico credito per cui agiva rientrasse effettivamente tra quelli oggetto del medesimo contratto di cessione. pagina 24 di 39 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce <vizio di
motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie
- vizio in judicando>>; afferma che < il modello di fideiussione sottoscritto è
riprodotto sotto forma di contratto stereotipato>> e che <l'istituto lo ha
predisposto su modello standard>> così che esso <non appare
personalizzato>>; < nessuna contrattazione>> sarebbe intercorsa <tra i
fideiussori e la banca che>> avrebbe <predisposto il modello a suo uso e
consumo e lo>> avrebbe <preteso quale condizione per il finanziamento>>;
rileva, ancora, < che il modello sottoscritto contiene clausole che vincolano in
maniera principale e limitano i diritti – anche con deroghe al sistema
codicistico del solo fideiussore>>; ne deduce la nullità delle fideiussioni, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria. Mentre infondata sarebbe la tesi di parte attrice secondo cui < la mera presenza di clausole di reviviscenza,
sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. non sarebbe idonea a
provare la violazione della normativa antitrust in difetto di altri elementi
probatori di fatto>>.
L'appellante lamenta che in relazione a tale punto il giudice di prime cure non avrebbe preso specifica posizione, limitandosi a dare atto della validità e conformità delle contestate fideiussioni.
*** pagina 25 di 39 Col terzo motivo di gravame l'appellante principale deduce <vizio di
motivazione, illogicità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la
sussistenza dei requisiti ex artt. 2901 c.c. e ss. in favore della mandataria
già . Omessa ed immotivata ammissione e Controparte_1 CP_4
valutazione delle prove richieste>>. Sostiene che < nessun pregiudizio>>
sarebbe <stato arrecato dalla costituzione della società e Controparte_9
contestuale conferimento di beni immobili con i rispettivi debiti, gravami ed
ipoteche che facevano parte della società, atteso che il patrimonio della sig.ra
che è dato dal valore economico degli elementi attivi e passivi,>>, Parte_1
sarebbe rimasto <invariato stante che al valore economico dei beni trasferiti
alla si>> sarebbe sostituito <il valore economico Controparte_13
delle quote di partecipazione nella che la sig.ra > aveva CP_9 Parte_1
<costituito>>.
Afferma inoltre che <i beni immobili indicati>> sarebbero <più che
sufficienti a garantire il credito oggetto del decreto ingiuntivo il cui importo è
contestato ed oggetto di giudizio>> e che <per i crediti narrati nell'atto di
citazione l'istituto>> avrebbe <già le garanzie immobiliari>> idonee a
<garantire gli importi>> così che non sussisterebbe <alcun pericolo di
pregiudizio patrimoniale alle ragioni dell'attrice>>.
Afferma, inoltre, l'appellante principale che il conferimento oggetto di azione revocatoria sarebbe stato < eseguito allo scopo di conservare le sostanze pagina 26 di 39 patrimoniali e non di disperderle per sottrarle alle garanzie di eventuali
creditori>>, risultandone esclusi sia la scientia damni sia il consilium fraudis,
sia infine il pregiudizio oggettivo alle ragioni del creditore.
***
A sua volta con socio Controparte_14
unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999
n. 130, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio
Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 rep. 15823 – racc. 7715, Persona_4
registrata a Roma 4 in data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T, la
[...]
già Controparte_15 Controparte_7
giusta variazione di denominazione sociale per atto Notaio di Persona_5
Milano del 29.09.2021 rep. 12210/6559), propone appello incidentale avverso a il capo della sentenza che nel primo grado ha negato la legittimazione ad agire di quale mandataria di Controparte_7 CP_3
con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
[...]
1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a carico dell'odierna appellante a favore di (doc. n. 8 fascicolo attore), con Controparte_3
questa motivazione: “Invece in relazione ai crediti affidati in gestione alla
mandataria la procura nulla dice, nel senso che non sono affatto indicati i
singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria.
Peraltro dal significato grammaticale e logico dell'oggetto della procura si pagina 27 di 39 deduce, che sono affidati in gestione alla mandataria non tutti i crediti della
mandante, ma solo taluni: i crediti oggetto della procura sono indicati come i
“crediti affidati in gestione”. Tali crediti non sono identificabili né in
relazione all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da
cui origina il credito stesso. Pertanto, con riferimento al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a
carico di ed a favore di Parte_1 Controparte_3
(doc. n. 8 fascicolo attore), non vi è prova che abbia Controparte_3
affidato a la gestione sostanziale e Controparte_7
processuale del recupero di quello specifico credito, stante la indeterminatezza
a riguardo della procura del 21/06/2019 (doc. n. 3 fascicolo attore).”.
Ritiene l'appellante incidentale che doveva ritenersi incluso nel mandato anche il credito di cui al decreto ingiuntivo ottenuto direttamente da CP_3
proprio con ragionamento analogo a quello condotto in relazione agli altri due decreti ingiuntivi. Assume, infatti, doversi ravvisare la presenza di una contraddizione nel ragionamento del giudice di primo grado, in quanto quest'ultimo per un verso aveva <correttamente ritenuto di ricavare la
presunzione grave, precisa e concordante che i crediti de quibus fossero
compresi nel mandato dal fatto che fosse Controparte_7
stata in condizione di avviare un'azione esecutiva per il loro recupero
(evidentemente con la necessaria documentazione ricevuta dalla mandante)>>,
pagina 28 di 39 ma, per altro verso, non aveva <colto la stessa presunzione sussistente con
riferimento alla azione revocatoria stessa: Controparte_7
infatti, per proporre la azione revocatoria allegando i tre decreti ingiuntivi
con oggetto i crediti della sig.ra ed istruendo l'azione ex art. 2901 Parte_1
c.c.,>> doveva <necessariamente avere ricevuto il relativo mandato con
riguardo a tutti i crediti in questione.>>. < Non sarebbe stato possibile per
diversamente, materialmente confezionare Controparte_7
l'azione.>>
Conclude l'appellante incidentale affermando che <il Tribunale, dunque,
avrebbe dovuto ritenere sussistente la legittimazione ad agire di
[...]
anche con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale Controparte_7
di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a carico
dell'odierna appellante a favore di > Controparte_3
Le valutazioni del collegio
In discussione è anzitutto, quale primo presupposto per il fondato esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la sussistenza di una posizione giuridica che legittimasse all'azione di recupero del credito, e, Controparte_7
conseguentemente, alle azioni lato sensu di essa cautelari, come appunto l'actio pauliana.
Attesa la produzione dei tre decreti ingiuntivi sopra indicati deve pertanto pagina 29 di 39 ritenersi incontroversa e documentale la sussistenza del credito – in senso lato,
come richiesto per la revocatoria, ove è di rilievo anche il credito contestato -
in capo a che vi figurava quale relativo titolare. CP_3
Si tratta quindi di accertare se l'attrice avesse oppure Controparte_7
no il potere di agire in nome e per conto della creditrice al CP_3
recupero dei crediti portati dai predetti titoli.
Poiché, come rilevato dal giudice di prime cure, la procura prodotta in atti non reca precisa ed analitica indicazione dei singoli crediti per i quali è stata conferita né delle tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria,
ritiene il collegio, con ciò confermando la valutazione fatta dal giudice di prime cure, che sulla base della sola procura non sia possibile affermare con certezza che tutti i predetti crediti rientrino tra quelli per i quali CP_3
aveva incaricato della relativa riscossione.
[...] Controparte_7
Ritiene tuttavia nel contempo la corte, con ciò aderendo alla condivisibile valutazione fatta dal giudice di prime cure, che, con riferimento ai crediti per i quali la stessa aveva chiesto ed ottenuto l'emissione Controparte_7
di ingiunzione di pagamento in nome e per conto della mandante CP_3
nessun dubbio possa sussistere in ordine alla relativa ricomprensione nel
[...]
novero di quelli per i quali aveva incaricato CP_3 [...]
della relativa riscossione. CP_7
pagina 30 di 39 Ritiene, inoltre, non sussistere i presupposti per la declaratoria di nullità della procura per indeterminatezza e/o indeterminabilità, posto che la stessa è da ritenersi certamente determinabile, quanto al relativo contenuto, facendo riferimento ai crediti affidati alla mandataria, che, in effetti, altri non possono essere se non quelli <previamente>> ad essa <affidati mediante contratto di
servicing>>, come correttamente osservato da parte appellata.
Non identica può considerarsi la situazione di cui al decreto ingiuntivo n.1751/2019 di € 330.603,66 emesso a favore non di Controparte_7
quale procuratrice di bensì di quest'ultimo in proprio, non CP_3
emergendo da tale titolo il conferimento a di alcun Controparte_7
incarico rivolto al recupero del credito.
Incarico che l'appellante incidentale ritiene implicitamente dimostrato in ragione della stessa proposizione da parte di Controparte_7
dell'azione revocatoria.
Il collegio non ritiene di poter accogliere tale impostazione in quanto la stessa presenta il vizio logico di dar per dimostrato quel che invece è da dimostrare
(ipotizzando non potervi essere altra spiegazione del fatto che
[...]
abbia agito in revocatoria in nome e per conto di CP_7 CP_3
se non presupponendo che sia stata quest'ultima a conferirgli l'incarico di
[...]
procedere in tal senso).
pagina 31 di 39 Dunque va confermata la valutazione del giudice di prime cure quanto a ritenuta sussistenza del potere di di agire in Controparte_7
revocatoria in nome e per conto di limitatamente ai crediti CP_3 CP_3
portati dal decreto ingiuntivo n.2911/2020 di € 400.000,00 e dal decreto ingiuntivo n.302/2020 di € 194.839,54.
Tale conclusione vale ovviamente anche per , Controparte_1
che altro non è se non la medesima a seguito di Controparte_7
variazione di denominazione sociale (per atto Notaio di Persona_5
Milano del 29/09/2021 rep. 12210/6559).
***
Come osservato da parte appellata, con intervento volontario già in primo grado a dichiarato: Controparte_6
1) che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data
03.06.2021, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 130 del 30.04.1999,
ha ceduto pro-soluto alla società tutti i Controparte_3 Controparte_6
crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso e di cui all'elenco debitori ceduti (allegato come doc. 3;
2) che l'avviso della cessione è stato pubblicato, a sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 130 del 30.04.1999, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e pagina 32 di 39 modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 68 del 10.06.2021, Parte Seconda (prodotta come doc.
4), e successiva integrazione con rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
26.06.2021 (prodotta come doc. 5);
3) che con procura speciale in data 07.06.2021 a rogito Notaio Per_6
di Roma, la cessionaria ha conferito a
[...] Controparte_6 [...]
ora a seguito variazione Controparte_7 Controparte_1
denominazione sociale del 29.09.2021 (come da visura prodotta come doc. 6),
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa, l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi sia in sede esecutiva che concorsuale,
nonché degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i crediti,
secondo i termini di un contratto per la prestazione dell'attività di servicing di crediti (cfr. doc. 2);
4) che fra i crediti ceduti rientrano quelli vantati nei confronti della sig.ra ed elencati nell'atto di citazione introduttiva del giudizio, per il Parte_1
recupero dei quali era stata promossa la azione revocatoria.
ha prodotto non soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale Controparte_6
che contiene il link internet nel quale sono elencati tutti i debitori i cui crediti sono coinvolti nella cessione, ma anche il suddetto elenco, nel mentre la sig.ra non ha esplicitamente negato la sua inclusione nell'elenco dei Parte_1 pagina 33 di 39 debitori ceduti.
Quanto alla Gazzetta Ufficiale, si rileva che nella versione definitiva a seguito della rettifica di cui al doc. n.5 di parte appellata sono espressamente indicati i criteri di determinazione dei crediti destinati a rientrare nella cessione in blocco, ivi includendosi quelli derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari, sorti tra il
1960 ed il 2021, i cui debitori fossero stati classificati a sofferenza. Tra i quali rientrano tutti quelli per cui è causa.
Da ultimo si rileva il fatto che il presente nel giudizio di CP_3
primo grado a mezzo della mandataria non ha Controparte_7
sollevato alcuna contestazione in ordine alla rispondenza al vero dell'intervenuta cessione dei crediti in favore di , né ha Controparte_6
proposto impugnazione, o comunque sottoposto a censura, la statuizione del giudice di prime cure che di tale cessione dei crediti aveva ritenuto raggiunto la prova.
***
Per le considerazioni che precedono il collegio conclude pervenendo al rigetto tanto del primo motivo di gravame principale quanto dell'unico motivo di gravame incidentale.
pagina 34 di 39 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale contesta la sussistenza del credito assumendo l'invalidità della garanzia fideiussoria assunta, per nullità per violazione della normativa antitrust.
Si tratta con ogni evidenza di questione la cui risoluzione non costituisce antecedente necessario ai fini della decisione circa la fondatezza o meno dell'azione revocatoria intentata, rilevando per quest'ultima una nozione lata di credito, comprendente anche il credito contestato. Nozione nella quale rientra certamente il credito derivante dall'assunzione di un'obbligazione fideiussoria sia pure in presenza di contestazione circa la validità di talune tra le clausole di cui alla lettera di fideiussione (cfr. Cass. 41994/2021).
Il secondo motivo di gravame è pertanto anch'esso infondato.
***
Col terzo motivo di gravame l'appellante ripropone la propria tesi circa l'insussistenza di alcun eventus damni in correlazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale ed al conferimento in essa dell'azienda (precedentemente esercita mediante impresa individuale) e delle proprietà immobiliari della disponente.
Al riguardo il collegio condivide quanto in proposito esposto nella sentenza impugnata, e che cioè <l'operazione di costituzione della società 16 Aprile
pagina 35 di 39 s.r.l., società di capitali unipersonale, con il contestuale conferimento
dell'azienda individuale posseduta da , Parte_1
unitamente a tutti i beni immobili di sua proprietà, è operazione
potenzialmente pregiudizievole alle ragioni dei creditori del socio unico e
segnatamente del Infatti l'operazione ha comportato una Controparte_3
modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo un titolo di
partecipazione nella s.r.l. agli immobili conferiti nella neo costituita società,
unitamente all'azienda individuale. La partecipazione societaria costituisce un
capitale di rischio, facilmente cedibile a terzi, mentre la proprietà immobiliare
è un patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre quando il capitale sociale
viene interamente sottoscritto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2462
c.c. avviene la distinzione fra il patrimonio della società, che risponde delle
obbligazioni sociali e il patrimonio del socio, che risponde dei debiti
personali.>>
Anche il terzo motivo di gravame è dunque infondato,
***
Pur dando atto del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale il collegio non può non rilevare la presenza di una preponderante soccombenza della parte appellante principale, a carico della quale vanno pertanto poste le spese di lite per entrambe le parti appellate, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alle note spese pagina 36 di 39 prodotte, coerenti rispetto ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 520.000,01 sino ad euro
1.000.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012, a carico tanto di appellante principale quanto di appellante incidentale.
Da ultimo il collegio dispone la cancellazione delle seguenti espressioni,
sconvenienti e/o offensive, di cui alle pagine 6-7 dell'atto di citazione in appello: < Invero il Giudice del primo grado, con un potere che la legge
non gli attribuisce, sembra investigare, dedurre, controdedurre e fare
una comparsa conclusionale avversa anziché una sentenza.>>
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge tanto l'appello principale quanto quello incidentale avverso la sentenza n.863/2022 del Tribunale di Bergamo, che conferma integralmente
NA , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società a rifondere al e ad CP_9 CP_3
pagina 37 di 39 le spese del grado, che si liquidano: Controparte_6
- quanto a in euro 18.511,00 per compenso professionale CP_3
tabellare, di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva” ed euro 9.487,00 per la “fase decisionale”,
- quanto ad in euro 18.511,00 per compenso professionale Controparte_6
tabellare, di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva” ed euro 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre per entrambi a rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012, a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale.
Ordina la cancellazione delle seguenti espressioni, sconvenienti e/o offensive, di cui alle pagine 6-7 dell'atto di citazione in appello:
<Invero il Giudice del primo grado, con un potere che la legge non gli
attribuisce, sembra investigare, dedurre, controdedurre e fare una
comparsa conclusionale avversa anziché una sentenza.>>.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE
pagina 38 di 39 EP NO
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP NO Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 581/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
e 16 entrambi con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avvocati GIACOMO TRIOLO e CARLA SGARITO PARTE APPELLANTE
c o n t r o
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 RE , con il patrocinio dell'avv DAVIDE ANDREA ARNALDI CP_2
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. LAURA BOTTI, Controparte_3
APPELLATA
pagina 1 di 39 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25/06/2025, avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
13/04/2022 con il n. 863/2022
CONCLUSIONI
Della parte appellante ( e 16 Parte_1
Parte_2
in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e
dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria già Controparte_1 [...]
in relazione ai crediti portati nei decreti ingiuntivi meglio specificati in premessa;
CP_4
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per le CP_5
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande
ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
nel merito:
ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che
nessun debito risulta esistente in capo all'odierna appellante per le argomentazioni esposte
in atto di appello;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti a fondamento dell'azione revocatoria
avanzata dall'appellata e, per effetto, dichiarare valido ed efficace l'atto di conferimento a
rogito del Notaio Dott. relativo agli immobili meglio identificati in atti;
Per_1
In via istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu affinchè sia chiamata a rispondere ai quesiti
sottoposti nel giudizio di primo grado.
In subordine, nella denegata concessione della chiesta CTU, si chiede di porre la causa in
pagina 2 di 39 decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Dell'appellata, ed appellante incidentale, Controparte_1
QUALE MANDATARIA DI
[...] Controparte_6
Si chiede che la corte..:
emesse tute le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
nel merito:
rigetti integralmente l'appello principale proposto da in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale, ed in
qualità di legale rappresentante della società 16 confermando la sentenza del Parte_2
tribunale di Bergamo n.1845/2021 pubbl.il 20/10/2021, ad eccezione del solo capo sulla
legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza del Tribunale di Bergamo
n.1845/2021 pubbl.il 20/10/2021 esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto insussistente la
legittimazione ad agire di mandataria di con Controparte_7 Controparte_3
riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.1751/2019 del 26/04/2019 di €
330.603,66, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia l'ill.ma corte d'appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 3 di 39 deduzione:
in via principale e di merito: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. nei
confronti di dell'atto di conferimento di cui all'atto del 26/06/2019 a Controparte_3
rogito notaio dott. di Bergamo, ai nn.160500/71258 di Rep./Racc., Persona_2
trascritto in data 05/07/2019, a Bergamo, ai nn.22847/34536 R.P./RG, e a Milano ai
nn.57495/88151 R.P./RG;
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di
fatto sub paragrafo 5 preceduta dalla locuzione “vero che” con riserva di indicare testi e di
migliore e diversa capitolazione;
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato Controparte_3
In via principale:
- rigetti integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta
[...]
individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16 Parte_2
confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 863/2022 pubbl. il 13.04.2022, ad
eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale da parte
dell'appellata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: CP_8
- accertata l'intervenuta cessione dei crediti da ad Controparte_3 Controparte_6
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. rappresentata dalla mandataria
ed accertato il difetto di titolarità dei crediti controversi in Controparte_1
capo a disponga che il giudizio sia proseguito nei confronti di Controparte_3 [...]
e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di a sua volta CP_6 Controparte_3
pagina 4 di 39 in primo grado già rappresentato da poi Controparte_7 Controparte_1
ovvero in difetto delle condizioni per l'estromissione, dichiari la carenza di
[...]
titolarità in capo a Controparte_3
in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di procuratrice di Controparte_7 Controparte_3
ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Bergamo Parte_1
e la società in persona del relativo legale
[...] Controparte_9
rappresentante pro tempore, nella medesima persona della signora
[...]
esperendo nei loro confronti azione revocatoria ordinaria Parte_1
ex art.2901 c.c. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di “costituzione di con capitale di € Controparte_10
10.000,00” a rogito in data 26/06/2019 rep. n. 160500 racc. Persona_3
n. 71258, trascritto in data 05/07/2019, a Bergamo ai nn. 22847/34536
R.P./R.G. (doc. n. 20 fascicolo attore), e a Milano ai nn. 57495/88151
R.P./R.G. (doc. n. 21 fascicolo attore), atto col quale la convenuta
[...]
aveva costituito la società a responsabilità limitata Parte_1
unipersonale denominata “ , conferendo, a totale liberazione del Controparte_9
capitale sottoscritto di € 10.000,00, l'azienda corrente in Capriate San GE
(BG), via San Luca n. 26, avente ad oggetto l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con valutazione del relativo netto patrimoniale pagina 5 di 39 in € 157.722,00 (doc. n. 18 fascicolo attore), nonché gli immobili intestati alla conferente costituiti da: Parte_1
a) appartamento ed autorimessa in Capriate San GE (BG), catastalmente identificati come segue: in comune di Capriate San GE (BG), via San
Luca, al N.C.E.U.:
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 703, Cat. A/2, 3 vani - abit. civile;
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 705, Cat. C/6, 27 mq. – autorimessa;
b) appezzamento di terreno ricadente in “ambito di trasformazione”, della superficie catastale complessiva di metri quadri 9.994, catastalmente identificato come segue: in comune di Pozzo d'DD (MI), - al N.C.T.: - foglio
4, mapp. 375 di 5 are 11 centiare – bosco ceduo;
- foglio 4, mapp. 400 di 94
are 83 centiare - seminativo.
L'attrice ha infatti sostenuto che con tale atto di conferimento, la convenuta si era spogliata di tutti gli immobili di cui era Parte_1
proprietaria, e ciò in favore della società di nuova costituzione Controparte_9
di cui la stessa era socia unica (doc. n. 22, 23, 24, 25 e 26 fascicolo attore),
mentre i predetti immobili, in ragione delle fideiussioni sottoscritte dalla conferente, avrebbero dovuto garantire dalle obbligazioni Controparte_3
assunte da e Comip S.a.s., in ragione del CP_11 Controparte_12
fatto che il , del quale l'attrice Controparte_3 Controparte_7
pagina 6 di 39 era procuratrice, vantava rilevanti crediti nei confronti della convenuta in forza dei seguenti decreti ingiuntivi: Parte_1
1) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di
€ 330.603,66 a favore di (doc. n. 8 fascicolo attore), quale Controparte_3
fideiussore del debitore principale Comip s.a.s;
2) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 2911/2020 del 12/10/2020 di
€ 400.000,00 a favore di quale fideiussore del Controparte_7
debitore principale (doc. n. 12 fascicolo attore); Controparte_12
3) decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 302/2020 del 25/01/2020 di
€ 194.839,54 a favore di quale fideiussore del Controparte_7
debitore principale (doc. n. 16 fascicolo attore), CP_11
emessi in forza delle seguenti garanzie rilasciate da Parte_1
[...]
1) fideiussione omnibus del 29/01/2008 a favore del debitore principale Comip
s.a.s., (doc. n. 6 fascicolo attore) e accordo di rinegoziazione del 19/10/2015
(doc. n. 7 fascicolo attore);
2) fideiussione omnibus del 19/05/2009 a favore del debitore principale
(doc. n. 10 fascicolo attore) e accordo di Controparte_12
rinegoziazione del 19/10/2015 (doc. n. 11 fascicolo attore);
3) fideiussione omnibus del 31/12/2010 a favore del debitore principale CP_11
pagina 7 di 39 s.r.l. (doc. n. 14 fascicolo attore) e accordo di rinegoziazione del 19/10/2015
(doc. n. 15 fascicolo attore).
Ritualmente costituendosi in giudizio, in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante della società ha chiesto Controparte_9
respingersi le domande attoree, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire e/o processuale di in Controparte_7
assenza di prova del rilascio in suo favore da parte del soggetto titolare del credito ( di specifica procura per il recupero dei crediti Controparte_3
oggetto di ingiunzione.
Con atto di intervento volontario in data 11/10/2021 si è costituita CP_6
quale cessionaria dei crediti vantati da dichiarando
[...] Controparte_3
di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già
di titolarità di e di aderire alle domande di quest'ultimo. Controparte_3
La causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti ed è stata quindi decisa con sentenza n.863/2022 del
Tribunale di Bergamo, il quale – accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riguardo alla richiesta di revoca correlata all'esercizio del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 a favore di e Controparte_3
viceversa respinta la medesima eccezione con riferimento alle altre due voci di credito, e ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della pagina 8 di 39 domanda ex art.2901 c.c. -; così ha disposto:
<
deduzione disattesa;
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di Controparte_3
e della sua cessionaria l'atto di “costituzione di Controparte_6 Pt_2
unipersonale con capitale di € 10.000,00” a rogito in data Persona_3
26/06/2019 rep. n. 160500 racc. n. 71258, con cui è stata costituita la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “ , con Controparte_9
contestuale conferimento degli immobili intestati a Parte_1
e, precisamente, un appartamento ed un'autorimessa siti in Capriate
[...]
San GE (BG), nonché dei terreni siti in Pozzo D'DD (MI). Di seguito l'identificazione catastale dei suddetti immobili:
A) in comune di Capriate San GE (BG), via San Luca, al N.C.E.U.:
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 703, Cat. A/2, 3 vani - abit. civile;
- foglio 4, mapp. 3044 sub. 705, Cat. C/6, 27 mq. - autorimessa;
B) in comune di Pozzo d'DD (MI), l'appezzamento di terreno ricadente in
“ambito di trasformazione”, della superficie catastale complessiva di metri quadri 9.994, al N.C.T.
- foglio 4, mapp. 375 di 5 are 11 centiare – bosco ceduo;
pagina 9 di 39 - foglio 4, mapp. 400 di 94 are 83 centiare - seminativo.
2 – ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Bergamo e di Milano – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto revocato, effettuate in data 05/07/2019 a Bergamo ai n. 22847 R.P. e n. 34536
R.G., e a Milano ai n. 57495 R.P. e n. 88151 R.G.
3 – condanna parti convenute e la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra Controparte_9
loro, al pagamento a favore di parte attrice in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in € 12.472,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre € 1.713,00 per rimborso spese documentate.>>
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] CP_9
convenendo in giudizio già
[...] Controparte_1 Controparte_7
in persona del proprio legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria
[...]
di , nonché in persona del proprio legale CP_6 CP_6
rappresentante p.t., anche in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni:
<<- in via preliminare: ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
sospendere
pagina 10 di 39 l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di Bergamo n. 863/2022, resa nel
procedimento R.G. 779/2021 per i motivi esposti in premessa;
in via preliminare: in
accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza appellata;
ritenere e
dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della mandataria già Controparte_1 [...]
in relazione ai crediti portati nei decreti ingiuntivi meglio specificati in premessa;
CP_4
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società per le CP_5
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle domande
ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
nel merito: ritenere quindi
fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
ritenere e dichiarare che nessun debito
risulta esistente in capo agli odierna appellante per le argomentazioni di cui sopra;
-
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti a fondamento dell'azione revocatoria
avanzata dall'appellata e, per effetto, dichiarare valido ed efficace l'atto di conferimento a
rogito del Notaio Dott. relativo agli immobili meglio identificati in atti;
In via Per_1
istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu affinchè sia chiamata a rispondere ai quesiti
sottoposti nel giudizio di primo grado. Con riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori, nei
modi e termini di legge.>>
La parte appellata si è costituita resistendo al gravame avversario e proponendo appello incidentale, come da conclusioni che seguono:
< Si chiede che la Corte Eccellentissima: - emesse tutte le più opportune pronunce,
condanne e declaratorie del caso, - respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;
-
rigetti la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non sussistendone i requisiti;
Nel
merito: - rigetti integralmente l'appello principale proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta
[...]
individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16 Parte_2
pagina 11 di 39 confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1845/2021 pubbl. il 20/10/2021, ad
eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello incidentale;
- in
accoglimento dell'appello incidentale, riformi la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1845/2021 pubbl. il 20/10/2021 esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto insussistente la
legittimazione ad agire di mandataria di Controparte_7 Controparte_3
con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019
di € 330.603,66 emesso a carico dell'odierna appellante a favore di per i Controparte_3
motivi esposti in narrativa;
in ogni caso: - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne
e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
voglia
l'lll.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
in via principale e di merito: accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei
confronti di dell'atto di conferimento di cui all'atto del 26.06.2019 a Controparte_3
rogito notaio dott. di Bergamo, ai nn. 160500/71258 di Rep./Racc., Persona_2
trascritto in data 05.07.2019, a Bergamo ai nn. 22847/34536 R.P./ RG., e a Milano ai nn.
57495/88151 R.P./R.G.; in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e
testi sulle circostanze di fatto sub paragrafo 5 preceduta dalla locuzione "vero che" con
riserva di indicare testi e di migliore e diversa capitolazione;
in ogni caso: spese di causa e
di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.>>
All'esito dell'udienza del 26/10/2022, tenutasi con modalità cartolare, la corte,
respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ha rilevato che l'azione era stata intentata in primo grado da
[...]
, in qualità di procuratrice di nei Controparte_7 CP_3
confronti di in proprio (come titolare di Parte_1
omonima impresa individuale) e quale legale rappresentante della società 16 pagina 12 di 39 con intervento volontario ex art.111 cpc da parte Parte_2 CP_6
mandante di (già
[...] Controparte_1 [...]
, quale cessionaria del credito, senza che risulti Controparte_7
essersi ivi disposta l'estromissione dell'originaria attrice Controparte_7
quale procuratrice di e che tuttavia l'atto di citazione
[...] CP_3
d'appello, proposto da , in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della società 16 risultava esser stato Parte_2
proposto nei confronti della cessionaria intervenuta Controparte_6
mandante di (già CF Controparte_1 [...]
ed inoltre nei confronti della medesima CP_7 Controparte_6
in proprio, ma non anche nei confronti della stessa Controparte_1
(già , nella diversa qualità di
[...] Controparte_7
procuratrice di ciò premesso, considerato che la parte attrice, CP_3
vittoriosa in primo grado, è certamente parte necessaria nel procedimento di impugnazione e che la stessa non può ritenersi ritualmente convenuta in questo giudizio sulla base della citazione d'appello così come formulata e notificata;
visto l'art.331 cpc, ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei confronti della parte attrice mandando alla parte diligente per la tempestiva esecuzione di tale incombente, con termine perentorio sino al 18 novembre 2022 compreso per l'avvio del procedimento di notificazione, rinviando la causa per prosecuzione dell'udienza ex art.350 cpc all'udienza del 22 marzo 2023 ore di pagina 13 di 39 rito.
La parte appellante ha ottemperato tempestivamente all'ordinanza e ne è
conseguita la costituzione in giudizio del il quale ha CP_3
concluso come segue:
< In via principale: - rigetti integralmente l'appello principale proposto da
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
dell'omonima ditta individuale, ed in qualità di legale rappresentante della società 16
confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 863/2022 pubbl. il Parte_2
13.04.2022, ad eccezione del solo capo sulla legittimazione ad agire oggetto di appello
incidentale da parte dell'appellata e respinta ogni contraria domanda, CP_8
eccezione e deduzione: - accertata l'intervenuta cessione dei crediti da ad Controparte_3
intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. rappresentata Controparte_6
dalla mandataria ed accertato il difetto di titolarità dei Controparte_1
crediti controversi in capo a disponga che il giudizio sia proseguito nei Controparte_3
confronti di e che sia dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_6 [...]
a sua volta in primo grado già rappresentato da poi CP_3 Controparte_7
ovvero in difetto delle condizioni per l'estromissione, Controparte_1
dichiari la carenza di titolarità in capo a in ogni caso: spese di causa e Controparte_3
di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.>>
La causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025 ed a tale udienza assegnata a sentenza con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 14 di 39 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame, principale ed incidentale
Col primo motivo di gravame, primo profilo, l'appellante principale deduce
<manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata. Carenza
di motivazione e violazione di legge. Nullità della procura conferita per la
gestione/recupero dei crediti>> Lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Bergamo per non aver accolto l'eccezione, da essa sollevata, di
<carenza di legittimazione attiva dell'istituto opposto ad agire nel presente
giudizio nei confronti della sig.ra e della Parte_1
società per mancanza della prova della ricevuta procura per il Controparte_9
recupero e gestione dei crediti oggetto di causa>>; ribadisce non esservi prova del fatto <che la procura ad agire fosse stata rilasciata ai fini della gestione
e recupero dello specifico credito vantato nei confronti del convenuto>>. A
detta dell'appellante <dall'esame>> della procura <era dato solamente
evincere … la sussistenza in capo alla mandataria>> <dei poteri di
rappresentanza sostanziale di amministrazione, gestione e incasso dei crediti,
in difetto, però, di specifici riferimenti ai crediti in relazione ai quali tali poteri
fossero stati conferiti>>. Di qui l'eccezione di nullità della procura conferita dal e la conseguente censura alla valutazione fatta dal giudice di CP_3
prime cure, secondo cui doveva ritenersi legittimata Controparte_7
all'esercizio dell'azione revocatoria in quanto mandataria alla gestione e pagina 15 di 39 riscossione di tutti i crediti vantati dal CP_3
L'appellante, rilevato che il Tribunale dapprima aveva affermato: “I poteri di cui
gode la mandataria sono elencati e descritti in maniera Controparte_7
specifica ed analitica nelle lettere dalla A alla E della procura, che declinano il contenuto
concreto dei poteri stessi. Invece in relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria la
procura nulla dice, nel senso che non sono affatto indicati i singoli crediti o le tipologie di
credito affidate alla gestione della mandataria. Peraltro dal significato grammaticale e
logico dell'oggetto della procura si deduce, che sono affidati in gestione alla mandataria non
tutti i crediti della mandante, ma solo taluni: i crediti oggetto della procura sono indicati
come i “crediti affidati in gestione. Tali crediti non sono identificabili né in relazione
all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina il credito
stesso.”, con ciò mostrando di condividere la tesi di parte convenuta circa la generalità e genericità della procura conferita alla mandataria, si lamenta del fatto che il giudice di prime cure, contraddicendosi, fosse poi pervenuto alla contrapposizione tra la pretesa afferente il credito di cui “al decreto ingiuntivo
del Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66
emesso a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
(doc. n. 8 fascicolo attore)” per il quale a suo giudizio “non vi” era CP_3
“prova che avesse “affidato a Controparte_3 Controparte_7
la gestione sostanziale e processuale del recupero di quello specifico
[...]
credito, stante la indeterminatezza a riguardo della procura del 21/06/2019
(doc. n. 3 fascicolo attore)” e quella afferente il credito portato dagli “altri due
pagina 16 di 39 decreti ingiuntivi emessi contro e a favore Parte_1
della stessa , ritenendo questi ultimi “idonei Controparte_7
a provare la legittimazione ad agire di ” Ciò Controparte_7
perché, con riferimento al “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
2911/2020 del 12/10/2020 di € 400.000,00 a favore di Controparte_7
ed al “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 302/2020 del
[...]
25/01/2020 di € 194.839,54 a favore di “nei Controparte_7
rispettivi ricorsi” si poteva leggere “che i due decreti ingiuntivi” erano “stati
emessi contro e a favore di Parte_1 [...]
nella sua qualità di mandataria e rappresentante di Controparte_7 [...]
”. Con conseguente “sufficiente certezza in ordine al fatto che, CP_3
nell'ambito dei crediti e rapporti giuridici affidati in gestione dal titolare del
credito a con la procura Controparte_3 Controparte_7
del 21/06/2019,” rientrassero “i due crediti verso Parte_1 Parte_1
, per i quali la mandataria aveva
[...] Controparte_7
“ottenuto il titolo esecutivo”. Con la conseguenza del riconoscimento in favore della mandataria di un credito nei confronti dell'appellante CP_4
dell'importo di €. 594.839,54.
L'appellante, evidenziando che il titolo portato da tali decreti era stato contestato e non risultava cristallizzato in un provvedimento con efficacia di giudicato, afferma che < il fatto che i suindicati decreti ingiuntivi>> fossero pagina 17 di 39 <stati emessi in favore della C.f. quale mandataria, in alcun modo>>
assumerebbe <effetto sanante del vizio di nullità dedotto e che” inficerebbe <in
modo radicale la validità del negozio di procura …, peraltro … rilevabile anche
d'ufficio>>.
Di qui l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure
<avrebbe dovuto comunque verificare l'effettiva legittimazione ad agire della
mandataria e non limitarsi a constatare la sussistenza di un decreto ingiuntivo
non ancora passato in giudicato>>
Ad ulteriore conforto della tesi, ricordato che il codice civile, all'art.1393 c.c.
prevede che il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e laddove la rappresentanza risulti da atto scritto può sempre esigerne una copia da lui firmata, l'appellante afferma altresì che
< la procura notarile che attribuisca un potere di rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale relativo ad una pluralità non meglio specificata di crediti
affidati in gestione alla mandataria>> sarebbe < lesiva del principio di
determinatezza/determinabilità previsto a pena di nullità dei negozi giuridici
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.>>. A fronte dell'eccezione di nullità della procura il giudice di prime cure avrebbe dovuto pertanto procedere ad < un'accurata analisi della disciplina in materia di
elementi essenziali dei negozi giuridici con particolare riferimento alle cause
di nullità del contratto di mandato con rappresentanza>>, non potendosi pagina 18 di 39 perciò ritenere corretta la valutazione a tal fine della < mera indicazione del
rapporto nel decreto ingiuntivo opposto>>. A detta dell'appellante <tale
motivazione>> sarebbe < del tutto inefficace a superare l'eccezione relativa
al mancato rispetto di determinatezza/ determinabilità>>, dovendosi specificare, << in tema di mandato con rappresentanza>>, < se la procura>>
fosse <generale, con la conseguenza che il procuratore rappresenta il
mandante in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali ad esso facenti
capo o se si>> trattasse <di procura specificamente conferita in relazione a
determinati affari>>. Osserva, inoltre, che nella procura agli atti < non vi
sono formule o diciture da cui si possa evincere che sia stata conferita per la
generalità degli affari facenti capo al mandante, né come speciale atteso che
non è evincibile che sia stata conferita per specifici affari>>.
Col primo motivo di gravame, secondo profilo, l'appellante, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di < condividere l'assunto del Giudice di prime cure
a mente del quale un decreto ingiuntivo, peraltro, opposto e divenuto oggetto
di ampia cognizione, costituisca prova e/o garanzia della
determinatezza/determinabilità dell'oggetto di un negozio giuridico, solamente
poiché emesso in favore di uno specifico soggetto (nel caso di specie la
[...]
)>>, sostiene che allora il Tribunale, < ritenendo provato il titolo ad CP_4
agire nei confronti della , non avrebbe dovuto ritenere provata la CP_4
titolarità ad agire, in ordine ai due su richiamati decreti, in capo alla CP_1
pagina 19 di 39 , la quale si>> era <sostituita alla ; <<… anche CP_7 CP_4
qualora si trattasse dello stesso soggetto, il Giudice, alla luce delle eccezioni
avanzate su tale punto dall'appellante, avrebbe dovuto verificare la validità
della procura in favore della agire per il recupero/gestione di quei CP_1
crediti>>. Di qui la contestazione di illogicità per aver il giudice di prime cure dapprima < ritenuto provata la legittimazione della solamente in CP_4
forza dei decreti emessi in suo favore>> per poi riconoscere < in sentenza la
legittimazione ad agire della la quale non>> aveva <ottenuto CP_1
l'emissione di alcun decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra . Parte_1
Così che < la mera intervenuta costituzione della in luogo della C.f. CP_1
Liberty>> sarebbe risultata <valida a>> far <ritenere superato ogni onere di
prova circa la validità della procura>>. Al riguardo l'appellante lamenta poi il fatto che il Tribunale, < attesa la sostituzione della alla , CP_1 CP_7
non>> avrebbe <fornito alcuna argomentazione sui motivi per cui>> aveva
<ritenuto in capo alla la titolarità ad agire per il recupero e/o la CP_1
gestione dei crediti nei confronti dell'appellante>>.
L'appellante chiede pertanto < che venga dichiarato il difetto di
legittimazione della stante la mancata prova della procura Controparte_1
conferita in suo favore per il recupero e gestione dei crediti di cui era titolare
il nei confronti della sig.ra . CP_3 Parte_1
Ricorda, inoltre, <he la parte asseritamente cessionaria ha l'onere di pagina 20 39 dimostrare l'inclusione del credito attenzionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo idonea prova documentale della propria legittimazione sostanziale. (Cfr. Cass. n. 24798/2020)>>.
Conclude sostenendo che detta rappresentanza non risulterebbe provata in causa e che pertanto sussisterebbe carenza di legittimazione sostanziale e processuale dell'odierna appellata;
infatti, < nonostante la produzione di un
rogito notarile, avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione
attiva della società cessionaria, stante l'incompletezza del suddetto rogito e la
genericità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale>>
Col primo motivo di gravame, terzo profilo, l'appellante lamenta <vizio di
motivazione, errata valutazione delle prove. Mancata prova della cessione del
credito contestato da parte della alla cessionaria CP_3 CP_6
. Afferma che erroneamente < il Giudice di prime cure>> aveva
[...]
<ritenuto … che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione dei
crediti da parte del alla cessionaria società CP_3 CP_5
costituisse prova della titolarità dei crediti in capo alla cessionaria e che la
costituzione in giudizio della predetta fosse valida a ratificare la procura ad
agire per la gestione e recupero dei crediti in blocco in capo alla
mandataria>>. Evidenzia < che la società si>> era costituita CP_5
<nel giudizio del primo grado, in proprio ed in veste di rappresentata dalla
solamente a ridosso dell'emissione della sentenza e quindi una volta CP_1
pagina 21 di 39 esaurita anche la fase di precisazione delle conclusioni e spirato il termine per
il deposito della comparsa conclusionale. In tal sede la >> aveva CP_6
chiesto <al Tribunale di far proprie tutte le istanze anche istruttorie già
avanzate dalla , poi ed afferenti il recupero e gestione dei CP_4 CP_1
crediti di cui aveva acquisito la titolarità dal .>>. CP_3
Premesso che < il Giudice del primo grado avrebbe dovuto prendere atto
della circostanza che la costituzione della società, presunta cessionaria, non
può valere come pretesto per eludere le preclusioni maturate nel corso del
giudizio, nonché della circostanza che anche le procure allegate al suddetto
atto andavano dichiarate inammissibili>> e che, < anche laddove dette
allegazioni fossero da ritenersi ammissibili, la società che si assumeva
cessionaria, avrebbe dovuto produrre documentazione idonea a dar prova del
fatto che, tra i crediti cedutili, rientrassero specificamente quelli indicati nella
procura rilasciata alla mandataria>>, l'appellante lamenta che il Tribunale,
<al contrario>>, aveva < ritenuto che la costituzione della società CP_6
sarebbe stata di per sé sufficiente a fare in modo che la sentenza emessa fra le
parti originarie spiegasse i suoi effetti anche contro o a favore del successore
a titolo particolare>>. A tale << errata e censurabile conclusione>> il giudice di prime cure sarebbe pervenuto prendendo << le mosse da un altrettanto
errato presupposto>>, che l'appellante individua <nell'aver>> il Tribunale
<ritenuto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a dar
pagina 22 di 39 prova della cessione dei crediti in blocco>>, affermando, a pag.13 della sentenza, che “La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente al fine di
provare la cessione dei crediti, in quanto, ai sensi dell'art. 58, comma 4 TUB,
tale adempimento pubblicitario produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c”.
Al contrario – osserva l'appellante - < la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale assolve allo scopo di pubblicità notizia e non costituisce prova del
valido ed efficace trasferimento di un diritto di credito in capo al
cessionario>> A detta dell'appellante tale <prova, avuto riguardo in special
modo alla cessione di crediti in blocco, doveva essere fornita dalla società
innanzitutto nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito ed, in CP_6
ogni caso,>> dimostrando <che tra i crediti indicati nella procura conferita
alla mandataria vi rientrassero quelli vantati dal cedente nei CP_3
confronti dell'appellante>>.
Osserva l'appellante che <l'iscrizione della cessione del credito nel registro
delle imprese e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, è volta al fine di garantire con una procedura più snella, gli effetti
dell'art.1264 c.c. della pubblicità – notizia nei confronti dei debitori ceduti
dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti>>, mentre < il doppio
adempimento non ha alcuna efficacia probatoria del credito in caso di
contestazione della legittimazione attiva del cessionario… Infatti qualora il
cessionario si trovi di fronte a contestazioni in ordine alla titolarità dei diritti pagina 23 di 39 azionati in quanto sorti in capo ad altro soggetto, viene in supporto il
contenuto della sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 16 febbraio 2016
n. 2951 secondo la quale, innanzitutto la carenza di legittimazione può essere
eccepita dal debitore e dal cedente nonché rilevata dal giudice d'ufficio>>,
contestandosi, in questo caso, diversamente dalla titolarità del diritto di agire,
già contestata alla la titolarità della posizione soggettiva vantata in CP_1
giudizio, non risultando acquisita al giudizio di primo grado alcuna prova della validità ed efficacia della cessione dei crediti tra e . CP_3 CP_6
L'appellante rileva che nel giudizio di primo grado l'appellata aveva semplicemente dichiarato di avere ricevuto i crediti in blocco, allegando l'estratto della cessione pubblicato in Gazzetta, documento quest'ultimo il quale indicava genericamente il contratto di cessione e la classificazione a sofferenza quale presupposto, senza alcuna analitica precisazione ed elenco dei crediti' non prodotto.
Sulla base della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non si sarebbe pertanto potuto concludere ritenendo che la società fosse <successore CP_6
a titolo particolare del diritto di cui era titolare il . CP_3
Si sarebbe pertanto resa necessaria la prova del trasferimento della titolarità del credito, mediante produzione del contratto di cessione in blocco recante l'indicazione che lo specifico credito per cui agiva rientrasse effettivamente tra quelli oggetto del medesimo contratto di cessione. pagina 24 di 39 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce <vizio di
motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie
- vizio in judicando>>; afferma che < il modello di fideiussione sottoscritto è
riprodotto sotto forma di contratto stereotipato>> e che <l'istituto lo ha
predisposto su modello standard>> così che esso <non appare
personalizzato>>; < nessuna contrattazione>> sarebbe intercorsa <tra i
fideiussori e la banca che>> avrebbe <predisposto il modello a suo uso e
consumo e lo>> avrebbe <preteso quale condizione per il finanziamento>>;
rileva, ancora, < che il modello sottoscritto contiene clausole che vincolano in
maniera principale e limitano i diritti – anche con deroghe al sistema
codicistico del solo fideiussore>>; ne deduce la nullità delle fideiussioni, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria. Mentre infondata sarebbe la tesi di parte attrice secondo cui < la mera presenza di clausole di reviviscenza,
sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. non sarebbe idonea a
provare la violazione della normativa antitrust in difetto di altri elementi
probatori di fatto>>.
L'appellante lamenta che in relazione a tale punto il giudice di prime cure non avrebbe preso specifica posizione, limitandosi a dare atto della validità e conformità delle contestate fideiussioni.
*** pagina 25 di 39 Col terzo motivo di gravame l'appellante principale deduce <vizio di
motivazione, illogicità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la
sussistenza dei requisiti ex artt. 2901 c.c. e ss. in favore della mandataria
già . Omessa ed immotivata ammissione e Controparte_1 CP_4
valutazione delle prove richieste>>. Sostiene che < nessun pregiudizio>>
sarebbe <stato arrecato dalla costituzione della società e Controparte_9
contestuale conferimento di beni immobili con i rispettivi debiti, gravami ed
ipoteche che facevano parte della società, atteso che il patrimonio della sig.ra
che è dato dal valore economico degli elementi attivi e passivi,>>, Parte_1
sarebbe rimasto <invariato stante che al valore economico dei beni trasferiti
alla si>> sarebbe sostituito <il valore economico Controparte_13
delle quote di partecipazione nella che la sig.ra > aveva CP_9 Parte_1
<costituito>>.
Afferma inoltre che <i beni immobili indicati>> sarebbero <più che
sufficienti a garantire il credito oggetto del decreto ingiuntivo il cui importo è
contestato ed oggetto di giudizio>> e che <per i crediti narrati nell'atto di
citazione l'istituto>> avrebbe <già le garanzie immobiliari>> idonee a
<garantire gli importi>> così che non sussisterebbe <alcun pericolo di
pregiudizio patrimoniale alle ragioni dell'attrice>>.
Afferma, inoltre, l'appellante principale che il conferimento oggetto di azione revocatoria sarebbe stato < eseguito allo scopo di conservare le sostanze pagina 26 di 39 patrimoniali e non di disperderle per sottrarle alle garanzie di eventuali
creditori>>, risultandone esclusi sia la scientia damni sia il consilium fraudis,
sia infine il pregiudizio oggettivo alle ragioni del creditore.
***
A sua volta con socio Controparte_14
unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999
n. 130, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio
Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 rep. 15823 – racc. 7715, Persona_4
registrata a Roma 4 in data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T, la
[...]
già Controparte_15 Controparte_7
giusta variazione di denominazione sociale per atto Notaio di Persona_5
Milano del 29.09.2021 rep. 12210/6559), propone appello incidentale avverso a il capo della sentenza che nel primo grado ha negato la legittimazione ad agire di quale mandataria di Controparte_7 CP_3
con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
[...]
1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a carico dell'odierna appellante a favore di (doc. n. 8 fascicolo attore), con Controparte_3
questa motivazione: “Invece in relazione ai crediti affidati in gestione alla
mandataria la procura nulla dice, nel senso che non sono affatto indicati i
singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria.
Peraltro dal significato grammaticale e logico dell'oggetto della procura si pagina 27 di 39 deduce, che sono affidati in gestione alla mandataria non tutti i crediti della
mandante, ma solo taluni: i crediti oggetto della procura sono indicati come i
“crediti affidati in gestione”. Tali crediti non sono identificabili né in
relazione all'importo del credito, né alle generalità del debitore, né al titolo da
cui origina il credito stesso. Pertanto, con riferimento al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a
carico di ed a favore di Parte_1 Controparte_3
(doc. n. 8 fascicolo attore), non vi è prova che abbia Controparte_3
affidato a la gestione sostanziale e Controparte_7
processuale del recupero di quello specifico credito, stante la indeterminatezza
a riguardo della procura del 21/06/2019 (doc. n. 3 fascicolo attore).”.
Ritiene l'appellante incidentale che doveva ritenersi incluso nel mandato anche il credito di cui al decreto ingiuntivo ottenuto direttamente da CP_3
proprio con ragionamento analogo a quello condotto in relazione agli altri due decreti ingiuntivi. Assume, infatti, doversi ravvisare la presenza di una contraddizione nel ragionamento del giudice di primo grado, in quanto quest'ultimo per un verso aveva <correttamente ritenuto di ricavare la
presunzione grave, precisa e concordante che i crediti de quibus fossero
compresi nel mandato dal fatto che fosse Controparte_7
stata in condizione di avviare un'azione esecutiva per il loro recupero
(evidentemente con la necessaria documentazione ricevuta dalla mandante)>>,
pagina 28 di 39 ma, per altro verso, non aveva <colto la stessa presunzione sussistente con
riferimento alla azione revocatoria stessa: Controparte_7
infatti, per proporre la azione revocatoria allegando i tre decreti ingiuntivi
con oggetto i crediti della sig.ra ed istruendo l'azione ex art. 2901 Parte_1
c.c.,>> doveva <necessariamente avere ricevuto il relativo mandato con
riguardo a tutti i crediti in questione.>>. < Non sarebbe stato possibile per
diversamente, materialmente confezionare Controparte_7
l'azione.>>
Conclude l'appellante incidentale affermando che <il Tribunale, dunque,
avrebbe dovuto ritenere sussistente la legittimazione ad agire di
[...]
anche con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale Controparte_7
di Bergamo n. 1751/2019 del 26/04/2019 di € 330.603,66 emesso a carico
dell'odierna appellante a favore di > Controparte_3
Le valutazioni del collegio
In discussione è anzitutto, quale primo presupposto per il fondato esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la sussistenza di una posizione giuridica che legittimasse all'azione di recupero del credito, e, Controparte_7
conseguentemente, alle azioni lato sensu di essa cautelari, come appunto l'actio pauliana.
Attesa la produzione dei tre decreti ingiuntivi sopra indicati deve pertanto pagina 29 di 39 ritenersi incontroversa e documentale la sussistenza del credito – in senso lato,
come richiesto per la revocatoria, ove è di rilievo anche il credito contestato -
in capo a che vi figurava quale relativo titolare. CP_3
Si tratta quindi di accertare se l'attrice avesse oppure Controparte_7
no il potere di agire in nome e per conto della creditrice al CP_3
recupero dei crediti portati dai predetti titoli.
Poiché, come rilevato dal giudice di prime cure, la procura prodotta in atti non reca precisa ed analitica indicazione dei singoli crediti per i quali è stata conferita né delle tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria,
ritiene il collegio, con ciò confermando la valutazione fatta dal giudice di prime cure, che sulla base della sola procura non sia possibile affermare con certezza che tutti i predetti crediti rientrino tra quelli per i quali CP_3
aveva incaricato della relativa riscossione.
[...] Controparte_7
Ritiene tuttavia nel contempo la corte, con ciò aderendo alla condivisibile valutazione fatta dal giudice di prime cure, che, con riferimento ai crediti per i quali la stessa aveva chiesto ed ottenuto l'emissione Controparte_7
di ingiunzione di pagamento in nome e per conto della mandante CP_3
nessun dubbio possa sussistere in ordine alla relativa ricomprensione nel
[...]
novero di quelli per i quali aveva incaricato CP_3 [...]
della relativa riscossione. CP_7
pagina 30 di 39 Ritiene, inoltre, non sussistere i presupposti per la declaratoria di nullità della procura per indeterminatezza e/o indeterminabilità, posto che la stessa è da ritenersi certamente determinabile, quanto al relativo contenuto, facendo riferimento ai crediti affidati alla mandataria, che, in effetti, altri non possono essere se non quelli <previamente>> ad essa <affidati mediante contratto di
servicing>>, come correttamente osservato da parte appellata.
Non identica può considerarsi la situazione di cui al decreto ingiuntivo n.1751/2019 di € 330.603,66 emesso a favore non di Controparte_7
quale procuratrice di bensì di quest'ultimo in proprio, non CP_3
emergendo da tale titolo il conferimento a di alcun Controparte_7
incarico rivolto al recupero del credito.
Incarico che l'appellante incidentale ritiene implicitamente dimostrato in ragione della stessa proposizione da parte di Controparte_7
dell'azione revocatoria.
Il collegio non ritiene di poter accogliere tale impostazione in quanto la stessa presenta il vizio logico di dar per dimostrato quel che invece è da dimostrare
(ipotizzando non potervi essere altra spiegazione del fatto che
[...]
abbia agito in revocatoria in nome e per conto di CP_7 CP_3
se non presupponendo che sia stata quest'ultima a conferirgli l'incarico di
[...]
procedere in tal senso).
pagina 31 di 39 Dunque va confermata la valutazione del giudice di prime cure quanto a ritenuta sussistenza del potere di di agire in Controparte_7
revocatoria in nome e per conto di limitatamente ai crediti CP_3 CP_3
portati dal decreto ingiuntivo n.2911/2020 di € 400.000,00 e dal decreto ingiuntivo n.302/2020 di € 194.839,54.
Tale conclusione vale ovviamente anche per , Controparte_1
che altro non è se non la medesima a seguito di Controparte_7
variazione di denominazione sociale (per atto Notaio di Persona_5
Milano del 29/09/2021 rep. 12210/6559).
***
Come osservato da parte appellata, con intervento volontario già in primo grado a dichiarato: Controparte_6
1) che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data
03.06.2021, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 130 del 30.04.1999,
ha ceduto pro-soluto alla società tutti i Controparte_3 Controparte_6
crediti individuabili in base ai criteri indicati nel contratto stesso e di cui all'elenco debitori ceduti (allegato come doc. 3;
2) che l'avviso della cessione è stato pubblicato, a sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 130 del 30.04.1999, corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e pagina 32 di 39 modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 68 del 10.06.2021, Parte Seconda (prodotta come doc.
4), e successiva integrazione con rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
26.06.2021 (prodotta come doc. 5);
3) che con procura speciale in data 07.06.2021 a rogito Notaio Per_6
di Roma, la cessionaria ha conferito a
[...] Controparte_6 [...]
ora a seguito variazione Controparte_7 Controparte_1
denominazione sociale del 29.09.2021 (come da visura prodotta come doc. 6),
l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della stessa, l'attività di amministrazione ed incasso dei crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi sia in sede esecutiva che concorsuale,
nonché degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i crediti,
secondo i termini di un contratto per la prestazione dell'attività di servicing di crediti (cfr. doc. 2);
4) che fra i crediti ceduti rientrano quelli vantati nei confronti della sig.ra ed elencati nell'atto di citazione introduttiva del giudizio, per il Parte_1
recupero dei quali era stata promossa la azione revocatoria.
ha prodotto non soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale Controparte_6
che contiene il link internet nel quale sono elencati tutti i debitori i cui crediti sono coinvolti nella cessione, ma anche il suddetto elenco, nel mentre la sig.ra non ha esplicitamente negato la sua inclusione nell'elenco dei Parte_1 pagina 33 di 39 debitori ceduti.
Quanto alla Gazzetta Ufficiale, si rileva che nella versione definitiva a seguito della rettifica di cui al doc. n.5 di parte appellata sono espressamente indicati i criteri di determinazione dei crediti destinati a rientrare nella cessione in blocco, ivi includendosi quelli derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari, sorti tra il
1960 ed il 2021, i cui debitori fossero stati classificati a sofferenza. Tra i quali rientrano tutti quelli per cui è causa.
Da ultimo si rileva il fatto che il presente nel giudizio di CP_3
primo grado a mezzo della mandataria non ha Controparte_7
sollevato alcuna contestazione in ordine alla rispondenza al vero dell'intervenuta cessione dei crediti in favore di , né ha Controparte_6
proposto impugnazione, o comunque sottoposto a censura, la statuizione del giudice di prime cure che di tale cessione dei crediti aveva ritenuto raggiunto la prova.
***
Per le considerazioni che precedono il collegio conclude pervenendo al rigetto tanto del primo motivo di gravame principale quanto dell'unico motivo di gravame incidentale.
pagina 34 di 39 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale contesta la sussistenza del credito assumendo l'invalidità della garanzia fideiussoria assunta, per nullità per violazione della normativa antitrust.
Si tratta con ogni evidenza di questione la cui risoluzione non costituisce antecedente necessario ai fini della decisione circa la fondatezza o meno dell'azione revocatoria intentata, rilevando per quest'ultima una nozione lata di credito, comprendente anche il credito contestato. Nozione nella quale rientra certamente il credito derivante dall'assunzione di un'obbligazione fideiussoria sia pure in presenza di contestazione circa la validità di talune tra le clausole di cui alla lettera di fideiussione (cfr. Cass. 41994/2021).
Il secondo motivo di gravame è pertanto anch'esso infondato.
***
Col terzo motivo di gravame l'appellante ripropone la propria tesi circa l'insussistenza di alcun eventus damni in correlazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale ed al conferimento in essa dell'azienda (precedentemente esercita mediante impresa individuale) e delle proprietà immobiliari della disponente.
Al riguardo il collegio condivide quanto in proposito esposto nella sentenza impugnata, e che cioè <l'operazione di costituzione della società 16 Aprile
pagina 35 di 39 s.r.l., società di capitali unipersonale, con il contestuale conferimento
dell'azienda individuale posseduta da , Parte_1
unitamente a tutti i beni immobili di sua proprietà, è operazione
potenzialmente pregiudizievole alle ragioni dei creditori del socio unico e
segnatamente del Infatti l'operazione ha comportato una Controparte_3
modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, sostituendo un titolo di
partecipazione nella s.r.l. agli immobili conferiti nella neo costituita società,
unitamente all'azienda individuale. La partecipazione societaria costituisce un
capitale di rischio, facilmente cedibile a terzi, mentre la proprietà immobiliare
è un patrimonio sicuro e non occultabile. Inoltre quando il capitale sociale
viene interamente sottoscritto, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2462
c.c. avviene la distinzione fra il patrimonio della società, che risponde delle
obbligazioni sociali e il patrimonio del socio, che risponde dei debiti
personali.>>
Anche il terzo motivo di gravame è dunque infondato,
***
Pur dando atto del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale il collegio non può non rilevare la presenza di una preponderante soccombenza della parte appellante principale, a carico della quale vanno pertanto poste le spese di lite per entrambe le parti appellate, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alle note spese pagina 36 di 39 prodotte, coerenti rispetto ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 520.000,01 sino ad euro
1.000.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012, a carico tanto di appellante principale quanto di appellante incidentale.
Da ultimo il collegio dispone la cancellazione delle seguenti espressioni,
sconvenienti e/o offensive, di cui alle pagine 6-7 dell'atto di citazione in appello: < Invero il Giudice del primo grado, con un potere che la legge
non gli attribuisce, sembra investigare, dedurre, controdedurre e fare
una comparsa conclusionale avversa anziché una sentenza.>>
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge tanto l'appello principale quanto quello incidentale avverso la sentenza n.863/2022 del Tribunale di Bergamo, che conferma integralmente
NA , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società a rifondere al e ad CP_9 CP_3
pagina 37 di 39 le spese del grado, che si liquidano: Controparte_6
- quanto a in euro 18.511,00 per compenso professionale CP_3
tabellare, di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva” ed euro 9.487,00 per la “fase decisionale”,
- quanto ad in euro 18.511,00 per compenso professionale Controparte_6
tabellare, di cui euro 5.706,00 per la “fase di studio”, euro 3.318,00 per la “fase introduttiva” ed euro 9.487,00 per la “fase decisionale”,
oltre per entrambi a rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012, a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale.
Ordina la cancellazione delle seguenti espressioni, sconvenienti e/o offensive, di cui alle pagine 6-7 dell'atto di citazione in appello:
<Invero il Giudice del primo grado, con un potere che la legge non gli
attribuisce, sembra investigare, dedurre, controdedurre e fare una
comparsa conclusionale avversa anziché una sentenza.>>.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/10/2025
IL PRESIDENTE
pagina 38 di 39 EP NO
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come