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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(20.05.1991 -Trani, BT), Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Nicola Loconte e Antonio Loconte;
-Appellante- E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Bari, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele Bia e Davide De Cillis;
NONCHE' Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Antonio Bove;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato in data 06.04.2023, esponeva: • di aver prestato lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze della ditta esercente Controparte_1 attività di commercio di articoli di abbigliamento, compresi accessori, tessuti, calzature e profumeria, dal 28.12.2019 sino alla data di licenziamento per giusta causa del 15.02.2023, in qualità di Autista privato, dapprima in tirocinio e, dal 13.06.2020, con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, trasformatosi in contratto a tempo pieno, per n. 40 ore settimanali, con mansioni di
, a decorrere dal 03.01.2022; • di avere ricevuto disposizioni da Pt_2
, Responsabile della Logistica della Testimone_1 CP_1
di eseguire, nelle date del 10, 11 e 14.02.2023, opere manutentive
[...] di pulizia, nonché di smaltimento dei rifiuti presenti, presso il nuovo capannone, rilevato in locazione dall'azienda, ubicato in Trani, in Via Papa VA XIII, n. 103/A; • di avervi provveduto, in piena autonomia, rimuovendo, altresì, una serie di pedane in legno abbandonate sul piazzale di pertinenza del capannone, caricando le stesse sul furgone aziendale per poi dismetterle presso il Centro comunale di raccolta (c.d. Isola Ecologica), sito in Trani, CP_3 in Via dei Finanzieri, n. 24, per il relativo smaltimento;
• di essere stato inaspettatamente contattato telefonicamente, in data 14.02.2023, al termine della espletata attività lavorativa, dal il quale lo ES informava di essere venuto a conoscenza del fatto che, in realtà, il medesimo istante, nel corso delle operazioni di smaltimento rifiuti, aveva rimosso, oltre le pedane di legno di proprietà della Controparte_1 anche quelle, anch'esse presenti sul medesimo piazzale, appartenenti alla azienda dirimpettaia, come attestato dalle registrazione delle telecamere allocate in loco;
• di avere, in conseguenza, prontamente chiarito di essere incorso in errore, non essendo a conoscenza della delimitazione delle pertinenze, né potendo, in alcun modo, ricondurre le pedane, prive di segni distintivi evidenti, ad un'azienda piuttosto che ad un'altra; • di avere, quindi, il giorno seguente, il 15.02.2023, su sollecitazione del
[...]
una volta recuperate le pedane altrui dalla , ES Controparte_4 provveduto a riposizionarle sul piazzale, nelle vicinanze del capannone dell'altra azienda, per evitare di incorrere, in futuro, nel medesimo errore;
• di avere ricevuto, ciononostante, in data 15.02.2023, contestazione disciplinare e contestuale sospensione cautelativa con effetto immediato, formalizzata a mezzo raccomandata a/r del 18.02.2023, cui seguivano formali giustificazioni scritte del medesimo, rese con apposita nota del 17.02.2023, e audizione personale dello stesso;
• di essersi, tuttavia, concluso il procedimento disciplinare, disattese le giustificazioni rese, con il licenziamento per giusta causa intimato a mezzo raccomandata a/r del 01.03.2023, con decorrenza dalla data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare del 15.02.2024; • di avere, pertanto, adito il Tribunale del lavoro di Bari, invocando accogliersi le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la insussistenza di giusta causa di licenziamento addotta dalla CP_1
e, per l'effetto, b) annullare l'impugnato licenziamento, in quanto
[...] illegittimo e/o inefficace, nonché adottato in violazione dell'art. 238 CCNL settore Commercio/Terziario CONFCOMM, c) ordinare la reintegrazione nel proprio posto di lavoro;
d) condannare la
[...] alla corresponsione, in proprio favore, di una indennità CP_1
pag. 2/26 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi gli interessi di legge;
e) in subordine, condannare la
[...] al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura CP_1 massima consentita dalla legge o in quella ritenuta di giustizia, oltre oneri e competenze di causa. 1.2. La in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avverso dedotto e precisando: • di avere assunto in locazione, nel novembre 2022, un capannone sito in Trani, alla via Papa VA XXIII, n. 103, parte di un condominio al cui interno insiste anche altro capannone, gestito dalla esercente attività di discount alimentare, Controparte_5 ubicato parallelamente al primo e da questo separato da un ampio piazzale condiviso dalle due strutture;
• di essere, i due piazzali di pertinenza, delimitati da una rotatoria e, in corrispondenza del muro di cinta, da un lampione della luce, al fine di rendere facilmente individuabili gli spazi pertinenziali di ciascuna azienda, come da produzione fotografica allegata;
• di avere, nella seconda metà del mese di gennaio 2023, , Responsabile della Logistica Testimone_1 della indetto una riunione con alcuni dipendenti - i.e. Controparte_1
, , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
e – proprio al fine di organizzare le attività
[...] Persona_4 di smaltimento rifiuti depositati nell'area di competenza aziendale;
• di essere stato, nell'occasione, individuato, insieme ad altri, il Parte_1 per l'espletamento di tale attività, poiché in possesso della abilitazione alla guida del furgone aziendale, con dispiego di tutte le precise indicazioni su dove intervenire con particolare riguardo all'area del capannone della e ai materiali da ritirare;
• di avere, Controparte_1 sempre in detto incontro, il Responsabile aziendale comunicato, a seguito di precisa richiesta del , in maniera chiara che le Parte_1 pedane EPAL presenti in loco non erano di proprietà della CP_1
circostanza resa ancora più evidente dal fatto che la maggior parte
[...] delle suddette pedane, oltre ad essere nuove, risultavano accatastate per colori: blu, rosso e legno;
• di essere stato il in data ES
14.02.2023 ore 15:30 circa, in compagnia del collega _1
, raggiunto dal Responsabile della tale
[...] Controparte_5
VA, il quale denunciava il furto di circa n. 150 pedane EPAL, mostrando loro diversi video recuperati dal sistema di videosorveglianza pag. 3/26 della dai quali emergeva che il , durante Controparte_5 Parte_1
l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, accedeva presso l'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottraeva le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone;
• di avere, in conseguenza, e , contattato il , il quale ES _1 Parte_1 negava ogni tipo di coinvolgimento nel ritiro delle pedane altrui, sostenendo di avere recuperato solo quelle rotte e conferite presso l'Isola ecologica di Trani;
• di essersi i medesimi, non convinti di tale versione dei fatti, recati presso il centro pedane sito in Località RO in
Trani, specializzato nella compravendita di pedane EPAL, al fine di verificare se vi fosse stato il conferimento di alcune pedane, da parte di un dipendente della in detta giornata;
• di avere avuto Controparte_1 conferma di tanto dal titolare del centro, nonché dal sopraggiungere del stesso, il quale, sorpreso della presenza al centro pedane dei Parte_1 colleghi, proferiva le seguenti parole: “Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata”, senza addurre ulteriori chiarimenti, salvo poi recuperare n. 10 pedane, caricarle sul furgone, verso pagamento in favore del titolare del centro pedane della somma di € 55,00 quale ricavato della precedente vendita, per poi riporle nel piazzale, dove e provvedevano a restituirle alla ES _1 [...]
• di avere, quindi, il giorno seguente, il 15.02.2023, a fronte CP_5 dell'accaduto, provveduto a contestare formalmente l'addebito al
, mediante lettera disciplinare, seguita da giustificazioni rese in Parte_1 data 17.02.2023 nelle quali quest'ultimo ammetteva l'errore, scusandosi per l'accaduto; • di avere, tuttavia, ritenuto non idonee tali giustificazioni ad impedire il licenziamento per giusta causa;
• di essere il fatto contestato non solo sussistente ma confessato dal lavoratore e avvalorato dalla successiva condotta, mediante recupero di parte della merce illegittimamente venduta, con conseguente piena legittimità del recesso operato, risultando reciso il vincolo fiduciario tra le parti e rientrando la condotta anche nelle ipotesi di cui agli artt. 238 e 242 CCNL di settore;
• di essere, infine, palesemente infondato l'assunto, pure sostenuto dal lavoratore, secondo cui avrebbe subito un demansionamento, svolgendo il medesimo mansioni di autista e non anche pulitore, alla cui doglianza peraltro non seguiva alcuna correlativa richiesta;
• di non meritare, conclusivamente, la spiegata impugnativa di licenziamento, accoglimento. 1.3. Ritualmente evocato, si costituiva -altresì- in giudizio l CP_2 che, con apposita memoria, precisava che, a mero scopo tuzioristico pag. 4/26 laddove fosse stato riconosciuto illegittimo il licenziamento, la condanna della datrice di lavoro al versamento della contribuzione andava limitata al periodo richiesto;
evidenziava poi che il rapporto di lavoro, per come dedotto in ricorso, non corrispondeva a quanto denunciato all , non CP_2 risultando alcun versamento di contributi all in favore del CP_2 dipendente da parte della con la Parte_1 Controparte_1 conseguenza che “laddove venga riconosciuta l'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato, o meglio una diversa regolamentazione dello stesso, nelle modalità asserite da parte ricorrente” sorgeva altresì
“il conseguente obbligo da parte del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive riconosciute e per l'effetto al versamento all' CP_2 della relativa contribuzione”, entro i limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995, maggiorata delle sanzioni civili ed interessi legali fino al soddisfo, con rifusione, in favore dell , delle spese e competenze di causa. CP_2
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la controversia veniva istruita mediante l'escussione di tre testi. 1.5. Con sentenza n. 1002/2024 del 14.06.2024, il Tribunale così provvedeva: rigetta integralmente il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere nei confronti della società resistente le spese processuali, che liquida complessivamente in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge;
compensa le spese di lite nel rapporto processuale con l . CP_2
2.1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024 Parte_1 interponeva appello nei confronti della per i motivi Controparte_1 che di seguito si espongono e valutano, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese di giudizio. 2.2. Ripristinato il contraddittorio, la resisteva Controparte_1 con apposita memoria difensiva del 25.09.2024, invocando la conferma integrale della statuizione gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio. 2.3. Si costituiva altresì l con memoria in data 18.09.2024, CP_2 ribadendo le medesime conclusioni rassegnate in prime cure. 2.4. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. 2.5. In data odierna, disattese le proposte transattive formulate da questa Corte con apposite ordinanze del 10.10.2024 e del 14.01.2025,
pag. 5/26 all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale, all'esito di accurata istruttoria, ha disatteso la domanda proposta dal lavoratore, diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità del recesso per giusta causa, argomentando quanto segue. Non è il lavoratore a dover provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo, ma, con un'inversione dell'onere della prova, è il datore di lavoro che deve dimostrare la fondatezza dei motivi di carattere soggettivo od oggettivo posti a giustificazione del licenziamento, ex art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604. Nella fattispecie in esame, la parte datrice di lavoro, nell'ambito della lettera di contestazione disciplinare inviata al lavoratore, così come nella successiva comunicazione di licenziamento, nonché nella propria memoria difensiva, ha indicato, quale ragione a fondamento del provvedimento espulsivo, la “rottura irrimediabile del vincolo fiduciario” dovuta ai gravi episodi verificatisi nei giorni 10, 11 e 14 febbraio 2023 – alla stessa denunciati dal responsabile della CP_5
all'esito di alcune verifiche condotte sulle registrazioni delle
[...] telecamere di sorveglianza di quest'ultima – allorquando il lavoratore, contravvenendo alle disposizioni ricevute dalla parte datoriale, aveva illegittimamente sottratto, durante l'orario di lavoro e con l'utilizzo del mezzo aziendale, un gran numero di pedane Epal di proprietà della
[...]
asportandole dall'area di pertinenza di quest'ultima. CP_5
Nel corpo della propria memoria difensiva, la società ex datrice di lavoro ha poi precisato che, a riprova della gravità della condotta tenuta dal lavoratore, vi fosse anche il fatto che il dipendente, dopo aver asportato le pedane con l'utilizzo del mezzo aziendale, anziché conferirle presso l'isola ecologica di Trani (come riferito ai propri superiori e ribadito nel corpo del ricorso), le aveva vendute (ricavandone un corrispettivo economico) presso il Centro pedane sito in Località RO a Trani. Dal canto suo, il lavoratore, sia nella nota di giustificazioni scritte del 17.02.2023 sia nella narrativa del proprio ricorso introduttivo, ha sostanzialmente ammesso l'asportazione delle pedane Epal dall'area di pertinenza dell'azienda confinante, mentre ha negato di aver venduto le pedane in questione presso il centro sito in Località RO [“…sono pag. 6/26 incorso nell'errore di ritirare rifiuti e pedane posizionate nei pressi del magazzino di alimentari adiacente e di conferirli presso l'isola ecologica per lo smaltimento…” – vedasi giustificazioni del 17/02/2023, di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente;
“…i rifiuti raccolti, tra cui le pedane rinvenute sul piazzale, venivano caricati dall'odierno ricorrente sul veicolo aziendale, per essere smaltiti presso il Centro Comunale di Raccolta (c.d. “Isola Ecologica”), sito in Trani – Via dei CP_3
Finanzieri 24…”; “…il dipendente preso atto di quanto gli veniva comunicato, forniva immediatamente le sue giustificazioni, chiarendo di essere evidentemente incorso in un errore nello smaltimento delle pedane in legno…” – vedasi pag. 4 del ricorso]. All'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, i fatti oggetto di contestazione da parte della datrice di lavoro hanno trovato piena conferma nella dichiarazioni rese dai testi escussi, risultando provato che il lavoratore, contravvenendo alle indicazioni fornite dai propri superiori in sede di riunione, ha asportato illegittimamente, durante l'orario di lavoro e mediante l'utilizzo del mezzo aziendale, le pedane Epal di proprietà della per poi venderle presso il Controparte_5
“centro pedane” sito in Trani in Località RO.
Invero, con riferimento alla contestata circostanza relativa alla presenza o meno del alla riunione aziendale del gennaio 2023 Parte_1 che aveva preceduto i lavori di pulizia del piazzale in questione, nella quale erano stati spiegati i confini dei due magazzini prospicienti detto piazzale, ove erano allocate le pedane, e cioè l'esistenza di un
“condominio condiviso”, il teste , collega di lavoro del Persona_3 ricorrente, escusso all'udienza del 14.02.2024, ha dichiarato: “Preciso di essere stato presente alla riunione che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale. Quindi sono a conoscenza di come dovessero essere condotti i lavori di pulizia…”, aggiungendo, su domanda a chiarimenti del difensore di parte ricorrente, che: “All'incontro preliminare che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale erano presenti:
[...]
, Per_4 Persona_2 Persona_1 Parte_1
, ed io. Quando ho lavorato al posto del
[...] ES Parte_1 per la pulizia del piazzale, i rifiuti li ho portati presso l'isola ecologica di Trani che è un posto diverso dal centro pedane EPAL”. Le dichiarazioni rese in giudizio dai testi e Persona_3 _1
, colleghi del , e , responsabile
[...] Parte_1 Testimone_1 della hanno < Controparte_1 addotti dalla parte datrice di lavoro quale motivo alla base del pag. 7/26 licenziamento intimato al lavoratore, avendo i testi reso dichiarazioni del tutto convergenti tra loro sui punti fondamentali della vicenda>>. In conseguenza, < ordine alla vicenda oggetto di causa>>, le quali < nella documentazione fotografica e nei filmati versati in atti>>, deve ritenersi avere la adempiuto l'onere probatorio sulla Controparte_1 stessa gravante in ordine alla sussistenza di una giusta causa sottesa all'intimato licenziamento, attesa la gravità delle condotte tenute dal
, < Parte_1 vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, al punto di non poter consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto>>. Il recesso è stato comminato proprio a causa dei gravi episodi verificatisi nei giorni 10, 11 e 14 febbraio 2023, allorquando il lavoratore, disattendendo le disposizioni ricevute dalla parte datoriale, ha in primis illegittimamente sottratto le pedane Epal di proprietà della
[...]
e, subito dopo, anziché conferirle presso l'Isola Ecologica di CP_5
Trani (come dallo stesso riferito ai propri superiori), le ha vendute presso il “centro pedane” sito in Località RO a Trani, ricavandone un profitto;
condotte, queste, senz'altro idonee a determinare l'irrimediabile rottura del vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, al punto da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Da ultimo, anche la denunciata (dal ) violazione dell'art. Parte_1
238 CCNL di settore applicato, in quanto, secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la condotta ascritta al lavoratore non rientrerebbe tra quelle sanzionabili con il licenziamento disciplinare, va rigettata avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per la valutazione dei fatti occorsi, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. Nel caso di specie, si è verificata “l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o terzi”, ossia una delle condotte espressamente indicate nel CCNL di settore (art. 242) quale causa di recesso per giusta causa, nonché, in ogni caso, l'“abuso di fiducia da parte del lavoratore”, ossia uno dei comportamenti sanzionati con il licenziamento disciplinare proprio dall'art. 238 CCNL, avendo il lavoratore utilizzato proprio il mezzo messo a sua disposizione dall'azienda per eseguire le operazioni di pulizia del piazzale, per sottrarre le pedane Epal di proprietà della pag. 8/26 e venderle presso il centro pedane di Trani, onde Controparte_5 incassare il relativo corrispettivo. In definitiva, all'esito delle prove raccolte nel giudizio, deve ritenersi il recesso datoriale ampiamente legittimo, giacché sorretto da giusta causa, con conseguente legittimità del licenziamento intimato al ricorrente e rigetto integrale di ogni domanda attorea. 4. Avverso detta statuizione interpone appello Parte_1 affidato a più motivi di doglianza. 4.1. Col primo motivo lamenta l'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, in ordine alla eccezione, sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo della lite, di nullità della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 300/70, per violazione dei requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità dell'addebito, evidenziando che, soltanto a seguito della impugnativa di licenziamento, “la impresa datoriale ha accusato il lavoratore di fatti nuovi ed ulteriori mai contestati in precedenza, quali quelli che si riferisce essere avvenuti il pomeriggio del giorno 14.2.2023 presso il centro pedane in località RO”, premiando così -la decisione assunta dal Tribunale- “la malafede della impresa datoriale che, solo dopo aver esaminato il ricorso per impugnativa di licenziamento, al fine di contestare la deduzione del secondo cui era incorso in errore scusabile nel Parte_1 prelevare anche le pedane dell'azienda che condivideva il piazzale con la si è ingegnata nel sostenere che era stata Controparte_1 organizzata una riunione, con vari dipendenti, proprio per organizzare le operazioni di pulizia, senza che tale circostanza, qualora fosse stata vera, fosse già indicata al lavoratore attinto dal provvedimento di licenziamento con la nota 1.3.2023 di chiusura del procedimento disciplinare”. In particolare, evidenzia il , fatti per la datrice di lavoro di Parte_1 rilevante preminenza, asseritamente verificatisi nel pomeriggio del giorno 14.02.2023, ed oggetto di una articolata prova testimoniale (quali l'accorrere del e del presso il centro pedane sito in ES _1
Trani, Località RO, al fine di verificare una eventuale compravendita non autorizzata, presumibilmente consumatasi ore prima, nonché il sopraggiungere del in loco, il quale, sorpreso dalla Parte_1 presenza dei colleghi, avrebbe riferito le parole “ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata”, senza addure ulteriori chiarimenti, o ancora il recupero delle pedane sottratte e la restituzione delle stesse alla da parte del e del ), Controparte_5 ES _1
pag. 9/26 non risultano affatto riportati nella lettera di contestazione disciplinare del 15.02.2023, ma risultano contestati in giudizio soltanto a seguito della impugnativa di licenziamento. Così, più direttamente, si esprime il nel motivo di appello: Parte_1
“Orbene, posto che tutti questi fatti dedotti ad oggetto della prova testimoniale si sono verificati nelle ore pomeridiane del giorno 14 Febbraio 2023, ci si chiede come mai di essi non vi sia menzione alcuna nella contestazione disciplinare formulata il giorno immediatamente successivo 15 Febbraio 2023?
Perché mai al , sorpreso in flagranza di reato nella Parte_1 immediatezza del furto, costretto a restituire al titolare del centro pedane il corrispettivo di euro 55,00 ricevuto poco prima per la vendita delle pedane sottratte, non sono stati contestati, ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/1970, tutti questi comportamenti di cui si era reso responsabile quel pomeriggio del giorno 14 Febbraio 2023?” Il motivo sotteso al licenziamento, prosegue il rilievo censorio, va individuato nell'intento, malcelato, di liberarsi del Parte_1 strumentalizzando l'errore in cui era incorso nello smaltimento delle pedane, anche perché la minaccia, contenuta nella contestazione disciplinare, della “potenziale natura penalmente rilevante” dei fatti contestati, non risulta seguita ad oggi da alcuna conseguenza penale. Invoca pertanto l'esame, omesso dal primo giudice, della eccezione di immutabilità e specificità della contestazione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa del lavoratore incolpato. 4.2. Con il secondo motivo di doglianza si duole il Parte_1 dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale adito, delle propalazioni rese in sede istruttoria dai testi escussi, le cui “discordanze ed incongruenze” condurrebbero, invero, a suo dire, ad una ricostruzione differente dei fatti di causa, tale da provare la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso nell'adempimento dei propri obblighi. 4.3. Denuncia, ancora, con la terza doglianza l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure laddove, nonostante il disconoscimento, tempestivamente operato ai sensi dell'art. 2712 c.c., delle videoregistrazioni prodotte in primo grado dalla ha Controparte_1 posto a fondamento del proprio convincimento proprio “la documentazione fotografica e i filmati versati in atti”. 4.4. Col quarto motivo di doglianza censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo ritenuto opportuno procedere all'escussione, quale teste, del titolare del centro di raccolta pedane sito pag. 10/26 in Trani, Località RO (alla cui presenza si sarebbe verificata prima la compravendita non autorizzata delle stesse e successivamente il forzoso recupero), ritenendo evidentemente insufficiente a chiarire la verità dei fatti quanto riferito in giudizio dai due testi e ES
, ponendo l'onere di indicare le generalità del titolare centro _1 raccolta e citarlo in giudizio a carico della resistente Controparte_1 ha poi soprasseduto all'omesso adempimento in tal senso da parte di quest'ultima, “accontentandosi delle dichiarazioni rese dai due dipendenti dell'azienda, sig.ri e , senza nemmeno ES _1 valutare le contraddizioni esistenti tra la deposizione dell'uno e quella dell'altro”.
4.5. Da ultimo, con il quinto motivo di appello, lamenta il Parte_1 la insussistenza del fatto contestato sotteso al licenziamento opposto, ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, e quindi l'illegittimità del provvedimento espulsivo comminato, per avere posto a fondamento dello stesso dei fatti non contestati nella missiva di addebito, ma venuti fuori solo successivamente in sede di memoria difensiva avverso l'impugnativa di licenziamento, con la conseguenza che la sanzione inflitta deve ritenersi anche del tutto sproporzionata rispetto all'unico fatto ritualmente contestato rappresentato dall'avere prelevato delle pedane;
fatto, peraltro, verificatosi “per un mero errore e, quindi, in assoluta buona fede”, come tale inidoneo ad integrare ex se il licenziamento comminato, giustificato, evidentemente, da ulteriori vicende emerse solo in sede di giudizio.
5. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. 5.1. Ritiene il Collegio non possa trovare ingresso la prima censura afferente la dedotta violazione, da parte della società datrice, a dire del
, dei requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità di Parte_1 cui all'art. 7 L. n. 300/1970, in relazione alla contestazione disciplinare mossagli in data 15.02.2023 e alla successiva lettera di licenziamento, trattandosi di vizio eccepito per la prima volta in grado di appello, non contenendo il ricorso introduttivo della lite alcuna denuncia in tal senso, avendo piuttosto eccepito in prime cure soltanto: i) la violazione dell'art. 238 CCNL di settore commercio terziario e ii) l'insussistenza del fatto contestato, con riferimento all'elemento soggettivo (evidenziando trattarsi di errore scusabile e di buona fede, ai fini dell'invocata tutela reintegratoria), senza muovere alcun vizio di forma e /o procedimentale. Va, pertanto, accolta sul punto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società appellata la quale bene evidenzia che “nel caso di
pag. 11/26 specie, l'appellante, non ha mai sollevato alcuna eccezione di “nullità” della contestazione disciplinare, né ha mai formulato alcuna censura in ordine a presunte quanto insussistenti violazioni dei richiamati principi, nel giudizio di primo grado”. Tale motivo, dunque, impatta con il divieto dei c.d. nova sancito dall'art. 345 c.p.c. (art. 437 c.p.c. per le controversie assoggettate al rito del lavoro). Va al riguardo evidenziato che costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 c.p.c., la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di fatti nuovi, l'introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado (così Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2004 n. 13253). Ciò in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili di ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris instantiae con la conseguenza che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio (in tal senso Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2001 n. 4190). Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, si è chiarito che il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. in particolare Cass. n. 4854 del 2014). 5.2. I motivi di gravame, concernenti il merito della vicenda litigiosa, possono essere trattati congiuntamente, in quanto afferenti all'applicazione dei principi ripartitori degli oneri di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) di cui il tribunale avrebbe fatto malgoverno, nonché il pag. 12/26 riesame del materiale probatorio versato in atti. Occorre premettere che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore (v. da ultimo Cass., civ. sez. lav., 06.03.2023, n. 6554; Cass. n.11206/2015, Cass. n.4368/2009), con la specificazione che tale onere comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate (da ultimo, cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 25203 del 08.11.2013). Tanto premesso, la lettera di licenziamento intimato al , Parte_1 richiamando la contestazione disciplinare del 14.02.2023, fonda la giusta causa di recesso nell'essere “venuto meno ogni vincolo fiduciario che dovrebbe essere alla base del Suo rapporto di lavoro con la [società, n.d.r.] Scrivente”. In ordine al perimetro fattuale della contestazione, si osserva che la disamina integrata degli atti e delle testimonianze espletate in primo grado consente di confermare la conclusione del Tribunale adito in ordine alla legittimità del licenziamento opposto, potendosi ritenere assolto da parte datoriale l'onere di comprovare, con i richiesti margini di evidenza, la ricorrenza nella fattispecie di una effettiva sottrazione, da parte del , di pedane in legno, nel corso dell'episodio Parte_1 contestato, di cui ne invoca il riesame. In relazione all'asserita erronea valutazione delle propalazioni rese dai testi escussi in prime cure, ritiene la Corte essere le stesse complete e circostanziate, certamente idonee a corroborare il convincimento del Tribunale adito circa la legittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto sorretto da giusta causa.
Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di pag. 13/26 prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. È opportuno riportare i tratti salienti delle varie deposizioni testimoniali, delle quali l'appellante ne invoca un riesame. Il teste , escusso all'udienza del 22.11.2023, Testimone_1 premesso di conoscere il “in quanto era un dipendente della Parte_1
dove io lavoro in qualità di responsabile da circa due anni in CP_1 quanto sono stato assunto a marzo del 2022”, dichiarava:
“ADR: Quando ho iniziato a lavorare per la il già CP_1 Parte_1 era in servizio presso la CP_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.] della memoria difensiva che mi viene letto, la confermo integralmente. Tanto è a mia conoscenza perché quel giorno mi sono recato insieme a , perché dovevo Persona_1 fare una verifica insieme al in merito allo stato di _1 avanzamento dei lavori sul cantiere. In tale occasione sono stato quasi aggredito da un tale di nome VA, qualificatosi come responsabile di magazzino della il quale per dimostrare quanto CP_5 denunciato in merito alla sottrazione delle pedane, mostrava a me e al
una serie di video estratti dalle telecamere della _1 videosorveglianza. ADR: Con riferimento al capitolo sub 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig. , in compagnia del collega Testimone_1
, venivano raggiunti dal Responsabile della Persona_1 [...]
tale VA, il quale denunciava il furto di circa 150 CP_5 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.] posso CP_1 riferire che il sig. VA ci mostrò dei video estratti dal sistema di videosorveglianza della In questi video si vedeva il CP_5
a bordo del furgone della che si dirigeva in una zona Parte_1 CP_1 del piazzale che era opposta a quella di pertinenza della e che CP_1 caricava le pedane della che erano accatastate in quella zona CP_5 del piazzale. I video avevano una durata di pochi minuti. Uno di questi risaliva a pochi minuti prima del nostro arrivo sul cantiere il giorno 14/02/2025 anzi dico meglio a circa un'ora prima del nostro arrivo;
mentre altri video risalivano ad alcuni giorni prima.
pag. 14/26 ADR: Con riferimento al capitolo sub 11 [In particolare, il citato sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica Nugnes diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, Parte_1 accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.] posso confermarlo integralmente, precisando che lo contattai telefonicamente subito dopo aver visionato i predetti video e il
, con voce agitata, negò categoricamente di aver preso le Parte_1 pedane della In particolare, il ricorrente disse che non aveva CP_5 preso nulla, che quello che aveva preso lo aveva smaltito presso il centro rifiuti di Trani e che, in ogni caso, avrebbe recuperato le pedane, ma non disse dove le avrebbe recuperate. ADR: Con riferimento al capitolo sub 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora
questo è video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso ES gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”; n.d.r.] lo confermo, precisando che io e il ci siamo recati presso il centro di raccolta in Trani _1 alla Località RO e abbiamo parlato con un signore all'interno di un gabbiotto, al quale abbiamo chiesto se fosse andato qualcuno a lasciare delle pedane e successivamente ci siano rivolti ad un'altra persona presente sul piazzale, il quale ci riferì che da poco era giunto un ragazzo che aveva scaricato le pedane e che aveva incassato la somma di 55 euro per le pedane. Preciso che le pedane erano ancora accatastate sul piazzale. Aggiungo che offrimmo di restituire i soldi per riprenderci le pedane, cercando di spiegare che c'era stato un disguido. A questa richiesta la persona che stava nel non ha opposto Parte_3 alcuna obiezione e la stessa persona ci ha condotti all'addetto che era presente sul piazzale per il ritiro delle pedane. Non abbiamo versato la somma di 55 euro, perché nel frattempo è sopraggiunto il . Parte_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del piazzale di Parte_1
pag. 15/26 competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del piazzale, di CP_1 pertinenza della per appropriarsi illegittimamente delle Controparte_5 pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il chiedendogli se ES _1 Parte_1 avesse caricato pedane EPAL senza autorizzazione e dove le avesse portate, n.d.r.] li confermo integralmente, precisando che, allorquando giunse il presso il centro pedane di Trani, io alla presenza del Parte_1 collega ho fatto la “paternale” al nel senso che l'ho _1 Parte_1 rimproverato per ciò che aveva fatto. Il disse testualmente Parte_1
“ho fatto una cazzata”. A quel punto gli ho detto di restituire i soldi che aveva ricevuto in cambio delle pedane e di caricare le pedane sul furgone nuovo con cui eravamo giunti io e il , spiegandogli che _1 se avesse riportato lui le pedane alla al sig. VA, CP_5 avrebbe avuto grossi problemi perché il sig. VA era molto arrabbiato per l'accaduto. ADR: A quel punto il ha eseguito le mie direttive, caricate Parte_1 le pedane sul furgone nuovo, io e il abbiamo restituito le dieci _1 pedane al sig. VA personalmente. ADR: Il sig. VA, ricevute le dieci pedane, pretendeva la restituzione delle altre pedane mancanti, che complessivamente ammontavano a 150. A quel punto, mi sono limitato a segnalare l'accaduto alle risorse umane della CP_1
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore del ricorrente, il testimone dichiara: “Il giorno 14/02/2023 era stato incaricato soltanto il dello smaltimento delle pedane presso il piazzale in Parte_1 questione.” Pienamente conformi, e tutt'altro che contraddittorie, risultano le dichiarazioni rese dall'altro teste escusso nella medesima udienza del 22.11.2023, il quale, premesso di conoscere il Persona_1
, in qualità di collega, in quanto ho lavorato per la Parte_1 CP_1
[…] dal 2018, inizia[ndo] come responsabile di magazzino, ma da circa due mesi [quale] supervisore presso la Boutique, afferma:
“ADR: Con riferimento al capitolo sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.] della memoria difensiva, di cui mi viene data lettura, la confermo integralmente, precisando che quel giorno eravamo appena giunti a bordo del nostro mezzo, quando
pag. 16/26 sopraggiunse un tale di nome VA, dipendente della già CP_5 incontrato in altre occasioni a bordo del muretto, il quale inveendo verso di noi accusava la del furto delle pedane della CP_1 CP_5
ADR: Preciso che ero andato insieme al in quel posto, ES perché, nella nostra qualità di responsabili per la dovevamo CP_1 controllare il lavoro fatto dai dipendenti della CP_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig. , in compagnia del collega Testimone_1
, venivano raggiunti dal Responsabile della Persona_1 [...]
tale VA, il quale denunciava il furto di circa 150 CP_5 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.] lo CP_1 confermo integralmente, precisando che il sig. VA mostrava sul suo smartphone presumibilmente collegato all'impianto di videosorveglianza della una serie di video risalenti al mese CP_5 di febbraio 2023, in cui si vedeva il che, dopo aver lavorato Parte_1 sul lato destro del piazzale di pertinenza della si dirigeva a CP_1 bordo del furgone Vivaro di colore bianco nella zona sinistra del piazzale di pertinenza della dove scendeva e caricava sul CP_5 furgone delle pedane.
ADR: Ricordo che ci fece visionare più di un video. ADR: Con riferimento al capitolo sub 11 [In particolare, il citato sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica CP_1 diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, Parte_1 accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.] lo confermo integralmente in quanto ho ascoltato la telefonata che il fece al subito dopo aver parlato ES Parte_1 con il sig. VA, quando ancora eravamo sul piazzale. Ricordo che il
mise la conversazione in viva voce e ricordo che il ES Parte_1 rispose di non aver preso assolutamente le pedane della e che CP_5 quelle che aveva smaltito le aveva portate presso il centro rifiuti. Successivamente però il disse che aveva fatto una “cazzata”. Parte_1
ADR: Anzi dico meglio, quando il collega parlava al ES telefono con il , mi ricordo che gli disse che, siccome si Parte_1 trattava di pedane EPAL, saremmo andati al centro di raccolta delle pedane EPAL che si trova in Località RO per verificare che stessero lì le pedane invece che al centro di raccolta dei rifiuti.
pag. 17/26 ADR: A quel punto il disse che sarebbe andato lui. In ogni Parte_1 caso, io e il ci recammo al centro di raccolta delle pedane ES
EPAL in Località RO. Lì c'erano un ragazzino e un altro signore in una baracca. ADR: Con riferimento al capitolo sub 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora
questo è video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso ES gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”, n.d.r.], 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del Parte_1 piazzale di competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del CP_1 piazzale, di pertinenza della per appropriarsi Controparte_5 illegittimamente delle pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il ES _1
chiedendogli se avesse caricato pedane EPAL senza Parte_1 autorizzazione e dove le avesse portate., n.d.r.] posso riferire che andammo presso il centro di raccolta delle pedane EPAL subito dopo la telefonata. Lì trovammo un ragazzino a cui chiedemmo se fossero state portate delle pedane da un ragazzo su un furgone;
il ragazzino rispondendo affermativamente, ci mostrò le pedane. A quel punto chiedemmo di poter parlare con il titolare del centro di raccolta e il ragazzino ci condusse in una baracca, dove c'era un altro signore, al quale spiegammo la situazione e chiedemmo di poter riprendere le pedane che erano state portate per sbaglio, previa restituzione della somma di 55 euro versata per l'acquisto delle pedane. Il signore con cui parlammo non fece alcuna obiezione. E quando arrivò il , Parte_1 questi restituì la somma di 55 euro e, caricate le pedane sul furgone, io e il caricammo personalmente le pedane alla Mi ES CP_5 ricordo che dicemmo al che saremmo andati noi a restituire Parte_1 le pedane, perché il sig. VA era molto arrabbiato. Ricordo che il
pronunciò la frase “ho fatto una cazzata” appena arrivato al Parte_1 centro di raccolta delle pedane EPAL, quando il gli chiese ES conto del suo comportamento.
pag. 18/26 ADR: Le pedane che quel giorno abbiamo recuperato erano 10, anche perché nel furgone non ne possono entrare più di dieci. Le abbiamo restituite personalmente al sig. VA, il quale fece presente che quelle erano solo una piccola parte di quelle che erano state sottratte.
ADR: A quel punto, ce ne siamo andati. Il collega ha ES relazionato in merito all'accaduto in azienda, ma io non ero presente.
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il testimone riferisce che sopraggiunsero con l'auto aziendale Volkswagen Tiguan, mentre il ricorrente arrivò presso il centro di raccolta a bordo del furgone Opel Vivaro.
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il testimone dichiara che l'attività di smaltimento dei rifiuti era stata affidata al solo nelle giornate del 14 febbraio 2023 e nelle Parte_1 altre giornate prevalentemente sempre al . Parte_1
ADR: Per quanto riguarda l'orario di lavoro posso riferire che anche il , come gli altri dipendenti, iniziava a lavorare verso Parte_1 le ore 9:00 e terminava non più tardi delle 17:00 con una pausa pranzo di circa un'ora dalle 13:00 alle 14:00.”
Ebbene, ritiene il Collegio, alle luce delle risultanze probatorie dianzi riportate, che i fatti di causa non possano che essersi svolti come prospettati dalla in giudizio: i dipendenti e Controparte_1 _1
sopraggiunti nelle imminenze del capannone appena acquisito ES in locazione, venivano a conoscenza dell'accaduto, contattavano telefonicamente il che negava quanto contestato, lo Parte_1 informavano che si sarebbero recati presso il centro di smaltimento pedane EPAL a verificare la veridicità di quanto dichiarato;
giunti presso il centro pedane in Località RO in Trani e sopravvenuto il
, raccoglievano la significativa espressione, ammissiva di Parte_1 colpevolezza, “ho fatto una cazzata”. Prive di pregio alcuno devono ritenersi le presunte discordanze (tra dette dichiarazioni) evidenziate dall'appellante, tese a corroborare una presunta “messinscena” tessuta ai suoi danni dall'azienda, senza peraltro evidenziarne una plausibile ragione, non risultando denunciata alcuna ritorsività. Non colgono nel segno, infatti, né le censure mosse in ordine al contenuto della telefonata intercorsa tra il e il Parte_1 ES avendo il , ascoltando la stessa direttamente in modalità c.d. _1
“viva voce”, riportato fatti del tutto sovrapponibili a quelli dichiarati dal pag. 19/26 precisando soltanto che il fosse stato informato, ES Parte_1 durante quella telefonata, della intenzione del di andare a ES verificare personalmente presso il centro smaltimento pedane EPAL che le stesse non fossero state conferite lì, sebbene il continuasse a Parte_1 negare, né, tantomeno, le censure relative a presunte discrepanze tra i mezzi in uso dai soggetti coinvolti, quando, lo si ribadisce, è sufficiente la plana lettura delle due testimonianze, per desumere che il Parte_1 adoperasse il furgone aziendale Opel Vivaro, la cui targa veniva peraltro chiaramente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della
[...]
e il e il utilizzavano l'auto aziendale CP_5 ES _1
Wolkswagen Tiguan, salvo riconsegnare al sig. VA le n. 10 pedane EPAL sottratte e recuperate dall'apposito centro, caricate all'uopo dal sul furgone aziendale. Parte_1
Del pari, il teste escusso all'udienza del Persona_3
14.02.2024, dichiarava:
“A.D.R. Conosco il ricorrente in quanto è stato mio ex collega di lavoro. Ho iniziato a lavorare nel mese di ottobre 2021 per la CP_1
All'epoca il ricorrente già era in servizio. Lavoro con mansioni di magazziniere. Conosco i fatti di causa in merito al licenziamento del ricorrente a seguito di quello che mi hanno riferito in azienda. Ho iniziato a collaborare nella pulizia del piazzale quando il ricorrente è stato mandato via. Preciso di essere stato presente alla riunione che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale. Quindi sono a conoscenza di come dovessero essere condotti i lavori di pulizia. Tuttavia, a questi lavori è stato addetto prevalentemente il ricorrente, nel senso che io sono stato impiegato in detti lavori solo dopo che ricorrente è stato mandato via. A.D.R. Con riferimento alle circostanze di cui mi viene data lettura capitoli sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.], 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig.
[...]
, in compagnia del collega Testimone_1 Persona_1 venivano raggiunti dal Responsabile della tale Controparte_5
VA, il quale denunciava il furto di circa 150 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.], 11 [In particolare, il citato CP_1 sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai CP_1
pag. 20/26 quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo Parte_1 aziendale, accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.], 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora questo è ES video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”., n.d.r.], 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del piazzale di Parte_1 competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del piazzale, di CP_1 pertinenza della per appropriarsi illegittimamente delle Controparte_5 pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il chiedendogli se ES _1 Parte_1 avesse caricato pedane EPAL senza autorizzazione e dove le avesse portate., n.d.r.] della memoria difensiva della parte resistente non posso riferire nulla, perché si tratta di fatti di cui non ho avuto conoscenza. A.D.R. Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il teste riferisce: “All'incontro preliminare che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale erano presenti: Persona_4 Persona_2
, , ed io.
[...] Persona_1 Parte_1 ES
Quando ho lavorato al posto del per la pulizia del piazzale, i Parte_1 rifiuti li ho portati presso l'isola ecologica di Trani che è un posto diverso dal centro pedane EPAL” In conseguenza, non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dal , ancora una volta tesa a corroborare la sussistenza Parte_1 di una “messinscena” ordita a proprio danno, relativa alla tardiva deduzione, da parte della di una riunione Controparte_1 organizzativa precedente il susseguirsi degli eventi. Ed invero, il dipendente estraneo ai fatti di causa, Per_3 puntualizzava che la riunione si era tenuta alla presenza di
[...]
, Per_4 Persona_2 Persona_1 Parte_1
e ; che, in quella sede, venivano
[...] Testimone_1 debitamente impartite le istruzioni utili all'espletamento dell'attività in pag. 21/26 oggetto, compresa la necessità di conferire i rifiuti presso la c.d. Isola ecologica di Trani e, non di certo, presso il centro pedane EPAL sito altrove, in Località RO, notoriamente preposto alla compravendita, evidentemente non autorizzata, di pedane EPAL;
che il fosse stato individuato come primo incaricato, cui succedeva Parte_1 il all'indomani del licenziamento del . Per_3 Parte_1
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto eccepito dal
, le dichiarazioni rese dai testi escussi, ben lungi dal potersi Parte_1 considerare contraddittorie, delineino chiaramente i fatti di causa siccome ricostruiti dalla Controparte_6
. D'altronde, gli stessi, come pure rilevato dal Tribunale adito,
[...] trovavano pieno conforto nella produzione documentale versata in atti:
• le immagini di videosorveglianza della da cui Controparte_5 si evince chiaramente un soggetto a bordo del furgone aziendale in dotazione aggirarsi nel piazzale antistante il capannone e commettere gli illeciti dianzi evidenziati, che, sebbene disconosciute dal , Parte_1 risultano pienamente confermate in giudizio in sede di prova testimoniale, anche in ordine al riferimento soggettivo;
• la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal Parte_1 nell'imminenza degli eventi, allorquando, dopo aver ripetutamente negato di aver sottratto le pedane EPAL di proprietà della CP_5
e di averle conferite nell'apposito centro di raccolta in Località
[...]
RO, piuttosto che limitarsi a smaltire soltanto quelle della
[...] presso la c.d. Isola ecologica, raggiungeva e CP_1 ES
presso il centro di raccolta delle pedane EPAL, evidentemente _1
a recuperare quanto illecitamente conferito, ed ammetteva “ho fatto una cazzata”, circostanza, peraltro, mai negata nel corso di entrambi i giudizi, bensì artatamente ricondotta ad errore scusabile;
• la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal in Parte_1 sede di giustificazioni, rese in forma scritta in data 17.02.2023, ove si legge testualmente “ammetto il mio errore e, ribadita la mia buona fede, mi scuso dell'accaduto, mi impegno a non tenere più alcuna condotta simile prestando maggiore attenzione allo svolgimento del mio lavoro”. In conseguenza, con interpretazione pienamente condivisa da questa Corte, bene ha fatto il Tribunale di prime cure a statuire: < termini, le deposizioni raccolte nel corso del giudizio hanno confermato la veridicità dei fatti addotti dalla parte datrice di lavoro quale motivo alla base del licenziamento intimato al lavoratore, avendo i testi reso dichiarazioni del tutto convergenti tra loro sui punti fondamentali della pag. 22/26 vicenda, ovverosia:
- in data 14/02/2023 e Testimone_1 Persona_1 venivano fermati dal responsabile della sig. VA, Controparte_5 il quale mostrava a loro i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che avevano ripreso i momenti della sottrazione da parte del ricorrente delle pedane Epal;
in particolare, uno dei video risaliva a poco meno di un'ora rispetto al loro arrivo (cosa che verosimilmente indusse il
[...]
a chiamare il ricorrente e a dirigersi presso il centro pedane Epal ES per verificare nell'immediatezza del fatto la presenza delle pedane);
- prima di recarsi al centro pedane Epal, Testimone_1 contattava telefonicamente il ricorrente alla presenza del collega
[...]
; Persona_5
- e si recavano presso il Testimone_1 Persona_5 centro pedane ove rinvenivano le pedane Epal (n.10) portate poco prima dal ricorrente;
a quel punto, chiedevano al titolare del centro di potersi riprendere le pedane erroneamente portate in loco, previa restituzione della somma da questo corrisposta. Il titolare del centro acconsentiva alla restituzione delle pedane, previo rimborso della somma versata di euro 55,00;
- presso il centro pedane Epal sopraggiungeva il ricorrente, al quale il chiedeva spiegazioni in merito all'accaduto; ES
- il ricorrente ammetteva il fatto, dichiarando: “ho fatto una cazzata”; dopodiché restituiva i soldi al titolare del centro pedane Epal;
- le pedane rinvenute presso il centro pedane Epal venivano caricate sul furgone aziendale (erano le 10 pedane poco prima portate dal ricorrente, anche perché il furgone non ne avrebbe contenuto un numero maggiore);
- dopodiché, le pedane venivano restituite alla Controparte_5 direttamente dai sig.ri e , in quanto il responsabile ES Per_5 della (sig. VA) era particolarmente adirato nei Controparte_5 confronti del ricorrente;
- al momento della restituzione delle pedane il sig. VA richiedeva anche le ulteriori pedane mancanti, dato che quelle restituite costituivano solo una piccola parte delle pedane sottratte. Ne discende che, stante la convergenza delle dichiarazioni rese in ordine alla vicenda oggetto di causa, non può essere messa in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. Inoltre, occorre rimarcare che le dichiarazioni testimoniali trovano pag. 23/26 riscontro nella documentazione fotografica e nei filmati versati in atti, in cui sono stati riprodotti i luoghi interessati dalle operazioni di pulizia del piazzale in questione e quelli di pertinenza della da cui Controparte_5 il ricorrente con l'ausilio del mezzo aziendale aveva asportato le pedane Epal di proprietà della stessa per poi venderle presso il Controparte_5
“centro pedane” di Trani, in Località RO, ove una parte delle predette pedane Epal sono state rinvenute nell'immediatezza dell'ultima sottrazione>>. 5.4. Va, conseguentemente, disattesa l'eccepita insussistenza del fatto contestato sotteso al licenziamento opposto, che merita di essere sanzionato con la massima sanzione espulsiva, da ritenersi proporzionata. Viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far presumere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio dell'interesse datoriale che soltanto il recesso dal rapporto sia idoneo a soddisfare in modo efficace. A tal fine, deve ritenersi determinante l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (v. Cass. n. 31302 del 2021: «In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento»). Al fine di stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento non rileva la sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, ma occorre valutare soltanto se la lesione dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Applicando i riferiti principi al caso di specie non v'è dubbio, a pag. 24/26 giudizio di questa Corte, che il licenziamento intimato mediante lettera del 21 gennaio 2020 sia del tutto proporzionato rispetto ai fatti commessi dal . Parte_1
Come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, vi è stata una negligenza particolarmente grave da parte del che, ben Parte_1 conscio di contravvenire alle direttive impartitegli, ha < fiducia riposta nei suoi confronti dalla parte datoriale, risultando provato che lo stesso ha utilizzato proprio il mezzo messo a sua disposizione dall'azienda per eseguire le operazioni di pulizia del piazzale, per sottrarre le pedane Epal di proprietà della e Controparte_5 venderle presso il centro pedane di Trani, onde incassare il relativo corrispettivo>>. Lo stesso , in sede di giustificazioni rese con nota del Parte_1
17.02.2023, si “impegn[ava] personalmente a rispondere delle eventuali conseguenze penali e patrimoniali di natura civile”, ad ulteriore conferma della gravità della portata delle condotte tenute, mai smentite in nessuno dei propri scritti difensivi, ma giustificati dalla asserita ricorrenza della buona fede nella condotta tenuta. La sentenza merita dunque conferma in ogni parte, risultando legittimo il licenziamento intimato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. 6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni sua parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sull'appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.08.2024, nei confronti della e Controparte_1 dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_2
pag. 25/26 avverso la sentenza n. 1002/2024 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 14.06.2024, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori;
compensa le spese processuali nei confronti dell;
dichiara la CP_2 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 14 gennaio 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
pag. 26/26
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(20.05.1991 -Trani, BT), Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Nicola Loconte e Antonio Loconte;
-Appellante- E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Bari, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele Bia e Davide De Cillis;
NONCHE' Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Antonio Bove;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato in data 06.04.2023, esponeva: • di aver prestato lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze della ditta esercente Controparte_1 attività di commercio di articoli di abbigliamento, compresi accessori, tessuti, calzature e profumeria, dal 28.12.2019 sino alla data di licenziamento per giusta causa del 15.02.2023, in qualità di Autista privato, dapprima in tirocinio e, dal 13.06.2020, con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, trasformatosi in contratto a tempo pieno, per n. 40 ore settimanali, con mansioni di
, a decorrere dal 03.01.2022; • di avere ricevuto disposizioni da Pt_2
, Responsabile della Logistica della Testimone_1 CP_1
di eseguire, nelle date del 10, 11 e 14.02.2023, opere manutentive
[...] di pulizia, nonché di smaltimento dei rifiuti presenti, presso il nuovo capannone, rilevato in locazione dall'azienda, ubicato in Trani, in Via Papa VA XIII, n. 103/A; • di avervi provveduto, in piena autonomia, rimuovendo, altresì, una serie di pedane in legno abbandonate sul piazzale di pertinenza del capannone, caricando le stesse sul furgone aziendale per poi dismetterle presso il Centro comunale di raccolta (c.d. Isola Ecologica), sito in Trani, CP_3 in Via dei Finanzieri, n. 24, per il relativo smaltimento;
• di essere stato inaspettatamente contattato telefonicamente, in data 14.02.2023, al termine della espletata attività lavorativa, dal il quale lo ES informava di essere venuto a conoscenza del fatto che, in realtà, il medesimo istante, nel corso delle operazioni di smaltimento rifiuti, aveva rimosso, oltre le pedane di legno di proprietà della Controparte_1 anche quelle, anch'esse presenti sul medesimo piazzale, appartenenti alla azienda dirimpettaia, come attestato dalle registrazione delle telecamere allocate in loco;
• di avere, in conseguenza, prontamente chiarito di essere incorso in errore, non essendo a conoscenza della delimitazione delle pertinenze, né potendo, in alcun modo, ricondurre le pedane, prive di segni distintivi evidenti, ad un'azienda piuttosto che ad un'altra; • di avere, quindi, il giorno seguente, il 15.02.2023, su sollecitazione del
[...]
una volta recuperate le pedane altrui dalla , ES Controparte_4 provveduto a riposizionarle sul piazzale, nelle vicinanze del capannone dell'altra azienda, per evitare di incorrere, in futuro, nel medesimo errore;
• di avere ricevuto, ciononostante, in data 15.02.2023, contestazione disciplinare e contestuale sospensione cautelativa con effetto immediato, formalizzata a mezzo raccomandata a/r del 18.02.2023, cui seguivano formali giustificazioni scritte del medesimo, rese con apposita nota del 17.02.2023, e audizione personale dello stesso;
• di essersi, tuttavia, concluso il procedimento disciplinare, disattese le giustificazioni rese, con il licenziamento per giusta causa intimato a mezzo raccomandata a/r del 01.03.2023, con decorrenza dalla data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare del 15.02.2024; • di avere, pertanto, adito il Tribunale del lavoro di Bari, invocando accogliersi le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la insussistenza di giusta causa di licenziamento addotta dalla CP_1
e, per l'effetto, b) annullare l'impugnato licenziamento, in quanto
[...] illegittimo e/o inefficace, nonché adottato in violazione dell'art. 238 CCNL settore Commercio/Terziario CONFCOMM, c) ordinare la reintegrazione nel proprio posto di lavoro;
d) condannare la
[...] alla corresponsione, in proprio favore, di una indennità CP_1
pag. 2/26 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi gli interessi di legge;
e) in subordine, condannare la
[...] al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura CP_1 massima consentita dalla legge o in quella ritenuta di giustizia, oltre oneri e competenze di causa. 1.2. La in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avverso dedotto e precisando: • di avere assunto in locazione, nel novembre 2022, un capannone sito in Trani, alla via Papa VA XXIII, n. 103, parte di un condominio al cui interno insiste anche altro capannone, gestito dalla esercente attività di discount alimentare, Controparte_5 ubicato parallelamente al primo e da questo separato da un ampio piazzale condiviso dalle due strutture;
• di essere, i due piazzali di pertinenza, delimitati da una rotatoria e, in corrispondenza del muro di cinta, da un lampione della luce, al fine di rendere facilmente individuabili gli spazi pertinenziali di ciascuna azienda, come da produzione fotografica allegata;
• di avere, nella seconda metà del mese di gennaio 2023, , Responsabile della Logistica Testimone_1 della indetto una riunione con alcuni dipendenti - i.e. Controparte_1
, , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
e – proprio al fine di organizzare le attività
[...] Persona_4 di smaltimento rifiuti depositati nell'area di competenza aziendale;
• di essere stato, nell'occasione, individuato, insieme ad altri, il Parte_1 per l'espletamento di tale attività, poiché in possesso della abilitazione alla guida del furgone aziendale, con dispiego di tutte le precise indicazioni su dove intervenire con particolare riguardo all'area del capannone della e ai materiali da ritirare;
• di avere, Controparte_1 sempre in detto incontro, il Responsabile aziendale comunicato, a seguito di precisa richiesta del , in maniera chiara che le Parte_1 pedane EPAL presenti in loco non erano di proprietà della CP_1
circostanza resa ancora più evidente dal fatto che la maggior parte
[...] delle suddette pedane, oltre ad essere nuove, risultavano accatastate per colori: blu, rosso e legno;
• di essere stato il in data ES
14.02.2023 ore 15:30 circa, in compagnia del collega _1
, raggiunto dal Responsabile della tale
[...] Controparte_5
VA, il quale denunciava il furto di circa n. 150 pedane EPAL, mostrando loro diversi video recuperati dal sistema di videosorveglianza pag. 3/26 della dai quali emergeva che il , durante Controparte_5 Parte_1
l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, accedeva presso l'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottraeva le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone;
• di avere, in conseguenza, e , contattato il , il quale ES _1 Parte_1 negava ogni tipo di coinvolgimento nel ritiro delle pedane altrui, sostenendo di avere recuperato solo quelle rotte e conferite presso l'Isola ecologica di Trani;
• di essersi i medesimi, non convinti di tale versione dei fatti, recati presso il centro pedane sito in Località RO in
Trani, specializzato nella compravendita di pedane EPAL, al fine di verificare se vi fosse stato il conferimento di alcune pedane, da parte di un dipendente della in detta giornata;
• di avere avuto Controparte_1 conferma di tanto dal titolare del centro, nonché dal sopraggiungere del stesso, il quale, sorpreso della presenza al centro pedane dei Parte_1 colleghi, proferiva le seguenti parole: “Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata”, senza addurre ulteriori chiarimenti, salvo poi recuperare n. 10 pedane, caricarle sul furgone, verso pagamento in favore del titolare del centro pedane della somma di € 55,00 quale ricavato della precedente vendita, per poi riporle nel piazzale, dove e provvedevano a restituirle alla ES _1 [...]
• di avere, quindi, il giorno seguente, il 15.02.2023, a fronte CP_5 dell'accaduto, provveduto a contestare formalmente l'addebito al
, mediante lettera disciplinare, seguita da giustificazioni rese in Parte_1 data 17.02.2023 nelle quali quest'ultimo ammetteva l'errore, scusandosi per l'accaduto; • di avere, tuttavia, ritenuto non idonee tali giustificazioni ad impedire il licenziamento per giusta causa;
• di essere il fatto contestato non solo sussistente ma confessato dal lavoratore e avvalorato dalla successiva condotta, mediante recupero di parte della merce illegittimamente venduta, con conseguente piena legittimità del recesso operato, risultando reciso il vincolo fiduciario tra le parti e rientrando la condotta anche nelle ipotesi di cui agli artt. 238 e 242 CCNL di settore;
• di essere, infine, palesemente infondato l'assunto, pure sostenuto dal lavoratore, secondo cui avrebbe subito un demansionamento, svolgendo il medesimo mansioni di autista e non anche pulitore, alla cui doglianza peraltro non seguiva alcuna correlativa richiesta;
• di non meritare, conclusivamente, la spiegata impugnativa di licenziamento, accoglimento. 1.3. Ritualmente evocato, si costituiva -altresì- in giudizio l CP_2 che, con apposita memoria, precisava che, a mero scopo tuzioristico pag. 4/26 laddove fosse stato riconosciuto illegittimo il licenziamento, la condanna della datrice di lavoro al versamento della contribuzione andava limitata al periodo richiesto;
evidenziava poi che il rapporto di lavoro, per come dedotto in ricorso, non corrispondeva a quanto denunciato all , non CP_2 risultando alcun versamento di contributi all in favore del CP_2 dipendente da parte della con la Parte_1 Controparte_1 conseguenza che “laddove venga riconosciuta l'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato, o meglio una diversa regolamentazione dello stesso, nelle modalità asserite da parte ricorrente” sorgeva altresì
“il conseguente obbligo da parte del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive riconosciute e per l'effetto al versamento all' CP_2 della relativa contribuzione”, entro i limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995, maggiorata delle sanzioni civili ed interessi legali fino al soddisfo, con rifusione, in favore dell , delle spese e competenze di causa. CP_2
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la controversia veniva istruita mediante l'escussione di tre testi. 1.5. Con sentenza n. 1002/2024 del 14.06.2024, il Tribunale così provvedeva: rigetta integralmente il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere nei confronti della società resistente le spese processuali, che liquida complessivamente in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge;
compensa le spese di lite nel rapporto processuale con l . CP_2
2.1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024 Parte_1 interponeva appello nei confronti della per i motivi Controparte_1 che di seguito si espongono e valutano, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi integralmente le domande avanzate in prime cure, con vittoria delle spese di giudizio. 2.2. Ripristinato il contraddittorio, la resisteva Controparte_1 con apposita memoria difensiva del 25.09.2024, invocando la conferma integrale della statuizione gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio. 2.3. Si costituiva altresì l con memoria in data 18.09.2024, CP_2 ribadendo le medesime conclusioni rassegnate in prime cure. 2.4. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. 2.5. In data odierna, disattese le proposte transattive formulate da questa Corte con apposite ordinanze del 10.10.2024 e del 14.01.2025,
pag. 5/26 all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il Tribunale, all'esito di accurata istruttoria, ha disatteso la domanda proposta dal lavoratore, diretta ad ottenere declaratoria di illegittimità del recesso per giusta causa, argomentando quanto segue. Non è il lavoratore a dover provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo, ma, con un'inversione dell'onere della prova, è il datore di lavoro che deve dimostrare la fondatezza dei motivi di carattere soggettivo od oggettivo posti a giustificazione del licenziamento, ex art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604. Nella fattispecie in esame, la parte datrice di lavoro, nell'ambito della lettera di contestazione disciplinare inviata al lavoratore, così come nella successiva comunicazione di licenziamento, nonché nella propria memoria difensiva, ha indicato, quale ragione a fondamento del provvedimento espulsivo, la “rottura irrimediabile del vincolo fiduciario” dovuta ai gravi episodi verificatisi nei giorni 10, 11 e 14 febbraio 2023 – alla stessa denunciati dal responsabile della CP_5
all'esito di alcune verifiche condotte sulle registrazioni delle
[...] telecamere di sorveglianza di quest'ultima – allorquando il lavoratore, contravvenendo alle disposizioni ricevute dalla parte datoriale, aveva illegittimamente sottratto, durante l'orario di lavoro e con l'utilizzo del mezzo aziendale, un gran numero di pedane Epal di proprietà della
[...]
asportandole dall'area di pertinenza di quest'ultima. CP_5
Nel corpo della propria memoria difensiva, la società ex datrice di lavoro ha poi precisato che, a riprova della gravità della condotta tenuta dal lavoratore, vi fosse anche il fatto che il dipendente, dopo aver asportato le pedane con l'utilizzo del mezzo aziendale, anziché conferirle presso l'isola ecologica di Trani (come riferito ai propri superiori e ribadito nel corpo del ricorso), le aveva vendute (ricavandone un corrispettivo economico) presso il Centro pedane sito in Località RO a Trani. Dal canto suo, il lavoratore, sia nella nota di giustificazioni scritte del 17.02.2023 sia nella narrativa del proprio ricorso introduttivo, ha sostanzialmente ammesso l'asportazione delle pedane Epal dall'area di pertinenza dell'azienda confinante, mentre ha negato di aver venduto le pedane in questione presso il centro sito in Località RO [“…sono pag. 6/26 incorso nell'errore di ritirare rifiuti e pedane posizionate nei pressi del magazzino di alimentari adiacente e di conferirli presso l'isola ecologica per lo smaltimento…” – vedasi giustificazioni del 17/02/2023, di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente;
“…i rifiuti raccolti, tra cui le pedane rinvenute sul piazzale, venivano caricati dall'odierno ricorrente sul veicolo aziendale, per essere smaltiti presso il Centro Comunale di Raccolta (c.d. “Isola Ecologica”), sito in Trani – Via dei CP_3
Finanzieri 24…”; “…il dipendente preso atto di quanto gli veniva comunicato, forniva immediatamente le sue giustificazioni, chiarendo di essere evidentemente incorso in un errore nello smaltimento delle pedane in legno…” – vedasi pag. 4 del ricorso]. All'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, i fatti oggetto di contestazione da parte della datrice di lavoro hanno trovato piena conferma nella dichiarazioni rese dai testi escussi, risultando provato che il lavoratore, contravvenendo alle indicazioni fornite dai propri superiori in sede di riunione, ha asportato illegittimamente, durante l'orario di lavoro e mediante l'utilizzo del mezzo aziendale, le pedane Epal di proprietà della per poi venderle presso il Controparte_5
“centro pedane” sito in Trani in Località RO.
Invero, con riferimento alla contestata circostanza relativa alla presenza o meno del alla riunione aziendale del gennaio 2023 Parte_1 che aveva preceduto i lavori di pulizia del piazzale in questione, nella quale erano stati spiegati i confini dei due magazzini prospicienti detto piazzale, ove erano allocate le pedane, e cioè l'esistenza di un
“condominio condiviso”, il teste , collega di lavoro del Persona_3 ricorrente, escusso all'udienza del 14.02.2024, ha dichiarato: “Preciso di essere stato presente alla riunione che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale. Quindi sono a conoscenza di come dovessero essere condotti i lavori di pulizia…”, aggiungendo, su domanda a chiarimenti del difensore di parte ricorrente, che: “All'incontro preliminare che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale erano presenti:
[...]
, Per_4 Persona_2 Persona_1 Parte_1
, ed io. Quando ho lavorato al posto del
[...] ES Parte_1 per la pulizia del piazzale, i rifiuti li ho portati presso l'isola ecologica di Trani che è un posto diverso dal centro pedane EPAL”. Le dichiarazioni rese in giudizio dai testi e Persona_3 _1
, colleghi del , e , responsabile
[...] Parte_1 Testimone_1 della hanno < Controparte_1 addotti dalla parte datrice di lavoro quale motivo alla base del pag. 7/26 licenziamento intimato al lavoratore, avendo i testi reso dichiarazioni del tutto convergenti tra loro sui punti fondamentali della vicenda>>. In conseguenza, < ordine alla vicenda oggetto di causa>>, le quali < nella documentazione fotografica e nei filmati versati in atti>>, deve ritenersi avere la adempiuto l'onere probatorio sulla Controparte_1 stessa gravante in ordine alla sussistenza di una giusta causa sottesa all'intimato licenziamento, attesa la gravità delle condotte tenute dal
, < Parte_1 vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, al punto di non poter consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto>>. Il recesso è stato comminato proprio a causa dei gravi episodi verificatisi nei giorni 10, 11 e 14 febbraio 2023, allorquando il lavoratore, disattendendo le disposizioni ricevute dalla parte datoriale, ha in primis illegittimamente sottratto le pedane Epal di proprietà della
[...]
e, subito dopo, anziché conferirle presso l'Isola Ecologica di CP_5
Trani (come dallo stesso riferito ai propri superiori), le ha vendute presso il “centro pedane” sito in Località RO a Trani, ricavandone un profitto;
condotte, queste, senz'altro idonee a determinare l'irrimediabile rottura del vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, al punto da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Da ultimo, anche la denunciata (dal ) violazione dell'art. Parte_1
238 CCNL di settore applicato, in quanto, secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, la condotta ascritta al lavoratore non rientrerebbe tra quelle sanzionabili con il licenziamento disciplinare, va rigettata avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per la valutazione dei fatti occorsi, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. Nel caso di specie, si è verificata “l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o terzi”, ossia una delle condotte espressamente indicate nel CCNL di settore (art. 242) quale causa di recesso per giusta causa, nonché, in ogni caso, l'“abuso di fiducia da parte del lavoratore”, ossia uno dei comportamenti sanzionati con il licenziamento disciplinare proprio dall'art. 238 CCNL, avendo il lavoratore utilizzato proprio il mezzo messo a sua disposizione dall'azienda per eseguire le operazioni di pulizia del piazzale, per sottrarre le pedane Epal di proprietà della pag. 8/26 e venderle presso il centro pedane di Trani, onde Controparte_5 incassare il relativo corrispettivo. In definitiva, all'esito delle prove raccolte nel giudizio, deve ritenersi il recesso datoriale ampiamente legittimo, giacché sorretto da giusta causa, con conseguente legittimità del licenziamento intimato al ricorrente e rigetto integrale di ogni domanda attorea. 4. Avverso detta statuizione interpone appello Parte_1 affidato a più motivi di doglianza. 4.1. Col primo motivo lamenta l'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, in ordine alla eccezione, sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo della lite, di nullità della contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 300/70, per violazione dei requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità dell'addebito, evidenziando che, soltanto a seguito della impugnativa di licenziamento, “la impresa datoriale ha accusato il lavoratore di fatti nuovi ed ulteriori mai contestati in precedenza, quali quelli che si riferisce essere avvenuti il pomeriggio del giorno 14.2.2023 presso il centro pedane in località RO”, premiando così -la decisione assunta dal Tribunale- “la malafede della impresa datoriale che, solo dopo aver esaminato il ricorso per impugnativa di licenziamento, al fine di contestare la deduzione del secondo cui era incorso in errore scusabile nel Parte_1 prelevare anche le pedane dell'azienda che condivideva il piazzale con la si è ingegnata nel sostenere che era stata Controparte_1 organizzata una riunione, con vari dipendenti, proprio per organizzare le operazioni di pulizia, senza che tale circostanza, qualora fosse stata vera, fosse già indicata al lavoratore attinto dal provvedimento di licenziamento con la nota 1.3.2023 di chiusura del procedimento disciplinare”. In particolare, evidenzia il , fatti per la datrice di lavoro di Parte_1 rilevante preminenza, asseritamente verificatisi nel pomeriggio del giorno 14.02.2023, ed oggetto di una articolata prova testimoniale (quali l'accorrere del e del presso il centro pedane sito in ES _1
Trani, Località RO, al fine di verificare una eventuale compravendita non autorizzata, presumibilmente consumatasi ore prima, nonché il sopraggiungere del in loco, il quale, sorpreso dalla Parte_1 presenza dei colleghi, avrebbe riferito le parole “ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata”, senza addure ulteriori chiarimenti, o ancora il recupero delle pedane sottratte e la restituzione delle stesse alla da parte del e del ), Controparte_5 ES _1
pag. 9/26 non risultano affatto riportati nella lettera di contestazione disciplinare del 15.02.2023, ma risultano contestati in giudizio soltanto a seguito della impugnativa di licenziamento. Così, più direttamente, si esprime il nel motivo di appello: Parte_1
“Orbene, posto che tutti questi fatti dedotti ad oggetto della prova testimoniale si sono verificati nelle ore pomeridiane del giorno 14 Febbraio 2023, ci si chiede come mai di essi non vi sia menzione alcuna nella contestazione disciplinare formulata il giorno immediatamente successivo 15 Febbraio 2023?
Perché mai al , sorpreso in flagranza di reato nella Parte_1 immediatezza del furto, costretto a restituire al titolare del centro pedane il corrispettivo di euro 55,00 ricevuto poco prima per la vendita delle pedane sottratte, non sono stati contestati, ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/1970, tutti questi comportamenti di cui si era reso responsabile quel pomeriggio del giorno 14 Febbraio 2023?” Il motivo sotteso al licenziamento, prosegue il rilievo censorio, va individuato nell'intento, malcelato, di liberarsi del Parte_1 strumentalizzando l'errore in cui era incorso nello smaltimento delle pedane, anche perché la minaccia, contenuta nella contestazione disciplinare, della “potenziale natura penalmente rilevante” dei fatti contestati, non risulta seguita ad oggi da alcuna conseguenza penale. Invoca pertanto l'esame, omesso dal primo giudice, della eccezione di immutabilità e specificità della contestazione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa del lavoratore incolpato. 4.2. Con il secondo motivo di doglianza si duole il Parte_1 dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale adito, delle propalazioni rese in sede istruttoria dai testi escussi, le cui “discordanze ed incongruenze” condurrebbero, invero, a suo dire, ad una ricostruzione differente dei fatti di causa, tale da provare la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso nell'adempimento dei propri obblighi. 4.3. Denuncia, ancora, con la terza doglianza l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure laddove, nonostante il disconoscimento, tempestivamente operato ai sensi dell'art. 2712 c.c., delle videoregistrazioni prodotte in primo grado dalla ha Controparte_1 posto a fondamento del proprio convincimento proprio “la documentazione fotografica e i filmati versati in atti”. 4.4. Col quarto motivo di doglianza censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo ritenuto opportuno procedere all'escussione, quale teste, del titolare del centro di raccolta pedane sito pag. 10/26 in Trani, Località RO (alla cui presenza si sarebbe verificata prima la compravendita non autorizzata delle stesse e successivamente il forzoso recupero), ritenendo evidentemente insufficiente a chiarire la verità dei fatti quanto riferito in giudizio dai due testi e ES
, ponendo l'onere di indicare le generalità del titolare centro _1 raccolta e citarlo in giudizio a carico della resistente Controparte_1 ha poi soprasseduto all'omesso adempimento in tal senso da parte di quest'ultima, “accontentandosi delle dichiarazioni rese dai due dipendenti dell'azienda, sig.ri e , senza nemmeno ES _1 valutare le contraddizioni esistenti tra la deposizione dell'uno e quella dell'altro”.
4.5. Da ultimo, con il quinto motivo di appello, lamenta il Parte_1 la insussistenza del fatto contestato sotteso al licenziamento opposto, ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, e quindi l'illegittimità del provvedimento espulsivo comminato, per avere posto a fondamento dello stesso dei fatti non contestati nella missiva di addebito, ma venuti fuori solo successivamente in sede di memoria difensiva avverso l'impugnativa di licenziamento, con la conseguenza che la sanzione inflitta deve ritenersi anche del tutto sproporzionata rispetto all'unico fatto ritualmente contestato rappresentato dall'avere prelevato delle pedane;
fatto, peraltro, verificatosi “per un mero errore e, quindi, in assoluta buona fede”, come tale inidoneo ad integrare ex se il licenziamento comminato, giustificato, evidentemente, da ulteriori vicende emerse solo in sede di giudizio.
5. Le doglianze sono nel loro complesso infondate. 5.1. Ritiene il Collegio non possa trovare ingresso la prima censura afferente la dedotta violazione, da parte della società datrice, a dire del
, dei requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità di Parte_1 cui all'art. 7 L. n. 300/1970, in relazione alla contestazione disciplinare mossagli in data 15.02.2023 e alla successiva lettera di licenziamento, trattandosi di vizio eccepito per la prima volta in grado di appello, non contenendo il ricorso introduttivo della lite alcuna denuncia in tal senso, avendo piuttosto eccepito in prime cure soltanto: i) la violazione dell'art. 238 CCNL di settore commercio terziario e ii) l'insussistenza del fatto contestato, con riferimento all'elemento soggettivo (evidenziando trattarsi di errore scusabile e di buona fede, ai fini dell'invocata tutela reintegratoria), senza muovere alcun vizio di forma e /o procedimentale. Va, pertanto, accolta sul punto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società appellata la quale bene evidenzia che “nel caso di
pag. 11/26 specie, l'appellante, non ha mai sollevato alcuna eccezione di “nullità” della contestazione disciplinare, né ha mai formulato alcuna censura in ordine a presunte quanto insussistenti violazioni dei richiamati principi, nel giudizio di primo grado”. Tale motivo, dunque, impatta con il divieto dei c.d. nova sancito dall'art. 345 c.p.c. (art. 437 c.p.c. per le controversie assoggettate al rito del lavoro). Va al riguardo evidenziato che costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 c.p.c., la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di fatti nuovi, l'introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado (così Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2004 n. 13253). Ciò in quanto il testo dell'art. 345 c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili di ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris instantiae con la conseguenza che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio (in tal senso Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2001 n. 4190). Con specifico riferimento al rito del lavoro, poi, si è chiarito che il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. in particolare Cass. n. 4854 del 2014). 5.2. I motivi di gravame, concernenti il merito della vicenda litigiosa, possono essere trattati congiuntamente, in quanto afferenti all'applicazione dei principi ripartitori degli oneri di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) di cui il tribunale avrebbe fatto malgoverno, nonché il pag. 12/26 riesame del materiale probatorio versato in atti. Occorre premettere che, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore (v. da ultimo Cass., civ. sez. lav., 06.03.2023, n. 6554; Cass. n.11206/2015, Cass. n.4368/2009), con la specificazione che tale onere comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate (da ultimo, cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 25203 del 08.11.2013). Tanto premesso, la lettera di licenziamento intimato al , Parte_1 richiamando la contestazione disciplinare del 14.02.2023, fonda la giusta causa di recesso nell'essere “venuto meno ogni vincolo fiduciario che dovrebbe essere alla base del Suo rapporto di lavoro con la [società, n.d.r.] Scrivente”. In ordine al perimetro fattuale della contestazione, si osserva che la disamina integrata degli atti e delle testimonianze espletate in primo grado consente di confermare la conclusione del Tribunale adito in ordine alla legittimità del licenziamento opposto, potendosi ritenere assolto da parte datoriale l'onere di comprovare, con i richiesti margini di evidenza, la ricorrenza nella fattispecie di una effettiva sottrazione, da parte del , di pedane in legno, nel corso dell'episodio Parte_1 contestato, di cui ne invoca il riesame. In relazione all'asserita erronea valutazione delle propalazioni rese dai testi escussi in prime cure, ritiene la Corte essere le stesse complete e circostanziate, certamente idonee a corroborare il convincimento del Tribunale adito circa la legittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto sorretto da giusta causa.
Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di pag. 13/26 prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. È opportuno riportare i tratti salienti delle varie deposizioni testimoniali, delle quali l'appellante ne invoca un riesame. Il teste , escusso all'udienza del 22.11.2023, Testimone_1 premesso di conoscere il “in quanto era un dipendente della Parte_1
dove io lavoro in qualità di responsabile da circa due anni in CP_1 quanto sono stato assunto a marzo del 2022”, dichiarava:
“ADR: Quando ho iniziato a lavorare per la il già CP_1 Parte_1 era in servizio presso la CP_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.] della memoria difensiva che mi viene letto, la confermo integralmente. Tanto è a mia conoscenza perché quel giorno mi sono recato insieme a , perché dovevo Persona_1 fare una verifica insieme al in merito allo stato di _1 avanzamento dei lavori sul cantiere. In tale occasione sono stato quasi aggredito da un tale di nome VA, qualificatosi come responsabile di magazzino della il quale per dimostrare quanto CP_5 denunciato in merito alla sottrazione delle pedane, mostrava a me e al
una serie di video estratti dalle telecamere della _1 videosorveglianza. ADR: Con riferimento al capitolo sub 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig. , in compagnia del collega Testimone_1
, venivano raggiunti dal Responsabile della Persona_1 [...]
tale VA, il quale denunciava il furto di circa 150 CP_5 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.] posso CP_1 riferire che il sig. VA ci mostrò dei video estratti dal sistema di videosorveglianza della In questi video si vedeva il CP_5
a bordo del furgone della che si dirigeva in una zona Parte_1 CP_1 del piazzale che era opposta a quella di pertinenza della e che CP_1 caricava le pedane della che erano accatastate in quella zona CP_5 del piazzale. I video avevano una durata di pochi minuti. Uno di questi risaliva a pochi minuti prima del nostro arrivo sul cantiere il giorno 14/02/2025 anzi dico meglio a circa un'ora prima del nostro arrivo;
mentre altri video risalivano ad alcuni giorni prima.
pag. 14/26 ADR: Con riferimento al capitolo sub 11 [In particolare, il citato sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica Nugnes diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, Parte_1 accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.] posso confermarlo integralmente, precisando che lo contattai telefonicamente subito dopo aver visionato i predetti video e il
, con voce agitata, negò categoricamente di aver preso le Parte_1 pedane della In particolare, il ricorrente disse che non aveva CP_5 preso nulla, che quello che aveva preso lo aveva smaltito presso il centro rifiuti di Trani e che, in ogni caso, avrebbe recuperato le pedane, ma non disse dove le avrebbe recuperate. ADR: Con riferimento al capitolo sub 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora
questo è video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso ES gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”; n.d.r.] lo confermo, precisando che io e il ci siamo recati presso il centro di raccolta in Trani _1 alla Località RO e abbiamo parlato con un signore all'interno di un gabbiotto, al quale abbiamo chiesto se fosse andato qualcuno a lasciare delle pedane e successivamente ci siano rivolti ad un'altra persona presente sul piazzale, il quale ci riferì che da poco era giunto un ragazzo che aveva scaricato le pedane e che aveva incassato la somma di 55 euro per le pedane. Preciso che le pedane erano ancora accatastate sul piazzale. Aggiungo che offrimmo di restituire i soldi per riprenderci le pedane, cercando di spiegare che c'era stato un disguido. A questa richiesta la persona che stava nel non ha opposto Parte_3 alcuna obiezione e la stessa persona ci ha condotti all'addetto che era presente sul piazzale per il ritiro delle pedane. Non abbiamo versato la somma di 55 euro, perché nel frattempo è sopraggiunto il . Parte_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del piazzale di Parte_1
pag. 15/26 competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del piazzale, di CP_1 pertinenza della per appropriarsi illegittimamente delle Controparte_5 pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il chiedendogli se ES _1 Parte_1 avesse caricato pedane EPAL senza autorizzazione e dove le avesse portate, n.d.r.] li confermo integralmente, precisando che, allorquando giunse il presso il centro pedane di Trani, io alla presenza del Parte_1 collega ho fatto la “paternale” al nel senso che l'ho _1 Parte_1 rimproverato per ciò che aveva fatto. Il disse testualmente Parte_1
“ho fatto una cazzata”. A quel punto gli ho detto di restituire i soldi che aveva ricevuto in cambio delle pedane e di caricare le pedane sul furgone nuovo con cui eravamo giunti io e il , spiegandogli che _1 se avesse riportato lui le pedane alla al sig. VA, CP_5 avrebbe avuto grossi problemi perché il sig. VA era molto arrabbiato per l'accaduto. ADR: A quel punto il ha eseguito le mie direttive, caricate Parte_1 le pedane sul furgone nuovo, io e il abbiamo restituito le dieci _1 pedane al sig. VA personalmente. ADR: Il sig. VA, ricevute le dieci pedane, pretendeva la restituzione delle altre pedane mancanti, che complessivamente ammontavano a 150. A quel punto, mi sono limitato a segnalare l'accaduto alle risorse umane della CP_1
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore del ricorrente, il testimone dichiara: “Il giorno 14/02/2023 era stato incaricato soltanto il dello smaltimento delle pedane presso il piazzale in Parte_1 questione.” Pienamente conformi, e tutt'altro che contraddittorie, risultano le dichiarazioni rese dall'altro teste escusso nella medesima udienza del 22.11.2023, il quale, premesso di conoscere il Persona_1
, in qualità di collega, in quanto ho lavorato per la Parte_1 CP_1
[…] dal 2018, inizia[ndo] come responsabile di magazzino, ma da circa due mesi [quale] supervisore presso la Boutique, afferma:
“ADR: Con riferimento al capitolo sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.] della memoria difensiva, di cui mi viene data lettura, la confermo integralmente, precisando che quel giorno eravamo appena giunti a bordo del nostro mezzo, quando
pag. 16/26 sopraggiunse un tale di nome VA, dipendente della già CP_5 incontrato in altre occasioni a bordo del muretto, il quale inveendo verso di noi accusava la del furto delle pedane della CP_1 CP_5
ADR: Preciso che ero andato insieme al in quel posto, ES perché, nella nostra qualità di responsabili per la dovevamo CP_1 controllare il lavoro fatto dai dipendenti della CP_1
ADR: Con riferimento al capitolo sub 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig. , in compagnia del collega Testimone_1
, venivano raggiunti dal Responsabile della Persona_1 [...]
tale VA, il quale denunciava il furto di circa 150 CP_5 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.] lo CP_1 confermo integralmente, precisando che il sig. VA mostrava sul suo smartphone presumibilmente collegato all'impianto di videosorveglianza della una serie di video risalenti al mese CP_5 di febbraio 2023, in cui si vedeva il che, dopo aver lavorato Parte_1 sul lato destro del piazzale di pertinenza della si dirigeva a CP_1 bordo del furgone Vivaro di colore bianco nella zona sinistra del piazzale di pertinenza della dove scendeva e caricava sul CP_5 furgone delle pedane.
ADR: Ricordo che ci fece visionare più di un video. ADR: Con riferimento al capitolo sub 11 [In particolare, il citato sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica CP_1 diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo aziendale, Parte_1 accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.] lo confermo integralmente in quanto ho ascoltato la telefonata che il fece al subito dopo aver parlato ES Parte_1 con il sig. VA, quando ancora eravamo sul piazzale. Ricordo che il
mise la conversazione in viva voce e ricordo che il ES Parte_1 rispose di non aver preso assolutamente le pedane della e che CP_5 quelle che aveva smaltito le aveva portate presso il centro rifiuti. Successivamente però il disse che aveva fatto una “cazzata”. Parte_1
ADR: Anzi dico meglio, quando il collega parlava al ES telefono con il , mi ricordo che gli disse che, siccome si Parte_1 trattava di pedane EPAL, saremmo andati al centro di raccolta delle pedane EPAL che si trova in Località RO per verificare che stessero lì le pedane invece che al centro di raccolta dei rifiuti.
pag. 17/26 ADR: A quel punto il disse che sarebbe andato lui. In ogni Parte_1 caso, io e il ci recammo al centro di raccolta delle pedane ES
EPAL in Località RO. Lì c'erano un ragazzino e un altro signore in una baracca. ADR: Con riferimento al capitolo sub 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora
questo è video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso ES gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”, n.d.r.], 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del Parte_1 piazzale di competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del CP_1 piazzale, di pertinenza della per appropriarsi Controparte_5 illegittimamente delle pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il ES _1
chiedendogli se avesse caricato pedane EPAL senza Parte_1 autorizzazione e dove le avesse portate., n.d.r.] posso riferire che andammo presso il centro di raccolta delle pedane EPAL subito dopo la telefonata. Lì trovammo un ragazzino a cui chiedemmo se fossero state portate delle pedane da un ragazzo su un furgone;
il ragazzino rispondendo affermativamente, ci mostrò le pedane. A quel punto chiedemmo di poter parlare con il titolare del centro di raccolta e il ragazzino ci condusse in una baracca, dove c'era un altro signore, al quale spiegammo la situazione e chiedemmo di poter riprendere le pedane che erano state portate per sbaglio, previa restituzione della somma di 55 euro versata per l'acquisto delle pedane. Il signore con cui parlammo non fece alcuna obiezione. E quando arrivò il , Parte_1 questi restituì la somma di 55 euro e, caricate le pedane sul furgone, io e il caricammo personalmente le pedane alla Mi ES CP_5 ricordo che dicemmo al che saremmo andati noi a restituire Parte_1 le pedane, perché il sig. VA era molto arrabbiato. Ricordo che il
pronunciò la frase “ho fatto una cazzata” appena arrivato al Parte_1 centro di raccolta delle pedane EPAL, quando il gli chiese ES conto del suo comportamento.
pag. 18/26 ADR: Le pedane che quel giorno abbiamo recuperato erano 10, anche perché nel furgone non ne possono entrare più di dieci. Le abbiamo restituite personalmente al sig. VA, il quale fece presente che quelle erano solo una piccola parte di quelle che erano state sottratte.
ADR: A quel punto, ce ne siamo andati. Il collega ha ES relazionato in merito all'accaduto in azienda, ma io non ero presente.
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il testimone riferisce che sopraggiunsero con l'auto aziendale Volkswagen Tiguan, mentre il ricorrente arrivò presso il centro di raccolta a bordo del furgone Opel Vivaro.
ADR: Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il testimone dichiara che l'attività di smaltimento dei rifiuti era stata affidata al solo nelle giornate del 14 febbraio 2023 e nelle Parte_1 altre giornate prevalentemente sempre al . Parte_1
ADR: Per quanto riguarda l'orario di lavoro posso riferire che anche il , come gli altri dipendenti, iniziava a lavorare verso Parte_1 le ore 9:00 e terminava non più tardi delle 17:00 con una pausa pranzo di circa un'ora dalle 13:00 alle 14:00.”
Ebbene, ritiene il Collegio, alle luce delle risultanze probatorie dianzi riportate, che i fatti di causa non possano che essersi svolti come prospettati dalla in giudizio: i dipendenti e Controparte_1 _1
sopraggiunti nelle imminenze del capannone appena acquisito ES in locazione, venivano a conoscenza dell'accaduto, contattavano telefonicamente il che negava quanto contestato, lo Parte_1 informavano che si sarebbero recati presso il centro di smaltimento pedane EPAL a verificare la veridicità di quanto dichiarato;
giunti presso il centro pedane in Località RO in Trani e sopravvenuto il
, raccoglievano la significativa espressione, ammissiva di Parte_1 colpevolezza, “ho fatto una cazzata”. Prive di pregio alcuno devono ritenersi le presunte discordanze (tra dette dichiarazioni) evidenziate dall'appellante, tese a corroborare una presunta “messinscena” tessuta ai suoi danni dall'azienda, senza peraltro evidenziarne una plausibile ragione, non risultando denunciata alcuna ritorsività. Non colgono nel segno, infatti, né le censure mosse in ordine al contenuto della telefonata intercorsa tra il e il Parte_1 ES avendo il , ascoltando la stessa direttamente in modalità c.d. _1
“viva voce”, riportato fatti del tutto sovrapponibili a quelli dichiarati dal pag. 19/26 precisando soltanto che il fosse stato informato, ES Parte_1 durante quella telefonata, della intenzione del di andare a ES verificare personalmente presso il centro smaltimento pedane EPAL che le stesse non fossero state conferite lì, sebbene il continuasse a Parte_1 negare, né, tantomeno, le censure relative a presunte discrepanze tra i mezzi in uso dai soggetti coinvolti, quando, lo si ribadisce, è sufficiente la plana lettura delle due testimonianze, per desumere che il Parte_1 adoperasse il furgone aziendale Opel Vivaro, la cui targa veniva peraltro chiaramente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della
[...]
e il e il utilizzavano l'auto aziendale CP_5 ES _1
Wolkswagen Tiguan, salvo riconsegnare al sig. VA le n. 10 pedane EPAL sottratte e recuperate dall'apposito centro, caricate all'uopo dal sul furgone aziendale. Parte_1
Del pari, il teste escusso all'udienza del Persona_3
14.02.2024, dichiarava:
“A.D.R. Conosco il ricorrente in quanto è stato mio ex collega di lavoro. Ho iniziato a lavorare nel mese di ottobre 2021 per la CP_1
All'epoca il ricorrente già era in servizio. Lavoro con mansioni di magazziniere. Conosco i fatti di causa in merito al licenziamento del ricorrente a seguito di quello che mi hanno riferito in azienda. Ho iniziato a collaborare nella pulizia del piazzale quando il ricorrente è stato mandato via. Preciso di essere stato presente alla riunione che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale. Quindi sono a conoscenza di come dovessero essere condotti i lavori di pulizia. Tuttavia, a questi lavori è stato addetto prevalentemente il ricorrente, nel senso che io sono stato impiegato in detti lavori solo dopo che ricorrente è stato mandato via. A.D.R. Con riferimento alle circostanze di cui mi viene data lettura capitoli sub 9 [In particolare, nel suddetto video (cfr. all. 3) si vede chiaramente l'area del piazzale che avrebbe dovuto essere oggetto di intervento: l'area si estende dal palo della luce fino al muro di cinta destro, ad esclusione - dunque - di tutta la restante parte a sinistra del palo stesso., n.d.r.], 10 [In data 14.02.2023, alle ore 15.30 circa, il sig.
[...]
, in compagnia del collega Testimone_1 Persona_1 venivano raggiunti dal Responsabile della tale Controparte_5
VA, il quale denunciava il furto di circa 150 pedane EPAL ad opera di un dipendente della , n.d.r.], 11 [In particolare, il citato CP_1 sig. VA sottoponeva all'attenzione del Responsabile logistica diversi video recuperati dal suo sistema di videosorveglianza dai CP_1
pag. 20/26 quali si nota il , durante l'orario di lavoro e con mezzo Parte_1 aziendale, accedere all'area di stoccaggio di pertinenza della società confinante e sottrarre le pedane EPAL ivi accatastate, caricandole nel furgone (all. 4, 4bis, 4ter)., n.d.r.], 12 [I video mostrati dal citato sig. VA sono espliciti: vi è raffigurato il ricorrente intento a percorrere, in varie giornate, l'intero piazzale e a caricare sul furgone aziendale i bancali ivi accatastati, tanto da indurre il responsabile magazzino della ditta confinante ad affermare nel video: “Allora questo è ES video di giovedì. Se vuole negare l'evidenza adesso gli facciamo vedere un'altra pescata. Praticamente digli al ragazzo che io ci avevo 200 pedane di giacenza sabato scorso. Ho scaricato solo 30 pedane e vi faccio vedere la fattura dell'Acquasorgesan. Praticamente il ragazzo mi deve rimborsare 170 pedane sennò lo sai che faccio. Vado ai carabinieri e mi spiccio subito subito”., n.d.r.], 13 [Nei video, in particolare, si scorge il che, dopo aver operato nello spazio del piazzale di Parte_1 competenza indisturbato, si reca dall'altro lato del piazzale, di CP_1 pertinenza della per appropriarsi illegittimamente delle Controparte_5 pedane del discount alimentare., n.d.r.] e 14 [A fronte di tale denuncia, i sigg. e contattavano il chiedendogli se ES _1 Parte_1 avesse caricato pedane EPAL senza autorizzazione e dove le avesse portate., n.d.r.] della memoria difensiva della parte resistente non posso riferire nulla, perché si tratta di fatti di cui non ho avuto conoscenza. A.D.R. Su domanda a chiarimento del difensore di parte ricorrente, il teste riferisce: “All'incontro preliminare che ha preceduto i lavori di pulizia del piazzale erano presenti: Persona_4 Persona_2
, , ed io.
[...] Persona_1 Parte_1 ES
Quando ho lavorato al posto del per la pulizia del piazzale, i Parte_1 rifiuti li ho portati presso l'isola ecologica di Trani che è un posto diverso dal centro pedane EPAL” In conseguenza, non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura mossa dal , ancora una volta tesa a corroborare la sussistenza Parte_1 di una “messinscena” ordita a proprio danno, relativa alla tardiva deduzione, da parte della di una riunione Controparte_1 organizzativa precedente il susseguirsi degli eventi. Ed invero, il dipendente estraneo ai fatti di causa, Per_3 puntualizzava che la riunione si era tenuta alla presenza di
[...]
, Per_4 Persona_2 Persona_1 Parte_1
e ; che, in quella sede, venivano
[...] Testimone_1 debitamente impartite le istruzioni utili all'espletamento dell'attività in pag. 21/26 oggetto, compresa la necessità di conferire i rifiuti presso la c.d. Isola ecologica di Trani e, non di certo, presso il centro pedane EPAL sito altrove, in Località RO, notoriamente preposto alla compravendita, evidentemente non autorizzata, di pedane EPAL;
che il fosse stato individuato come primo incaricato, cui succedeva Parte_1 il all'indomani del licenziamento del . Per_3 Parte_1
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto eccepito dal
, le dichiarazioni rese dai testi escussi, ben lungi dal potersi Parte_1 considerare contraddittorie, delineino chiaramente i fatti di causa siccome ricostruiti dalla Controparte_6
. D'altronde, gli stessi, come pure rilevato dal Tribunale adito,
[...] trovavano pieno conforto nella produzione documentale versata in atti:
• le immagini di videosorveglianza della da cui Controparte_5 si evince chiaramente un soggetto a bordo del furgone aziendale in dotazione aggirarsi nel piazzale antistante il capannone e commettere gli illeciti dianzi evidenziati, che, sebbene disconosciute dal , Parte_1 risultano pienamente confermate in giudizio in sede di prova testimoniale, anche in ordine al riferimento soggettivo;
• la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal Parte_1 nell'imminenza degli eventi, allorquando, dopo aver ripetutamente negato di aver sottratto le pedane EPAL di proprietà della CP_5
e di averle conferite nell'apposito centro di raccolta in Località
[...]
RO, piuttosto che limitarsi a smaltire soltanto quelle della
[...] presso la c.d. Isola ecologica, raggiungeva e CP_1 ES
presso il centro di raccolta delle pedane EPAL, evidentemente _1
a recuperare quanto illecitamente conferito, ed ammetteva “ho fatto una cazzata”, circostanza, peraltro, mai negata nel corso di entrambi i giudizi, bensì artatamente ricondotta ad errore scusabile;
• la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal in Parte_1 sede di giustificazioni, rese in forma scritta in data 17.02.2023, ove si legge testualmente “ammetto il mio errore e, ribadita la mia buona fede, mi scuso dell'accaduto, mi impegno a non tenere più alcuna condotta simile prestando maggiore attenzione allo svolgimento del mio lavoro”. In conseguenza, con interpretazione pienamente condivisa da questa Corte, bene ha fatto il Tribunale di prime cure a statuire: < termini, le deposizioni raccolte nel corso del giudizio hanno confermato la veridicità dei fatti addotti dalla parte datrice di lavoro quale motivo alla base del licenziamento intimato al lavoratore, avendo i testi reso dichiarazioni del tutto convergenti tra loro sui punti fondamentali della pag. 22/26 vicenda, ovverosia:
- in data 14/02/2023 e Testimone_1 Persona_1 venivano fermati dal responsabile della sig. VA, Controparte_5 il quale mostrava a loro i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che avevano ripreso i momenti della sottrazione da parte del ricorrente delle pedane Epal;
in particolare, uno dei video risaliva a poco meno di un'ora rispetto al loro arrivo (cosa che verosimilmente indusse il
[...]
a chiamare il ricorrente e a dirigersi presso il centro pedane Epal ES per verificare nell'immediatezza del fatto la presenza delle pedane);
- prima di recarsi al centro pedane Epal, Testimone_1 contattava telefonicamente il ricorrente alla presenza del collega
[...]
; Persona_5
- e si recavano presso il Testimone_1 Persona_5 centro pedane ove rinvenivano le pedane Epal (n.10) portate poco prima dal ricorrente;
a quel punto, chiedevano al titolare del centro di potersi riprendere le pedane erroneamente portate in loco, previa restituzione della somma da questo corrisposta. Il titolare del centro acconsentiva alla restituzione delle pedane, previo rimborso della somma versata di euro 55,00;
- presso il centro pedane Epal sopraggiungeva il ricorrente, al quale il chiedeva spiegazioni in merito all'accaduto; ES
- il ricorrente ammetteva il fatto, dichiarando: “ho fatto una cazzata”; dopodiché restituiva i soldi al titolare del centro pedane Epal;
- le pedane rinvenute presso il centro pedane Epal venivano caricate sul furgone aziendale (erano le 10 pedane poco prima portate dal ricorrente, anche perché il furgone non ne avrebbe contenuto un numero maggiore);
- dopodiché, le pedane venivano restituite alla Controparte_5 direttamente dai sig.ri e , in quanto il responsabile ES Per_5 della (sig. VA) era particolarmente adirato nei Controparte_5 confronti del ricorrente;
- al momento della restituzione delle pedane il sig. VA richiedeva anche le ulteriori pedane mancanti, dato che quelle restituite costituivano solo una piccola parte delle pedane sottratte. Ne discende che, stante la convergenza delle dichiarazioni rese in ordine alla vicenda oggetto di causa, non può essere messa in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni dei predetti testimoni escussi nel corso della fase istruttoria. Inoltre, occorre rimarcare che le dichiarazioni testimoniali trovano pag. 23/26 riscontro nella documentazione fotografica e nei filmati versati in atti, in cui sono stati riprodotti i luoghi interessati dalle operazioni di pulizia del piazzale in questione e quelli di pertinenza della da cui Controparte_5 il ricorrente con l'ausilio del mezzo aziendale aveva asportato le pedane Epal di proprietà della stessa per poi venderle presso il Controparte_5
“centro pedane” di Trani, in Località RO, ove una parte delle predette pedane Epal sono state rinvenute nell'immediatezza dell'ultima sottrazione>>. 5.4. Va, conseguentemente, disattesa l'eccepita insussistenza del fatto contestato sotteso al licenziamento opposto, che merita di essere sanzionato con la massima sanzione espulsiva, da ritenersi proporzionata. Viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far presumere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio dell'interesse datoriale che soltanto il recesso dal rapporto sia idoneo a soddisfare in modo efficace. A tal fine, deve ritenersi determinante l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (v. Cass. n. 31302 del 2021: «In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento»). Al fine di stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento non rileva la sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, ma occorre valutare soltanto se la lesione dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Applicando i riferiti principi al caso di specie non v'è dubbio, a pag. 24/26 giudizio di questa Corte, che il licenziamento intimato mediante lettera del 21 gennaio 2020 sia del tutto proporzionato rispetto ai fatti commessi dal . Parte_1
Come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, vi è stata una negligenza particolarmente grave da parte del che, ben Parte_1 conscio di contravvenire alle direttive impartitegli, ha < fiducia riposta nei suoi confronti dalla parte datoriale, risultando provato che lo stesso ha utilizzato proprio il mezzo messo a sua disposizione dall'azienda per eseguire le operazioni di pulizia del piazzale, per sottrarre le pedane Epal di proprietà della e Controparte_5 venderle presso il centro pedane di Trani, onde incassare il relativo corrispettivo>>. Lo stesso , in sede di giustificazioni rese con nota del Parte_1
17.02.2023, si “impegn[ava] personalmente a rispondere delle eventuali conseguenze penali e patrimoniali di natura civile”, ad ulteriore conferma della gravità della portata delle condotte tenute, mai smentite in nessuno dei propri scritti difensivi, ma giustificati dalla asserita ricorrenza della buona fede nella condotta tenuta. La sentenza merita dunque conferma in ogni parte, risultando legittimo il licenziamento intimato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. 6. Rigettato per tal via l'appello e confermata in ogni sua parte la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sull'appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M. 147/22). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 14.08.2024, nei confronti della e Controparte_1 dell , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_2
pag. 25/26 avverso la sentenza n. 1002/2024 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 14.06.2024, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori;
compensa le spese processuali nei confronti dell;
dichiara la CP_2 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 14 gennaio 2025
Il Presidente Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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