Articolo 66 bis del Codice di procedura penale
Articolo 66Articolo 80
Versione
2 agosto 2005
Art. 66-bis. (( Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato )) (( 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale. ))
Entrata in vigore il 2 agosto 2005
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