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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 556/2024 promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Controparte_1
sul minore , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bernardino Pasanisi e Persona_1
Francesco Spalluto come da mandato in atti
ATTORI
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 CP_4
dall'Avv. Luigi Semeraro come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di Parte_1 Controparte_1
genitori esercenti la potestà sul minore convenivano in giudizio Persona_1 CP_2
e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_5
dei danni non patrimoniali subiti dal minore in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 04.12.2021 alle ore 13.00 circa. Esponevano che, nell'occasione, il minore Persona_1
alla guida dello scooter Piaggio tg X8Z7YV, percorreva la via Giovan Giovine in Taranto allorquando, giunto alla intersezione di detta via con via D'Alò Alfieri, entrava in collisione
1 con un monopattino elettrico condotto da , che omettendo di rispettare la CP_6
segnaletica verticale del dare la precedenza ostruiva la direttrice di marcia del Per_1
urtandolo, facendolo cadere e spingendolo ad impattare contro la autovettura Ford C Max Tg
DR970BJ, di proprietà di ed assicurata con la Controparte_2 Controparte_5
parcheggiata irregolarmente in divieto di sosta e con la parte posteriore sporgente sulla direttrice di marcia della strada. A seguito del sinistro, il minore subiva lesioni Persona_1
di cui chiedevano il ristoro, come refertato dall'Ospedale SS. Annuniata di Taranto, ove veniva trasportato e come da documentazione allegata. Pertanto, concludevano chiedendo dichiarare la responsabilità di nella verificazione del sinistro, con condanna dei Controparte_2
convenuti in solido al risarcimento dei danni, che quantificavano in € 51.225,71 o quella di giustizia, oltre interessi e spese di giudizio.
Si costituiva la che contestava an e quantum della avversa domanda e ne Controparte_5
chiedeva il rigetto, invocando una responsabilità del conducente del monopattino e concorsuale dello stesso minore Per cui, chiedeva la integrazione del Persona_1
contraddittorio nei confronti dei genitori dell'altro minore conducente del monopattino il rigetto, nonché nel merito il rigetto della domanda attorea, con rifusione delle spese processuali.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Rinnovata la citazione nei suoi confronti, non si costituiva e veniva Controparte_2
dichiarata contumace.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletate prova testimoniale e CTU medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
Occorre preliminarmente esaminare la eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla
Compagnia convenuta.
Invero, con ordinanza resa a verbale di udienza del 26.02.2023, si era autorizzata la rinotificazione dell'atto di citazione nei confronti di Senonchè, la parte Controparte_2
attrice provvedeva alla esecuzione della rinotifica non con redazione di nuovo atto, ma
2 mediante mera copia dell'atto originario di citazione con allegato verbale di udienza (cfr. atto depositato nel fascicolo telematico in data 12.06.2023).
A tal riguardo, va osservato che la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione non è valida se avviene mediante la notifica dell'originario atto di citazione unitamente al verbale di udienza contenente la data della nuova udienza comparizione;
occorre al contrario procedere mediante la notifica di un nuovo atto di citazione completo dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall' art. 163 c.p.c. e ciò al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di difesa delle parti.
La Suprema Corte, infatti, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è
l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
chiarezza che manca - evidentemente- laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione;
né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza”. Ha pertanto concluso che è nulla la rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primo atto di citazione con l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, mancando i requisiti e gli avvertimenti sanciti dall'art. 163
c.p.c., (Cass. Civ. Ord. 30722/2023; Cass. 28810/2019; Cass. 279/2017).
E va qui richiamato l'art. 164 co. 2 c.p.c., il quale dispone che “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”.
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la difesa attorea provveduto alla valida rinotificazione della citazione nei confronti della litisconsorte, entro il termine perentorio concesso con la ordinanza a verbale del 26.02.2023, revocata la declaratoria di contumacia di il giudizio deve ritenersi e dichiararsi estinto ex artt. 164 co. 2 e 307 co. 3 Controparte_2
3 c.p.c., non valendo la successiva notifica a sanare un vizio ormai insanabile già precedentemente maturato.
A tale pronuncia consegue la soccombenza nelle spese di lite, liquidate nel minimo, essendosi deciso meramente in rito.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in qualità di genitori esercenti Parte_1 Controparte_1
la potestà sul minore nei confronti di e della Persona_1 Controparte_2 CP_5
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1) Revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
2) Dichiara estinto il giudizio ex artt. 164 co. 2 e 307 co. 3 c.p.c., per omessa valida rinotificazione della citazione nei confronti di nel termine Controparte_2
perentorio fissato.
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice il costo della CTU come liquidato.
4) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_5
nella misura di € 3.809,00 oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 11.07.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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