Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6465 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15592/22 riservata in decisione all'udienza del 15.5.2025 vertente TRA
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ope legis in via A. Diaz n° 11; APPELLANTE e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1 Giuseppe Maravolo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia Filippini nr.12; APPELLATO
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al GdP CP_1 di Napoli, l' per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 464,24, Parte_1 corrispondente all'imposta di registro relativa alla sentenza n. 3931/12, emessa dal GdP di Marigliano, CP_ versata due volte: sia dal , vincitore della causa, sia dalla parte soccombente nel giudizio. Si costituiva l' eccependo sia il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per essere competenze Pt_1 il Giudice tributario, sia la inammissibilità della domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.p.r. n. 131/1986. Con la sentenza n. 14486/2022 pubblicata in data 22.04.2022, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda condannando l' alla restituzione della somma di € 464,24. Parte_1
Per quel che rileva, il GdP riteneva correttamente radicata la giurisdizione, atteso che la controversia aveva ad oggetto una somma non dovuta dall'istante e non il rapporto obbligatorio riguardante l'imposta di registro. Avverso tale decisione ha proposto appello l' . Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione. Sul punto sostiene che, controvertendosi nella specie in merito all'an debeatur del rimborso dell'imposta di Registro, dunque di materia tributaria, il giudizio doveva essere incardinato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio. L'appellante non ritiene applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite
***** All'accoglimento dell'appello consegue il divere di liquidare le spese del doppio grado del giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, così provvede: -accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Napoli n. 14486/2022 pubblicata in data 22.04.2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da , per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle CP_1 parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' CP_1 Parte_1 liquidate:
[...]
a) per il primo grado, in € 139,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge b) per il secondo grado, € 231,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 26.6.2025 Il Giudice Francesco Pastore