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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15573/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_1 C.F._1 CRISTINA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MATTEIS Controparte_1 C.F._2 DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA UNGHERI 10 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. DE MATTEIS DAVIDE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 15.7.2023
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello Persona_1 stesso presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3.
pagina 1 di 8 I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore ex art. 337 ter. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative Per_ relative al figlio e, in particolare, a comunicare, ai sensi dell'art. 337 sexies, II comma, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevoli che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi;
Per_ disporre che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita del figlio, secondo i seguenti tempi e modalità:
a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandolo a casa dalla madre;
Per_
nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 dopo cena, allorché lo ricondurrà presso la casa materna;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, salvo il diritto della madre, in detto periodo, di sentire telefonicamente il figlio anche tutti i giorni;
durante le vacanze estive, altresì la madre avrà la facoltà e il diritto di trascorrere con il figlio 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il giorno 30 aprile di ogni anno, salvo il diritto del padre, in detto periodo, di sentire telefonicamente il figlio anche tutti i giorni;
nel restante periodo di vacanza estiva, verrà rispettato il regime ordinario;
dare atto che le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita del figlio nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirgli di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età e comunque non prima del compimento dell'età di dieci anni del bambino;
Per_ disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi - a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra - entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat;
anticipazione o rimborso al 70% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) occorrenti per il figlio, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia 9/08/2017, da intendersi qui integralmente richiamato;
disporre che l'assegno unico verrà trattenuto dalla madre nella misura del 100%. Con salvezza dei mezzi di prova in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre accessori di legge.
Parte convenuta:
pagina 2 di 8 1) Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della prole con ogni obbligo ed onere di legge. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Disporre il collocamento della prole presso la madre – - con relativa Parte_1 assegnazione della casa coniugale in Calderara di Reno, Via XI Settembre n.1/3. 4) Sul diritto di visita: il padre, ove non si raggiunga un diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la prole secondo quanto descritto di seguito: week-end alternati dalla domenica pomeriggio per tutto il lunedì, con relativo pernotto accompagnando il figlio a scuola il martedì mattina;
Settimanalmente: il lunedì di ogni settimana, con relativo pernottamento accompagnando il figlio la mattina seguente a scuola, nonché un pomeriggio nella settimana con week-end di competenza del padre e due pomeriggi nella settimana di competenza della madre prendendo il figlio da scuola e trascorrendo con lui il pomeriggio per poi riportarlo alla casa materna prima di andare al lavoro.
Natale (25 e 26 dicembre) e capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) alternati tra i due genitori iniziando il padre per l'anno in corso. Pasqua ad anni alterni iniziando la madre per l'anno in corso.
Vacanze estive: la prole trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario della prole: Controparte_1 Par A) versando mensilmente il 15° di ogni mese, sul c/c di , la somma di € Parte_1 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati. B) versando, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo le modalità ed indicazioni previste dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia presso il Tribunale di Bologna del 9.08.2017, che si allega al presente atto come parte essenziale di esso. (DOC.11) 6) Disporre che l'assegno unico verrà trattenuto dalla Sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il [...] a [...] il figlio . La casa Persona_1 familiare, sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3, è di proprietà esclusiva del sig.
; per l'acquisto egli ha contratto un mutuo la cui rata mensile ammonta ad euro 630 Controparte_1 oltre euro 50 per l'assicurazione, secondo quanto dichiarato del convenuto e non contestato da controparte all'udienza del 30.5.2024. Tali somme sono da lui mensilmente pagate.
Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore, rispetto al quale anche il Servizio Sociale, che ha risposto alla domanda di accertamenti da parte del Tribunale con relazione del 28.5.2024, ha confermato che i genitori sono presenti e collaboranti.
Concordano altresì sull'assegnazione della casa familiare alla madre, in conseguenza del collocamento prevalente del figlio presso di lei.
Concordano sull'attribuzione a lei dell'assegno unico per il figlio nella misura del 100%; la somma ammonta ad euro 187,6 mensili.
Non concordano sul calendario di visita del figlio.
Infatti il padre, che fa il cameriere, allega che egli, a causa dei propri turni di lavoro, non può tenere con sé il figlio nel fine settimana, se non a partire dalle ore 17 della domenica;
tale circostanza è suffragata dalle dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro e depositate il 7.3.2024 e il 30.2.2025 e non è nemmeno contestata in modo specifico dalla controparte, che si limita a formulare la richiesta che il padre tenga con sé il figlio, a weekend alternati, a partire da sabato mattina, senza spiegare come ciò potrebbe conciliarsi con i suoi orari lavorativi.
Le domande delle parti divergono anche in relazione alle questioni economiche, dato che il padre chiede di versare per il figlio la somma di euro 100 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la madre chiede da parte di lui un contributo di euro 500 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 23.7.2024 sono stati dati i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo, per le questioni contestate, quanto segue:
visite paterne a fine settimana alternati dalle 17 della domenica, quando il padre passerà a prendere il figlio da casa della madre, fino a martedì mattina quando lo riporterà a scuola;
tutte le settimane, dal lunedì andandolo a prendere da scuola, fino a martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
si dà atto che egli è disponibile ad accompagnare il figlio a scuola tutte le mattina andandolo a prendere da casa della madre;
pagina 4 di 8 nei fine settimana di competenza della madre, si aggiunge un pomeriggio infrasettimanale da concordare fra le parti, in cui il padre andrà a prendere il figlio da scuola e lo terrà con sè, riportandolo a casa della madre prima di andare al lavoro per il turno che inizia alle 19; durante le vacanze natalizie e pasquali, si seguirà il turno ordinario, alternando fra i genitori di anno in anno le festività (Natale con Capodanno, Santo Stefano con l'Epifania, Pasqua con Pasquetta); ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre.
Dalla cessazione della convivenza, il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 (somma da rivalutare annualmente secondi l'indice istat) a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente richiamato.
Alla madre, stante la non opposizione del padre, spetterà integralmente l'assegno unico per il figlio.
Ciò sul presupposto che la ricorrente percepisse circa 1.300 euro netti mensili, in base ai redditi dell'a.i.
2023, oltre all'assegno unico di euro 187,6 mensili;
che il convenuto percepisse circa 1.870 euro mensili, in base ai redditi dell'a.i. 2022, e dovesse pagare mensilmente euro 645 per la rata di mutuo e la relativa assicurazione, ed euro 650 per la locazione dell'appartamento ove si è trasferito.
In corso di causa è stato depositato il Mod. 730 relativo all'a.i. 2023 del convenuto, dal quale emerge un reddito netto medio mensile di euro 2.111; sono state anche prodotte tutte le buste paga dell'a.i.
2024 dalle quali emerge un netto medio mensile di euro 1.850. La media degli ultimi tre anni è dunque pari ad euro 1.940.
La attrice in base alla CU dell'a.i. 2024 risulta avere percepito circa euro 1.172 netti mensili per il periodo 24.6.2024-31.12.2024; nei mesi precedenti aveva lavorato, sempre con contratti a tempo indeterminato, percependo retribuzioni analoghe, per quello che si può evincere dall'incompleta documentazione depositata dalla parte attrice (che avrebbe dovuto depositare la CU relativa a tutti i datori di lavoro per i quali ha lavorato la attrice nel 2024).
Quanto alla calendarizzazione della permanenza del figlio col padre, si conferma quella di cui ai provvedimenti provvisori dato che non è specificamente contestato, come si è detto, che la calendarizzazione proposta dalla convenuta sia incompatibile con gli orari di lavoro paterni.
Il reddito netto medio mensile della madre, che lavora con contratti a tempo determinato, si conferma dunque oscillare fra i 1.200 e i 1.300 euro netti mensili;
a tale somma si aggiunge l'assegno unico al
100%, per un totale di euro 1.450. Il padre, dal suo reddito medio negli ultimi anni, pari ad euro 1.940 netti mensili circa, deve detrarre mensilmente la complessiva somma di euro 1.275, tra mutuo per la casa di sua proprietà ma assegnata alla madre, e canone di locazione per l'appartamento ove si è trasferito per un residuo di 665 euro. pagina 5 di 8 Occorre rammentare che, secondo un orientamento consolidato della Corte di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli” (cfr. Cass. n. 25420/2015).
Nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene si tratti di un bene immobile di sua esclusiva proprietà e sebbene giuridicamente incomba solo su di lui l'obbligo di pagare del rate del mutuo contratto per il suo acquisto, del godimento dell'immobile già adibito a casa familiare beneficiano solo la madre e il figlio, mentre il padre, pur sostenendo integralmente l'obbligazione contratta per l'acquisto, non ne può usufruire, tanto da dover pagare anche un canone di locazione per soddisfare e proprie esigenze abitative. Dovendo, quindi, tenere conto dell'esborso sostenuto per il mutuo nella determinazione del contributo al mantenimento del minore, si ritiene congruo stabilire a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si soggiunge altresì la conferma del mandato di vigilanza al Servizio Sociale sulla situazione del nucleo familiare, svolgendo opera di mediazione fra le parti in caso di disaccordo nell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento o di decisioni da assumere nell'interesse del figlio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendo porsi quindi a carico della madre l'obbligo di rimborsare al padre le spese legali che si liquidano, in ragione del limitato thema decidendum, in valori compresi fra i minimi e i medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria, che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore nato il [...] a Bologna, a [...] i Persona_1 genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento al minore nato Persona_1 il 18.8.2015 a Bologna residente in [...]3 continuino ad esercitare, per il termine di mesi 24, la vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, svolgendo opera pagina 6 di 8 di mediazione fra le parti in caso di disaccordo nell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento o di decisioni da assumere nell'interesse del figlio;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3, di proprietà esclusiva del convenuto, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minorenne;
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, a week-end alternati dalla domenica pomeriggio per tutto il lunedì, con relativo pernotto accompagnando il figlio a scuola il martedì mattina;
settimanalmente: il lunedì di ogni settimana, con relativo pernottamento accompagnando il figlio la mattina seguente a scuola, nonché un pomeriggio nella settimana che termina col week-end di competenza del padre e due pomeriggi nella settimana che termina col week-end di competenza della madre, prendendo il figlio da scuola e trascorrendo con lui il pomeriggio per poi riportarlo alla casa materna prima di andare al lavoro. durante le vacanze natalizie e pasquali, si seguirà il turno ordinario, alternando fra i genitori di anno in anno le festività (Natale con Capodanno, Santo Stefano con l'Epifania, Pasqua con Pasquetta); vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre.
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 7 di 8 • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico: attribuito al 100% alla madre, come da accordo fra i genitori;
8 - Condanna altresì la attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15573/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANASI Parte_1 C.F._1 CRISTINA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZANASI CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MATTEIS Controparte_1 C.F._2 DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA UNGHERI 10 CALDERARA DI RENO presso il difensore avv. DE MATTEIS DAVIDE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 15.7.2023
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello Persona_1 stesso presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3.
pagina 1 di 8 I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, Per_ dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di Ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite al minore ex art. 337 ter. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative Per_ relative al figlio e, in particolare, a comunicare, ai sensi dell'art. 337 sexies, II comma, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il temine perentorio di trenta giorni, consapevoli che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio, per la difficoltà di reperire il genitore trasferitosi;
Per_ disporre che il padre potrà incontrare e tenere con sé il figlio nel rispetto delle esigenze quotidiane e delle abitudini di vita del figlio, secondo i seguenti tempi e modalità:
a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandolo a casa dalla madre;
Per_
nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 dopo cena, allorché lo ricondurrà presso la casa materna;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, salvo il diritto della madre, in detto periodo, di sentire telefonicamente il figlio anche tutti i giorni;
durante le vacanze estive, altresì la madre avrà la facoltà e il diritto di trascorrere con il figlio 7 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori preferibilmente entro il giorno 30 aprile di ogni anno, salvo il diritto del padre, in detto periodo, di sentire telefonicamente il figlio anche tutti i giorni;
nel restante periodo di vacanza estiva, verrà rispettato il regime ordinario;
dare atto che le parti avranno cura di inserire gradualmente nella vita del figlio nuovi/e compagni/e e/o conviventi, per consentirgli di adeguarsi a eventuali nuovi rapporti affettivi dotati di stabilità con i tempi psicologici propri della sua età e comunque non prima del compimento dell'età di dieci anni del bambino;
Per_ disporre che il padre contribuirà al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:
corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi - a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra - entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat;
anticipazione o rimborso al 70% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) occorrenti per il figlio, secondo i criteri dettati dal Protocollo del Tribunale di Bologna in materia di famiglia 9/08/2017, da intendersi qui integralmente richiamato;
disporre che l'assegno unico verrà trattenuto dalla madre nella misura del 100%. Con salvezza dei mezzi di prova in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre accessori di legge.
Parte convenuta:
pagina 2 di 8 1) Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della prole con ogni obbligo ed onere di legge. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Disporre il collocamento della prole presso la madre – - con relativa Parte_1 assegnazione della casa coniugale in Calderara di Reno, Via XI Settembre n.1/3. 4) Sul diritto di visita: il padre, ove non si raggiunga un diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé la prole secondo quanto descritto di seguito: week-end alternati dalla domenica pomeriggio per tutto il lunedì, con relativo pernotto accompagnando il figlio a scuola il martedì mattina;
Settimanalmente: il lunedì di ogni settimana, con relativo pernottamento accompagnando il figlio la mattina seguente a scuola, nonché un pomeriggio nella settimana con week-end di competenza del padre e due pomeriggi nella settimana di competenza della madre prendendo il figlio da scuola e trascorrendo con lui il pomeriggio per poi riportarlo alla casa materna prima di andare al lavoro.
Natale (25 e 26 dicembre) e capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) alternati tra i due genitori iniziando il padre per l'anno in corso. Pasqua ad anni alterni iniziando la madre per l'anno in corso.
Vacanze estive: la prole trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario della prole: Controparte_1 Par A) versando mensilmente il 15° di ogni mese, sul c/c di , la somma di € Parte_1 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati. B) versando, nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo le modalità ed indicazioni previste dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia presso il Tribunale di Bologna del 9.08.2017, che si allega al presente atto come parte essenziale di esso. (DOC.11) 6) Disporre che l'assegno unico verrà trattenuto dalla Sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il [...] a [...] il figlio . La casa Persona_1 familiare, sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3, è di proprietà esclusiva del sig.
; per l'acquisto egli ha contratto un mutuo la cui rata mensile ammonta ad euro 630 Controparte_1 oltre euro 50 per l'assicurazione, secondo quanto dichiarato del convenuto e non contestato da controparte all'udienza del 30.5.2024. Tali somme sono da lui mensilmente pagate.
Le parti concordano sull'affido condiviso del figlio minore, rispetto al quale anche il Servizio Sociale, che ha risposto alla domanda di accertamenti da parte del Tribunale con relazione del 28.5.2024, ha confermato che i genitori sono presenti e collaboranti.
Concordano altresì sull'assegnazione della casa familiare alla madre, in conseguenza del collocamento prevalente del figlio presso di lei.
Concordano sull'attribuzione a lei dell'assegno unico per il figlio nella misura del 100%; la somma ammonta ad euro 187,6 mensili.
Non concordano sul calendario di visita del figlio.
Infatti il padre, che fa il cameriere, allega che egli, a causa dei propri turni di lavoro, non può tenere con sé il figlio nel fine settimana, se non a partire dalle ore 17 della domenica;
tale circostanza è suffragata dalle dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro e depositate il 7.3.2024 e il 30.2.2025 e non è nemmeno contestata in modo specifico dalla controparte, che si limita a formulare la richiesta che il padre tenga con sé il figlio, a weekend alternati, a partire da sabato mattina, senza spiegare come ciò potrebbe conciliarsi con i suoi orari lavorativi.
Le domande delle parti divergono anche in relazione alle questioni economiche, dato che il padre chiede di versare per il figlio la somma di euro 100 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la madre chiede da parte di lui un contributo di euro 500 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 23.7.2024 sono stati dati i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo, per le questioni contestate, quanto segue:
visite paterne a fine settimana alternati dalle 17 della domenica, quando il padre passerà a prendere il figlio da casa della madre, fino a martedì mattina quando lo riporterà a scuola;
tutte le settimane, dal lunedì andandolo a prendere da scuola, fino a martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
si dà atto che egli è disponibile ad accompagnare il figlio a scuola tutte le mattina andandolo a prendere da casa della madre;
pagina 4 di 8 nei fine settimana di competenza della madre, si aggiunge un pomeriggio infrasettimanale da concordare fra le parti, in cui il padre andrà a prendere il figlio da scuola e lo terrà con sè, riportandolo a casa della madre prima di andare al lavoro per il turno che inizia alle 19; durante le vacanze natalizie e pasquali, si seguirà il turno ordinario, alternando fra i genitori di anno in anno le festività (Natale con Capodanno, Santo Stefano con l'Epifania, Pasqua con Pasquetta); ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre.
Dalla cessazione della convivenza, il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 (somma da rivalutare annualmente secondi l'indice istat) a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente richiamato.
Alla madre, stante la non opposizione del padre, spetterà integralmente l'assegno unico per il figlio.
Ciò sul presupposto che la ricorrente percepisse circa 1.300 euro netti mensili, in base ai redditi dell'a.i.
2023, oltre all'assegno unico di euro 187,6 mensili;
che il convenuto percepisse circa 1.870 euro mensili, in base ai redditi dell'a.i. 2022, e dovesse pagare mensilmente euro 645 per la rata di mutuo e la relativa assicurazione, ed euro 650 per la locazione dell'appartamento ove si è trasferito.
In corso di causa è stato depositato il Mod. 730 relativo all'a.i. 2023 del convenuto, dal quale emerge un reddito netto medio mensile di euro 2.111; sono state anche prodotte tutte le buste paga dell'a.i.
2024 dalle quali emerge un netto medio mensile di euro 1.850. La media degli ultimi tre anni è dunque pari ad euro 1.940.
La attrice in base alla CU dell'a.i. 2024 risulta avere percepito circa euro 1.172 netti mensili per il periodo 24.6.2024-31.12.2024; nei mesi precedenti aveva lavorato, sempre con contratti a tempo indeterminato, percependo retribuzioni analoghe, per quello che si può evincere dall'incompleta documentazione depositata dalla parte attrice (che avrebbe dovuto depositare la CU relativa a tutti i datori di lavoro per i quali ha lavorato la attrice nel 2024).
Quanto alla calendarizzazione della permanenza del figlio col padre, si conferma quella di cui ai provvedimenti provvisori dato che non è specificamente contestato, come si è detto, che la calendarizzazione proposta dalla convenuta sia incompatibile con gli orari di lavoro paterni.
Il reddito netto medio mensile della madre, che lavora con contratti a tempo determinato, si conferma dunque oscillare fra i 1.200 e i 1.300 euro netti mensili;
a tale somma si aggiunge l'assegno unico al
100%, per un totale di euro 1.450. Il padre, dal suo reddito medio negli ultimi anni, pari ad euro 1.940 netti mensili circa, deve detrarre mensilmente la complessiva somma di euro 1.275, tra mutuo per la casa di sua proprietà ma assegnata alla madre, e canone di locazione per l'appartamento ove si è trasferito per un residuo di 665 euro. pagina 5 di 8 Occorre rammentare che, secondo un orientamento consolidato della Corte di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli” (cfr. Cass. n. 25420/2015).
Nel caso in esame, va evidenziato che, sebbene si tratti di un bene immobile di sua esclusiva proprietà e sebbene giuridicamente incomba solo su di lui l'obbligo di pagare del rate del mutuo contratto per il suo acquisto, del godimento dell'immobile già adibito a casa familiare beneficiano solo la madre e il figlio, mentre il padre, pur sostenendo integralmente l'obbligazione contratta per l'acquisto, non ne può usufruire, tanto da dover pagare anche un canone di locazione per soddisfare e proprie esigenze abitative. Dovendo, quindi, tenere conto dell'esborso sostenuto per il mutuo nella determinazione del contributo al mantenimento del minore, si ritiene congruo stabilire a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di versare alla madre la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si soggiunge altresì la conferma del mandato di vigilanza al Servizio Sociale sulla situazione del nucleo familiare, svolgendo opera di mediazione fra le parti in caso di disaccordo nell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento o di decisioni da assumere nell'interesse del figlio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendo porsi quindi a carico della madre l'obbligo di rimborsare al padre le spese legali che si liquidano, in ragione del limitato thema decidendum, in valori compresi fra i minimi e i medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria, che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso del figlio minore nato il [...] a Bologna, a [...] i Persona_1 genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
2 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento al minore nato Persona_1 il 18.8.2015 a Bologna residente in [...]3 continuino ad esercitare, per il termine di mesi 24, la vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, svolgendo opera pagina 6 di 8 di mediazione fra le parti in caso di disaccordo nell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento o di decisioni da assumere nell'interesse del figlio;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa familiare sita in Calderara di Reno (BO), via XI Settembre n. 1/3, di proprietà esclusiva del convenuto, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme al figlio minorenne;
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: salvo diversi accordi presi di volta in volta fra i genitori, a week-end alternati dalla domenica pomeriggio per tutto il lunedì, con relativo pernotto accompagnando il figlio a scuola il martedì mattina;
settimanalmente: il lunedì di ogni settimana, con relativo pernottamento accompagnando il figlio la mattina seguente a scuola, nonché un pomeriggio nella settimana che termina col week-end di competenza del padre e due pomeriggi nella settimana che termina col week-end di competenza della madre, prendendo il figlio da scuola e trascorrendo con lui il pomeriggio per poi riportarlo alla casa materna prima di andare al lavoro. durante le vacanze natalizie e pasquali, si seguirà il turno ordinario, alternando fra i genitori di anno in anno le festività (Natale con Capodanno, Santo Stefano con l'Epifania, Pasqua con Pasquetta); vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé il figlio per 15 giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo negli anni pari decide la madre e negli anni dispari il padre.
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 7 di 8 • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico: attribuito al 100% alla madre, come da accordo fra i genitori;
8 - Condanna altresì la attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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