TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15319/2022 promossa da:
pagina 1 di 36 (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CAPPELLU STEFANO, elettivamente domiciliato in
VIA UMBRIA (CENTRO COMMERCIO E AFFARI) INT. B/24 86170
ISERNIA presso il difensore avv. CAPPELLU STEFANO
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_2
GIANNANTONIO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N.
141 ROMA, presso il difensore avv. DI GIANNANTONIO LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 29 ottobre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, le parti richiamavano conclusioni rese in precedenza;
anch'esse sono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. e 50 c.p.c. del 20
dicembre 2022, (d'ora in Parte_1 Parte_1
poi solamente ) conveniva in giudizio, Controparte_2
pagina 2 di 36 avanti il Tribunale di Bologna, (d'ora in poi Controparte_1
solamente , al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_3
conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
Parte attrice affermava di avere richiesto al Tribunale di Isernia di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di per la somma di Euro P_
160.397,36.
Ciò in quanto l'attrice aveva concluso, in data 24.10.2012 e 18.02.2013, con la
(d'ora in poi solamente Controparte_4 CP_5
un contratto di subappalto autorizzato e uno di nolo “a caldo” di attrezzature.
Tali contratti erano relativi ai lavori da eseguire presso il cantiere “Ponte sul fiume Ticino – Pavia - Vigevano s.p. ex s.s. 494 vigevanese”, concessi in appalto dalla provincia di Pavia al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla mandataria e da in qualità di mandante. CP_5 P_
In base alle lavorazioni ed alle prestazioni eseguite in forza di tali contratti la maturava, a titolo di corrispettivo, la somma di Euro Parte_1
160.397,36, oltre interessi.
Tuttavia, già inadempiente all'obbligazione di pagamento, veniva CP_5
posta in liquidazione coatta amministrativa, in quanto insolvente. Per tale pagina 3 di 36 motivo, la provincia di Pavia stabiliva di proseguire il rapporto di appalto con la sola P_
invocava la responsabilità della controparte, in base al Parte_1
disposto dell'art. 37, co. 5, d. lgs. 163/2006; per il quale, l'offerta dei concorrenti raggruppati determinava la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
In data 26.04.2016, il Tribunale di Isernia, nella persona della dott.ssa Rossi, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 123/2016.
In data 13.06.2016, notificava a atto P_ Parte_1
di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
Nell'opposizione, l'attuale convenuta lamentava innanzitutto l'incompetenza del foro adito dalla controparte, principalmente in quanto era presente una clausola nei contratti di subappalto e di nolo sopra citati che individuava come foro esclusivo quello di Bologna.
si difendeva, inoltre, nel merito: ritenendosi carente di P_
legittimazione passiva, in quanto all'interno dell'ATI rivestiva il ruolo di impresa cooptata e non di mandante ordinaria, formulando una domanda riconvenzionale nei confronti della controparte e chiedendo la chiamata in causa di CP_5
pagina 4 di 36 In tale causa si costituiva anche , ivi opposta, Parte_1
confermando quanto già esposto in precedenza, nonché la competenza del foro adito, escludendo la natura di “cooptata” di all'interno P_
dell'ATI e opponendosi alla chiamata in causa di e alla domanda CP_5
riconvenzionale.
A definizione del predetto giudizio, il giudice onorario del Tribunale di
Isernia, dott. F. Masotta, emetteva la sentenza n. 47/2019, con la quale rigettava l'opposizione e ogni eccezione ivi formulata da P_
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza proponeva, quindi, appello, dinanzi alla Corte di
Appello di Campobasso, l'attuale convenuta in atto di appello, essa P_
restava ferma sulla propria posizione e sulle eccezioni e domande formulate nel precedente grado di giudizio. Allo stesso modo, si costituiva anche
, che confutava quanto affermato da controparte, Parte_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
A definizione del giudizio di appello, la Corte di Appello di Campobasso dichiarava la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 235/2022. Il merito era dunque di competenza di questo foro felsineo. Ciò in quanto: “Le allegazioni e la documentazione prodotta dalla
ricorrente depongono univocamente nel senso della vincolatività degli Parte_1
pagina 5 di 36 impegni contrattuali in questione per la quale mandante del R.T.I. P_
rappresentata all'atto della stipula dalla mandataria –fermo restando che, CP_5
come già ricordato, la presente disamina è finalizzata alla verifica della
competenza territoriale a prescindere dalla valutazione di fondatezza nel merito
delle testi difensive delle parti, ivi comprese le deduzioni dell'appellante circa la
posizione di mandataria “cooptata” della . P_
riassumeva dunque la causa davanti al Tribunale di Parte_1
Bologna, richiedendo al giudice di condannare al pagamento P_
della somma di euro 160.397,26, oltre interessi, anche moratori. Tale l'atto introduttivo in questa fase, sostanzialmente a reiterazione della pretesa agita in precedenza in Molise.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 marzo 2023, si costituiva in giudizio in questo Tribunale di Bologna ed in questa causa;
si P_
difendeva, innanzitutto, confermando di rivestire il ruolo di impresa cooptata all'interno dell'ATI e, a supporto di ciò, produceva numerose determine,
verbali e note della Provincia di Pavia, nonché un'ordinanza del Tribunale di
Pordenone e una sentenza del Tribunale di Venezia, che avevano qualificato la stessa come cooptata nell'ATI di cui in oggetto. P_
L'attuale convenuta reiterava la domanda riconvenzionale nei confronti della controparte, sulla base della cattiva esecuzione dei lavori affidati da a CP_5
pagina 6 di 36 . In ragione di ciò, infatti, la Direzione Lavori aveva Parte_1
applicato delle detrazioni al credito spettante a per i lavori eseguiti a CP_5
tutto il 10.07.2014 e aveva subito danni e affrontato costi di P_
ripristino. Quest'ultima richiedeva quindi a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 66.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Infine, chiedeva la chiamata in causa di in quanto P_ CP_5
contraddittore necessario per determinare l'effettiva sussistenza e la relativa quantificazione dei crediti pretesi dall'attuale attrice.
Pertanto, la convenuta concludeva chiedendo al giudice:
- di autorizzare la chiamata in causa CP_5
- di rigettare le domande di controparte;
- di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attrice alle prestazioni sub-affidatele e
- condannarla quindi a risarcire i danni provocati, ammontanti ad Euro
66.000,00, oltre rivalutazione ed interessi;
- e solo in via subordinata, di accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione delle pretese fatte valere da con Parte_1
il credito azionato da in via riconvenzionale. P_
pagina 7 di 36 All'udienza del 20 aprile 2023, il giudice respingeva la richiesta di chiamata in causa, concedeva i termini richiesti per il deposito di memorie ex art.183
comma 6 cpc e rinviava la causa al 2.11.2023.
All'udienza del 2 novembre 2023, il giudice ammetteva le prove orali richieste da parte convenuta, ad eccezione del capitolo 8, e rinviava all'udienza del
23.01.2024. Si riservava all'esito ogni ulteriore provvedimento.
All'udienza del 23 gennaio 2024, veniva assunta la testimonianza del Sig.
per la convenuta, che confermava che la cattiva esecuzione dei Tes_1
lavori affidati alla aveva causato una detrazione del Parte_1
credito riconosciuto dalla Direzione Lavori e dei costi di ripristino sostenuti da Quest'ultima richiedeva nuovamente al giudice di P_
ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il giudice si riservava.
Con l'ordinanza del 24 gennaio 2024, il giudice scioglieva la riserva assunta il giorno precedente e fissava l'udienza di precisazione conclusioni il 19.09.2024.
Vi era a quel punto un mutamento del giudice. Il presidente della seconda sezione civile, estensore di questa sentenza, non appena insediato, assegnava a sé, con provvedimento organizzativo interno al Tribunale, tutte le cause di più risalente iscrizione, al fine di dare speditezza a tali cause, abbattendo il tempo medio di definizione.
La causa veniva dunque assegnata all'odierno estensore.
pagina 8 di 36 All'udienza del 29 ottobre 2024, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190
c.p.c, con decorrenza dal 27.12.2024 e tratteneva la causa in decisione.
Lo svolgimento del processo può anche essere integralmente omesso.
Infatti, l'articolo 132 c.p.c. è stato novellato, così che lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile della sentenza. Pertanto, esso potrebbe essere anche integralmente omesso. A maggior ragione, è sufficiente la narrazione dei fatti di causa, nei termini che precedono. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla competenza
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato da in data 13.06.2016 presso il Tribunale di Isernia, è stata P_
immediatamente contestata la competenza di tale Tribunale e, per contro,
affermata quella del Tribunale di Bologna. Ciò in quanto i contratti azionati da individuavano come foro esclusivo ed inderogabile Parte_1
quello di Bologna, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 c.p.c..
Tale difesa ha trovato riconoscimento presso la Corte d'Appello di
Campobasso, che, con la sent. n. 235/2022, accoglieva l'atto di appello di dichiarava la competenza del foro felsineo e pertanto P_
pagina 9 di 36 dichiarava la nullità e revocava il decreto ingiuntivo n. 123/2016 emesso dal
Tribunale di Isernia.
ha quindi provveduto, nel termine di tre mesi (in Parte_1
quanto diverso termine non era previsto dalla Corte di appello di
Campobasso) a riassumere la causa dinnanzi al giudice dichiarato competente, impedendone così l'estinzione.
La competenza fissata dalla Corte dell'Appello deve ritenersi insindacabile, in quanto, fuori dei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c., quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. Le parti avrebbero dovuto, in luogo della riassunzione, proporre istanza di regolamento di competenza,
ovvero impugnare la sentenza molisana.
Alla corta: la competenza è definitivamente fissata in Bologna.
Ad ogni modo e sulla questione della competenza, è sicuramente condivisibile la scelta operata dalla Corte d'Appello di Campobasso. Infatti, come da quarto comma dell'art. 38 c.p.c. e come confermato da giurisprudenza consolidata, la questione di competenza deve essere risolta dal giudice generalmente in limine litis.
pagina 10 di 36 In particolare, come riconosciuto dalla Suprema Corte, ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., quarto comma, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi.(c.f.r. Cass. Civ., Ordinanza, 18/02/2014, n. 3845).
La competenza si determina qui, dunque, per tale clausola.
Si deve pertanto ritenere risolta ogni questione sulla competenza del presente
giudice.
Sulla carenza di legittimazione passiva di P_
Impropriamente dal punto di vista tecnico, afferma la P_
propria carenza di legittimazione passiva, in base al ruolo di “impresa
cooptata” rivestito nell'ATI oggetto della presente causa.
Del ruolo ricoperto dalla convenuta, di mandante ordinaria o di cooptata, nonché delle relative conseguenze, si tratterà nel proseguo.
Per ora, basti rilevare che la verifica della legittimazione passiva consiste esclusivamente nel verificare se, in base a quanto affermato dall'attore, il convenuto è il soggetto astrattamente tenuto a subire la pronuncia pagina 11 di 36 giurisdizionale;
verifica che è del tutto svincolata dall'accertamento del merito della domanda dell'attore.
Nel caso di specie, chiama in giudizio la controparte in Parte_1
quanto ritenuta mandante dell'ATI sopra citata – mandante “ordinaria” – e quindi responsabile solidalmente ex art. 37 co. 5 Dlgs. 163/06 per le obbligazioni assunte dalla mandataria nell'ambito dell'ATI stesso. CP_5
Non vi è dubbio alcuno che, secondo la prospettazione fatta dalla società
attrice, sia il soggetto che subirà la condanna, nel caso in cui P_
il giudice accolga anche nel merito le domande formulate con l'atto di citazione in riassunzione. Dunque, essa ha legittimazione.
Probabilmente, la difesa di legittimazione (carente), formulata dall'attuale convenuta, ha come scopo quello di negare, nel merito, la debenza delle somme richieste dalla controparte, in quanto non ritenuta sussistente la responsabilità solidale in qualità di impresa cooptata;
eccezione formulata atecnicamente, rifacendosi alla (diversa) nozione di carenza di legittimazione passiva.
Si deve quindi affermare che sì è legittimata passivamente nel P_
presente giudizio. Vi è dunque legittimazione della convenuta.
Il che non significa la sua soccombenza;
infatti, come oltre, essa è legittimata ma non è debitrice, essendo le due nozioni distinte. Val la pena di ribadire pagina 12 di 36 come il termine “carenza di legittimazione”, pur con un uso del tutto improprio della nozione di legittimazione, sia ormai utilizzato dalla pratica giudiziaria (giudici e difensori) nel senso di indicare la mancanza di titolarità passiva del rapporto;
in breve, la infondatezza della domanda attorea.
Accertata la legittimazione, occorre ora verificare la effettiva titolarità del debito.
In generale
Questa controversia si inserisce in un filone di cause, ricorrenti nei Tribunali italiani.
Di fronte alla insolvenza del debitore, le imprese che vedono frustrato il proprio credito per tale insolvenza (nel caso, insolvente e frustrata la CP_5
odierna attrice in riassunzione), mirano ad ottenere una pronuncia di solidarietà, così soddisfacendosi su altre imprese, floride, dell'ATI; solidarietà che pure è prevista dalle norme di cui in appresso, con eccezioni.
Nel caso di specie, non rileva dunque la circostanza che la attrice sia anche insinuata nella posizione passiva di – vicenda parallela e non CP_5
direttamente rilevante a questi fini – quanto se possa anche rivolgersi a P_
Tale il tema del decidere.
Sul ruolo iniziale di nell'ATI P_
pagina 13 di 36 Dagli atti di causa risulta pacifica la partecipazione di P_
nell'ATI per la realizzazione dei lavori “Ponte sul fiume Ticino – Pavia –
Vigevano s.p. ex s.s. 494 vigevanese”.
Regola generale in materia di ATI è quella prevista dall'art. 37 comma 5 del decreto legislativo 163/2006; regola che sancisce la responsabilità solidale delle società costituenti il raggruppamento nei confronti delle stazioni appaltanti, dei fornitori e dei subfornitori: “L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture,
per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.”.
Come da secondo periodo del medesimo comma, è prevista una deroga alla regola della responsabilità solidale per gli assuntori di lavori scorporabili o di prestazioni secondarie, la cui responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Ciò avviene nel caso in cui l'impresa rivesta il ruolo di cooptata, come da
terminologia d'uso nel sistema degli appalti. Infatti, l'art. 92 comma 5 D.P.R.
pagina 14 di 36 207/2010 – che definisce tale istituto – permette alle imprese che prestino i requisiti per partecipare al pubblico appalto di raggruppare anche altre imprese, che possono non presentare tali requisiti, a condizione che questi siano posseduti dalle altre imprese del raggruppamento e che i lavori eseguiti non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori: così il testo: “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono
raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.”.
Il termine cooptata si rinviene anche negli atti amministrativi di questa causa ed è termine comune nella materia degli appalti pubblici.
Per la qualifica di società cooptata sono necessari alcuni dati, veri e propri
“cancelli” per la qualifica di cooptata.
Innanzitutto la società deve dichiarare in modo espresso e inequivocabile di rivestire il ruolo di mandante cooptata;
inoltre, non può acquistare lo status di concorrente;
non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente,
pagina 15 di 36 poi;
non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;
non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2013, n. 4277). In altri termini, la posizione della cooptata – si utilizza questa terminologia, tipica del regime degli appalti – è sostanzialmente una posizione ancillare. Essa non
è mandataria e non è mandante, almeno non nel senso ordinario del termine.
Pertanto, fuoriesce dal campo di responsabilità del raggruppamento;
proprio in ragione di questa sua posizione ancillare, che la pone fuori dal ruolo di mandante “ordinaria” e, a maggior ragione, di mandataria.
Occorre verificare nel caso di specie il ruolo assunto sia in via formale sia in
sostanza da P_
La soluzione della controversia è sostanzialmente legata alla effettiva posizione della P_
Si dice ruolo assunto in via formale e sostanziale, in ragione del noto indirizzo prevalente;
per cui, al fine di determinare la esatta posizione della partecipante, non conta tanto o solo il dato formale ma, anche, la posizione sostanziale della impresa che partecipa al raggruppamento.
Innanzitutto, è necessario sottolineare che l'attuale convenuta era subentrata nei rapporti delle società facenti parti dell'ATI, acquistando un ramo pagina 16 di 36 d'azienda della società (d'ora in poi solamente: Controparte_6
, che rivestiva il ruolo di mandante cooptata. CP_6
Ciò è confermato da numerosi documenti, provenienti sia dall'impresa stessa, sia dalla Provincia di Pavia e in genere dalla committenza pubblica. Il
contratto di appalto concluso in data 5.11.2009 tra la Provincia di Pavia e le società e qualifica Parte_2 Controparte_6 CP_7
espressamente la prima come mandataria e le seconde come mandanti cooptate, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.P.R. 554/1999, il c.d. “regolamento
, norma che prevede una disciplina (inclusa la regola del venti per Pt_3
cento massimo) analoga a quella poi confermata nel 2010.
La natura di cooptata della è confermata anche nell'atto costitutivo CP_6
dell'ATI.
Dal lato della committenza pubblica, ex multis, possono essere citate la determina provinciale n. 1331 prot. 54362 del 17 settembre 2009 di aggiudicazione definitiva della gara, il verbale della Commissione di gara n. 1
del 18 giugno 2009 e il verbale n. 8 del 10 settembre 2009.
Sotto il profilo sostanziale, di dirimente rilevanza, va poi evidenziato che la e hanno partecipato all'ATI ai sensi dell'art. 95 comma 4 CP_6 CP_7
D.P.R. n. 554/1999 e si sono pertanto impegnate ad eseguire un importo pagina 17 di 36 lavori non superiore al limite fissato per legge, e quindi non superiore alla nota percentuale del 20% dell'importo complessivo dei lavori.
È proprio il rimando espresso alla norma in materia di cooptazione e la scelta di e di di attribuirsi lavori nella misura esattamente pari alla CP_6 CP_7
soglia massima permessa alle imprese cooptate – corrispondente quindi al 20
per cento – a escludere che tali imprese abbiano assunto il ruolo di mandanti
“ordinarie”.
Tale assunto non può essere smentito neanche dal fatto che nell'atto costitutivo dell'ATI si legga che “le società , Parte_2 [...]
e hanno presentato, ai sensi della vigente normativa, offerta CP_6 CP_7
contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse società
conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società
[...]
, indicata in sede di offerta e qualificata come Capogruppo e Parte_2
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
Mandanti…”.
Nonostante risulti testualmente che anche la abbia presentato CP_6
l'offerta e che il contratto con la Provincia di Pavia verrà sottoscritto anche in suo nome, è chiaro, per tutti i motivi sopra richiamati, che la sua intenzione fosse quella di assumere il ruolo di cooptata. Tali elementi testuali,
pagina 18 di 36 sostanzialmente di stile, non risultano sufficienti, alla luce di tutti gli indici di segno contrario, a riconoscere la come mandante “ordinaria”. CP_6
La posizione di tale impresa è stata trasferita a sulla base P_
dell'autorizzazione della Provincia di Pavia contenuta nel Determinazione
dirigenziale n. 1656 del 20.11.2011.
I requisiti formali affinché la convenuta avesse assunto il ruolo di mandante cooptata non possono pertanto essere messi in discussione. Questa ha infatti sempre affermato in modo chiaro e inequivocabile il ruolo rivestito nell'ATI e il fatto che la sua posizione fosse corrispondente a quella “ereditata” dalla
CP_6
La difesa di va dunque condivisa. P_
Dalla circostanza che si tratta di una successione rispetto alla posizione di ne deriva la replica della posizione della stessa, sia in CP_6 CP_6
relazione alle posizioni attive (nemo plus iuris transferre quam ipse habeat) sia alle posizioni passive, dovendo le assunzioni di debiti altrui avere sempre forma espressa (arg. 1937 c.c.). Infine, va rilevato come proprio il meccanismo dell'acquisto di ramo di azienda faccia subentrare l'acquirente nella posizione del cedente.
A supporto dell'inequivocabilità delle sue affermazioni vi sono numerosi documenti, provenienti dalla Provincia di Pavia che, senza alcun dubbio, le pagina 19 di 36 riconoscono il ruolo di cooptata. Si veda ad esempio la determinazione n. 814 del 2015, che ribadisce che era una mera mandante cooptata e P_
non una “ordinaria”.
Per la cooptazione, accanto ai requisiti formali, devono sussistere anche quelli sostanziali, sopra citati, tra cui il divieto per l'impresa cooptata di subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.
Rilevante, nel caso di specie, è il fatto che i contratti di subappalto di opere da carpentiere e ferraiolo e di nolo a caldo siano stati conclusi esclusivamente tra e senza la partecipazione, né la menzione, di Parte_1 CP_5
come mandante dell'ATI. Ciò a riprova della sussistenza dei P_
requisiti sostanziali per l'identificazione di come pura e P_
semplice cooptata.
Né dagli altri documenti prodotti nella presente causa è possibile affermare che l'attuale convenuta sia di fatto atteggiata come mandante ordinaria,
prestando, ad esempio, garanzie o rivestendo la posizione di offerente o contraente nei confronti dei terzi;
ovvero superando il noto limite del venti per cento.
Priva di pregio è anche l'argomentazione di;
per cui il Parte_1
possesso da parte di dei requisiti per partecipare all'ATI quale P_
mandataria escluderebbe a priori la cooptazione. L'art. 92 comma 5 del pagina 20 di 36 D.P.R. n. 207/2010 afferma infatti: “il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al
presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo
dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”.
La norma permette quindi alle imprese, anche se prive dei requisiti per ricoprire il ruolo di mandataria o mandante, di essere raggruppate dalle imprese dotate dei requisiti richiesti. Dal tenore letterale e dalla ratio della norma è chiaro che, in alcun modo, venga negato alle imprese che presentano i suddetti requisiti di partecipare come cooptate. In altri termini, le imprese
prive di requisiti possono solo fare le cooptate;
le imprese con i requisiti possono
essere mandanti o mandatarie; senza che alcuna norma impedisca loro di essere
semplici cooptate (rimanendo beninteso fermi gli altri requisiti per essere delle semplici cooptate, fra i quali la fondamentale regola del venti per cento).
Pertanto deve affermarsi che aveva assunto solo ed esclusivamente P_
il ruolo di cooptata;
quale successore di CP_6
Sul ruolo di mandataria di P_
Dopo la insolvenza di CP_5
pagina 21 di 36 Una volta riconosciuto che rivestiva il ruolo di cooptata P_
nell'ATI a cui partecipava insieme a ab origine, è necessario interrogarsi CP_5
se le cose siano mutate dopo la insolvenza di CP_5
Occorre cioè chiedersi se il nuovo ruolo affidato alla stessa dopo la liquidazione coatta amministrativa della mandataria possa avere mutato il regime di responsabilità, comportando l'operatività dell'art. 37, co. 5, del decreto legislativo 163/06.
Innanzitutto, è bene sottolineare come l'ipotesi di modifica soggettiva dei partecipanti all'ATI sia residuale e limitata a specifiche eventualità, regolate dal comma 18 dell'art. 37 decreto 163/2006 cit.. Si veda in particolare l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. n. 10/2021.
La società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, CP_5
come affermato nella determinazione provinciale n. 814/2015, P_
poteva legittimamente proseguire l'appalto.
Tale prosecuzione non ha comportato, per il subentro nei P_
contratti conclusi da CP_5
È infatti necessario sottolineare che l'ATI non presenta soggettività, né
personalità giuridica. Per tale motivo, non rileva la regola applicabile ai rapporti societari, per cui il soggetto subentrante nella società è responsabile anche per le obbligazioni assunte in precedenza dalla società stessa.
pagina 22 di 36 Al contrario, vale il principio per cui è il debitore che ha assunto l'obbligazione ad essere tenuto a risarcire i danni causati dal proprio inadempimento.
Pertanto, non è un effetto automatico che la nuova mandataria si faccia carico delle obbligazioni già assunte dai precedenti componenti dell'ATI.
Affinché nuova mandataria, possa ritenersi vincolata dalle P_
obbligazioni assunte da in qualità di precedente mandataria, dovrebbe CP_5
ipotizzarsi che quest'ultima lo abbia scelto volontariamente, ad esempio tramite una cessione del contratto o un accollo.
Entrambe tali ipotesi devono essere escluse.
Per quanto riguarda la prima, questa non costituisce un effetto automatico della modifica dell'impresa mandataria dell'ATI, né si può ritenere che sia stato stipulato un apposito contratto tra le parti, in forza del quale P_
avrebbe sostituito nei confronti di nei
[...] CP_5 Parte_1
contratti di nolo a caldo e di opere da carpentiere e ferraiolo stipulati in precedenza. Di tale ipotetica cessione contrattuale non è stata fatta alcuna menzione, né data alcuna prova dall'attuale attrice.
Lo stesso dicasi per l'accollo e per ogni altro eventuale istituto che potrebbe venire in rilievo. Si ricorda infatti che l'onere di provare il titolo da cui pagina 23 di 36 dipende la responsabilità contrattuale del debitore grava sul creditore, onere che in questo caso non è stato in alcun modo soddisfatto.
Ad ogni modo, supporto dell'assenza di responsabilità solidale in capo a si può citare la determinazione provinciale n. 814/2015, ai P_
sensi della quale “ferme restando le limitazioni sulla P_
responsabilità solidale nei confronti di fornitori e subappaltatori della mandante cooptata per i lavori già eseguiti dal raggruppamento temporaneo,
assumerà ogni conseguente responsabilità nei soli confronti della Provincia per i lavori ancora da eseguire.”
Per le ragioni sopra esposte deve escludersi la responsabilità ex art. 37 co. 5 Dlgs.
163/06 di quale cooptata prima e mandataria poi, per i contratti P_
di subappalto del 24/10/2012 e di nolo del 18/02/2013, stipulati tra e CP_5
. Parte_1
In sintesi.
Nella precedente sezione di motivazione, si è esclusa la responsabilità solidale,
in ragione della natura di soggetto cooptato;
dunque, escludendosi una responsabilità per così dire laterale. In questa sezione di motivazione – pur proseguendo in luogo della decotta – si è escluso un subentro P_ CP_5
(anche) nella posizione debitoria di CP_5
Sulla vincolatività dei contratti di nolo a caldo e subappalto
pagina 24 di 36 , nel giudizio riassunto dinnanzi a questo Tribunale, Parte_1
richiede di accertare la responsabilità di non solo ex art. 37 co. P_
5 Dlgs. 163/06, ma anche “previo accertamento della vincolatività in capo a
, quale mandante del rappresentato all'atto della stipula Controparte_1
della mandataria dei contratti di subappalto del 24/10/2012 e di nolo del CP_5
18/02/2013, stipulati tra essa e . CP_5 Parte_1
Come correttamente rilevato da la controparte nel P_
procedimento monitorio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Isernia e nel giudizio di Appello davanti alla Corte
d'Appello di Campobasso aveva chiesto solo ed esclusivamente di condannare la controparte “previo accertamento della responsabilità solidale ex art. 37 co. 5
Dlgs. 163/06 della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
per le causali in narrativa”.
[...]
Come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, quando la causa viene riassunta, a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza, davanti al giudice competente e nei termini previsti, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente.
pagina 25 di 36 La riassunzione non comporta quindi l'instaurazione di un nuovo processo;
al contrario, costituisce la prosecuzione di quello originario. Il processo, volendo usare una immagine, è un processo “a campata unica” e, dunque, le domande restano quelle proposte innanzi al giudice incompetente.
Proprio per tale motivo, le modifiche apportate alle proprie conclusioni da devono essere qualificate come domande nuove o, al Parte_1
più, emendatio libelli, in quanto vanno ad incidere sulla causa petendi,
modificando e ampliando il titolo della responsabilità attribuita alla controparte.
Tale modifica era probabilmente stata ingenerata dalla pronuncia della Corte
d'Appello, che, secondo l'interpretazione datane dall'attuale attrice negli atti di causa, aveva riconosciuto – incidenter e senza vincoli di giudicato – la vincolatività dei contratti di nolo a caldo e di subappalto anche per P_
[...]
Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, l'emendatio libelli deve ritenersi ammissibile, se contenuta nella prima memoria istruttoria, lo scopo è quello di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, tuttavia, la modifica è avvenuta con l'atto di citazione in riassunzione. Inoltre, può dubitarsi che questa sia una mera emendatio libelli;
il titolo infatti è completamente diverso, essendo questo autonomo e quello pagina 26 di 36 agito in via monitoria e qui riassunto è un titolo in solido. Pertanto: il titolo agito in via solidale è infondato (per la natura di cooptata); quello in via autonoma è domanda tardiva ed inammissibile.
In considerazione del fatto che il processo dopo la riassunzione continua, deve quindi affermarsi che non era più possibile modificare le domande, in quanto si erano già svolti due gradi del giudizio di merito. D'altra parte, non può ritenersi che sia stato leso il diritto al contraddittorio, in quanto P_
ha potuto ampiamente ribattere alla pretesa della controparte, già a
[...]
partire dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ad ogni modo, anche se si ritenesse ammissibile la modifica della domanda da parte di , l'esito del presente giudizio non muterebbe. Parte_1
Non può infatti ritenersi che si fosse direttamente obbligata P_
nei confronti di , né inizialmente quando ricopriva il Parte_1
ruolo di cooptata, né successivamente quando era divenuta mandataria dell'ATI.
Per quanto riguarda il periodo iniziale, è indubbio che i contratti di nolo a caldo e di subappalto fossero stati conclusi dall'odierna attrice solo ed esclusivamente con CP_5
Pertanto, esclusa la responsabilità solidale di ex art. 37 co. 5 P_
Dlgs. 163/06 in qualità di impresa cooptata, non si può ritenere che P_
pagina 27 di 36 fosse direttamente obbligata nei confronti di nel Parte_1
periodo in cui era ancora parte dell'ATI. CP_5
Per quanto riguarda il secondo periodo, si deve giungere alla stessa soluzione.
Come infatti affermato dalla stessa provincia di Pavia n. 814/2015 P_
ha proseguito “nel rapporto di appalto con conseguente propria
[...]
assunzione di tutte le obbligazioni del contratto principale n. 18419/2009 e
dell'atto aggiuntivo n. 18418/2009 nei soli confronti della provincia di Pavia”. A
tal proposito, si riguardi inoltre la precedente sezione di motivazione, in cui si dà atto che non è succeduta nelle preesistenti obbligazioni di P_
neanche a titolo di responsabilità solidale con la stessa. CP_5
Si deve quindi rigettare integralmente la domanda di parte attrice di condannare
la controparte, previo accertamento della responsabilità solidale ex art. 37 co. 5
Dlgs. 163/06 con e/o della vincolatività diretta per dei CP_5 P_
contratti di nolo a caldo e di subappalto conclusi tra e CP_5 Parte_1
[...]
Sulla domanda riconvenzionale
ha richiesto di condannare la controparte al pagamento di P_
Euro 66.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, a causa della non corretta esecuzione dei lavori che le erano stati affidati da CP_5
pagina 28 di 36 In particolare, lamenta la presenza di fessurazioni muri P_
fondali, l'errata posa ferri d'armatura, difformità plinti all'interno dei pozzi di fondazione degli archi del ponte, estese fessurazioni, posa dei ferri d'armatura al di fuori delle sagome di progetto, errata posizione delle teste di ancoraggio dei cavi di precompressione, errato tracciamento di muri di guardia e dei pozzi.
Ciò aveva provocato, in base alla ricostruzione dell'attuale convenuta,
contestazioni e conseguenti detrazioni da parte della Direzione Lavori nominata dalla Provincia di Pavia, nonché costi di ripristino, sostenuti dalla convenuta stessa.
L'attuale convenuta invoca quindi la responsabilità contrattuale della controparte, per non avere correttamente adempiuto ai lavori affidati da
CP_5
Innanzitutto, affinché la domanda riconvenzionale sia ammissibile, è
necessario che indichi con esattezza la cosa oggetto della domanda e che esponga in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Tali requisiti, richiesti in
primis per l'atto di citazione, sono necessari per consentire alla controparte un corretto esercizio del diritto di difesa.
pagina 29 di 36 afferma la genericità delle deduzioni sollevate dalla Parte_1
controparte, nonché l'assenza di riscontri oggettivi.
Tali affermazioni non possono essere condivise, in quanto la Relazione
Tecnica prodotta da indica con esattezza quali sono le P_
difformità contestate a , con corredo fotografico. Il che Parte_1
consente, sia pure per relationem, di individuare l'oggetto della domanda.
Inoltre, il computo metrico allegato, proveniente dalla Provincia di Pavia e dotato quindi di un elemento di terzietà, permette di superare l'obiezione dell'attuale attrice della provenienza completamente unilaterale di tale relazione.
Per tali motivi, la domanda riconvenzionale di impresa polese deve ritenersi in astratto ammissibile.
Essendo invocata la responsabilità ex art. 1218 c.c., ha l'onere P_
di provare il titolo su cui si fonda la responsabilità, l'inadempimento e il danno provocato.
Se per quanto riguarda il titolo non vi sono state contestazioni da parte di
, lo stesso non si può dire per gli altri due elementi. Parte_1
Per quanto riguarda l'inadempimento, la convenuta fa riferimento a pg. 10 della Determina della Provincia di Pavia n. 814/2015, in cui dovrebbe essere indicato che, a causa della scorretta esecuzione dei lavori da parte di pagina 30 di 36 , era stata operata una detrazione all'importo dovuto a Parte_1
CP_5
Dalla lettura della determina non è però possibile trovare riscontro alcuno a tale affermazione e non si comprende in quale modo, una diminuzione dell'importo riconosciuto a avrebbe potuto comportare un danno a CP_5
P_
Inoltre, nella determina sopra citata si evince che:” la Commissione di
collaudo dei lavori, con verbale di accertamento tecnico e contabile redatto ai sensi
dell'art. 138, comma 2 del Codice, e sottoscritto in data 21 maggio 2015, ha
attestato: […] che i lavori realizzati sino alla data del 10.7.2014 sono stati
eseguiti a regola d'arte e con l'applicazione dei prezzi di contratto”.
Anche ammesso che abbia dovuto sostenere dei costi per P_
cattive lavorazioni eseguite in precedenza, non è possibile attribuirle con certezza alla controparte.
La testimonianza del Sig. resa all'udienza del 23 gennaio 2024, Tes_1
non può essere ritenuta in alcun modo sufficiente per provare la pretesa di
P_
Infatti, lo stesso Sig. – che rivestiva il ruolo di impiegato tecnico e Tes_1
assistente di cantiere di ed era quindi a conoscenza di ciò che P_
pagina 31 di 36 avveniva in cantiere – nella sua testimonianza ha sottolineato più e più volte di non sapere a chi fossero riferibili gli errori nell'esecuzione delle opere.
Infine, anche la relazione tecnica allegata al fascicolo della convenuta, non può ritenersi sufficiente, in quanto un documento comunque di parte.
Non sufficientemente provato è anche il danno sostenuto da P_
in quanto quest'ultima non ha prodotto alcuna prova documentale a dimostrazione della necessarietà di interventi di ripristino, della loro effettiva esecuzione, né dell'eventuale costo sostenuto.
Provato il titolo, manca dunque prova dei due requisiti di cui all'articolo
1223 c.c., cioè lo stesso danno e, comunque, il nesso causale.
Per tali motivi, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da
P_
Sulle spese di lite
Nel caso di specie, diversi elementi portano a ritenere equa una compensazione parziale delle spese di lite.
L'art. 92 c.p.c. riconosce come residuale l'ipotesi di compensazione delle spese e la ammette in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
pagina 32 di 36 Innanzitutto, nel caso di specie, ci si trova in un contesto di reciproca soccombenza delle parti. La domanda di non ha Parte_1
trovato accoglimento, al pari della domanda riconvenzionale di P_
[...]
Dirimente nel caso di specie, ai fini della compensazione, è tuttavia
l'oscillazione della giurisprudenza dei giudici di merito coinvolti nel presente giudizio e in quelli collaterali, o in casi analoghi. Si vedano, ad esempio, la sentenza n. 47/2029 del Tribunale di Isernia, che confermava il D.I. n.
123/2016 dello stesso tribunale, revocato dalla sentenza n. 235/2022 della
Corte d'Appello di Campobasso, che riconosceva la competenza del Tribunale
di Bologna.
Sulla natura di cooptata di si erano pronunciate P_
positivamente il Tribunale di Venezia con la sent. n. 1173/2017, nonché il
Tribunale di Pordenone, con l'ordinanza del 20.07.2017 della Dott.ssa Lucia
Dall'Armellina. In senso negativo si era invece espresso il Tribunale di
Isernia, nella sentenza sopra citata.
Benché nel nostro sistema giuridico i precedenti non siano vincolanti, non si può non riconoscere che l'assenza di una posizione univoca da parte dei giudici di merito non possa che generare incertezza, pertanto non si ritiene equo addossare unicamente le spese di lite ad una sola delle parti;
il non pagina 33 di 36 consolidamento della giurisprudenza è uno dei casi che la norma prevede per la compensazione.
In conclusione, sono: a) la reciproca soccombenza e b) l'oscillazione decisoria dei diversi giudici;
a giustificare la compensazione delle spese di lite.
D'altra parte, il diverso valore delle domande proposte dalle parti, non permette di compensare interamente le spese di lite.
La pretesa dell'attrice vale poco più del 70% della pretesa totale, data dalla somma di quella della stessa (circa Euro 160.000,00 oltre rivalutazione e interessi) e quella della convenuta (Euro 66.000,00 oltre rivalutazione e interessi).
Pertanto, si ritiene equo, considerando tutti tali elementi, che Parte_1
rimborsi alla controparte la metà delle spese sostenute nel presente
[...]
giudizio tenutosi davanti al tribunale di Bologna, ferme restando le spese già liquidate nei precedenti gradi di giudizio. Le precedenti statuizioni sulle spese legali non sono dunque modificate.
Come ogni valutazione in punto di compensazione, vi è una inevitabile discrezionalità del giudice sul punto. La soluzione qui adottata sembra quella maggiormente equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero pagina 34 di 36 15319/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda di Parte_1
di condannare al pagamento di Euro
[...] Controparte_1
160.397,26, oltre interessi.
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di di Controparte_1
condannare al pagamento Parte_1
della somma di Euro 66.000,00, oltre interessi.
3) COMPENSA parzialmente le spese di lite, per un mezzo.
4) CONDANNA al Parte_1
pagamento della metà delle spese di lite sostenute da P_ P_
, spese liquidate con riferimento a questo giudizio che si è svolto dinnanzi
[...]
al Tribunale di Bologna, ferme restando le spese che sono già state liquidate per i gradi precedenti. Le spese di lite si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un mezzo di quanto precede), in: Euro 15.000,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
infine IVA e CPA come per legge secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
5) SI PUBBLICHI.
pagina 35 di 36 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 29 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 36 di 36