TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2578 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LOMBARDO Parte_1
FABIO e SANFILIPPO FRANCESCO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 31.10.2023 conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 6.5.2011 a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio presso l' CP_1
(pratica n. 510344461) che, con provvedimento del 29.7.2014, a definizione della pratica di infortunio comunicava il riconoscimento di una percentuale relativa alla menomazione accertata pari al 68%.
In data 3.6.2022 l'Istituto sottoponeva il ricorrente a visita di revisione, a seguito della quale comunicava con verbale del 24.6.2022 la riduzione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica al 30%.
Avverso il relativo provvedimento, in data 7.9.2022 il ricorrente proponeva opposizione con la quale veniva richiesto l'espletamento di visita medica collegiale che l' rigettava. CP_2
1 Chiedeva quindi al Tribunale di “- ritenere e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica subito dal ricorrente in relazione al sinistro del 06/05/2011 risulta essere, sin dalla revisione (03/06/2022), del 68% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - Per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione al ricorrente della rendita ai sensi dell'art. 13 D. Lgs
38/2000 e D.M. 12/07/2000 nella misura del 68%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, sin dalla revisione, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”, con il favore delle spese.
Si costituiva l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con sentenza all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.5.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere sorto in merito alla valutazione operata dall'ente resistente, il quale – a seguito di visita di revisione- ha
2 riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Il CTU nominato ha riscontrato “Disturbo post traumatico da stress cronico grave con attacchi di panico e grave reazione depressiva con compromissione del funzionamento generale in soggetto con esiti di ustione di III grado da folgorazione alle mani e ai piedi (perdita anatomica alluce sn, perdita di sostanza cutanea e muscolare piede dx ed esiti di innesto cutaneo)”. si è fatto riferimento ai criteri medico-legali stabiliti dal D.Lgs. 38/2000, nonché alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, adottate per la valutazione delle menomazioni all'integrità psicofisica.
La valutazione peritale ha tenuto conto della documentazione clinica agli atti, degli esiti obiettivati in sede di visita specialistica e delle diagnosi accertate, attribuendo a ciascuna menomazione una percentuale specifica sulla base delle corrispondenti voci tabellari.
Al Disturbo post-traumatico da stress cronico grave, con attacchi di panico e reazione depressiva marcata, comportante una compromissione significativa del funzionamento generale (Codice tabellare: 181, menomazione psichica permanente valutabile fino al 15%, in base all'efficacia del trattamento psicoterapico.) l'Ausiliario ha attribuito la percentuale del 15%.
Al deterioramento mentale lieve, sostanzialmente assimilabile a uno stato deficitario semplice (Codice tabellare: 288, con valutazione massima tabellare fino al 50%) il CTU ha attribuito -nell'ambito del quadro complessivo- il 10%.
Alla perdita anatomica dell'alluce sinistro (Codice tabellare: 188) ha attribuito la valutazione tabellare specifica del 4%
Agli esiti di ustione di terzo grado da folgorazione, localizzati a mani e piedi, con perdita di sostanza cutanea e muscolare al piede destro, esiti di innesto cutaneo e presenza di cicatrici deturpanti non interessanti volto e collo (codice tabellare:
37, con valutazione fino al 12%) è stata attribuita la percentuale del 12%.
Dopo aver esaminato tutte le sopraindicate patologie ed aver assegnato alle stesse la percentuale invalidante, il perito ha concluso che ritenendo che le patologie su menzionate nel complesso, determinano un danno biologico al 36,64% sin dal
3.6.2022 (data della visita di revisione).
L'Ausiliario, peraltro, ha ampiamente risposto alle osservazioni mosse alla bozza dell'elaborato peritale dal CTP il quale ne contestava la valutazione in merito alla condizione psichica del ricorrente.
In realtà il CTU ha motivato le fonti del proprio convincimento (v. pag. 7 della relazione cui si rimanda) spiegando che: “non ha operato alcuna sottostima dell'entità clinica psichica del periziato infatti, benchè la documentazione sia
3 scarna, ha giudicato un 25% che bene corrisponde sia all'esame obiettivo effettuato in sede peritale che alla documentazione versata in atti”.
La determinazione del 25%, infatti, è stata operata, tenendo conto di due distinte voci tabellari concorrenti riferite alla menomazione psichica. Sebbene le tabelle prevedano un massimo teorico fino al 50%, tale valore non è automaticamente applicabile, ma modulabile in funzione della gravità clinica, che nella fattispecie non giustifica un'estensione massima, anche alla luce dell'obiettività peritale e della documentazione acquisita, seppur limitata. La rilevazione di un marcato rallentamento ideativo è stata considerata nella stima complessiva del 25%, che si avvicina comunque alla richiesta del 30% proposta dalla CTP, rendendo la contestazione sostanzialmente marginale. In merito alla valutazione del CP_1
2019 che attribuiva un 40% solo al deterioramento cognitivo, la CTU osserva che tale stima non ha valore vincolante né rappresenta un dato oggettivo e definitivo, considerando che nel 2022 lo stesso ente ha espresso una valutazione nulla (0%) per la medesima condizione.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso va pertanto accolto.
Considerato che la percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU è di molto inferiore a quella richiesta dal ricorrente e di poco superiore a quella attribuita in sede di revisione, le spese di lite si compensano per un terzo;
spese di CTU in capo ad come da separato decreto. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la percentuale di danno biologico correlata ai postumi presentati dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio del 6.5.2011 è pari al 36,64%; sin dal 3.6.2022; per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a corrispondere la rendita da inabilità permanente nella misura del 36,64%, oltre interessi dalla data della riduzione;
compensa per due terzi le spese di lite e liquida la restante parte pari ad euro
1.800,00 spese, IVA e CPA, da distrarsi ai procuratori antistatari;
Spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 20/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
4